Sentenza 3 febbraio 2003
Massime • 1
Ai sensi dell'art 343 cod pen il magistrato deve ritenersi 'in udienza' tutte le volte che si trovi ad amministrare giustizia con l'intervento delle parti. Deve ritenersi 'udienza' qualsiasi seduta nella quale si svolge la attivita giudiziaria del magistrato, per cui e del tutto irrilevante che l'oltraggio sia stato commesso durante il breve e necessario intervallo che corre tra il termine di un processo e l'inizio di un altro.
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- 1. La trattazione scritta. La codificazione (art. 127-ter c.p.c.)Riccardo Ionta Franco Caroleo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Riccardo Ionta e Franco Caroleo La pareidolia è quel processo psichico che porta a ricondurre ad immagini conosciute quel che si mostra amorfo. È l'illusione che porta a vedere un volto in una nuvola, il denominatore comune di note opere d'arte, da Mantegna a Dalì. È la manifestazione della tendenza ad affrontare il disordine per mezzo di strutture ordinate e forme familiari. Ed è quel che accade leggendo il nuovo art. 127-ter c.p.c. che introduce, in parte complicandola, la trattazione scritta nella sistematica della procedura civile. Da un lato nella norma si scorge qualcosa che non c'è, l'udienza, ma di cui vi sono tutti gli accadimenti ed effetti. Dall'altro la norma prevede uno …
Leggi di più… - 2. La trattazione scritta. La codificazione (art. 127-ter c.p.c.)Riccardo Ionta Franco Caroleo · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
di Riccardo Ionta e Franco Caroleo La pareidolia è quel processo psichico che porta a ricondurre ad immagini conosciute quel che si mostra amorfo. È l'illusione che porta a vedere un volto in una nuvola, il denominatore comune di note opere d'arte, da Mantegna a Dalì. È la manifestazione della tendenza ad affrontare il disordine per mezzo di strutture ordinate e forme familiari. Ed è quel che accade leggendo il nuovo art. 127-ter c.p.c. che introduce, in parte complicandola, la trattazione scritta nella sistematica della procedura civile. Da un lato nella norma si scorge qualcosa che non c'è, l'udienza, ma di cui vi sono tutti gli accadimenti ed effetti. Dall'altro la norma prevede uno …
Leggi di più… - 3. La trattazione scritta. La codificazione (art. 127-ter c.p.c.)https://www.giustiziainsieme.it/it/home · 5 dicembre 2022
di Riccardo Ionta e Franco Caroleo La pareidolia è quel processo psichico che porta a ricondurre ad immagini conosciute quel che si mostra amorfo. È l'illusione che porta a vedere un volto in una nuvola, il denominatore comune di note opere d'arte, da Mantegna a Dalì. È la manifestazione della tendenza ad affrontare il disordine per mezzo di strutture ordinate e forme familiari. Ed è quel che accade leggendo il nuovo art. 127-ter c.p.c. che introduce, in parte complicandola, la trattazione scritta nella sistematica della procedura civile. Da un lato nella norma si scorge qualcosa che non c'è, l'udienza, ma di cui vi sono tutti gli accadimenti ed effetti. Dall'altro la norma prevede uno …
Leggi di più… - 4. Ricorso prolisso .. inammissibile (Cass. 57224/17)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 luglio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/02/2003, n. 17314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17314 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ACQUARONE Renato Presidente del 03/02/2003
1. Dott. DE ROBERTO Giovanni Consigliere SENTENZA
2. Dott. MANNINO Felice Saverio Consigliere N. 224
3. Dott. MARTELLA Ilario Salvatore Consigliere REGISTRO GENERALE
4. Dott. ROTUNDO Vincenzo Consigliere N. 12924/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di appello di Firenze nel proc. pen.
contro
BB WA, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza, in data 9.3.2001, del Tribunale di Firenze in composizione monocratica;
sentita la relazione del Consigliere Dott. Ilario Salvatore MARTELLA;
letta la requisitoria del P.M., in persona del Sost. Proc. Gen., Dott. Vittorio MELONI, di annullamento senza rinvio dell'impugnata sentenza limitatamente all'imputazione di cui al capo b), qualificata come violazione dell'art. 343 c.p., disponendo la trasmissione degli atti al Tribunale di Firenze per l'ulteriore corso.
