Sentenza 14 luglio 2015
Massime • 2
In tema di omicidio, la mera preordinazione del delitto - intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione, nella fase a questa ultima immediatamente precedente - non è sufficiente ad integrare l'aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per apprezzabile lasso di tempo, nella psiche del reo del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni ed opportunità per l'attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione delle modalità esecutive.
In tema di premeditazione, il movente del delitto può costituire un elemento indiziante per ritenere sussistente l'aggravante, ma non sufficiente, da solo, ad integrarla.
Commentari • 2
- 1. Premeditazione o preordinazione? La linea di confine in tema di omicidio volontarioAvv. Giovanni Ciscognetti · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
- 2. L’omicidio e il confine tra premeditazione e preordinazioneGiada Lai · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
L'omicidio è previsto nel Codice penale all'articolo 575 e può essere aggravato, ex articolo 577, 1 comma, n. 3) c.p. quando commesso con premeditazione. La sussistenza della circostanza aggravante di cui sopra, consente l'applicazione di una pena diversa rispetto a quella indicata dall'art 575[1]: l'ergastolo. È pertanto necessario comprendere quando si possa parlare di omicidio aggravato da premeditazione e quando no. Anche perché, tra le altre cose, la sussistenza della circostanza non darebbe accesso al procedimento speciale del giudizio abbreviato, come stabilito dal comma 1-bis dell'articolo 438 c.p.p. Tuttavia, non esiste una definizione legislativa di premeditazione e questa …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 14/07/2015, n. 5147 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5147 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2015 |
Testo completo
1 ( 5 147/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 14/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZĄ - Presidente - N. 758/2015 MARIA CRISTINA SIOTTO Dott. - Consigliere - MASSIMO VECCHIO Dott. - Consigliere - N. 41286/2014 REGISTRO GENERALE Dott. ADET TONI NOVIK - Consigliere - Dott. ANTONELLA PATRIZIA MAZZEI Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: SC NI N. IL 01/08/1970 PARTE CIVILE avverso la sentenza n. 16/2012 CORTE ASSISE APPELLO di BARI, del 04/03/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 14/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ENRICO GIUSEPPE SANDRINI Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. ALFREDO POMPEO VIOLA che ha concluso per l'annullamento delle muteure dayaugusts loudtatement alla provocapone cally attenuouts nu Volucon wwwo for fenciale unsup some pants ad altre sesione delle Corte d'amore d'effelle do BARI, com обрено ая Udito, per la parte civile, l'Avv CATECLA he chocde se refetto del wcorp Udit i difensor Avv. GIRONDA VERALDI, In l uptate, the chiude l'ecople. uncuts del work- RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza in data 5.12.2011 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari, all'esito di giudizio abbreviato, aveva assolto l'imputato NN OL, per non aver commesso il fatto ai sensi dell'art. 530 comma 2 del codice di rito, dal delitto di omicidio del proprio padre NN RI, aggravato dalla premeditazione e dal rapporto di ascendenza, commesso in Bari il 22.08.2010 in orario compreso tra le 11.37 e le 12.40, colpendo ripetutamente il genitore alla testa con un oggetto contundente all'interno del suo laboratorio fotografico.
2. Con sentenza pronunciata il 4.03.2014 a seguito di appello proposto dal pubblico ministero e dalla parte civile, la Corte d'assise d'appello di Bari ha riformato la decisione di primo grado e condannato l'imputato, per il reato ascritto, alla pena di anni 30 di reclusione, oltre pene accessorie e statuizioni consequenziali, nonché al risarcimento del danno in favore di NN MA, sorella della vittima, costituita parte civile, da liquidarsi in separato giudizio civile con assegnazione di una provvisionale di 20.000 euro.
3. Il fatto è stato ricostruito in modo puntuale dalla sentenza d'appello. In particolare, il cadavere di NN RI era stato rinvenuto dall'imputato, tra le 15.00 e le 15.15 del 22.08.2010, all'interno dello studio fotografico della vittima, situato in via Crisanzio 65 di Bari a una distanza di circa trenta metri - dall'abitazione che lo NN condivideva col figlio e con la convivente di quest'ultimo, ER LL;
l'imputato aveva chiamato il servizio 118 e i carabinieri, allegando di essersi recato nello studio in quanto non aveva notizie del padre dalla tarda mattinata e di essersi preoccupato perché il genitore non aveva risposto alle chiamate sul telefono cellulare. L'esame autoptico aveva consentito di accertare che la vittima era stata colpita al capo e al dorso con cinque colpi inferti con un corpo contundente lungo almeno 40 cm e munito di una sezione semicircolare o quadrangolare, che non era stato rinvenuto dagli inquirenti, provocando lo sfondamento della teca cranica nella regione parietale destra, che aveva cagionato la morte;
i colpi erano stati inferti con estrema violenza e in rapida successione, nel punto di accesso al vano interrato del laboratorio fotografico, dopo che la vittima era stata strattonata, infierendo sulla stessa dopo che era caduta a terra. Il IP aveva ritenuto utilizzabili le dichiarazioni rese dall'imputato, in assenza del difensore, nell'immediatezza del fatto nel corso della notte tra il 22 e il 23 agosto 2010, nonché nei giorni successivi (il 27.08.2010), in un momento in cui non erano ancora emersi indizi di reità a suo carico, mentre aveva dichiarato inutilizzabili quelle rilasciate al pubblico ministero il 13 e il 14 settembre 2010, allorchè gli elementi acquisiti avrebbero imposto di ascoltare lo NN in qualità di indagato;
l'imputato era stato infine esaminato dal IP in sede di integrazione سنا 1 istruttoria alla quale era stato subordinato il giudizio abbreviato. La Corte territoriale rilevava che il IP era pervenuto alla pronuncia assolutoria sulla base di una ricostruzione dell'episodio delittuoso basata pressoché esclusivamente sull'analisi delle dichiarazioni dell'imputato, omettendo di valutare una serie di elementi di prova indiziaria emergenti dagli atti, muniti, sia singolarmente considerati che complessivamente apprezzati, di univoca, grave e precisa concludenza accusatoria, che procedeva e esaminare in modo dettagliato pervenendo a riformare la decisione di primo grado e a pronunciare la condanna dell'imputato in qualità di autore materiale dell'omicidio.
