Sentenza 14 luglio 2008
Massime • 1
Il giudice d'appello non può riconoscere d'ufficio la continuazione tra il reato rimesso alla sua cognizione e altro per cui l'imputato ha riportato in precedenza condanna divenuta definitiva, ma tale riconoscimento deve formare oggetto di espressa richiesta da parte dell'interessato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 14/07/2008, n. 33403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33403 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORGIGNI NI - Presidente - del 14/07/2008
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 1466
Dott. GALBIATI Ruggero - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 044780/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO CORTE D'APPELLO di BOLOGNA;
nei confronti di:
1) AL D'OR NC, N. IL 09/02/1950;
avverso SENTENZA del 08/04/2003 CORTE APPELLO di BOLOGNA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. AMENDOLA ADELAIDE;
Udito il Procuratore Generale, Dott. Angelo Di Popolo, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata;
Udito l'avvocato Montanari Eugenio, difensore dell'imputato, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata. MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Con sentenza del 26 marzo 1996 il Tribunale di Bologna, all'esito di rito abbreviato, dichiarava CA D'OR CO colpevole del reato di cui all'art. 81 cpv. c.p., e D.P.R. n. 309 del 1990, art.73, commesso in Rimini e Milano a partire dal novembre del 1994
e, concessegli le attenuanti generiche, lo condannava a pena ritenuta di giustizia.
Proposto gravame, la Corte d'appello di Bologna, in data 8 aprile 2003, in parziale riforma della impugnata sentenza, ritenuta la continuazione tra il reato oggetto del presente procedimento - limitatamente alla promessa di cessione di stupefacenti a Di OM NI NO - e quelli giudicati con sentenza della Corte d'appello di Bologna in data 17 luglio 1997, rideterminava la pena inflitta al prevenuto. In motivazione osservava il giudicante, per quanto qui interessa, che, benché l'assenza di "rituali" provvedimenti del GIP e del P.M. idonei a legittimare (ex art. 267 c.p.p.) le intercettazioni delle conversazione telefoniche intercorse tra l'imputato, il Moro e il Di OM, impedisse di utilizzare i risultati delle captazioni, "tale dato processuale" non valeva tuttavia a inficiare anche il contenuto e la rilevanza probatoria delle reiterate dichiarazioni ammissive rese dal CA al GIP. Era segnatamente da escludere, secondo il decidente, che la promessa di estinguere il debito contratto con il Di OM a seguito di un prestito che questi gli aveva elargito, a mezzo di cessione di sostanze stupefacenti che dovevano essere fornite all'imputato dal Moro, fosse una "grottesca sceneggiata" posta in essere al solo fine di tenere a bada le pressanti richieste di adempimento del creditore. Significativa in tal senso era l'esternata convinzione del CA che il Moro gli avrebbe senz'altro fornito le sostanze, il che dimostrava che il suo mancato adempimento era dipeso solo da quello del fornitore.
La Corte confutava infine con articolate argomentazioni l'assunto difensivo in ordine a una sorta di "contagio" dell'inutilizzabilità che dalle intercettazioni telefoniche sarebbe transitata alle dichiarazioni rese dall'imputato in sede di interrogatorio, evidenziando l'assoluta autonomia di queste rispetto agli esiti delle captazioni.
1.2 Avverso detta pronuncia hanno proposto ricorso per Cassazione sia il difensore di CA D'OR NO, sia il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.
Il primo ne ha chiesto l'annullamento per mancanza,
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione. Rilevato che era sostanzialmente pacifico in causa che l'imputato aveva in più occasioni promesso al Di OM - il quale lo pressava per ottenere la restituzione di un prestito - che avrebbe provveduto all'adempimento attraverso la cessione di "macchine" e cioè di sostanze droganti che gli sarebbero state fornite da Moro LI, ha contestato il ricorrente la valutazione del giudice di merito in punto di serietà e concretezza della predetta offerta, la cui esecuzione era in ogni caso subordinata alla "condizione sospensiva" dell'adempimento del Moro, e quindi alla serietà e concretezza della relativa offerta. Ha censurato in particolare l'impugnante il rilievo dato dal decidente alla espressione con la quale il CA D'OR avrebbe rivendicato l'affidabilità del Moro, segnalando anche come i precedenti di questi, relativi a traffico di armi e cocaina, neppure fossero compatibili con i fatti a lui ascritti, aventi ad oggetto eroina.
