Sentenza 3 giugno 2010
Massime • 1
La mancata comunicazione all'imputato del nominativo del difensore d'ufficio designato dall'autorità giudiziaria non comporta la nullità dell'atto al cui compimento è funzionale la nomina.
Commentario • 1
- 1. Lancio di escrementi nel giardino del vicinoRaffaella Mari · https://www.laleggepertutti.it/ · 14 aprile 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 03/06/2010, n. 26095 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26095 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2010 |
Testo completo
IN CALCE
ANNOTAZIONE
26095 / 10 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SESTA SEZIONE PENALE
UDIENZA PUBBLICA
DEL 03/06/2010
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente Dott. SAVERIO FELICE MANNINO N.4160
- Consigliere - FRANCESCO SERPICO Dott.
REGISTRO GENERALE
- Consigliere FRANCESCO IPPOLITO Dott. N. 8241/2008
Dott. VINCENZO ROTUNDO
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - Dott. LINA MATERA
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA sul ricorso proposto da:
1) EN NN N. IL 12/11/1943
2) CA UR N. IL 28/02/1950
3) CA AL N. IL 04/01/1962
4) AD US N. IL 15/06/1943
5) AD RO N. IL 02/05/1965
6) DE CA N. IL 09/02/1954
7) UD OL N. IL 28/08/1946
8) CC TR N. IL 02/04/1959
9) RR RC N. IL 20/08/1954
avverso la sentenza n. 1327/2002 CORTE APPELLO di CAGLIARI, del 20/02/2007
visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 03/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LINA MATERA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Francesc Moure Jacoviello, che ha concluso per l'incommissibilità di tutti i ricorsi j
EL e NT l'ew. PE VE sentité per e per NE l'ow. per SS l'ow, RO IS for l'accoglimentos MA TZ, i qual hanno concluss Linotothe di rispettivi ricons.
Udito, per la parte civile, l'Avv
Udit i difensor Avv.
Con sentenza in data 11-2-2002 il Tribunale di Cagliari, pronunciando anche nei confronti di altri imputati, dichiarava
TT GI, RA MA, RA WA, EL GI,
EL RO, SÌ LO, UD LO, CC TR e
NT MA colpevoli dei reati in materia di droga loro rispettivamente ascritti nei capi d'imputazione, condannandoli a pene varie.
Con sentenza in data 20-2-2007 la Corte di Appello di
Cagliari riduceva la pena inflitta a RA MA e UD LO, confermando nel resto la decisione di primo grado.
proposto ricorso per Tutti i predetti imputati hanno cassazione.
SÌ LO, con un unico motivo, lamenta la mancanza e contraddittorietà della motivazione e l'inosservanza dell'art. 28 d
.lgs. n. 271 del 1989, che impone la comunicazione all'imputato, senza ritardo, del nominativo del difensore di ufficio, con
l'avvertimento della facoltà di nomina di un difensore di fiducia.
Deduce che, nella specie, tale comunicazione è avvenuta in ritardo
(dopo più udienze) rispetto al momento in cui il SÌ è rimasto privo del difensore di fiducia, deceduto nel corso del procedimento.
UD LO denuncia la violazione degli artt. 192 commi 1 e
3 c.p.p., 73 s.p.r. 309\1990 e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, in relazione alla valutazione dell'attendibilità dei collaboratori AM DO e PI ZO. Fa
presente, in particolare, che la Corte di Appello, nel ritenere che le dichiarazioni dei due chiamanti si riscontrano reciprocamente, non Lindstr ha tenuto conto del fatto che il PI, quando ha accusato il UD in sede dibattimentale, aveva già conosciuto (essendogli state lette) tutte le dichiarazioni dell'AM e che, pertanto, il predetto non ha confermato le accuse dell'altro collaborante in piena autonomia, in forza di una conoscenza diretta e personale dei fatti riferiti.
Sostiene che, contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito,
i due collaboranti hanno intenzionalmente coinvolto l'imputato in un traffico di stupefacenti, in quanto nutrivano nei suoi confronti un forte risentimaneto, dovuto al fatto che il UD si era appropriato, fuggendo in Brasile, di una notevole somma di denaro affidatagli in vista dell'acquisto di partite di verdura e ortaggi. A riprova della mala fede dei due accusatori, rileva che i medesimi hanno tentato di accreditare un concorso del UD fino all'estate del 1993, pur avendo la stessa Corte di Appello chiarito che l'imputato è giunto in
Brasile il 25 aprile.
EL RO e EL GI, con separati ricorsi di contenuto identico, lamentano, con un primo motivo, la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in ordine al mancato riconoscimento dell'attenuante speciale della collaborazione, prevista dall'art. 73 comma 7 d.p.r. 309\1990. Deducono che la sentenza impugnata non contiene alcuna argomentazione in ordine alle ragioni del diniego di tale attenuante;
e che le affermazioni contenute a pag. 48 della sentenza impugnata circa l'irrilevanza dell'atteggiamento collaborativo dei EL, sono contraddittorie rispetto a quelle contenute a pag. 43 della stessa decisione, con le quali si è dato atto dell'utilità delle dichiarazioni rese dai due imputati, che (unitamente a quelle di altri B
collaboratori) hanno consentito “di riconoscere, accanto al nucleo centrale formato dal Ferrara, dal Petroso e dal De Crescenzo, Linehatra
2 l'esistenza di un gruppo di trafficanti che operava stabilmente a contatto con i predetti”.