4. Avverso la sentenza d'appello ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione della decisione impugnata in relazione agli artt. 192 commi 1 e 2, 238 bis, 267 e seguenti, 530, 533, 546 comma 1 lett. e), 605 comma 1, del codice di rito. Il ricorrente formula una censura generale di illogicità e contraddittorietà della motivazione della sentenza d'appello per aver riformato la decisione assolutoria di primo grado senza assolvere l'onere di motivazione rafforzata richiesto dalla giurisprudenza di legittimità, omettendo di confrontarsi in modo specifico e completo con le argomentazioni del IP, in violazione dei principi di presunzione d'innocenza dell'imputato e di spettanza all'accusa dell'onere di provare la responsabilità dell'accusato, nonché delle regole secondo cui la prova della colpevolezza deve essere raggiunta oltre ogni ragionevole dubbio e le decisioni giudiziarie devono essere motivate in termini tali da spiegare le ragioni per cui la ricostruzione accusatoria sia l'unica possibile. In particolare, il ricorrente deduce: - l'inesistenza del movente individuato dalla sentenza impugnata a carico dell'imputato, non essendo la vittima titolare di proprietà immobiliari e non essendovi prova della sua disponibilità di denaro contante custodito all'interno dello studio professionale, né la prova di litigi della vittima col figlio o con la nuora, avendo anzi il prevenuto tenuto un atteggiamento accomodante verso il genitore, preoccupandosi di assisterlo e di somministrargli le terapie e i farmaci necessari;
né era stata acquisita la prova che l'imputato conoscesse l'entità dei risparmi, investiti, del padre, nell'ordine di circa 45.000 euro;
-la plausibilità dell'alibi allegato dall'imputato, il cui stato di disperazione e shock confusionale a seguito della scoperta del cadavere del genitore era stato apprezzato dai medici e dagli infermieri intervenuti, che gli avevano somministrato in due occasioni dei tranquillanti, mentre la convivente ER LL aveva confermato la presenza in casa del prevenuto alle ore 12.00 del giorno del delitto;
1 -- l'errata individuazione dell'orario dell'omicidio da parte della Corte territoriale, س 2 in base alle circostanze che il telefono cellulare della vittima era risultato spento e non più acceso a partire dalle 12.35, che da tale orario in poi anche la serranda dello studio fotografico era sempre stata vista chiusa, e che dall'esame autoptico era emerso che la vittima non aveva pranzato;
il ricorrente rileva, di contro, che lo spegnimento del cellulare poteva trovare spiegazione alternativa in una scelta volontaria della vittima o nella batteria scarica, mentre appariva assurdo che l'imputato avesse deciso di commettere il delitto in un orario in cui i negozi vicini erano aperti e l'omicida avrebbe corso il rischio di essere visto entrare e uscire dallo studio fotografico;
- l'erronea e illogica valutazione delle prove e delle risultanze d'indagine da parte della sentenza impugnata, contestando in specie: - l'esistenza di un piano studiato e di una messinscena architettata dall'imputato, in quanto priva di reali riscontri negli elementi acquisiti;
- la credibilità attribuita alle dichiarazioni più tarde della teste GI sul fatto di aver visto la saracinesca dello studio fotografico della vittima completamente abbassata alle 13.20 del giorno dell'omicidio, preferendole irragionevolmente a quelle rese nell'immediatezza del fatto, cinque giorni dopo il delitto, nelle quali la teste ricordava invece di aver visto, a quell'ora, la serranda aperta;
- l'attendibilità riconosciuta al teste RA CO sul fatto di aver visto l'imputato provenire alle 12.40 dallo studio del padre, valorizzando l'ammissione del prevenuto di aver notato a sua volta il teste, nonostante lo NN non avesse confermato di aver incontrato il RA in quel giorno e a quell'ora, e nonostante l'indicazione in termini solo presumibili (e non di certezza) della provenienza e della direzione dell'imputato da parte del teste, che non aveva notato se lo NN avesse la maglietta sporca o portasse qualcosa con sé (riconducibile all'arma del delitto o al relativo contenitore); il ricorrente contesta che il RA potesse essere in grado di apprezzare il riferito stato di agitazione dell'imputato, che, sulla scorta delle immagini riprese dalle telecamere, indossava occhiali da sole a goccia ricoprenti l'intero viso, così da occultarne l'espressione; censura pertanto l'individuazione nell'imputato del soggetto visto dal RA, che aveva dichiarato di aver chiuso il bar alle 13.00, e non alle 12.40, dato anche che nel medesimo orario, compreso tra le 12.30 e le 12.40, la teste Catalano, uscita dal proprio bar sulla strada deserta, aveva escluso di aver visto transitare lo NN;
rileva infine l'inaffidabilità del mancato ricordo del RA di aver commentato col padre il contenuto delle dichiarazioni da questi rese alla p.g. il 26.08.2010, oggetto di successiva ritrattazione;
-la credibilità delle dichiarazioni di RA IO, più volte modificate nel corso del tempo e sostanziatesi nel riferire non già quanto il teste aveva visto سا direttamente il giorno dell'omicidio, ma quanto riferitogli dal figlio;
3 - l'omessa valorizzazione di quanto dichiarato dal teste CE e dall'imputato sul ciclomotore della vittima parcheggiato all'interno dello studio fotografico, in modo compatibile con la successiva uscita del padre alla guida del veicolo. Il ricorso lamenta altresì la natura illogica e contraddittoria delle valutazioni compiute dalla sentenza impugnata per spiegare il mancato rinvenimento dell'arma del delitto, ipotizzando che l'imputato fosse uscito dallo studio per occultarla, facendovi successivo rientro, o in alternativa che l'avesse ripulita e lasciata in loco, nonché per giustificare l'illuminazione del locale seminterrato al momento del rinvenimento del cadavere;
il ricorrente contesta le considerazioni della Corte territoriale sulle ragioni del mancato ritrovamento immediato della dentiera della vittima e della presenza di un'impronta papillare fresca dell'imputato sulle onduline presenti nello studio, spiegabile secondo la difesa - con la partecipazione dello NN ai sopralluoghi successivi all'omicidio, mentre un eventuale trasporto delle onduline dal seminterrato al piano superiore da parte dell'imputato, subito dopo l'omicidio, avrebbe presupposto la presenza di impronte di ben maggiore impatto;
rileva il mancato rinvenimento della maglietta indossata dall'imputato e ribadisce la natura congetturale della pretesa incongruità delle condotte dello NN successive al delitto. Il ricorso censura infine la ritenuta natura premeditata del delitto, contraddetta dall'atteggiamento sereno dell'imputato ripreso dalle telecamere di sorveglianza durante la sua permanenza nel negozio del CE, nonché l'ingiustificato diniego delle attenuanti generiche, a fronte dell'incensuratezza e della regolare vita lavorativa del prevenuto. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I motivi di ricorso che censurano, anche sotto il profilo della corretta applicazione delle regole processuali che legittimano la riforma della decisione assolutoria di primo grado da parte del giudice d'appello, la completezza, la congruità e la coerenza logica della motivazione con cui la sentenza impugnata ha affermato la colpevolezza dell'imputato in ordine all'omicidio del padre NN RI, sono infondati fino a rasentare l'inammissibilità.
2. Costituisce principio acquisito nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte che, in caso di riforma (totale, nella fattispecie) del giudizio assolutorio di primo grado da parte del giudice d'appello, questi ha l'obbligo di dimostrare specificamente l'insostenibilità sul piano logico-giuridico degli argomenti più rilevanti della sentenza di prima cura, con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, dia ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati, non essendo sufficiente al riguardo la manifestazione generica di un سنا 4 differente apprezzamento ed essendo, per contro, necessario il riferimento a dati fattuali che conducano univocamente al convincimento opposto rispetto a quello del giudice la cui decisione non è condivisa e viene (radicalmente) riformata (ex plurimis: Sez. 5 n. 42033 del 17/10/2008, Rv. 242330; Sez. 5 n. 35762 del 5/05/2008, Rv. 241169; Sez. 6 n. 6221 del 20/04/2005, Rv. 233083); per non incorrere nel vizio di motivazione integrante la censura di legittimità denunciabile a questa Corte Suprema ai sensi dell'art. 606 comma 1 lett. e) cod.proc.pen., la sentenza di condanna pronunciata in appello in riforma della decisione assolutoria di primo grado deve, dunque, procedere a confutare specificamente le argomentazioni che il primo giudice aveva posto a sostegno dell'assoluzione dell'imputato, dando conto delle ragioni della relativa incompletezza, incoerenza e incongruità, avuto riguardo anche ai contributi eventualmente offerti dalla difesa nel giudizio di secondo grado. In particolare, in mancanza di nuovi elementi sopravvenuti nel giudizio d'appello, per riformare la sentenza assolutoria non basta che il giudice di secondo grado operi una mera, diversa, valutazione del materiale probatorio acquisito in primo grado (e colà ritenuto inidoneo a giustificare una pronuncia di colpevolezza) che sia caratterizzata da pari plausibilità rispetto a quella operata dal primo giudice, ma occorre che la motivazione del giudice d'appello esprima un apprezzamento munito di una forza persuasiva superiore, tale da far venir meno ogni ragionevole dubbio sulla responsabilità dell'imputato (ex multis: Sez. 3, n. 6817 del 27/11/2014, Rv. 262524; Sez. 1, n. 12273 del 5/12/2013, Rv. 262261; Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013, Rv. 256869; Sez. 2, n. 11883 dell'8/11/2012, Rv. 254725).
