Sentenza 25 settembre 2009
Massime • 1
Il delitto di abuso d'ufficio è configurabile non solo quando la condotta si ponga in contrasto con il significato letterale, o logico-sistematico di una norma di legge o di regolamento, ma anche quando la stessa contraddica lo specifico fine perseguito dalla norma, concretandosi in uno "svolgimento della funzione o del servizio" che oltrepassa ogni possibile scelta discrezionale attribuita al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio per realizzare tale fine. (In applicazione di tale principio, la S.C. ravvisato il predetto reato in relazione all'illegittima composizione numerica delle commissioni permanenti di lavoro formate dal presidente e dai consiglieri di una circoscrizione comunale in violazione dell'art. 39, comma quarto, del regolamento comunale sul decentramento amministrativo, in modo da ottenere la liquidazione di un maggior numero di gettoni di presenza alle sedute delle relative commissioni).
Commentario • 1
- 1. Abuso d’ufficio: per un approccio “eclettico”Raffaele Greco · https://www.giustiziainsieme.it/it/home
1. L'eterno ritorno del problema dell'abuso d'ufficio. – 2. I limiti del sindacato del giudice penale sulla discrezionalità amministrativa. – 3. Una possibile ipotesi de jure condendo. – 4. Conclusioni. * * * 1. L'eterno ritorno del problema dell'abuso d'ufficio. Con l'auspicato superamento dell'emergenza determinata dalla diffusione del contagio da COVID-19, nell'ambito del più vasto e articolato dibattito teso all'individuazione delle misure necessarie ad agevolare la ripresa dell'economia dopo il blocco di pressoché tutte le attività produttive imposto dalle misure di contenimento della pandemia , è tornato ancora una volta ad affacciarsi il tema della possibile riforma del delitto di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 25/09/2009, n. 41402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41402 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2009 |
Testo completo
Corte Suprema di Cassazione, sezione VI penale, pag.1
41402 / 09 M Sentenza n.:1567 sezione sesta
Registro Generale n.:22339/2009
Udienza camera di consiglio del giorno 25 settembre 2009
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dar Sig. S5, per diritti € 1,77 REPUBBLICA ITALIANA il 28/10/85 In nome del popolo italiano IL CANCELLIERE LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Sesta Penale
UFFICIO COPIE composta dai Signori: Richiesta copia studio IO de Roberto Presidente dar Sig./SOLE 24 Saverio FE Mannino Consigliere per diritti € 1177 il11 28/10/09 Luigi Lanza Consigliere
Giorgio Colla Consigliere IL CANCELLIERE
Carlo Citterio Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
decidendo sul ricorso proposto dal Procuratore della
Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, contro la sentenza di non luogo a procedere emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria, in data 21 novembre
2008, con la quale si è dichiarato il non luogo a procedere nei confronti di: D' ST EM, nato il [...],
SG FE, nato il [...], NI ET, nato il
23 giugno 1960, AT SE, nato il [...],
ME IO, nato il [...], RI IO, nato il [...], PE RE, nato il I gennaio 1966,
ME IO, nato il [...], ME AN, nato il
17 maggio 1968, SP MO, nato il [...],
RA IO, nato il [...], deceduto, RA
SE, nato il [...], RI AN, nata il [...], in [...] ai delitti loro ascritti di cui agli artt. 110,
81 cpv., 323 c.p. e di cui agli artt. 110, 640, II comma C.P.,
perchè i fatti non sussistono.
Visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso.
Udita la relazione fatta dal Consigliere Luigi Lanza.
Sentito il Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto de Tindari Baglione
Procuratore Generale che ha concluso per il rigetto del ricorso nonché il difensore della Tripodi, avv. Asta, il difensore di Romeo, avv. Morabito, che hanno entrambi chiesto il rigetto del ricorso.
CONSIDERATO IN FATTO E IN DIRITTO
Il Procuratore della Repubblica di Reggio Calabria ricorre contro la sentenza di non luogo a procedere, emessa dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria in data 21 novembre 2008, con la quale il Giudice ha dichiarato non luogo a procedere nei confronti di: D' ST, SG, NI, AT,
ME, RI IO, PE, ME IO, ME
AN, SP, RA IO, deceduto, RA SE,
RI AN in relazione ai delitti loro ascritti di cui agli artt.
110, 81 cpv., 323 c.p. e di cui agli artt. 110, 640, II comma,c.p. perche i fatti non sussistono.
L'impugnazione, che attiene alla sola violazione contestata in relazione all'art. 323 C.P., risulta testualmente motivata "per inosservanza e erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche" e per contraddittorietà ed illogicità della motivazione.
1) le richieste del P.M. e la sentenza di non luogo a procedere ex art.425 C.P.P. del G.U.P. di Reggio Calabria.
