Sentenza 22 settembre 2020
Massime • 1
Le dichiarazioni rese dall'imputato in diverso procedimento penale possono essere utilizzate, ex art. 238, comma 3, cod. proc. pen. richiamato dal successivo art. 511-bis, qualora egli rifiuti di sottoporsi ad esame, in quanto detto rifiuto, rendendo irripetibile l'atto compiuto con l'interrogatorio davanti al pubblico ministero, legittima l'acquisizione del relativo verbale.
Commentario • 1
- 1. Cenni in materia di premeditazione del reatohttps://www.iusinitinere.it/
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 22/09/2020, n. 5219 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5219 |
| Data del deposito : | 22 settembre 2020 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 05219-21 In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE Composta da: Sent. n. sez. 389/2020 Presidente - ADRIANO IASILLO UP 22/09/2020 VINCENZO SIANI R.G.N. 30446/2019 GIUSEPPE SANTALUCIA Relatore DANIELE CAPPUCCIO CARLO RENOLDI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI MILANO nel procedimento a carico di: CO SA nato a [...] il [...] nel procediment a carico di quest'ultimo; 04 e su quello proposto da CO SA a inoltre: GI MA PI AP EL MA AP SA MA avverso la sentenza del 27/02/2019 della CORTE ASSISE APPELLO di MILANO visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DANIELE CAPPUCCIO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIUSEPPINA CASELLA, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso dell'imputato e, in accoglimento del ricorso del P.G., l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di assise di appello di Milano limitatamente alla circostanza aggravante della premeditazione;
udito il difensore dell'imputato, avv. PALAZZO FABIO MARZIO, il quale conclude chiedendo il rigetto del ricorso del P.G. e, in accoglimento del proprio ricorso, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata. RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 27 febbraio 2019 la Corte di assise di appello di Milano, in parziale riforma di quella con cui, il 3 luglio 2017, la Corte di assise della stessa città aveva dichiarato DR CO colpevole del reato di omicidio escluso premeditato e lo aveva condannato alla pena dell'ergastolo, ha l'aggravante della premeditazione e rideterminato la pena in ventiquattro anni di reclusione, confermando nel resto la decisione di primo grado.
2. Il procedimento penale nell'ambito del quale sono state emesse le menzionate sentenze attiene al decesso di FR CA, avvenuto il 13 settembre 1998, giorno in cui, nel tardo pomeriggio, egli fu rinvenuto, privo di vita, negli uffici della VA LL, azienda della quale era titolare ed amministratore delegato. Le investigazioni compiute nell'immediatezza del fatto ed articolatesi, essenzialmente, attraverso l'audizione di numerose persone, l'acquisizione di documenti e l'apporto di consulenti tecnici, avevano indotto il pubblico ministero a formulare richiesta di archiviazione che il Giudice per le indagini preliminari, tuttavia, aveva in prima battuta respinto, anche su sollecitazione dei familiari della vittima, disponendo l'esecuzione di ulteriori accertamenti, compendiati in una nuova consulenza che, al pari di quella precedente, aveva attestato la compatibilità delle evidenze istruttorie con l'ipotesi del suicidio. Il pubblico ministero aveva, allora, presentato una seconda richiesta di archiviazione, accolta dal Giudice per le indagini preliminari con provvedimento del 31 dicembre 2001. A distanza di oltre nove anni, il coinvolgimento di DR CO nell'omicidio di ET LL che di tale fatto è stato, successivamente, - ritenuto responsabile con sentenza irrevocabile, con la quale è stato condannato alla pena di quattordici anni di reclusione aveva, nondimeno, indotto la riapertura delle indagini sulla morte di FR CA, cui erano conseguiti l'acquisizione di sommarie informazioni, l'esecuzione di verifiche sulla scena del fatto e sul coltello utilizzato, la ricerca, nelle forme dell'incidente probatorio, di impronte digitali e tracce biologiche, il ricorso all'ausilio di nuovi consulenti tecnici. chiestoAll'esito, il pubblico ministero aveva, per la terza volta, l'archiviazione che il Giudice per le indagini preliminari, sciogliendo la riserva assunta all'udienza camerale, aveva, però, rigettato disponendo, con ordinanza del 13 giugno 2016, la formulazione dell'imputazione. 2 3. Così indicate, in estrema sintesi, le principali tappe dell'evoluzione del procedimento, la Corte di assise di appello ha, poscia, dato conto degli esiti del giudizio di primo grado, attestanti la prova, al di là di ogni ragionevole dubbio, della responsabilità di CO. La Corte di assise, invero, aveva ritenuto l'inverosimiglianza dell'ipotesi Suicidiaria sul rilievo, in primis, della attendibilità delle dichiarazioni dei familiari CA i quali, correggendo, a mente fredda, quanto riferito di nell'immediatezza, avevano, in buona sostanza, escluso che il congiunto avesse palesato un effettivo intento suicida e ne avevano, anzi, ricordato il rinnovato impegno lavorativo e lo scrupolo nelle cure resesi necessario a seguito dell'ictus che lo aveva colpito nel giugno del 1998. Moglie e figli di CA avevano, peraltro, descritto l'intenso rapporto tra FR ed DR CO, suo amico e collaboratore, al quale si erano rivolti, pochi giorni prima della tragedia, per chiedergli di aiutarli a comprendere da cosa scaturissero l'atteggiamento da lui serbato nel periodo più recente, il cambio di abitudini e la palesata intenzione di abbandonare la famiglia. Il ritorno di CA dalla trasferta londinese in compagnia della collaboratrice UR IA, avvenuto nel pomeriggio di sabato 12 settembre 1998, aveva, dunque, fornito il destro a CO per interloquire con l'amico e collega, ciò che aveva fatto già in mattinata, all'uscita della messa domenicale, recandosi con lui presso gli uffici della VA LL. CA, tornato a casa per il pranzo e sorbito un caffè al bar con il figlio, aveva provveduto ad alcune incombenze, recandosi, tra l'altro, in compagnia della figlia presso un distributore di benzina per rifornire la propria autovettura di carburante in vista del viaggio a Bolzano, che egli avrebbe dovuto intraprendere l'indomani in compagnia di UR IA;
egli si trovava a casa quando, intorno alle 17,00, era uscito, senza indossare la giacca né portare seco il portafoglio né le chiavi di casa e dell'ufficio, insieme a CO, il quale, dopo averlo preavvertito telefonicamente, era passato a prenderlo con la propria autovettura. I due si erano recati presso gli uffici della VA LL, dai quali, dopo un tempo stimabile nell'ordine delle decine di minuti, CO si era allontanato. CO, di lì a poco, aveva concordato con i familiari di CA, appiedato e non raggiunto telefonicamente, di curarne il ritorno a casa e si era, quindi, nuovamente portato, insieme ad SA CA, presso gli uffici della VA LL, ove i due avevano rinvenuto l'uomo, il quale stringeva nella mano sinistra il coltello che aveva provocato la ferita letale. La Corte di assise aveva, in proposito, rilevato che gli elementi acquisiti dopo l'omicidio LL e la riapertura delle indagini rendevano plausibile la tesi dell'omicidio e poco verosimile, al contrario, quella del suicidio. 3 A tal fine, aveva considerato i risultati dell'indagine demandata alla dott.ssa Cristina Cattaneo, afferenti, tra l'altro, alle condizioni del corpo, alle modalità con le quali era stato inferto il colpo, alle caratteristiche della ferita;
aveva ulteriormente sottolineato che CA, al momento dell'accoltellamento, era in piedi e non seduto e si era, invece, accasciato su una poltroncina dopo essere stato attinto, per poi rovinare in terra. Il giudice di primo grado aveva messo in evidenza, ancora, che l'ipotesi suicidaria trovava smentita: nella personalità di CA, molto attivo e tutt'altro che depresso nelle settimane antecedenti il decesso;
nelle condizioni in cui egli versava all'atto di uscire di casa insieme a CO;
nelle modalità di inflizione del colpo di coltello;
nella presenza di lesioni riconducibili ad un tentativo di difesa e di macchie ematiche su un termosifone;
nell'avvenuta estrazione del coltello dal petto;
nella ridotta compatibilità tra un atto intenzionalmente autolesivo e la scelta di non scoprire il petto e tenere gli occhiali appesi al collo;
nell'assenza di tracce di sangue sulla mano e sul braccio sinistri, che si assume essere stati adoperati per estrarre l'arma dal torace. Escluso che autore dell'omicidio potesse essere persona diversa da DR CO, la Corte di assise aveva posto l'accento sulle apparenti anomalie del comportamento da lui tenuto nei giorni precedenti l'omicidio, così Ne come in quello della morte dell'amico ed in quelli successivi, ed ha individuato il movente nel venir meno del rapporto di fiducia, che aveva indotto CA a ridimensionare il ruolo dell'odierno imputato in seno all'azienda ed a preannunziarne, addirittura, la totale estromissione, in parallelo con il progressivo consolidamento della posizione di UR IA, evento potenzialmente idoneo a far maturare in CO sentimenti di gelosia ed astio nei confronti dell'amico e collega. La Corte di assise aveva iscritto in questa cornice anche i dissapori successivamente insorti tra CO e la famiglia CA in relazione alla percezione, da parte del primo, di compensi afferenti ad attività svolta utilizzando materiale didattico fornito dalla VA LL, nonché la discrasia, non superata dalle dichiarazioni spontanee rese in dibattimento, tra le risultanze istruttorie e la versione resa da CO nell'ambito del procedimento promosso a suo carico per l'uccisione di ET LL. A definitiva conferma della fondatezza dell'impostazione di accusa si ponevano, da ultimo, a giudizio della Corte di assise, le risultanze della relazione psichiatrica formata nel procedimento per la morte di LL, ove CO era stato descritto come soggetto molto sensibile alla critica che, quando si sente frustrato, può reagire con rabbia ed irritazione, in particolar modo quando l'altro è percepito come un ostacolo alla realizzazione dei propri obiettivi, ciò che spiegava come egli avesse potuto uccidere, con trentaquattro coltellate, LL, in ragione di un mero contrasto di lavoro e dopo avere organizzato il delitto con freddezza e lucidità. sussistenzaLa Corte di assise, ritenuta la dell'aggravante della premeditazione e negate, per contro, le circostanze attenuanti generiche, aveva, pertanto, inflitto a CO la pena dell'ergastolo, con applicazione delle pene accessorie previste per legge e condanna al risarcimento dei danni in favore delle costituite parti civili, da liquidarsi in separato giudizio, salvo l'immediato pagamento delle somme indicate a titolo di provvisionale.
4. L'esposizione dei motivi di impugnazione redatti nell'interesse dell'imputato ha fatto da preludio alla loro delibazione da parte della Corte di assise di appello che, in premessa, ha escluso, a confutazione di specifica obiezione difensiva, che lo sviluppo del procedimento a partire dalla riapertura delle indagini abbia costituito l'effetto dell'impropria suggestione determinata dalla vicenda LL, che, nell'ottica difensiva, avrebbe indotto investigatori, inquirenti e giudici a rileggere in chiave accusatoria elementi che, quasi due lustri prima, erano stati correttamente apprezzati. La Corte di assise di appello ha, piuttosto, ritenuto che l'omicidio LL aveva messo in luce, anche grazie all'accertamento peritale di natura psichiatrica, risvolti personologici prima insospettabili, così stimolando la rivisitazione di elementi, illo tempore acquisiti (cita, specificamente, le dichiarazioni rese da NA TI già il giorno dopo la morte di FR CA), che costituivano fonte di sospetto nei confronti di colui che, ultima persona ad avere visto la vittima in vita, ne aveva, poco dopo, rinvenuto il cadavere. Ha, dunque, condiviso l'affermazione resa dal Giudice per le indagini preliminari che, all'atto di ordinare, nel 2016, l'imputazione coatta nei confronti di DR CO, segnalò «assordanti analogie» tra le vicende del 1998 e del 2011, nelle quali, scrisse testualmente, «a distanza di anni, due persone morirono a causa di lesioni provocate da due grossi coltelli delle dimensioni e caratteristiche molto simili, in entrambi i casi all'interno dei loro uffici, con i cellulari spenti e, soprattutto, all'esito di un incontro appena avuto con CO DR, con il quale avevano in sospeso questioni economiche e di lavoro». La decisione del Giudice per le indagini preliminari, ha continuato la Corte di assise di appello, appare il portato di una riconsiderazione degli elementi disponibili che è frutto, anziché del dedotto effetto suggestivo prodotto dal più recente episodio, della sua «enorme capacità disvelatrice» in ordine alla riconducibilità del fatto qui in contestazione alla categoria delle uccisioni seriali. 5 4.1. Nel merito, la Corte di assise di appello ha ritenuto la convergenza, a carico dell'imputato, di indizi gravi, precisi e concordanti muovendo dagli esiti delle varie consulenze medico-legali sulle condizioni del cadavere, che ha analiticamente indicato, partendo da quella redatta, nella prima fase delle indagini, dai dottori Carlo GO ed Andrea Piccinini, avallata, ancora a distanza di quasi venti anni, da quella sottoscritta dal consulente dell'imputato (e non della parte civile, come, per mero lapsus, indicato dalla Corte di assise di appello) prof. Andrea Gentilomo, secondo cui FR CA, impugnando con la mano destra il coltello, si sarebbe attinto all'emitorace sinistro, affondando completamente la lama con direzione dall'alto al basso, dall'avanti all'indietro e da sinistra verso destra, procurandosi altresì la ferita superficiale riscontrata al palmo della mano ed estraendo, di seguito, il coltello con la mano sinistra. Stimato che questa ricostruzione non esclude la possibilità, con cui quei consulenti non si sono confrontati, che CA abbia trovato la morte per mano altrui, la Corte di assise di appello ha attestato la maggiore attendibilità della tesi dell'omicidio, in accordo con il giudice di primo grado, con l'Isp. Redaelli e la dott.ssa Cattaneo, oltre che con i consulenti della parte civile, dott.ri Roberto Testi e Luciano Garofano. In tal senso, ha valorizzato gli elementi compendiati alle pagg. 24-28 della motivazione della sentenza impugnata, rispettivamente afferenti: alla ricorrenza Th statistica di suicidi eseguiti con arma bianca da soggetti non affetti da patologie psichiatriche;
alla compatibilità di manovre del tipo di quelle ipotizzate da chi accredita l'evento autolesivo con la contingente condizione di FR CA e la localizzazione delle tracce di sangue rinvenute;
alla mancanza di ferite cc.dd. di assaggio, tipiche di chi, avendo deciso di togliersi la vita con un'arma bianca, effettui uno o più tentativi preliminari per individuare il modo migliore di portare il colpo per produrre senza complicazioni l'effetto voluto;
all'essersi, in tesi, CA pugnalato senza scoprirsi il petto e portando gli occhiali appesi al collo con una catenella;
alla ferita da taglio riscontrata sul palmo della mano destra di CA, che ben può costituire, a dispetto di quanto asserito dagli altri consulenti, il prodotto di un disperato ed estremo tentativo di difesa;
allo sviluppo della ferita, connotata da un tramite più lungo della misura della lama del coltello, sintomatico dell'impiego di notevole energia attribuibile, con ogni probabilità, all'azione di un terzo;
alla deformazione della lama all'interno del petto, dovuta ad un movimento maggiormente compatibile, ancora una volta, con l'intervento di una mano estranea piuttosto che con l'ipotesi suicidaria;
all'assenza di macchie ematiche sulla mano sinistra di CA quale, peraltro, in modo anomalo, ha continuato a stringere il coltello quantunque egli, stando all'impostazione difensiva, si sarebbe accasciato sulla sedia, d'acchito, per 6 cadere in terra in un frangente successivo;
al non avere CA, prima di darsi la morte, assunto sedativi o alcolici per procurarsi una lieve analgesia né redatto uno scritto esplicativo delle ragioni del gesto estremo, ovvero contenente le sue ultime volontà. di La Corte di assise di appello, dopo avere escluso che l'assenza, sull'arma, impronte digitali provenienti da CO costituisca riscontro alla tesi difensiva, ha, per contro, asseverato la rilevanza, nell'opposta prospettiva accusatoria, dell'assenza di rigor mortis agli arti superiori, potenzialmente dovuta all'inserimento postumo del coltello nella mano sinistra, per di più priva - circostanza, questa, di tangibile anomalia di tracce di sangue, e della presenza, invece, di sangue essiccato in corrispondenza di naso e bocca, potenzialmente indicativa di lesività contusiva estranea al gesto anticonservativo. Conclusivamente, sul punto, ha affermato che, pur non potendosi escludere in radice che CA si sia tolto la vita, la ricostruzione che ascrive a CO la responsabilità per la sua morte sia, già sul piano tecnico, dotata di maggiore credito, mentre la considerazione di tutti gli altri dati istruttori elide ogni dubbio in ordine alla fondatezza dell'accusa.
4.2. La Corte di assise di appello, nello scandagliare questo tema, ha preso le mosse dall'analisi della personalità della vittima e delle sue condizioni fisio- 54 psichiche, oltre che economiche e professionali;
ha rilevato, al riguardo, che G CA aveva superato la prostrazione seguita all'ictus patito alcuni mesi prima, recuperato quasi integralmente l'efficienza (essendo residuata soltanto una lieve paresi al braccio destro) e mostrato una rinnovata vitalità della quale aveva dato prova anche nell'ambiente lavorativo. CA, desideroso di non essere più trattato alla stregua di un soggetto malato, aveva assunto pose che, in quanto lontane dalle sue pregresse abitudini anche in termini di propensione al consumo, avevano destato allarme nei familiari, i quali avevano percepito, vieppiù in ragione dell'intensificarsi della consuetudine con UR IA, il suo progressivo distacco, al quale egli aveva esplicitamente accennato durante la cena di sabato 12 settembre 1998, occasione di incontro che egli stesso, in vista del rientro da Londra, aveva promosso, e nella quale aveva annunziato l'intenzione di trasferirsi, almeno temporaneamente, altrove. Comportamenti, quelli descritti dai testimoni, che mal si conciliano con intenti suicidari ai quali, pure, egli aveva, ancora poche settimane prima, fatto più o meno velatamente cenno. Del resto, il ritorno da Londra era stato segnato da iniziative, come il passaggio dal parrucchiere e la preparazione della macchina per la trasferta in 7 Alto Agide programmata per il 14 settembre 1998, francamente incompatibili con la tesi del suicidio. La Corte di assise di appello, alle pagg. 35-37 della motivazione della sentenza impugnata, ha ricordato come dalle dichiarazioni di numerosi testimoni, e segnatamente di DR CA, GA SE, NA TI e UR IA, fosse emerso che FR CA era, in quel periodo, impegnato in un ripensamento, improntato alla positività ed all'ottimismo, del suo stile di vita e dei rapporti con i più stretti congiunti e collaboratori. Egli, in altri termini, dava l'impressione di un uomo che, all'indomani del superamento di seri problemi di salute, era affascinato dall'idea di un diverso approccio alla vita ed alle relazioni sociali e professionali, ispirato al carpe diem e non solo al sacrificio, e non era attraversato da pulsioni depressive e tanto meno autolesive, incompatibili con la paura della morte che lo attanagliava e con la repulsione della sola vista del sangue.
4.3. La Corte di assise di appello ha successivamente ripercorso gli accadimenti del 13 settembre 1998, giorno in cui FR CA inviò alla IA, oltre a due sms di saluto, un messaggio di posta elettronica, che la donna ebbe modo di leggere solo il giorno seguente, id est dopo il decesso del suo autore, il cui testo («Tutto okay, tosta ma processo avviato. A domani, FR...>>) è stato alternativamente interpretato in chiave personale e M sentimentale, cioè in collegamento con il progetto di abbandonare la famiglia, ovvero come riferito alla sfera professionale, vale a dire all'allontanamento di CO dalla direzione strategica ed operativa della VA LL. In proposito, i giudici milanesi hanno reputato irrilevante lo scioglimento del dilemma posto che, in un caso e nell'altro, la breve comunicazione comprova la volontà dell'autore di modificare un aspetto della sua vita in direzione sicuramente inconciliabile con i ventilati propositi autolesivi. Nello stesso senso si pongono, d'altro canto, le attività compiute da CA dopo l'incontro con DR CO, risalente alla mattina del 13 settembre 1998, che, evidentemente, non lo aveva oltremodo turbato. In questo clima, sopraggiunse, intorno alle ore 17,00, la telefonata di CO, con il quale convenne il nuovo tête à tête che, evidentemente, egli si prefigurava rapido, tanto da non portare seco giacca, chiavi di casa e dell'ufficio - e portafoglio. Trascorsa circa un'ora, CO telefonò a RI PI NE, moglie di FR CA, per comunicarle che egli aveva, in adempimento al mandato affidatogli, sondato le intenzioni dell'amico, che il colloquio era stato soddisfacente e che, nondimeno, FR aveva preferito restare da solo in ufficio per riflettere, donde la necessità di andare a prenderlo. L'insuccesso dei tentativi effettuati dai familiari per contattare il congiunto, che non rispondeva all'utenza fissa della VA LL ed il cui cellulare risultava spento o irraggiungibile, li indusse a promuovere una immediata verifica sul posto, compito che, dopo un veloce confronto tra la NE e CO, fu affidato a quest'ultimo, il quale pretese, comunque, di essere affiancato da un componente della famiglia, designato in SA CA. I due, arrivati alla sede della VA LL intorno alle 19,30, trovarono CA esanime, riverso in terra e con il coltello nella mano sinistra;
CO chiamò, allora, due dipendenti dell'azienda, NA TI e GA SE, il quale provocò l'intervento di un'ambulanza della Croce Rosa Celeste e delle forze di polizia.
4.4. La Corte di assise di appello ha poi dato conto, alle pagg. 43-49 della motivazione della sentenza impugnata, dei comportamenti tenuti da CO che, in quanto difficilmente inquadrabili in un contesto che imputa a CA l'autonoma iniziativa suicidaria, costituiscono conferma della fondatezza dell'impostazione accusatoria, e che vengono rinvenuti: a) nella duplicazione degli incontri avvenuti, il 13 settembre 1998, tra CA e CO, il quale ha provocato quello del pomeriggio, così cogliendo di sorpresa lo stesso CA il quale, evidentemente, intendeva la questione definita dopo la conversazione mattutina;
b) nel contrasto tra quanto riferito da CO ai familiari di CA dopo avere, a suo dire, lasciato l'amico solo a riflettere e le risultanze dei tabulati telefonici, che attestano, tra l'altro, che i due non parlarono per telefono dopo che CO si allontanò dalla sede della VA LL e che CO menti anche in ordine alla sequenza delle telefonate, per come univocamente dimostrato dal tenore del messaggio da lui registrato nella segreteria telefonica;
c) nell'avere CO indicato, all'atto del rinvenimento del cadavere, di avere lasciato la porta di ingresso dell'immobile aperta, condotta contrastante con il dichiarato intento di CA di isolarsi e la sua abitudine di tenere la porta chiusa allorquando, di domenica, si recava in ufficio;
d) nell'avere, a dire di CO, i due conversanti disattivato le rispettive utenze cellulari in funzione di un incontro il cui contenuto non avrebbe richiesto tale accorgimento;
e) nell'avere CO accennato, al cospetto di SA CA, al suicidio del padre alla vista del suo corpo e senza neanche fruire di una completa visuale della stanza al cui interno era riverso;
f) nell'avere CO chiesto ad SA CA, mentre i due erano ancora nel corridoio, se ella si sentiva agitata;
g) nell'avere CO avvisato i colleghi SE ed TI, informandoli del suicidio, piuttosto che chiamare sanitari e polizia;
h) nell'avere CO omesso di avvisare moglie e figlio di CA;
i) nell'avere CO preteso, a fronte della richiesta rivoltagli dalla NE affinché egli tornasse in ufficio per prendere il marito, di essere 9 accompagnato da un membro della famiglia;
I) nell'avere CO portato il figlio, affidato alla sua custodia, a casa della suocera, prospettando una sopravvenuta situazione di emergenza, piuttosto che portarlo con sé a riprendere CA che, a suo dire, stava tranquillamente in ufficio;
m) nell'avere CO riferito alla TI, il giorno prima della morte di FR CA, che il collega era tanto depresso da coltivare propositi suicidi, per poi accreditare senza mezzi termini o riserve di sorta, dopo la morte dell'amico, la tesi del suicidio e promuovere, addirittura, la diramazione di un comunicato interno nel quale si indicava la connessione tra il tragico evento e le condizioni di stress cui FR CA era sottoposto.
4.5. La Corte di assise di appello ha, a questo punto, ripercorso le spontanee dichiarazioni dell'imputato il quale ha rifiutato di sottoporsi all'esame - che ha - - ritenuto inidonee a spiegare le riscontrate incongruenze relative, tra l'altro, alle ragioni che lo avevano indotto a sollecitare l'incontro pomeridiano con CA, alla menzogna elargita alla NE una volta uscito dai locali della VA LL, al mendace messaggio registrato sulla segreteria telefonica, allo stato dei rapporti, soprattutto professionali, con CA, al contrasto tra quanto accertato in dibattimento e la versione da lui fornita nel procedimento scaturito dall'uccisione di ET LL.
4.6. Movente dell'omicidio è stato rinvenuto nel deterioramento delle relazioni professionali tra CO via via emarginato in favore della IA e, in - G minor misura, di SE e CA, il quale aveva lasciato intendere, - nell'ambiente lavorativo, che entro pochi giorni egli avrebbe introdotto radicali cambiamenti in azienda, allontanando coloro che non godevano più della sua fiducia, iniziativa che, ha rilevato la corte milanese, ben può avere instillato in CO sentimenti di rancore. Peraltro, che CO avesse tenuto un contegno opaco nei riguardi di CA e della VA LL si evince anche dalla vicenda, portata persino all'attenzione del giudice penale, relativa all'utilizzo, da parte di CO, di materiale didattico di pertinenza della VA LL per l'effettuazione di prestazioni il cui pagamento era stato effettuato in favore di altra società, la People Improvement, a lui direttamente riconducibile. La Corte di assise di appello ha introdotto, al riguardo, un diretto collegamento tra l'ipotizzato movente ed i tratti di personalità di DR CO, come emersi nel distinto procedimento sorto dall'uccisione di ET LL, tali da rendere più che plausibile che egli sia stato protagonista di una violenta reazione di rabbia ed aggressività nei confronti del responsabile di una situazione per lui fonte di frustrazione, essendo egli stato colpito nel suo narcisismo dall'operazione di progressivo esautoramento nell'ambito lavorativo. 10 4.7. La Corte di assise di appello ha, indi, preso in esame, confutandole, le obiezioni difensive concernenti il ragionamento probatorio seguito dal giudice di primo grado ampiamente riprese nei motivi di ricorso per cassazione e, specificamente: il carattere doppiamente presuntivo, e pertanto illegittimo, dell'iter argomentativo sotteso all'affermazione delle penale responsabilità dell'imputato; la necessità di pervenire ad una pronunzia liberatoria al cospetto di dati tecnici compatibili tanto con la prospettazione accusatoria quanto con quella difensiva;
valenza degli elementi rimarcati dal medico legale che, dopo la riapertura delle indagini, ha assistito la polizia giudiziaria nel riesame dei rilievi già effettuati all'epoca della morte di FR CA e dai consulenti incaricati dalla parte civile;
l'attendibilità delle dichiarazioni rese dai familiari di CA;
i singolari comportamenti dell'imputato.
4.8. La Corte di assise di appello ha, subito dopo, elencato gli elementi che la hanno indotta a ritenere, in accordo con il giudice di primo grado, che CO, trovandosi in ufficio insieme a CA, è giunto alla determinazione di colpirlo in quanto preda della reazione di rabbia generata dal prospettato esautoramento ed ha, pertanto, impugnato il coltello che aveva portato con sé o che ha recuperato, dopo averlo, in precedenza, nascosto, sorprendendo la vittima alla spalle ed attingendola con un forte fendente al torace. CA, trapassato in organi vitali, quali cuore e polmoni, ha immediatamente perso le forze e si è piegato sulle ginocchia, posizione che ha consentito all'aggressore, il quale non aveva la necessità di infliggere ulteriori colpi, di estrarre il coltello con un gesto ampio, così provocando schizzi di sangue sul termosifone. Il corpo della vittima si è, allora, accasciato sulla sedia, sulla quale si sono impresse le tracce di sangue, ed é, infine, caduto in terra, sicché CO ha potuto ricomporlo, muovendolo ed inserendo nella mano sinistra il coltello al fine di simulare il suicidio.
4.9. La Corte di assise di appello, attestata l'attitudine degli indizi raccolti a supportare pienamente la tesi di accusa quanto all'individuazione in DR CO dell'autore dell'omicidio, ha, per converso, escluso la premeditazione per carenza di prova piena in ordine alla sussistenza dell'aggravante. Al riguardo, se ha concordato con la Corte di primo grado nell'inferire che CO si era procurato il coltello utilizzato in funzione lesiva ed aveva curato di averne la contingente disponibilità, portandolo seco ovvero riponendolo in ufficio, ha reputato tale circostanza non idonea a comprovare con certezza la pregressa insorgenza del proposito criminoso e la sua protrazione, senza soluzione di continuità, sino alla consumazione del reato. 11 Ha, in particolare, osservato che è ben possibile che CO si fosse in precedenza rappresentato l'eventualità dell'omicidio, quale soluzione del conflitto una definitiva con CA, senza, però, essere pervenuto ad insorto determinazione, riservandosi ancora di verificare la praticabilità di una evoluzione diversa in dipendenza dell'esito degli incontri con il collega ed amico. Tanto, ha aggiunto, sembra coerente con il tenore complessivo dei comportamenti da lui tenuti dopo il fatto, anomali e fonte di sospetto, che non paiono rispondere ad un preciso e preventivo programma.
4.10. Ha escluso, infine, l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche in ragione della gravità del fatto, dell'efferatezza della sua esecuzione, della relazione di lunga amicizia intercorsa con la vittima e la sua famiglia, della mancanza di segno alcuno di resipiscenza. In proposito, ha ritenuto inquietanti, anche alla luce del successivo, ed ancora più cruento, delitto commesso ai danni di ET LL, le dichiarazioni spontanee rese in fase di appello da CO, il quale, nel protestare la propria innocenza, non ha mancato di sottolineare che egli ed FR CA erano accomunati dalla condivisione dei principi del Cristianesimo.
5. DR CO propone, con il ministero dell'avv. Fabio Marzio Palazzo, ricorso per cassazione affidato ad otto motivi, che saranno di seguito esposti in ossequio al principio consacrato nell'art. 173, comma 1, disp. att. c.p.p., ovvero n nei limiti strettamente necessari.
5.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di assise di appello affermato la sua penale responsabilità senza prendere in considerazione gli argomenti difensivi illustrati con l'atto di appello e ricorrendo ad una doppia presunzione non ammessa nel processo penale. Ha segnalato come, non potendo escludersi, per ammissione degli stessi giudici di merito, che FR CA si sia tolto la vita, non è possibile valorizzare, in ottica accusatoria, l'individuazione in DR CO dell'unico soggetto che avrebbe potuto uccidere l'amico e collega, tanto più in ragione dell'assenza di tracce biologiche dell'imputato sul corpo di CA;
con la conseguenza che, carente la certezza del fatto fondante l'impostazione accusatoria, non è dato lecitamente discorrersi di indizi gravi, precisi e concordanti.
5.2. Con il secondo motivo, eccepisce violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di assise di appello fatto malgoverno dei principi in materia di valutazione della prova indiziaria, ricostruendo il fatto sulla scorta di elementi di fatto privi degli imprescindibili crismi di certezza, precisione e 12 concordanza e, per di più, omettendo di sottoporli ad un vaglio complessivo, che avrebbe comprovato la piena sostenibilità dell'ipotesi suicidaria. Ascrive, sotto questo profilo, al giudice di merito di avere, in forza di un approccio unidirezionale, illegittimamente pretermesso larga parte del compendio probatorio, richiamato nell'atto di appello e nelle consulenze tecniche ivi citate, sulla base del quale sono state formulate, lungo il corso del procedimento, tre richieste di archiviazione, una delle quali accolta con pedissequo decreto.
5.2.1. Più specificamente, ricorda, evocando il contributo dei consulenti GO, Piccinini, Gentilomo e Farneti, che: sono statisticamente ricorrenti iniziative suicidarie attuate mediante l'autoinflizione di una unica coltellata diretta verso zona del corpo sede di organi vitali;
l'andamento orizzontale della ferita al torace è tipico del suicidio, mentre, in caso di omicidio, è molto più frequente una direzione verticale;
l'unicità del colpo rimanda al suicidio laddove, nelle ipotesi omicidiarie, è largamente prevalente la reiterazione dei colpi;
nello stesso senso depone l'assenza, sul corpo di FR CA, di ferite da difesa, tale non potendo essere considerata la lesione rinvenuta all'eminenza tenar;
l'estrazione del coltello, coerente con quanto accertato, in termini generali e statistici, da uno studio di matrice tedesca, depone in favore della tesi difensiva piuttosto che di quella accusatoria;
l'assenza di materiale biologico al di sotto delle unghie di FR CA indica che non vi è stata colluttazione. Posta la certezza, la precisione e la concordanza degli elementi attestanti l'infondatezza dell'impostazione recepita dalle corti di merito, il ricorrente rileva, per contro, che le opposte valutazioni operate alla luce dell'apporto dell'Ispettore Redaelli e della dott.ssa Cattaneo scontano palesi errori nell'apprezzamento delle evidenze disponibili in primis, delle affermazioni rese anche dai predetti - -consulenti e da quelli delle parti civili in ordine: alla frequenza statistica del suicidio mediante arma da taglio;
alla capacità di CA, verificata anche sul piano statistico, di estrarre l'arma dal torace;
all'assenza delle cc.dd. ferite da assaggio che, sovente, non vengono riscontrate nelle ipotesi di suicidio con arma da taglio e che, comunque, ben potrebbero state coperte, in concreto, dalla lesione letale;
all'anomalia che si assume essere costituita dall'essersi CA colpito senza prima scoprire il petto, condotta non ignota alla letteratura formatasi in argomento, a sua volta fondata sull'analisi dei singoli episodi concretamente realizzatisi;
alla plausibilità delle ricostruzioni che ascrivono la ferita da taglio rinvenuta sul palmo della mano destra di FR CA, rispettivamente, all'avere egli maneggiato il coltello o, al contrario, ad un estremo e disperato tentativo di difesa;
alla materiale impossibilità che CA sia stato aggredito da tergo con il braccio destro, mentre l'inflizione del colpo 13 mortale con quello sinistro postulerebbe che l'autore fosse mancino, quale egli non è; alle cause che hanno determinato la formazione di un tramite di lunghezza superiore a quella della lama del coltello;
all'assenza di tracce di sangue sulla mano sinistra di FR CA;
alla circostanza che CA, prima di compiere il gesto tragico, non abbia assunto sedativi o sostanze alcoliche. I precedenti rilievi supportano la conclusiva e fondamentale obiezione difensiva, incentrata sulla sostanziale ed irriducibile ambivalenza delle emergenze istruttorie, tale da legittimare, da un canto, opposte interpretazioni di ciascun dato e da precludere, dall'altro, la qualificazione del compendio indiziario ai sensi dell'art. 192 cod. proc. pen.. 5.2.2. Il ricorrente imputa, ancora, alla Corte di assise di appello di avere tratto argomento, in chiave accusatoria, dalla posizione di tracce ematiche su un calorifero utilizzando materiale fotografico presumibilmente deteriorato e senza tener conto del fatto, ampiamente documentato in atti, che lo stato dei luoghi è stato alterato dall'intervento dei soccorritori della Croce Rosa Celeste, che spostarono il corpo e praticarono manovre rianimatorie che comportarono l'ampia dispersione di sostanza ematica, ulteriormente diffusa dai movimenti degli stessi operatori i quali, a loro volta imbrattati di sangue, divennero, come nitidamente esposto, tra gli altri, dal teste Lunardelli, veicolo di diffusione.
5.2.3. Autonoma doglianza è riservata all'insufficiente rilievo che, a dire del х) ricorrente, la Corte di assise di appello ha riservato agli esiti dell'accertamento svolto, a seguito della riapertura delle indagini, nelle forme dell'incidente probatorio, attestanti che sul coltello utilizzato per dare la morte ad DR CA non vi sono impronte digitali o papillari riconducibili ad DR CO.
5.2.4. Altrettanto radicali sono le censure che il ricorrente muove alla Corte di assise di appello con relazione alle considerazioni dedicate alle condizioni di FR CA nel periodo precedente al suo decesso. Segnala, al riguardo, che è carente la prova del superamento dello stato depressivo conseguente all'ictus del giugno 1998 e che, illogicamente, i propositi suicidi a più riprese manifestati da CA sono stati interpretati quale reazione ad un atteggiamento eccessivamente protettivo da parte dei familiari e, quindi, al tentativo di esorcizzare la prospettiva della malattia e della morte. Aggiunge che la determinazione autolesiva non può essere esclusa alla luce della cura per la persona mostrata da CA, all'atterraggio da Londra, recandosi dal parrucchiere, né del messaggio di posta elettronica inviato la mattina del giorno seguente a UR IA che, d'altro canto, è stato univocamente riferito al progettato allontanamento dalla famiglia, circostanza del 14 tutto estranea al supposto deterioramento del rapporto professionale tra CA e CO. Il ricorrente evidenzia, vieppiù, che aperte e reiterate manifestazioni di franco intento suicida sono emerse dalle testimonianze di DR CA, RI PI NE, SA CA, GA SE, UR IA, NA TI e che lo stato d'animo di FR CA era fortemente condizionato dalla decisione, appena ufficializzata, di allontanarsi dalla famiglia, che aveva comprensibilmente sconvolto il rapporto con moglie e figli.
5.2.5. Il ricorrente passa, poi, a contestare, rinvenendo precipui vizi di legittimità, le argomentazioni riferite dalla Corte di assise di appello alle anomalie che si assume aver connotato il contegno da lui serbato il 13 settembre 1998 in ordine, rispettivamente: alla successione, in quella giornata, degli incontri tra i due ed a quanto in proposito da lui comunicato ai figli di CA;
all'essere rimasta aperta, al momento del suo allontanamento, la porta di ingresso dell'appartamento che ospitava la sede della VA LL;
alle ragioni che avevano determinato lo spegnimento dei telefoni cellulari di CO e CA;
all'avere egli esclamato «l'ha fatto» prima ancora di avere una visuale completa della stanza in cui giaceva il corpo dell'amico; alla richiesta, da lui rivolta ad SA CA, circa il contingente stato di agitazione emotiva;
alla sua decisione di avvertire, per primo, il collega SE;
al contenuto del Пл colloquio da lui trattenuto, poco prima del tragico evento, con NA G TI.
5.3. Con il terzo motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte di appello ritenuto l'attendibilità del contributo delle parti civili sebbene affetto da profili di contraddittorietà ed illogicità intrinseci ed estrinseci. Segnala, in generale, che irrazionale è la spiegazione fornita in ordine alla discrasia tra le primigenie dichiarazioni e quelle più recenti, che i giudici di merito ancorano alla originaria convinzione di una dinamica degli eventi smentita dai successivi accertamenti anziché, come sarebbe stato lecito attendersi, alla progressiva ed interessata omologazione alla prospettiva accusatoria;
né, aggiunge, è dato ravvisarsi la dedotta sovrapponibilità tra l'apporto delle persone offese e quello dei residui testimoni.
5.3.1. In dettaglio, enuclea specifici momenti di perplessità e contraddizione nelle dichiarazioni afferenti: all'intenzione di FR CA di lasciare la famiglia, sulla quale RI PI NE ed DR CA hanno offerto, in dibattimento, una versione diversa e di gran lunga meno credibile rispetto a quella originaria;
alle pulsioni suicidarie, a cui proposito RI PI NE ed SA CA hanno edulcorato, in aula, le affermazioni rese a ridosso dei 15 fatti di causa;
alle fatture da lui emesse in danno della VA LL, vicenda in merito alla quale DR CA ha, in dibattimento, affermato, in palese contrasto con quanto narrato in precedenza, di essere stato informato dal padre già nella primavera del 1998; al rinvenimento del corpo di FR CA, che la figlia SA ha ricostruito affermando, nella deposizione dibattimentale, in contrasto con quanto esposto al tempo dei fatti, che egli aveva esclamato «l'ha fatto>> quando, trovandosi all'esterno della stanza in cui il cadavere giaceva,,non poteva godere di una completa visuale.
5.3.2. Sotto altro aspetto, il ricorrente ascrive alla Corte di assise di appello di avere tratto argomento, soprattutto in relazione all'individuazione del movente che lo avrebbe spinto ad uccidere l'amico, da elementi desunti da dichiarazioni testimoniali vagliate in modo incompleto ed indebito. Rileva, in specie, che l'apporto di moglie e figlia di FR CA sconta la modesta conoscenza della dialettica interna alla VA LL, ivi compreso il presunto venir meno della fiducia nei suoi confronti, ed è, perciò, inattendibile, oltre che contrastante con l'apporto di DR CA, a dire del quale il padre era intenzionato ad inserire l'odierno imputato, insieme a SE, nel novero dei componenti del board dell'impresa di cui CA era amministratore delegato ed effettivo titolare. La più appropriata esegesi delle dichiarazioni di GA SE e UR IA consente invece, continua il ricorrente, di inquadrare le dinamiche F aziendali in uno sfondo imperniato sulla sorprendente quanto rapida crescita della posizione della donna piuttosto che sull'insorgenza di ragioni di contrasto tra due persone profondamente legate sul piano personale e familiare, prima che lavorativo. Analogamente, la Corte di assise di appello avrebbe travisato le dichiarazioni di ND Di LA, attinenti al generale atteggiamento che FR CA aveva assunto nei confronti dei collaboratori anziché del solo DR CO.
5.4. Con il quarto motivo, il ricorrente eccepisce violazione di legge sostanziale e processuale e vizio di motivazione per avere la Corte di assise di appello disatteso la regola che subordina la condanna all'accertamento, oltre ogni ragionevole dubbio, della responsabilità dell'imputato. Riprende, in materia, le censure già svolte in ordine alla plausibilità dell'ipotesi suicidaria, alla obiettiva equivocità del compendio istruttorio, all'inconsistenza del ventilato movente, divenuta ancor più palese per avere la Corte di assise di appello escluso la premeditazione e qualificato l'accertamento sulla fatture che gli si imputa di avere emesso, centrale nell'economia della decisione di primo grado, alla stregua di mero «elemento aggiuntivo» in funzione 16 della dimostrazione del venir meno della solidarietà umana e professionale che lo univa ad FR CA. Né, chiosa, è dato sapere se ed in quali termini i colloqui intercorsi tra i due il 13 settembre 1998 e scaturiti, ricorda, dalla richiesta di intercessione - espressamente rivoltagli dai familiari dell'amico, preoccupati per la decisione che egli aveva a più riprese annunciato abbiano avuto ad oggetto la ventilata riorganizzazione aziendale ed il suo esautoramento, 5.5. Con il quinto motivo, il ricorrente lamenta violazione di legge e vizio di motivazione per essere la Corte di assise di appello pervenuta all'affermazione della penale responsabilità valorizzando gli esiti della perizia sulla sua persona svolta nell'ambito del procedimento per l'omicidio di ET LL e finalizzata all'accertamento della capacità di intendere e di volere. Così facendo, i giudici di merito hanno operato, deduce, in spregio del disposto dell'art. 220, comma 2, cod. proc. pen., che esclude l'incidenza, in chiave probatoria, dell'analisi personologica O delle qualità psichiche dell'imputato indipendenti da cause patologiche, che possono, invece, rilevare ai fini della verifica dell'imputabilità. Rileva, in subordine, che la Corte di assise di appello ha, comunque, travisato le conclusioni raggiunte da quel perito il quale, diversamente da quanto esposto dalle corti milanesi, non ha formulato una diagnosi di disturbo della personalità e, piuttosto, ha, quantomeno implicitamente, escluso che egli sia soggetto socialmente pericoloso.
5.6. Con il sesto motivo, il ricorrente eccepisce vizio di motivazione per avere la Corte di assise di appello negato l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche con motivazione formale ed apparente, incentrata su argomenti inconferenti, quali quelli afferenti alla gravità del reato ed al suo coinvolgimento nella morte di ET LL, o assertivi, quale quello concernente la meramente congetturale efferatezza nell'esecuzione del - delitto, senza, per contro, tenere debitamente conto, a dispetto della richiesta espressamente contenuta nei motivi di appello, del suo positivo comportamento processuale.
5.7. Con il settimo motivo, il ricorrente lamenta vizio di motivazione per avere la Corte di assise di appello rigettato, senza il conforto di adeguata motivazione, la censura concernente l'acquisizione, da parte del giudice di primo grado, del verbale relativo all'interrogatorio da lui reso il 29 marzo 2011 nell'ambito del procedimento per la morte di ET LL, inopinatamente esteso ad una vicenda, la morte di FR CA, estranea a quell'imputazione. 17 5.8. Con l'ottavo ed ultimo motivo, il ricorrente eccepisce vizio di motivazione per avere la Corte di assise di appello omesso di motivare adeguatamente il rigetto dell'impugnazione avverso la sentenza di primo grado in relazione al pagamento, in favore delle costituite parti civili, di provvisionali immediatamente esecutive.
6. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Milano propone ricorso per cassazione articolando un unico motivo, con il quale deduce vizio di motivazione per avere la Corte di assise di appello escluso l'aggravante della premeditazione in forza di argomentazioni contraddittorie e manifestamente illogiche. Dopo avere indicato i dati che, nell'esperienza giurisprudenziale, sono ritenuti significativi della premeditazione, il procuratore ricorrente segnala che CO, il giorno precedente l'omicidio, aveva, in contrasto con quanto emerso in dibattimento, riferito alla TI che CA era in preda ad una profonda depressione e meditava il suicidio, così suscitando il vivo stupore dell'interlocutrice. Ricordato che la crescita professionale di UR IA stava avvenendo a scapito di CO, ciò che aveva prodotto su di lui un senso di frustrazione, e che il movente era stato individuato nel progressivo ridimensionamento del suo ruolo in seno all'azienda, aggiunge che CO si era procurato il coltello acquistandolo in un quartiere diverso da quello in cui abitavano sia lui che FR CA e si trovava la sede dell'VA LL e che spia di premeditazione è anche la reticenza mantenuta con i figli della vittima in ordine alla successione degli incontri del 13 settembre 1998, così come le iniziative assunte a seguito del decesso di FR CA, volte ad accreditare la tesi del suicidio. Ipotizza, pertanto, che l'esito del confronto mattutino, secondo la più congrua ricostruzione degli accadimenti, ingenerò o rafforzò una reazione omicida che egli stava già covando, per come dimostrato dalla possibilità, evocata dalla stessa sentenza impugnata, che l'imputato abbia approfittato della disponibilità del coltello da lui in precedenza nascosto all'interno dei locali aziendali. Nota, inoltre, che l'istruttoria dibattimentale ha consegnato ulteriori elementi sintomatici di premeditazione, che indica analiticamente, assegnando peculiare rilievo alle telefonate che CO effettuò al cellulare di FR CA nel pomeriggio del 12 settembre 1998, giorno in cui si portò, in due distinte tornate, presso gli uffici, chiusi, della VA LL, ivi trattenendosi per alcune ore. Opina che da quanto esposto discende la prova della sussistenza degli elementi costitutivi, cronologico ed ideologico, dell'aggravante, dovendosi 18 ravvisare l'insorgenza del proposito criminoso al più tardi al termine dell'incontro mattutino;
conclusione, questa, che non è contraddetta dall'avere l'agente, eventualmente, sottoposto la realizzazione del proposito criminoso alla condizione risolutiva dell'abbandono, da parte della vittima designata, del progetto di riorganizzazione aziendale. Né, rileva ulteriormente, la premeditazione è incompatibile con l'eventuale natura alternativa o condizionata del dolo di omicidio, cui la Corte di assise di appello sembra alludere quando afferma che gli anomali comportamenti tenuti dopo il fatto concorrono a nutrire il dubbio che CO non avesse maturato una risoluzione definitiva di uccidere CA, sbocco che, nondimeno, egli considerava possibile. Il procuratore ricorrente imputa, infine, alla Corte di assise di appello di avere subordinato l'intero giudizio sull'aggravante alla precisa individuazione del momento genetico della determinazione criminosa, in tal modo richiedendo, in sostanza, una probatio diabolica e contestualmente svalutando la mole di elementi evocativi della premeditazione.