Con un secondo motivo i ricorrenti denunciano, sempre con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 73 comma 7 d.p.r. 309\1990, l'erronea applicazione della legge penale. Sostengono che i due imputati erano meritevoli dell'attenuante in parola, avendo fornito indicazioni utili all'accertamento della responsabilità dei componenti di quella parte del sodalizio criminoso da essi conosciuta. Rilevano che, secondo la giurisprudenza della Suprema Corte, l'attenuante in esame non può essere esclusa per il fatto che il risultato conseguito dalla collaborazione risulti “modesto".
RA MA e RA WA, con ricorso proposto a mezzo del comune difensore, hanno dedotto due motivi.
Col primo motivo, concernente la posizione di RA
MA, il difensore si duole dell'inosservanza dell'art. 192 comma
3 c.p.p. e della manifesta illogicità della motivazione, con riguardo alla valutazione dei riscontri esterni a sostegno della chiamata in correità dell'imputato. Fa presente, in particolare, che già le dichiarazioni accusatorie di PI ZO risultano ambigue, non avendo il predetto rammentato se fosse stato lui personalmente a consegnare mezzo chilo di stupefacente a RA MA. Aggiunge che in modo manifestamente illogico la Corte di Appello ha ritenuto che le dichiarazioni di RA WA, il quale ha ammesso di aver negoziato sostanze stupefacenti dal 1988 al 1990, possano fungere, per esclusione, da riscontro esterno alle accuse rivolte nei confronti dell'imputato dal PI, il quale ha affermato di aver trafficato con entrambi i fratelli “in tempi diversi e lontani tra loro", precisando NO di aver ceduto sostanza stupefacente a MA una sola volta, nel
3 1993, e di avere, invece, avuto rapporti con WA dal 1989 al
1990.
Con un secondo motivo il difensore lamenta, con riferimento alla posizione di RA WA, violazione di legge ed omessa motivazione, in riferimento all'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. Rileva che i reati per i quali l'imputato è stato condannato sono in continuazione con quelli già giudicati con sentenza n. 760 del 7-12-1999, nella quale si dava atto che RA
WA si era adoperato per evitare che l'attività delittuosa venisse portata ad ulteriori conseguenze. La Corte di Appello non ha tenuto conto di tale rapporto di continuazione che, se riconosciuto, avrebbe consentito l'applicazione, anche nel presente procedimento, della circostanza attenuante di cui all'art. 73 comma 7 d.p.r. 309\1990; il che avrebbe fatto maturare sin dal 2003 il termine per la prescrizione di quindici anni, risalendo i reati contestati al 1988. Il giudice del gravame, inoltre, ha omesso di motivare la diversità del trattamento sanzionatorio riservato al prevenuto rispetto a quello di altri imputati, i quali, pur trovandosi in una situazione del tutto analoga a RA WA, grazie al riconoscimento dell'attenuante della collaborazione hanno ottenuto un trattamento di maggior favore.
NT MA e CC TR denunciano la mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamente indicati. Fanno presente che la prova della responsabilità degli imputati in ordine al reato di cui al capo 27) è stata desunta esclusivamente dal contenuto di due intercettazioni telefoniche, intercorse rispettivamente tra NT MA e AR
VE ER AR il 1-3-1990 e tra CC TR e RU AR il 7-3-
1990. La Corte di Appello, tuttavia, nel riproporre gli argomenti già addotti dal primo giudice a sostegno della pronuncia di condanna, non ha fornito alcuna risposta ai rilievi mossi dalla difesa con la memoria depositata in sede di discussione, con la quale era stata evidenziata una serie di circostanze idonee a destituire di fondamento il teorema accusatorio trasposto nella sentenza di primo grado. In particolare, il giudice del gravame non ha tenuto conto delle dichiarazioni, sicuramente attendibili, rese da ZZ
NA, la quale sia nel corso del suo precedente interrogatorio che in sede di esame ex art. 210 c.p.p. nel dibattimento di primo grado, ha escluso che lo stupefacente sequestratole all'aeroporto di Linate fosse destinato agli odierni imputati. I ricorrenti sostengono che l'intercettazione del 7-3-1990, anche a volerne ammettere la riconducibilità alla CC, non può assumere alcuna valenza indiziante, riguardando, attraverso il riferimento a uno stock di magliette dall'Olanda, relazioni commerciali lecite tra Aru
AR e i coniugi NT. Fanno presente, al riguardo, che il sottufficiale Micconi ha precisato che non è stata compiuta alcuna indagine in ordine al fatto che i due prevenuti si occupassero di abbigliamento;
e che, pertanto, i giudici di merito, nell'affermare che “non risulta che la CC né NT si occupassero di abbigliamento, tanto meno che RU ne trattasse dall'Olanda”, danno come pienamente acclarata una circostanza che non è stata sottoposta ad alcuna verifica da parte degli inquirenti. Deducono che anche l'intercettazione del 1-3-1990 non ha il significato accusatorio attribuitole dalla Corte di Appello, in quanto i due colloquianti stavano discutendo di future attività imprenditoriali. I ricorrenti, infine, censurano la sentenza impugnata nella parte in cui ha negato l'applicazione dell'attenuante del fatto di lieve entità in base al solo dato ponderale, trascurando del tutto gli ulteriori 2 listen parametri tipizzati dall'art. 73 comma 5 d.p.r. 309\1990.