Sotto altro, concorrente profilo, rileva il ricorrente che la Corte d'appello, avendo disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, al fine di acquisire i decreti autorizzativi delle intercettazioni, a fronte dell'eccezione di inutilizzabilità delle captazioni "per mancanza grafico-testuale di motivazione" degli stessi, non poteva poi, verificata la sussistenza del vizio denunciato, trarre aliunde elementi di convincimento ai fini della conferma del giudizio di colpevolezza: in tal modo il giudice di merito sarebbe incorso in un eclatante salto logico e nel vizio di contraddittorietà della motivazione, emendabile solo con l'annullamento senza rinvio della decisione di condanna. Il ricorrente ha poi presentato una memoria nella quale, ricordato che il GUP aveva ritenuto provato, sulla base del contenuto delle intercettazioni, che il reato si fosse consumato con la traditio della droga, laddove, secondo la Corte d'appello, le dichiarazioni dell'imputato erano sufficienti alla sua condanna per la sola offerta della sostanza, ha insistito nell'accoglimento del ricorso, ribadendo le già formulate censure.
Nel suo ricorso il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna ha invece chiesto l'annullamento della sentenza del Tribunale limitatamente al punto in cui è stato ritenuto il vincolo della continuazione tra il reato oggetto del presente processo e i reati già giudicati con sentenza definitiva della Corte d'appello di Bologna del 27 dicembre 1998. Ha segnatamente denunciato il ricorrente il vizio di violazione di legge, rilevando che il giudice a quo aveva riconosciuto il beneficio d'ufficio, in mancanza e di un motivo di gravame e di una espressa richiesta formulata nel corso del dibattimento, in contrasto con la tassatività dei casi in cui il giudice d'appello, a norma dell'art.597 c.p.p., comma 5, può concedere benefici d'ufficio.
2.1 Nell'esame delle doglianze, ritiene la Corte di dover partire da quelle proposte dal difensore dell'imputato che, in quanto attinenti al giudizio di colpevolezza, sono logicamente preliminari rispetto all'unico motivo di censura formulato dal Procuratore generale. Il ricorso del difensore del prevenuto è infondato.
Anzitutto non coglie nel segno la denuncia di contraddittorietà e illogicità argomentativa della sentenza impugnata, basata sul rilievo che la Corte d'appello, dopo aver disposto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, così implicitamente riconoscendo l'insussistenza delle condizioni per decidere allo stato degli atti, avrebbe incongruamente fondato il suo convincimento sulle pretese dichiarazioni autoammissive rese dall'imputato. Premesso che l'acquisizione dei decreti valutare la rilevanza penale di siffatto negozio dalla capacità e dalla volontà del Moro di adempiere, e cioè sulla base di un fatto ad esso esterno.
Le censure dell'impugnante si risolvono in definitiva, in parte qua, nella sollecitazione alla rilettura del materiale probatorio, preclusa in questa sede di legittimità, ovvero nella riproposizione di tesi difensive già valutate e adeguatamente confutate dal giudice di merito.
È invece fondato il ricorso del Procuratore generale. Il potere riconosciuto al giudice di appello dall'art. 597 c.p.p., comma 5, di applicare anche di ufficio con la sentenza i benefici degli artt. 163 e 175 c.p., ed una o più circostanze attenuanti, è assolutamente eccezionale, in quanto dettato in deroga al principio generale dell'effetto devolutivo dell'appello, stabilito dall'art.597 c.p.p., comma 1, con conseguente sua inapplicabilità, ai sensi dell'art. 14 preleggi, al di fuori dei casi espressamente consentiti (confr. Cass. pen. sez. 5, 17 gennaio 1997, n. 2039). In tale prospettiva è dunque fondata la censura volta a prospettare la violazione di legge conseguente al riconoscimento della continuazione, malgrado l'assenza non solo di un motivo di appello - preclusione nella specie superabile per essere il passaggio in giudicato della sentenza relativa agli altri fatti, da porre in continuazione con quelli per cui è processo, posteriore alla scadenza del termine per la proposizione dell'appello - ma di qualsivoglia richiesta della difesa (confr. Cass. pen., sez. 6, 26 maggio 2003, n. 36352). In definitiva, mentre il ricorso dell'imputato deve essere rigettato, in accoglimento di quello del P.M., la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al capo relativo alla pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna, che si atterrà ai principi enunciati nella presente sentenza.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione, in accoglimento del ricorso del P.M., annulla la sentenza impugnata limitatamente al capo relativo alla pena, con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Bologna;
rigetta il ricorso dell'imputato, che condanna al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quarta Penale, il 14 luglio 2008. Depositato in Cancelleria il 12 agosto 2008