Sentenza 16 giugno 2010
Massime • 1
Il delitto di abuso d'ufficio è configurabile non solo quando la condotta si ponga in contrasto con il significato letterale o logico-sistematico di una norma di legge o di regolamento, ma anche quando la stessa contraddica lo specifico fine perseguito dalla norma, concretandosi in uno "svolgimento della funzione o del servizio" che oltrepassi ogni possibile scelta discrezionale attribuita al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 16/06/2010, n. 35501 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 35501 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2010 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. AMBROSINI Giangiulio - Presidente - del 16/06/2010
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - N. 1558
Dott. DE BERARDINIS Silvana - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ARMANO Uliana - rel. Consigliere - N. 46627/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) \D UC ES N. IL *30/03/1955*;
2) ND CO ES N. IL *02/08/1953*;
avverso la sentenza n. 896/2007 CORTE APPELLO di CALTANISSETTA, del 11/06/2009;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 16/06/2010 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ULIANA ARMANO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Izzo Gioacchino che ha concluso per annullamento senza rinvio per DE LU perché il fatto non sussiste;
annullamento con rinvio per LA;
Udito il difensore Avv. Scillia Giuseppe Francesco, D'Alessandro Gianfranco.
FATTO E DIRITTO
Con sentenza del 28.6.2007 il Tribunale di Nicosia, previa concessione agli imputati delle circostanze attenuanti generiche, condannava DE LU NC alla pena di mesi otto di reclusione e AN OM NC alla pena di anno uno e mesi due di reclusione, oltre per il DE LU la condanna al risarcimento dei danni in favore dell'A.U.S.L. n. *4* di Enna, costituita parte civile e l'interdizione per un anno dai pubblici uffici.
Il DE LU era riconosciuto colpevole del reato di cui ala capo E) della rubrica, violazione dell'art 323 c.p. perché, nello svolgimento delle funzioni di responsabile del Distretto veterinario di Nicosia - AUSL n. *4* di Enna, in violazione di norme di legge e di regolamento, intenzionalmente procurava a AN OM NC un ingiusto vantaggio patrimoniale, attestando falsamente in relazione al suo allevamento, l'avvenuta esecuzione dei piani di risanamento con esito negativo e conseguentemente procedendo al dissequestro del predetto allevamento, non avendone la competenza e sulla base delle suddette false attestazioni, al fine di consentirne la movimentazione e commercializzazione. In *Cerami e Nicosia tra il 22/9 e il 1/10/2002*.
Il LA era riconosciuto colpevole del reato di cui al Capo A della rubrica, violazione dell'art. 110 c.p., art. 480 c.p., comma 61, n. 2) per avere, nella qualità di proprietario di un allevamento di bestiame, indotto il BA, nella qualità di medico veterinario dell'AUSL n. *4* di Enna, ad attestare false circostanze nella dichiarazione di provenienza degli animali sottoscritta dallo stesso LA;
del reato di cui al capo B ex art. 110 e 323 c.p. per aver indotto il BA nella qualità di medico veterinario dell'AUSL n. *4* di Enna a procurargli un ingiusto vantaggio patrimoniale;
in *Agira 20-3-2003*;
del reato di cui al capo D violazione dell'art. 482 in relazione all'art. 476 c.p. per aver formato un atto falso, consistente in una domanda di trasferimento bestiame per transumansa portante la data del *25-2-03* al fine di commetter i reati sub A e sub B. In *Cerami* in data antecedente e prossima al *25-2-2003*.
Gli altri imputati coinvolti nella vicenda venivano assolti, alcuni in primo grado ed altri in secondo grado.
Avverso tale sentenza proponevano appello sia DE LU NC che AN OM\.
Con sentenza del 11-6-2009 la corte di Appello di Caltanisetta assolveva AN OM NC dal reato ascrittogli al capo b) della rubrica perché il fatto non sussiste;
dichiarava il predetto imputato colpevole del reato previsto e punito dagli artt. 48 e 480 c.p., così modificata l'originaria imputazione di cui al capo a) della rubrica e, per l'effetto, riduceva la pena inflitta all'imputato AN OM NC, con le già concesse circostanze attenuanti generiche e la ritenuta continuazione, considerato più grave il reato ascritto al capo d) della rubrica, nella misura di mesi nove di reclusione. Confermava nel resto l'impugnata sentenza.
Avverso detta sentenza proponevano distinti ricorsi per Cassazione entrambi gli imputati.