II pubblico ministero, con richiesta di rinvio a giudizio ha chiesto al G.U.P. l'emissione del decreto che dispone il giudizio nei confronti, tra gli altri, di SG FE, D' ST EM,
NI ET, AT SE, ME IO, RI
IO, PE RE, ME IO, ME AN,
SP MO, RA IO, RA SE, RI
AN per i seguenti reati: Corte Suprema di Cassazione, sezione VI penale, pag.3
A) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 323 c.p. perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, nelle rispettive qualità, SG
FE di Presidente del Consiglio Circoscrizionale, gli altri di consiglieri della XI Circoscrizione ORTI'-PODAGRONI-TERRETI del
Comune di Reggio Calabria, nell'esercizio delle loro funzioni, con delibere n. 5 del 3 ottobre 2003, n. 24 e 25 del 6 febbraio 2004, formavano le "Commissioni Permanenti di lavoro" in violazione di quanto stabilito nel Regolamento sul Decentramento
Amministrativo, fissando il numero dei membri, prima in sette poi in nove, al solo fine di procurare un ingiusto profitto patrimoniale agli stessi membri che, quali componenti di più commissioni, conseguivano il diritto ad ottenere la liquidazione di un maggior numero di gettoni di presenza alle sedute delle Commissioni, e ciò
in violazione dell'art.39, comma 4, Regolamento sul decentramento amministrativo ("RDA") il quale prevede la possibilità di designare lo stesso consigliere quale componente di più commissioni permanenti solo ove il gruppo circoscrizionale di appartenenza sia di consistenza numerica inferiore al numero delle commissioni da istituire (quattro), mentre, nella specie, a seguito delle predette delibere:
il consigliere ME IO veniva designato quale membro di n.2 commissioni pur facendo parte di un gruppo consiliare (Democrazia e libertà) di sei membri;
il consigliere
SP MO veniva designato quale membro di n.4 commissioni pur facendo parte di un gruppo consiliare (Forza Italia) di sette membri;
il consigliere D' ST EM veniva designato quale membro di n.4 commissioni pur facendo parte di :m gruppo consiliare (Forza Italia) di sette membri;
il consigliere RA
AN veniva designato quale membro di n.2 commissioni pur facendo parte di un gruppo consiliare (Forza Italia) di sette membri;
il consigliere NI ET veniva designato quale membro di n.3 commissioni pur facendo parte di un gruppo Corte Suprema di Cassazione, sezione VI penale, pag.4
consiliare (Forza Italia) di sette membri. In Reggio Calabria
daI3.10.2003 a16.2.2004
A1) artt. 110,640, II comma,c.p. perchè in concorso tra loro, con artifici e raggiri, consistiti nel porre in essere la condotta di cui al capo che precede, inducendo così in errore il Comune di
Reggio Calabria che liquidava indennità di presenza per un numero di membri maggiore a quello legale, si procuravano un ingiusto profitto patrimoniale con corrispondente danno per il Comune di
Reggio Calabria. In Reggio Calabria dal 6 febbraio 2004 al 31
dicembre 2004.
Secondo l'ipotesi accusatoria tali imputati, nella loro qualità di consiglieri della XI Circoscrizione del Comune di Reggio Calabria, avevano adottato le delibere di formazione delle commissioni permanenti di lavoro in totale violazione delle prescrizioni formali e sostanziali del Regolamento sul Decentramento Amministrativo
(RDA), componendo le commissioni con un numero sproporzionato di membri, addirittura nove per ogni commissione, al solo fine di procurarsi un ingiusto profitto patrimoniale. il G.U.P., con la decisione impugnata, ha ritenuto
l'Insussistenza degli addebiti sub A) e sub A1), rilevando che la norma del RDA richiamata si limita a fissare il numero minimo di componenti, senza previsione di un numero massimo.
In tale quadro di nessuna efficacia sono stati considerati i rilievi della Segreteria Generale del Comune di Reggio Calabria, trattandosi di annotazioni definite di "opportunità" che non escludevano altre diverse interpretazioni, soppesata inoltre la circostanza che la ricezione degli esborsi, corrispondenti alla indennità di presenza, avrebbe potuto causare un danno al Comune soltanto nell'ipotesi di compresenza di più di 5 consiglieri;
né vi sarebbe secondo il G.U.P. induzione in errore del Comune erogante, posto che le delibere erano allo stesso pacificamente note, in quanto assunte secondo le formalità di legge e sottoposte al vaglio preventivo di legittimità-efficacia della Segreteria Generale e della Corte Suprema di Cassazione, sezione VI penale, pag.5
Giunta municipale.
2) l'impugnazione del Procuratore della Repubblica e la decisione della Corte di annullamento con rinvio del provvedimento impugnato.
Secondo il ricorrente Procuratore della Repubblica il G.U.P.,
nel pervenire al proscioglimento, avrebbe erroneamente applicato la legge penale e ha reso sul punto una motivazione illogica, in quanto, da un lato ha fondato le sue conclusioni su
un'interpretazione esclusivamente e semplicisticamente letterale, dall' altro, avrebbe del tutto omesso di orientare le sue conclusioni in un ottica finalistica, omettendo di considerare (sul punto si cita
Cass. pen. 38965/2006) che "il reato di abuso di ufficio, connotato da violazione di norme di legge o di regolamento, è configurabile sia quando la condotta tenuta dall' agente sia in contrasto con il significato letterale, logico o sistematico della disposizione di riferimento, sia quando la stessa contraddica lo specifico fine perseguito dalla norma, concretandosi in uno "svolgimento della funzione o del servizio" che oltrepassa ogni possibile opzione attribuita al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio per realizzare tale fine".
