Sentenza 10 giugno 2008
Massime • 1
In tema di abuso di ufficio, la violazione, nell'esercizio di pubbliche funzioni, del dovere di imparzialità sancito dall'art. 97 della Costituzione integra il requisito della "violazione di norme di legge", elemento costitutivo della fattispecie.
Commentario • 1
- 1. Penale Diritto e ProceduraOttavia Murro · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 25 gennaio 2021
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 10/06/2008, n. 35048 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35048 |
| Data del deposito : | 10 giugno 2008 |
Testo completo
35048/08 48
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
Sezione II penale
Udienza pubblica del 10/6/2008
Sentenza n. 763/08
Reg. gen. N.2908/2004
composta dai signori dott. Rizzo Aldo Sebastiano Presidente
dott. Casucci Giuliano Consigliere
dott.Gallo Domenico Consigliere
dott. Macchia Alberto Consigliere
dott. Davigo Piercamillo Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sul ricorso proposto da Procuratore Generale presso la Corte
d'Appello di Napoli;
Avv.ti Giovanni De Lucia e Massimo Preziosi
nell'interesse di SU MA, nato a [...] il [...]; Avv. Giovan Battista De Simone nell'interesse di
CO AN DE, nato a [...] il [...] Avv.
Pasquale Giovannelli del foro di Ariano Irpino, nell'interesse della costituita parte civile, EL RE, nato a [...]
1'11/6/49 avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli,
Sezione VII, in data 21/10/2003 Sentita la relazione della causa fatta,
in pubblica udienza, dal consigliere Domenico Gallo;
Udita la requisitoria del sostituto procuratore generale, dr. Carmine Stabile, il
H ello
quale ha concluso chiedendo l'inammissibilità dei ricorsi della parte civile, di SU e CO ed il rigetto del ricorso del P.G. Udito il difensore che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
osserva:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza, in data 21/10/2003, la Corte d'appello di
Napoli, a seguito di giudizio di rinvio, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Avellino, in data 20 luglio 2000, appellata dagli imputati, assolveva SU MA e CO
AN DE in ordine all'imputazione di abuso d'atti d'ufficio, contestata al capo A) della rubrica perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato, e confermata la responsabilità di entrambe gli imputati per il reato di falsità in atto pubblico di cui al capo C), rideterminava la pena inflitta ai medesimi imputati in anni uno di reclusione ciascuno, confermando nel resto, con condanna alla refusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile.
La Corte osservava che, a seguito della novella dell'art. 323
c.p., sostituito dall'art. 1 della L.16 luglio 1997 n. 234, la condotta punibile presupponeva la violazione di specifiche norme di legge, che nella fattispecie non erano state contestate, salvo un riferimento generico alla violazione dei doveri di imparzialità di cui all'art. 97 Cost., norma da considerarsi meramente programmatica e priva di valore precettivo.
Avverso tale sentenza ricorrono per cassazione il Procuratore
Generale presso la Corte d'appello di Napoli, entrambe gli
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Il Procuratore Generale solleva un unico motivo di ricorso con il quale deduce la violazione o falsa applicazione della legge penale in relazione alla assoluzione degli imputati in ordine al reato di cui all'art. 323 c.p. Al riguardo osserva che la rubrica conteneva, al capo c), la violazione di alcune norme penali, che dovevano essere considerate in relazione causale con il comportamento di abuso d'ufficio.
L'imputato SU MA solleva un unico motivo di gravame, ex art. 606, comma uno, lett. b) ed e) c.p.p., deducendo la violazione o falsa applicazione della legge penale, con riferimento agli art. 476 c.p. e 192 c.p.p. ed il vizio della motivazione sul punto.
Al riguardo si duole della valutazione delle emergenze processuali effettuate dalla Corte territoriale ed in particolare della deposizione del teste Albano, che la Corte qualifica attendibile e non smentita o infirmata da alcun altra circostanza, senza tener conto della cartella clinica dalla quale non risultava la partecipazione del dr. CO all'intervento chirurgico di cui aveva riferito il teste.
L'imputato CO AN DE solleva quattro motivi di gravame. Con il primo deduce la nullità del decreto di citazione a giudizio in appello per l'omessa notifica presso il domicilio eletto dall'imputato, con dichiarazione regolarmente notificata in Cancelleria.
Con il secondo motivo deduce l'illogicità della motivazione e la manifesta contraddittorietà della stessa, anche per omessa valutazione di documenti agli atti. Al riguardo si duole che la
Corte territoriale non abbia tenuto alcun conto della cartella clinica in atti, dalla quale emergeva in modo in equivoco che
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eelo 4.
il dr. CO non faceva parte dell'equipe operatoria, contrariamente a quanto dichiarato dal teste dr. Albano.
Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 476 c.p. per difetto assoluto di indizi e prove in ordine alla responsabilità dell'imputato per il reato di falso, fondata su elementi meramente indiziari o ipotetici;
Con il quarto motivo, si duole della conferma delle statuizioni di condanna al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, assumendo che l'eventuale reato di falso commesso dall'imputato, non avrebbe potuto in nessun modo ledere gli interessi della parte civile, non essendovi relazione fra il falso e gli esiti del concorso, che il dr. EL non aveva superato, classificandosi sesto su tre posti messi a concorso.
La parte civile, in persona del dr. EL RE, ricorre contro l'assoluzione di entrambe gli imputati per il reato di abuso d'ufficio, deducendo la nullità della sentenza per violazione dell' art. 606, comma uno, lett. b), c) ed e) c.p.p.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Preliminarmente deve essere preso in esame il primo motivo sollevato dall'imputato CO. Devono essere poi trattati congiuntamente il secondo e terzo motivo sollevato dal CO ed il motivo sollevato dal SU. Il quarto motivo sollevato dal CO deve essere preso in considerazione all'esito dell'esame del ricorso del P.G.
2. Con il primo motivo l'imputato CO eccepisce la nullità del decreto di citazione in appello in quanto la notifica è avvenuta in luogo diverso dal domicilio eletto. E' evidente che il difetto della notifica dell'atto di citazione costituisce una nullità generale a regime intermedio, che
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трав può essere dedotta nei limiti indicati dall'art. 182 c.p.p. e che rimane sanata nei casi previsti dagli artt. 183 e 184
c.p.p. (Cass. Sez. II, Sentenza n.
4.000 del 10/11/1999). Nella fattispecie risulta dal verbale che il CO è comparso personalmente alla prima udienza del 9/5/2003, senza nulla eccepire. Di conseguenza si è verificata la sanatoria di cui all'art. 184, I comma c.p.p.
3. Entrambi gli imputati, CO e SU deducono la violazione di legge ed il vizio della motivazione con riferimento all'accertamento della loro concorrente responsabilità nel reato di falso di cui al capo c) dell'imputazione, qualificato ai sensi dell'art. 476 c.p. Al riguardo si dolgono che la Corte territoriale avrebbe errato nel ritenere incontestabile la dichiarazione del teste
Albano, in quanto smentita dalla cartella clinica dalla quale non risultava la presenza del dr. Costanza
all'intervento de quo. Si dolgono inoltre del procedimento logico deduttivo seguito dalla Corte d'Appello per attribuire agli imputati la responsabilità della falsificazione del registro. Queste censure sono infondate in quanto in apparenza si deduce un vizio della motivazione ma, in realtà, si prospetta una valutazione delle prove diversa e più favorevole ai ricorrenti, ciò che non è consentito nel giudizio di legittimità. Infatti, con sentenza n. 229369, Sez. 4, del 2.12.2003, Elia ed altri, questa Corte ha ribadito che:
"Nel momento del controllo della motivazione, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, né deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di
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Hallo -
apprezzamento: ciò in quanto l'art. 606, comma primo, lett.
e) del cod. proc. pen. non consente alla Corte una diversa lettura dei dati processuali o una diversa interpretazione delle prove, perché è estraneo al giudizio di legittimità il controllo sulla correttezza della motivazione in rapporto ai dati processuali. (In senso conforme anche Cass., sez. V, 13 maggio 2003, Pagano ed altri, non massimata nonché Sez.
un., 29.9.2003, Petrella;
SU n° 6402/97, rv 207944; SU n. 24/99,
rv 214794; SU n° 12/2000, Jakani, rv 216260). Nel caso di specie, la motivazione del provvedimento impugnato, che deve essere letta in combinazione con quella del Tribunale
a cui fa riferimento per relationem, è esaustiva, immune da palesi vizi di logica, coerente con i principi di diritto enunciati da questa Corte e, pertanto, supera il vaglio di legittimità.