5 TT GI, con un primo motivo, evidenzia il contrasto tra il dispositivo, nel quale l'imputato è stato dichiarato colpevole della condotta di cui all'art. 75 comma 1 1. 22-12-1975 n. 685, e la motivazione e la pena applicata, che fanno riferimento ad una sua partecipazione all'associazione promossa ed organizzata dal
NI e dall'RU. Sostiene che, poiché la motivazione è priva di collegamento con il dispositivo, si è in presenza di una decisione non motivata.
Con un secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta partecipazione dell'imputato ad un'associazione a delinquere promossa ed organizzata dal NI e dall'RU, i quali, per il periodo contestato all'TT, e cioè fino al 18-11-1998, erano stati già giudicati ed assolti da tale contestazione con la formula “perché il fatto non sussiste". Sostiene che è illogico e contraddittorio affermare che l'TT facesse parte di un'associazione la cui sussistenza era stata esclusa da precedenti sentenze emesse nei confronti dei presunti promotori e organizzatori.
Con un terzo motivo l'TT lamenta la violazione dell'art. 192 comma 3 c.p.p., in relazione alla ritenuta attendibilità delle dichiarazioni del collaborante NI AN RO. Rileva che il giudice del gravame, nell'affermare che il collaborante non era animato da motivi di rancore nei confronti dell'odierno ricorrente,
non ha tenuto conto delle deduzioni svolte con i motivi di appello, con cui era stato rilevato che il Tribunale non aveva tenuto conto dell'apporto dato dall'TT all'arresto del NI, e non aveva considerato che il prevenuto, nel processo a carico di quest'ultimo, era stato un rilevante teste dell'accusa, e che le circostanze utilizzate come riscontri per dimostrare la partecipazione
Linchatina dell'TT all'associazione (e cioè le telefonate con la concessionaria auto e con l'assicuratore, nonchè la richiesta di carta
6 verde), erano state utilizzate per provare la responsabilità del
NI. Sostiene che, una volta chiarito che le dichiarazioni del
NI erano state determinate da motivi di rivalsa, le condotte attribuite all'TT per dimostrare la sua partecipazione alla presunta associazione a delinquere si rivelano comportamenti assolutamente normali e legali, posti in essere dall'imputato nel suo ruolo di segretario del NI, in attività che non avevano nulla a che vedere con il traffico di stupefacenti.
Con un quarto motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizi di motivazione in relazione al capo 12) della rubrica, avendo la Corte di Appello fatto riferimento alle dichiarazioni del
NI, prive di riscontri rispetto alla condotta attribuita all'TT, e desunto la prova della colpevolezza dell'imputato “dal suo pieno inserimento nella compagine criminale". Con tale affermazione, il giudice del gravame ha disatteso i principi di diritto in tema di concorso, secondo cui il ruolo di partecipe ad un'associazione criminosa non può automaticamente far ritenere quel soggetto responsabile di ogni reato commesso da altri partecipi in attuazione del progetto criminoso, in mancanza di prova di un suo contributo materiale o morale. Nel caso di specie, anche se fosse vero che l'TT si fosse interessato, in nome e per conto del
NI, dell'acquisto di un'auto poi utilizzata per commettere il reato in esame, tale fatto non potrebbe ritenersi casualmente rilevante, in mancanza di prova della conoscenza, da parte del prevenuto, dello scopo per cui veniva acquistato il veicolo.
Con un quinto motivo l'TT muove analoghe contestazioni riguardo al capo 23), rilevando, in particolare, che non è logico, in considerazione del rapporto di lavoro che vi era tra l'imputato e il
NI, sostenere che l'interessamento del ricorrente per l'acquisto di un'auto, la sua assicurazione e l'acquisto di biglietti, costituisca un apporto causale sufficiente a determinare il suo concorso nel
7 reato, in mancanza di prova della conoscenza, da parte del prevenuto, dell'utilizzazione che doveva essere fatta della vettura.
Con gli ultimi due motivi, proposti in via subordinata, il ricorrente lamenta, in relazione ai capi 12) e 23), la mancata applicazione dell'indulto e, in riferimento a tutti i capi, il mancato riconoscimento dell'attenuante della collaborazione, prevista dall'art. 73 comma 7 d.p.r. 309\1990.
DIRITTO
1) Il ricorso proposto da RA MA è fondato.
La Corte di Appello è pervenuta all'affermazione di responsabilità del prevenuto in ordine al reato di cui al capo 80) della rubrica sulla base delle dichiarazioni rese dal coimputato
PI, il quale ha affermato con certezza di aver ceduto 500 grammi di eroina all'odierno ricorrente nel 1993, precisando i luoghi e le modalità della consegna ed aggiungendo di avere in precedenza trafficato anche con RA WA, fratello di MA, negli anni
1989-1990.
