Sentenza 24 settembre 2013
Massime • 1
La richiesta da parte dell'indagato detenuto di conferire per motivi di giustizia con il pubblico ministero, avanzata a seguito della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, potendo rispondere a molteplici finalità e non contenendo specificamente la manifestazione della volontà di rendere interrogatorio, non determina il dovere del pubblico ministero di espletare l'atto.
Commentario • 1
- 1. Interrogatorio dopo avviso conclusione indagini richiesto nel corpo della memoria vale? (Cass. 28050/24)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 1 aprile 2026
La collocazione della richiesta di interrogatorio dopo l'avviso di conclusione indagini nel corpo della memoria difensiva è irrilevante, ma non esonera la difesa dall'onere di renderla immediatamente riconoscibile: una formulazione ambigua, incidentale o inserita in contesti argomentativi eterogenei non vincola il Pubblico ministero all'espletamento dell'interrogatorio. Il termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen. per la presentazione delle memorie e delle richieste difensive, ha natura ordinatoria, sicché i diritti difensivi possono esercitarsi fino alla richiesta di rinvio a giudizio ai sensi dell'art. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 24/09/2013, n. 48846 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48846 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 24/09/2013
Dott. ROMBOLÀ Marcello - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. CASSANO Margherita - Consigliere - N. 1293
Dott. MAZZEI Antonella P. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BONI Monica - Consigliere - N. 38137/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IC FO N. IL 25/10/1974;
AUTERI IU N. IL 25/03/1975;
COSENZA IU N. IL 06/01/1975;
DI SQ IO N. IL 20/04/1969;
TE RE N. IL 14/05/1975;
GI AR N. IL 27/12/1979;
OF ES N. IL 19/07/1955;
CI EL N. IL 03/09/1964;
DI SA N. IL 22/02/1980;
AC IU N. IL 07/02/1979;
AN SA N. IL 08/05/1977;
IN MICHELE N. IL 06/11/1968;
IN STEFANO N. IL 18/06/1972,
SACCO RENATO N. IL 16/03/1967;
NC LO N. IL 22/05/1964;
avverso la sentenza n. 1971/2011 CORTE APPELLO di PALERMO, del 05/12/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/09/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARCELLO ROMBOLÀ;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Gialanella NI, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità del ricorso di AN AT e il rigetto dei ricorsi di tutti gli altri imputati.
Uditi per le parti civili gli avv. Barcellona Ettore, Lanfranca IO G., Airò Farulla IO;
uditi i difensori avv. Garatti Luciano, Giovinco LE S., Calca IN, Di Benedetto IO, Gugino AT, Rizzo Maria, Vianello Accorretti VA, RI IO e De IS TO, che hanno concluso in proprio o in sostituzione in favore dei loro assistiti.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza 28/10/10, resa a seguito di giudizio abbreviato, il Gup del Tribunale di RM emetteva condanna a carico di diciotto persone, variamente imputate di associazione di tipo mafioso (appartenenza ai mandamenti di Cosa Nostra di AN e OR VA in RM fino al 24/2/2010: capo A, contestato a undici degli imputati;
a un dodicesimo - capo J - come concorso esterno) con le aggravanti della disponibilità di armi e del reimpiego economico ed ancora di intestazione fittizia di azienda (capo D) e, con l'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7, di estorsioni tentate (capi G, H, I) e consumate (capi K, P, Q, R) e di illegale detenzione di armi e dollari falsi (capi L ed M).
I diciotto: IC OD, RI GI, CO GI, DI SQ IO, ER AN, IA LO, CO AN, CI IO, IA AT, IN GI, IS NU, AN AT, IN LE, IN TE, NT AN, CO TO, LA CE e IN GE. IC OD, con la contestata recidiva (semplice) e la diminuente del rito, era condannato alla pena di anni 8 e mesi 11 di reclusione per il capo A (associazione mafiosa);
RI GI, con la diminuente del rito, era condannato alla pena di anni 8 di reclusione per il medesimo capo A (associazione mafiosa);
CO GI, esclusa fa specifica aggravante associativa e con (a diminuente del rito, era condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 800 di multa per il reato di tentata estorsione aggravata (capo H) in danno di D'PA LU e D'PA AU, titolare quest'ultimo della ditta di ferramenta IO D'PA-Buffa e figli SR (in RM, dal marzo all'aprile 2009);
Di SQ IO, con le attenuanti genetiche equivalenti alla recidiva, era condannato alla pena di anni 1 e mesi 4 di reclusione per il reato sub D ((Intestazione fittizia dell'agenzia di onoranze funebri "Orchidea", di effettiva appartenenza di IN TE:
in RM, sino al 12/5/09);
ER AN, con la contestata recidiva e la diminuente del rito, era condannato alla pena di anni 13 e mesi 4 di reclusione per l'associazione mafiosa di cui al capo A;
IA LO, esclusa l'aggravante associativa specifica del reato di estorsione, con la recidiva contestata e la diminuente del rito era condannato alla pena di anni 4 di reclusione ed Euro 800 di multa per il reato di tentata estorsione aggravata (capo G) in danno di LI IN, titolare dell'omonimo biscottificio (in RM, dal marzo 2004 all'aprile 2009);
CO AN, colla continuazione e la diminuente del rito, era condannato alla pena di anni 8 e mesi 8 di reclusione per l'associazione mafiosa sub A (reato più grave) e l'estorsione pluriaggravata sub K in danno di ED IO e di ED LU, titolari dell'omonima società (in nome collettivo) di costruzioni (in RM, nel marzo 2006);
CI IO, con la contestata recidiva (semplice) e la diminuente del rito, era condannato alta pena di anni 8 e mesi 4 di reclusione per il capo A (associazione mafiosa);
IA AT, con le attenuanti genetiche equivalenti alla recidiva e con la diminuente del rito, era condannato alla pena di anni 8 di reclusione per il reato associativo (capo A);
IN GI, con la diminuente del rito, era condannato alla pena di anni 8 di reclusione per il reato di associazione mafiosa (capo A);
IS NU, con le attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, con la continuazione e la diminuente del rito, era condannato alla pena di anni 3, mesi 4 di reclusione ed Euro 800 di multa per i reati di tentata estorsione aggravata (esclusa per entrambi i detti reati l'aggravante associativa specifica) di cui ai capi H (in danno di D'PA LU e D'PA AU in concorso con CO GI) ed I (in danno di Di OL AN, titolare della omonima gioielleria con sede in via Meli: in RM, dal marzo all'aprile 2009);
AN AT, con la continuazione e la diminuente del rito, era condannato alla pena di anni 9 e mesi 4 di reclusione per il reato associativo sub A (più grave) e le illegali detenzioni di armi e di valuta straniera sub L ed M (accertate in RM il 18/2/09);
IN LE, con la continuazione e la diminuente del rito, era condannato alla pena di anni 10 di reclusione per il reato associativo sub A (più grave) e l'estorsione pluriaggravata di cui al capo R (in danno di CI AN, contitolare dell'omonima officina meccanica: in RM, dal 2006 al 2009);
IN TE, con la recidiva contestata e la diminuente del rito, era condannato alla pena di anni 2 di reclusione per il già citato reato sub D (la fittizia intestazione dell'agenzia di onoranze funebri "Orchidea" a Di SQ IO);
NT AN, con le attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti di cui all'art. 416 bis c.p., commi 4 e 6 (contestato a titolo di concorso esterno) e con la diminuente del rito, era condannato alla pena di anni 5 e mesi 4 di reclusione per il reato sub J (per più episodi di "bonifica" di spazi di pertinenza delle cosche da impianti di intercettazione audio e video posti in essere dalle forze dell'ordine: in RM, fino al 24/2/10);
CO TO, con la recidiva contestata e la diminuente del rito, era condannato alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione ed Euro 1.200 di multa per il reato di estorsione aggravata sub P (in danno di GI IN, gestore coi figli del Supermercato EUROSPIN in via Pecoraino: in RM, dal febbraio al settembre 2008);
LA CE, con la recidiva contestata, con la continuazione e la diminuente del rito, era condannato alla pena di anni 4, mesi 5 e giorni 10 di reclusione per l'associazione mafiosa sub A (reato più grave) e l'estorsione pluriaggravata sub Q (in danno del già nominato GI IN, gestore con i due figli del Supermercato EUROSPIN di via Pecoraino: in RM, dal settembre 2008 al 7/4/09); in continuazione con precedente giudicato (per una pena di anni 4 e mesi 8 di reclusione) la pena finale era di anni 9, mesi 1 e giorni 10 di reclusione;
IN GE, infine, con la recidiva contestata e la diminuente del rito era condannato alla pena di anni 8, mesi 7 e giorni 4 di reclusione per il reato sub A di associazione mafiosa. Seguivano le disposizioni in favore delle parti civili costituite:
due delle vittime delle condotte estorsive (Di OL e LI), la Provincia regionale e il Comune di RM, la Confindustria e la Confcommercio provinciali, cinque Associazioni antimafia e antiracket (la Pio La Torre, la Libero Futuro, il Comitato Addiopizzo, la SOS Impresa RM, la Onlus Solidaria). Con sentenza 5/12/11 la Corte di Appello di RM, decidendo su gravame degli imputati e di due delle parti civili, provvedeva come segue:
esclusi gli effetti della contestata recidiva (semplice e quindi discrezionale), riduceva la pena ad anni 8 di reclusione in favore di IC OD e di CI IO (si annota che per l'IC, la cui pena è ridotta di 11 mesi, fa motivazione diverge, concludendo per la totale conferma della condanna: comunque il dispositivo - che prevale - è pro reo);
in applicazione dell'art. 63 c.p., comma 4(sul temperamento degli aumenti in caso di concorso di certe aggravanti), riduceva te pene di CO GI e ER AN rispettivamente ad anni 3 e mesi 4 di reclusione ed Euro 800 di multa e ad anni 9 e mesi 4 di reclusione;
dichiarate le attenuanti generiche già concesse a IA AT equivalenti non solo alla recidiva ma a tutte le aggravanti contestate, riduceva la pena in favore dell'imputato ad anni 8 di reclusione;
assolveva AN AT, per non aver commesso il fatto, dai reati di cui ai capi L ed M della rubrica (l'illecita detenzione di armi e di valuta falsa) e rideterminava la pena in suo favore per la residua imputazione associativa sub A in anni 8 di reclusione;
qualificato in favore di NT AN il reato di concorso esterno in associazione mafiosa come quello di favoreggiamento personale aggravato ex L. n. 203 del 1991, art. 7, con le già concesse attenuanti generiche equivalenti all'aggravante, rideterminava la pena in anni 3 di reclusione;
riduceva ad anni 4 di reclusione in favore di LA CE la pena in continuazione per i reati giudicati in questo processo in aumento sul precedente giudicato;
confermava nel resto, condannando alle spese gli altri dieci appellanti;
accoglieva il gravame delle parti civili, liquidando equitativamente (senza rimessione al giudice civile) il danno subito dal Di OL (a carico di IS NU) e dal LI (a carico di IA LO).
Ricorrevano per cassazione diciassette imputati (unico non ricorrente NT AN). Due rinunziavano al ricorso (LA CE e IS NU). Restano pertanto quindici imputati ricorrenti, personalmente (AN) o a mezzo di difensore (tutti gli altri).
Si espone qui brevemente la posizione di ciascuno, secondo l'accusa verificata (o diversamente ritenuta) dai giudici di merito nei doppio grado del giudizio. In appello, nonostante la specialità del rito, è stata ammessa la produzione di documentazione ed è stata disposta d'ufficio l'esame dei collaboratore di giustizia (estraneo alle indagini preliminari) OG AR e del consulente tecnico ing. Paoloni AN (trascrittore), nominato dall'imputato CO.
IC OD. È accusato (capo A della rubrica) di aver costituito un punto di riferimento per l'imposizione di estorsioni e la gestione del traffico di sostanze stupefacenti nell'interesse della famiglia mafiosa di RM TR (segnatamente nella zona di Ballarò) e per i collegamenti (comunicazioni, organizzazione di incontri) tra esponenti mafiosi, tra i quali MU IM e d'MB AN, entrambi reggenti pro tempore della detta famiglia (il MU, indicato come assai vicino a IC NN, capo cosca arrestato nel 2006 nell'ambito del procedimento c.d. Gotha, sarebbe subentrato al d'MB dopo la carcerazione di costui). In tal senso le dichiarazioni, nel 2008, dei collaboratore di giustizia AC AN, riscontrate da quelle di AN IO, collaborante (dal 2009) in altro ed ampio procedimento penale (il c.d. Perseo). Nello stesso senso le dichiarazioni raccolte in appello del citato OG AR. Le frequentazioni tra i detti soggetti e l'IC (anche in località riservate come quella individuata in un vallone del fiume Oreto) erano confermate da una nota di polizia giudiziaria del 31/3/08, mentre altra del 21/5/08 riportava una conversazione del 21/10/05 tra IC IO e LO IN (capo del mandamento di OR VA), dove il primo nominava, come sodali di piena fiducia, NU (o IA) e OD (cioè IC IO e il fratello IC OD).
RI GI. È accusato (capo A della rubrica) di aver attivamente partecipato alle attività illecite della famiglia mafiosa di OR VA (tra le quali il commercio di sostanze stupefacenti, le estorsioni, la gestione di videopoker), mantenendo molteplici contatti con esponenti di primo piano della stessa, come Lo ST TO (classe 1964) e Lo ST AN.
In tal senso le specifiche dichiarazioni del collaboratore di giustizia AN, confermate da quelle precedenti del AC e da quelle successive dei OG. Le frequentazioni tra i detti soggetti e l'RI (anche in località elette a luogo di incontro come i giardini del complesso monumentale della Zisa) erano confermate da un'informativa di polizia giudiziaria del 28/5/07. Ulteriore conferma veniva in giudizio da un'informativa dell'1/4/10 (acquisita il 14/10/10), proveniente da altro procedimento a carico dell'RI per associazione mafiosa, associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e procurata inosservanza di pena (in favore del latitante IC IO, arrestato il 5/12/09), dove in alcune conversazioni intercettate (di cui la difesa contestava l'utilizzabilità) costui parlava apertamente di droga (a chili) e di armi ("di tutte le maniere e di tutti i tipi: abbiamo a pompa, a canne mozze, tutte cose ci sono").
CO GI. È accusato (capo H dell'imputazione) di tentata estorsione pluriaggravata e continuata (in concorso con IS NU, ricorrente successivamente rinunziante) in danno di D'PA LU e D'PA AU. L'accusa direttamente dalla denunzia di D'PA LU, titolare col fratello di un negozio di ferramenta vicino al mercato della Vucciria nel centro storico di RM: il 9/3/09 un giovane entrava nel suo negozio dicendogli di essere venuto "per la transazione, come era prima" e, davanti alla sua incomprensione, che "lo aveva avvisato" e "che doveva cercare la strada giusta", poi raggiungeva altra persona che lo aspettava fuori. I due erano individuati dalle telecamere private di videosorveglianza che servivano vicini esercizi commerciali e con analoghe modalità erano visti entrare anche nella gioielleria di Di OL AN, che avrebbe sporto anch'egli denuncia (capo I della rubrica, a carico del solo IS). Riconosciuto dalle parti offese nei fotogrammi delle video riprese, il IS avrebbe in seguito confessato entrambe le tentate estorsioni del 9/3, indicando la persona che l'aspettava fuori nel cognato GR IN. Ma una seconda visita i fratelli D'PA la ricevevano il 21/4/09 da diverso soggetto, che, chiedendo a maurizio come mai non si fossero fatti vivi dopo la visita del mese prima, lo invitava a "ricominciare a fare quello che faceva in passato". Questo secondo soggetto veniva riconosciuto con certezza da D'PA LU nella persona di CO GI. La continuità tra i due episodi estorsivi a distanza di un mese, nonostante IS negasse di conoscere CO, era confermata dal contenuto di alcune conversazioni intercettate in carcere tra i tre imputati e i rispettivi familiari.
IS NU. Condannato per i capi H (la tentata estorsione continuata in danno dei D'PA in concorso con CO GI) ed I (la tentata estorsione in danno del Di OL), rinunciava al ricorso e la sentenza di appello diventava definitiva nei suoi confronti il 10/7/12.
Di SQ IO. È accusato (capo D della rubrica, in concorso con IN TE) di trasferimento fraudolento di valori (L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies), ovvero della intestazione fittizia dell'agenzia di onoranze funebri "Orchidea" sita in OR dei Mille, di fatto appartenente a IN TE, volta ad eludere possibili misure di prevenzione patrimoniali nei confronti del detto IN. In tal senso le dichiarazioni del collaboratore di giustizia AC, che indica il Di SQ come "persona motto vicina a IN TE", il quale "non si intestava niente, essendo un mafioso, pensava di subire un sequestro dei beni", e gli accertamenti di polizia giudiziaria in ordine alla detta agenzia, abusiva e gestita in modo del tutto irregolare (tanto da non essere intestata ad alcuno: al primo accesso Di SQ se ne dichiarava "proprietario" insieme ad altro soggetto diverso dal IN). Era tuttavia lo stesso Di SQ, interrogato in seguito al fermo, ad ammettere infine di essere un amico fraterno del IN e di avere aperto l'agenzia funebre in società con lui, continuando a fargli pervenire gli utili (per il tramite della moglie) anche dopo la sua carcerazione.
IN TE. Accusato dello stesso capo D (in concorso col Di SQ), sono a suo carico i medesimi elementi di prova riferiti per il coimputato. Si può aggiungere che in altro processo il IN, già latitante nel corso del 2008, è stato condannato in primo grado per associazione mafiosa.
ER AN. È accusato (capo A della rubrica) di aver costituito un punto di riferimento per l'imposizione di estorsioni e la gestione del traffico di sostanze stupefacenti nell'interesse della famiglia mafiosa di LI e di avere avuto molteplici incontri finalizzati alla trattazione di affari illeciti con altri esponenti mafiosi, tra i quali AL GI. In tale direzione le dichiarazioni di AC AN (che lo associa a IC NN), riscontrate dalla presenza in più occasioni del ER, constatata dalla polizia giudiziaria (informativa del 21/5/08), agli incontri con altri sodali nel sito riservato vicino al fiume Oreto (due volte il 27/11/07, quando in un caso si osservava la consegna di un pacco al ER da parte di d'MB AN, e poi ancora il 30/11/07). Le dichiarazioni del AC erano riscontrate da quelle di altro collaboratore, casano GE, già appartenente alla famiglia di OR LA (ricompresa nel mandamento di LI), che indicava il ER come operante alle dirette dipendenze del cugino AL GI nel settore della cocaina, che due vendevano a tale calcagno, detto Nasuni. Costui, già collaboratore di giustizia, aveva a suo tempo ammesso di avere trafficato in droga con i mafiosi di OR LA del mandamento di LI (tra i quali riconosceva il ruolo del casano) ed in particolare con il AL e il ER.
A riscontro di quell'appartenenza si ricorda la presenza del ER (col cugino AL e con OG AR) ad una delle "bonifiche" da possibili microspie operate dal NT (è il contenuto del capo J) il 25/7/07 in un esercizio commerciate denominato D.R. Plastik, assiduamente frequentato per le loro riunioni da esponenti della cosca.
IA LO. È accusato (capo G della rubrica) di tentata estorsione aggravata in danno di LI IN. L'accusa direttamente dalla denunzia del detto LI, titolare di omonimo biscottificio sito in via Buon riposo nel quartiere AN-OR dei Mille. Nella sua denuncia del 14/4/09 il LI riferiva di essere sottoposto fin dal 2003-2004 a richieste estorsive cui non aveva mai aderito: in quell'epoca si erano presentati più volte in negozio due giovani, che lo ammonivano di "cercare qualcuno di AN per mettersi a posto". La cifra, dapprima indicata in 250 Euro al mese, era poi richiesta una tantum (fin ad allora) in 5.000 Euro. Dopo qualche giorno trovava la serratura della saracinesca intrisa di colla. Nel maggio 2004 (come precisato: dopo un trasferimento dei locali del negozio nella stessa via) tornava "il più giovane" dei due a reiterare la richiesta estorsiva. Un cliente gli riferiva che il suo nome era IA LO e nello stesso periodo apprendeva dal giornale che era stato arrestato per rapina. Nel dicembre 2008 il giovane indicato come IA si presentava di nuovo, lamentando che dopo quattro anni egli non si fosse ancora messo a posto cercando qualcuno di AN. Da allora quello sì era presentato ogni circa dieci giorni fino al febbraio 2009 reiterando l'invito, fino a quando - gli era stato detto - era stato arrestato.
LI riferiva anche che il 9/4/09 subiva una rapina di 750 Euro da parte di due giovani che indossavano entrambi un casco da motociclista, uno dei quali (che gli era sembrato il IA, all'epoca però detenuto) lo minacciava dicendogli "ti sparo in bocca, ancora non l'hai capito che ti devi andare a mettere a posto?". L'individuazione del IA, latore delle minacce estorsive a viso aperto del 2003-2004 e del 2008-2009, era confermata dal riconoscimento fotografico. Risultava che costui era stato arrestato per rapina il 7/6/04 (dopo, cioè, l'ultimo accesso di quell'anno).
CO AN. È accusato di essere stato a disposizione dell'associazione mafiosa in oggetto (capo A) nel segnalare gli imprenditori operanti nel settore edilizio che era possibile sottoporre a estorsione, nel percepire personalmente il provento di alcune estorsioni per conto dell'organizzazione, nell'avere avuto tra l'altro (finalizzati alla gestione di estorsioni e di appalti di costruzioni nel settore pubblico e privato) molteplici contatti diretti con altri esponenti della famiglia mafiosa di AN, tra cui AT DE (all'epoca reggente del mandamento) e UL NT, nonché con esponenti di altre famiglie mafiose, come AM AN. A suo carico le dichiarazioni del collaboratore di giustizia AT DE, che già nel febbraio 2001 individuava in fotografia l'odierno imputato come AN FO, esattore di proventi estorsivi per la cosca mafiosa di AN alla fine degli anni novanta (il collaboratore citava il caso di un costruttore di nome IS estorto dal CO Fonte, di cui forniva i connotati, del tutto corrispondenti a quelli del CO).
Notizie corrispondenti venivano dal collaboratore di giustizia AM AN, che nel 2005 riconosceva in foto nel CO tale "franco" da lui incontrato come estorsore in due cantieri (in via Volturno e in via Alloro) e di cui da ultimo aveva avuto notizia da un sodale (Salerno Nino) come estorsore dell'imprenditore Iacopelli. Il nome di TE compare anche in alcune conversazioni intercettate nel 2005 tra il boss LO IN e alcuni suoi stretti sodali, che si interrogano sulla legittimazione del soggetto (accreditato come appartenente alla cosca di OR dei Mille) a decidere chi dovesse lavorare e chi no nei lavori di fognatura del cimitero di Santo Spirito. Anche AC AN (2008) cita il CO nell'organigramma del mandamento di AN come soggetto con una particolare competenza nel settore dell'edilizia. Allo stesso modo il collaboratore UL NT riferisce (2009) che l'imputato "portava soldi" (dall'edilizia) ai fratelli IN LE e IN TE. Il ON è accusato anche dell'estorsione pluriaggravata (consumata) di cui al capo K) in danno dei fratelli ED IO e LU, titolari di un'impresa di costruzioni (snc) con sede in Casteldaccia. L'imputazione, che coinvolgeva anche tal LO AN, intermediario poi assolto, è basata sui contatti telefonici ed ambientali intercettati tra le parti nel 2006, da cui si evince che i fratelli ED, dopo avere subito nel dicembre 2005 il danneggiamento di un loro escavatore nel cantiere di via dello Spasimo a RM, avevano cercato di individuare l'origine della minaccia, individuandola nel CO, imprenditore edile che stava proprio di fronte a loro (e mal tollerava l'ingerenza nel suo territorio di una ditta esterna). ED UC il 9/3/06 prendeva contatto telefonico col CO e da una conversazione del giorno successivo dello stesso ED col LO si apprendeva che, grazie anche al coinvolgimento dei committenti dei lavori, tali costantino, la questione si stava risolvendo. Dalle s.i.t. successivamente rese dai due fratelli il 28/12/09 risultava che l'accordo era consistito nel prendere in affitto dalla ditta del CO i cassoni "scarrabili" per il materiale di risulta. Tale affitto per 2-3 mesi aveva comportato t'esborso di circa 5.000 Euro.
CI IO. È accusato (capo A) di avere costituito un punto di riferimento per l'imposizione di estorsioni nell'interesse della famiglia mafiosa di Borgo Vecchio e di avere avuto molteplici contatti finalizzati alla trattazione di affari illeciti con altri esponenti mafiosi, tra i quali i fratelli monti GE e monti IM, Di RT NI, cordaro LE. In tal senso le dichiarazioni del collaboratore di giustizia AC AN (2008), riscontrate da quelle, convergenti, di altro collaboratore, AN IO (2009), che il CI conosceva personalmente. Nello stesso senso le dichiarazioni, anch'esse del 2008, di un terzo collaboratore di giustizia, AT AU, appartenente ad altra famiglia mafiosa e tuttavia operante in Borgo Vecchio ed a conoscenza che, dopo l'arresto del "reggente" monti IM nel maggio 2007, la "famiglia" era stata retta dal AN affiancato dal CI.
IA AT. È accusato (capo A della rubrica) di aver costituito un punto di riferimento per l'imposizione di estorsioni (ovvero del "pizzo") alle imprese operanti nella zona di OR dei Mille, di aver partecipato a intimidazioni e pestaggi ai danni di persone sottoposte ad estorsioni e di aver avuto molteplici contatti finalizzati alla trattazione di affari illeciti con altri esponenti mafiosi, tra i quali AC AN e UL NT. Il collaboratore di giustizia AC, in particolare, nel descrivere l'organigramma del mandamento di AN, a proposito della famiglia di CE, che ne faceva parte, nomina tra gli altri i fratelli IN LE e IN TE, Di ED AU, tale RA (PP IN) e, in coppia con costui (responsabili di estorsioni e di traffici di cocaina), certo AT, inteso TA NA, con precedenti penali in materia di stupefacenti. Costui era riconosciuto in foto come IA AT. Convergenti le dichiarazioni dell'altro collaboratore di giustizia, UL NT, che del IA riferisce anche altre imprese compiute per conto della famiglia (danneggiamenti estorsivi, detenzione di armi, pestaggi nei confronti di soggetti che avevano sbagliato, simulata rapina di un camion su segnalazione di un poliziotto infedele). In una nota di polizia giudiziaria del 29/12/08 era poi riportata l'individuazione fotografica di RA e IA da parte di tale RA AT come dei due che, nei 2006, qualificandosi come "quelli della CE", gli avevano chiesto il pizzo.
IN GI. È accusato (capo A della rubrica) di aver attivamente partecipato alle attività illecite della famiglia mafiosa di OR VA, con particolare riferimento al settore delle estorsioni e degli stupefacenti, partecipando a riunioni e incontri con esponenti di primo piano della famiglia, tra i quali Lo ST TO cl. 1964, Lo ST AN, d'MB AN, MU IM, d'MB AN. A suo carico le dichiarazioni del collaboratore di giustizia AN IO, che, al pari dell'IC, lo ricorda (riconoscendolo in fotografia) come "GI IT, alle dipendenze dei reggenti della famiglia (MU IM e d'MB AN) nelle estorsioni e nello spaccio di cocaina. Conformi le dichiarazioni di AC, con speciale riferimento allo spaccio di droga (ricordando che TT era cugino di d'MB AN). In accordo con le propalazioni dei dichiaranti le diverse note investigative di polizia giudiziaria che davano conto degli accertamenti sulle assidue frequentazioni del IN con tutti i soggetti sopra nominati, anche in località riservate come quella del vallone nei pressi dell'Oreto od ostentatamente pubbliche come la presenza ad una festa rionale di Ballarò, affacciato coi Lo ST ad un balcone prospiciente il palco dei musicanti.
AN AT. È accusato (capo A) di avere attivamente partecipato alle attività illecite della famiglia mafiosa di OR VA (quali estorsioni, pestaggi, commercio di stupefacenti, organizzazione di incontri con esponenti mafiosi) e di aver partecipato a riunioni con esponenti anche di primo piano come PA IO, Lo ST AN, AN IO (lo stesso divenuto collaboratore di giustizia, zio dell'attuale imputato;
entrambi, informa la sentenza, sono nipoti del vecchio capomafia Alberti RL). A suo carico, intanto, le dichiarazioni del detto AN IO, che lo presenta come soggetto a completa disposizione del sodalizio, fino all'affidamento al giovane AN di compiti delicati e di rilievo come la detenzione in favore del gruppo di armi e di dollari falsi (capi L e M): da tali reati il AN è tuttavia assolto dal giudice di appello, che non ha ritenuto le dichiarazioni del collaborante adeguatamente riscontrate da altri elementi di prova. Riscontrata, invece, dal contenuto di numerose informative di polizia giudiziaria (del 31/3/08, 21/5/08 e 10/6/08), contenenti tra l'altro la trascrizione di significative conversazioni che coinvolgono direttamente il AN, l'appartenenza di costui al gruppo mafioso dello zio. In tal senso anche le dichiarazioni del collaboratore di giustizia OG AR. IN LE. È accusato (capo A della rubrica) di avere svolto, come componente della famiglia mafiosa di OR dei Mille, una vasta attività nel settore della gestione delle estorsioni, riscuotendo direttamente il "pizzo" o incaricando della riscossione altri associati, di avere partecipato personalmente a intimidazioni, danneggiamenti, pestaggi o di avere dato incarico ad altri associati dell'effettuazione di tali azioni nei confronti, anche, di persone sottoposte ad imposizione estorsiva, di avere avuto molteplici contatti di natura illecita, diretti e indiretti, con esponenti di primo piano di famiglie mafiose dello stesso e di altri mandamenti, tra i quali UL NT, Lo GR NI, Di SA NI. È accusato inoltre del reato di estorsione pluriaggravata in danno di CI AN (capo R), titolare di un'officina meccanica (snc). Premesso che IN LE è fratello di quel IN TE di cui si è trattato a proposito del capo D (l'Intestazione fittizia a terzi di un'agenzia di onoranze funebri), a carico del IN le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia AC AN (2008) e UL NT (2009): il AC lo pone, dopo l'arresto nei novembre 2007 del capo mandamento di AN AD AN, alle dirette dipendenze dei "reggenti" della famiglia di OR dei Mille IN Lo GR e NE VI;
convergenti e ancor più dettagliate le dichiarazioni del UL, che con lui aveva la massima frequentazione e che lo indica tra l'altro come cassiere degli introiti delle estorsioni e "braccio destro" di Lo GR IN. Quanto al capo R) l'accusa viene dagli stessi soggetti estorti, i fratelli CI AN e CI AT, che nel 2009 riconoscono il IN (dalla foto apparsa sui giornali in occasione del suo arresto) come uno dei componenti della più recente coppia di estorsori che dal 2006 passavano regolarmente a riscuotere 260 Euro mensili dalla loro officina meccanica.
Di NT AN, non ricorrente (capo J), si ricorda solo che dei suoi interventi tecnici di bonifica da eventuali microspie il giudice di appello ha riconosciuto sanzionabili, sia pur a titolo di favoreggiamento personale e non di concorso esterno, quelli effettuati nel luglio 2007 nei locali della D.R. Plastik (ciò che qui ancora rileva è che a interessarsi per il gruppo nella ricerca di un tecnico del settore era stato ER AN, cui il NT veniva segnalato da OG AR), mentre lo stesso giudice ha ritenuto una litispendenza in essere per quelli, precedenti, del 2005 presso il box annesso all'abitazione del boss LO IN e la mancanza di prova di interventi dello stesso tipo presso l'abitazione di Alberti RL.
CO TO. È accusato dell'estorsione aggravata continuata di cui al capo P) in danno di GI IN, gestore con i figli di un supermercato EUROSPIN. L'accusa dalla parola della stessa parte offesa, dopo che il pedinamento dell'imputato LA CE da parte della polizia giudiziaria aveva portato gli agenti nel detto supermercato (il 6/4/09): sentito il giorno dopo, il GI (padre del formale titolare GI AN) spiegava che l'esercizio commerciale era stato sottoposto ad estorsione fin dalla sua apertura negli anni 2003-2004; dapprima si era presentato un ragazzo (riconosciuto in foto come Lo GR NI) che si era qualificato come il OT di AV e al quale da allora, dopo avere attivato le opportune mediazioni, avevano corrisposto "per i detenuti" 250 Euro mensili (invece dei richiesti 1.000) e ciò fino alla fine del 2007, inizi del 2008; era allora che si presentava da lui CO TO, che egli già conosceva, che lo informava che da quel momento sarebbe stato lui a riscuotere la somma, elevata a 500 Euro;
ciò era avvenuto per circa cinque mesi, fino a quando, a metà dell'anno, il CO aveva preteso un nuovo aumento, pari a 750 Euro mensili. Era Infine a settembre (2008) che quegli si presentava al negozio con altro soggetto (il LA), indicandoglielo come colui che in futuro avrebbe riscosso il denaro (perché foro - spiegava - se ne stavano uscendo).
VE CE. È stato condannato per associazione mafiosa (capo A) e per l'estorsione di cui al capo Q (prosecuzione, come si è appena riferito, di quella sub P a carico di CO TO). Rinunziante al ricorso, la condanna nei confronti del LA diventava definitiva il 6/7/12.
IN GE. È accusato (capo A della rubrica) di avere svolto, come componente della famiglia mafiosa di AN, una vasta attività nel settore della gestione delle estorsioni e di aver espletato attività di supporto in occasione di incontri e riunioni di esponenti mafiosi, anche latitanti, curando il trasporto di alcuni partecipanti a tali summit, tra i quali AD AN e ES AN. A suo carico te dichiarazioni di AC AN, che lo indica come vicino a Lo GR IN e dedito a furti per conto della famiglia. Gli attribuisce anche uno specifico episodio, quando fu incaricato di verificare se la Toyota con la quale AD AN si era recato al summit dove poi sarebbe stato catturato con i Lo IC si trovasse ancora sul posto (al fine di recuperarla). Il IN, secondo il collaborante, si sarebbe anche occupato con lui della latitanza dell'AD. Conformi, circa i rapporti del IN coll'AD (spesso usata per i suoi spostamenti una Fiat 600), le dichiarazioni dell'altro collaborante che si occupa dell'imputato, ES AN. Nello stesso senso le dichiarazioni di un terzo collaborante, CI IN (neutre in proposito quelle di UL NT). Una nota investigativa di Pg del 31/3/08 segnala infine un incontro del IN in quello stesso mese con soggetti gravitanti in ambito mafioso come marchese ER, RE PP, AS IO (imputato non appellante).
I ricorsi.
La difesa di IC OD deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione laddove i giudici di merito avevano ritenuto prova sufficiente per ritenere l'imputato colpevole del reato associativo te dichiarazioni, entrambe de relato, di due collaboratori di giustizia (il AC e il IN), che altro non avevano potuto dire se non che l'IC era vicino a MU IM e in genere (senza peraltro essere uomo d'onore) alla famiglia di RM TR;
non si era considerato che l'IC era nato e cresciuto in quel quartiere e che gli stessi accertamenti di Pg avevano appurato che in occasione dei pochi incontri (tra soggetti che peraltro erano a quel tempo liberi) che avevano coinvolto l'IC questi era sempre rimasto all'esterno del luogo dell'incontro medesimo;
2) violazione di legge e vizio di motivazione, specie nei riguardi di un soggetto pacificamente non uomo d'onore, in ordine alle ritenute aggravanti della disponibilità di armi e del reimpiego economico dei proventi illeciti. Chiedeva l'annullamento.
La difesa di RI GI deduceva: 1) violazione di legge anche costituzionale e vizio di motivazione per l'acquisizione in sede di giudizio abbreviato da parte del giudice di primo grado di atti probatori sfavorevoli all'imputato come l'informativa di reato 1/4/10 (tra l'altro già nota al Pm prima dell'udienza preliminare e di quella di ammissione al rito speciale) e, all'udienza di decisione, dopo il rilievo difensivo, dei decreti autorizzativi delle intercettazioni trascritte;
2) violazione di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità laddove il decreto del Pm del 27/3/09 dispositivo di intercettazioni ambientali indicava modalità e ausiliari diversi da quelli effettivamente utilizzati, era privo di certificazione circa l'affermata inidoneità degli Impianti della Procura, era privo di motivazione in tutte le sue proroghe, non era corredato dai verbali delle operazioni compiute;
3) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata risposta della sentenza di appello a tutte le deduzioni difensive sollevate nell'atto di gravame;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla pena e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Chiedeva l'annullamento. Seguivano motivi nuovi depositati il 6/9/13: approfondimenti del primo motivo e, qui ex novo, sulle aggravanti associative.
Con un primo difensore CO GI deduceva: 1) violazione di legge (art. 189 c.p.p.) in ordine alla valutazione della prova, i giudici di merito essendo pervenuti a condanna sulle mere affermazioni delle parti offese D'PA e il riconoscimento fotografico dell'imputato da parte di uno di esse come autore della richiesta estorsiva;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta aggravante mafiosa della L. n. 203 del 1991, art. 7, basata solo sulla soggettiva percezione delle vittime delle parole usate nei loro confronti;
3) vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle attenuanti generiche. Con un secondo difensore il medesimo imputato deduceva, con unico motivo, violazione di legge e vizio di motivazione, sottolineando come la parte offesa avesse avuto una visione molto fugace dell'ultimo estortore (che si vuoi essere il CO) e come anche il riconoscimento fotografico non potesse non risentire di tale fugacità, specie se distorto (come nel caso) dalla preventiva visione da parte della p.o. di altri fotogrammi che ritraevano il CO transitare nei pressi di altri esercizi commerciali vicini a quello dei D'PA. Si eccepisce anche l'inutilizzabilità del filmati, perché acquisiti senza decreto del Pm. Entrambe le difese chiedevano l'annullamento. Con un primo difensore Di SQ IO deduceva con unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione: nel condannare l'Imputato per l'intestazione fittizia di beni a scopi elusivi della normativa antimafia i giudici di merito non avevano considerato che l'agenzia funebre "Orchidea" (mai oggetto di una misura specifica, nè in sede di prevenzione ne' in sede penale) non constava di alcun bene mobile o immobile, valendosi per i proprì servizi dei mezzi di altre ditte (nella specie la "Vinciguerra"), e che di essa il Di SQ non era il formale intestatario, ne' era provato che egli fosse a conoscenza della pretesa mafiosità del IN. Con un secondo difensore il Di SQ, citando tutti i motivi di ricorso previsti dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lamentava ancora che fosse stata pronunciata condanna nell'assoluta mancanza dell'elemento soggettivo del dolo (apprezzata, anzi, dagli stessi giudici la spontaneità e genuinità delle dichiarazioni rese dall'imputato), così come nella carenza di uno dei presupposti del reato (da nessuna sentenza definitiva risultando la qualifica mafiosa di IN TE); era inoltre censurata la mancata assunzione di una prova decisiva, individuata nelle dichiarazioni (contrastanti con quelle del AC) di altro collaboratore, NI NU, che nello stesso procedimento erano valse in primo grado l'assoluzione dello stesso Di SQ dal reato di traffico di stupefacenti di cui al capo C) della rubrica;
era infine lamentato il trattamento sanzionatorio con riferimento alla misura della pena e alla mancata dichiarazione di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva. Entrambe le difese chiedevano l'annullamento. La difesa del su citato IN TE, con unico motivo, deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: la sentenza non individuava con la dovuta esattezza gli elementi costitutivi del reato, rappresentati da un lato da una realtà giuridica ed economica formalmente esistente e dai tratti immediatamente distinguibili, dall'altro da un'attività occulta cui riferirsi l'attribuzione fittizia;
nel caso in esame di trattava, al più, della gestione in compartecipazione di un'agenzia funebre senza le adeguate concessioni ed autorizzazioni. Chiedeva l'annullamento.
La difesa di ER AN deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sufficienza del quadro probatorio a carico dell'imputato con specifico riguardo alle dichiarazioni, tutte de relato, dei collaboratori di giustizia AC, casano e calcagno;
gli stessi pretesi riscontri esterni alle dette dichiarazioni (la consegna di un pacco dal d'MB al ER in un incontro in un luogo riservato, la presenza del ER. In occasione della nota "bonifica" da eventuali microspie presso i locali della D.R. Plastik) erano unicamente dovuti al mai negato rapporto di parentela dell'imputato con il cugino LV GI;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, laddove il facoltativo aumento di pena per le concorrenti aggravanti meno gravi ex art. 63 c.p., comma 4 non era stato adeguatamente motivato. Chiedeva l'annullamento.
La difesa di IA LO deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sufficienza del quadro probatorio in ordine al reato contestato di estorsione continuata aggravata (il titolare del biscottificio LI IN aveva riconosciuto il IA solo in fotografia e, a parte che dagli atti non risultava analogo atto di riconoscimento da parte della moglie come invece sì leggeva in sentenza, si era cercato di giustificare l'errore poi corretto della parte offesa che collocava l'ultima delle visite minatorie di quel primo periodo nell'ottobre 2004 laddove il IA era stato tratto in arresto il 7 giugno di quell'anno fino all'affidamento in prova del 14/10/08 e l'analogo errore della stessa parte offesa che credeva di aver riconosciuto l'imputato nella rapina subita il 9/4/10 laddove il IA era di nuovo detenuto dal 6/3/09 per la sospensione dell'affidamento); 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, il metodo mafioso essendo stato ritenuto sulla base di una mera pregiudiziale ambientale in assenza di ogni indicazione di un'appartenenza del IA ad ambiti mafiosi.
Chiedeva l'annullamento.
La difesa di CO AN deduceva: 1) violazione di norme processuali stabilite a pena di nullità e vizio di motivazione laddove alla chiusura delle indagini preliminari l'imputato, avvedutosi che oltre al reato associativo gli era stata contestata l'estorsione di cui al capo K, aveva chiesto senza alcun esito, benché nel termine di venti giorni di cui all'art. 415 bis c.p.p., comma 3, di essere interrogato dal Pm;
inopinatamente la relativa eccezione di nullità era stata respinta prima dal Gip e poi dal giudice di appello sull'assunto che la richiesta di conferire con il Pm per motivi di giustizia (formula peraltro suggerita dal personale addetto) non era tale da integrare una non equivoca richiesta del detenuto di essere formai mente interrogato ai sensi di legge;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla pretesa appartenenza del CO, sulla base del materiale probatorio in atti, a una qualche famiglia mafiosa palermitana e al suo eventuale contributo associativo;
invero le propalazioni accusatorie dei collaboratori AT e AM (ritrattate quelle del primo in un suo secondo interrogatorio) erano già state ritenute insufficienti in precedente procedimento del 2005 (dove la posizione del CO era stata archiviata) e non potevano essere rivitalizzate per dare forza probatoria a quelle, generiche e non riscontrate, di AC e UL sulle pretese attività estorsive del CO e la sua vicinanza alla famiglia di OR dei Mille;
le stesse conversazioni intercettate tra il boss LO IN e alcuni suoi stretti sodali attestano della non appartenenza al clan del CO, di cui anzi parlano con fastidio per la sua invadenza nella zona, dove riteneva di poter interferire nell'aggiudicazione di certi appalti;
3) violazione di legge e vizio di motivazione laddove, in ogni caso, si era ritenuto che il CO fosse intraneo all'associazione e non, eventualmente, un concorrente esterno;
4) violazione di legge e vizio di motivazione laddove, in ogni caso, si era ritenuto che il CO fosse un associato e non piuttosto un favoreggiatore personale di alcuno degli associati;
5) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al ritenuto reato di estorsione in danno della ED Costruzioni Snc, laddove l'ipotesi di accusa era stata ritenuta fondata sulla base di una lettura acritica delle conversazioni intercettate tra ED UC e LO AN (assolto dal reato) e prevenuta di quella sola in cui il ED interloquisce col CO, che, solidale con le difficoltà del collega, si limita ad esortarlo alla prudenza;
6) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche;
7) violazione di legge e vizio di motivazione sulla misura della pena visto anche il riconoscimento della continuazione tra i due reati contestati;
8) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle ritenute aggravanti dei reato associativo mafioso relative alla disponibilità di armi e al reimpiego economico dei proventi illeciti. Chiedeva l'annullamento.
Con un primo difensore CI IO con unico motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'imputazione associativa, sorretta da propalazioni accusatorie de relato (AC, AT) o autoreferenziali perché provenienti dallo stesso imputato (AN), comunque generiche, contrastanti (secondo AT, contrariamente a AC e AN, CI non era uomo d'onore) e non riscontrate (i correi del CI indicati dal AN in una pretesa estorsione erano stati assolti);
in definitiva ne emerge la figura di un soggetto non appartenente all'associazione mafiosa, privo in essa di un ruolo. Con un secondo difensore il CI deduceva: 1) violazione di legge in ordine alla valutazione delle prove e segnatamente in ordine all'attendibilità, intrinseca ed estrinseca, dei collaboratori AN (soggetto già riluttante ad accusare il OT AT), AC e AT;
2) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla errata qualificazione giuridica del fatto, laddove il CI, indagato in sede cautelare come concorrente esterno all'associazione mafiosa, era stato imputato e condannato in entrambi i gradi del processo come partecipe;
3) violazione di legge laddove le dichiarazioni accusatorie del AN erano state ritenute efficacemente riscontrate da quelle, de relato, del AC. Entrambe le difese chiedevano l'annullamento.
La difesa di IA AT deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la ritenuta sufficienza del quadro probatorio per l'imputazione associativa, laddove nessuno dei propalanti che si occupa del IA (AC, UL) lo definisce un associato mafioso in senso formale o informale (tanto da non essere neppure a libro paga: così UL); viene solo genericamente indicato come autore di estorsioni o singoli illeciti;
2) violazione di legge penale e processuale e vizio di motivazione per la mancata datazione del reato, a istanza della difesa, al dicembre 2007, tempo cui si riferiscono i fatti relativi al IA riferiti dai collaboranti;
3) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata qualificazione del reato contestato di associazione di tipo mafioso come favoreggiamento personale;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle ritenute aggravanti del reato associativo relative alla disponibilità di armi e al reimpiego economico dei proventi illeciti.
Chiedeva l'annullamento.
La difesa di IN GI deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per la mancata risposta del giudice di appello alle numerose censure difensive circa l'insufficienza probatoria del materiale posto a carico dell'imputato per sanzionarne un'appartenenza mafiosa mai attestata, specie in considerazione del suo rapporto di parentela con il cugino d'MB AN che dava giustificazione di un'occasionale presenza in compagnia di alcuni sodali;
per contro i giudici avevano dato decisivo rilievo alla vicinanza del IN all'IC, alle sue frequentazioni, alle generiche propalazioni dei collaboranti e ciò in assenza di elementi sintomatici certi della intraneità dell'imputato, dei riscontri necessari per delle dichiarazioni de relato, di riscontri individualizzanti;
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle ritenute aggravanti dell'associazione mafiosa relative alla disponibilità di armi e al reimpiego economico (solo presunto) dei proventi illeciti;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla misura della pena e alla negata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Chiedeva l'annullamento. Seguivano motivi nuovi del 6- 9/9/13.
AN AT, con atto a sua firma, con unico motivo deduceva violazione di legge penale e processuale in ordine al reato di associazione ritenuto nei suoi confronti. Premessa per intero la sentenza impugnata nella parte che lo riguardava e riportata numerosa giurisprudenza recente in materia, nel merito rilevava come le propalazioni a suo carico dello zio AN IO, peraltro soggetto privo di attendibilità intrinseca (giusta anche l'opinione che di lui avevano altri sodali, come ad esempio OG AR), lo delineassero unicamente come persona vicina allo zio e non al sodalizio di cui quello faceva parte, eventualmente partecipando a fatti specifici (comunque assolto dalle imputazioni sub L ed M) solo come suo accompagnatore (e quasi vittima, a detta dello stesso OG).
Il rapporto di AN AT non era dunque con l'associazione ma con lo zio AN IO.
Chiedeva l'annullamento.
Con un primo difensore IN LE deduceva con unico motivo violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al quadro probatorio basato sulle dichiarazioni di due collaboratori di cui non era stata assodata l'attendibilità (ad esempio le armi di cui parla UL non vennero mai rinvenute;
gli specifici reati di cui accusa IN erano rimasti privi di riscontro, non attribuibile solo all'omertà delle parti offese;
nessuno, infine, nemmeno i CI vittime della pretesa estorsione di cui al capo Q, fa cenno della menomazione fisica subita dal IN a seguito di un incidente).
Con un secondo difensore il medesimo imputato, deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine ai due reati contestati (premessa quanto al capo A la distinzione tra la partecipazione associativa e il concorso esterno, contestava gli elementi di prova che potevano trarsi dalle dichiarazioni, generiche e non riscontrate, del AC e del UL); 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle ritenute aggravanti dell'associazione mafiosa relative alla (generica ed indistinta) disponibilità di armi e al (non provato) reimpiego economico dei proventi illeciti. Entrambe le difese chiedevano l'annullamento. la difesa di CO TO deduceva: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al quadro probatorio dell'unico reato contestato, l'estorsione in danno dei fratelli GI, gestori della catena di supermercati EUROSPIN in società con GI CE, fratello di GI IO IS, soggetto (vicino ai Lo IC) già arrestato e condannato per associazione mafiosa e proposto per una misura di prevenzione, di cui i detti fratelli GI erano sospetti prestanome (di qui la necessità di valutare con prudenza la testimonianza di GI IN, che aveva interesse a rappresentare la ditta dei figli come soggetta a pressioni estorsive e le cui dichiarazioni neppure erano confermate da quelle dei figli stessi circa la pretesa posizione del CO);
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine all'aggravante delle modalità mafiose;
3) violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio (aumento facoltativo disposto per la recidiva, mancato riconoscimento delle attenuanti generiche con la pena al minimo). Chiedeva l'annullamento (allegate al ricorso le s.i.t. rese alla Pg il 24/2/10 da GI AN e quelle rese in sede di indagini difensive il 19/2/10 da GI LE).
Con un primo difensore IN GE deduceva violazione di legge e vizio di motivazione: 1) in ordine al quadro probatorio del reato sub A qualificato come partecipazione associativa e non piuttosto come concorso esterno o assistenza agli associati (art. 418 c.p.) e contestava gli elementi di prova che potevano trarsi dalle dichiarazioni, generiche e non riscontrate, dei vari collaboratori di giustizia AC, ES, CI e UL
(IN era invece del tutto sconosciuto ad altro collaboratore, tale ZI); del pari inconcludente per un'affermazione di responsabilità la nota della Squadra Mobile del 31/3/08 citata in sentenza (alto stesso modo di altra del 3/4/09, che, nominando IN come presente ad un incontro con altri soggetti all'attenzione della Pg presso una salumeria in via Portella della Ginestra, trascura di ricordare che l'imputato era proprietario di un negozio nei pressi di articoli da regalo e bomboniere;
per contro egli non era mai stato proprietario o intestatario di una Rat 600);
2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle ritenute aggravanti dell'associazione mafiosa relative alla generica e indistinta disponibilità di armi della cosca e al non provato reimpiego economico dei proventi illeciti. Con un secondo difensore il medesimo imputato deduceva allo stesso modo: 1) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al quadro probatorio del reato rubricato sub A, qualificato come partecipazione associativa e non piuttosto come concorso esterno o come favoreggiamento personale aggravato e contestava gli elementi di prova che potevano trarsi dalle dichiarazioni, generiche e non riscontrate, dei collaboratori AC, ES e CI (IN era invece del tutto sconosciuto al ZI e inoltre non era mai stato proprietario di una Rat 600); 2) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle ritenute aggravanti dell'associazione mafiosa relative alla generica e indistinta disponibilità di armi e al non provato reimpiego economico dei proventi illeciti;
3) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio vista la modestia del ruolo e la personalità del soggetto (mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, applicazione della recidiva, mancata determinazione della pena in misura più vicina al minimo). Entrambe le difese chiedevano l'annullamento.
Alla pubblica udienza fissata per la discussione il PG chiedeva la declaratoria di inammissibilità del ricorso di AN AT e il rigetto dei ricorsi degli altri imputati. Per il rigetto dei ricorsi anche le difese (presenti in proprio o in sostituzione) di parte civile. Non comparso alcuno solo per AN AT, le difese degli imputati (presenti in proprio o in sostituzione) chiedevano l'accoglimento dei rispettivi ricorsi. CONSIDERATO IN DIRITTO
I ricorsi degli imputati sono complessivamente infondati e vanno respinti.
La difesa di IC OD contesta la sufficienza probatoria delle convergenti dichiarazioni dei due collaboratori di giustizia, definiti de relato, AC AN e AN IO. A parte che gli stessi hanno militato nello stesso ambiente mafioso palermitano (nel mandamento di AN il primo e in quello di OR VA il secondo) e sono quindi a diretta conoscenza di persone e situazioni riguardanti Cosa Nostra nel capoluogo, la recente sentenza Aquilina delle SS.UU. della S.C. (n. 20804 del 29/11/12, dep. 14/5/13, rv. 255143) ha ribadito, sia pure alle condizioni che vengono precisate (nella specie verificate dai giudici di merito), la prevalente giurisprudenza di legittimità, secondo cui "la chiamata in correità o in reità de relato, anche se non asseverata dalla fonte diretta, il cui esame risulti impossibile, può avere come unico riscontro, ai fini della prova della responsabilità penale dell'accusato, altra o altre chiamate di analogo tenore, purché siano rispettate le seguenti condizioni: a) risulti positivamente effettuata la valutazione della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità intrinseca di ogni singola dichiarazione, in base ai criteri della specificità, della coerenza, della costanza, della spontaneità; b) siano accertati i rapporti personali fra il dichiarante e la fonte diretta, per inferirne dati sintomatici della corrispondenza al vero di quanto dalla seconda confidato al primo;
c) vi sia la convergenza delle varie chiamate, che devono riscontrarsi reciprocamente in maniera individualizzante, in relazione a circostanze rilevanti del thema probandum;
d) vi sia l'indipendenza delle chiamate, nel senso che non devono rivelarsi frutto di eventuali intese fraudolente;
e) sussista l'autonomia genetica delle chiamate, vale a dire la loro derivazione da fonti di informazione diverse". E ciò vale anche per OG AR, già vicino al AN, che sull'IC fornisce indicazioni simili. Fermo, dunque, che AC e AN sono pienamente utilizzabili, la circostanza (da entrambi riferita) che l'IC fosse "vicino" a boss come d'MB AN e MU IM (intimo amico di IC NN) e in genere alla famiglia di RM TR (del mandamento di OR VA) pur non essendo un uomo d'onore è altamente significativo sia per la caratura dei personaggi cui era "vicino" (reggitori del mandamento) sia per il privilegio (benché privo di una formale affiliazione) di godere della fiducia degli uomini della cosca per i quali si occupava di estorsioni nella zona di Ballarò e di spaccio di droga con altri sodali. In tema di ruoli minori (ma quelli dell'IC non lo erano) si veda Cass., 5, sent. n. 6101 del 21/11/03, dep. 16/2/04, rv. 228058: "In tema di associazione di stampo mafioso, la permanente disponibilità al servizio dell'organizzazione mafiosa a porre in essere attività delittuose, anche se di bassa manovalanza (tagli di alberi, incendi ecc.) ma pur sempre necessarie per il perseguimento dei fini dell'organizzazione, indipendentemente dalla prova di una formale iniziazione, rappresenta univoco sintomo di inserimento strutturale nel sodalizio e, quindi, di vera e propria partecipazione, ad un livello pur minimale, al sodalizio delinquenziale, mentre la legalizzazione con la qualifica di uomo d'onore costituisce uno stadio più evoluto nella progressione carrieristica del mafioso nell'organigramma piramidale del sodalizio". Ciò vale anche per la pretesa marginalità dell'IC e nulla rileva, a giustificazione delle sue condotte e frequentazioni, che egli fosse nato e cresciuto nel quartiere (si veda la anagrafica residenza in via Oreto, nelle vicinanze del vallone omonimo dove avvenivano molti incontri riservati tra gli uomini delle cosche, talora presente l'IC). Significativo, infine, l'apprezzamento espresso nei confronti suoi e del fratello, a proposito del MU e della famiglia di RM TR, dal nominato IC a colloquio con LO IN, capo dei mandamento di OR VA. Ciò quanto al primo motivo. Quanto, invece, alla pretesa estraneità dell'IC alle aggravanti della contestata associazione mafiosa della disponibilità di armi e del reimpiego economico dei proventi illeciti (secondo motivo), va ricordata la giurisprudenza di questa Corte secondo cui per valutare la ricorrenza delle dette aggravanti è all'associazione nel suo insieme e non alla condotta del singolo partecipe che si deve avere riguardo. Si veda al proposito Cass., 1, sent. n. 5466 del 18/4/95, rv. 201650 ("In tema di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, l'aggravante prevista dall'art. 416 bis c.p., comma 4, è configuratale a carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa. Con riferimento alla stabile dotazione di armi dell'organizzazione mafiosa denominata Cosa nostra può ritenersi che la circostanza costituisca fatto notorio non ignorabile"); ovvero Cass. 6, n. 6547 del 10/10/11, dep. 2012, rv. 252114 ("La circostanza aggravante dei reato di associazione di tipo mafioso, consistente nella destinazione del prezzo, prodotto o profitto dei delitti al finanziamento di attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo, ha natura oggettiva ed è riferibile all'attività dell'associazione nel suo insieme, non necessariamente alla condotta del singolo partecipe, il quale pertanto ne risponde per il solo fatto della partecipazione"). Ovvero ancora, per entrambe le aggravanti, Cass., 6, sent. n. 42385 del 15/10/09, rv. 244904 ("Hanno natura oggettiva le circostanze aggravanti del reato di associazione di tipo mafioso, consistenti nell'avere l'associazione la disponibilità di armi e nella destinazione del prezzo, prodotto o profitto dei delitti al finanziamento delle attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo, sicché dette circostanze devono essere riferite all'attività dell'associazione e non alla condotta dei singolo partecipe". Il ricorso è complessivamente infondato. Le massime richiamate varranno per tutte le deduzioni consimili.
