Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2013, n. 48846
CASS
Sentenza 24 settembre 2013

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Massime1

La richiesta da parte dell'indagato detenuto di conferire per motivi di giustizia con il pubblico ministero, avanzata a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, potendo rispondere a molteplici finalità e non contenendo specificamente la manifestazione della volontà di rendere interrogatorio, non determina il dovere del pubblico ministero di espletare l'atto.

Commentario1

  • 1Interrogatorio dopo avviso conclusione indagini richiesto nel corpo della memoria vale? (Cass. 28050/24)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 aprile 2026

    La collocazione della richiesta di interrogatorio dopo l'avviso di conclusione indagini nel corpo della memoria difensiva è irrilevante, ma non esonera la difesa dall'onere di renderla immediatamente riconoscibile: una formulazione ambigua, incidentale o inserita in contesti argomentativi eterogenei non vincola il Pubblico ministero all'espletamento dell'interrogatorio. Il termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen. per la presentazione delle memorie e delle richieste difensive, ha natura ordinatoria, sicché i diritti difensivi possono esercitarsi fino alla richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2013, n. 48846
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 48846
Data del deposito : 24 settembre 2013

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