4. E' fondato, per quanto di ragione, il ricorso del P.G. avverso la pronunzia di assoluzione degli imputati in ordine al reato di abuso d'ufficio. Per quanto riguarda le questioni che derivano dalla nuova formulazione del reato, a seguito della novella legislativa del 1997, è stato statuito da questa
Corte che: "In tema di abuso di ufficio, a seguito della nuova formulazione dell'art. 323 cod. pen. ad opera della legge 16 luglio 1997, n. 234, occorre verificare, in base all'art. 2 cod. pen., riguardante la successione delle leggi penali nel tempo, se le condotte contestate all'imputato sulla base della fattispecie previgente siano tali da integrare reato anche in base al nuovo testo del predetto articolo;
e ciò tenendo presente che la nuova fattispecie, al fine di realizzare una maggiore tipicizzazione della condotta del pubblico ufficiale, richiede specificatamente che questi abbia agito intenzionalmente in violazione di
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7/200 leggi o di regolamenti;
che essa configura ora un reato di evento, postulando che il comportamento del pubblico ufficiale abbia determinato un ingiusto vantaggio patrimoniale per sè o per altri ovvero un danno ingiusto per altri;
che essa contempla la sussistenza del carattere patrimoniale del vantaggio ingiusto, mentre tale carattere, prima della novella, valeva solo a contraddistinguere la ipotesi più grave di cui al comma secondo dell'art. 323
cod. pen. previgente. (Sez. 6, Sentenza n. 2328 del
14/01/1998 Ud. (dep. 23/02/1998 ) Rv. 209781, Branciforte ed altro;
Conf., Cass., sez. VI, sent. n. 1392, u.p. 17 ottobre
1997, P.M. in proc. Vitarelli ed altri;
Cass., sez. VI, sent. n.
1561, u.p. 10 novembre 1997, Marconi e Cass., sez. VI, sent.
n. 1834, u.p. 22 dicembre 1997, Urso ed altri). Nel caso di specie, essendo scontato che nella condotta ascritta ai due imputati rientra sia il dolo specifico, sia l'evento di danno, la Corte territoriale dubita che la condotta incriminata contenga i presupposti della nuova fattispecie incriminatrice sotto il profilo dell'espressa indicazione delle norme di legge o di regolamento violate nell'esercizio della funzione pubblica, rilevando che il richiamo alla norma di cui all'art. 97 della Costituzione non avrebbe immediato valore precettivo. Tale tesi, che richiama una risalente teoria sul valore non precettivo di talune norme costituzionali, non può essere condivisa. Infatti essa è stata definitivamente superata, fin dalla sentenza n.1 del 1956 della Corte Costituzionale, che ha dimostrato, oltre ogni dubbio, la piena e diretta efficacia precettiva di tutte le disposizioni della Costituzione. Non può dubitarsi, pertanto, che nell'esercizio delle funzioni pubbliche, la violazione del dovere di imparzialità, sancito dall'art. 97, I comma della
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Thello Costituzione, realizzi il requisito della “violazione di norme di legge" indispensabile per integrare la condotta punibile nel reato di abuso di atti d'ufficio, di cui all'art. 323 c.p.,
come novellato dalla L. n. 234/1997.
Di conseguenza la sentenza impugnata deve essere annullata limitatamente al capo in cui dichiara l'assoluzione degli imputati, in ordine al reato di cui al capo a) perché il fatto non è più previsto dalla legge come reato. Tuttavia occorre rilevare che il reato in questione,
contestato alla data del 18/12/1993, si è estinto per prescrizione, essendo da tempo decorso il termine di cui agli artt. 157 e 160 c.p., applicabili al caso di specie nel testo antecedente alla novella di cui alla L. 251/2005.
Pertanto deve essere disposto l'annullamento senza rinvio, ai sensi dell'art. 620, comma uno, lett. a) c.p.p.
5. Alla luce di quanto sopra rilevato, deve essere respinto anche il quarto motivo di ricorso sollevato dall'imputato
CO, in quanto la dichiarazione di prescrizione del reato di abuso d'ufficio non preclude la condanna al risarcimento dei danni cagionati dal reato, a norma dell'art. 578 c.p.p.
6. Ai sensi dell'articolo 616 cod. proc. pen., con il provvedimento che rigetta i ricorsi, gli imputati che lo hanno proposto devono essere condannati - in solido - al pagamento delle spese del procedimento, nonché alla refusione delle spese a favore della costituita parte civile, che si liquidano in complessivi €.2.625,53, di cui €. 1.525,00 per onorari di avvocato, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
N.r.g. 2908/2004 Pagina 8 Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui all'art. 323 c.p. perché estinto per prescrizione.
Rigetta i ricorsi di SU MA e CO AN DE, che condanna in solido al pagamento delle spese
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processuali, nonché alla refusione delle spese a favore della costituita parte civile, che liquida in complessivi €.2.625,53, di cui €. 1.525,00 per onorari di avvocato, oltre IVA e CPA.
Così deliberato in camera di consiglio, il 10 giugno 2008
Il Consigliere estensore nte
(dr. Domenico Gallo) (dr. Aldo Sebastiano Rizzo) fufello
DEPOSITO IN CANCELLERIA
10 SET 2008
IL CANCELLIERE
CANCELLIERE LO Esposito
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