Articolo 343 del Codice penale
Articolo 348Articolo 376
Versione
1 luglio 1931
>
Versione
10 novembre 1944
>
Versione
13 luglio 1999
>
Versione
10 agosto 2019
Art. 343.

(Oltraggio a un magistrato in udienza)

Chiunque offende l'onore o il prestigio di un magistrato in udienza e' punito con la reclusione ((da sei mesi a tre anni))

La pena e' della reclusione da due a cinque anni se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate se il fatto e' commesso con violenza o minaccia.
(6)

--------------- AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. Luogotenenziale 14 settembre 1944, n. 288 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Non si applicano le disposizioni degli articoli 336 , 337 , 338 , 339 , 341 , 342 , 343 del Codice penale quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato abbia dato causa al fatto preveduto negli stessi articoli, eccedendo con atti arbitrari i limiti delle sue attribuzioni".
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 1) che le presenti modifiche sono apportate fino a quando non sia pubblicato il nuovo Codice penale .
Entrata in vigore il 10 agosto 2019
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente