Sentenza 20 novembre 2013
Massime • 1
La condotta del soggetto che, sottoposto al provvedimento definitivo della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, guidi un autoveicolo essendo privo di patente di guida, integra non solo la contravvenzione prevista dall'art. 73 del D.Lgs. del 6 settembre 2011 n. 159, ma anche il delitto previsto dall'art. 75, comma secondo, del medesimo D.Lgs.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/11/2013, n. 48465 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48465 |
| Data del deposito : | 20 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 20/11/2013
Dott. GARRIBBA Tito - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - N. 1758
Dott. CAPOZZI Angelo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. APRILE Ercole - Consigliere - N. 24991/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Bari;
avverso l'ordinanza emessa il 29 maggio 2013 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari;
nei confronti di:
IE NI:
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Tito Garribba;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dr. Mura Antonio, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata. CONSIDERATO IN FATTO
Con ordinanza del 29 maggio 2013 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari non convalidava l'arresto in flagranza di IE IE, sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno sorpreso alla guida di un'autovettura nonostante la revoca della patente, ravvisando nel fatto la sola contravvenzione prevista dal D.Lgs. n. 159 del 2011, art. 73, per la quale non è consentito l'arresto in flagranza.
Contro la decisione ricorre il pubblico ministero, che denuncia violazione della legge penale, deducendo che l'arrestato aveva violato non solo il D.Lgs. cit., art. 73, ma anche l'art. 75, comma 2, punito con la pena dà uno a cinque anni di reclusione. CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato e va accolto.
Infatti, per giurisprudenza consolidata (Sez. 1, 5.02.2009 n. 8496, Giudice, rv 243453) il soggetto sottoposto alla misura della sorveglianza speciale di p.s. con obbligo di soggiorno che guidi un autoveicolo pur essendo privo di patente, commette non solo la contravvenzione punita dall'art. 73 cit., ma anche il delitto previsto dall'art. 75, comma 2, cit. per il quale è ammesso l'arresto facoltativo in flagranza di reato. Infatti l'agente, con un'unica condotta, viola norme penali che tutelano beni giuridici diversi: la prima, la sicurezza della circolazione stradale;
la seconda, l'obbligo generale di rispettare la legge. Pertanto l'ordinanza impugnata dev'essere annullata senza rinvio perché l'arresto eseguito era legittimo.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara legittimo l'arresto.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 dicembre 2013