La difesa di RI GI contesta (primo motivo) la legittimità dell'acquisizione da parte del giudice in sede abbreviata di atti probatori sfavorevoli all'imputato come l'informativa 1/4/10 e poi della ritardata acquisizione dei decreti autorizzativi delle intercettazioni contestate. Nè l'una ne' l'altra acquisizione lede i diritti dell'imputato. Come correttamente ricordato dalla difesa nei suoi motivi nuovi, l'indirizzo giurisprudenziale prevalente (cui questo Collegio aderisce e cui intende dare continuità) consente le integrazioni probatorie in sede di giudizio abbreviato nel primario interesse dell'accertamento della verità, con gli unici limiti (v. sent. Cass. ivi citata n. 12842 del 16/1/1 3, 3, rv. 255109) della necessità dell'acquisizione e del divieto di esplorare itinerari probatori estranei allo stato degli atti formato dalle parti. Ancor più specifica nella sua motivazione la sentenza (anch'essa di seguito citata nei motivi nuovi) n. 36335 del 30/4/12, 5^, rv. 254027: "In una situazione in cui, a seguito dei plurimi interventi della Corte Costituzionale nel corso del anni "90 e della legge che ne ha raccolto gli spunti (n. 479/99), è tramontata la struttura del giudizio abbreviato come giudizio ancorato ad una base di cognizione immutabile ed è stato consegnato all'imputato il diritto di attivare il rito speciale senza venir condizionato da una possibile incompletezza delle preliminari indagini del Pubblico Ministero, il sistema ha dovuto prevedere (cfr. C. Cost., sent. 115 del 2001) varie forme di integrazione probatoria, demandate all'iniziativa dell'imputato (art. 438 c.p.p., comma 5), del PM, ammesso alla prova contraria ove l'imputato abbia esercitato la facoltà di chiedere l'integrazione probatoria (art. 438 c.p.p., comma 5), dello stesso giudice, qualora ritenga di non poter decidere allo stato degli atti (art. 441 c.p.p., comma 5). Ben è vero che nel caso in esame l'integrazione probatoria è stata disposta a ulteriore conferma (e non quindi per impossibilità di decidere allo stato degli atti), ma anche per ciò non si ravvisa alcun sostanziale nocumento per l'imputato, raggiunto aliunde da prova sufficiente (le riferite dichiarazioni di AC, AN e OG
sull'appartenenza dell'RI alla famiglia mafiosa di OR Nova, specialmente vicino ai Lo ST (TO cl. 1964 e AN) ed attivo nel commercio della droga, nelle estorsioni, nella gestione di videopoker. Confermate dall'informativa del 28/5/07 le sue frequentazioni mafiose (anche in aree specialmente elette a luogo di incontro tra i sodali come i giardini della Zisa). Ciò vale (circa l'assenza di un reale nocumento difensivo) anche per l'acquisizione solo in fine del processo dei decreti autorizzativi, oggetto del secondo motivo di ricorso. Le doglianze in proposito non sono fondate: come ha già osservato il giudice di appello, le intercettazioni (formate in altro procedimento) sono state espressamente effettuate in impianti esterni alla Procura perché quelli interni (come certificato ad abundantiam) erano insufficienti (in quanto impegnati in altre indagini); il mancato deposito dei verbali (presso il giudice competente per diverso procedimento), peraltro mai richiesti dalla difesa, non determina alcuna inutilizzabilità (giusta giurisprudenza citata: sez. 3, rv. 240972);
così pure (circa l'assenza di sanzioni processuali) per quanto riguarda le segnalate difformità nelle modalità esecutive, che rispondono, in quanto tali, a mere indicazioni del Pm;
l'assenza di motivazione dei decreti di proroga, infine, è contraddetta dallo stesso ricorrente, che ricorda come essi fondassero sul richiamo alle iniziali note di Pg (implicita con ciò la persistenza delle esigenze captative per il raggiungimento delle finalità di indagine). Quanto al terzo motivo si ricorda, con affermata e condivisa giurisprudenza (da ultimo v. Cass., sez. 2, sent. n. 37709 del 26/9/12, rv. 253445), che "il vizio di motivazione che denunci la mancata risposta alle argomentazioni difensive può essere utilmente dedotto in Cassazione unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed inequivocabile carattere di decisività, nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi elementi di giudizio, ad una decisione più favorevole di quella adottata". Sull'affidabilità e convergenza dei dichiaranti il giudice di merito ha ampiamente motivato, mentre di scarso rilevo appare in tal contesto la recente assoluzione in primo grado fatta valere dalla difesa (sentenza Gup Tribunale RM 15/11/11) da un singolo reato di illecita detenzione di armi comuni da sparo aggravato dall'agevolazione mafiosa. Circa il quarto motivo sul trattamento sanzionatorio (ampliato nei motivi nuovi dalle censure sulle specifiche aggravanti), si osserva come il diniego delle attenuanti generiche sia correttamente motivato con l'assenza di positive ragioni per concederle (a fronte di un reato di particolare gravità e allarme sociale). La pena già al minimo con le due aggravanti. Circa queste ultime si rimanda a quanto osservato a proposito del ricorso IC e in particolare alla sentenza ivi citata della S.C., 6, n. 42385/09, rv. 244904 ("Hanno natura oggettiva le circostanze aggravanti del reato di associazione di tipo mafioso, consistenti nell'avere l'associazione la disponibilità di armi e nella destinazione del prezzo, prodotto o profitto dei delitti al finanziamento delle attività economiche di cui gli associati intendano assumere o mantenere il controllo, sicché dette circostanze devono essere riferite all'attività dell'associazione e non alla condotta del singolo partecipe").
Il ricorso è complessivamente infondato.
Il ricorso di CO GI è infondato, ai limiti dell'inammissibilità. Con l'uno e con l'altro difensore l'imputato contesta il merito della valutazione del giudice, trascurando la consolidata regola di giudizio per cui l'efficacia probatoria della testimonianza della persona offesa (che nel caso è accompagnata da un sicuro riconoscimento fotografico) è piena e da sola sufficiente a sostenere l'accusa. Da ultimo si sono pronunciate sull'argomento anche le SS.UU. con sentenza n. 41461 del 19/7/12, rv. 253214, per cui "..le dichiarazioni della persona offesa possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve in tal caso essere più penetrante e rigoroso rispetto a quello cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone". Ciò è avvenuto nel caso di specie, a fronte di un testimone parte offesa (D'PA LU, che ha effettuato il riconoscimento fotografico) neppure costituito parte civile (al pari del fratello D'PA AU). Del tutto apodittiche e congetturati le considerazioni del secondo difensore, che mette in dubbio il riconoscimento visivo dell'imputato sulla base della pretesa fugacità della visione dell'estorsore (che invece durò tutto il tempo necessario all'approccio e alla pronunzia delle frasi estorsive) e della pretesa influenza che sul riconoscimento avrebbe avuto la previa visione del fotogrammi che ritraevano il CO transitare nei pressi degli esercizi commerciali vicini. Il riconoscimento è stato fotografico, ha avuto esito positivo e nulla consente di affermare (anche per la diversa resa del mezzi tecnici) che sia stato influenzato dalla previa visione dei fotogrammi delle videoriprese private (per la cui acquisizione, peraltro, il codice di procedura, tassativo sul tema, non prevede alcun decreto dell'autorità giudiziaria;
si veda, in fattispecie in cui era stata la Pg a installare telecamere sulla pubblica via per verificare il flusso di automezzi e persone in arrivo e in partenza dai covo degli imputati, Cass., sez. 2, sentenza n. 35300 del 24/4/07, rv. 237848: "Le videoregistrazioni operate in luoghi pubblici ovvero aperti od esposti al pubblico, se eseguite dalla Pg nell'ambito del procedimento penale, costituiscono prova atipica che non necessita dell'autorizzazione del Gip e, documentando attività investigative non ripetibili, possono essere allegate al relativo verbale ed inserite nel fascicolo per il dibattimento"). Nel merito (secondo motivo del primo difensore) si contesta l'aggravante mafiosa, in questo caso trascurando che l'episodio in danno dei D'PA, che ha come attore il CO (21/4/09), si colloca in continuità con il precedente (del 9/3/09, in danno degli stessi D'PA e poi del gioielliere Di OL), nel quale aveva agito il reo confesso IS (ricorrente rinunziante) in compagnia del cognato GR. Il metodo mafioso è allora manifesto ed oggettivo e la contestata aggravante correttamente ritenuta. Circa il diniego delle attenuanti generiche (terzo motivo del primo difensore) il giudice di appello lo ha ampiamente motivato con i precedenti penali dell'imputato (recidivo specifico, reiterato nel quinquennio) e la sua persistente e progressiva attitudine criminosa. Il complessivo ricorso va rigettato.
Il ricorso di Di SQ IO è infondato, ai limiti dell'inammissibilità. Con l'uno e con l'altro difensore l'imputato contesta la configurabilità stessa del reato di intestazione fittizia, sia sotto il profilo materiale che sotto il profilo del dolo, ma con argomenti di labile spessore o del tutto non pertinenti. La circostanza che l'agenzia di onoranze funebri "Orchidea" fosse priva di beni propri, mobili e immobili (al di là dell'insegna e dei locali in affitto), e si avvalesse dei mezzi di altre, non toglie che essa fosse comunque un'impresa (sia pure totalmente abusiva) produttiva di reddito (tant'è che lo stesso Di SQ riferisce di aver fatto pervenire al socio IN gli utili di sua spettanza, per il tramite della moglie, pur dopo la sua carcerazione) e come tale passibile di attribuzione fittizia (come si esprime il D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies). Come, corrispondentemente, è
passibile di sequestro e confisca ogni bene di cui possa disporre direttamente o indirettamente chi sia sottoposto a procedimento di prevenzione (come era nel timore appunto di IN TE). Le ammissioni del Di SQ (a conferma delle indicazioni del AC) manifestano poi la piena consapevolezza del soggetto circa le qualità personali del socio ed amico IN. Nè nel ricorso si spiega (l'enunciazione è quindi generica) sotto qual profilo le dichiarazioni del collaboratore NI (tali da avere portato all'assoluzione del Di SQ da imputazione di tutt'altro oggetto come quella per droga di cui al capo C di questo stesso processo) contrasterebbero nel merito dell'imputazione che qui interessa con quelle del AC. Il ricorso, pertanto, va complessivamente rigettato.
Speculare il ricorso di IN TE, beneficiario, secondo l'accusa, dell'attività commerciale di onoranze funebri esercitata dal Di SQ. Valgono anche per il IN le considerazioni fatte per il Di SQ: non è necessario, a che ricorra il reato contestato, che alla sottostante gestione occulta per finalità elusive corrisponda una realtà giuridica ed economica formalmente impeccabile. È invece sufficiente che l'attribuzione della titolarità o della disponibilità del bene, pur non gestito secondo le corrette norme privatistì che e di diritto amministrativo e pubblico in generale, comporti, alle dette finalità elusive, il fittizio conferimento a terzi di una apprezzabile signoria sul bene medesimo. Nel caso in esame è accertato che il IN (al fine di eludere possibili misure di prevenzione patrimoniale nei suoi confronti) gestiva in società (occulta) con il Di SQ (che ne appariva titolare) una profittevole impresa (manifesta al pubblico, anche se totalmente abusiva) di onoranze funebri. Il ricorso è pertanto infondato e va respinto.