Nel ritenere attendibile tale chiamata in correità, il giudice del gravame ha valorizzato, sul piano dei riscontri esterni,
esclusivamente le dichiarazioni di RA WA, il quale, dopo aver ammesso di avere acquistato dal PI sostanza stupefacente, ha precisato che l'ultimo acquisto di 50 grammi di cocaina risaliva all'anno 1992, escludendo ulteriori cessioni nel periodo successivo.
Orbene, appare evidente che tali dichiarazioni possono valere a confermare le propalazioni accusatorie del PI solo nella parte in cui questi ha riferito di aver avuto illeciti traffici anche con
RA WA, in epoca pregressa alla cessione effettuata al fratello
MA. Non si vede, al contrario, come possano, le stesse dichiarazioni, essere utilizzate come (unico) riscontro esterno riguardo alla diversa vicenda delittuosa del 1993 contestata all'odierno ricorrente, in ordine alla quale, secondo quanto siLine Motors
8 desume dalla ricostruzione operata nella sentenza impugnata, nessun accenno è stato effettuato da RA WA.
E' appena il caso di rammentare che i riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall'art. 192, comma 3, c.p.p. devono essere individualizzanti, nel senso che devono avere ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato e devono possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito
(Cass. Sez. 3, 10-12-2009\26-1-2010 n. 3255; Sez. 1, 20-10-
2006\18-1-2007 n. 1263; Sez, Un., 30-5-2006 n. 36267 e 30-10-
2003 n. 45276).
Nel caso in esame, i riscontri evidenziati dalla Corte di
Appello sono carenti sotto il profilo della riferibilità del fatto contestato all'imputato, in quanto RA WA non ha riferito specifiche circostanze idonee a ricollegare il fratello MA al delitto per cui si procede. Le dichiarazioni di RA WA, pertanto, possono essere utilizzate per la valutazione della generica affidabilità del PI, ma non possono assumere rilevanza corroborante delle propalazioni accusatorie sul piano dei riscontri esterni, ai sensi del menzionato art. 192, comma 3, c.p.p.
Per le esposte considerazioni, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Cagliari, la quale dovrà valutare -tenendo conto di ogni elemento utile, ivi comprese le dichiarazioni rese dal coimputato AM, alle quali si fa riferimento nella sentenza di primo grado- se sussistano riscontri esterni individualizzanti alle dichiarazioni del PI,
idonei a stabilire un collegamento diretto tra l'imputato ed il reato al medesimo contestato al capo 80) della rubrica.
2) Anche i ricorsi proposti dal Sorrentino e dalla Secci appaiono meritevoli di accoglimento. Linemathe La Corte di Appello ha fondato il suo convincimento circa la responsabilità dei prevenuti in ordine al reato loro ascritto al capo
27) dalla rubrica sul contenuto di due conversazioni telefoniche intercettate (la n. 884 del 1-3-1990 e la n. 1716 del 7-3-1990) che, a suo giudizio, consentirebbe di ritenere provato che la sostanza stupefacente (100 grammi di eroina e 6 grammi di cocaina) trovata in possesso di ZZ NA (giudicata separatamente) era destinata al NT e alla moglie CC. Nel pervenire a tali conclusioni, in particolare, il giudice del gravame ha escluso che gli accordi telefonici potessero riguardare, come sostenuto dalla difesa,
l'acquisto di "magliette", rilevando che gli odierni ricorrenti non trattavano capi di abbigliamento;
ed hanno quindi ricondotto il riferimento a tali capi di abbigliamento ad una forma di linguaggio criptico, col quale si intendeva mascherare l'oggetto illecito dei colloqui captati. Nell'affermare con ccrtezza che i coniugi
NT non si occupavano di abbigliamento, tuttavia, la Corte distrettuale ha omesso di esaminare le specifiche deduzioni svolte dalla difesa dell'appellante nella memoria depositata all'udienza di discussione, con le quali era stato evidenziato che dalle dichiarazioni del sottufficiale Micconi era emerso che, in realtà, gli inquirenti non avevano effettuato alcuna verifica al riguardo. Tali rilievi difensivi sono stati completamente ignorati dal decidente, il quale, allo stesso modo, non ha tenuto in alcun conto le ulteriori deduzioni contenute nella stessa memoria difensiva, facenti leva sulle dichiarazioni rese dalla ZZ, la quale, nel corso dell'interrogatorio reso poco dopo il suo arresto e successivamente in sede di esame ex art. 210 c.p.p., aveva escluso che lo stupefacente sequestratole all'aeroporto di Linate fosse destinato agli odierni imputati.
Nella specie, pertanto, sussiste il denunciato vizio di mancanza di motivazione. Tale vizio, infatti, ricorre non soltantoLinahatee
10 quando vi sia un difetto grafico della motivazione, ma anche quando le argomentazioni addotte dal giudice a dimostrazione della fondatezza del suo convincimento siano prive di completezza in relazione a specifiche doglianze formulate dall'interessato con i motivi di appello e dotate del requisito della decisività (Cass. Sez.
6, 17-6-2009 n. 35918; Sez. 2, 21-12-1994/2-5-1995 n. 4830). Ed è evidente che le questioni prospettate dall'appellante, per la loro potenziale rilevanza ai fini della decisione, meritavano quanto meno di essere prese in considerazione, sia pure al solo fine di evidenziarne l'eventuale infondatezza.