7. Il difensore delle costituite parti civili RI PI NE, DR ed SA CA ha depositato una corposa memoria, corredata da ampia documentazione, con la quale ha controdedotto agli argomenti compendiati nel g ricorso dell'imputato. Ha, tra l'altro, posto l'accento, in premessa: sulle analogie tra la morte di CA e quella di ET LL;
sulle incongruenze riscontrate in ordine alle telefonate effettuate dall'imputato dopo aver lasciato gli uffici della VA LL;
sull'incompletezza delle investigazioni eseguite a ridosso della morte di FR CA;
sull'approssimazione degli approfondimenti peritali svolti in prima battuta. Successivamente, ha esaminato i singoli motivi con il supporto di quanto esposto dai propri consulenti tecnici, dott.ri Roberto Testi e Luciano Garofano affrontando, tra gli altri, i temi della dedotta praesumptio de presumpto, della attitudine certamente indiziante delle macchie di sangue rinvenute sulla scena del crimine, del movente, per poi soffermarsi su ciascuno dei profili controversi relativi all'accertamento del fatto ed alla responsabilità dell'imputato. Nella parte conclusiva, ha condiviso le ragioni esposte dal Procuratore generale a sostegno del ricorso in punto di esclusione della circostanza aggravante della provocazione.
8. Il 4 settembre 2020 il difensore dell'imputato ha depositato una articolata memoria, volta a ribadire e precisare quanto già esposto con il libello introduttivo 19 del presente giudizio ed a confutare le considerazioni svolte ex adverso in tema di provocazione. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso dell'imputato è infondato, mentre passibile di accoglimento è quello del Procuratore generale.
2. L'imputato propone, con il quinto ed il settimo motivo, doglianze che, per la loro natura processuale, appare opportuno esaminare in via preliminare.
2.1. Lamenta, per un verso, che i giudici di merito abbiano utilizzato la perizia svolta, a cura dei dott.ri Antonio Marigliano e Fiorella Gazale, sulla sua persona, nell'ambito di altro procedimento ed al fine di verificare l'imputabilità, per apprezzare i connotati della personalità e, quindi, accertare il fatto in contestazione, in violazione del disposto dell'art. 220, comma 2, cod. proc. pen., secondo cui «Salvo quanto previsto ai fini dell'esecuzione della pena o della misura di sicurezza, non sono ammesse perizie per stabilire l'abitualità o la professionalità nel reato, la tendenza a delinquere, il carattere e la personalità dell'imputato e in genere le qualità psichiche indipendenti da cause patologiche>>. Addebita alla Corte di assise di appello di avere, comunque, travisato le conclusioni raggiunte dai periti individuando un disturbo di personalità che Л costoro avevano, invece, escluso. La doglianza è priva di pregio. È, invero, pacifico, che l'accertamento peritale disposto nel procedimento promosso nei confronti di DR CO per l'omicidio di ET LL era finalizzato ad accertare, in primo luogo, se egli, al momento del fatto, fosse affetto da patologie psichiatriche incidenti sulla capacità di intendere e volere, ovvero nel pedissequo rispetto dei limiti indicati dall'art. 220 cod. proc. pen.. Risulta, poi, che i periti ravvisarono nell'odierno ricorrente peculiari caratteristiche personologiche che, pur senza integrare un vero e proprio disturbo della personalità, ne evidenziano la competitività, la spiccata sensibilità alla critica e la tendenza a reagire agli ostacoli frapposti alla realizzazione dei propri obiettivi in modo rabbioso ed aggressivo. La Corte di assise di appello, del tutto legittimamente, ha segnalato la coerenza tra i descritti esiti dell'accertamento psichiatrico e la ricostruzione stando alla quale egli, messo a parte da CA dell'intenzione di escluderlo dal team di governo della VA LL o, addirittura, di allontanarlo dall'azienda, avrebbe posto in essere una strategia, preventiva e ritorsiva al tempo stesso, 2 020 imperniata sulla eliminazione fisica della fonte del prospettato impedimento alla prosecuzione del suo percorso professionale. Ciò ha fatto sulla base di un documento, si ripete, che, in quanto inteso all'apprezzamento della sussistenza di eventuali malattie mentali e, quindi, dell'imputabilità dell'agente e non alla mera descrizione delle sue qualità psichiche, è senz'altro utilizzabile anche in una sede processuale diversa da quella in cui esso si è formato. Per quanto concerne la contraddittoria indicazione, alla pag. 59 della motivazione della sentenza impugnata, dell'avere i dott.ri Marigliano e Gazale attestato, in positivo, che CO è affetto da un disturbo della personalità, la lettura dell'intero paragrafo 4.3 e della sentenza di primo grado (cfr., in specie, pagg. 68-69) che depongono univocamente nel senso che le caratteristiche narcisistiche dell'odierno ricorrente non hanno raggiunto un livello sufficiente a giustificare una simile diagnosi induce a concordare con la parte civile che, - alle pagg. 100-101 della memoria ex art. 121 cod. proc. pen., riconduce l'incongruenza ad un mero refuso, concretatosi nell'omettere, prima delle parole «aver accertato», l'avverbio non'>.
2.2. Passibile di rigetto è, del pari, la censura, rivolta alla Corte di assise di appello con il settimo motivo, di non avere dichiarato la nullità dell'ordinanza con пл cui, il 9 giugno 2017, il giudice di primo grado ha acquisito il verbale dell'interrogatorio reso da DR CO il 21 aprile 2011 nel procedimento relativo alla morte di ET LL. In proposito, ricordato che CO, nel presente procedimento, ha rifiutato di sottoporsi ad esame e si è limitato a rendere dichiarazioni spontanee, non può dubitarsi dell'ortodossia della disposta acquisizione, coerente con l'indirizzo ermeneutico, recepito dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui «Le dichiarazioni rese dall'imputato in diverso procedimento penale possono essere utilizzate, ex art. 238, comma terzo, cod. proc. pen. richiamato dal successivo art. 511 bis, qualora egli rifiuti di sottoporsi ad esame, in quanto detto rifiuto, rendendo irripetibile l'atto compiuto con l'interrogatorio davanti al P.M., legittima l'acquisizione del relativo verbale» (Sez. 5, n. 16703 del 11/12/2008, dep. 2009, Palanza, Rv. 243331). afferenti all'essere statoLe contestazioni svolte dal ricorrente, l'interrogatorio esteso alla morte di LL fatto precedente di oltre dodici anni e non oggetto, in quella sede, di addebito incidono, d'altro canto, sulla valenza probatoria dell'atto istruttorio e non anche sulla legittimità della sua acquisizione, della quale non vi è, come detto, ragione di dubitare. 21 3. Passando al merito, è utile esporre, innanzitutto, i criteri cui il Collegio si atterrà nella valutazione dei ricorsi.
3.1 Va, innanzitutto, precisato che nell'esaminare i motivi di impugnazione proposti dall'imputato si procederà ad una lettura integrata delle sentenze di primo e di secondo grado. In proposito, non è superfluo rammentare, del resto, come in presenza di una doppia, conforme affermazione di responsabilità vada riconosciuta, in linea di principio, l'ammissibilità della motivazione della sentenza d'appello per relationem a quella della decisione impugnata, sempre che le censure formulate contro la sentenza di primo grado non contengano «elementi ed argomenti diversi» da quelli già esaminati e disattesi dal primo giudice, in quanto il giudice di appello, nell'effettuazione del controllo della fondatezza degli elementi su cui si regge la sentenza impugnata, non è tenuto a riesaminare questioni sommariamente riferite dall'appellante nei motivi di gravame, sulle quali si sia soffermato il primo giudice, con argomentazioni ritenute esatte e prive di vizi logici, e che non risultino specificamente e criticamente censurate. In tal caso, infatti, le motivazioni della sentenza di primo grado e di appello, fondendosi, si integrano a vicenda, confluendo in un risultato organico ed M inscindibile al quale occorre in ogni caso fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, tanto più ove i giudici dell'appello abbiano esaminato le censure con criteri omogenei a quelli usati dal giudice di primo grado e con frequenti riferimenti alle determinazioni ivi prese ed ai passaggi logico-giuridici della decisione, sicché le motivazioni delle sentenze dei due gradi di merito costituiscano una sola entità (Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, Valerio, Rv. 252615; Sez. 3, n. 10163 del 01/02/2002, Lombardozzi, Rv. 221116; Sez. 1, n. 1309 del 22/11/1993, dep. 1994, Albergamo, Rv. 197250).
3.2 Opportuno appare, inoltre, soffermarsi sui limiti del sindacato di legittimità sulla motivazione dei provvedimenti oggetto di ricorso per cassazione, delineati dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen.. Sul punto, è necessario premettere, anzitutto, che la disposizione citata non abilita il giudice della legittimità ad effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione, finalizzata a sovrapporre la propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo questa Corte limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni svolte dal giudice di merito per motivare il suo convincimento. La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il così detto essere travisamento della prova» (consistente nell'utilizzazione di un'informazione inesistente o nell'omissione della valutazione di una prova, accomunate dalla 2 22 2 necessità che il dato probatorio, travisato od omesso, abbia il carattere della decisività nell'ambito dell'apparato motivazionale sottoposto a critica), purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato. Permane, al contrario, la non deducibilità, nel giudizio di legittimità, del travisamento del fatto, «stante la preclusione per la Corte di cassazione di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito» (Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099). La mancanza, l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, come vizi denunciabili in sede di legittimità, devono possedere una consistenza tale da risultare percepibili ictu oculi, dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, mentre restano ininfluenti le minime incongruenze e devono considerarsi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata;
sempre che, ovviamente, siano spiegate in modo logico ed Th adeguato, e senza vizi giuridici, le ragioni del convincimento (in tal senso, G conservano validità, e meritano di essere tuttora condivisi, i principi affermati da questa Corte, Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074; Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, Jakani, Rv. 216260; Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). Deve, ancora, escludersi per il giudice di legittimità la possibilità di un'analisi orientata ad esaminare in modo separato ed atomistico i singoli atti, nonché i motivi di ricorso su di essi imperniati» e quindi di fornire risposte circoscritte ai diversi atti ed ai motivi ad essi relativi», ciò che «si risolverebbe in una impropria riedizione del giudizio di merito e non assolverebbe alla funzione essenziale del sindacato sulla motivazione» (Sez. 6, n. 14624 del 20/03/2006, Vecchio, Rv. 233621), ovvero di procedere ad una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione ovvero di adottare nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 6, n. 27429 del 04/07/2006, Lobriglio, Rv. 234559).
3.3. Inammissibile deve ritenersi, altresì, il motivo d'impugnazione con il quale si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen. anche se in relazione - agli artt. 125, 530, 533 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. per - censurare l'omessa od erronea valutazione di ogni elemento di prova acquisito o 23 acquisibile, in una prospettiva atomistica ed indipendentemente da un raffronto con il complessivo quadro istruttorio, in quanto i limiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamente dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superati ricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., nella parte in cui consente di dolersi dell'inosservanza delle norme processuali stabilite a pena di nullità (Sez. 6, n. 45249 del 08/11/2012, Cimini, Rv. 254274).
3.4. Per quel che concerne, da ultimo, il significato da attribuire alla locuzione «oltre ogni ragionevole dubbio», presente nel testo novellato dell'art. 533 cod. proc. pen. quale parametro cui conformare la valutazione inerente all'affermazione di responsabilità dell'imputato, è opportuno evidenziare che, al di là dell'icastica espressione, mutuata dal diritto anglosassone, ne costituiscono fondamento il principio costituzionale della presunzione di innocenza e la cultura della prova e della sua valutazione, di cui è permeato il nostro sistema processuale. Si è, in proposito, esattamente osservato che detta espressione ha una funzione meramente descrittiva più che sostanziale, giacché, in precedenza, il ragionevole dubbio» sulla colpevolezza dell'imputato ne comportava pur sempre il proscioglimento a norma dell'art. 530, comma 2, cod. proc. pen.. Ni Si è in presenza, allora, non già di un criterio di valutazione della prova diverso e più rigoroso rispetto a quello precedentemente adottato dal codice di rito, ma bensì della traduzione in norma del principio immanente nel nostro ordinamento costituzionale ed ordinario, tanto da essere stato consacrato dalla giurisprudenza di questa Corte sin dalla nota sentenza delle Sez. Ù, n. 30328 del 10/07/2002, Franzese, e solo successivamente recepito nel testo novellato dell'art. 533 cod. proc. pen. secondo cui la condanna è possibile soltanto quando vi sia la certezza processuale assoluta della responsabilità dell'imputato (Sez. 2, n. 7035 del 09/11/2012, dep. 2013, De Bartolomei, Rv. 254025; Sez. 2, n. 16357 del 02/04/2008, Crisiglione, Rv. 239795; Sez. 2, n. 19575 del 21/04/2006, Serino ed altro, Rv. 233785).
4. Manifestamente infondato si palesa, ad un esame improntato ai canoni testé richiamati, il primo motivo di ricorso (esposto alle pagg. 11-17 del libello introduttivo del presente giudizio), con il quale il ricorrente addebita alla corte di merito di essere pervenuta all'affermazione della sua penale responsabilità per il delitto di omicidio sulla scorta di un ragionamento doppiamente presuntivo, ovvero interpretando, in un primo momento, il quadro indiziario nel senso dell'essere la morte di FR CA conseguenza di un omicidio anziché di un gesto autolesivo ed individuando in lui, in seconda battuta, l'autore del reato: 24 tanto, in violazione del principio che impone che il fatto da provare, incerto, sia desunto da indizi certi ed in forza di una inammissibile praesumptio de praesumpto. L'obiezione difensiva non tiene conto della struttura argomentativa della decisione impugnata, così come di quella della sentenza di primo grado, che ha preso le mosse dalle informazioni di natura medico-legale, che (cfr. pagg. 21-30) ha ritenuto compatibili con entrambe le ipotesi, con preferenza per quella omicidiaria. I giudici di merito hanno, quindi, verificato la compatibilità delle opposte ricostruzioni con le ulteriori emergenze istruttorie, che hanno ritenuto definitivamente significative della responsabilità di CO: così facendo, non hanno svolto un ragionamento connotato dal circolo vizioso denunziato dal ricorrente (se si è trattato di omicidio non può averlo commesso che DR CO: ma, se non è certo che si sia effettivamente trattato di omicidio, egli non può essere legittimamente individuato quale autore del delitto») ma hanno, invece, sinergicamente valutato, in perfetto ossequio ai canoni sopra richiamati, il complessivo materiale istruttorio, che li ha indotti a ritenere, conclusivamente, che DR CO ha ucciso FR CA.