2.1. Di tali principi, che sono stati correttamente evocati nella loro valenza teorica astratta dal ricorrente, la sentenza impugnata ha fatto puntuale ed esemplare applicazione al caso di specie, pervenendo a riformare l'assoluzione per non aver commesso il fatto pronunciata dal IP nei confronti di NN OL, e a ritenere invece provata la colpevolezza dell'imputato, all'esito di un serrato e argomentato confronto critico con le motivazioni della sentenza assolutoria, di cui la Corte territoriale ha confutato in modo dettagliato, punto per punto, la tenuta logica, evidenziandone le carenze e le insufficienze oggettive sulla scorta di un ragionamento probatorio frutto dell'esame analitico di tutti gli elementi di prova indiziaria che sono stati acquisiti, che hanno costituito oggetto di un'approfondita rivalutazione della loro singola e complessiva capacità - dimostrativa, condotta alla stregua dei criteri legali di validazione sanciti dall'art. 192 comma 2 del codice di rito, secondo un percorso logico-giuridico munito di un'autonoma e autosufficiente forza probante che si sovrappone completamente a quello, strutturalmente carente, del giudice di primo grado, e che risulta perciò, سا 5 insindacabile in sede di legittimità.
2.2. La Corte territoriale, dopo aver dato atto che il IP era pervenuto alla pronuncia assolutoria sulla base di una ricostruzione del fatto basata pressoché esclusivamente sulle dichiarazioni (utilizzabili) dell'imputato, ha invece posto a fondamento della propria decisione la piattaforma probatoria costituita dalla univoca convergenza dimostrativa di un'ampia serie di elementi di prova indiretta, di natura dichiarativa, storica e logico-critica, che sono stati dapprima puntualmente esaminati e saggiati nella loro singola, intrinseca, valenza qualitativa (confrontandoli con la diversa lettura talora operata dal giudice di primo grado ovvero prospettata dalla difesa), e quindi complessivamente valorizzati nella loro unitaria e sinergica confluenza verso il medesimo contesto dimostrativo della colpevolezza dell'imputato, facendo corretta applicazione dei principi di diritto e dei criteri di natura inferenziale che presiedono alla formazione e alla validazione della prova indiziaria, affermati in modo costante da questa Corte, secondo cui il giudice non può limitarsi e non deve arrestarsi a una valutazione parcellizzata e atomistica dei singoli indizi, né procedere alla loro mera sommatoria, ma deve operarne il successivo esame globale al fine di verificare se la relativa ambiguità residuata in ciascuno di essi se isolatamente - considerati possa essere superata e risolversi in una visione unitaria che ne - ponga in luce i collegamenti e la confluenza nel medesimo risultato probatorio (Sez. Un. n. 33748 del 12/07/2005, Rv. 231678; Sez. 1 n. 30448 del 9/06/2010, Rv. 248384; Sez. 1 n. 26455 del 26/03/2013, Rv. 255677; Sez. 1 n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321). Le censure rivolte nel ricorso alla valenza accusatoria attribuita dalla Corte territoriale agli elementi che compongono tale univoco compendio probatorio oltre a proporsi come semplici critiche in punto di fatto al significato indiziario dei singoli elementi esaminati, secondo lo schema di contrapposizione valutativa tipico di un gravame di merito, che non può avere ingresso nel giudizio di legittimità - scontano un evidente errore logico-giuridico nell'approccio critico ai criteri di apprezzamento della prova indiziaria, che si pone in aperto contrasto coi principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui il singolo indizio, isolatamente considerato, può anche non assumere valenza decisiva (proprio perché, essendo indizio e non prova, non è dotato di univoca capacità rappresentativa), di tal che la possibile lettura alternativa prospettata, spesso in termini meramente congetturali, dal ricorrente non è idonea a inficiarne l'efficacia probante;
per supportare il denunciato vizio di motivazione del ragionamento probatorio che sorregge la condanna dell'imputato, occorrerebbe invece dimostrare che è proprio la complessiva confluenza dimostrativa, in senso accusatorio, dei diversi indizi, ritenuta dalla Corte di merito, ad essere affetta da سا 6 insanabile contraddittorietà o manifesta illogicità. La sentenza impugnata ha coerentemente proceduto a verificare l'intrinseca capacità dimostrativa, probabilistica ma pur sempre ancorata a dati di fatto accertati (e non meramente verosimili o supposti), di ciascun singolo elemento indiziario, per poi risolvere in una visione unitaria munita di adeguata tenuta logica le ambiguità talora residuate, pervenendo a individuare nell'imputato l'autore dell'omicidio con quell'elevato grado di credibilità razionale (nel quale si risolve la formula normativa dell'al di là di ogni ragionevole dubbio) che è idoneo a privare di concreto riscontro processuale le ipotesi alternative astrattamente prospettabili (Sez. 1 n. 44324 del 18/04/2013, Rv. 258321).
3. Seguendo l'ordine espositivo delle censure rivolte nel ricorso agli elementi che compongono il quadro indiziario che è stato ricostruito, valutato e ritenuto munito di idonea efficacia probante nei confronti dell'imputato dalla sentenza d'appello, la tenuta logico-dimostrativa della motivazione che supporta il giudizio di colpevolezza risulta puntualmente verificata nei termini che seguono.
3.1. Quanto al movente dell'omicidio, che è stato correttamente valorizzato dalla Corte territoriale come elemento catalizzatore capace di armonizzare e rafforzare l'efficacia probatoria degli indizi acquisiti nei confronti dell'imputato, concorrendo a offrirne una chiave di lettura confermativa della loro univoca significazione accusatoria (Sez. 1 n. 17548 del 20/04/2012, Rv. 252889), la sentenza impugnata ha dato conto sia della situazione di insostenibile tensione familiare che si era determinata tra la vittima e la convivente dell'imputato (ER LL), che condividevano insieme la medesima abitazione, sfociata anche in un episodio di violenza della donna nei riguardi di NN RI, ormai del tutto emarginato dalla vita familiare tanto da consumare sistematicamente i pasti fuori casa, da farsi lavare i panni da una sorella e da rincasare solo per dormire, chiudendosi nella propria stanza, secondo circostanze confermate non solo dalle sorelle della vittima, ma anche da persone estranee al suo entourage familiare;
sia del movente economico rappresentato dalla totale dipendenza del prevenuto (e della ER) dalle risorse del padre, titolare di risparmi investiti nell'ordine di circa 45.000 euro, sui quali l'imputato riponeva delle aspettative pregiudicate dalla convinzione che il genitore avesse allacciato una relazione sentimentale con una donna e dalla variazione intervenuta nella titolarità dei relativi rapporti bancari, che il padre aveva intestato esclusivamente a sé modificando la precedente intestazione congiunta col figlio. Le contrarie deduzioni del ricorrente, dirette a rappresentare un menage familiare caratterizzato da un andamento tranquillo e accomodante e dalla sollecitudine del figlio verso il padre ammalato e riottoso a seguire le prescrizioni di un'alimentazione dietetica, nonché una situazione patrimoniale non florida del سا 7 genitore, privo di proprietà immobiliari e titolare di un'attività di laboratorio fotografico in crisi, delle cui reali disponibilità finanziarie l'imputato non sarebbe stato a conoscenza, si risolvono in mere, inammissibili, prospettazioni alternative di fatto, che non sono in grado di scalfire la congruenza logica delle argomentazioni sulle quali la sentenza d'appello ha fondato la ritenuta sussistenza di un plausibile movente al delitto.
