Sentenza 7 dicembre 2016
Massime • 1
Ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale, non è sufficiente l'intima convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, essendo necessaria l'obiettiva rispondenza del movente della condotta a valori etici o sociali condivisi e riconosciuti come preminenti dalla coscienza collettiva; ne consegue che l'attenuante non può trovare applicazione se il fatto di particolare valore morale o sociale esiste soltanto nell'erronea opinione del soggetto attivo del reato, anche in ragione della disciplina prevista dall'art. 59 cod. pen., in base alla quale le circostanze devono essere applicate per le loro connotazioni oggettive. (Fattispecie nella quale la Corte ha confermato la sentenza di appello che non aveva riconosciuto l'attenuante nella condotta di danneggiamento compiuta dall'imputato, durante una conferenza in un'aula universitaria, per contestare le missioni di pace dei militari italiani all'estero).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/12/2016, n. 197 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 197 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2016 |
Testo completo
00197-17 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da 3313 GIOVANNI DIOTALLEVI Presidente - Sent. n. sez. UGO DE CRESCENZIO P.U. - 7/12/2016- R.G. n. 8252/2016ANNA MARIA DE SANTIS - relatore- ALBERTO PAZZI GIUSEPPE SGADARI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da DO LU n. a Trieste il 3/10/1986 avverso la sentenza emessa dalla Corte d Appello di Trento in data 23 ottobre 2015 che confermava quella resa dal Tribunale di Trento il 13/6/2014 Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita nell'udienza pubblica del 7/12/2016 la relazione fatta dal Consigliere Anna Maria De Santis;
Udita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, dott. Stefano Tocci, che ha chiesto dichiararsi ricorso inammissibile;
Udito il difensore della parte civile, Avv. Giuseppe Antonini in sostituzione dell'Avv. Enzo Paiar, che si è riportato alle conclusioni scritte, depositando nota spese RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 13/6/2014 il Tribunale di Trento, in esito a giudizio abbreviato, dichiarava DO LU colpevole del delitto di danneggiamento aggravato in danno di IE 1 de SI e lo condannava alla pena di gg 15 di reclusione a titolo di continuazione sulla maggior pena irrogatagli con sentenza n.189/2011 della Corte d'Appello di Trento nonché al risarcimento del danno in favore della p.c. costituita. Si ascriveva al ricorrente di aver fatto parte del gruppo di contestatori che il 28/10/2010 irrompeva nell'aula Kessler della Facoltà di Sociologia dell'Università di Trento, contestando i relatori della conferenza in corso sulle missioni di pace all'estero, nei cui confronti venivano indirizzati spruzzi di vernice e spray urticanti. La Corte d'Appello di Trento con sentenza del 23/10/2015 confermava integralmente le statuizioni di primo grado.
2. Avverso detto provvedimento propone ricorso per Cassazione il DO, per il tramite del difensore, deducendo:
2.1 l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e della circostanza di cui all'art. 62 n. 1 cod. pen. nonché la manifesta illogicità della motivazione, avendo la Corte d'appello incongruamente motivato circa il denegato riconoscimento dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale facendo riferimento ai valori avvertiti dalla prevalente coscienza collettiva piuttosto che alle motivazioni che hanno spinto i contestatori ad agire mentre ha illogicamente motivato il diniego delle circostanze attenuanti ex art. 62 bis cod.pen. richiamando le modalità aggressive della condotta e la mancata presenza dell'imputato a giudizio;
2.2 l'erronea applicazione della legge penale con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7 L. 575/65 giacchè il Tribunale di Trento con altra pronunzia- allegata in copia al ricorso- aveva assolto il DO dalla contestata violazione del foglio di via, disapplicando il provvedimento del Questore, ritenuto immotivato ed illegittimo. CONSIDERATO IN DIRITTO 3. Il ricorso è infondato e non merita accoglimento.
