Sentenza 19 giugno 2002
Massime • 1
L'art. 6 della legge 1 marzo 2001, n. 63 ha introdotto l'art. 197 bis cod. proc. pen. che prevede la possibilità di assumere le dichiarazioni degli imputati in procedimento connesso con le formalità previste per i testimoni. Tale disciplina, tuttavia, ai sensi dell'art. 26, comma 2 della legge n. 63/2001, che prevede la rinnovazione da parte del pubblico ministero, dell'"esame" dei soggetti indicati nell'art. 197 bis solo nel caso in cui il procedimento si trovi nella fase delle indagini preliminari, non si applica alle dichiarazioni di tali soggetti già assunte nel corso del giudizio di primo grado, secondo le modalità previste dalla normativa all'epoca vigente, in forza del principio "tempus regit actum".
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 19/06/2002, n. 37245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 37245 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2002 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FATTORI Paolo - Presidente - del 19/06/2002
1. Dott. DE GRAZIA Benito Romano - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - N. 833
3. Dott. ATRIPALDI Umberto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - N. 039786/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) CE AN N. IL 30/01/1969;
avverso SENTENZA del 08/05/2001 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. BRUSCO CARLO SE.
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Vittorio Martiuscello che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori Avv.ti Antonio MANAGÒ e Vincenzo Nico D'ASCOLA i quali hanno concluso per l'accoglimento dei ricorsi. La Corte osserva:
1) Il Tribunale di Reggio Calabria, con sentenza 11 novembre 1995, assolveva CE CR ed CE AN dai reati di associazione a delinquere finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti e di associazione a delinquere di tipo mafioso (commessi con persone allo stato ignote) con la formula "perché il fatto non sussiste"; con la medesima sentenza assolveva i due imputati dai delitti di cui agli artt. 73 e 80 d.p.r. 309/1990 (acquisto e detenzione di ingenti quantitativi di eroina e cocaina) e agli artt. 9, 10, 12 e 14 l. 497/1974, 23 l. 110/1975 e 648 cod. pen. (illegale detenzione di numerose armi - delle quali gran parte aventi caratteristiche di arma da guerra o clandestina - munizioni anche per armi da guerra, parti di arma ecc.). Tutti fatti commessi in Reggio Calabria fino al 5 marzo 1994.
Su appello del pubblico ministero La Corte d'Appello di Reggio Calabria, con sentenza 8 maggio 2001, dichiarava inammissibile l'appello relativamente al capo A (associazione finalizzata al traffico di stupefacenti), dichiarava CE AN colpevole dei reati di cui ai capi B e C (concernenti gli stupefacenti e le armi), aggravati ai sensi dell'art. 7 l. 152/1991, e lo condannava alla pena di anni quindici di reclusione e lire 15.000.000 di multa confermando nel resto la sentenza impugnata ed in particolare l'assoluzione di CE CR da tutti i reati a lui ascritti.
La Corte ha preliminarmente dichiarato inammissibile l'appello relativamente al capo A in quanto i motivi proposti non contenevano alcuna censura relativa al capo della sentenza di primo grado che si riferisce all'assoluzione per questo reato. Per quanto riguarda invece il capo D (partecipazione ad una associazione di tipo mafioso) i giudici di appello hanno ritenuto che l'imputazione non contenesse i requisiti minimi per poter ritenere la sussistenza del reato (mancanza di riferimento ai partecipi, anche ignoti, ad una consorteria mafiosa la cui esistenza sia desumibile aliunde). Per quanto riguarda le altre imputazioni elevate nei confronti di CE AN in sintesi la Corte ha ritenuto che il Tribunale avesse dato una lettura parcellizzata degli indizi acquisiti, valutandoli in modo errato e con passaggi logici non condivisibili. Ha poi ritenuto accertato che le armi, munizioni ecc., e le varie confezioni di stupefacente sequestrate, fossero riconducibili all'opera dei medesimi soggetti, anche se separatamente occultate e ritrovate in giorni diversi, e che gli autori dell'occultamento fossero appartenenti alla famiglia CE (l'edificio nei cui pressi fu rinvenuto il materiale in oggetto era interamente occupato da appartenenti a questo nucleo familiare) come confermato da numerosi indizi che nella sentenza vengono analiticamente indicati. Ha poi indicato gli elementi da cui risultava che CE AN faceva parte di una potente e agguerrita cosca mafiosa (denominata "F e operante in Reggio Calabria); appartenenza comprovata non solo dalle dichiarazioni di alcuni collaboratori di giustizia ma anche da riscontri esterni costituiti dalle attività di traffico di stupefacenti nelle quali il predetto era stato coinvolto in Bologna e da una pregressa condanna per detenzione di armi. Ha ritenuta erronea la valutazione dei primi giudici sullo stato di latitanza di CE AN - coincidente con le date dei giornali con i quali erano avvolte le armi rinvenute - non attribuendo rilievo alle date dei giornali in quanto lo stato di latitanza indicato non costituirebbe ostacolo al rientro di un appartenente ad un'associazione di tipo mafioso nei luoghi sottoposti alla propria influenza tanto più che era dimostrato che l'imputato era ritornato in Reggio Calabria in epoca compatibile con quella dell'occultamento e comunque aveva vissuto, durante la latitanza, in località prossima a Reggio Calabria, città nella quale peraltro rientrava spesso. In conclusione, dopo aver riaffermato l'esistenza dell'aggravante di cui all'art. 7 citato ed esclusa invece, per il delitto di cui all'art. 73 d.p.r. 309/1990, l'aggravante di cui all'art. 80 c. 2^ del medesimo d.p.r., ha condannato CE AN alla pena indicata.
