Sentenza 3 giugno 2004
Massime • 1
La querela recapitata da un incaricato del soggetto legittimato deve presentare la sottoscrizione autenticata anche nel caso in cui tale soggetto rivesta la qualità di pubblico ufficiale senza però essere incardinato in un ufficio pubblico. (Fattispecie di presentazione della querela ad opera di un incaricato del curatore speciale della persona offesa. La Corte ha rilevato che la esenzione dalla necessità della autenticazione della firma in calce alla querela, è ammissibile soltanto quando a sottoscrivere sia il responsabile di un ente pubblico e non già chiunque svolga una funzione che gli attribuisce la qualità di pubblico ufficiale).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 03/06/2004, n. 39064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 39064 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 03/06/2004
Dott. IACOPINO Silvana - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 889
Dott. BIANCHI Luisa - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 41436/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
IO IR, n. a Napoli l'1.5.1964;
nei confronti della sentenza in data 14 luglio 2003 della Corte di Appello di Milano;
udita in Pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott. Patrizia Piccialli;
udito il Procuratore Generale nella persona del Sostituto Procuratore Gen. Dott. Francesco IACOVIELLO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
RI IR ricorre contro la sentenza in data 14 luglio 2003 con la quale la Corte di appello di Milano confermava la sentenza di primo grado del Tribunale di Busto Arsizio, che aveva condannato il ricorrente alla pena di anni 1 e mesi 2 di reclusione, per il reato di lesioni personali colpose gravissime conseguente ad incidente stradale commesso in danno di EN DJ Ali, ed alla pena di mesi 4 di reclusione e 400 euro di multa, per il reato di omissione di soccorso (reati entrambi commessi il 19 ottobre 1997).
La Corte, nel confermare in toto la decisione di primo grado, fondava la responsabilità dell'imputato, che nei motivi di impugnazione aveva anche contestato di essere stato alla guida della macchina Fiat Croma di sua proprietà coinvolta nell'incidente stradale, sulle dichiarazioni dei testi, rese in merito sia alla dinamica dell'incidente che alla descrizione del conducente l'autovettura, sul riscontro obiettivo rappresentato dai danni riportati dall'autovettura (sfondamento del parabrezza), nonché sulla ricostruzione operata dalla perizia cinematica disposta nel dibattimento di primo grado ex art. 507 c.p.p.. Il giudicante evidenziava anche come l'imputato non avesse in realtà neppure contestato di essere il proprietario dell'autovettura e neppure avesse fornito giustificazioni dell'avvenuto sfondamento del parabrezza differenti rispetto a quella del coinvolgimento nell'incidente.
Avverso la sentenza, propone ricorso lo RI, che articola due distinti motivi di doglianza.
Con il primo, di carattere procedurale, già proposto in secondo grado e rigettato dal giudice d'appello, lamenta la violazione della legge penale, con riferimento all'art. 337 c.p.p. per avere i giudici di merito ritenuta rituale la proposizione della querela da parte dell'avvocato nominato dal giudice tutore provvisorio della persona offesa tuttora incapace, pur non essendo stata autenticata la firma apposta in calce alla stessa, peraltro depositata da un incaricato, nella persona di un collega avvocato. Il ricorrente contesta la soluzione interpretativa offerta dal giudice d'appello, secondo cui la ritualità della querela, pur in difetto di autenticazione della sottoscrizione del tutore, doveva ritenersi conseguenza della natura pubblica della persona del tutore. Secondo il giudicante, infatti, trattandosi di un pubblico ufficiale doveva applicarsi quella giurisprudenza in forza della quale ai fini della presentazione della querela non occorre l'autenticazione della sottoscrizione della querela quando questa provenga da un pubblico ufficiale e sia corredata da elementi sufficienti che, salvo prova contraria, attestino la sicura provenienza dell'atto. E tale sicura provenienza discendeva, sempre secondo il giudicante, sia dall'allegazione alla querela dell'atto di nomina a curatore e del relativo giuramento, sia dalla presentazione della medesima, in Procura, da un collega avvocato dello stesso curatore.
Il ricorrente articola la doglianza contestando che al curatore possa attribuirsi la qualità di pubblico ufficiale e, quindi, sostenendo l'inapplicabilità del principio invocato dal giudice di merito. Nè poteva valere a sanare l'asserita irregolarità conseguente alla mancanza dell'autenticazione l'avvenuta presentazione a mezzo di un collega avvocato.
Con il secondo motivo deduce l'erronea applicazione dell'art. 192, comma 2, c.p.p. contestando nel merito l'affermato giudizio di responsabilità.
Lamenta in particolare che i giudici di merito avrebbero tratto argomenti a supporto della conferma della condanna da una considerazione, contenuta nell'atto di appello, in ordine all'omissione di soccorso ed al turbamento che poteva esserne stato la causa, così in tal modo traendo, secondo il ricorrente, da una argomentazione riconducibile al difensore una sorta di implicito riconoscimento di responsabilità.