3.2. La Corte territoriale ha motivatamente circoscritto l'orario di commissione dell'omicidio, che i risultati dell'autopsia avevano collocato, sulla base dei dati tanatologici, tra le 11.00 e le 14.00 del 22.08.2010, nel più contenuto intervallo temporale compreso tra le 11.37, allorchè l'imputato si era allontanato dal negozio di ortofrutta nel quale si trovava, situato di fronte allo studio fotografico della vittima, per andare incontro al padre appena ritornato dal mare, come dichiarato dal titolare del negozio CE CO, presente alla scena, e documentato dalle immagini estrapolate dall'impianto di videosorveglianza dell'esercizio commerciale, e le 12.35-12.40, momento a partire dal quale l'utenza cellulare della vittima, in precedenza accesa e funzionante, era risultata spenta e non più raggiungibile (come documentato dai relativi tabulati telefonici e confermato dalla teste Abbasciano, che aveva cercato di contattare lo NN, senza riuscirci, alle 12.35) e la serranda dello studio fotografico era stata vista completamente abbassata dai titolari del bar adiacente, US e Catalano, intenti alle operazioni di pulizia propedeutiche alla chiusura dell'esercizio (avvenuta verso le 13.15), restando quindi ininterrottamente chiusa fino alle 15.00, orario in cui l'imputato aveva dichiarato di essersi recato allo studio, per prelevare il ciclomotore ivi ricoverato e cercare il padre che non rispondeva alle chiamate telefoniche, vedendo la saracinesca sollevata a metà e la vetrata d'ingresso aperta, e rinvenendo il cadavere del genitore al termine della scala interna che dal piano terra conduce al sottostante locale seminterrato adibito a laboratorio fotografico. Il dato fattuale della chiusura della serranda dello studio fotografico della vittima, in orario successivo alle 12.40, era stato confermato dal teste De Marzo, titolare della macelleria ubicata di fronte, il quale aveva riferito di essersi affacciato alle 14.20 dalla finestra dell'abitazione soprastante la macelleria (dove era intento a pranzare), che dà sulla strada, notando che la saracinesca dello studio dello NN era completamente abbassata;
né la circostanza era contraddetta, secondo la Corte territoriale, dalle risultanze complessive della testimonianza di GI RA, che verso le 13.20 si era recata ad acquistare della frutta nel negozio situato di fronte allo studio, in quanto la teste aveva rettificato le proprie dichiarazioni iniziali del 27.08.2010, precisando che il suo ricordo di aver notato, nell'occasione, la serranda dell'esercizio di fronte abbassata a metà doveva 8 سا riferirsi con ogni probabilità non già allo studio dello NN (come da lei in origine dichiarato), ma al bar posizionato a fianco dello stesso, secondo un ricordo obiettivamente validato dall'indicazione da parte della GI di un colore (azzurro o blu) della relativa serranda che corrispondeva a quella del bar, e non a quella (di colore grigio) dello studio fotografico, nonché dal fatto che nell'orario indicato dalla teste (13.15-13.20) i coniugi US e Catalano, titolari del bar, stavano ultimando le pulizie di chiusura del locale, e dunque come da essi riferito la serranda del loro esercizio era effettivamente abbassata a metà, mentre quella dello studio adiacente era, a quell'ora, interamente abbassata. Poiché doveva escludersi che la vittima, dopo essere stata vista per l'ultima volta (viva) dal teste CE entrare nello studio, in compagnia dell'imputato, alle 11.37, ne fosse più uscita, in particolare per pranzare (avendo l'autopsia accertato l'assenza di alimenti solidi nello stomaco dello NN), l'omicidio doveva ritenersi commesso - secondo la ricostruzione della sentenza gravata - dalla persona che, dopo aver fatto ingresso nello studio e consumato il delitto, ne era uscita portando con sé le chiavi e il telefono cellulare della vittima (che infatti non erano stati rinvenuti dagli inquirenti) e abbassando completamente la saracinesca del locale, che era stata vista sempre chiusa a partire dalle 12.40, e dunque in un momento necessariamente antecedente a tale orario. L'individuazione, nei termini suddetti, delle circostanze temporali dell'omicidio assumeva, secondo la sentenza d'appello, un grave e preciso valore indiziante a carico dell'imputato in relazione alla sua accertata presenza sui luoghi non solo alle 11.37 ma, soprattutto, alle 12.40, allorchè il teste RA CO lo aveva visto provenire a piedi dal marciapiede antistante lo studio fotografico del padre diretto verso via Sella, dove si trovava (a poca distanza) la sua abitazione. La sentenza impugnata ha valorizzato, sul punto, la costanza, la coerenza e la certezza assoluta dimostrate dal RA, tanto nelle sommarie informazioni rilasciate in sede di indagini quanto nell'esame reso nel corso del giudizio abbreviato, in ordine al riconoscimento della persona dell'imputato, che egli conosceva fin da bambino, e all'orario in cui aveva visto lo NN da una - distanza di circa 25-30 metri, allorché il teste era momentaneamente uscito all'esterno del bar (non essendovi a quell'ora clienti), che gestiva in loco insieme al padre RA IO - percorrere il tragitto sopra indicato, descrivendo in modo puntuale l'abbigliamento e l'espressione del volto dell'imputato, che aveva incrociato nell'occasione e che gli era parsa quella di una persona turbata, non serena, che aveva evitato di salutarlo;
in particolare, il RA aveva ancorato il suo ricordo, certo, dell'orario - le 12.40 - dell'avvistamento dello NN al fatto di aver guardato nel frangente l'orologio del bar, che egli aveva provveduto a chiudere venti minuti dopo, alle 13.00, portando dentro le piante ornamentali س 9 posizionate all'esterno dell'esercizio. La Corte territoriale ha inoltre dato atto che lo stesso imputato, in sede di esame, aveva riconosciuto di aver visto il RA "quella mattina", "vicino al bar", pur collocando la relativa circostanza in un orario diverso da quello riferito dal teste, che lo NN non era stato peraltro in grado di indicare, così come non ricordava se nell'occasione egli venisse da casa oppure vi si stesse dirigendo (pagina 82 della sentenza). Quanto riferito, per scienza diretta, dal RA, oltre a smentire (come subito si dirà) l'alibi allegato dallo NN, risultava dunque compatibile con la presenza dell'imputato sul luogo dell'omicidio, in orario coincidente con la commissione del delitto e comunque col momento a partire dal quale la serranda dello studio fotografico era risultata definitivamente chiusa, portando la Corte