Con la medesima sentenza è stata invece confermata l'assoluzione di CE CR, padre di AN, non avendo la Corte ritenuto sufficienti gli elementi di prova acquisiti ed in particolare non avendo ritenuto provata, anche in base alle dichiarazioni dei collaboratori che l'avevano esclusa, la sua appartenenza ad organizzazioni criminali. E, pur ritenendo che egli dovesse essere consapevole dell'esistenza dei nascondigli utilizzati dal figlio, non ha ritenuto provata la sua partecipazione ai reati contestati.
2) Contro l'indicata sentenza d'appello e le ordinanze che hanno deciso sulle eccezioni di seguito specificate sono stati proposti due distinti ricorsi da parte dei difensori di CE AN. Con il primo ricorso vengono dedotte le seguenti censure nei confronti della sentenza citata e delle ordinanze dibattimentali che hanno deciso sulle questioni proposte:
1) con il primo motivo si deduce l'inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero perché presentato in orario (ore 18,30) nel quale l'ufficio di cancelleria del Tribunale era chiuso al pubblico e pertanto le parti (tra le quali è compreso il p.m.) non avevano titolo per depositare atti;
ne consegue che l'impugnazione presentata era priva di qualsiasi effetto giuridico. Inoltre, nell'atto di appello, non è indicata la persona fisica che ha provveduto materialmente al deposito;
il che costituirebbe ulteriore causa di inammissibilità dell'appello;
2) con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 lett. e del c.p.p., in relazione all'art. 178 lett. c del c.p.p. perché
all'udienza dell'8 maggio 2001 del processo d'appello, data nella quale fu pronunziata la sentenza impugnata, i difensori avevano chiesto una sospensione del dibattimento - che si era protratto dalle ore 12,15 alle ore 17,55 - che non era stata accordata riducendo così le possibilità difensive in considerazione delle menomate condizioni psicofisiche dei difensori con grave lesione della effettività della difesa;
3) con il terzo motivo si deduce la violazione dell'art. 197 bis del c.p.p. per avere, la Corte di merito, illogicamente ed illegittimamente rifiutato di sentire come testimoni tre collaboratori (ER LO, DÀ AN e GU AN), già sentiti come imputati in procedimento connesso, affermando che non erano stato indicato, ne' documentato, in relazione a quali fatti esisteva la connessione. Le dichiarazioni dei predetti non avrebbero quindi potuto essere utilizzate;
4) con il quarto motivo di ricorso si deduce la violazione dell'art.192 c.p.p.; premesse le caratteristiche che, secondo la giurisprudenza di legittimità, devono connotare il procedimento indiziario al fine di pervenire all'accertamento della responsabilità dell'imputato si lamenta la violazione dei principi normativi in tema di valutazione della prova. In particolare la Corte di merito avrebbe ritenuto che l'elemento principale per l'affermazione della responsabilità di CE AN fosse costituito dalla circostanza che il medesimo era stato condannato per la partecipazione all'associazione di tipo mafioso "Serraino", della quale la cosca "F faceva parte, senza tener conto del fatto che la partecipazione all'associazione non è di per sè prova del concorso morale nei singoli reati.
Nel ricorso si censura poi l'affermazione, contenuta nella sentenza impugnata, secondo cui i primi giudici avrebbero valutato singolarmente i singoli indizi mentre, al contrario, nella prima sentenza il compendio indiziario era stato valutato nel suo complesso pervenendosi ad un giudizio di complessiva equivocità dei medesimi indizi. Il Tribunale aveva infatti motivatamente escluso che gli imputati avessero un rapporto di fatto esclusivo con il terreno nel quale erano stati occultati armi e stupefacenti ed aveva ritenuto che gli altri elementi acquisiti fossero privi del carattere di univocità.
Del tutto congetturali sarebbero poi le considerazioni, svolte nella sentenza impugnata, laddove si tenta di ricostruire i movimenti dell'imputato, latitante nel periodo in cui l'occultamento si sarebbe verificato, in contrasto con le acquisizioni probatorie;
così come, in modo parimenti congetturale, sarebbe stato individuato nel ricorrente il detentore delle cose indicate malgrado nello stesso complesso abitassero altre persone anch'esse ritenute far parte di associazioni di tipo mafioso.
5) con il quinto motivo si deduce la violazione dell'art. 606 comma 1 lett. e del c.p.p. perché sarebbe stata erroneamente riconosciuta l'esistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7 del d.l. 152/1991 senza che venisse in alcun modo dimostrato che la detenzione delle armi e della droga fosse effettuata nell'esclusivo interesse dell'associazione mafiosa;
6) con il sesto ed ultimo motivo si deduce infine la violazione della lett. e dell'indicata norma per illogicità della motivazione sul diniego delle attenuanti generiche, sulla determinazione della pena base e degli aumenti per l'aggravante e la continuazione. Con il secondo ricorso vengono formulate le seguenti, in parte analoghe, censure:
1) con il primo motivo si censurano i criteri utilizzati dalla Corte di merito per la valutazione della prova indiziaria con particolare riferimento al carattere equivoco degli indizi, alla loro natura non individualizzante, all'esistenza di elementi indiziari di segno completamente opposto a quello sostenuto dalla sentenza impugnata, al rifiuto di prendere in considerazioni spiegazioni alternative del tutto plausibili anche tenendo conto del tipo di persone che abitavano nell'edificio contiguo al terreno nel quale erano occultate armi e droga. Vengono poi, con questo motivo, analiticamente esaminati i singoli indizi evidenziati dalla Corte al fine di porne in luce l'equivocità e la non gravita e si afferma, in conclusione, che non esiste alcuna correlazione o possibilità di correlazione tra i ritrovamenti e la persona fisica del ricorrente ed anzi l'unico elemento specifico (la data dei giornali che avvolgevano le armi) è favorevole al ricorrente in quanto all'epoca latitante;
2) con il secondo motivo si deduce la violazione dell'art. 606 comma 1^ lett. b ed e del c.p.p. per avere, la sentenza impugnata, ritenuto l'esistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7 in precedenza indicato malgrado la Corte d'appello abbia ritenuto l'insufficiente determinazione degli elementi costitutivi dell'associazione della quale l'imputato avrebbe agevolato l'attività. Nè potrebbe, l'esistenza di questa associazione, essere desunta da sentenze intervenute in diversi procedimenti;
in ogni caso questo sistema argomentativo violerebbe il diritto di difesa dell'imputato che ha diritto di conoscere di quale associazione è ritenuto far parte o che intende agevolare.