Il ricorso di ER AN è infondato, ai limiti dell'inammissibilità. La difesa, come quella di altri imputati, si limita a contestare la sufficienza del quadro probatorio, che nel caso emerge dalle autonome dichiarazioni, tra loro convergenti, di tre collaboratori di giustizia (AC, casano, calcagno), riscontrate dalle indagini si polizia giudiziaria in ordine alle frequentazioni e a singoli episodi significativi. La pretesa natura de relato delle dichiarazioni dei tre collaboratori non risponde a verità: tutti provengono dall'ambiente mafioso palermitano e non riferiscono di singoli episodi (per i quali il de relato potrebbe essere ipotizzabile) ma dello status mafioso del soggetto di cui partano, in un contesto associativo di cui hanno diretta esperienza e cognizione. Nel caso del ER, egli è personalmente conosciuto dal AC, che lo ricorda, quale appartenente alla famiglia di LI con OR NO e IC NN, dapprima dedito alle rapine e poi, dopo un periodo di detenzione, a traffici di droga (cocaina) con d'MB AN e MU IM. La vicinanza al d'MB è riscontrata dall'osservata presenza del ER nel vallone del fiume Oreto in due successivi incontri ravvicinati nel tempo (il 27 e 30/11/07), il primo caratterizzato dalla ricordata consegna di un pacco dall'uno all'altro dei due soggetti. Del pari personale è fa conoscenza del ER da parte degli altri due collaboratori, casano e calcagno, che entrambi pongono alle dipendenze del più autorevole cugino AL GI nello spaccio della cocaina (che il calcagno acquistava da loro). A ulteriore conferma della intraneità del ER al sodalizio la sua presenza (appunto col AL oltre che con OG AR) ad una delle bonifiche da eventuali microspie effettuata (il 25/7/07) presso la D.R. Plastik. Il rapporto di parentela con il AL non giustifica, da solo, l'assidua presenza del soggetto in rilevanti momenti della vita della cosca. Quanto alla pena (secondo motivo) il giudice di appello l'ha determinata con particolare accuratezza, applicando il criterio di favor rei (omesso in prime cure) di cui all'art. 63 c.p., comma 4, ed equamente determinando (con implicito riferimento a tutto quanto fin allora argomentato) nella misura di un terzo l'ulteriore aumento, dopo quello obbligatorio di due terzi per la recidiva qualificata, per le due aggravanti del reato associativo (presunte di pari valenza). Il ricorso va complessivamente rigettato. Il ricorso di IA LO è infondato e va respinto. L'accusa di tentata estorsione aggravata in danno di LI IN poggia saldamente sulla denuncia dell'aprile 2009 dello stessa p.o., titolare di un biscottificio nel quartiere AN-OR dei Mille: lo stesso giovane che negli anni 200304, In compagnia di un altro, si era presentato più volte nel suo negozio formulando esplicite richieste estorsive (cui non aveva mai aderito, tanto da trovare dopo qualche giorno la serratura della saracinesca del negozio intrisa di colla) e che da ultimo era tornato, da solo, nel maggio 2004 (indicatogli da un cliente come IA LO, di poi arrestato per rapina come aveva appreso dal giornale), era riapparso nel dicembre 2008, lamentando che dopo quattro anni non si fosse ancora "messo a posto" e rinnovando poi le visite quasi ogni dieci giorni fino al febbraio successivo, venendo poi nuovamente arrestato. A fronte di una così puntuale prova diretta la difesa insinua il dubbio dell'errore, rilevando che in un primo momento il teste (che peraltro aveva riconosciuto l'imputato solo in fotografia e la moglie neppure in tal modo) aveva collocato nell'ottobre 2004 l'ultimo accesso dell'estorsore, laddove il IA era stato tratto in arresto il 7 giugno di quell'anno (scarcerato per affidamento in prova solo nell'ottobre 2008). Per contro il giudice di merito ha efficacemente osservato come fin da subito il teste avesse collocato l'ultimo accesso estorsivo del 2004 in un tempo posteriore al trasferimento del proprio negozio in altri locali della stessa via e che due soli giorni dopo la denunzia il LI e la moglie ebbero a tornare negli stessi uffici di pg dove l'avevano presentata per precisare che tale trasferimento era avvenuto nel mese di maggio (quindi prima dell'arresto del IA). Non inficia il riconoscimento fotografico del denunziante la circostanza che analogo riconoscimento non sia venuto dalla moglie o la mera impressione (evidentemente fallace, nonostante le frasi minacciose che riecheggiavano quelle tante volte ricevute in passato) da lui manifestata circa l'identità dell'estorsore del mesi e degli anni precedenti con uno dei due individui (muniti di casco) che lo avevano rapinato pochi giorni prima (il 9 aprile) della denuncia del 14 (essendo di nuovo in carcere il IA dal 6 marzo). Infondato, infine, anche il secondo motivo (circa la contestazione dell'aggravante mafiosa della L. n. 203 del 1992, art. 7 in assenza di prova dell'adesione dell'imputato ad associazioni mafiose), laddove i giudici di merito hanno ben spiegato come sia del tutto sufficiente alla contestazione dell'aggravante "mafiosa" (sotto il profilo del metodo).
l'esternazione di condotte intimidatorie riconducibili alla metodologia che contraddistingue quel genere di sodalizi (v. Cass., 1, sent. n. 5881 del 4/11/11, dep. 15/2/12, rv. 251830). Il ricorso di CO AN è infondato e va respinto. Il primo motivo è di carattere processuale e (per come chiarisce la difesa) deriva dalla contestazione del capo K (estorsione ED), intervenuta con l'avviso di chiusura delle indagini preliminari: il CO, in custodia cautelare per l'associazione, chiedeva di essere sentito. La richiesta al Pm non aveva seguito. Di qui l'eccezione di nullità. Il art. 415 bis c.p.p., comma 3, prevede che l'indagato (nei termini previsti, qui rispettati) abbia facoltà, tra l'altro, di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto a interrogatorio. In questo secondo caso il Pm "deve" procedervi. Netta specie t'imputato, in stato di detenzione cautelare in carcere, chiedeva di conferire col Pm per motivi di giustizia. I giudici di merito, sia in primo che in secondo grado, hanno rigettato l'eccezione sollevata dalla difesa sul rilievo che la richiesta del CO fosse generica e non espressiva della sua volontà di essere sottoposto ad un atto formale come l'interrogatorio. Il rilievo è corretto: la richiesta di conferire con il Pm per motivi di giustizia da parte di soggetto in stato di custodia cautelare in carcere può rispondere a molteplici finalità (da una lamentela ad un'offerta di collaborazione) e non specificando quella di rendere interrogatorio (in relazione all'esito delle indagini) non determina il dovere del Pm di conferire col detenuto. Che la formula adoperata fosse quella d'uso (solo in ipotesi suggerita dallo stesso personale penitenziario, ma comunque sottoscritta, previa lettura, dall'interessato) avvalora il rilievo (cioè solo la formula e la finalità specifica rende doveroso l'interrogatorio dei Pm). Ciò al di là degli effetti (oralmente dibattuti dalle parti in sede di discussione) della richiesta di giudizio abbreviato sulla sollevata eccezione a regime intermedio. Nel merito (secondo motivo) il ricorso è del pari infondato. Le dichiarazioni dei collaboratori ricostruiscono, senza soluzione di continuità, un notevole arco di tempo della carriera delinquenziale del CO: da AT, che nel 2001 lo riconosce in fotografia (sia pure col nome storpiato di CO Fonte) come esattore di proventi estorsivi per la cosca di AN alla fine degli anni novanta, a AM, che nel 2005 lo riconosce In foto come il franco da lui incontrato come estorsore in due cantieri (e confermatogli esser tale dal sodale Salerno). Questa continuità è confermata dagli stessi dubbi sulla sua legittimazione territoriale a decidere chi dovesse lavorare e chi no nel cimitero di Santo Spirito (venendo egli accreditato dai colloquianti come appartenente alla cosca di OR dei Mille) esternati nei suoi confronti dal LO nelle conversazioni intercettate quello stesso 2005. La rappresentazione della continuità mafiosa del CO prosegue nel 2008 con il AC (che lo colloca nell'organigramma della cosca di AN con una specifica "competenza" nell'edilizia) e nel 2009 con il UL (secondo il quale, dallo stesso settore, il CO portava soldi ai fratelli IN). In un tale quadro si pone la specifica attività estorsiva in danno dei fratelli ED sviluppatasi tra la fine del 2005 (con il danneggiamento di un loro escavatore) e il 2006 e risoltasi, con la mediazione dei committenti del lavoro in cui erano impegnati, con la presa In affitto dei "scarrabili" dei CO (il 9/3/06, nelle conversazioni intercettate, compare lo stesso imputato;
l'interpretazione, per così dire autentica, della vicenda è nella testimonianza, raccolta nel dicembre 2009, dei due ED). Se da sole le già note dichiarazioni del AT e del AM non avevano portato all'incriminazione del CO in altro procedimento (come rileva la difesa), ciò non toglie che le stesse, a integrazione delle più recenti (e autosufficienti) del AC e del UL (con i significativi dubbi espressi dal LO solo sulla competenza territoriale del CO nella zona di Santo Spirito), contribuiscono a formare nei confronti del predetto un completo quadro probatorio in ordine all'imputazione associativa. Di ulteriore conferma (nella sua autonomia) la riferita e comprovata vicenda estorsiva in danno dei fratelli ED. Quanto at terzo motivo (sull'ipotesi di concorso esterno) il profilo del CO, quale delineato dai numerosi apporti probatori in atti, è inequivocabilmente quello dell'assodato e, in particolare, di un associato al mandamento di AN, specializzato in estorsioni nel campo dell'edilizia (egli stesso, infine, titolare di un'impresa). Un sodale, dunque, non un esterno. Per le stesse ragioni (quarto motivo), concorrendo egli nel reato associativo (parendo anzi essersi ritagliato negli anni qualche spazio di autonomia), non vi è il presupposto di legge per ritenerlo un favoreggiatore. Manifestamente infondato il quinto motivo (estorsione ED), unicamente inteso a una lettura diversa delle prove desumibili dalle intercettazioni da quella data, peraltro in modo del tutto logico e plausibile, dai giudici di merito (le conversazioni tra l'intermediario assolto LO e ED UC e tra quest'ultimo e lo stesso CO), dove il suggello all'interpretazione estorsiva dei fatti è nella testimonianza del ED, che ne chiarisce l'esito in favore dell'imputato e il suo costo economico (l'esborso di 5.000 Euro per l'affitto per due-tre mesi dei cassoni del CO). Estraneo al giudizio di legittimità il trattamento sanzionatorio (sesto e settimo motivo), se (come nei caso) correttamente motivato dal giudice di merito in riferimento sia alla mancata concessione delle attenuanti generiche che al reati riconosciuti in continuazione. Quanto alle specifiche aggravanti del reato associativo mafioso (ottavo motivo) si rimanda a quanto esposto al riguardo trattando i ricorsi IC e RI, con richiamo alte sentenze 5466/95 (rv. 201650), 6547/12 (rv. 252114) e 42385/09 (rv. 244904).
Il ricorso di CI IO è infondato, ai limiti dell'inammissibilità. Con entrambi i difensori il CI contesta il valore dell'impianto di accusa, laddove esso è ben solido, fondato sulle convergenti dichiarazioni di più collaboratori di giustizia: appartenenti al suo stesso raggruppamento sono quelle del AC e del AN, che il CI conosceva personalmente (per lui escludendosi pertanto in radice il preteso de relato, fermo restando quanto sopra osservato, a proposito del ricorso ER, per l'ipotesi che i dichiaranti provengano dallo stesso ambiente mafioso e non riferiscano di singoli episodi ma dello status mafioso del soggetto di cui partano, in un contesto associativo di cui hanno diretta esperienza e cognizione); di altro raggruppamento lo AT, che sa e riferisce che quando nel maggio 2007 venne arrestato il reggente monti IM della "famiglia" di Borgo Vecchio, la reggenza venne assunta da AN IO, affiancato appunto dal CI. Il riscontro, per l'autonomia e diversa provenienza delle fonti, è significativo e per nulla generico e conferma con particolare efficacia lo spessore mafioso dell'imputato, abitualmente dedito alle estorsioni (AN riferisce anche che il CI teneva la contabilità e percepiva uno stipendio). Di poco momento per contro i rilievi della difesa circa la formale qualifica del CI come uomo d'onore, negata dallo AT (in realtà dal AN) in dissonanza dagli altri due collaboranti (ciò che rileva è il ruolo sostanziale nell'associazione, di cui il CI era indiscusso partecipe come estorsore e come uomo di fiducia proprio del AN), ovvero l'assoluzione, da una singola estorsione, dei pretesi correi del CI indicati dal AN. Con il secondo difensore il CI lamenta, inoltre, che, rinviato a giudizio come concorrente esterno (tale la qualifica del reato nei suoi confronti da parte del Tribunale del riesame), era stato imputato e condannato in entrambi i gradi del giudizio come pieno partecipe. Premesso che tale seconda qualificazione appare del tutto appropriata sulla base degli etementi fattuali sopra evidenziati, nulla vieta in corso di causa una diversa configurazione del fatto da parte del giudice (ciò che importa, alla luce non solo di una lettura costituzionalmente orientata della norma nazionale ma anche della recente interpretazione della CEDU della normativa Europea, è che la diversa qualificazione giurì dica non avvenga a sorpresa, senza consentire cioè all'imputato di difendersi nel merito nello sviluppo dei vari gradi di impugnazione). Il ricorso va complessivamente respinto.