DE LU NC, a mezzo del suo difensore di fiducia, lamentava la inosservanza o erronea applicazione, ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b, della L. n. 689 del 1981, art. 19 la mancanza contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione;
la violazione o erronea applicazione dell'art. 323 c.p. e dell'art. 192 c.p.p.. In ordine al delitto di cui all'art. 323 c.p. il DE LU deduceva che per i coimputati era stata pronunziata sentenza di assoluzione in primo grado e per il coimputato \D RC in secondo grado e di conseguenza, se l'attestazione in ordine all'esecuzione dei piani di risanamento era stata ritenuta veritiera per gli altri coimputati, anche nei suoi confronti doveva essere pronunziata sentenza di assoluzione;
che era stato condannato per aver messo in atto una condotta illecita a seguito di false attestazioni provenienti da altri;
la inesistenza di un formale provvedimento di sequestro con la conseguenza che l'imputato mai avrebbe potuto far venir meno gli effetti di un provvedimento sanitario mai reso. Inoltre la L. 24 novembre 1981, n. 689, art. 19 prevedeva che, una volta intervenuto il sequestro, gli interessati potevano proporre immediata opposizione che, se non rigettata nel termine di dieci giorni, si doveva considerare accolta;
che il LA aveva proposto al Sindaco di Cerami opposizione al sequestro in data *5-8-2002* e che il Sindaco aveva provveduto solo in data *20-6-2003*; che pertanto, già alla data del *16-8-2002*, l'allevamento doveva considerarsi dissequestrato per silenzio assenso;
che dagli atti acquisiti al fascicolo dibattimentale risultava che il provvedimento di dissequestro era stato emesso dal Sindaco del Comune di *Cerami*; che per legge la competenza ad emettere il provvedimento di revoca dell'ordinanza di sequestro sanitario apparteneva al sindaco ex D.P.R. n. 320 del 1954 e pertanto non si poteva ravvisare la violazione dell'art. 323 c.p. in quanto il ricorrente non aveva alcun potere ad emettere il suddetto provvedimento e di conseguenza non aveva esercitato un potere in assenza dei presupposti di legge, sola condotta integrante l'ipotesi di cui all'art. 323 c.p. nella nuova formulazione;
deduceva errore di qualificazione giuridica dell'attestazione del *1-10-2002* a firma del ricorrente, in quanto non era atto amministrativo, ma un semplice appunto;
contestava che erroneamente era stata riconosciuta la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, smentita dalle dichiarazione del m.llo \D ST e dalle altre risultanze testimoniali e documentali;
che nessun apporto aveva avuto la condotta del ricorrente in ordine alla movimentazione e commercializzazione degli animali del LA, in quanto dagli atti del fascicolo dibattimentale non risultava alcun atto con cui il ricorrente aveva attributo all'allevamento del LA la qualifica di allevamento indenne;
che in ogni caso alla data del *20-2-2003* l'allevamento del LA aveva la qualifica di allevamento ufficialmente indenne;
da ultimo deduceva che le dichiarazioni da lui rese in sede di esame dibattimentale erano state confermate sia dalle prove testimoniali che documentali, acquisite al fascicolo processuale, mentre la deposizione di AN AZ, richiamata nella sentenza di primo grado, era incomprensibile e contraddittoria. Il ricorso deve essere rigettato in quanto infondato.
In relazione al motivo di impugnazione con cui il DE LU denunzia contraddittorietà della motivazione per essere stati assolti tutti gli altri coimputati, mentre era stata riconosciuta la sua penale responsabilità, deve osservarsi che l'assoluzione degli altri coimputati, e per quello che qui interessa l'assoluzione di \D AR SA coimputato con il DE LU negli stessi reati, è avvenuta non perché la Corte di Appello ha ritenuto veritiere le attestazioni relative all'esecuzione delle analisi sugli animali dell'allevamento del LA, ma perché ha accertato che il \D RC aveva sottoscritto solo prospetti relativi all'avvenuta esecuzione in data *22-9-2002* di prelievi di sangue sui capi di bestiame dell'allevamento del LA per il successivo inoltro al competente Istituto Zooprofilattico.