3) Con il terzo motivo si deducono infine censure analoghe a quelle contenute nel sesto motivo del primo ricorso con riferimento al trattamento sanzionatorio applicato.
3) Ciò premesso vanno esaminate innanzitutto le eccezioni preliminari formulate con il primo ricorso.
Il primo motivo, diretto ad ottenere la dichiarazione di inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero contro la sentenza assolutoria di primo grado, è infondato. Risulta in fatto, secondo quanto si afferma in ricorso, che l'appello sia stato presentato alle ore 18,30 del 13 marzo 1996; in orario in cui, secondo l'attestazione del dirigente dell'Ufficio prodotta dal ricorrente, l'ufficio di cancelleria abilitato a ricevere l'atto era chiuso al pubblico. Ciò renderebbe l'atto privo di qualunque effetto giuridico.
Va in contrario osservato che se è vero che l'art. 172 comma 6^ c.p.p. importa che debba essere considerata tardiva la presentazione di dichiarazioni, atti ecc. avvenuta dopo la chiusura dell'ufficio al pubblico è altrettanto vero che questa disposizione (non a caso inserita nelle regole generali previste per i termini) si riferisce ai casi nei quali l'atto venga presentato l'ultimo giorno utile. In questi casi la scadenza del termine, per espressa previsione della norma, si verifica con la chiusura dell'ufficio (cons. Cass., sez. 4^, 4 ottobre 2001 n. 1728, Monzeglio;
sez. 5^, 7 aprile 1993 n. 1217, Irti;
nel vigore dell'analogo art. 181 del previgente codice di rito sez. 1^, 29 novembre 1989 n. 3120, Fisanotti). Sembra del tutto evidente, al contrario, che nessuna decadenza possa verificarsi ove il termine non sia ancora scaduto. Del resto il ricorrente non insiste su questa tesi ma afferma che la presentazione di un atto nel periodo di chiusura al pubblico dell'ufficio renderebbe l'atto inesistente. Ma la tesi appare del tutto infondata ove si consideri per un verso che una tale drastica conseguenza non è prevista da alcuna norma (diversamente da quanto è previsto dall'art. 172); per altro verso che mentre il sesto comma dell'art. 172 ha lo scopo evidente di rendere effettiva la parità delle parti imponendo un limite finale comune per la scadenza del termine per la presentazione degli atti una tale esigenza non si avverte nel caso di atti comunque tempestivamente depositati (compresi quelli presentati dalla parte privata).
Quanto alla mancata indicazione della persona che ha depositato l'atto di provenienza dal pubblico ministero ciò importa non certo le conclusioni di inammissibilità dell'atto ma l'esistenza di una presunzione che l'atto sia stato depositato dalla persona fisica che ha sottoscritto l'atto.
4) Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato. Secondo il ricorrente essendo il dibattimento, all'udienza dell'8 maggio 2001, durato ininterrottamente dalle ore 12,15 alle ore 17,55, le possibilità difensive sarebbero state menomate e sarebbe quindi ingiustificato il diniego della richiesta sospensione. Su questo punto va anzitutto rilevato che risulta dal verbale di udienza (che questa Corte può esaminare essendo stato dedotta una violazione di natura processuale) che in realtà le attività difensive, nel corso dell'udienza indicata, furono sospese, per il ritiro della Corte in Camera di consiglio, una prima volta dalle ore 13 alle ore 13,40 e una seconda volta dalle ore 14,50 alle ore 15,50.
In ogni caso, poiché la sospensione del dibattimento può essere disposta solo in caso di assoluta necessità (art. 477 comma 2) è insindacabile la valutazione del giudice che, in modo non manifestamente illogico (e i dati orari indicati non consentono certo di ritenere fondata questa ipotesi), respinga la richiesta di sospensione;
tanto più che, nel caso in esame, la Corte ha indicato varie ragioni che sconsigliavano un'ulteriore sospensione. 5) Il terzo motivo di ricorso riguarda la problematica dell'efficacia nel tempo delle disposizioni contenute nell'art. 197 bis del codice di rito inserito dall'art. 6 della l. 1^ marzo 2001 n. 63 in tema di formazione e valutazione della prova in attuazione del nuovo testo dell'art. 111 della Costituzione. Nel corso dell'istruzione dibattimentale svolta nel processo di primo grado erano stati sentiti, in qualità di imputati in procedimento connesso, tre collaboratori di giustizia (ER LO, DÀ AN e GU AN) nei confronti dei quali, successivamente, le sentenze di condanna erano divenute definitive.