territoriale a trarre la logica conclusione che proprio nel prevenuto doveva identificarsi il soggetto che aveva abbassato la saracinesca dopo essersi trattenuto nello studio per il tempo occorrente a uccidere la vittima e ad apprestare una messinscena in grado di sviare i sospetti dalla propria persona. Le argomentazioni con cui il ricorrente ha contestato la concludenza accusatoria degli elementi sopra esposti e la tenuta dimostrativa, sul piano logico e fattuale, del ragionamento probatorio di tipo indiziario conseguentemente sviluppato dalla sentenza d'appello, si risolvono nella proposizione di una serie di considerazioni alternative, in larga misura di natura dichiaratamente congetturale, come quella secondo cui lo spegnimento del telefono cellulare della vittima, a partire dalle 12.35, potrebbe essere dipeso (anziché dalla sua sottrazione ad opera dell'autore dell'omicidio) da una scelta volontaria di NN RI o dal fatto che la batteria si fosse scaricata, o come la prospettata inverosimiglianza del luogo e dell'orario prescelti per la commissione del delitto, dove l'imputato era conosciuto da tutti e in un momento in cui gli esercizi pubblici della zona erano ancora aperti e frequentati: si tratta di osservazioni che si limitano a configurare, in termini perplessi, delle ipotesi eminentemente astratte, che non offrono alcuna concreta lettura alternativa, basata su dati di fatto certi, degli elementi acquisiti sui quali si fonda la ricostruzione accusatoria, e che non sono perciò in grado di inficiare la tenuta logica della motivazione che supporta la capacità dimostrativa attribuita dalla sentenza di condanna agli elementi da essa valorizzati. La sentenza d'appello ha adeguatamente spiegato, con argomentazioni lineari e coerenti, ancorate su risultanze oggettive in grado di saggiare la veridicità del racconto dei testimoni, le ragioni dell'attendibilità riconosciuta alla formazione progressiva delle dichiarazioni di GI MA, frutto dell'emersione spontanea del ricordo di taluni particolari (come quello riguardante il colore della serranda del locale che la teste aveva visto semiabbassata) inizialmente non riferiti perché سا 10 ritenuti dalla GI irrilevanti;
nonché dell'inaffidabilità che doveva invece attribuirsi alle prime dichiarazioni di RA IO (padre di RA CO) sulla collocazione in un orario successivo a mezzogiorno del momento in cui il teste ricordava di aver visto la vittima transitare davanti al proprio bar, di ritorno dal mare con una "spiaggina" a bordo del ciclomotore, perché oggettivamente incompatibili col dato certo, documentato dalle videoriprese dell'impianto di sorveglianza del negozio di ortofrutta del CE e confermato dalle dichiarazioni di quest'ultimo, che NN RI era arrivato allo studio fotografico e il figlio era uscito dal negozio di fronte, per andargli incontro, alle 11.37 (almeno mezzora prima); la conseguente esclusione dell'idoneità delle dichiarazioni di RA IO, frutto di un ricordo inizialmente impreciso e successivamente rettificato dal teste, a costituire un elemento di contraddizione rispetto a quelle - lineari, puntuali, precise nei ricordi e mai modificate nel tempo : - del figlio CO è stata dunque argomentata dalla Corte territoriale secondo un percorso munito di intrinseca coerenza logica, che lo rende incensurabile in sede di legittimità. Le argomentazioni con cui il ricorrente ha cercato di screditare il giudizio di credibilità e di affidabilità oggettiva motivatamente attribuito alle dichiarazioni di RA CO configurano anche in questo caso delle alternative puramente congetturali, inefficaci a contrastare il dato di prova testimoniale che la Corte territoriale ha ritenuto acquisito sulla presenza dell'imputato sul luogo del delitto in concomitanza temporale all'omicidio; in particolare, la circostanza che la teste Catalano, impegnata nelle pulizie interne del proprio bar nell'orario compreso tra le 12.40 e le 13.15, non avesse visto passare lo NN nell'occasione in cui si era affacciata sulla strada notando la serranda dello studio della vittima completamente abbassata, non contraddice evidentemente il fatto che - l'imputato fosse transitato immediatamente prima o immediatamente dopo;
e la complessiva veridicità della descrizione dell'aspetto del prevenuto effettuata dal RA non può essere inficiata dal fatto che le immagini riprese alle 11.37 nel negozio del CE rappresentassero lo NN con gli occhiali da sole sul viso (così da mascherarne, secondo il ricorrente, l'espressione), trattandosi di un particolare che è stato confermato dallo stesso RA nelle sue dichiarazioni (pagina 70 della sentenza impugnata), e trovando la genuinità della sua testimonianza puntuale, ulteriore, convalida nella coincidenza della descrizione operata dal RA del tipo e del colore della maglietta indossata nell'occasione dallo NN (una polo nera), coi medesimi particolari documentati dalle videoriprese dell'esercizio del CE, a conferma del fatto che teste aveva effettivamente visto transitare l'imputato nelle circostanze da lui riferite. La sentenza d'appello ha offerto una spiegazione logicamente coerente, e perciò سا 11 incensurabile, sia delle ragioni per cui la presenza di eventuali schizzi di sangue della vittima sulla maglietta dell'imputato, allorché questi era uscito dallo studio paterno, non era rilevabile - su un indumento di colore scuro (nero) - dalla distanza di 25-30 metri alla quale si trovava il RA, sia del verosimile impiego come arma del delitto di uno dei tanti oggetti contundenti, idonei allo scopo, esistenti nel laboratorio fotografico della vittima, ed ivi plausibilmente riposto, dopo averlo ripulito, dall'omicida, che non aveva perciò motivo di portarlo via con sé (in particolare nel momento in cui lo NN era stato visto dal RA percorrere il breve tragitto che separava lo studio dalla sua abitazione, senza alcun oggetto o fagotto nelle mani); anche un'eventuale diversa posizione finale del ciclomotore della vittima all'interno dello studio, rispetto al verso in cui l'imputato ha affermato di averlo introdotto nel locale dopo il rientro del padre dal mare, integra una deduzione difensiva del tutto inidonea, nei suoi termini solo ipotetici (anche perché la posizione del veicolo ben potrebbe essere stata modificata dallo stesso NN RI prima dell'omicidio), a supportare la congettura di un'uscita della vittima dallo studio successiva al suo rientro delle 11.37, che la sentenza d'appello ha ritenuto univocamente esclusa dalle risultanze istruttorie.