Tale circostanza rende infondato anche il motivo di impugnazione con cui il DE LU assume di aver posto in essere la condotta contestatagli a seguito di false attestazioni provenienti da altri sull'esecuzione dei piani di risanamento. Infatti la sentenza oggi impugnata ha assolto il \D RC perché questi non aveva effettuato alcuna falsa attestazione sull'esecuzione dei piani di risanamento risultando dall'istruttoria svolta che i campioni di sangue da lui prelevanti ai capi dell'allevamento del LA non furono mai esaminati dall'Istituto Zooprofilattico. Infatti i giudici di appello hanno accertato che in data *3.5.2004* l'imputato DE LU compulsato in tal senso dagli organi di polizia giudiziaria, comunicava ai medesimi di aver provveduto ad inoltrare alle sedi regionali dell'Istituto Zooprofilattico la richiesta di duplicato degli esami eseguiti in relazione ai prelievi del *22-9-2002*. I responsabili delle sedi regionali del predetto Istituto rispondevano tuttavia in modo negativo, precisando di non aver mai ricevuto alcun campione di sangue nel periodo suddetto. Di conseguenza il DE LU dispose il dissequestro dell'allevamento del LA, non spinto da false attestazioni provenienti dal \D RC, ma ben consapevole che i piani di risanamento non erano stati effettuati. La sua posizione è ben diversa da quella degli altri coimputati per cui non si ravvisa alcuna contraddittorietà ed illogicità nella sentenza che ha considerato giustamente in modo diverso le differenti condotte dei soggetti coinvolti nella vicenda. Infondato è anche il motivo di impugnazione con cui si deduce l'inesistenza del provvedimento di sequestro.
Infatti, come adeguatamente motivato dai giudici di appello ,il sequestro dell'allevamento del LA fu disposto dai Nas di *Catania in data 16-6-2002* sul presupposto della mancata osservanza degli adempimenti connessi alla identificazione dei capi di bestiame presenti nell'allevamento e contestati nel verbale di illecito amministrativo.
La violazione dei suddetti adempimenti, individuata dai Nas attraverso il richiamo al D.P.R. 30 aprile 1996, n 317, art. 3 ha dato luogo ad un illecito amministrativo riconducibile alla disciplina della L. n. 689 del 1981. II motivo di impugnazione avente ad oggetto l'opposizione al sequestro asseritamente presentata dal LA in data *5-5-2002* e gli effetti di tale opposizione sul provvedimento di sequestro è inammissibile, in quanto mai proposto con i motivi di appello, ma solo per la prima volta con il ricorso per cassazione. La sentenza impugnata ha poi individuato correttamente la condotta tenuta dal DE LU idonea ad integrare il reato di abuso di ufficio in quanto egli, quale dipendente come veterinario dell'AUSL n. *4* del distretto di Nicosia disponendo il dissequestro dell'azienda del LA, ha agito essendo ben a conoscenza che il sequestro in atto non era di natura sanitaria, ma era stato disposto per violazioni amministrative e che pertanto il dissequestro poteva essere disposto dal sindaco L. n. 689 del 1981, ex art. 19. Lo stesso imputato durante il suo esame ha confermato che il provvedimento dei Nas costituiva un sequestro amministrativo e non sanitario.
La suddetta dichiarazione conferma che l'imputato ha agito senza avere alcun dubbio - coerentemente alla specifica qualifica professionale posseduta - sulla natura del procedimento avviato dai Nas e sulla individuazione dell'autorità competente ad emettere l'eventuale provvedimento conclusivo del procedimento avviato. Questo giudice di legittimità ha affermato che il novellato art. 323 c.p., nel prevedere che la condotta del pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio si caratterizzi per la violazione di norme di legge o di regolamento, ha voluto evitare, quanto al controllo del giudice penale, che questi, ispirandosi ad esigenze di giustizia, espresse da principi quali l'eguaglianza, l'imparzialità ed il buon andamento della P.A., possa sindacare i comportamenti che rientrano nell'ambito della discrezionalità del pubblico ufficiale o incaricato di p.s.; che tale puntualizzazione, tuttavia, non esclude affatto che lo stesso giudice penale si valga, per accertare una violazione di legge, di tutti gli strumenti ermeneutici coessenziali alla sua funzione;