Secondo il ricorrente l'entrata in vigore dell'art. 197 bis citato rendeva possibile, e necessario, sentire queste persone in qualità di testimoni essendo venuto meno l'ostacolo normativo in precedenza previsto. Non avendo la Corte di merito a tale obbligo adempiuto le dichiarazioni dei predetti dovrebbero ritenersi inutilizzabili. La tesi proposta non è condivisibile anche se, ferma restando la correttezza della soluzione adottata dalla Corte di merito, non appare condivisibile la motivazione nella parte in cui ha rigettato la richiesta anche sul rilievo che non sarebbe stato indicato in relazione a quali fatti reato sussisteva la connessione: elementi in realtà ricavabili, in senso positivo o negativo, dagli atti del processo nel quale i predetti erano stati già sentiti ai sensi dell'art. 210 c.p.p. e nel quale, conseguentemente, la valutazione sull'esistenza della connessione doveva essere stata già compiuta. Ben poteva quindi la Corte, sia pure a fronte di una richiesta caratterizzata da estrema genericità, accertare se la connessione invocata si riferisse al caso di concorso nel medesimo reato (le altre ipotesi previste dall'art. 12 comma 1^ lett. a del c.p.p. sembrano da escludere in considerazione della natura dei reati) nel quale l'incompatibilità cessa con la pronunzia delle sentenze irrevocabili indicate nell'art. 197 lett. a c.p.p. ovvero se si trattasse dell'incompatibilità prevista dalla lett. e del medesimo art. 12 o di reati collegati ai sensi dell'art. 371 comma 2^ lett. b del codice di rito;
nel qual caso l'incompatibilità cessa anche prima che la sentenza divenga irrevocabile purché al dichiarante siano stati dati gli avvisi di cui all'art. 64 comma 3^ lett. c. Sul problema prospettato va anzitutto premesso che l'art. 26 comma 2^ della l. 63/2001 citata prevede la rinnovazione, da parte del pubblico ministero, dell'"esame" (così si esprime la norma) dei soggetti indicati nell'art. 197 bis solo nel caso in cui il procedimento si trovi nella fase delle indagini preliminari mentre le altre norme di natura transitoria (o di diritto intertemporale), contenute nell'art. 26 citato, riguardano le dichiarazioni rese nel corso delle indagini preliminari o nel corso dell'udienza preliminare e acquisite al fascicolo per il dibattimento ma non disciplinano il tema del mutamento normativo attinente all'incompatibilità con l'ufficio di testimone adesso disciplinato in modo innovativo dagli artt. 197 e 197 bis.
In assenza di disciplina intertemporale ritiene la Corte che debba farsi ricorso al principio tempus regit actum tutto sommato confermato dal disposto del comma 1^ dell'art. 26 citato che, con lo stabilire che nei processi in corso alla data di entrata in vigore della legge di attuazione del giusto processo si applica la nuova disciplina (salvo quanto previsto dagli altri commi del medesimo art, 26), in realtà riafferma che agli atti già compiuti sotto il precedente regime giuridico e che abbiano esaurito i loro effetti continua ad applicarsi la previgente disciplina. La riferita disposizione ha infatti il solo scopo di evitare che, confondendosi il procedimento con i singoli atti che lo compongono, il principio ricordato possa da taluno essere applicato all'intero procedimento. Ne consegue che la disciplina da applicare alle dichiarazioni in questione è quella vigente al momento in cui le dichiarazioni sono state rese in dibattimento con la conseguenza che, nel momento del procedimento valutativo della prova, il giudice dovrà fare riferimento alle modalità utilizzate per l'assunzione della prova e alla qualità assunta dal dichiarante nel momento in cui le dichiarazioni venivano rese (questo principio è stato affermato, in tema di misure cautelari personali, per procedimenti che si trovavano nella fase delle indagini preliminari e nei quali le dichiarazioni erano state assunte, prima della novella legislativa, senza gli avvisi di cui trattasi: cfr. Cass., sez. 2^, 20 novembre 2001 n. 13011, Andolfi;
13 marzo 2002 n. 13192, Magrì, che ha opportunamente precisato che l'art. 26 in esame non prevede comunque alcuna sanzione di inutilizzabilità per gli interrogatori svoltisi secondo le regole previste dal previgente art. 64).
Ma v'è da osservare che esiste comunque un ostacolo normativo alla possibilità di sentire queste persone come testimoni: gli interrogatori ai quali le medesime sono state sottoposte sono stati svolti secondo le regole previste prima dell'entrata in vigore dell'indicata legge 63/2001 e quindi senza l'avvertimento previsto dal vigente comma 3^ dell'art. 64 ("se renderà dichiarazioni su fatti che concernono la responsabilità di altri, assumerà, in ordine a tali fatti, l'ufficio di testimone") dal che consegue, per il comma 3 bis del medesimo art. 64, che la persona interrogata "non potrà assumere, in ordine a detti fatti, l'ufficio di testimone." La sola possibilità di procedere ad un nuovo esame con le regole previste dalla nuova disciplina, dopo la conclusione delle indagini preliminari, potrebbe essere quella consentita dall'art. 430 c.p.p. nell'ambito dell'attività integrativa di indagine (ma solo se si procede separatamente per il divieto di compiere atti che prevedono la partecipazione dell'imputato o del suo difensore) il cui limite temporale finale era peraltro già ampiamente decorso al momento della richiesta formulata nel presente processo.
Da un punto di vista più generale deve però osservarsi che il diritto alla prova delle parti non comprende anche il diritto di scegliere le modalità con le quali la prova deve essere assunta perché l'ordinamento processuale non prevede un tale diritto;
le liste dei testimoni ecc. previste dall'art. 468 c.p.p. e i provvedimenti in ordine alla prova che il giudice assume in base all'art. 495 c.p.p. non escludono certo che il giudice, ritenuta la prova ammissibile e rilevante, ne decida l'assunzione secondo modalità diverse da quelle indicate (per es. ritenga che una persona indicata come testimone debba invece essere assunta come imputata in procedimento connesso). Nè, tanto meno, che, mutata la qualità della persona, debba essere ripetuta l'assunzione della prova secondo le nuove regole (per es. che un minore di anni quattordici debba essere risentito dopo che è divenuto imputabile).