3.3. Quanto all'alibi invocato dall'imputato, la Corte territoriale ha dato atto che NN OL aveva dichiarato di essere rientrato nella sua abitazione, dallo studio fotografico, verso le 11.45, dopo essersi accomiatato dal genitore, ancora vivo, che aveva appena fatto rientro dal mare;
di essere quindi uscito di casa verso le 12.15-12.30 insieme alla ER per recarsi al centro commerciale di Santa Caterina dove si era trattenuto fino alle 13.30 (venendo ivi ripreso alle 13.29 dalle telecamere di servizio), esibendo agli inquirenti uno scontrino fiscale emesso dal supermercato alle 13.29 e uno scontrino salva tempo dello stesso esercizio recante l'orario delle 13.30; le relative circostanze erano state confermate dalla ER, con particolare riguardo al rientro a casa dell'imputato prima di mezzogiorno e alla partenza comune per l'ipermercato non oltre le 12.30 (avendo peraltro la donna rettificato, sul punto, l'orario delle 13.30 da lei inizialmente indicato); il ricorrente aveva riferito di non aver più avuto notizie del padre, che non aveva risposto alle sue chiamate sull'utenza cellulare (effettuate, secondo le risultanze dei tabulati, alle 14.19 e alle 14.34) dopo averlo lasciato - solo nello studio, e di essersi recato soltanto verso le 15.00 allo studio - fotografico, dove aveva scoperto il cadavere del genitore e chiamato i soccorsi e i carabinieri. La sentenza impugnata ha ritenuto quanto dichiarato dallo NN e dalla ER sull'orario di rientro a casa dell'imputato incompatibile col ricordo certo del teste RA (CO) in merito all'orario - le 12.40 - in cui aveva visto lo NN سا 12 percorrere il tragitto dallo studio all'abitazione, e ha rilevato come la presenza dell'imputato presso il centro commerciale di Santa Caterina fosse provata solo a partire dalle 13.07, orario in cui l'utenza cellulare dello NN aveva agganciato la cella telefonica che serviva la relativa zona, effettuando una chiamata che la ER, nelle sue dichiarazioni, aveva collocato subito dopo l'arrivo e il parcheggio dell'autovettura nel seminterrato del supermercato: si tratta di un orario d'arrivo che la Corte territoriale ha giudicato pienamente compatibile coi tempi di percorrenza, calcolabili in 10-15 minuti, del tragitto di circa 6 km che separa l'abitazione (di via Sella) del prevenuto dall'ipermercato di Santa Caterina partendo da casa in orario successivo alle 12.40, tenuto conto che il 22.08.2010 era una domenica estiva e che a quell'ora le strade di collegamento, costituite da arterie a scorrimento veloce, erano pressoché deserte. La valutazione operata dalla Corte di merito sulla piena affidabilità riconosciuta alle dichiarazioni precise, circostanziate e costanti del RA, provenienti da una persona estranea alla cerchia familiare della vittima e dell'imputato, rispetto a quelle, interessate, dello NN e a quelle della ER, animata da ragioni di risentimento verso la vittima, risulta motivata in termini ineccepibili, che si sottraggono alle generiche censure del ricorrente;
la conseguente conclusione sulla inveridicità degli orari di rientro nell'abitazione dallo studio e di partenza - per l'ipermercato - indicati dall'imputato è stata ulteriormente corroborata da una serie di elementi emersi dalle indagini, che la sentenza d'appello ha ritenuto univocamente dimostrativi della natura precostituita dell'alibi allegato dal prevenuto. La Corte territoriale ha valorizzato, sul punto, il dato costituito dalla subitanea, quanto singolare, preoccupazione manifestata dallo NN, nei momenti immediatamente successivi alla scoperta del cadavere del padre, di rappresentare - di sua iniziativa e in modo insistente - sia ai soccorritori (e in primis alla teste OR, titolare della vicina pizzeria, alla quale l'imputato aveva chiesto di accompagnarlo per un primo sopralluogo nel seminterrato dello studio dove giaceva la vittima), che ai congiunti accorsi sul posto (tra i quali il cugino TU IN), la propria presenza al centro commerciale di Santa Caterina nell'orario di apparente commissione dell'omicidio, addirittura corroborando l'assunto con l'affermazione di aver conservato gli scontrini fiscali degli acquisti, nonché rappresentando alle medesime persone la circostanza relativa alle ripetute chiamate telefoniche senza risposta effettuate al genitore (in realtà riconducibili, alla luce dei tabulati, a due sole telefonate), secondo una condotta che aveva destato lo stupore generale degli interlocutori. La valenza indiziaria attribuita dalla sentenza gravata alla natura di excusatio non petita di un simile comportamento, rivelatore della lucida preoccupazione ل ه 13 dell'imputato di allegare una serie di circostanze idonee a sviare i sospetti dalla sua persona, secondo un atteggiamento manifestamente incongruo alla gravità del momento e del lutto appena patito, non è inficiata, nella sua coerenza logica, dallo stato di tensione emotiva, non necessariamente simulato, in cui - secondo quanto allegato nel ricorso versava lo NN, e che aveva indotto il personale intervenuto del servizio 118 a somministrargli dei tranquillanti, alla stregua dello stato di alterazione che un'azione omicida appena commessa appare comunque in grado di indurre nell'animo del suo autore. In definitiva, se anche l'alibi dello NN non fosse da ritenere, nonostante gli evidenziati margini di precostituzione, accertatamente falso (agli effetti delle implicazioni probatorie destinate a conseguirne a carico dell'imputato: Sez. 1 n. 18118 dell'11/02/2014, Rv. 261993), ma soltanto fallito o non verificato, si tratterebbe comunque di un elemento probatoriamente neutro che non si pone in contraddizione con la complessiva ricostruzione accusatoria operata dalla Corte di merito, che non risulta perciò indebolita nella sua intrinseca coerenza logica.
3.4. La sentenza d'appello ha operato una lettura coordinata di una serie di elementi, basati su acquisizioni istruttorie certe nella loro oggettività, che ha ritenuto gravemente indizianti, nella loro univoca concordanza e concludenza logica, dell'esistenza di una messinscena apprestata dall'imputato dopo la commissione dell'omicidio, funzionale ad accreditare la tesi della scoperta accidentale del cadavere del padre, da parte sua, alle ore 15.00, dopo il ritorno dal centro commerciale di Santa Caterina, e ad attribuire il delitto a una persona ignota con la quale il genitore avrebbe avuto appuntamento nello studio fotografico per la vendita di alcune confezioni di onduline presenti nel locale. Un primo elemento di incoerenza, dal punto di vista logico e fattuale, della versione dello NN è stato individuato dalla Corte territoriale nella stessa rappresentazione delle condizioni in cui l'imputato aveva dichiarato di aver trovato, al momento del suo accesso allo studio nelle prime ore del pomeriggio, la serranda e la vetrata d'ingresso del locale, la prima semiabbassata e la seconda semiaperta, ciò che doveva ritenersi opera dell'autore dell'omicidio, entrato e uscito per tale via dallo studio;
poiché, tuttavia, la serranda era rimasta completamente chiusa e abbassata almeno fino alle 14.20, e l'omicidio era stato commesso certamente (anche sulla base dei soli dati tanatologici) in un orario precedente, la situazione descritta dall'imputato postulava che l'autore dell'omicidio (in tesi diverso dallo NN) fosse ritornato sul luogo del delitto, dopo la sua consumazione, accedendo nuovamente allo studio con le chiavi che aveva in precedenza sottratto alla vittima;
l'assoluta irragionevolezza di un simile comportamento, da parte di un agente estraneo, conduceva pertanto la Corte di merito a concludere che era stato l'imputato a creare l'apparenza da lui 14 لسا descritta, in funzione simulatoria, utilizzando per aprire la serranda dello studio le chiavi di sua proprietà, prima di allertare i soccorsi. Tale conclusione era ulteriormente corroborata, secondo la sentenza d'appello, dal dato di fatto che l'imputato non si era preoccupato di sostituire, dopo il delitto, le serrature d'ingresso dello studio e (soprattutto) dell'abitazione, come sarebbe stato logico attendersi se lo NN avesse realmente ritenuto che un estraneo, autore dell'omicidio del padre, fosse in possesso del mazzo di chiavi sottratto al genitore, che comprendeva anche quelle dell'uscio di casa. Un altro elemento dimostrativo del fatto che l'imputato, allorché si recò verso le 15.00 allo studio fotografico, era già consapevole della presenza del cadavere del padre nel locale seminterrato (del cui omicidio era dunque il responsabile), è stato riscontrato dalla sentenza impugnata nella circostanza, allegata anch'essa dallo NN nelle sue dichiarazioni, di aver scorto il corpo esanime della vittima, al termine delle scale che adducevano al laboratorio sottostante, con un pezzo della dentiera posizionata accanto alla testa, nonostante tutte le luci interne fossero spente (avendo il prevenuto escluso espressamente di averle accese nell'occasione): di contro, l'impossibilità oggettiva di vedere, o anche solo di distinguere, il cadavere, o qualsiasi altro oggetto, nel buio che regnava nel seminterrato a partire "dal 5° gradino a scendere del vano scale" (pagina 109 della sentenza) - oltre a essere confermata dai soccorritori che avevano dovuto perciò accendere l'illuminazione artificiale è stata verificata dagli inquirenti in sede di esperimento ricostruttivo delle condizioni di luminosità e di visibilità esistenti nel locale nell'orario indicato dall'imputato; inoltre né la teste OR, che per prima aveva accompagnato lo NN nel seminterrato, né gli altri soccorritori avevano notato, pur dopo aver acceso le luci, la presenza della dentiera alla quale aveva fatto riferimento l'imputato, che era stata rinvenuta soltanto alcune ore dopo, allorché, alle 17.50, era intervenuto il medico legale e il cadavere era stato rimosso, provocando il sollevamento e lo scuotimento di una stoffa posata su una vicina lucidatrice, che aveva scoperto la dentiera "in questa intrappolata" (pagina 113 della sentenza). L'imputato, dunque, secondo la Corte territoriale, non poteva aver visto né il cadavere, né la dentiera del padre (la cui presenza era stata categoricamente esclusa dalla OR), in occasione dell'asserito accesso al seminterrato delle ore 15.00, ma sapeva della loro presenza nel locale in quanto autore dell'omicidio, da lui commesso alcune ore prima (in orario antecedente le 12.35-12.40) colpendo violentemente la teca cranica della vittima col corpo contundente che aveva evidentemente provocato la fuoriuscita della dentiera dal palato, e aveva di conseguenza riferito alla OR e agli altri soccorritori la scena del delitto così come la ricordava, prima di apprestare la messinscena dell'apertura parziale 15 سا della serranda e della scoperta casuale del cadavere;