In particolare, rileva il ricorrente che il novellato art.323 C.P ricomprende nella dizione "violazione di legge" anche l'elemento teleologico della norma, con la conseguenza che la detta violazione può essere apprezzata anche sotto il profilo finalistico.
Nel caso di specie, secondo il ricorso, il giudice ha omesso di interpretare correttamente le norme del RDA che disciplinano la composizione delle commissioni permanenti di lavoro, in quanto, pur essendo vero che il RDA non fissa esplicitamente un numero massimo di componenti per le singole commissioni, è però altrettanto vero che il detto limite poteva e può essere ricavato da un'interpretazione logica e sistematica delle norme dettate sul punto.
Per il ricorrente Infatti, interpretando sistematicamente le pap. 6
indicazioni contenute nei commi 3 e 4 dell'art. 39 del
Regolamento sul Decentramento Amministrativo, non può che giungersi alla conclusione dell'illegittima e abusiva
composizione delle commissioni permanenti di lavoro, posto che l'eccesso numerico, in violazione delle norme finalisticamente interpretate, era diretto all'esclusivo intento di procacciare vantaggi patrimoniali ai consiglieri delle
circoscrizioni.
Nella specie, il potere discrezionale risulta utilizzato per fini non corrispondenti all'interesse collettivo, quale risultante dalle norme ora richiamate che, nell'indicare il numero minimo variabile dei componenti, da tre a cinque, hanno inteso assicurare relazioni di proporzionalità non tra "gruppi" ma tra
"maggioranza ed opposizione".
L'argomentare del ricorrente è del tutto corretto e le conclusioni sono in linea pure con una lettura sue teleologicamente orientata del disposto normativo, che la condotta degli accusati sembra -almeno allo stato- aver intenzionalmente eluso.
Invero, il reato di abuso di ufficio, connotato da violazione di norme di legge o di regolamento, è configurabile
-come già detto- non solo quando la condotta tenuta dall'agente sia in contrasto con il significato letterale, logico o sistematico della disposizione di riferimento, ma anche quando la stessa contraddica lo specifico fine perseguito dalla norma, concretandosi in uno "svolgimento della funzione o del
servizio" che oltrepassa ogni possibile opzione attribuita al pubblico ufficiale o all'incaricato di pubblico servizio per realizzare tale fine (Sez. 6, 38965/2006 Rv. 235277, P.G.
contro
Fiori Massime precedenti Conformi: N. 5820 del 1998
Rv. 211110, N. 6806 del 2000 Rv. 216234, N. 1229 del 2002
Rv. 220649, N. 28389 del 2004 Rv. 229594, N. 12196 del pag. I
Nella vicenda -come rilevato dalla ricorrente parte pubblica- è proprio dalla lettura logica e sistematica del combinato disposto degli artt. 3 e 4 dell'art. 39 del
Regolamento sul Decentramento Amministrativo che si desume, con chiarezza, l'illegittima ed abusiva composizione numerica delle commissioni permanenti di lavoro, nei termini analiticamente prospettati nel ricorso, ed infedelmente realizzata al fine di far conseguire indebiti vantaggi patrimoniali ai Consiglieri circoscrizionali, mediante l'esercizio di un potere, non già in funzione dell'interesse collettivo per il quale esso era stato attribuito, ma esclusivamente per finalità privatistiche, con violazione delle regole che devono informare anche i poteri connotati da discrezionalità tecnica.
In conclusione, ed in applicazione del principio sopra evidenziato, è configurabile il reato de quo in capo ai
Consiglieri della Circoscrizione del Comune (escluso IO
AC) che hanno adottato le delibere di formazione
(numerica) delle Commissioni permanenti di lavoro (n. 5, 24 e
25), esercitando il potere loro affidato, non tanto per assicurare l'aderenza dell'operato dell'ente stesso alle finalità ed agli obbiettivi di legge, quanto invece al solo fine di procacciare vantaggi patrimoniali, ottenuti anche mediante successivi rimaneggiamenti nelle composizioni: il tutto emergendo proprio dall'elusione dei precetti sopra ricordati .
La gravata sentenza va quindi annullata, nei confronti di tutti gli imputati dei reati di cui ai capi A) ed A1), con eccezione di AC IO, con rinvio per nuovo giudizio su tali capi al Tribunale di Reggio Calabria, il quale dovrà attenersi alla regola di diritto sopra indicata.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di tutti gli imputati dei reati di cui ai capi A e A1, con l'eccezione di pap. 8
AC IO, e rinvia per nuovo giudizio su tali capi al
Tribunale di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma il giorno 25 settembre 2009
cons. est. Luigi Lanza༼ ས་ན Il Presidente
IOde Roberto
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 28 OTT 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
DI SC
Seele 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2005 Rv. 231194).