Ulteriori ragioni conducono ad escludere l'esistenza di un tale diritto nel giudizio di appello governato, sul tema della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, dalla regola prevista dall'art. 603 c.p.p. che la consente solo se il giudice non sia in grado di decidere allo stato degli atti (comma 1^, se vi è richiesta di parte) e quando sia "assolutamente necessaria" se viene disposta d'ufficio. Nè che possano considerarsi sopravvenute o scoperte dopo il giudizio di primo grado (art. 603 comma 2^ c.p.p.) le prove consistenti nella sopravvenuta possibilità di assumere come testimone (già secondo la previgente normativa) un coimputato che sia stato assolto in primo grado (v. Cass., sez. 2^, 29 novembre 1999 n. 6426, Rocca). Una conferma dell'ambito di applicazione del diritto alla prova nel giudizio di appello, secondo i criteri indicati, la si ottiene con l'esame del combinato disposto degli artt. 495 comma 2^ e 606 comma 1^ lett. d del codice di rito: le parti possono ricorrere in Cassazione contro la mancata assunzione di una prova decisiva a discarico (o a carico se si tratta del pubblico ministero); non per altre ragioni attinenti all'assunzione delle prove che, di conseguenza, non possono essere surrettiziamente introdotte con riferimento alle diverse modalità di assunzione della prova che possano essersi succedute nel tempo.
Vi sarebbe anche da dubitare dell'esistenza dell'interesse a risentire il dichiarante ove si consideri che, in base al comma 6^ dell'art. 197 bis in esame, alle dichiarazioni rese dai testimoni in questione si applicano le stesse regole di valutazione della prova previste per i coimputati del medesimo reato o per gli imputati in procedimento connesso. In presenza di una disciplina analoga in tema di valutazione della prova il profilo dell'assunzione di responsabilità da parte del dichiarante (indubbiamente di maggior rilievo nel caso di dichiarazioni testimoniali) sembra infatti riguardare più un interesse di natura pubblicistica, attinente al corretto svolgimento del processo, che l'interesse individuale dell'imputato prevalentemente se non esclusivamente riferito al risultato della prova.
Una conferma di questa interpretazione può trarsi dal testo dell'art. 26 comma 5^ della l. n. 63/2001 di attuazione dell'art. 111 della Costituzione. Questa norma ha l'evidente scopo di evitare i contrasti giurisprudenziali verificatisi a seguito dell'approvazione della l. 267/1997, in particolare sull'applicabilità della disciplina transitoria nel giudizio di legittimità. Il legislatore ha, questa volta, optato per una scelta chiara (ed opposta a quella cui pervennero le sezioni unite di questa Corte nelle sentenze 25 febbraio 1998, Gerina e 13 luglio 1998, Citaristi) prevedendo espressamente che il procedimento probatorio debba ritenersi concluso con il giudizio di merito e non a seguito della formazione del giudicato.
Con la conseguenza che, nel giudizio di legittimità, dovrà essere accertata esclusivamente la corretta applicazione delle norme vigenti all'epoca della valutazione della prova dichiarativa da parte del giudice di merito ma non potranno essere applicate le nuove norme che prevedono ragioni di inutilizzabilità introdotte dalla legge di attuazione del giusto processo (v. in questo senso Cass., sez. 1^, 16 ottobre 2001, dep. 17 novembre 2001, Calafato e altro, che ha anche opportunamente precisato come l'art. 26 comma 5^ citato debba intendersi riferito non solo alle disposizioni in tema di valutazione della prova dichiarativa ma altresì a quelle di formazione e acquisizione della medesima).
Seppur riferita al diverso caso dell'acquisizione delle dichiarazioni al fascicolo del dibattimento questa norma ha un particolare rilievo anche per la soluzione del nostro caso perché evidenzia l'intenzione del legislatore di ancorare le regole di acquisizione e valutazione della prova (che conseguono anche alle modalità di assunzione della medesima) al momento delle decisioni nei giudizi di merito nei quali le prove sono state assunte escludendo quindi la possibilità di mutamento in tempi successivi di queste regole.
Con questa disciplina il legislatore, in buona sostanza, ha ritenuto esauriti gli effetti dell'atto con la pronunzia della sentenza di merito con la conseguenza della sua intangibilità a seguito di disciplina innovativa successivamente entrata in vigore. Conclusione che, del resto, non si pone in contrasto neppure con il ricordato orientamento delle sezioni unite che avevano affermato come il ragionamento probatorio dovesse essere ritenuto completato con la formazione del giudicato ma solo nei casi in cui l'innovazione contenesse una regola di valutazione della prova indirizzata al giudice. Il che è da escludere, nel caso in esame, perché la nuova disciplina si riferisce alle modalità di acquisizione della prova mentre le regole di valutazione della medesima sono rimaste immutate. 6) Il quarto motivo del primo ricorso e il primo motivo del secondo ricorso - concernenti le doglianze rivolte alla sentenza impugnata per violazione dei criteri di valutazione della prova previsti dalla legge - possono essere esaminati congiuntamente.
