Sentenza 20 gennaio 2009
Massime • 1
Integra la violazione di legge, rilevante ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio, l'inosservanza da parte del giudice del principio di imparzialità. (Fattispecie in cui è stato configurato il reato di cui all'art. 323 cod. pen. in relazione alla condotta di un giudice di pace, che, all'esito di una causa civile, aveva comunicato alla parte vittoriosa il contenuto della sentenza non ancora depositata e pubblicata)
Commentario • 1
- 1. Penale Diritto e ProceduraOttavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 25 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 20/01/2009, n. 9862 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 9862 |
| Data del deposito : | 20 gennaio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. LATTANZI Giorgio - Presidente - del 20/01/2009
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Consigliere - SENTENZA
Dott. MILO Nicola - Consigliere - N. 138
Dott. CONTI IO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. MATERA Lina - Consigliere - N. 019884/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO TRIBUNALE DI ROMA;
nei confronti di:
1) LD NI NI, N. IL 02/03/1932;
avverso SENTENZA del 27/09/2007 GIP TRIBUNALE di ROMA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MATERA LINA;
sentite le conclusioni del P.G. Dr. MONTAGNA Alfredo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio.
FATTO
Con la sentenza indicata in epigrafe il GUP del Tribunale di Roma, all'esito dell'udienza preliminare, nel corso della quale il procuratore speciale dell'imputato, con il consenso del Pubblico Ministero, aveva fatto richiesta di applicazione della pena ex art.444 c.p.p., subordinata alla concessione della sospensione condizionale, ha dichiarato, ai sensi dell'art. 129 c.p.p., non luogo a procedere nei confronti di DI IO NI in ordine al reato ascrittogli, perché il fatto non sussiste.
Al DI era stato contestato il reato di cui all'art. 323 c.p., perché, in qualità di Giudice di Pace del Tribunale Civile di Sassari, abusava delle sue funzioni e dei conseguenti poteri, trasmettendo la copia di una propria sentenza, prima del deposito, alla parte convenuta vittoriosa (società Nuova Tirrena s.p.a.) tramite un fax diretto al difensore avv. Giorgio Spanedda, pervenuto per disguido materiale anche allo studio dell'avv. Mereu, difensore della parte attrice soccombente (Nonne Luigi); e ciò in violazione dei principi di indipendenza e terzietà del giudice ex art. 101 Cost. e art. 111 Cost., comma 2 e dei principi in materia di astensione obbligatoria ex art. 36 c.p.p., lett. a), c), h), così procurando alla parte convenuta vittoriosa l'ingiusto vantaggio (indirettamente) patrimoniale della conoscenza anticipata dell'esito vittorioso della controversia, con conseguente ingiusto danno per la controparte (in Sassari, nell'aprile 2004).
Il GUP, pur dando atto che effettivamente il prevenuto, verosimilmente per mero errore materiale, ha trasmesso a mezzo fax al difensore dell'attore soccombente, prima del deposito in Cancelleria, copia della sentenza, e pur considerando "incredibili" le giustificazioni addotte dal DI, ha ritenuto non ravvisabili nella condotta descritta gli elementi costitutivi del reato di abuso d'ufficio, sia perché le violazioni di legge contestate dall'accusa o non rilevano penalmente o non sussistono, sia perché nella specie nessun concreto vantaggio patrimoniale o danno è derivato alle parti in causa dalla conoscenza anticipata dell'esito della controversia. Il Procuratore della Repubblica di Roma ha proposto appello avverso la predetta sentenza, deducendo con un primo motivo l'errore in cui è incorso il GUP nel ritenere, a fronte della richiesta congiunta di applicazione della pena ex art. 444 c.p.p. e nonostante l'ammissione del fatto materiale da parte dell'imputato, l'evidenza della irrilevanza penale del fatto, ai sensi dell'art. 129 c.p.p.. Con un secondo motivo il ricorrente lamenta la contraddittorietà della motivazione, con la quale è stata ritenuta la liceità di una condotta definita per ben tre volte nella parte narrativa della sentenza come "incredibile" e, oltre che dimostrata, anche confessata.
Con un terzo motivo viene dedotta l'erroneità della valutazione espressa in sentenza circa l'insussistenza delle contestate violazioni di legge.
Con un ultimo motivo, infine, si sostiene l'erroneità della pronuncia di proscioglimento, in relazione all'asserita mancanza di un ingiusto vantaggio patrimoniale, che per la parte vittoriosa è invece sicuramente derivato dalla conoscenza anticipata della decisione.
In data 30-5-2008 il Presidente della Corte di Appello di Roma, qualificato l'atto di appello come ricorso per cassazione, ha disposto la trasmissione degli atti a questa Corte.
DIRITTO
Il ricorso è meritevole di accoglimento.