che, in sostanza, la dizione violazione di legge non circoscrive, al solo tenore letterale, logico e sistematico della disposizione di riferimento, il contrasto tra quanto posto in essere e la legge, sicché tale dizione implica che la violazione possa riguardare anche l'elemento teleologico della norma e possa valutarsi anche sotto il profilo finalistico che, pertanto, "se l'infedeltà allo specifico fine indicato dal legislatore si realizza con "svolgimento di funzione o del servizio che trasmodano da ogni possibile opzione che è stata commessa dal pubblico ufficiale per realizzare tale fine", deve ritenersi di certo corretto che il giudice penale possa dire che, nella specie, la norma di legge è stata violata (cfr. in termini Cass. pen. Sez. 6, 10.12.2001 - Bocchiotti). Il delitto di abuso d'ufficio è configurarle, quindi, non solo quando la condotta si ponga in contrasto con il significato letterale, o logico-sistematico di una norma di legge o di regolamento, ma anche quando la stessa contraddica lo specifico fine perseguito dalla norma, concretandosi in uno "svolgimento della funzione o del servizio" che oltrepassa ogni possibile scelta discrezionale attribuita al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio per realizzare tale fine. Cass Sez. 6 sent. n. 41402 del 25-9-09. Alla stregua di tali principi appare evidente che il potere attribuito dalla normativa al responsabile del Distretto Veterinario con funzioni di polizia, vigilanza e ispezione veterinaria per assicurare l'igiene e la sanità pubblica,sia stato esercitato dal DE LU in maniera tale da non realizzare tale fine, ma al solo scopo di incidere su un sequestro di natura amministrativa per procurare un vantaggio patrimoniali al LA. In ordine alla natura giuridica dell'atto del *1-10-2002* a firma del DE LU, i giudici di appello correttamente hanno qualificato tale documento come atto amministrativo, in quanto atto idoneo a manifestare la volontà dell'amministrazione che consentiva di individuare l'autorità emanante, il decisum e la data della relativa adozione, requisiti essenziali per aversi atto amministrativo. In ordine alla sussistenza dell'elemento soggettivo,i giudici di appello hanno esattamente affermato che, nella nuova formulazione, l'art. 323 c.p. è stato trasformato da reato di pura condotta a dolo specifico in reato di evento a dolo intenzionale rispetto all'evento (vantaggio patrimoniale o danno) che completa la fattispecie. Ed ancora che in tema di abuso d'ufficio, la prova dell'intenzionalità del dolo esige il raggiungimento della certezza che la volontà dell'imputato sia stata orientata proprio a procurare il vantaggio patrimoniale o il danno ingiusto. Tale certezza non può provenire esclusivamente dal comportamento "non iure" osservato dall'agente, ma deve trovare conferma anche in altri elementi sintomatici, quali la specifica competenza professionale dell'agente, l'apparato motivazionale su cui riposa il provvedimento ed i rapporti personali tra l'agente e il soggetto o i soggetti che dal provvedimento ricevono vantaggio patrimoniale o subiscono danno. (Cass. sez. 6 27-6- 2007 n. 35814). In aderenza a tali consolidati principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità i giudici di appello hanno adeguatamente evidenziato una serie di elementi idonei a provare la sussistenza del dolo del reato di abuso di ufficio: la qualifica professionale del DE LU che lo rendeva sicuramente conscio che la sua azione incideva su un sequestro di natura amministrativa di competenza del sindaco e non di natura sanitaria;
la poca credibilità della difesa sul punto dell'imputato, che aveva affermato che l'atto in data *1-10-2002* era solo un appunto per il sindaco e non un dissequestro, tesi difensiva smentita dal tenore della nota del *12- 11-2002*, con la quale l'imputato, nella sua qualità di veterinario responsabile, rispondeva ai Carabinieri di aver disposto il dissequestro avendo acquisito gli esiti favorevoli degli accertamenti sanitari e la regolare identificazione dei capi di bestiame;
gli effetti che erano derivati dall'atto in questione quale ulteriore elemento presuntivo che portava a ritenere che il dissequestro in oggetto era stato una manifestazione di una pregressa intesa con l'imputato LA - effetti diretti esclusivamente a vantaggio del LA, consentendogli di rientrare immediatamente nella disponibilità della sua azienda;
la circostanza che nella nota ai Carabinieri del *12-11-2002* il DE LU comunicava di aver disposto il dissequestro e di aver eseguito i piani di risanamento, pur essendo ben consapevole che presso il suo ufficio non esisteva a quella data alcun documento attestante l'esecuzione delle analisi sui campioni di sangue prelevati ai capi dell'allevamento del LA;
da ultimo il riferimento alla circostanza che il fratello del LA di nome \AZ lavorava come veterinario nel medesimo distretto del DE LU, come rafforzamento della lettura interpretativa dell'attività del DE LU in favore del AN OM\.