I motivi medesimi sono in parte infondati e in parte inammissibili laddove propongono una lettura delle prove difforme da quella operata dai giudici di merito non essendo compito del giudice di legittimità, a fronte di due sentenze di merito (entrambe congruamente motivate ma difformi nelle conclusioni) esprimere una propensione per l'una o per l'altra delle soluzioni accolte anche quando non si condividano le conclusioni di una delle due sentenze (o di entrambe).
Trattandosi di processo indiziario va quindi in particolare valutato se i giudici di secondo grado abbiano fornito di adeguato apparato argomentativo le loro conclusioni sulla gravita, precisione e concordanza degli indizi esistenti a carico del ricorrente e se, in tale disamina, non siano incorsi in violazione di regole giuridiche o in manifeste illogicità.
Va premesso, in punto di fatto, che il presente processo nasce a seguito del ritrovamento delle cose di seguito indicate, in esito a perquisizione svoltasi il 4 e il 5 marzo 1994, nell'abitazione del ricorrente (e del padre CE CR assolto in primo grado con sentenza confermata in appello) e nei terreni adiacenti all'edificio abitato dalla famiglia CE e prossimi all'argine di un torrente denominato BO. In particolare in questi terreni venivano rinvenute numerose armi, anche da guerra e clandestine, sotto la cuccia di un cane collocata a circa otto metri dall'abitazione del ricorrente;
a circa cinque metri veniva trovato un altro nascondiglio contenente oggetti analoghi (in particolare un tubo la cui linea di taglio coincideva con altro tubo rinvenuto in luogo nella disponibilità degli imputati) a quelli utilizzati per il confezionamento della custodia delle altre armi;
ad una distanza di altri cinque metri venivano rinvenute altre armi e munizioni;
a circa trenta metri erano nascoste altre armi e poco distante veniva rinvenuto un barattolo di vetro che conteneva kg. 1,320 lordi di sostanza stupefacente.
Ad una maggiore distanza dall'edificio abitato dagli CE, e a poca distanza da piccole costruzioni nella disponibilità degli CE e adibite a pollaio e deposito di materiali vari, era stato in precedenza rinvenuto un contenitore contenente kg. 2,250 di sostanza stupefacente e a una distanza di circa metri 15,50 dall'orto degli imputati un altro contenitore contenente circa gr. 223 lordi di sostanza stupefacente. Le sostanze, successivamente analizzate, risultavano essere cocaina ed eroina.
Si constatava inoltre che l'edificio nel quale abitavano gli imputati e i loro familiari era protetto da un sofisticato sistema elettronico di difesa passiva con telecamere a circuito chiuso che consentivano di vigilare l'ingresso e i terreni adiacenti mediante due monitor siti all'interno dell'edificio. Inoltre un potente faro alogeno illuminava la zona nelle ore notturne;
le porte e finestre al piano terreno erano blindate e i vetri a prova di proiettile. La Corte di merito ha innanzitutto ritenuto accertato che tutte le armi e le sostanza stupefacenti rinvenute fossero state occultate dai medesimi soggetti;
ha tratto questo convincimento dalla contiguità dei luoghi di occultamento, dagli elementi di collegamento tra le armi rinvenute in luoghi diversi (per es. munizioni per un'arma specifica sepolte separatamente dall'arma di riferimento), dalle tecniche di occultamento e dalle modalità di confezionamento dei vari involucri, dalle analogie di composizione tra le varie confezioni di sostanza stupefacente.
Compiuta questa preliminare verifica la Corte di merito ha poi analiticamente indicato le ragioni (peraltro almeno in parte condivise anche dalla sentenza di primo grado) che facevano ritenere che le armi e le sostanze stupefacenti sequestrate fossero da attribuire a persone appartenenti alla famiglia CE. Questo convincimento è stato tratto dalla circostanza che, nell'abitazione dei medesimi, erano stati rinvenuti vari oggetti identici a quelli utilizzati per occultare le armi e la droga sequestrati (barattoli e tappi rossi fabbricati dalla stessa ditta di quelli contenenti la sostanza stupefacente;
due staffe fermatubo identiche a quella utilizzata come maniglia della botola in legno trovata sotto la cuccia del cane;
un pezzo di tubo identico a quello, vuoto ma utilizzabile per nascondere armi, trovato nel corso delle ricerche;
rotoli di nastro adesivo del tipo di quelli utilizzati per il confezionamento delle armi).
Di particolare significato è stato ritenuto il rinvenimento, in una baracca sita nei pressi dell'ingresso del fabbricato, di un tubo la cui linea di taglio coincideva con il tubo vuoto rinvenuto interrato e analogo a quelli utilizzati per l'occultamento delle armi. E così la prova acquisita che il cane, sotto la cui cuccia erano state rinvenute le armi, apparteneva a membri della medesima famiglia. La Corte ha poi ritenuto accertato che gli imputati (CE CR ed CE AN) avevano l'esclusiva disponibilità del terreno demaniale, contiguo alla loro abitazione, nel quale furono effettuati alcuni ritrovamenti e che il cane appartenesse a membri della famiglia predetta.
Ciò premesso - e rilevato che i descritti accertamenti di fatto (peraltro coincidenti con quanto accertato dai giudici di primo grado) appaiono incensurabili in sede di legittimità - si osserva che entrambi i ricorsi lamentano che la sentenza impugnata avrebbe poi tratto il convincimento che l'appartenente alla famiglia che aveva occultato le armi e lo stupefacente, o che comunque ne aveva la disponibilità, fosse CE AN dall'unica circostanza che questi è stato (motivatamente) ritenuto appartenente ad un'associazione di tipo mafioso (cosca "F, costola della associazione denominata "Serraino").
Ma così non è.