tale conclusione era convalidata dal fatto che lo NN aveva contestualmente escluso la presenza - immediatamente notata, invece, da tutti i soccorritori accanto al corpo della vittima della lucidatrice in acciaio su cui era posata la stoffa che nascondeva la dentiera, elettrodomestico che anche l'imputato avrebbe dovuto vedere se fosse realmente sceso, prima di allertare i soccorsi, nel seminterrato;
doveva pertanto ritenersi che lo NN avesse accostato al cadavere la lucidatrice in modo meccanico senza ricordare il relativo particolare - subito dopo l'omicidio, nel corso delle operazioni finalizzate al prelievo dei rotoli di onduline immagazzinate nel locale, che l'imputato aveva trasportato al piano superiore in funzione della messinscena destinata a simulare una diversa causale del delitto. Sul punto, la sentenza d'appello ha argomentato l'implausibilità della versione dell'imputato secondo cui le onduline sarebbero state spostate dal seminterrato al piano terra, quello stesso giorno, dal padre dopo il suo rientro dal mare e prima di essere ucciso, in vista della consegna all'ignoto acquirente col quale la vittima aveva pattuito un prezzo di 200 euro, valorizzando il dato, anche in questo caso di natura oggettiva, rappresentato dall'assenza sul cellophane che avvolgeva le onduline di qualsiasi impronta di NN RI che sarebbe stato naturale repertare se al relativo trasporto avesse provveduto quest'ultimo -a fronte della riscontrata presenza, invece, di impronte papillari "fresche" della mano sinistra dell'imputato, nel quale doveva perciò logicamente individuarsi l'autore del trasporto, che non poteva assumere un significato diverso da quello funzionale a indirizzare i sospetti sulla commissione del delitto verso la persona dell'acquirente di cui la vittima sarebbe stata in attesa. Un ulteriore elemento indiziante a carico dell'imputato è stato ravvisato, infine, dalla sentenza impugnata nel cambio di maglietta operato dallo NN, dopo il suo rientro a casa dallo studio e prima della partenza per il centro commerciale insieme alla ER. Si tratta di una circostanza di fatto certa, inizialmente esclusa dallo NN, che l'imputato aveva ammesso soltanto a seguito dell'acquisizione delle immagini filmate che lo riprendevano - in successione - all'interno del negozio di ortofrutta del CE e dell'ipermercato di Santa Caterina, dal cui raffronto emergeva in modo documentale che la maglietta di colore nero indossata dallo NN alle 11.37, prima dell'omicidio, era diversa da quella con la quale l'imputato si era successivamente recato al centro commerciale;
il cambio d'abbigliamento del prevenuto era stato inizialmente riferito agli inquirenti anche dal figlio della ER (MA HR), convivente con la madre nell'abitazione dello NN. La consapevolezza dell'imputato della valenza indiziaria del cambio della maglietta, che la Corte di merito ha ritenuto non altrimenti spiegabile che con la, ستا 16 presenza su quella originariamente indossata degli schizzi di sangue della vittima (che, al pari di quelli che avevano imbrattato le pareti della scala interna dello studio fotografico, dovevano aver attinto l'omicida mentre infieriva sulla teca cranica del padre, colpita con violenza da distanza ravvicinata), aveva trovato un puntuale riscontro nel contenuto delle intercettazioni ambientali eseguite nel corso della notte successiva al delitto nell'abitazione del prevenuto, attestanti che quest'ultimo aveva rimproverato aspramente il figlio della propria convivente per quanto aveva dichiarato agli inquirenti sul cambio d'abito, inducendolo a ritrattare la circostanza;
il successivo mutamento di versione dell'imputato, inteso ad accreditare la natura involontaria della sostituzione della polo (che egli si sarebbe tolto perché accaldato finché era in casa, scambiandola quindi inavvertitamente con un'altra similare indossata prima di uscire), doveva perciò ritenersi necessitato secondo il motivato giudizio della sentenza d'appello dall'obiettiva impossibilità di continuare a negare il cambio della maglietta dopo l'acquisizione delle videoriprese, così che l'assunto difensivo risultava privo di credibilità e si rivelava inidoneo a contraddire l'univoca concludenza accusatoria, anche su tale punto, della condotta dello NN. La congruenza e la tenuta logica del ragionamento probatorio di tipo indiziario che è stato ampiamente argomentato dalla Corte di merito sulla scorta di tutti gli elementi appena indicati non è inficiato, nella sua complessiva e unitaria capacità dimostrativa della colpevolezza dell'imputato, dalla prospettazione di possibili letture alternative (rispetto alla tesi accusatoria) dell'efficacia probatoria di alcuni singoli elementi indizianti, ipotizzata in termini congetturali e talora solo perplessi - dal ricorrente, come quella secondo cui la presenza della dentiera della vittima accanto al cadavere potrebbe essere stata occultata alla vista dei soccorritori non già dalla pregressa messinscena dello NN, ma dai movimenti accidentali dell'autista dell'ambulanza e del medico del servizio 118 che, scesi per primi nel seminterrato, avrebbero potuto inavvertitamente sospingere coi piedi la dentiera sotto la stoffa che la ricopriva, o come quella per cui le impronte repertate dell'imputato sulle confezioni di onduline potrebbero essere state lasciate dallo NN durante i sopralluoghi successivi al delitto (e non prima, durante il loro spostamento funzionale a simulare che l'omicidio fosse stato commesso da un estraneo). La stessa sentenza impugnata si è fatta carico di contraddire, sulla base degli elementi di prova acquisiti, l'ipotesi - in particolare - di un semplice scivolamento involontario della dentiera, la cui deduzione si risolve pertanto nell'inammissibile riproposizione di una questione di fatto già esaminata nel giudizio di merito, che non può trovare ingresso nello scrutinio di legittimità; più in generale, l'adeguatezza argomentativa e la solidità della motivazione della sentenza di سا 17 condanna non è intaccata dalle deduzioni del ricorrente sul mancato rinvenimento dell'arma del delitto, di cui la Corte territoriale ha fornito una logica - e perciò incensurabile spiegazione (ritenendo plausibile, come si è visto, l'utilizzo di un corpo contundente già presente, ripulito e riposto all'interno dello studio fotografico), e della maglietta, in tesi sporca di sangue, indossata dall'imputato al momento dell'omicidio (che lo NN aveva tutto il tempo, e l'interesse, di far definitivamente sparire), ovvero da osservazioni critiche di tipo astratto, del tutto avulse dalla dinamica concreta del delitto e dalla considerazione della reale personalità del prevenuto, che costituiscono il frutto di mere elaborazioni teoriche operate a posteriori, come quella per cui lo NN, se colpevole, avrebbe architettato una messinscena migliore, in grado di reggere il vaglio serrato al quale è stata sottoposta dalla sentenza d'appello. Deve, in definitiva, concludersi che il giudizio sull'individuazione nell'imputato dell'autore dell'omicidio di NN RI è stato congruamente motivato dalla Corte d'assise d'appello secondo linee argomentative adeguate, coerenti alle regole logico-giuridiche che presiedono alla valutazione della prova indiziaria, che rendono pienamente giustificate sul piano della consequenzialità le conclusioni che sono state tratte da un esame puntuale e completo delle risultanze acquisite e dell'intero materiale probatorio disponibile, sottraendosi perciò a censura in sede di legittimità (ex plurimis, Sez. 5 n. 17905 del 23/03/2006, Rv. 234109 e Sez. Un. n. 47289 del 24/09/2003, Rv. 226074, imputato ET;
nonché, in motivazione, Sez. 2 n. 22362 del 19/04/2013, imputato Di Domenica, e Sez. 6 n. 5907 del 29/11/2011, imputato OR). Per quanto riguarda il giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine al reato di cui all'art. 575 cod. pen., aggravato dal rapporto filiale con la vittima, il ricorso deve pertanto essere rigettato.
