Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2016, n. 6883
CASS
Sentenza 26 ottobre 2016

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È inammissibile il deposito della lista testimoniale, mediante l'uso della posta elettronica certificata (PEC). (In motivazione, la S.C. ha precisato che, in assenza di una espressa norma derogatoria - prevista invece per il giudizio civile dall'art. 16-bis D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modifiche in legge n. 221 del 2012 - il deposito della lista testimoniale non può essere effettuato con modalità diverse da quelle prescritte dall'art. 468, comma primo, cod. proc. pen. a pena di inammissibilità).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 26/10/2016, n. 6883
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6883
Data del deposito : 26 ottobre 2016

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