È vero che la sentenza impugnata si dilunga sugli elementi di prova acquisiti che dimostrano l'appartenenza del ricorrente alla cosca indicata ma è altrettanto vero che la decisione indica analiticamente gli ulteriori elementi di natura indiziaria che ricollegano alla persona del ricorrente la detenzione delle cose più volte menzionate.
In particolare la Corte ha ritenuto accertato, indicando le relative fonti di prova dalle quali ha tratto l'indicato convincimento, non solo che il ricorrente apparteneva alla indicata associazione ma altresì, a conferma della disponibilità di armi e stupefacenti, che il ricorrente, dopo essersi reso responsabile di un duplice omicidio (dichiarazioni di DÀ AN), durante la guerra di mafia (fine anni '80 - inizio anni '90) si era dedicato al traffico degli stupefacenti prendendo altresi' parte ad alcuni delitti (dichiarazioni di LI NI e ER LO); che in altra precedente occasione CE AN e EM EL (zio del ricorrente) avevano partecipato insieme a ER LO, che ha confermato la circostanza, ad un attentato fallito e le armi usate erano state prelevate presso un pollaio sito presso il torrente BO (cioè la medesima località dei ritrovamenti di cui si discute nel presente processo); che rientrato in Reggio Calabria da S. Ilario il ricorrente aveva portato con sè armi e stupefacenti (dichiarazioni di ER LO).
A riscontro oggettivo di queste dichiarazioni la Corte ha poi indicato la provata attività di traffico di stupefacenti svolta da CE AN in Bologna e la condanna per detenzione di armi riportata dal medesimo.
Non si rinvengono pertanto i vizi denunziati nella valutazione della gravita e precisione degli elementi indiziari raccolti nel corso del processo che, riassuntivamente, si incentrano sulla circostanza della disponibilità, da parte del ricorrente, dei luoghi dove furono rinvenuti armi e sostanze stupefacenti (con particolare riferimento all'identico uso già fatto dal ricorrente dei terreni in prossimità del torrente BO); nel ritrovamento, anche in abitazione nella sua disponibilità, di oggetti identici a quelli usati per il confezionamento di armi e droga;
nelle dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia che hanno confermato la disponibilità di armi e droga da parte di CE AN in tempi compatibili con quelli del ritrovamento e l'uso concreto delle armi da parte del medesimo, con particolare riguardo alle dichiarazioni di ER LO che ha riferito di aver saputo che "le armi e la droga rinvenute erano cose che l'CE aveva portato con sè al ritorno da S. Ilario"; nella circostanza, anche questa riferita da ER, che i medesimi luoghi fossero stati in precedenza utilizzati dal ricorrente (e dallo zio EM EL) per occultare armi;
nei riscontri oggettivi individuati per entrambe le imputazioni. La Corte ha ancora sottolineato, con argomentazione di carattere logico aggiuntiva, come non fosse certo da escludere che la disponibilità delle armi e delle sostanze stupefacenti fosse comune ad altre persone (in particolare al fratello DO e allo zio EM EL) ma che ciò non potesse condurre ad escludere la partecipazione del ricorrente che, per la posizione di preminenza nell'organizzazione criminale della quale anche le due persone citate facevano parte, doveva considerarsi la persona nella effettiva e preminente disponibilità delle cose. Quanto alle dichiarazioni delle persone sentite a discarico la Corte non si è sottratta alla valutazione delle loro dichiarazioni evidenziandone la loro genericità e sottolineando come le medesime persone fossero coimputate di CE AN in altri processi. Ulteriori considerazioni meritano le censure contenute nei ricorsi che si riferiscono, in buona sostanza, al requisito della concordanza degli indizi, cioè alla loro univocità nel senso ritenuto dalla Corte di merito. Secondo il ricorrente, infatti, due elementi in particolare escluderebbero l'esistenza di questo requisito: la circostanza che le armi fossero avvolte in giornali la cui data corrispondeva al periodo di latitanza del ricorrente;
le dichiarazioni del collaboratore BR SE che aveva dichiarato essergli stato confidato da CE DO (fratello di AN) che le armi e la droga rinvenute appartenevano a lui (DO).
Su questi punti deve osservarsi che la Corte di merito ha ampiamente motivato per giungere alla conclusione che le due circostanze non erano idonee ad intaccare il quadro indiziario perché non si ponevano in contrasto con le conclusioni assunte. Quanto alla prima ha osservato la Corte che, anche nel periodo di latitanza, CE NI si era nascosto per un certo periodo in località dalla quale poteva facilmente, e in breve tempo, raggiungere la sua abitazione e il luogo dell'occultamento; in altro periodo della latitanza aveva soggiornato in Reggio Calabria nel cui comune si trova il luogo del ritrovamento. Ha poi rilevato che gli appartenenti ad associazioni di tipo mafioso, anche se latitanti, possono agevolmente rientrare nei luoghi dove si esercita il loro controllo del territorio con minori rischi rispetto a chi questo controllo non abbia.
La prima circostanza (prossimità del luogo dove si trovava latitante) è un dato di fatto incensurabilmente accertato dal giudice di merito;
la seconda è una massima di esperienza della cui esistenza la Corte da conto ed è noto che non compete alla Corte di legittimità sostituire altre massime di esperienza a quelle motivatamente e non illogicamente ritenute esistenti dal giudice di merito. Tra l'altro la Corte ha corroborato l'astratta massima di esperienza con l'esame dei movimenti e dei rapporti tenuti da CE AN durante la latitanza traendo quindi conferma di essa anche nel concreto operare dell'imputato.