Il primo motivo è fondato.
Non interessa affrontare partitamente la questione se al curatore speciale nominato per la presentazione della querela (cfr. artt. 338 c.p.p. e 121 c.p.) debba ritenersi effettivamente attribuita la qualità di pubblico ufficiale, come sostenuto nella sentenza gravata.
È qui necessario e sufficiente evidenziare che, nella specie, anche a voler ammettere come sussistente l'anzidetta qualità, il curatore speciale, siccome nominato nella persona di un avvocato del libero foro non risultava "incardinato" in un ufficio pubblico. Non poteva trovare quindi applicazione quell'orientamento giurisprudenziale, richiamato anche nella sentenza gravata, in forza del quale l'autenticazione della sottoscrizione della querela materialmente recapitata da un incaricato o spedita per posta in piego raccomandato (art. 337, comma 1, seconda parte, c.p.p.), destinata ad assicurare la sicura provenienza dell'atto da parte del titolare del diritto di querela, non sarebbe necessaria, pur nell'assenza di una specifica indicazione normativa, quando la querela provenga dal responsabile di un ente pubblico, giacché, in tale caso, l'atto è corredato da elementi sufficienti (quali i bolli propri dell'ufficio e l'indicazione del numero di protocollo) ad attestarne, salvo prova contraria, la sicura provenienza (cfr. Cass., Sez. 6^, 24 marzo 2000, Tosetto;
nonché, Cass. Sez. 6^, 9 ottobre 2002, Guaschino). Nella specie, anche a voler ammettere, con il giudice di merito, che il curatore speciale doveva considerarsi un pubblico ufficiale, per poter invocare il suesposto orientamento interpretativo mancava il presupposto rappresentato dall'appartenenza del medesimo ad un ufficio pubblico, necessaria per escludere ogni dubbio sulla provenienza della querela. Per l'effetto, ai fini della presentazione di questa, si dovevano rispettare gli adempimenti formali di cui all'art. 337, comma 1, seconda parte, c.p.p., con conseguente necessità dell'autenticazione della sottoscrizione del querelante in caso di presentazione a mezzo di incaricato. Il mancato rispetto di tali formalità non ha garantito la provenienza dell'atto di querela dal titolare del relativo diritto (per riferimenti, da ultimo, Cass., Sez. 3^, 13 maggio 2004, Mboup) ed ha impedito il valido instaurarsi del procedimento penale relativamente al reato procedibile a querela di lesioni personali colpose.
Dall'accoglimento del motivo di ricorso discende l'annullamento senza rinvio della sentenza relativamente alle lesioni personali colpose, trattandosi di reato per il quale l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per difetto di rituale querela.
Il secondo motivo è invece infondato.
Va in proposito ricordato che, per assunto pacifico, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione (ex pluribus, Cass., Sez. 4^, 10 giugno 2003, Carbonara). Or bene, la lettura della motivazione della sentenza impugnata sfugge alle censure articolate dal ricorrente, giacché ricostruisce le modalità dell'incidente stradale e il quadro indiziario che consentiva di ricondurre la responsabilità al prevenuto con motivazione ampiamente logica, attraverso il richiamo puntuale ad elementi di fatto tutti convergenti ed inequivoci (deposizioni testimoniali sulle modalità dell'incidente e sull'identificazione dell'autovettura coinvolta;
rinvenimento dell'autovettura stessa con il parabrezza sfondato e il motore caldo poco dopo l'incidente;
perizia cinematica sulle modalità di verificazione dell'occorso;
assenza di qualsivoglia elemento che potesse consentire di ricondurre l'uso dell'autovettura a soggetto diverso dal proprietario imputato). Elementi di fatto di immediato rilevo anche ai fini della contestata ipotesi incriminatrice dell'omissione di soccorso (l'unica che qui ora interessa, in conseguenza dell'accoglimento del primo motivo). In definitiva, la motivazione sfugge da qualsivoglia censura in questa sede, anche se va eliminato il passaggio (per nulla decisivo) con cui il giudicante sembrerebbe voler ricavare (ulteriori) elementi di convincimento da un argomento utilizzato nei motivi di appello, dove veniva letta una sorta di ammissione di responsabilità proprio per l'avvenuta omissione di soccorso. È argomentazione che non può essere accettata (e sotto questo profilo ha ragione il ricorrente) perché non è certo consentito trarre dalle motivazioni espresse nei motivi di impugnazione (tra l'altro redatti dal difensore) una sorta di confessione stragiudiziale utilizzabile per fondare il giudizio di responsabilità.
Eliminato questo passaggio argomentativo, la motivazione complessivamente fornita regge al vaglio della prova di resistenza, conseguendone il rigetto del ricorso quanto al residuo reato di omissione di soccorso.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato sub A) (lesioni personali colpose) poiché l'azione penale non avrebbe potuto essere iniziata per difetto di querela ed elimina la relativa pena;
rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, il 3 giugno 2004.
Depositato in Cancelleria il 6 ottobre 2004