In tema di patteggiamento, è dovere indeclinabile del giudice esaminare, prima della verifica dell'osservanza dei limiti di legittimità della proposta di pena concordata, gli atti del procedimento al fine di riscontrare l'eventuale esistenza di una qualsiasi causa di non punibilità, la cui operatività, giustificando il proscioglimento dell'imputato e creando un impedimento assoluto all'applicazione della sanzione, è necessariamente sottratta ai poteri dispositivi delle parti. Tale operazione preliminare consiste in una ricognizione allo stato degli atti, che può condurre a una pronuncia di proscioglimento ai sensi dell'art. 129 c.p.p. soltanto se le risultanze disponibili rendano palese l'obiettiva esistenza di una causa di non punibilità, indipendentemente dalla valutazione compiuta dalle parti e senza la necessità di alcun approfondimento probatorio e di ulteriori acquisizioni (Cass. Sez. Un., 25-11-1998/22-2-1999 n. 3). La pronuncia di proscioglimento, pertanto, è possibile soltanto in presenza di un'obiettiva e incontestabile evidenza probatoria degli atti;
tant'è che essa prescinde dal tutto dalle prospettazioni delle parti, contenute nell'accordo patrizio finalizzato all'applicazione della pena.
Nel caso di specie, il giudice delle indagini preliminari, avvalendosi del potere-dovere conferitogli dall'art. 129 c.p.p., ha escluso che la condotta addebitata all'imputato nel capo d'imputazione valga ad integrare gli estremi costitutivi del reato di cui all'art. 323 c.p., rilevando, in particolare: 1) che, ai fini della configurabilità del reato di abuso d'ufficio, rilevano solo le violazioni di norme che prescrivono specifici comportamenti e non le infrazioni di norme programmatiche e di principio, quali quelle previste dagli artt. 101 e 111 Cost.; 2) che è da escludere la sussistenza dell'elemento dell'ingiusto vantaggio patrimoniale e/o dell'ingiusto danno, asseritamene procurati dall'imputato mediante la condotta contestata, in quanto, nella specie, "l'unico vantaggio ipotizzatile, sicuramente non ingiusto nel senso voluto dalla norma discende dalla circostanza di aver vinto la causa (e l'unico danno da quella di essere risultato soccombente), non certo dall'averlo saputo prima del deposito della motivazione".
La prima affermazione non appare corretta sul piano giuridico. È vero, infatti, che, secondo il tradizionale orientamento della giurisprudenza, non è idonea a rendere configurabile la violazione di legge rilevante ai fini dell'integrazione del delitto di abuso d'ufficio la sola inosservanza di norme di carattere generale, aventi valore meramente programmatico (Cass. Sez. 6, 11-10-2005/11-4-2006 n. 12769; Cass. Sez. 6, 8-5-2003 n. 35108). È altrettanto vero, tuttavia, che non può non attribuirsi una valenza cogente al principio di imparzialità sancito, in relazione all'attività giudiziaria, dall'art. 111 Cost., in quanto tale principio, inteso come divieto di favoritismi o di trattamenti persecutori, impone al giudice una vera e propria regola di comportamento, di immediata applicazione, e possiede, quindi, i contenuti precettivi richiesti dall'art. 323 c.p.. E, nella fattispecie in esame, non par dubbio che la comunicazione a una parte, da parte del giudice investito di una controversia civile, del contenuto di una sentenza non ancora depositata e pubblicata, costituisca espressione di un atteggiamento di favore deviante dal canone di imparzialità che deve presiedere in ogni momento l'esercizio della funzione giurisdizionale e che vuole il giudice assestato in una posizione di assoluta equidistanza dai soggetti coinvolti nel processo.
Il secondo assunto risulta frutto di una valutazione affrettata, non essendo negabile che a una parte del giudizio possa derivare un concreto vantaggio dall'anticipata conoscenza della decisione adottata dal giudice;
vantaggio la cui suscettibilità ad essere tradotto in termini economici non può essere esclusa a priori, ove solo si tenga conto dei possibili risvolti posti in evidenza nel ricorso (in ragione della possibilità per l'interessato, a causa assicurata come vinta, di effettuare un'anticipata programmazione dei propri affari economici e dell'indiretta monetizzazione di tutto ciò, nonché dell'evidente prestigio derivante al difensore dinanzi al cliente, con indiretta monetizzazione professionale), che avrebbero meritato quanto meno una più approfondita riflessione e verifica.
Le evidenziate incongruenze giuridiche e logiche minano in radice l'impianto argomentativo posto a sostegno della decisione del GUP ed impediscono di ravvisare, sulla base di una semplice lettura degli atti, la sussistenza di elementi idonei a legittimare, per la loro assoluta efficacia dimostrativa, l'adozione di una pronuncia di proscioglimento ex art. 129 c.p.p., a fronte della richiesta di "patteggiamento" formulata dalle parti.
S'impone, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma per nuova deliberazione.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata, con rinvio al Tribunale di Roma per nuova deliberazione.
Così deciso in Roma, il 20 gennaio 2009.
Depositato in Cancelleria il 4 marzo 2009