5. Il secondo motivo di ricorso, che occupa buona parte dell'atto di би impugnazione (pagg. 17-75), è dedicato all'analitica contestazione delle valutazioni espresse dai giudici di merito in relazione agli elementi di prova ed al rispetto del criterio consacrato dall'art. 192, comma 2, cod. proc. pen.. 5.1. Il ricorrente ripropone, in primo luogo, le considerazioni già svolte nei precedenti gradi di giudizio, con il conforto dei consulenti di parte e di quelli che avevano operato nella prima fase delle investigazioni, con riferimento all'attitudine dei dati di natura anatomo-patologica a supportare la tesi stando alla quale CA si sarebbe tolto la vita. Illustra, partitamente, le argomentazioni relative: alla posizione della ferita letale, collocata all'emitorace sinistro, al suo andamento, pressoché orizzontale, ed alla sua unicità; all'assenza, sul corpo di CA, di tracce di ferite da difesa e di segni di colluttazione, che normalmente connotano le aggressioni ad opera di terzi, non contraddetta dalla lesione all'eminenza tenar della mano destra;
all'essere stato rinvenuto il coltello che ha trapassato gli organi interni di CA in mano al cadavere. Confuta, per contro, le affermazioni che la Corte di assise di appello dedica: alla possibilità che CA abbia scelto di darsi la morte colpendosi al petto, senza averlo prima scoperto né avere preventivamente assunto sedativi o alcolici, con un coltello e che egli, dopo essersi ferito, abbia estratto la lama dal 25 suo corpo;
all'assenza delle cc.dd. «ferite da assaggio» e di tracce di sangue sulla mano che, all'atto della scoperta del cadavere, impugnava il coltello;
alla valenza indiziaria della ferita da taglio rinvenuta sul palmo della mano destra di CA;
alle ragioni che hanno determinato la maggiore lunghezza del tramite rispetto alla lama del coltello ed alla deformazione della lesione nella gabbia toracica;
alla significatività delle tracce ematiche rinvenute sul termosifone collocato nella stanza adibita ad ufficio di CA. Ascrive, ancora, alla Corte di assise di appello di avere illogicamente sottostimato il rilievo di quanto emerso, all'esito degli accertamenti dattiloscopici e biologici eseguiti nelle forme dell'incidente probatorio, circa l'assenza, sulla presunta arma del delitto, di impronte digitali o tracce genetiche a lui riconducibili.
5.1.1. Le critiche del ricorrente, per quanto frutto della certosina esposizione di parte delle conquiste dell'istruttoria dibattimentale, non giovano alla sua causa perché non valgono a comprovare la manifesta illogicità o la contraddittorietà del ragionamento seguito dai giudici di merito né il travisamento di uno o più elementi probatori. La Corte di assise di appello, in specie, dopo avere dato compiutamente atto del percorso argomentativo, incentrato sulla plausibilità della ricostruzione secondo la quale FR CA si sarebbe tolto la vita, che aveva indotto, illo tempore, il Giudice per le indagini preliminari a disporre l'archiviazione del procedimento, ha spiegato, in accordo con il giudice di primo grado, che diversi ed ulteriori elementi, considerati dopo la riapertura delle indagini, accreditano, per contro, la tesi dell'omicidio. Più specificamente, ha sottolineato: che il suicidio con arma bianca, tanto più se realizzato con un unico colpo al petto anziché, ad esempio, mediante la recisione delle vene, è evenienza statisticamente rara;
che sorprende la capacità del suicida, il quale si sia appena conficcato nel petto un coltello che ha attinto organi vitali, di estrarre, a dispetto della condizione fisica di profonda sofferenza, la lama;
che anomali sono, dal punto di vista statistico e sulla base di quanto emerge dalla letteratura di settore, la mancanza di «ferite di assaggio» ed il fatto che CA, prima di colpirsi mortalmente, non abbia provveduto a scoprirsi il petto ed a togliere gli occhiali, appesi al collo con una catenella;
che la ferita da taglio riscontrata alla mano destra è, in ipotesi, ascrivibile ad un disperato tentativo di difesa, oltre che, come sostenuto dai primi consulenti, all'avere CA maneggiato il coltello per ferirsi;
che la maggiore lunghezza del tramite rispetto alla lama del coltello è segno del fatto che il colpo fu inferto con particolare energia, più facilmente attribuibile all'azione di un terzo piuttosto che a quella del ferito;
che la deformazione della lesione all'interno della cassa 26 toracica è scarsamente compatibile con il suicidio, in quanto postulante una torsione del polso tale da acuire la sensazione di dolore, e meglio si spiega con il movimento del corpo della vittima, attinto da mano estranea. L'ipotesi suicida si palesa, ancor di più, improbabile, continua la Corte di assise di appello, in ragione: dell'assenza di macchie ematiche sul coltello;
dell'essere l'arma rimasta in mano a CA il quale, pure, si sarebbe prima accasciato su una sedia, per poi cadere in terra;
del fatto che CA non avrebbe assunto, prima di dare sfogo al proposito autolesivo, sedativi o alcolici allo scopo di procurarsi una lieve analgesia, né lasciato uno scritto per enunciare le ragioni del tragico gesto ed indicare, eventualmente, le sue ultime volontà. La Corte di assise di appello ha, infine, qualificato in termini di sostanziale neutralità gli esiti degli accertamenti compiuti nelle forme dell'incidente probatorio, osservando, al riguardo, che «appare evidente che il soggetto agente che, secondo la ricostruzione accusatoria, avrebbe estratto l'arma proprio allo scopo di sistemarla nella mano della vittima al fine di accreditare il suicidio, avrebbe certamente anche curato di non lasciare tracce di alcun tipo a lui riferibili». L'ampia esposizione operata dai giudici di merito è stata funzionale all'espressione di un giudizio che, senza smentire la pertinenza delle argomentazioni sottese al riconoscimento della teorica sostenibilità della tesi del n suicidio, ha, in parallelo, valorizzato le concorrenti emergenze che, lungi dall'escludere la plausibilità della opposta tesi dell'omicidio, la supportano sino a renderla, nel complesso, più credibile. La Corte di assise di appello, procedendo lungo un percorso motivazionale coerente con i dati istruttori e scevro da fratture logiche o momenti di contraddizione, ha, in altre parole, ritenuto che le evidenze in prima battuta indicate a sostegno dell'ipotesi del gesto anticonservativo sono resistite da altre che si pongono in direzione opposta e che, ad uno sguardo d'insieme, appaiono più convincenti senza essere, per ciò solo, definitivamente risolutive. Così facendo, lungi dall'indulgere, come ribadito dal ricorrente ancora alle pagg. 58-59 dell'atto introduttivo del presente giudizio, in un approccio unilaterale e frutto di prevenzione, si è mantenuta nell'alveo del discrezionale apprezzamento del compendio istruttorio, operato attraverso passaggi argomentativi mai apodittici o assertivi ed ispirati, piuttosto, all'esegesi - laica ed esente anche dall'ombra del pregiudizio delle concorrenti ed ulteriori - emergenze istruttorie che, delibate in combinazione a quelle delle quali si è sin qui detto, ha ritenuto compiutamente dimostrative della penale responsabilità di DR CO. 27 Erra, sotto questo, aspetto, il ricorrente nell'assumere che la lettura del compendio probatorio operata dai giudici di merito costituisce il portato della suggestione determinata, in chiave retrospettiva, dal suo coinvolgimento nella morte di ET LL. È vero, al contrario, che quella vicenda, per le sue innegabili peculiarità e, soprattutto, per le lampanti analogie con quella qui in esame, ha stimolato il nuovo input alle investigazioni, che hanno consentito l'acquisizione di elementi, esclusivamente riferiti al fatto in contestazione, di pregnanza tale da escludere in radice che i fatti del 29 marzo 2011 abbiano, anche in misura marginale o in forza di dinamiche subliminali, introdotto, nell'iter decisionale delle corti milanesi, deviazioni integranti uno dei vizi che impongono l'intervento demolitorio del giudice di legittimità.
6. L'assunto della maggiore probabilità, sul piano tecnico-scientifico, della derivazione della morte di FR CA dall'intervento di mano omicida piuttosto che, come pure possibile, da una tragica iniziativa del professionista costituisce, nell'architettura della decisione impugnata, le fondamenta di una speculazione che si regge su pilastri afferenti alla positiva dimostrazione, al di là di ogni ragionevole dubbio, del fatto che FR CA è stato ucciso e che DR CO è l'autore dell'omicidio. Ritengono, in particolare, i giudici di merito che dall'istruttoria dibattimentale sia emerso che FR CA, sino a poche ore prima di morire, ha tenuto comportamenti in radice incompatibili con propositi autolesivi. Ed invero, sebbene l'ictus che lo aveva colpito appena tre mesi prima avesse determinato, oltre a conseguenze sul piano fisico dalle quali egli non si era ancora del tutto ripreso, uno stato di prostrazione cui si era sovrapposto il timore di non recuperare la piena vigoria, e quantunque le discussioni estive con i familiari, soprattutto con la moglie, fossero state talora segnate dalla minaccia di farla finita togliendosi la vita, la ripresa dell'attività aziendale era stata contraddistinta da un deciso cambio di umore e di abitudini. FR CA, animato dalla voglia di godere le gioie della vita, aveva acquistato una vettura di pregio e trovato nuovi stimoli nell'attività lavorativa, in ciò favorito dal rapporto con UR IA, collaboratrice con cui aveva instaurato un feeling per lui evidentemente gratificante e che era in breve tempo assurta, con sorpresa della stessa donna, portatrice di limitata esperienza, ai vertici dell'organigramma aziendale. Tornato, nel pomeriggio del 12 settembre 1998, da Londra, dove, condotto da ragioni di lavoro, si era trattenuto per una settimana in compagnia della IA, CA promosse una immediata riunione con moglie e figli cui, la sera 28 stessa dopo essersi, per prima cosa, recato dal parrucchiere comunicò la propria decisione di abbandonare, quantomeno provvisoriamente, l'abitazione familiare. Domenica 13 settembre 1998, oltre ad inviare alla IA due messaggi di testo ed una mail convenzionalmente riferiti, secondo quanto esposto dalla donna (cfr. pagg. 37-38 della sentenza impugnata), alla trasferta che i due, l'indomani, avrebbero dovuto intraprendere, a bordo della BMW di CA, alla volta di Bolzano, non mancò, nel primissimo pomeriggio, di rifornire il veicolo di carburante: comportamenti, questi, che a giudizio della Corte di assise di appello dimostrano che egli non aveva, in quel momento, intenzione di togliersi la vita. Il ricorrente eccepisce, in proposito, che la ricostruzione dei fatti appena sintetizzata poggia sulla «forzosa interpretazione di circostanze di fatto che vengono lette ed utilizzate in un'ottica eminentemente accusatoria, ma in effetti assolutamente astratta e parziale, svincolata dalla risultanze processuali» e che ancora una volta, non vengono valorizzati o, quantomeno, considerati i dati di fatto certi, a favore di congetture che rimangono meramente presuntive, ma che tuttavia costituiscono il tessuto argomentativo della motivazione sul punto». Trattasi, a giudizio del Collegio, di censura non fondata perché sganciata dall'obiettività del dato istruttorio ed imperniata, piuttosto, sull'adesione ad una diversa prospettazione, che la Corte di assise di appello ha motivatamente disatteso. Al riguardo, è utile ricordare innanzitutto, a confutazione delle critiche difensive, che i giudici di merito hanno tratto prova del deciso miglioramento delle condizioni di salute fisica e psicologica di FR CA e del recupero di una tranquillizzante vitalità dalle dichiarazioni di numerosi testimoni, anche estranei all'ambito familiare, quali GA SE, UR IA, NA ET, i coniugi FI e TT. D'altro canto, se la puntuale e scrupolosa assunzione delle terapie prescrittegli costituisce, nell'ottica considerata, circostanza di rilievo marginale, la contestualizzazione dei propositi suicidi più volte manifestati da FR CA nel quadro del pessimismo legato alla malattia ed all'apprensione che essa aveva generato appare tutt'altro che illogica o contraddittoria, tanto più ove letta alla luce del repentino e deciso transito verso uno stato d'animo ispirato a maggiore ottimismo e fiduciosamente rivolto al futuro. Improduttiva si rivela, sotto questo versante, l'insistenza del ricorrente nel denunciare l'illogicità di un percorso argomentativo che circoscrive la portata delle minacce di suicidio profferite da FR CA e le inserisce nel difficile contesto seguito all'improvviso insulto e che, invece, si palesa ancora più coerente qualora le parole di CA vengano valutate alla luce delle iniziative, 29 di segno diametralmente opposto, da lui poste in essere una volta messosi alle spalle il periodo più buio e difficile. Di assoluta evidenza è, del resto, la linearità della ricostruzione privilegiata dai giudici di merito, che poggia su circostanze pacificamente acclarate - l'acquisto della BMW, l'ispessimento dell'amicizia, oltre che del rapporto professionale, con UR IA, il viaggio a Londra, la coiffure, la comunicazione ai familiari del prossimo allontanamento, il rifornimento di carburante, gli sms e la mail alla IA, i progetti lavorativi a breve e lunga scadenza, l'annunciata riorganizzazione aziendale univocamente convergenti nel convincere che - FR CA, nelle sue ultime settimane di vita, si era liberato dell'uggia che lo aveva pervaso a seguito dell'ictus e di uno scoramento, ancor più profondo perché legato anche alla crescente insoddisfazione per il ménage coniugale, che lo aveva spinto a manifestare l'intenzione di togliersi la vita. La Corte di assise di appello, a dispetto di quanto lamentato dal ricorrente alle pagg. 64-67 del libello introduttivo del presente giudizio, ha considerato le dichiarazioni rese dalla moglie e dai figli di CA, nonché dai collaboratori SE, IA ed TI, su un punto che, va qui ribadito, è stato oggetto di valutazione non manifestamente illogica né contraddittoria. Ineccepibile, in quest'ottica, appare, vieppiù, l'interpretazione che i giudici di merito offrono della discussione intercorsa tra FR CA ed i suoi familiari n la sera del 12 settembre 1998, non aliena da toni di drammaticità che sono stati logicamente ricollegati all'importanza della scelta da lui adottata, con apparente risolutezza e ad onta delle recriminazioni rivoltegli dalla moglie e, ancor più, dai figli. Tenuto conto del clima in cui la riunione familiare ebbe luogo e degli eventi che la avevano preceduta, è conforme ad elementari canoni razionali ritenere, come hanno fatto i giudici di merito, che CA, nel preannunziare che egli, entro due giorni, avrebbe tolto il fastidio ovvero avrebbe liberato gli interlocutori della sua presenza espressioni ricordate, rispettivamente, da DR ed SA CA si riferisse esplicitamente all'allontanamento da casa e non alludesse, invece, al suicidio ventilato a ridosso dell'insorgere della malattia e nelle prime fasi della convalescenza.