Di conseguenza, s'impone l'annullamento con rinvio, nella parte de qua, della sentenza impugnata, affinché i nuovi giudici procedano ad una rinnovata valutazione delle emergenze processuali in ordine alla posizione dei due imputati, tenendo anche conto dei rilievi svolti nella memoria difensiva depositata in appello all'udienza di discussione del 20-2-2007.
Le censure mosse dagli stessi ricorrenti in ordine alla mancata applicazione dell'attenuante di cui all'art. 73 comma 5 d.p.r.
309\1990 restano assorbite.
3) Risulta altresì fondato il ricorso proposto da EL
RO e EL GI, non avendo la Corte di Appello fornito adeguata giustificazione del diniego dell'attenuante speciale di cui all'art. 73 comma 7 d.p.r. 309\1990.
La motivazione resa al riguardo a pag. 48 della sentenza impugnata non risulta appagante, essendo basata sull'apodittico rilievo secondo cui le dichiarazioni degli imputati hanno portato soltanto a rafforzare il quadro probatorio a carico dei principali responsabili già identificati, o all'individuazione di soggetti aventi un ruolo secondario nell'ambito della complessiva economia criminosa già accertata. Una simile affermazione, oltre ad essereLomakotie
11 sganciata da concreti riferimenti fattuali alla vicenda in esame, idonei a dar conto dell'effettiva consistenza dell'apporto collaborativo dei due imputati, sembra porsi in contraddizione con quanto affermato a pag. 43 della stessa sentenza, secondo cui le convergenti dichiarazioni rese a dibattimento da diversi collaboratori di giustizia, tra i quali i EL, hanno "consentito di riconoscere l'esistenza, accanto al nucleo centrale formato dal
Ferrara, dal Petroso e dal De Crescenzo, di un gruppo di trafficanti che operava stabilmente a contatto con i predetti, gruppo cui appartenevano, con certezza, EL GI, IS LI e
IS IA.
Anche nei confronti dei predetti prevenuti, pertanto, s'impone l'annullamento della decisione impugnata, con rinvio ad altra
Sezione della Corte di Appello di Cagliari, la quale dovrà motivare in modo non meramente apparente e congruo in ordine alla concedibilità o meno dell'invocata attenuante speciale.
4) Il ricorso proposto dal SÌ è inammissibile.
Il ricorrente si è limitato a dedurre in termini del tutto generici l'inosservanza dell'art. 28 d.lgs. n. 271 del 1989, senza nemmeno specificare a partire da quale udienza, di primo o secondo grado, l'imputato è rimasto privo del difensore di fiducia, in modo da consentire a questa Corte di effettuare le necessarie verifiche.
L'impugnazione proposta, pertanto, difetta del requisito della specificità dei motivi, richiesto, a pena di inammissibilità, dal combinato disposto degli articoli 581 lett. c) e 591, comma 1, lettera c), c.p.p.; requisito che, secondo il costante orientamento di questa Corte, implica a carico della parte impugnante non solamente l'onere di dedurre le censure che intenda muovere su uno o più punti determinati della decisione gravata, ma anche quello di indicare, in modo chiaro e preciso, gli elementi che sono a base delle censurefredobe
12 medesime, in modo da consentire al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi proposti ed esercitare il proprio sindacato
(Cass. Sez. 4, 1-4-2004 n. 24054; Cass. Sez. 2, 27-5-1999 n. 8803;
Cass. Sez. 1, 18-10-1995\31-1-1996 n. 5161).
In ogni caso, si osserva che il motivo in esame manifestamente infondato, alla luce del costante orientamento di questa Corte, secondo cui la disposizione di cui all'art. 28 disp. att.
c.p.p., che prevede che il nominativo del difensore di ufficio deve essere comunicato senza ritardo all'imputato, non è tutelata, in caso di omissione, da sanzione di nullità; sicché, in ossequio al principio della tassatività dei vizi che comportano nullità (art. 177 c.p.p.), non si può ritenere che la mancata comunicazione all'imputato del nominativo di quel difensore comporti la nullità dell'atto al cui compimento era finalizzata la designazione (Cass. Scz. 1, 20-1-1993
n. 205; Sez. 1, 2-2-2006 n. 9541; Sez. 4, 4-5-1997 n. 22528).
5) Anche il ricorso proposto da Puddu Paolo è
inammissibile, in quanto, attraverso la formale prospettazione di vizi di legittimità, propone sostanziali censure di merito in ordine all'apprezzamento espresso dalla Corte di Appello riguardo all'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie rese nei confronti dell'imputato dai collaboranti AM DO e PI ZO.
Tale apprezzamento si sottrae al sindacato di questa Corte, essendo sorretto da una motivazione priva di manifeste incongruenze logiche, con la quale, nel rispetto delle regole di valutazione delle chiamate in correità dettate dall'art. 192 c.p.p., è stata positivamente vagliata l'attendibilità intrinseca dei chiamanti ed è stato dato conto dei numerosi riscontri esterni individualizzanti emergenti dagli atti.