Avverso la stessa sentenza proponeva ricorso per Cassazione, a mezzo difensore di fiducia, AN OM\ denunciando violazione di cui all'art. 606, lett. c, d ed e in relazione agli art. 125 e 546 c.p.p., art. 111 Cost. e vizio di travisamento di prova.
Denunziava contraddittorietà ed illogicità della motivazione in quanto il giudice di appello aveva dato atto che l'allevamento del LA era ufficialmente indenne e logico corollario di tale affermazione avrebbe dovuto essere l'assoluzione dello stesso, come era stato assolto il coimputato BA, e non la condanna per il reato di cui agli artt. 48 e 480 così derubricata la precedente imputazione. Deduceva che vi era stato travisamento della prova in quanto il LA non aveva bisogno di commettere alcun illecito per movimentare i propri animali in quanto l'allevamento risultava ufficialmente indenne, come risultava da tutti i rapporti di prova tutti negativi nel periodo dal *12-6-2002 al 3-5-2004* e dal frontespizio della cartella aziendale del LA, per cui non era configurabile alcuna falsità ideologica in quanto non vi era alcuna discrasia tra la qualifica sanitaria attestata nella dichiarazione di provenienza del *20-3-2003* e quella reale. Deduceva la nullità della sentenza per difetto di correlazione tra imputazione e decisione, in relazione al reato di cui al capo e della rubrica - uso di atto falso - reato che non era stato mai contestato. Denunziava la mancata valutazione di una prova decisiva a discarico e la mancata disposizione di una perizia grafica.
Infatti i giudici avevano affermato che il LA era l'unico destinatario degli effetti vantaggiosi dell'atto di dissequestro del DE LU, mentre dalla deposizione resa dal dott. BA all'udienza del 28-6-2007 veniva confermato che, contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, i vitelli oggetto della transumanza erano stati venduti al signor MA GI il quale era un altro possibile interessato. Inoltre era stato prodotto all'udienza del 12-4-2007 un documento contenente il disconoscimento delle firme apposte sulla dichiarazione di provenienza degli animali del *20.3.2003* ed era stata richiesta una perizia grafica. Il ricorrente richiedeva l'ammissione della perizia grafica più volte richiesta in primo grado.
Quanto al reato contestato sub d), il ricorrente denunziava che mancavano gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 482 c.p. in quanto la transumanza non poteva essere qualificata atto pubblico e la condotta ascrittagli avrebbe potuto semmai integrare gli estremi del reato di cui all'art. 485 c.p. Denunziava mancanza e contraddittorietà della motivazione laddove era stata disposta ex art. 537 c.p.p. la distruzione di un documento solo parzialmente falso e confermata la cancellazione di documenti non falsi. Deduceva nullità dell'ordinanza del 14-6-2007 con cui si correggeva l'errore materiale contenuto nel capo A) dell'imputazione relativa alla data in cui il BA effettuava le false attestazioni, mentre si sarebbe dovuto procedere ad una modifica del capo di imputazione con violazione dell'art. 520 c.p.p.. Da ultimo denunziava la omessa valutazione del motivo di appello relativo alla prevalenza delle concesse attenuanti generiche.
Anche il ricorso proposto dal LA risulta infondato e merita il rigetto. Non si ravvisa il denunziato vizio di contraddittorietà ed illogicità della motivazione in relazione alla qualifica di allevamento ufficialmente indenne attribuita all'allevamento del LA.
Infatti i giudici di appello, nel motivare l'assoluzione dottor BA, coimputato con il LA nel reato di abuso di ufficio, per mancanza di dolo intenzionale, hanno evidenziato la circostanza che il BA ebbe a chiedere all'ufficio veterinario di *Nicosia* delucidazioni in ordine alla esistenza della domanda di transumanza del bestiame di proprietà del LA e venne rassicurato dai suoi colleghi circa l'esistenza ufficiale di tale domanda, nonché circa lo stato veterinario dell'allevamento per l'esito positivo delle analisi precedentemente effettuate. Secondo i giudici di appello tale circostanza appariva verosimile considerando che agli atti dell'ufficio veterinario di *Nicosia* l'allevamento in questione risultava ufficialmente indenne.
Gli stessi giudici di appello hanno evidenziato però che tale dato non può ritenersi in contrasto con quanto risultante a proposito della vicenda dei prelievi del *22-9-2002*, considerando che la inesistenza dei risultati di laboratorio relativa ai prelievi del *22- 9-2002* mai spediti per l'esame è stata accertata soltanto in epoca successiva, nel corso dell'anno *2004* a seguito di ulteriori indagini dei Nas.