6.1. Il ricorso pecca, poi, di aspecificità quando sottopone a revisione critica la decisione impugnata nella parte di fondamentale rilevanza nella complessiva economia della pronunzia dedicata agli accadimenti del 13 settembre 1998. In proposito, la Corte di assise di appello chiarisce, in esordio, come sia superfluo accertare se CA, scrivendo, alle 11,30, alla IA, via posta elettronica (la missiva sarà letta dalla donna- la quale, al tempo, non era 30 abilitata ad accedere da casa all'indirizzo di ufficio solo la mattina del giorno seguente), «Tutto okay, tosta ma processo avviato. A domani, FR», alludesse alla separazione dalla famiglia, alla comunicazione a CO dell'intenzione di assegnargli mansioni di minor rilievo o, addirittura, di licenziarlo ovvero, più genericamente, alla concretizzazione dei mutamenti che egli anelava ad introdurre nella sua vita. Quale che fosse il significato della frase, è infatti certo che egli, accennando all' «avvio» di un «processo» e congedandosi dall'amica con le parole a domani», aveva la mente del tutto sgombra dall'idea di togliersi, di lì a qualche ora, la vita, per come, del resto, confermato dall'atteggiamento, in apparenza tranquillo e sereno, serbato sino alle 16:44:14, momento in cui egli fu raggiunto, sull'utenza domestica, dalla telefonata di DR CO, nonché, plasticamente, dalla circostanza che egli, nella prospettiva di affrontare, la mattina del giorno seguente, il viaggio verso Bolzano, si era approvvigionato di benzina. La narrazione di RI PI NE ed SA CA ed il fatto stesso che il loro congiunto uscì senza portare seco giacca, portafogli e chiavi di casa e di ufficio accreditano, poi, l'ipotesi che il secondo incontro con DR CO sia scaturito dall'iniziativa di quest'ultimo, non preannunziata a CA il quale M intento a guardare, in apparente relax, la televisione in un ordinario - pomeriggio di fine estate fu sollecitato ad uscire dall'amico, che, nel giro di - Я pochi minuti, passò a prenderlo con la sua macchina e si recò con lui in ufficio dove, disattivate le utenze cellulare di entrambi, ebbe luogo, secondo quanto riferito dall'imputato ai familiari di CA e, indi, rendendo dichiarazioni spontanee in dibattimento, un nuovo colloquio. CO, tra le ore 18:16:46 e le 19:08:41, chiamò per tre volte casa CA e parlò con RI PI NE, cui rappresentò, in prima battuta, di avere eseguito il mandato, conferitogli dalla donna e dai figli, consistente nel sondare le intenzioni del congiunto il quale, all'esito di un confronto franco ed aperto, gli aveva chiesto di lasciarlo da solo in ufficio per poter riflettere. L'ulteriore telefonata di CO alla NE, preoccupata perché il marito risultava ancora irraggiungibile, fece da preludio alla richiesta della donna di andare sul posto a verificare, che CO accolse a condizione di essere accompagnato da un familiare, individuato in SA CA. Nel corso di tali conversazioni, CO riferì alla NE di essere riuscito a parlare con FR, quale aveva rifiutato l'offerta di passare a prenderlo in ufficio per condurlo a casa e gli aveva comunicato che, sebbene appiedato, avrebbe provveduto in autonomia al rientro. 31 All'arrivo in ufficio, DR CO ed SA CA trovarono il cadavere di FR CA, con gli occhi aperti, un coltello impugnato nella mano sinistra con la lama rivolta verso l'alto e la camicia sporca di sangue. + Ora, entrambi i giudici di merito hanno assegnato peculiare rilievo, in vista della responsabilità dell'imputato, all'avere egli tenuto,dell'affermazione comportamenti univocamente significativi di intenzionale nell'occasione, mendacio. Le risultanze dei tabulati telefonici e gli esiti degli accertamenti effettuati dalla Squadra Mobile della Questura di Milano, sui quali hanno riferito i testimoni RA e RE, dimostrano, infatti, in modo incontrovertibile che CO, dopo avere lasciato, quel pomeriggio, gli uffici della VA LL, non intrattenne alcuna conversazione con FR CA e, di conseguenza, che la rassicurazione fornita a RI PI NE poggiava su una artata rappresentazione della realtà. CO, alle ore 18:27:12, chiamò, dal suo cellulare, l'utenza fissa della VA LL, sulla quale si attivò una registrazione di cortesia della durata di trenta secondi, dopodiché, trascorsi ulteriori undici secondi, la linea si interruppe senza che alcun messaggio venisse memorizzato sulla segreteria telefonica, nel frattempo inseritasi. 只 Subito dopo, alle 18:28:19, DR CO contattò l'utenza cellulare di D. FR CA, ovviamente disattivata, lasciando in segreteria il seguente messaggio: «eh FR, ciao sono LE. Sono appena uscito, mi sono ricordato che sei senza macchina, come fai a tornare a casa? Eh, caso mai dammi un colpo di telefono che torno a prenderti quando vuoi. Io sono a casa stasera, ciao. Adesso provo a chiamarti su VA. I giudici di merito hanno sottolineato la totale incongruenza del messaggio, atteso: che la telefonata di CO sull'utenza della VA è precedente e non successiva a quella al cellulare di CA;
considerato che
CO non contatto più l'utenza della VA LL, è assolutamente palese che CO non parlò con CA;
che CO, pur affermando di essere «appena uscito», si trovava, almeno da quindici minuti, in un'area non prossima a quella degli uffici della VA LL (il suo telefono impegnava la cella di Viale Corsica n. 7), sicché, non avendo egli mai affermato di essersi portato altrove dopo avere lasciato la sede aziendale e risultando che egli contattò la suocera, per chiederle di lasciarle il figlio per potersi recare sul luogo in compagnia di SA CA, solo alle 18:44:07, non appare possibile contestualizzare la sua affermazione;
32 che RI PI NE ed SA CA, già nell'immediatezza del decesso del congiunto (ovvero in un frangente in cui le due donne non nutrivano riserve di sorta su CO), esposero concordemente che l'odierno ricorrente aveva rassicurato entrambe, riferendo loro di avere interloquito con FR CA, il quale aveva ricusato l'offerta di essere accompagnato a casa. Hanno, di conseguenza, interpretato il contegno dell'imputato alla stregua di tentativo di allontanare da sé ogni sospetto, dimostrando che egli, intorno alle ore 18,30, era, in perfetta buona fede, convinto che l'amico fosse vivo. Seguendo questa impostazione, hanno riletto nella medesima ottica i comportamenti di CO, dall'ambiguità serbata con i germani CA in ordine alla duplicazione degli incontri con il padre del 13 settembre 1998, all'avere egli lasciato CA solo in ufficio, senza le chiavi dell'appartamento né un mezzo per tornare a casa, ed omettendo, all'uscita, di chiudere la porta. Ulteriori spie di anomalia nel contegno serbato dall'imputato sono state rinvenute, tra l'altro: nella concordata disattivazione dei cellulari dei dialoganti;
nell'avere CO, alla scoperta del cadavere, contattato due colleghi, subito specificando che l'amico si era suicidato, e non anche polizia ed ambulanza, adempimenti che sarebbero stati curati, al suo arrivo, da GA SE;
nell'insistenza perché un membro della famiglia CA si portasse insieme a lui presso gli uffici della VA LL;
nella richiesta alla suocera di tenere con sé il figlio, al tempo dell'età di sei anni, in ragione, a suo dire, di una sopravvenuta situazione di emergenza che pure, a credere all'imputato, egli non avrebbe avuto ragione, in quel momento, di prefigurarsi. La cornice in tal modo delineata contiene altresì, secondo i giudici di merito, altre iniziative del CO, precedenti e successive al fatto oggetto di addebito, quali le confidenze rivolte, il giorno prima, a NA TI in ordine alle condizioni di salute mentale di FR CA, ai dissapori insorti in seno alla sua famiglia ed ai propositi di suicidio, o la diramazione, quando ancora le investigazioni erano in fase embrionale, di un «comunicato interno» alla VA LL con il quale i vertici aziendali su sua ispirazione, per quanto si è appreso in dibattimento raccomandavano di fornire «a chi ci chiede informazioni>> «un'unica e coerente versione dei fatti» ed aggiungevano, onde evitare fraintendimenti, che «FR è stato soggetto recentemente ad un'ischemia in seguito alla quale era rimasto certamente molto turbato. Il superlavoro al quale si era sottoposto proprio in questo periodo di particolare e positiva attività di VA, non gli aveva permesso di riposarsi adeguatamente».
6.2. A fronte di un percorso argomentativo lineare e coerente, oltre che solidamente ancorato alle emergenze istruttorie, DR CO, alle pagg. 69- 75 del ricorso, deduce la violazione dell'art. 192, comma 2, cod. proc. pen. ed il 33 vizio di motivazione in cui la decisione impugnata sarebbe incorsa esaltando un quadro indiziario privo dei prescritti crismi di gravità, precisione e concordanza ed offrendo una lettura carenza, contraddittoria ed irrazionale delle evidenze raccolte. Sostanzia la doglianza con la minuta analisi di alcune delle circostanze già indicate dai giudici di merito, che reputa inidonee a fornire linfa decisiva all'ipotesi di accusa, per poi concludere, con riferimento omnicomprensivo, che anche tutti gli elementi definiti "anomali" dalla sentenza e che deporrebbero per l'ipotesi omicidiaria a ben vedere non possono essere ritenuti argomenti probatori, non rispettando i canoni di certezza, precisione, gravità e concordanza ed essendo stati interpretati dalla sentenza in ottica parziale e scollata dal generale quadro emergente dalle risultanze processuali». Le obiezioni difensive appaiono infondate, in primo luogo perché affidate all'esame parcellizzato degli indizi che, è facile notare, finisce con il perdere di vista il panorama globale degli elementi raccolti, all'interno del quale ciascuno di essi possiede una distinta forza dimostrativa. Ma vi è di più, giacché il motivo di impugnazione mostra le corde e si rivela, come già anticipato, generico in quanto del tutto silente, fatta esclusione per la sterile censura poco sopra trascritta, in ordine a molte delle circostanze segnalate dalla Corte di assise di appello e, in specie, ai dati, del tutto eloquenti e dotati di una fortissima valenza accusatoria, tratti dall'incrocio tra le risultanze dei tabulati telefonici, gli accertamenti sul funzionamento dell'utenza fissa della VA LL, il contenuto del messaggio registrato da CO sulla segreteria telefonica del cellulare di FR CA e quello delle comunicazioni intercorse con RI PI NE ed SA CA, ricostruito grazie all'apporto delle due donne, della cui assoluta genuinità non v'è ragione, sul punto di dubitare, secondo quanto prima chiarito e più ampiamente esplicato dai giudici di merito (cfr. in particolare, la sentenza di primo grado, pagg. 44-47, e quella di appello, pagg. 50-51 e, poi, 66-67). L'imputato, rendendo spontanee dichiarazioni, ha offerto, in proposito, giustificazioni che già la Corte di assise (cfr. pagg. 66-68 della motivazione della sentenza di primo grado) ha ritenuto in toto inattendibili in forza di argomenti ribaditi in appello, ove l'implausibile versione è stata riproposta (cfr. la sintesi di motivi di impugnazione, operata dalla Corte di assise di appello alla pag. 12 della sentenza di secondo grado). CO, peraltro, legittimamente esercitando la facoltà di sottrarsi all'esame, ha rinunziato ad offrire, al riguardo, più precise informazioni. Ritiene il Collegio che l'esegesi, da parte dei giudici di merito, di questo nodale passaggio della vicenda sia scevra dal denunciato vizio di illogicità o 34 contraddittorietà e valga a colorare di gravità e precisione un polo indiziario nella cui cornice tutte le residue emergenze si inseriscono armonicamente, sì da incrementare univocità e pregnanza del già solido compendio probatorio e, al contempo, da vanificare il tentativo difensivo di smontare, frammento per frammento, il puzzle che, una volta completato, ha dato risposta all'interrogativo posto dalla morte di FR CA.
7. Le considerazioni svolte intorno al secondo motivo di ricorso orientano l'esame di quelli seguenti, a partire dal terzo, dedicato al rispetto dei criteri di valutazione della prova testimoniale e, precipuamente, dell'apporto delle parti civili, nonché, in autonomo segmento, alla legittimità del ragionamento probatorio riferito all'individuazione, in capo all'imputato, del movente omicidiario. Il ricorrente lamenta, da un canto, che i familiari di FR CA abbiano, nel corso del tempo, modificato le originarie, e più genuine, dichiarazioni e propinato, in dibattimento, una narrazione poco attendibile perché influenzata dal sopravvenuto e diretto interesse ad un esito processuale per loro appagante dal punto di vista morale ed economico, oltre che a cagione dell'intrinseca illogicità del dichiarato e della sua inconciliabilità con quanto esposto da altri testimoni. La denunziata evoluzione avrebbe riguardato, a dire del ricorrente, sia la volontà, palesata da FR CA, di allontanarsi dalla famiglia che l'estrinsecazione di propositi suicidi e si sarebbe estesa anche alla questione afferente al rinvenimento, da parte di DR CA, di documenti contabili comprovanti l'infedeltà dell'imputato il quale avrebbe, in sostanza, richiesto ed ottenuto il pagamento in suo favore di somme relative ad attività che, in realtà, sarebbero state direttamente ascrivibili alla VA LL. Il tema è stato affrontato dai giudici di appello alle pagg. 64-65 della sentenza impugnata in termini che, ancora una volta, sfuggono alle censure difensive poiché garantiscono una convincente lettura delle discrasie tra le dichiarazioni diacronicamente rese da ciascuno dei familiari di FR CA;
divergenze contenute, a giudizio delle corti milanesi, in una misura che non mina, nel complesso, la loro attendibilità ed è frutto, con ogni evidenza, del differente approccio alla morte del congiunto, ispirato, nell'immediatezza, dall'ingenuo convincimento nella sincerità dell'amico DR CO . cioè di - colui al quale, appena tre giorni prima della tragedia, avevano affidato il compito di raccogliere le confidenze di FR CA circa la genesi dell'annunciato abbandono della casa familiare e condizionato, con il passare del tempo e, soprattutto, dopo che CO si era reso autore dell'omicidio LL, dalla 35 sopravvenuta coscienza della ineludibile necessità di rivedere retrospettivamente gli accadimenti del settembre 1998. Nell'apprezzamento dell'attendibilità delle parti civili, i giudici di merito hanno stimato l'influenza esercitata, al tempo delle primigenie investigazioni, dal deciso indirizzo impresso in direzione della pista del suicidio, avallata, sulla scia delle dichiarazioni di CO, dagli ancorché parziali esiti delle espletate consulenze tecniche e dalle determinazioni assunte dall'autorità giudiziaria, requirente, prima, e giudicante, poi. Se a ciò si aggiunge che le conclusioni concordemente raggiunte dai giudici di merito con riferimento allo stato dei rapporti, nell'estate del 1998, tra FR CA ed i familiari, alle ragioni sottese al prospettato allontanamento, al suo umore nei giorni precedenti la morte, ed alle circostanze in cui egli aveva espresso intenzioni suicide sono supportate, oltre che dalle dichiarazioni dei familiari, da quelle di collaboratori ed amici, evidentemente aliene dal sospetto paventato dal ricorrente, deve giocoforza attestarsi l'infondatezza, per questa parte, del motivo di ricorso inteso, nella sostanza, ad un sindacato dell'esercizio dei poteri cognitivi del giudice di merito, precluso al di fuori delle ipotesi tassativamente previste dall'art. 606 cod. proc. pen., che nel caso di specie si è detto non ricorrere. M Né miglior sorte merita l'impugnazione laddove immora, alle pagg. 87-96, sulla successione, obiettivamente non del tutto lineare, delle dichiarazioni rese Я da DR CA in relazione alle circostanze in cui egli aveva appreso dell'esistenza di documentazione comprovante che CO aveva distratto in proprio favore corrispettivi di spettanza della VA LL. Sul punto, deve notarsi come la Corte di assise di appello abbia escluso l'incidenza sul compendio indiziario di tale vicenda oggetto di autonomo accertamento, con esito assolutorio per CO, nell'ambito di separato procedimento penale ricavandosi aliunde, come a chiare lettere ribadito dai giudici milanesi, la prova del progressivo venir meno della fiducia che FR CA riponeva in DR CO, ovvero del movente cui è stato ricondotto l'efferato delitto. In radice insussistente si rivela il contrasto, denunciato alle pagg. 96-98 del ricorso, tra le versioni offerte da SA CA in ordine al rinvenimento del cadavere del padre, avendo ella sempre riferito che CO, entrato nella sede della VA LL dopo di lei, la aveva, prima di arrivare davanti alla stanza destinata ad ufficio di FR CA, superata per poi bloccarla, così impedendole di vedere il corpo, dicendo «l'ha fatto ! l'ha fatto !>>. Il ricorrente rimarca che la donna, in dibattimento, avrebbe esposto che CO avrebbe manifestato consapevolezza della morte dell'amico e collega prima 36 ancora di avere possibilità di scorgerne la salma, ciò che, tuttavia, non pare potersi evincere dalle sue parole che, ragionevolmente, devono essere riferite al fatto che ella era stata fermata in un punto in cui l'interno della stanza non era visibile, più arretrato rispetto a quello dal quale CO, prima di tornare indietro, era in condizione di guardare all'interno del vano. Né, va opportunamente specificato, è mai stato sostenuto, in chiave accusatoria, che CO si sia rivolto, nel modo che si è detto, alla ragazza prima ancora di fruire della visione del corpo di CA, condotta che, è facile intuire, avrebbe avuto primaria valenza indiziaria.
