Articolo 168 delle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie
Articolo 167Articolo 169
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19 aprile 1942
Art. 168.

Le disposizioni relative agli effetti dell'eccessiva onerosita' sopravvenuta si applicano anche per i contratti conclusi prima dell'entrata in vigore del codice se le circostanze e gli avvenimenti da cui deriva l'eccessiva onerosita' si siano verificati dopo.
Entrata in vigore il 19 aprile 1942
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