Quanto alle dichiarazioni di BR anche in questo caso il giudice di merito ha fornito di adeguata motivazione il suo convincimento in merito alla efficacia di tali dichiarazioni ritenute non idonee ad intaccare la concordanza del quadro indiziario descritto perché, secondo la Corte, le confidenze fatte da CE DO a CALABRO1 (in buona sostanza che le armi e la droga sequestrate appartenevano al medesimo DO) non erano di tenore tale da escludere che il medesimo, seppur ritenuto sincero, volesse solo evidenziare la sua disponibilità delle cose prima del loro sequestro ma non certo escludere che anche altri appartenenti alla famiglia (in particolare AN) avessero questa disponibilità. E, anche in questo caso, trattasi di valutazione certamente non illogica che si sottrae al vaglio di legittimità e non è tale, dunque, da far venir meno il requisito indicato (concordanza degli indizi). Consegue alle considerazioni svolte l'infondatezza dei motivi che si riferiscono alla violazione dei criteri di valutazione della prova previsti dall'art. 192 c.p.p.. 7) Sono invece fondati, nei limiti di cui si dirà, il quinto motivo del primo ricorso e il secondo motivo del secondo ricorso riguardanti entrambi la ritenuta esistenza, da parte della Corte di merito, dell'aggravante prevista dall'art. 7 comma 1^ del d.l. 13 maggio 1991 n. 152 convertito nella l. 12 luglio 1991 n. 203 (per essersi l'imputato avvalso delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen. e comunque al fine di agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso).
A parere della Corte non esiste contraddizione (come sostenuto nel secondo ricorso) tra l'avere la Corte escluso la configurabilità dell'ipotesi di reato contestata al capo d) della rubrica (per aver costituito e fatto parte di un'associazione di tipo mafioso) e l'aver ritenuto invece l'esistenza dell'aggravante in questione. La fattispecie di reato associativo è stata infatti esclusa sol perché la contestazione operata dal pubblico ministero non conteneva i "requisiti minimi di sussistenza del reato" (neppure l'indicazione che dell'associazione facevano parte altre persone oltre ai due CE).
L'aggravante in questione prescinde infatti dall'appartenenza all'associazione nel senso che l'aggravante può riguardare anche soggetti ad essa estranei mentre non necessariamente i reati riconducibili all'attività dell'associazione sono connotati dall'aggravante. Tanto meno è quindi richiesto che l'aggravante consegua alla formale contestazione dell'appartenenza all'associazione o, addirittura, alla condanna per questo reato. In ogni caso la sentenza impugnata è corredata di analitica e puntuale motivazione sul punto relativo all'appartenenza di CE AN alla cosca della 'ndrangheta denominata "F che, a sua volta, faceva parte della maggiore organizzazione criminale dei Serraino Condello. Questi fatti devono dunque ritenersi incensurabilmente accertati dal giudice di merito. Cio' che difetta completamente, nella motivazione della sentenza impugnata, sono invece i presupposti per l'applicazione dell'aggravante. Si è visto che non è sufficiente far parte di un'associazione del tipo indicato perché tutti i reati commessi dagli appartenenti possano essere ritenuti aggravati ben potendosi ipotizzare casi di reati che l'associato ha commesso, per così dire, "in proprio" cioè senza avvalersi della forza di intimidazione ecc. e senza che vi fosse il fine di agevolare l'attività
dell'associazione.
Ma su questi elementi strutturali dell'aggravante la sentenza impugnata è del tutto silente essendosi limitata ad affermare la configurabilità della circostanza, anche con riferimento ai reati fine commessi dagli appartenenti al sodalizio criminoso, ma senza aver individuato alcun elemento idoneo a far ritenere che i reati dei quali CE AN è stato ritenuto responsabile fossero stati commessi avvalendosi delle condizioni predette ovvero al fine di agevolare l'attività dell'associazione. Ciò, in particolare, per quanto riguarda la sostanza stupefacente sequestrata per la quale, rispetto alle armi, questi requisiti appaiono ancor meno evidenti fermo restando che, per nessuno dei reati, le condizioni in questione possono ritenersi presunte.
Su questo punto, conseguentemente, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio.
8) Sono infine infondati i motivi che si riferiscono al trattamento sanzionatorio.
Su tutte le statuizioni oggetto delle censure formulate dai ricorrenti (sesto motivo del primo ricorso e terzo motivo del secondo) ed in particolare su quelle riguardanti il diniego delle attenuanti generiche, la determinazione della pena base, il calcolo degli aumenti per l'aggravante e la continuazione, sentenza impugnata ha infatti logicamente e incensurabilmente (in questa sede) motivato (fermo restando che il parziale annullamento con rinvio relativamente all'aggravante di cui si è trattato consentirà al giudice del rinvio, ove ritenesse 1* "esistenza dell'aggravante, di rivedere i criteri di determinazione dell'aumento).
La Corte ha infatti richiamato i criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. e ha fatto riferimento, in particolare, alla natura ed estrema gravita dei reati commessi nonché ai precedenti penali dell'imputato. Trattasi di motivazione che, sia pur succinta, è idonea a dare conto dei criteri utilizzati per la determinazione della pena, per il diniego delle attenuanti generiche e per gli aumenti inflitti. Per altro verso si osserva che la negativa personalità del ricorrente - su cui implicitamente la Corte ha fatto leva per il severo trattamento sanzionatorio applicato - emerge in numerosi passi della sentenza.
Consegue alle considerazioni svolte l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata sul punto indicato e il rigetto degli altri motivi di ricorso.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, annulla la sentenza impugnata limitatamente alla ritenuta sussistenza dell'aggravante prevista dall'art. 7 d.l. 152/1991 e rinvia per nuovo esame sul punto alla Corte d'Appello di Messina. Rigetta nel resto il ricorso.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 19 giugno 2002. Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2002