7.1. Il terzo motivo di ricorso ingloba anche la contestazione delle argomentazioni riservate dai giudici di merito all'individuazione del movente omicidiario che, si assume, sconta l'indebita ed incompleta descrizione degli elementi di prova rilevanti. La Corte di assise di appello ha tratto argomento dal contributo dei familiari e, segnatamente, di SA CA e RI PI EN, a dire delle quali il congiunto le aveva messe a parte dell'incrinatura del rapporto con CO e dell'intenzione di emarginarlo. Sulla stessa lunghezza d'onda ha collocato le dichiarazioni di GA SE, il quale ha riferito che l'impetuosa crescita professionale della IA Кл aveva fatto pendant al ridimensionamento del ruolo di CO, il quale aveva accettato a denti stretti la decisione del patron dell'VA LL, e quelle della sig.ra Di LA (il cui nome di battesimo è indicato in sentenza ora come UR, ora come FR, mentre nel ricorso per cassazione ella è citata come ND), puntuale nel ricordare che, in una determinata occasione, CA aveva manifestato vivo disappunto perché un progetto era stato rivisto, per ultimo, da CO anziché da lui e che la fraterna cordialità che CA aveva sempre riservato all'odierno imputato si era, da ultimo, tramutata in aperta ostilità. I giudici di merito non mancano di segnalare che UR IA, rendendo testimonianza, ha ricordato che, avendo ella chiesto ad FR CA per quale ragione avesse coinvolto solo lei, e non anche CO, nella trasferta altoatesina programmata per il 14 settembre 1998, l'interlocutore le aveva risposto che il venir meno del rapporto di fiducia con il suo storico braccio destro lo aveva indotto a non coinvolgerlo in quel progetto. Rilevano, sulla scorta della testimonianza della Di LA, che FR CA aveva lasciato intendere che il repulisti aziendale sarebbe stato effettuato entro la metà di settembre ed avrebbe interessato qualcuno che, in passato a lui molto vicino, si era rivelato immeritevole della sua fiducia, allusione che, senza essere corredata dall'indicazione del nome dell'estromettendo, ella aveva inteso riferita a CO, legato a CA da un risalente rapporto amicale 37 e che, considerato quanto illustrato dai testimoni sopra menzionati, la Corte di assise di appello ha logicamente ritenuto afferire alla persona dell'odierno imputato. Tanto ha consentito ai giudici di merito di inferire che «il movente del CO è dato dall'operazione posta in essere dal PE consistente nell'esautorarlo progressivamente degli incarichi a lui affidati, a vantaggio dei ruoli del SE e della IA» per poi notare, poco più avanti, che «l'elemento della certezza di un'evoluzione in senso conflittuale dei rapporti tra PE e CO avvalora ovviamente la tesi accusatoria, rendendo verosimile che, la mattina del 13 settembre, PE e CO e avessero parlato anche di questioni lavorative e che il primo avesse confermato il suo intento di riorganizzare l'attività in azienda, con conseguente ulteriore ridimensionamento della partecipazione del collaboratore e che questo avesse fatto scattare nell'imputato la volontà di compiere ciò che con ogni probabilità stava già maturando, per cui aveva richiamato nel pomeriggio PE, cogliendolo come si è visto di - - sorpresa». Il ricorrente contesta, con le articolate obiezioni svolte alle pagg. 98-11 dell'atto introduttivo del presente giudizio, che i contributi raccolti possiedano пл effettiva attitudine indiziante. Deduce che la NE, per sua stessa ammissione poco informata circa la sfera professionale del marito, ha, nondimeno, ricordato di avere da lui appreso che CO avrebbe operato accessi abusivi alla sua casella di posta elettronica, particolare non emerso dalla pur corposa istruttoria dibattimentale. Obietta che SA CA ha esposto solo in dibattimento che il padre aveva cominciato a diffidare di CO, del quale preconizzava l'estromissione dall'organigramma aziendale, peraltro in contrasto con quanto riferito, all'indomani della morte di FR CA, dal fratello in merito, specificamente, all'intenzione, palesata coram populo, il 24 luglio 1998, di attribuire poteri gestionali ad un board composto da lui, SE e CO. Lamenta che il contributo di SE sia stato riportato solo parzialmente, essendo stati sottaciuti i passaggi nei quali il testimone aveva spiegato che il contenimento dei poteri decisionali ed operativi di CO doveva essere ricollegato all'eclatante, e per certi versi imbarazzante, espansione del ruolo di UR IA e non a contrasti tra FR CA ed DR CO. Di ciò si era, d'altro canto, mostrata consapevole la stessa IA nell'ammettere che, in quel momento storico, ella, per il proprio limitato background, non avrebbe mai potuto offrire un apporto paragonabile a quello del ben più navigato ed esperto CO. 38 Il ricorrente pone l'accento, infine, sulle dichiarazioni della Di LA che, a suo modo di vedere, non consentono di identificare in CO il destinatario del risentimento di FR CA e, ad una lettura serena e libera da preconcetti, lasciano il dubbio che i cambiamenti alle porte afferissero alla sfera personale e familiare anziché a quella lavorativa. Ritiene il Collegio che la motivazione della sentenza impugnata resista, anche sotto questo aspetto, alle censure difensive che, incentrate su singoli brani delle deposizioni testimoniali e, more solito, sull'atomizzazione del patrimonio conoscitivo maturato in dibattimento, non riescono a scalfire la compattezza del quadro indiziario. Ricordato, ove necessario, che la verifica demandata al giudice di legittimità si dipana entro i confini sopra tracciati al paragrafo 3, non può trascurarsi che il provvedimento impugnato trae spunto, in primis, dalle parole della NE la cui sincerità è fuori discussione, avendo ella riferito quanto appreso dal marito - che appaiono perfettamente sovrapponibili non solo a quelle della figlia, ma anche a quanto narrato da SE e IA con precipuo riferimento al progressivo, ma in apparenza inesorabile, confinamento di CO in una posizione marginale o, comunque, meno prestigiosa e rilevante di quella sino ad allora occupata. 5 Fenomeno, questo, che non si pone in contraddizione con l'avere CA tratteggiato, sino alla fine del mese di luglio, una diversa e più conservativa strategia aziendale, imperniata anche sulla persona di CO che però, secondo quanto appreso in aula, è stata, all'esito della pausa estiva, rimessa in discussione. Il ricorrente insiste nel contrapporre, guardando al rinnovato dinamismo di FR CA, l'ambito personale e familiare e quello professionale che, invece, si sovrappongono fino a confondersi se è vero, come emerso dall'istruttoria dibattimentale, che egli mirava ad aggiornare, approfittando del ritrovato benessere fisico e psichico, il proprio stile di vita e, in uno, a voltare pagina in campo aziendale, valorizzando forze fresche e positive, quali la IA, a scapito di CO, collaboratore che egli si era ormai risolto a relegare ai margini. Illuminante si rivela, sotto questo profilo, la deposizione della Di LA meglio sintetizzata alle pagg. 57-58 della sentenza di primo grado cristallina - nell'inserire le, pur non complete, confidenze di FR CA nel contesto delle palpabili tensioni all'interno della VA LL delle quali ella ha fatto espressa e reiterata menzione, specificamente ricordando episodi concretamente attestanti il malanimo nutrito da CA nei confronti di CO, ciò che si pone 39 a definitiva conferma dell'esistenza, in capo ad DR CO, di un valido movente a commettere il reato.
8. Con il quarto motivo di ricorso, DR CO eccepisce che le risultanze istruttorie, complessivamente vagliate, non forniscono la prova della sua responsabilità «al di là di ogni ragionevole dubbio»: ripercorre, a tal fine, alle pag. 112-123, i principali capisaldi della sua critica, dalla persistente plausibilità che FR CA si sia ucciso sino alla inconsistenza degli elementi attestanti la sussistenza del movente, conseguente all'esclusione della premeditazione ed al riconoscimento dell'irrilevanza della vicenda concernente l'emissione di alcune fatture. Osserva che il deterioramento dei rapporti con PE, correlato alla sempre più invasiva presenza di UR IA, mai avrebbe potuto provocare una reazione tanto cruenta, posto che, in ogni caso, egli avrebbe mantenuto, come riferito anche da SE, una posizione di un certo rilievo. La doglianza è infondata. La Corte di assise ha rammentato, a spiegazione dell'abnormità del gesto di cui egli è stato protagonista e della tangibile sproporzione tra il movente che lo ha originato e la drammaticità delle conseguenze patite dalla vittima, che CO ha, secondo quanto accertato in altra sede processuale, tratti di personalità peculiari, quantunque non incidenti sulla capacità di intendere e di volere, che lo hanno condotto a dare sfogo, in modo letale, alla rabbia ed all'aggressività generate dalla resistenza frapposta da chi FR CA, prima, ET - LL, poi egli qualificava come ostacolo al raggiungimento dei propri obiettivi. Ha, quindi, operato, alle pagg. 62-70 della sentenza impugnata, una completa ed esaustiva rilettura dell'intero compendio probatorio, che, con argomentazioni razionalmente ineccepibili e coerenti con le evidenze disponibili, ha reputato idoneo a dimostrare compiutamente la responsabilità dell'imputato per il reato ascrittogli. Partendo dalla certosina indicazione degli elementi che rendono largamente più probabile l'ipotesi dell'omicidio, ha posto l'accento sulla attendibilità dell'apporto delle parti civili, suffragata dalle dichiarazioni di altri testimoni, estranei all'entourage familiare, nonché sull'ambiguità del ruolo giocato da CO, amico prescelto dalla famiglia di FR CA per carpirne il reale stato d'animo ed indurlo a più miti consigli ma, al tempo stesso, bersaglio degli strali dell'antico sodale il quale, a torto o a ragione, lo aveva inserito, suo malgrado, nel piano di radicale rinnovamento la cui attuazione era ormai in rampa di lancio. 40 0 4 Dopo avere nuovamente sottolineato la fondamentale rilevanza, in ottica accusatoria, del comportamento tenuto da CO nel pomeriggio del 13 settembre 1998 all'uscita dai locali della VA LL, dal quale emerge, con assoluta certezza, che egli architettò una serie di accorgimenti finalizzati ad allontanare da sé i sospetti, logicamente spiegabili solo con la sua personale e diretta responsabilità nel delitto, la Corte di assise di appello rievoca i più significativi tra la miriade di elementi che confortano la ricostruzione già effettuata dal giudice di primo grado. All'esito di un percorso motivazionale compiuto quanto lineare, i giudici di merito concludono ritenendo che «mentre si trovavano in ufficio, CO, giungendo alla determinazione di colpire la vittima appunto per la reazione di rabbia generata all'esautoramento da questa posto in atto nei suoi confronti, impugnato il coltello che aveva portato con sé o preso nel posto dove lo aveva nascosto in precedenza, aveva sorpreso l'uomo alle spalle, colpendolo con un forte fendente al torace. Risulta che PE, essendo stato trapassato in organi vitali, quali cuore e polmoni, aveva subito perso le forze e si era piegato sulle ginocchia, posizione nella quale l'aggressore, che non aveva quindi avuto necessità di infliggere altri colpi, aveva estratto il coltello cow un ampio gesto, provocando schizzi di sangue sul termosifone. Successivamente il corpo della vittima si era prima accasciato sulla vicina sedia, dove erano rimaste impresse le M tracce di sangue, e poi era caduto a terra. A quel punto CO aveva ricomposto Я il corpo, movimentandolo e inserendo nella mano sinistra il coltello, al fine di simulare il suicidio».