Quindi, diversamente da quanto denunciato dal ricorrente, la sentenza impugnata da atto che la qualifica di allevamento ufficialmente indenne attribuita all'allevamento del LA è la conseguenza formale delle false attestazioni sull'esecuzione dei piani di risanamento da parte dell'imputato DE LU e della falsa domanda di transumanza ad opera del LA. L'imputato LA aveva la necessità di attestare il falso per consentire la movimentazione degli animali provenienti dal suo allevamento, movimentazione legata al mantenimento della qualifica di allevamento ufficialmente indenne. Inammissibile è il motivo di appello relativo alla mancata correlazione fra imputazione e decisione, in quanto mai formulato nei motivi di appello, ma solo per la prima volta con il ricorso per cassazione. Inammissibile è anche il motivo di impugnazione con cui si chiede a questo giudice di legittimità la rivalutazione della testimonianza resa dal dottor BA all'udienza del 28-6-2007 e della circostanza dell'acquisto da parte del MA\ dei vitelli dell'allevamento del LA.
Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti ne' deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente (Cass., sez. 2, 21 dicembre 1993, Modesto, m. 196955). Nel caso di specie, la ricostruzione dei giudici di merito, che hanno individuato nel LA l'effettivo beneficiario delle false attestazioni del DE LU in quanto gli consentivano di movimentare immediatamente gli animali del suo allevamento con indubbi vantaggi patrimoniali risulta logica e plausibile e non merita la rilettura delle risultanze probatorie richiesta dal ricorrente. Anche il motivo di gravame relativo alla mancata disposizione della perizia grafica è infondato, stante il principio della libertà della prova e del libero convincimento del giudice. In particolare la prova di autenticità o falsità di un documento può essere desunta da elementi diversi da una consulenza grafica allorché tali elementi convincano motivatamente, come nel caso concreto in cui i giudici hanno evidenziato una pluralità di elementi dell'autenticità del documento, il giudicante della sua attribuibilità allo stesso prevenuto.
Non si ravvisano i vizi dedotti dal ricorrente nei cosiddetti provvedimenti riparatori adottati ex art. 537 c.p.p., comma 2, in quanto tali provvedimenti corrispondono alle pronunzie adottate. Manifestamente infondato è il motivo di ricorso con cui si deduce che mancavano gli elementi costitutivi del reato di cui all'art. 482 c.p. in quanto la transumanza non poteva essere qualificata atto pubblico. Infatti la contestazione riguarda la formazione di un atto falso, in concorso con ignoti consistente in una domanda di trasferimento di bestiame per la transumanza relativa ad animali di sua proprietà e non la transumanza come attività materiale. In relazione al motivo di ricorso con cui si deduce violazione dell'art. 520 c.p.p. si osserva le correzioni apportate in udienza al capo di imputazione non hanno comportato alcuna modifica del fatto contestato.
Di fatti il principio di cui all'art. 520 c.p.p. è funzionale all'esercizio del diritto di difesa, ma solo in relazione all'intervenuta modifica dell'imputazione dovuta all'evenienza di un fatto diverso ovvero di un reato concorrente o di una circostanza aggravante non menzionati nel decreto che dispone il giudizio. Il disposto normativo, nel suo riferirsi ai casi di diversità del fatto o di insorgenza di reato concorrente o di circostanze aggravanti non contestate, e nella sottolineatura dell'esigenza di uno spazio temporale idoneo per l'organizzazione della difesa, allude alle ipotesi di sostanziale immutazione dell'originaria contestazione o di ulteriori addebiti sostanziali che rendano necessaria la particolare tutela del diritto di difesa. La stessa ratio del meccanismo processuale rende, dunque, avvertiti che devono restare fuori della previsione di legge tutte quelle modifiche, che si risolvano in mere correzioni dell'originaria formulazione, senza toccare il nucleo sostanziale dell'addebito.
Nel caso di specie le modifiche apportate al capo di imputazione relative alla data delle attestazioni a firma del dott. BA non hanno comportato alcuna modifica sostanziale del fatto contestato, tenendo conto anche della riqualificazione dello stesso operata dai giudici di appello.
Non ricorre l'omessa motivazione in relazione alla ritenuta equivalenza delle attenuanti generiche, in quanto non può ritenersi proposto una motivo di appello sul punto. Al rigetto dei ricorsi segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2010.
Depositato in Cancelleria il 1 ottobre 2010