4. E' invece fondata, per le ragioni che seguono, la censura del ricorrente sulla natura premeditata del delitto e quella - conseguente - sul diniego delle attenuanti generiche.
4.1. Costituisce principio acquisito nell'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte (da ultime, ex multis, Sez. 5 n. 34016 del 9/04/2013, Rv. 256528; Sez. Un. n. 337 del 18/12/2008, Rv. 241575) che gli elementi costitutivi della premeditazione sono rappresentati da un apprezzabile intervallo temporale tra l'insorgenza del proposito delittuoso e la sua attuazione, tale da consentire una ponderata riflessione sulla decisione presa e sull'opportunità del recesso (c.d. elemento cronologico), e dalla natura ferma e irrevocabile della risoluzione criminosa, che deve perdurare senza soluzioni di continuità nell'animo dell'agente fino alla commissione del reato (c.d. elemento ideologico). Entrambi gli elementi necessari per l'integrazione dell'aggravante devono, 18 س pertanto, essere investiti da una congrua e adeguata motivazione, che nel caso effettivamente carente e priva -in esame appare su questo specifico punto - della necessaria coerenza logica. Con riguardo all'elemento cronologico, la sentenza impugnata si è limitata essenzialmente a valorizzare il tempo trascorso dall'imputato nel negozio di ortofrutta del CE in attesa del ritorno del padre dal mare, secondo una condotta ritenuta sintomatica della natura programmata del delitto: si tratta, peraltro, di un elemento connotato da intrinseca equivocità, sia per la limitata durata temporale, corrispondente a poco più di un'ora e un quarto (dalle 10.21 alle 11.37, in base a quanto documentato dalle videoriprese e riferito dal CE), sia per l'assenza di univoca significazione della condotta, alla stregua delle concrete modalità commissive dell'omicidio compatibili con una lite insorta col genitore, dopo il suo arrivo, all'interno dello studio fotografico, così da neutralizzare la valenza probatoria del precedente tempo di attesa. Le circostanze e le modalità di consumazione del delitto, come ricostruite dalla sentenza d'appello, non possono assumere la capacità dimostrativa di una pregressa, ferma e determinata risoluzione omicida che è stata loro attribuita dalla Corte territoriale: ciò vale, in particolare, con riguardo al corpo contundente utilizzato per colpire e uccidere la vittima, che la stessa sentenza gravata ha ritenuto plausibile individuare in uno degli strumenti di lavoro (come un treppiedi fotografico) presenti nello studio (e non già in un oggetto portato appositamente con sé dall'imputato), privo dunque di intrinseca micidialità e idoneità omicida, così da risultare compatibile con un'iniziativa estemporanea, o comunque non programmata, nella scelta dell'arma del delitto e nella sua esecuzione. In ogni caso, la mera preordinazione dell'omicidio, intesa come apprestamento dei mezzi minimi necessari alla sua esecuzione, nella fase immediatamente precedente il delitto, non equivale all'aggravante della premeditazione, che postula invece il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso temporale, nella psiche del reo, del proposito omicida, del quale sono sintomi il previo studio delle occasioni e delle opportunità per la sua attuazione, un'adeguata organizzazione di mezzi e la predisposizione di idonee modalità esecutive (Sez. 1 n. 3082 del 5/03/1996, Rv. 204299). Priva di rilevanza decisiva, agli effetti della prova della premeditazione, deve ritenersi anche la messinscena successiva al delitto, apprestata dallo NN per ritardare la scoperta del cadavere del padre e sviare i sospetti dalla sua persona, che secondo la ricostruzione della sentenza impugnata non si è giovata di - elementi precostituiti anteriormente all'omicidio, così da poter trovare radice esclusiva nell'acquisita consapevolezza del reo delle conseguenze del delitto appena commesso, secondo un atteggiamento psicologico (posteriore al reato) 19 سا del tutto estraneo all'elemento ideologico della premeditazione. Anche il movente, di tipo economico o familiare, che è stato individuato dalla Corte territoriale, infine, non può assumere valenza dirimente al fine di ritenere la premeditazione, così come l'assenza di un movente, del resto, non varrebbe di per sé a escluderla (Sez. 1 n. 7948 del 25/05/1992, Rv. 191243), rappresentando la causale un mero elemento indiziante dell'aggravante de qua (Sez. 1 n. 345 del 3/12/1990, Rv. 186156), insufficiente da solo a integrarla.
4.2. Il vizio di motivazione sulla sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 577 primo comma n. 3 cod. pen. travolge il diniego delle attenuanti generiche, che è stato fondamentalmente argomentato dalla sentenza impugnata proprio sull'estrema gravità del reato concretamente commesso, implicante un giudizio di complessivo disvalore del fatto nel quale assume un'importanza rilevante, sotto il profilo dell'intensità del dolo, la ritenuta natura premeditata del delitto, così che l'eventuale) esclusione dell'aggravante impone una rimeditazione della valutazione che la Corte di merito è tenuta a compiere ex art. 62 bis cod. pen. agli effetti dell'incidenza sul trattamento sanzionatorio. Fermo restando il giudizio definitivo sulla colpevolezza dell'imputato, la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente alla premeditazione e al diniego delle attenuanti generiche, con rinvio per nuovo giudizio su tali punti ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Bari.
5. Il ricorrente deve essere condannato a rifondere alla parte civile costituita, NN MA, il cui difensore è comparso in udienza formulando le proprie conclusioni, le spese sostenute nel presente giudizio, liquidate (previa esclusione dell'importo delle spese vive di cui non è stato documentato l'esborso) nella misura di cui al dispositivo;
il pagamento va disposto in favore dell'erario ai sensi dell'art. 110 comma 3 DPR n. 115 del 2002, essendo stata la parte civile - come dato atto nelle sue conclusioni ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla premeditazione e al diniego delle attenuanti generiche e rinvia per nuovo giudizio sui punti in questione ad altra sezione della Corte d'assise d'appello di Bari;
rigetta nel resto il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, che liquida in complessivi € 3.000,00 oltre accessori di legge, da corrispondersi a favore dell'erario. Così deciso il 14/07/2015 DEPOSITATA Il Presidente Il Consigliere estensore IN CANCELLERIA MA Cristine Sotto Enrico Giuseppe Sandrini Свиб -9 FEB 2016 LOCANCELLIERE Stefania FAIELLA