OSSERVA
1. BB WA veniva tratto a giudizio del Tribunale di Firenze in quanto imputato:
a) del reato di cui all'art. 341 ultimo co. c.p., per avere offeso l'onore e il prestigio del v. sov.te di Polizia penitenziaria PATRIZI Giuliano, che fungeva da capo scorta detenuti presso il Tribunale di Perugia ed, intento ad un atto del suo ufficio, lo accompagnava in manette al bagno, pronunciando nei suoi confronti la frase: "se non mi togli queste cazzo di manette ti faccio un casino.... Se cerchi la rissa faremo la rissa".
Con l'aggravante di aver commesso il fatto con minaccia;
a) del reato di cui all'art. 341 c.p. per avere, nelle medesime circostanze, offeso l'onore e il prestigio del sostituto procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, Dott. BADALÀ Paolo, pubblico ministero in udienza, cui, al suo ritorno in aula - dopo che il medesimo aveva cercato di calmarlo ed invitato gli agenti di Polizia penitenziaria ad accompagnarlo in bagno - rivolgeva la frase:
"stia zitto lei, si vergogni".
In Perugia il 22.9.1997.
2. Il Giudice, rilevato che i fatti per cui si procede sono stati depenalizzati, dichiarava, ai sensi dell'art. 469 c.p.p. non doversi procedere nei confronti di BB WA in ordine ai reati ascrittigli, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato.
3. Avverso tale decisione, ricorre per cassazione il Procuratore Generale della Repubblica di Firenze, limitatamente al reato di cui alla lettera b) della rubrica, per mancanza di motivazione ed erronea applicazione dell'art. 341 c.p.. Si rileva che il capo di imputazione in questione, pur richiamando detto articolo di legge, ormai abrogato, tuttavia, nella descrizione del fatto, fa riferimento a "pubblico ministero in udienza" e all'"aula", e, quindi, si rendeva necessario il dibattimento, al fine di stabilire l'esatta qualificazione giuridica del fatto, posto che l'art. 343 c.p., che punisce l'oltraggio al magistrato in udienza, non è stato abrogato, avendo l'art. 18 della L. 25.6.99 n. 205 solo ridotto la pena prevista nel 1 comma.
4. Il ricorso è fondato.
Premesso, in punto di fatto, che l'episodio, oggetto del giudizio, ebbe a verificarsi dopo che il Tribunale si era ritirato in camera di consiglio per sentenziare un processo precedente a quello del BB, se ne deve dedurre che nel caso in esame è ipotizzabile la fattispecie di oltraggio a magistrato in udienza.
Infatti, il magistrato deve ritenersi "in udienza" tutte le volte che si trovi ad amministrare giustizia con l'intervento delle parti, intendendosi per "udienza" qualsiasi seduta nella quale si svolge l'attività giudiziaria del magistrato, talché è del tutto irrilevante che l'oltraggio sia stato commesso (come in subjecta materia) durante il breve e necessario intervallo che corre tra il termine di un processo e l'inizio di un altro (cfr.: Cass. Sez. 1^, 27.1.1977 Berloco;
Cass. Sez. 6^, 1.4.1980 n. 4482, Ranchicchio). Da quanto sopra consegue l'annullamento dell'impugnata sentenza limitatamente al reato di cui al capo B), qualificato tale fatto, come violazione dell'art. 343 c.p., con rinvio al Tribunale di Firenze per il giudizio.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo
B), qualificato tale fatto, come violazione dell'art. 343 c.p., e rinvia al Tribunale di Firenze per il giudizio.
Così deciso in Roma, il 3 febbraio 2003.
Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2003