Sentenza 4 aprile 2003
Massime • 1
La disciplina di diritto interpolare prevista dalla legge 1 marzo 2001, n. 63, c.d. sul "giusto processo", prevede che le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, se acquisite al fascicolo per il dibattimento prima dell'entrata in vigore della legge citata, sono valutate secondo le regole di cui al previgente art. 500 commi 3,4,5 e 6 cod. proc. pen., con la conseguenza che se sono utilizzate per le contestazioni possono essere valutate come prova dei fatti in esse affermati, e quindi avere piena efficacia probatoria, solo se risultano riscontrate "ab estrinseco" da altri elementi di prova che ne confermino l'attendibilità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 04/04/2003, n. 19523 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19523 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LEONASI Raffaele - Presidente - del 04/04/2003
1. Dott. MARTELLA Ilario - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 531
3. Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CARCANO Domenico - Consigliere - N. 22898/2002
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) PO SE, nata a [...] il [...];
2) EL EN, nato a [...] il [...];
3) AI AN, nato a [...] il [...];
4) TI LV, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza emessa in data 18-3-2002 e depositata in data 15/4/2002 dalla Corte d'AppeLO di Catanzaro;
Visti gli atti, la sentenza impugnata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere, Dott. Vincenzo Rotundo;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Antonio Albano, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito il difensore, avv. Liborio Bellusci, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
La Corte d'AppeLO di Catanzaro, Sezione 1^ Penale, con sentenza emessa in data 18-3-2002 e depositata in data 15-4-2002, ha confermato la sentenza con la quale, in data 20-11-2000, il Tribunale di Castrovillari aveva condannato PO SE alla pena di anni quattro di reclusione e lire 15.000.000 di multa,, EL EN alla pena di anni tre di reclusione e lire 13.000.000 di multa, AI NC e TI LV alla pena di anni due e mesi due di reclusione e lire 12.000.000 di multa ciascuno, per il reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. n.309 del 1990 loro ascritto, per avere venduto a terzi eroina, (reato accertato in Cassano Ionio il 24 gennaio 1994).
Avverso la citata sentenza della Corte d'AppeLO di Catanzaro hanno proposto ricorso per cassazione, tramite il loro difensore, PO SE, EL EN, AI NC e TI LV, chiedendone l'annullamento.
In particolare, in tutti i ricorsi si deduce:
- violazione dell'art. 606, lettera e), c.p.p. per inosservanza dell'art. 546, lettera e), deLO stesso codice, in quanto la sentenza censurata conterrebbe soltanto il racconto dei fatti di cui al processo senza alcuna considerazione sui motivi di diritto che dovrebbero rendere attendibili le dichiarazioni rese da PO ED RI nella fase delle indagini, specie ove si consideri che lo stesso in dibattimento ha ritrattato, escludendo la responsabilità degli imputati;
- violazione dell'art. 606, lettera e), c.p.p., in quanto la sentenza impugnata avrebbe una motivazione solo apparente", avvalendosi di argomentazioni di puro genere, di asserzioni apodittiche e di proposizioni prive di efficacia dimostrativa, specificamente là dove afferma che le dichiarazioni accusatorie rese da PO ED RI nella fase investigativa dovevano ritenersi attendibili essendo state rese "in modo fluido" e "senza alcuna esitazione";
- violazione dell'art. 606, lettera b), c.p.p., in relazione al previgente art. 500, comma 4, c.p.p., in quanto i giudici di merito avrebbero fondato la affermazione della penale responsabilità dei ricorrenti sulle dichiarazioni accusatorie rese da PO ED RI nella fase delle indagini preliminari e utilizzate in dibattimento per le contestazioni, avendo costui ritrattato la sua precedente deposizione, mentre tali dichiarazioni avrebbero potuto essere valutate dal Giudice unicamente per stabilire la credibilità della persona esaminata (art. 500, comma 3, c.p.p., previgente). Inoltre le citate dichiarazioni del PO nella fase delle indagini, una volta acquisite nel fascicolo per il dibattimento, avrebbero dovuto essere valutate come prove dei fatti in esse affermati se sussistevano altri elementi di prova che ne confermassero l'attendibilità (art. 500, comma 4, c.p.p., previgente), mentre nel caso di specie non sarebbero sorrette da alcun altro elemento confermativo, in quanto il riscontro costituito dalle circostante de relato riferite dal M.LO RR sarebbe stato espunto dal processo dalla stessa Corte d'AppeLO ai sensi dell'art.195, comma 4, c.p.p. Tutti i ricorrenti, ad eccezione di EL EN,
hanno poi eccepito la violazione dell'art. 606, lettere b) e c), c.p.p., in relazione all'art. 62 bis c.p., in quanto il diniego delle attenuanti generiche sarebbe stato motivato dalla Corte d'AppeLO con i precedenti penali di ciascuno di essi, mentre all'epoca della commissione del reato loro ascritto gli imputati erano incensurati.
DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La Corte d'AppeLO di Catanzaro ha affermato la penale responsabilità degli imputati sulla base delle dichiarazioni rese da PO ED RI nella fase investigativa, introdotte nel dibattimento di primo grado, a seguito della loro ritrattazione, attraverso il meccanismo delle contestazioni.
La Corte di merito ha correttamente ritenuto applicabile nella fattispecie la disciplina dell'art. 500 c.p.p. nel suo testo previgente alle modificazioni introdotte con la legge n.63 del 2001. Infatti, ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 26 di detta legge, le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari, se già acquisite al fascicolo per il dibattimento, "sono valutate a norma dei commi 3, 4, 5 e 6 del previgente articolo 500 del codice di procedura penale". Conseguentemente, essendosi la sentenza di condanna di primo grado fondata su dichiarazioni acquisite ai sensi della precedente normativa, il giudice di appeLO non poteva annullare la sentenza solo perché, in virtù del mutato contesto normativo, quelle dichiarazioni non erano più acquisibili ai sensi della nuova disciplina, ma doveva, come ha fatto, applicare l'art.500 c.p.p. nel suo testo antecedentemente in vigore.
Ai sensi del previgente art. 500, le dichiarazioni utilizzate per le contestazioni potevano essere valutate per stabilire la credibilità della persona esaminata (comma 3) e, in caso di difformità, essere acquisite al fascicolo del dibattimento e utilizzate per la decisione, ma potevano essere valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistevano "altri elementi di prova" che ne confermassero l'attendibilità (comma 4). Il giudice poteva perciò attribuire piena efficacia probatoria alle dichiarazioni rese in precedenza, utilizzate per le contestazioni, solo se risultavano riscontrate ab estrinseco. In altri termini, la disciplina antecedente consentiva l'acquisizione del precedente difforme, dettando però una regola di valutazione cui il giudice doveva attenersi nella fase decisoria.
Detta regola non è stata rispettata dalla Corte d'AppeLO di Catanzaro, la quale - dopo avere concluso per la inutilizzabilità nel procedimento, ai fini della decisione, della testimonianza indiretta del maresciaLO RR sul contenuto delle dichiarazioni del PO, acquisite ai sensi dell'art. 351 c.p.p. - si è limitata a diffusamente motivare in ordine alle dichiarazioni rese nella fase delle indagini preliminari dal testimone, ritenute pienamente attendibili sia "intrinsecamente" che "estrinsecamente", in quanto i particolari indicati dal dichiarante in ordine a ciascuno degli imputati ("luogo di abitazione;
incendio della autovettura Golf di EL EN;
incontro con l'EL nel carcere minorile di Catanzaro;
presenze per un certo periodo di tempo di AI NC in Lauropoli nella abitazione dell'attuale moglie") avrebbero trovato "adeguato riscontro nelle indagini di P.G.".
Nessun "altro elemento di prova" che confermasse l'attendibilità delle dichiarazioni rese dal teste nella fase delle indagini è stato individuato, in quanto, da un lato, gli elementi da ultimo menzionati poggiano tutti su dette dichiarazioni, sono indicati unicamente per dimostrare la attendibilità del PO e, in ogni caso, non provano in altro modo i fatti ascritti ai ricorrenti (come richiesto dal citato art. 500, comma 4), e, dall'altro, le indagini che li avrebbero riscontrati sono del tutto genericamente indicate. Nè a tali lacune motivazionali ovvia in alcun modo la sentenza di primo grado, la quale, una volta affermato che la corroboration poteva anche consistere in elementi "di mera valenza logica", si è limitata, anch'essa, a procedere ad una accurata disamina delle dichiarazioni rese dal PO (per inferirne l'attendibilità di quelle rese nel corso delle indagini e la falsità della ritrattazione effettuata in dibattimento), affermando di rinvenire i necessari riscontri a tali dichiarazioni nella deposizione del teste qualificato RR (ritenuta inutilizzabile dalla Corte d'AppeLO), nell'"evidenziato carattere immotivato e contraddittorio della ritrattazione" e nella "capacità a delinquere degli imputati", in elementi cioè che non potevano in alcun modo essere considerati "altri elementi di prova" che confermassero l'attendibilità delle accuse mosse ai ricorrenti dal teste nella fase investigativa. La sentenza censurata deve quindi essere annullata con rinvio degli atti ad altra sezione della Corte d'AppeLO di Catanzaro.
PER QUESTI MOTIVI
Annulla l'impugnata sentenza e rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte d'AppeLO di Catanzaro.
Così deciso in Roma, il 4 aprile 2003.
Depositato in Cancelleria il 24 aprile 2003