Sotto il primo profilo, in particolare, la Corte di merito, tenendo in debito conto le deduzioni svolte dall'appellante con iLinshatra
13 motivi di gravame, ha rilevato che l'AM e il PI hanno reso dichiarazioni confessorie, accusandosi di numerosi e gravi reati;
che le vicende riferite -non sempre perfettamente sovrapponibili, a conferma della loro genuinità- appaiono verosimili e ricche di particolari;
che i coimputati non hanno manifestato intenti calunniosi, in quanto, ove avessero avuto, come sostenuto dalla difesa, un preciso interesse ad accusare falsamente il UD, che aveva loro sottratto una rilevante somma di denaro e un'auto,
avrebbero certamente aggravato la posizione del prevenuto, al quale, invece, hanno assegnato un ruolo secondario;
che le : dichiarazioni dei due collaboranti sono state autonome, non essendo emersi elementi che inducano a ritenere la sussistenza di una loro concertazione preventiva;
che i due coimputati, pur avendo dichiarato che i traffici col UD erano proseguiti fino all'estate del 1993, hanno fatto coincidere la fine della collaborazione col prevenuto con l'aprile di tale anno, in perfetta sintonia temporale con la dedotta “fuga" del ricorrente, giunto in Brasile il 25 aprile.
Sotto il secondo profilo, il giudice distrettuale ha ritenuto le dichiarazioni dei due coimputati riscontrate dalle modalità di esecuzione dei traffici di stupefacente, analoghe a quelle utilizzate in precedenza dal NI (le auto venivano intestate ai corrieri), essendo provata la cessione della BMW dell'AM in favore del
UD pochi giorni prima del viaggio;
dal rinvenimento del nome dell'imputato nella parte dell'agenda elettronica del PI, protetta da una password, dedicata ai soggetti con cui trafficava in stupefacenti;
dal comprovato rinnovo della patente, da parte del
PI, poco prima del viaggio all'estero; dall'effettivo arrivo del
UD in Brasile.
Ne consegue l'inammissibilità delle doglianze mosse dal rinnovazione della valutazione dell'attendibilità delle chiamateVE me too ricorrente, con le quali si pretenderebbe da questa Corte una
14 effettuata in sede di merito. Si dimentica, in tal modo, che il giudice di legittimità non ha il potere di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, né di sovrapporre il proprio apprezzamento a quello compiuto dai giudici di merito in ordine alla affidabilità delle fonti di prova.
6) Il ricorso proposto da RA WA è inammissibile, ai sensi dell'art. 606 ultimo comma c.p.p., prospettando una questione non dedotta con l'atto di appello.
Con i motivi di gravame, infatti, l'appellante si cra limitato a chiedere una riduzione della pena (anni uno, mesi sei di reclusione e lire 3.000.000 di multa) inflitta dal Tribunale in aumento, ex art. 81 c.p., su quella irrogata dalla Corte di Appello di Cagliari con sentenza in data 7-12-1999, senza invocare l'applicazione dell'attenuante speciale di cui all'art. 73 comma 7 d.p.r. 309\1990; sicchè il ricorrente non può dolersi, in questa sede, del mancato riconoscimento di detta attenuante, non essendo il giuice di secondo grado, in difetto di specifico motivo di gravame, tenuto a motivare sul punto.
7) Il ricorso proposto dall'TT deve essere rigettato.
Il primo motivo è infondato, non essendovi dubbio, alla luce della formulazione del capo 11) d'imputazione, che solo nei confronti di RU AR (già giudicato fino alla data del 18-11-
1988) è stata contestata l'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 75 comma 1 . n. 685 del 1975, per avere, insieme al NI (già giudicato), "promosso, costituito e organizzato” un'associazione per delinquere finalizzata alla illegale importazione e distribuzione di stupefacenti;
laddove al ricorrente è stata addebitata la mera comma 2 dello stesso articolo. Ed è nella veste di mero partecipe LivVE Latine partecipazione a tale associazione, rientrante nella previsione del
15 del sodalizio criminoso che, in concreto, l'imputato è stato ritenuto colpevole dai giudici di merito;
tant'è che la pena base detentiva per il reato associativo, considerato il più grave, è stata determinata in misura (tre anni di reclusione) pari al minimo edittale previsto, per la semplice partecipazione, dal menzionato art. 75 comma 2
c.p.p., ben inferiore a quello (quindici anni di reclusione) contemplato dal comma 1.
8) Anche il secondo di ricorso è privo di fondamento.
La Corte di Appello ha illustrato le ragioni della ritenuta partecipazione dell'imputato ad un'associazione per delinquere finalizzata alla illegale importazione e distribuzione di stupefacenti, facente capo a NI ed RU. Il percorso argomentativo si snoda attraverso passaggi coerenti e logici, con i quali sono stati ampiamente evidenziati gli elementi dimostrativi dell'esistenza dell'ipotizzato sodalizio criminoso e dell'adesione allo stesso del prevenuto.