9. Inammissibile, per manifesta infondatezza, è il sesto motivo di ricorso, con il quale CO addebita alla Corte di assise di appello di essersi trincerata, nel giustificare il diniego delle circostanze attenuanti generiche già statuito dal primo giudice, dietro l'insufficiente e tautologico riferimento alla gravità del reato, alla presunta efferatezza di modalità di esecuzione che sono rimaste ignote, all'inconferente richiamo all'uccisione di ET LL, e di avere omesso di riconoscere il dovuto rilievo al suo positivo comportamento processuale, tradottosi nel partecipare a tutte le udienze con contegno e collaborazione, in quella sede offrendo la propria ricostruzione del fatto, così replicando l'atteggiamento di collaborazione e disponibilità già mostrato durante le indagini. Attraverso tali considerazioni, il ricorrente invoca, a dispetto di quanto affermato, una diversa e più favorevole interpretazione di circostanze di fatto delle quali i giudici del merito hanno fornito una lettura aliena da qualsivoglia vizio rilevabile da parte del giudice di legittimità. 41 Premesso che è pacifico, in giurisprudenza, che «In tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione» (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269), va attestato che la Corte di appello ha rilevato, alla pag. 72 della motivazione della sentenza impugnata, che l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche è inibita dalla gravità del acuita dalla commissione ai danni di persona cui egli era legato da reato- risalente consuetudine, estesa alla famiglia, nonché dall'esecuzione con modalità e dall'assenza di segno alcuno di pentimento o ripensamento critico efferate- del proprio agire. La Corte di assise di appello ha, inoltre, segnalato che CO, oltre a rivendicare, a supporto della propria dichiarazione di innocenza, la condivisione con la vittima di valori spirituali, non ha esitato, in questo delitto come in quello perpetrato in danno di ET LL, a ricorrere alla cieca violenza per ragioni di carattere economico e professionale. Un iter argomentativo, quello sviluppato dalla Corte di appello, che si mantiene all'interno della fisiologica discrezionalità e che non soffre delle т incoerenze segnalate dal ricorrente il quale, peraltro, adduce, quale unico elemento di positiva valutazione, la propria condotta processuale che, per quanto è dato apprezzarsi, non si è caratterizzata per particolare meritevolezza atteso, in specie, che egli, nel legittimo esercizio del diritto di difesa, si è limitato a rendere spontanee dichiarazioni ed ha rifiutato di sottoporsi ad esame. 10. L'ottavo ed ultimo motivo di ricorso attiene alla misura delle provvisionali riconosciute dal giudice di primo grado alle parti, la cui eccessività il ricorrente aveva dedotto con l'atto di appello mercé considerazioni rimaste senza risposta. La doglianza non è proponibile in sede di legittimità, avendo da tempo questa Corte chiarito che «Non è impugnabile con ricorso per cassazione la statuizione pronunciata in sede penale e relativa alla concessione e quantificazione di una provvisionale, trattandosi di decisione di natura discrezionale, meramente delibativa e non necessariamente motivata, per sua natura insuscettibile di passare in giudicato e destinata ad essere travolta dall'effettiva liquidazione dell'integrale risarcimento» (Sez. 2, n. 44859 del 17/10/2019, Tuccio, Rv. 277773; Sez. 3, n. 18663 del 27/01/2015, D.G., Rv. 263486; Sez. 4, n. 34791 del 23/06/2010, Mazzamurro, Rv. 248348). 42 : 11. L'infondatezza o l'inammissibilità di tutte le censure impongono, in conclusione, il rigetto del ricorso, cui consegue, ai sensi dell'art. 616, comma 1, primo periodo, cod. proc. pen., la condanna di DR CO al pagamento delle spese processuali. Nulla va, invece, statuito, circa le spese relative all'azione civile, stante l'assenza all'udienza di discussione delle costituite parti civili, che non hanno neanche presentato apposita nota spese. In tal senso depone il prevalente e preferibile indirizzo della giurisprudenza di legittimità secondo cui «Nel giudizio di legittimità l'imputato soccombente va condannato al pagamento delle spese processuali sostenute dalla parte civile a condizione che questa sia intervenuta all'udienza di discussione» (Sez. 5, n. 29481 del 07/05/2018, Titton, Rv. 273332; Sez. 2, n. 52800 del 25/11/2016, Rosati, Rv. 268768; Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016, Carfi, Rv. 267690); tanto, in ragione del rinvio che l'art. 168 disp. att. dispone, per il giudizio di impugnazione, alle disposizioni di attuazione relative al giudizio di primo grado e, in particolare, all'art. 153 che subordina la liquidazione delle spese alla presentazione delle conclusioni e di apposita nota. Il combinato disposto degli art. 523, commi 1 e 2, e 614, comma 4, cod. proc. pen. e 153 disp. att. cod. proc. pen. prescrive, infatti, al difensore della parte civile di partecipare personalmente all'udienza per formulare ed illustrare le proprie conclusioni e, solo all'esito della discussione, di depositare le conclusioni e la nota spese. G Nel corso del giudizio, dunque, non è ammesso alcun surrogato quale il deposito di una memoria difensiva in cancelleria ad una attività che deve essere esplicata innanzitutto mediante la partecipazione alla discussione in udienza, nel rispetto del principio dell'oralità che qualifica il processo penale anche nella trattazione delle questioni concernenti l'azione civile (così, in motivazione, Sez. 6, n. n. 9430 del 20/02/2019, S., Rv. 275882). 12. Il ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano è fondato. Premesso il richiamo all'esposizione, compiuta, rispettivamente, ai punti 4.9 e 6 del «Ritenuto in fatto», delle ragioni che hanno condotto la Corte di assise di appello a riformare, in ordine all'aggravante della premeditazione, la sentenza di primo grado ed a rideterminare, di conseguenza, la pena irrogata ad DR CO in ventiquattro anni di reclusione, e l'ufficio requirente a proporre, raccogliendo la sollecitazione della parte civile, impugnazione, deve, innanzitutto, ricordarsi, in adesione a quanto ribadito, ancora di recente, dalla giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 574 del 09/07/2019, dep. 2020, R., Rv. 278492), che la 43 premeditazione presuppone, da un lato, l'apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e l'attuazione di esso, tale da consentire una ponderata riflessione circa l'opportunità del recesso (elemento di natura cronologica), e, dall'altro, la ferma risoluzione criminosa perdurante senza soluzione di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del crimine (elemento di natura ideologica). La circostanza aggravante va, pertanto, esclusa quando l'occasionalità del momento di consumazione del reato appaia preponderante, ossia tale da neutralizzare la sintomaticità della causale e della scelta del tempo, del luogo e dei mezzi di esecuzione del reato (Sez. U, n. 337 del 18/12/2008, dep. 2009, Antonucci, Rv. 241575; Sez. 5, n. 42576 del 03/06/2015, Procacci, Rv. 265149). Il requisito di natura cronologica è rappresentato dal decorso di un intervallo di tempo apprezzabile fra l'insorgenza e l'attuazione del proposito delittuoso, con la specificazione che la consistenza minima dell'intervallo non può essere rigidamente quantificata in via generale e astratta: rileva in modo decisivo, al riguardo, l'accertamento che detto lasso sia risultato, in concreto, sufficiente a far riflettere l'agente sulla grave decisione presa e a consentire il prevalere dei motivi inibitori su quelli a delinquere, per modo che egli avendo avuto il tempo - adeguato a permettergli di attivare la controspinta inibitoria della pulsione criminosa formatasi nel suo orizzonte volitivo, ma non essendosi avvalso di а questa concreta possibilità di recedere dal suo proposito antisociale, mantenendolo fermo senza soluzione di continuità si sia reso, in questo modo, responsabile di un comportamento più riprovevole e, dunque, più grave. La migliore giurisprudenza di legittimità (Sez. 1, n. 574 del 09/07/2019, dep. 2020, R., sopra già citata, in motivazione) ricorda che la premeditazione, secondo quanto indicato nella Relazione al vigente codice penale, è stata conservata fra le circostanze aggravanti sul rilievo che nell'identificazione del dolo si configura una scala la quale, per gradi ascendenti, dal dolo di impeto passa alla consapevolezza e volontà propria della normale riflessione e, infine, giunge alla premeditazione: situazione psicologica e volitiva, quest'ultima, in cui emerge l'aggiunta di un quid pluris all'ordinario grado di riflessione comune alla maggior parte delle azioni delittuose comuni, perché quando attinge a tale - grado la riflessione dell'agente, inerente al proposito di delinquere, si -- caratterizza per la sua protrazione più o meno lunga nel tempo, senza soluzione di continuità, e conclama l'irriducibile continuità della conservazione del proposito stesso, ricercando o attendendo l'occasione per attuare il reato. I proposito resta, allora, robusto e sopravanza tutte le controspinte inibitorie che, nell'intervallo temporale suddetto, si presentano via via alla 44 coscienza e che, ordinariamente, avrebbero vinto un normale proposito delittuoso. Solo la situazione connotata dal menzionato quid pluris impone di annettere alla condotta dell'agente una perversità e pericolosità accentuate, giustificatrici del corrispondente, congruo aumento di pena (in questo senso, cfr. Sez. 1, n. 47250 del 09/11/2011, Livadia, Rv. 25q503, anche per ogni ulteriore riferimento). Consegue che, nell'indagine da compiersi, rileva anche la valutazione dei mezzi usati e delle modalità caratterizzanti la condotta delittuosa dell'agente che, in concreto, possono soddisfare, anche a fronte di un ridotto intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito criminoso e la sua attuazione, gli elementi costitutivi della premeditazione: a condizione, tuttavia, che il delitto sia stato comunque deliberato da un arco di tempo apprezzabile e di fatto sufficiente a far riflettere l'agente sulla decisione presa. meraLe riflessioni svolte danno conto della ragione per la quale la preordinazione del delitto omicidiario intesa come apprestamento dei mezzi - minimi necessari all'esecuzione, nella fase a quest'ultima immediatamente precedente non è sufficiente ad integrare l'aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, in relazione al quale costituiscono indici sintomatici il previo studio delle occasioni ed opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive (Sez. 1, n. 5147 del 14/07/2015, dep. 2016, Scanni, Rv. 266205). Nel quadro descritto, è compito del giudice di merito, onde valutare in modo adeguato la configurabilità dell'aggravante in questione, cogliere e apprezzare tutte le peculiarità della specifica fattispecie, accertando se i predetti requisiti sussistano o se essi siano, invece, l'uno o l'altro, da escludere;
tenendo, comunque, conto che, quanto più è circoscritto il lasso temporale intercorso tra l'insorgenza nell'agente del proposito criminoso e la sua attuazione, tanto più deve essere specifica l'individuazione e la dimostrazione degli indici dimostrativi dell'avvenuta deliberazione del piano omicidiario e della ferma e pervicace volontà dell'agente stesso di portarlo a termine, senza cedimenti (Sez. 1, n. 41405 del 16/05/2019, Rossi, Rv. 277136, in motivazione). 12.1. Ciò posto, ritiene il Collegio che la Corte di assise di appello non si sia attenuta ai criteri testé indicati ed abbia seguito un percorso argomentativo viziato, innanzitutto, sotto il profilo giuridico. Nell'escludere, infatti, la premeditazione a dispetto della riconosciuta plausibilità che CO «si fosse rappresentato in precedenza la possibilità 45 dell'omicidio, come soluzione dei problemi insorti nei rapporti tra lui [e] PE, ma senza essere ancora pervenuto a una definitiva determinazione, riservandosi ancora di verificare l'eventualità di una evoluzione diversa in dipendenza delle risposte del predetto nel corso degli incontri con lui avuti» e del conseguente rilievo per cui l'imputato non aveva «ancora definitivamente deciso di uccidere PE anche quando gli aveva proposto di incontrarlo nel pomeriggio del 13 settembre, pur avendo considerato uno sbocco in tal senso possibile», la corte lombarda ha trascurato il consolidato principio di diritto che attesta la piena compatibilità del dolo condizionato con l'aggravante della premeditazione. La aggravante de qua agitur ricorre, invero, anche quando l'attuazione del proposito criminoso sia condizionata al verificarsi o meno di un determinato evento, non potendosi confondere l'occasionalità dell'insorgenza del proposito omicida (contestualmente attuato) con l'esecuzione del proposito già maturato che sia stato condizionato al mancato verificarsi di un avvenimento ad opera della vittima: il dolo condizionato, ha chiarito già un risalente, ma ancora attuale, indirizzo ermeneutico nulla toglie alla fermezza della risoluzione criminosa concretantesi nella ideazione del piano e nell'apprestamento dei mezzi, giacché é soltanto l'attuazione che rimane subordinata al verificarsi di una determinata situazione sfavorevole per l'agente, ma, quando ciò si verifichi, il fatto non può non ricollegarsi a quella risoluzione, tractu temporis persistente, nella quale si rivela appunto la maggiore intensità di dolo, che caratterizza l'aggravante» (Sez. 1, n. 696 del 12/05/1967, Nanfito, Rv. 105811; nello stesso senso cfr. anche Sez. 1, n. 32746 del 17/06/2020, Gambettola, Rv. 279933; Sez. 1, n. 19974 del 12/02/2013, Zuica, Rv. 256180). Al momento, poi, di individuare gli elementi rivelatori dell'insorgenza del proposito criminoso in epoca precedente alla consumazione dell'omicidio, la Corte di assise di appello cita esclusivamente la disponibilità, in capo a CO, di un coltello che egli aveva acquistato, almeno il giorno prima, in un esercizio commerciale distante dagli uffici della VA LL e che egli aveva, alternativamente, prelevato sul luogo del delitto, dopo averlo ivi nascosto, ovvero portato seco in occasione dell'ultimo, tragico incontro con il collega ed amico. Circostanza, questa, che appare, di per sé, dotata di significativa valenza probatoria, e corroborata dalle concordi dichiarazioni dei testimoni escussi, che hanno negato che un simile attrezzo rientrasse nella dotazione di utensili dell'azienda, nonché dal fatto, segnalato dalla Corte di assise alla pag. 24 della motivazione della sentenza di primo grado, che il coltello, secondo quanto 4 46 6 indicato nel verbale di sequestro, «non presentava segni di essere mai stato in precedenza utilizzato». Di tanto si è, del resto, mostrata consapevole la stessa Corte di assise di appello quando, alle pag. 41-42, ha, in contraddizione con l'esclusione dell'aggravante, ammesso che l'oggetto, al tempo venduto solo presso centri commerciali, Esselunga e Bennet, lontani dalla sede della VA LL, era stato appositamente cercato ed acquistato» da CO, ciò che, con ogni evidenza, rimanda ad un preciso e ben identificabile proposito omicida. ―Ma vi è di più, giacché la Corte di assise di appello forse perché influenzata dal fallace approccio al tema della c.d. premeditazione condizionata>> ha omesso di considerare, nella delibazione dell'impugnazione - proposta dall'imputato, ulteriori elementi di fatto, emersi dall'istruttoria, indicati nello stesso provvedimento impugnato a riscontro della fondatezza della ricostruzione che addebita ad DR CO l'uccisione di FR CA e già valorizzati, per la maggior parte, dal giudice di primo grado all'atto di riconoscere la sussistenza dell'aggravante de qua agitur quali indici della preordinazione di un delitto la cui genesi aveva ritenuto tutt'altro che estemporanea. -Il riferimento concerne, in primo luogo, l'individuazione in forza di una scelta ascrivibile a CO, il quale, a differenza di CA, aveva portato con sé le chiavi dell'ufficio, e pur in presenza di plausibili alternative, quale, ad esempio, una passeggiata all'aria aperta nella sede della VA LL, libera per la a festività domenicale e, pertanto, teatro ideale di un'aggressione eseguita al riparo da occhi indiscreti, del luogo ove proseguire, su esclusiva iniziativa di CO, non oggetto di preventivo accordo con CA, il confronto mattutino. Rileva, poi, quantomeno in potenza, il contegno serbato da DR CO il 12 settembre 1998, giorno in cui si portò, pur essendo sabato, presso gli uffici della VA LL, dove si trattenne per alcune ore ed incontrò, su sua espressa richiesta, NA TI, cui riferì sorprendendo l'interlocutrice (cfr. - pagg. 18-19 e, poi, 36-37 della sentenza impugnata), convinta del fatto che FR CA aveva recuperato efficienza fisica e buon umore -che il leader della VA LL era, per quanto comunicatogli dai familiari, intenzionato a separarsi dalla moglie e tanto depresso da avere manifestato intenti suicidi. Nel pomeriggio dello stesso giorno si collocano le telefonate, evocate nel ricorso del Procuratore generale, che, alle 17:12:12 ed alle 17:12:43, CO effettuò verso l'utenza mobile della vittima, con la quale dialogò, rispettivamente, per 15 e 154 secondi (cfr. il documento allegato sub 3 alla memoria della parte civile), ovvero nel momento in cui CA era appena tornato da Londra, circostanza che, pure, CO omise di riferire ad DR 47 CA quando, la mattina del giorno seguente, il ragazzo lo chiamò per avvertirlo del rientro del padre e di quanto accaduto la sera prima e rinnovargli la sollecitazione, rivoltagli in esito al precedente incontro del 10 settembre 1998, a sondarne le effettive intenzioni. Ulteriormente, va rilevato che il movente del delitto è stato ravvisato nel demansionamento dell'imputato, che CA aveva, рій о meno esplicitamente, preannunziato a familiari e collaboratori e che, nei fatti, aveva già trovato una prima concretizzazione. Nel novero degli elementi potenzialmente rilevanti in funzione della verifica della ricorrenza della contestata aggravante rientrano, ovviamente, anche gli accorgimenti utilizzati da CO dopo avere perpetrato il delitto allo scopo di allontanare i sospetti da sé ed accreditare l'ipotesi del gesto anticonservativo che, a giudizio della Corte di assise di appello, «non appaiono preventivati e compiuti secondo un preciso e ben ponderato programma», sì da determinare la permanenza di una situazione di dubbio tale da imporre, in ossequio al canone in dubio pro reo, l'accoglimento del relativo motivo di appello, ma che, tuttavia, Na potrebbero anche costituire, in teoria, frutto di una preventiva ponderazione in relazione, quantomeno, all'impalcatura della messinscena (la collocazione del 4 coltello in pugno alla vittima, le telefonate depistanti, il ritardo nelle comunicazioni a forze dell'ordine e soccorritori). 12.2. L'incompletezza del vaglio compiuto dalla Corte di assise di appello impone, in definitiva, l'annullamento, limitatamente all'aggravante della premeditazione, della sentenza impugnata, con rinvio al giudice di merito per un nuovo giudizio sul punto che, libero nell'esito, sia emendato dal ravvisato errore di diritto e connotato dall'analisi di tutte le circostanze rilevanti al fine di comprendere se il proposito criminoso sia insorto in CO in un momento precedente all'omicidio e se esso sia stato costantemente mantenuto, sia pure sub condicione, per il torno di tempo, anche contenuto, decorso tra l'ideazione e l'esecuzione del delitto. 48
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Milano limitatamente alla esclusione della aggravante della premeditazione e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di assise di appello di Milano. Rigetta il ricorso dell'imputato e lo condanna al pagamento delle spese processuali. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso il 22/09/2020. Il Consigliere estensore Il Presidente Dane Cappuccio limoL illo Adriano Iasillo DEPOSITATA IN CANCELLERIA 10 FEB 2021 D FIL CANCRANEIL CANCEL VERE A DIC M E R P U E S T R O C 4 449