Il ricorso di IA AT è infondato. Il primo motivo è ai limiti dell'inammissibilità, là dove intende sovrapporre le proprie valutazoni a quelle correttamente e motivatamente svolte dai giudici di merito: IA AT, ovvero TO banana", è concordemente indicato dai collaboratori di giustizia AC e UL come un affiliato. AC, in particolare, lo inserisce nell'organigramma nella famiglia di CE del mandamento di AN, dedito in coppia con tale PP ad estorsioni e traffici di cocaina. UL riferisce anche di altri reati compiuti dal IA per conto della famiglia, dai danneggiamenti estorcivi alla detenzione di armi, dai pestaggi punitivi alla simulata rapina di un camion compiuta con la complicità di un poliziotto infedele. I due collaboratori, ben a conoscenza del contesto associativo di cui hanno diretta esperienza e cognizione (come osservato per i ricorsi ER e CI), si riscontrano tra loro e sono viepiù riscontrati da quel RA AT che, riconoscendo In foto il IA e il PP, li indica come i due che, nel 2006, gli avevano chiesto il "pizzo" qualificandosi come quelli della CE. Del tutto irrilevante, a fronte di ciò, che il IA (inserito in una delle stanche famiglie del mandamento di AN) fosse o meno a libro paga. Quanto al secondo motivo (sulla riferibilità del reato imputato al IA al solo 2007), si osserva che la corrispondente richiesta (come precisato anche in ricorso) è stata fatta in sede di conclusioni in primo grado, mentre non è dedotta con i motivi di appello, di talché in questo grado essa non è riproponibile (art. 606 c.p.p., comma 3). Sulla mancata contestazione del reato come favoreggiamento personale (terzo motivo), non vi è che da ripetere (ut supra per CO) come ciò sia possibile solo al di fuori dei casi di concorso, mentre nella specie è provata la partecipazione del IA all'associazione mafiosa per conto della quale agiva. Per il quarto motivo (sulle specifiche aggravanti associative), si rimanda a quanto già argomentato per altri ricorrenti (IC, RI, CO). Il ricorso va complessivamente rigettato. Il ricorso di IN GI è infondato. Ai limiti dell'inammissibilità il primo motivo: è generica la doglianza circa la mancata risposta dei giudici di merito alle censure difensive e, a fronte della loro corretta e puntuale motivazione, basata sulle convergenti dichiarazioni di due collaboratori di giustizia di comprovata attendibilità come il AC e il AN, esso tende unicamente a sovrapporre alla detta motivazione le proprie valutazioni di fatto (quanto meno neutra la valenza del rapporto di parentela che lega il IN al co-reggente di RM TR d'MB AN: se ciò può giustificare la sua presenza accanto al cugino, ma anche a Lo ST TO e Lo ST AN, a ricevere dal balcone gli omaggi dei presenti alta festa di Ballarò, non altrettanto è a dirsi della sua presenza in un luogo riservato agli incontri dei sodali come il vallone del fiume Oreto;
per nulla generica, ai fini dell'intraneità associativa del IN, conosciuto da entrambi come "GI IT, la concorde indicazione dei due collaboratori AC e AN della sua attività nel campo delle estorsioni e dello spaccio della droga atte dipendenze del gruppo). Circa il secondo motivo (sulle specifiche aggravanti associative), si rimanda a quanto già argomentato per IC, RI, CO e IA. I motivi nuovi (in realtà una memoria) non apportano modifiche a quanto già dedotto dalla difesa, limitandosi ad ulteriormente argomentare sulla negata sufficienza probatoria in ordine al reato associativo (primo motivo) e la negata ricorrenza delle aggravanti ad esso specifiche (secondo motivo). Vale pertanto quanto già sopra esposto (si osserva solo, in sintonia con la consolidata giurisprudenza in materia, che la contestazione associativa ben può prescindere da quella di singoli reati fine: da ultimo v. Cass., 2, sent. n. 24194 del 16/3/10, rv. 247660; ma anche 1, sent. n. 33033 dell'11/7/03, rv. 225077). Il ricorso va complessivamente rigettato. Il ricorso di AN AT, specificamente incentrato sulla sua condizione di OT di AN IO (lo zio divenuto collaboratore di giustizia, che lo accusa) e non di aderente al sodalizio di cui quegli faceva parte (al più occasionale accompagnatore e comunque vittima e succube del congiunto), è infondato. La collocazione mafiosa di un soggetto prescinde dall'opinione che altri sodali possano avere di lui in costanza di rapporto e comunque la sua attendibilità soggettiva, laddove egli diventi un collaboratore di giustizia, risponde evidentemente a ben diversi criteri. Allo stesso modo l'accostamento di AN AT (l'odierno imputato) alla figura dello zio (giusta le dichiarazioni di OG AR, che lo indica come al servizio del congiunto) è del tutto naturale. Ciò che rileva è la parola del collaboratore (tanto più attendibile in quanto non esita a coinvolgere il OT nelle sue propalazioni), che attribuisce al congiunto "un fascio di condotte" (così il primo giudice), sia pure minori, al servizio della cosca. Ma la piena prova (oltre che un ulteriore riscontro alta parola del collaboratore) della convinta adesione di AN AT al sodalizio si rinviene nella conversazione Intercorsa con AN IO il 21/5/08 e riportata nella sentenza di appello (pag. 135), dove l'imputato, all'apprezzamento dello zio "tu non hai niente meno di me", risponde, completandone l'assunto, "..e tutto quello che c'è da fare faccio". Il ricorso va pertanto rigettato.
Il ricorso di IN LE è infondato. Con entrambi i difensori viene censurata (ai limiti della inammissibilità) la sufficienza del quadro probatorio, di fatto opponendo le proprie valutazioni a quelle correttamente e motivatamente svolte dai giudici di merito. Il IN è concordemente indicato dai collaboratori AC e UL come attivo partecipe della famiglia mafiosa di OR dei Mille, dedito per il sodalizio, sia in prima che per interposta persona, alle estorsioni e ai "servizi" ad esse connessi come le intimidazioni, i danneggiamenti e i pestaggi. AC lo indica, dopo l'arresto nel 2007 del capo mandamento di AN (AD), alle dirette dipendenze dei reggenti Lo GR e NE.
UL, che in particolare lo frequentava, lo indica in quel contesto come "cassiere" dei proventi delle estorsioni e "braccio destro del Lo GR". È riscontro di ciò (pur nella sua autonoma valenza penale) l'estorsione ai fratelli CI, che lo riconoscono in una fotografia apparsa sul giornale in occasione del suo arresto come uno della coppia di esattori che regolarmente dal 2006 passavano dalla loro autofficina per la riscossione mensile del pizzo. In generale infondate le osservazioni del primo difensore sull'attendibilità dei dichiaranti (già efficacemente contrastate dai rilievi del giudice di appello, ad esempio circa il mancato ritrovamento delle armi segnalate agli inquirenti dal UL, che ben potevano esser state nei frattempo rimosse dai sodali in libertà) e in particolare in relazione al IN, laddove l'assenza di un riscontro per uno specifico reato non invalida le dichiarazioni del collaboratore in ordine ai reati per cui il riscontro esiste.
È il caso della partecipazione dell'imputato al reato associativo (con ruolo di estorsore) e della specifica estorsione ai fratelli CI. Marginale e di incerta valenza il richiamo al ricovero del IN in ospedale per venti giorni nel 2008 e alla menomazione fisica che esso attesterebbe (non evidentemente tale da impedire la sua attività estorsiva o di essere necessariamente notata o riferita dal UL e dai soggetti estorti). Quanto osservato per il motivo unico del primo difensore vale anche per il primo motivo del secondo (quanto poi all'ipotesi del concorso esterno, il profilo del IN, quale delineato dai più apporti probatori in atti, è inequivocabilmente quello dell'assodato e, in particolare, di un associato alla famiglia mafiosa di OR dei Mille del mandamento di AN, specializzato nel settore delle estorsioni: soggetto, dunque, pienamente intraneo e non certo esterno al sodalizio). Sul secondo motivo del secondo difensore (circa le specifiche aggravanti assoclatlve), si rimanda a quanto già argomentato in proposito (v. IC, RI, CO, IA, IN). Il ricorso va complessivamente rigettato.
Il ricorso di CO TO è infondato, ai limiti dell'inammissibilità. La difesa punta a screditare la parola di GE IN (che indica con precisione il CO come uno degli estorsori che nei suoi confronti si erano succeduti nel tempo) sulla base della sola circostanza che i gestori in RM della catena di supermercati Eurospin (i GI, appunto) fossero in società con tale GI CE, il cui fratello IO IS aveva precedenti penali e di prevenzione per mafia. Il rilievo è solo generico e suggestivo e non tiene conto, comunque, del dato notorio che l'imposizione mafiosa è per sua natura generalizzante e non risparmia i soggetti economici che non si identifichino con l'associazione (in qualche modo amichevole e rispettosa della dignità dell'estorto, la solidaristica richiesta di somme per i "detenuti"). Nel caso in esame l'oggettivo (sufficiente) dato di prova viene dalla testimonianza, circostanziata e credibile, dell'estorto, che (confermato dal figlio AN, sentito a s.i.t. dalla Pg il 24/2/10, e non smentito dall'altro figlio, LE, sentito ai sensi dell'art. 391 bis c.p.p. dalla difesa il 19/2/10) indica con precisione nel CO (che già conosceva) colui che nel corso del 2008 si era presentato per la riscossione (succedendo ad un soggetto come il Lo GR e, dopo avere elevato il contributo da 250 a 500 Euro mensili e poi a 750 Euro, presentando per la propria successione il LA, definitivamente condannato in questo processo per rinuncia al ricorso per cassazione). Tipicamente mafiose le modalità dell'estorsione (secondo motivo), inserita in un contesto dichiaratamente associativo. Estranee al giudizio di legittimità le censure (terzo motivo) circa il trattamento sanzionatorio, correttamente e compiutamente motivato dai giudici di merito. Il ricorso va complessivamente rigettato.
Il ricorso di IN GE è infondato. Entrambe le difese, nel loro primo motivo, a fronte di una sentenza di merito correttamente e congruamente motivata, si limitano (more solito) ad eccepire l'inidoneità e insufficienza della prova, ipotizzando al più, a carico dell'imputato, un concorso esterno o un'assistenza agli associati. In realtà l'accusa (sostenuta dalle concordi dichiarazioni di più collaboratori di giustizia (AC, ES, CI) delinea la figura di un associato a pieno titolo (alla famiglia mafiosa di AN), dedito alle estorsioni e ai furti e adibito all'occorrenza ad accompagnare esponenti si spicco della cosca, anche latitanti (come AD AN), alle riunioni più riservate (in tal senso il ES;
AC lo indica anche come vicino al Lo GR). Dopo il summit in cui sarebbe stato arrestato il detto AD insieme coi Lo IC il IN sarebbe stato incaricato di recuperare la Toyota con cui quello vi si era recato (così ancora il AC). Confermata da una nota di Pg la sua frequentazione con soggetti gravitanti in ambito mafioso (come tal AS IO, definitivamente condannato in questo processo in quanto non appellante alla sentenza di primo grado). Non colgono perciò nel segno le difese quando cercano di sminuire la motivazione con rilievi di mero fatto e del tutto irrilevanti come la circostanza che il IN abbia un negozio nei pressi del luogo dell'incontro o non sia mai stato proprietario di una Fiat 600 (la vettura, cioè, indicata come di colore verde, con la quale, secondo il ES, egli accompagnava solitamente l'AD). Delle specifiche aggravanti del reato associativo (secondo motivo di entrambi i difensori) si è trattato a proposito dei ricorsi IC, RI, CO, IA, IN e IN (v. sopra). Estranee al giudizio di legittimità, come pure già più volte ricordato, le censure (terzo motivo del secondo difensore) in ordine al trattamento sanzionatorio, correttamente e compiutamente motivato dai giudici di merito. Il ricorso va complessivamente rigettato.
Al rigetto dei ricorsi segue, ex art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento, ciascuno, delle spese processuali. Vanno altresì condannati in solido alla refusione delle spese sostenute per il grado dalle parti civili quelli di loro nei cui confronti esse hanno concluso;
con distrazione delle spese stesse in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari;
con la precisazione che sono liquidati solo i compensi e non gli esborsi, come ad esempio le trasferte (D.M. 20 luglio 2012, n. 140, art. 1, comma 3 e art. 14, comma 9: i compensi liquidati comprendono l'intero corrispettivo per la prestazione professionale, incluse le attività accessorie alia stessa).
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Condanna inoltre in solido IC, RI, CO, ER, IA, CO, CI,
IA, IN, AN, IN LE e
IN a rifondere le spese sostenute in questo giudizio dalle parti civili che liquida, con distrazione in favore dei difensori che si sono dichiarati antistatari, in Euro 3.000 per ciascuna per Confcommercio RM, Solidaria SCS Onlus, SOS Impresa RM, Comitato Addio Pizzo, Confindustria RM, Associazione Antiracket Ubero Futuro e TR Studi e Iniziative Culturali Pio La Torre nonché, a titolo di compensi, in Euro 3.000 per il Comune di RM, oltre per tutti accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 24 settembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 5 dicembre 2013