Ciò posto, si osserva che il convincimento espresso al riguardo dai giudici di merito non può trovare ostacolo nelle sentenze richiamate dal ricorrente, con le quali il NI e l'RU, nell'ambito di diversi procedimenti, sono stati mandati assolti dal medesimo reato associativo con la formula "perché il fatto non sussiste". Come è stato rilevato a pag. 37-39 della decisione di primo grado (la cui motivazione si integra e si salda con quella di appello), infatti, dalla motivazione delle sentenze emesse nei confronti del NI e dell'RU, rispettivamente in data 9-7-1990 e
18-10-1994, si evince che in entrambe le occasioni il Tribunale di
Cagliari ha escluso la sussistenza dell'associazione contestata solo con riferimento al numero minimo di associati richiesto per la configurazione del reato in parola, dando per scontato, viceversa, che i due imputati l'avessero costituita: l'assoluzione dei dueVEhotue
16 prevenuti, in altri termini, è stata determinata esclusivamente dalla mancanza di prova della partecipazione di altre persone al sodalizio criminoso costituito tra i predetti, pacificamente accertato. Ne discende che, avendo nel presente procedimento i giudici di merito accertato, in piena autonomia, la sussistenza della medesima
: organizzazione criminosa e la partecipazione alla stessa di altre persone, tra cui l'TT, la cui posizione non è stata sottoposta al vaglio dei giudici che si sono a suo tempo interessati delle posizioni del Carboni e dell'RU, legittimamente è stata affermata la responsabilità dell'odierno ricorrente per il reato associativo al medesimo contestato al capo 11), senza che possa ipotizzarsi alcun effetto preclusivo derivante dal giudicato assolutorio formatosi nei confronti dei predetti NI e RU.
9) Il terzo motivo è inammissibile, in quanto, attraverso l'apparente denuncia di violazione di legge e di vizi di motivazione, mira sostanzialmente ad ottenere una diversa valutazione delle risultanze processuali, non consentita nel giudizio di cassazione. Il ricorrente, in realtà, ripropone le stesse censure di merito già sottoposte alla Corte di Appello, la quale, con apprezzamento in fatto non sindacabile in questa sede, ha ritenuto le dichiarazioni accusatorie rese nei confronti dell'TT dal NI
intrinsecamente attendibili, in quanto non animate da motivi di rancore, prive di intenti calunniatori, costanti nel tempo, coerenti e precise. Sulla base di tali dichiarazioni e dei molteplici e precisi elementi di riscontro emergenti dagli atti, il giudice del gravame ha ritenuto certo, in punto di fatto, che l'imputato:
-aveva il compito di depositare i rilevanti proventi dei traffici di stupefacente, frazionandoli nei libretti al portatore accesi in differenti istituti di credito, intestati a nomi di fantasia; Linahateve
17 -come concordemente riferito dal NI e dalla ZZ,
usava il computer nel quale era riportata una contabilità inerente non già alla società Imes, ma alle partite creditorie relative al traffico degli stupefacenti riguardanti personaggi indicati con nomi criptici;
-conosceva tutti gli altri soggetti faccnti parte dell'associazione, con i quali aveva numerosi contatti telefonici, documentati dalle intercettazioni in atti;
-conosceva i nascondigli realizzati nel piano superiore a quello dell'ufficio in cui lavorava, e sapeva che gli stessi servivano per occultare armi o, comunque, ciò che si intendeva sottrarre ad eventuali perquisizioni, come dimostrato dall'indicazione del nascondiglio della pistola, da lui fornita ai Carabinieri;
-trattò l'acquisto delle auto utilizzate per il trasporto dello stupefacente dall'Olanda, intestate a soggetti estranei alla società;
-curò le pratiche dell'assicurazione, compresa la carta verde, necessaria per giungere al destinazione;
-acquistò il biglietto per l'RU, il quale doveva recarsi ad
Amsterdam;
-per le sue prestazioni percepiva uno stipendio considerevole
(inizialmente 500.000 lire alla settimana, in seguito 4-6 milioni al mese), assolutamente non giustificato in relazione ai modesti affari
"leciti" della società;
-sapeva che il AR si era recato in Olanda con l'auto appena acquistata e pagata dal NI, e tuttavia rispose per telefono alla sorella di non sapere dove fosse.
Trattasi di circostanze che in modo ragionevole sono state ritenute dalla Corte di Appello idonee a smentire l'assunto difensivo, secondo cui l'Attene sarebbe stato un semplice dipendente della società Imen, del tutto all'oscuro delle attività criminose perseguite dall' RU., e a dimostrare, al contrario, il pieno Linehote
18 coinvolgimento e l'efficace partecipazione dell'imputato nell'attività criminale perseguita dal gruppo, nel quale in medesimo era perfettamente integrato.
10) Del pari inammissibili sono le doglianze mosse col quarto e quinto motivo in ordine all'affermazione di responsabilità del prevenuto per i reati fine di cui ai capi 12) e 23) della rubrica
(attinenti rispettivamente al quinto e al sesto viaggio effettuati per l'importazione dello stupefacente dall'Olanda), che, contrariamente a quanto dedotto dalla difesa, è stata basata non già sul mero rilievo dell'acclarato inserimento dell'imputato nella compagine criminosa di cui al capo 11), bensì sul concreto accertamento della fattiva collaborazione dal predetto prestata al buon esito delle operazioni.
E invero, l'acquisto delle due auto utilizzate in tali viaggi, la loro intestazione senza alcuna plausibile giustificazione alternativa- a persone estranee alla società (il Matta e il AR), la stipula dei relativi contratti di assicurazione e della carta verde, costituiscono circostanze che in modo non incongruente sul piano logico sono state considerate dal giudice del gravame di univoca valenza dimostrativa in ordine al ruolo svolto dall'imputato nelle vicende in esame e confermative delle dichiarazioni accusatorie del NI.