3.1 Quanto al primo motivo, l'interpretazione accreditata dalla difesa del ricorrente circa la natura squisitamente soggettiva dell'attenuante dei motivi di particolare valore morale e sociale è smentita dalla costante giurisprudenza della Corte di Legittimità, puntualmente richiamata dalla sentenza impugnata, alla cui stregua- ai fini dell'integrazione della circostanza ex art. 62 n. 1 cod.pen.- non è sufficiente l'intima convinzione dell'agente di perseguire un fine moralmente apprezzabile, essendo necessaria l'obiettiva rispondenza del motivo perseguito a valori etici o sociali effettivamente percepiti come tali e riconosciuti preminenti dalla collettività. 2 den • A tanto consegue che l'attenuante non può trovare applicazione se il fatto di particolare valore morale o sociale esiste soltanto nell'erronea opinione del soggetto attivo del reato, anche in ragione della disciplina prevista dall'art. 59, cod.pen., in base alla quale le circostanze aggravanti ed attenuanti devono essere considerate e applicate per le loro connotazioni oggettive (Sez. 1, n. 20443 del 08/04/2015 - dep. 18/05/2015, Nobile e altro, Rv. 263593). S'appalesa,pertanto, giuridicamente corretta l'opzione ermeneutica dei giudici di merito, in questa sede censurata, in quanto il movente della condotta, da ricondurre -alla luce del contesto circostanziale- alla ricusazione delle missioni di pace all'estero, è opinione ( come esattamente rilevato dalla Corte territoriale) non supportata da un generale consenso sociale (Sez. 1, n. 20312 del 29/04/2010 Agostini e altri, Rv. 247459) né conforme alla morale ed ai costumi condivisi dalla prevalente coscienza collettiva (Sez. 5, n. 31635 del 24/06/2008 Beolchi, Rv. 241180 ;Sez. 6, n. 11878 del 20/01/2003, Vigevano ed altri, Rv. 224077).
3.2 Quanto alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche, appaiono del pari insussistenti le censure mosse all'impugnata sentenza che ha, con motivazione pertinente e congrua, richiamato al riguardo la gravità del fatto e le modalità esecutive del reato improntate a spiccata aggressività si da indurre le vittime a far ricorso alle cure mediche. Né inconferente può ritenersi il riferimento operato al pur legittimo comportamento processuale dell'imputato rimasto silente- in quanto la celebrazione del giudizio nelle forme dell'abbreviato non precludeva la partecipazione del DO al processo e l'esternazione di contributi chiarificatori sulla condotta e sul decorso postfattuale attraverso gli strumenti all'uopo predisposti dal codice.
4. Con riguardo al secondo motivo deve pervenirsi ad analoghi esiti reiettivi. Osserva al riguardo il Collegio che nessuna concreta incidenza ha la circostanza che il Tribunale di Trento con la sentenza n. 562/2011, giudicando la violazione ex art. 2 co 2 L. 1423/56 ascritta al ricorrente, abbia disapplicato provvedimento del Questore di Trento che costituisce il presupposto dell'aggravante contestata nel presente giudizio, posto che la valutazione che il giudice penale compie in ordine alla validità di un atto amministrativo al fine di accertare o di escludere l'esistenza del reato della cui cognizione è investito, è eseguita - ai sensi dell'art. 5 legge 20 marzo 1865, n.2248, all. E - incidenter tantum>> ed ha efficacia circoscritta all'oggetto dedotto in giudizio. Di conseguenza, il giudicato sul caso deciso non preclude la libera ed eventualmente diversa valutazione dello stesso provvedimento ad opera di altro giudice in caso analogo. (Sez. 1, n. 29453 del 03/07/2001, Bosco G., Rv. 219476). La pronunzia richiamata dalla difesa non ha, pertanto efficacia vincolante in altri processi come, peraltro, desumibile anche dalla disciplina delle questioni incidentali di cui all'art. 2, comma 2, cod.proc.pen alla cui stregua "la decisione del giudice penale che risolve 3 incidentalmente una questione civile, amministrativa o penale non ha efficacia vincolante in nessun altro processo". Nella legittimamente la Cortespecie, pertanto, d'Appello ha incidentalmente ed autonomamente valutato il provvedimento del Questore di Trento, ritenendolo esente da vizi, con particolare riguardo alla ricorrenza dei requisiti formali e al giudizio di pericolosità sociale del DO.
5. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del DO al pagamento delle spese processuali e alla rifusione delle spese del grado in favore della parte civile, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè alla rifusione in favore della parte civile SI IE delle spese del grado che liquida in euro tremila oltre spese generali al 15%, CPA ed IVA. Così deciso il 7/12/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Giovanni Diotallevi Anna Maria De Santis Elly LLERIA DE ENALE SE -IL - 3 GEN. 2017 Hi Cancelliere CANCELLIERE Daniale Colapinto 4