Né appare incoerente l'ulteriore passaggio motivazionale col quale si è rilevato che, a fronte degli univoci elementi di prova acquisiti, non è idoneo a dimostrare l'innocenza dell'TT il fatto che quest'ultimo abbia assunto il ruolo di testimone in precedenti procedimenti a carico del NI (e di altri imputati), conclusisi con sentenza di condanna, e che il medesimo, nell'immediatezza dei fatti, abbia collaborato con gli inquirenti, facendo ritrovare la pistola e indicando il luogo in cui si era nascosto il NI.
Anche in tal caso, pertanto, le censure del ricorrente tendono ad ottenere da questa Corte una rivisitazione degli atti ed unafrabotire
19 diversa valutazione delle emergenze processuali, esulanti dal sindacato di legittimità ad essa riservato.
11) Quanto al sesto motivo, si osserva che il ricorso per
Cassazione avverso la mancata applicazione dell'indulto è ammissibile soltanto quando il giudice abbia esplicitamente escluso l'applicazione del beneficio e non anche quando, come nel caso in esame, abbia omesso di pronunciarsi (v. Sez. Un., 3-2-1995 n. 2333;
Sez. 2, 18-2-2004 n.11851), dovendo in tale ipotesi l'eventuale applicazione di detto beneficio essere riservata al giudice dell'esecuzione (Cass. Sez. 3, 15-4-2009 n. 25135; Sez. 5, 22-10-
2009 n. 43262).
12) L'ultimo motivo di ricorso è inammissibile, non avendo l'imputato richiesto, con l'atto di appello, il riconoscimento dell'attenuante speciale di cui all'art. 73 comma 7 d.p.r. 309\1990 e non essendo, pertanto, il giudice del gravame tenuto a motivare al riguardo.
13) In ragione delle statuizioni adottate, va pronunciata la condanna del SÌ, del UD, di RA WA e dell'TT al pagamento delle spese processuali. Il SS, il UD e RA
WA, inoltre, vanno condannati al versamento di una sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di EL
RO, EL GI, RA MA, NT MA e
CC TR, e rinvia per nuovo giudizio ad altra Sezione della
Corte di Appello di Cagliari.
20
0
2 Dichiara inammissibili i ricorsi di SÌ LO, UD LO e
RA WA, che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 ciascuno alla Cassa delle Ammende.
Rigetta il ricorso di TT GI, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma il 3-6-2010
Il Consigliere estensore Il Presidente
Lindhot cip Latime
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 8 LUG 2010
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
Релей
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE UNIFICATO
Пи penale, alle La Corte d'Appello di Cagliari, IT" se. udienza del 1.2. 2017 ha ewesso la seguenteordinanza:
LL Visto l'art. 130 c.p.p., ordina che l'intestazione delle sentenze della Corte di Cassazione m" 28705/13 dec
19.3. 2013 - II" ser penale - e n° 26095/10 dre 3.6.2010 - II" sez. pendle sia corretta indicando quale data di nascita
-
di UR CA il 28.2.1959 anziché il 28.2.195077, -
Vedi ordinanza allegata.
Колие, SUF Il Direttore Amministrativo
- 9 MAR 2017 RO RS тело кет
21 N° 154/2016 Reg. Es.
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
Seconda sezione penale
Riunita in camera di consiglio nelle persone dei magistrati
• dott. NN LAVENA - Presidente
• dott.ssa LUISANNA MELIS - Consigliere
. dott.ssa MARIA ANGIONI – Consigliere
letta la segnalazione dell'Ufficio recupero crediti della Corte d'Appello circa l'errore materiale contenuto nell'intestazione delle sentenze
1. della Corte di Cassazione, seconda sezione penale, in data 19.3.2013 n. 28705,
2. della Corte d'Appello di Cagliari, seconda sezione penale, in sede di rinvio, in data 16.4.2012
n. 574,
3. della Corte di Cassazione, sesta sezione penale, in data 3.6.2010 n. 26095,
4. della Corte d'Appello di Cagliari in data 20.2.2007 n. 128,
5. del Tribunale di Cagliari in data 28.9.2001 n. 2948, tutte relative al medesimo procedimento originariamente n. 32/1996 RNR-DDA-Cagliari e, da ultimo, n. 620/2010 RG - C.App., in relazione all'anno di nascita dell'imputato UR CA;
rilevato che effettivamente nelle intestazioni di tutte le sentenze sopraindicate UR CA è erroneamente indicato come nato il [...], mentre in base alla documentazione presente agli atti del processo è indiscutibile che egli sia nato il [...]; che tale errore non è causa di nullità e può essere corretto;
P.Q.M.
Visto l'art. 130 c.p.p., ordina che l'intestazione di ciascuna delle sentenze sopraindicate sia corretta indicando quale data di nascita di UR CA il 28.2.1959 anziché il 28.2.1950.
Cagliari, 1.2.2017 E' copia conforme all'originale Cagliari 15 FEB 2017 Il Presidente est. 91 2017
Colla (G. Lavena) geffer 2 $1 comu nal in Sad FEB. 2017
51FED 2017 Vin Cagliari IL PROCURATORE GENERALE
Jolen RO Saieva