Sentenza 1 dicembre 2016
Massime • 1
In tema di valutazione della prova, il giudice di appello che intenda riformare "in peius" la sentenza assolutoria di primo grado non ha l'obbligo di disporre la rinnovazione di una prova dichiarativa ritenuta decisiva allorché si limiti a valorizzare integralmente una deposizione solo parzialmente considerata - per una svista, una dimenticanza o un vero e proprio "salto logico" - da parte del primo giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione con cui la Corte di appello aveva riconosciuto la penale responsabilità di un imputato sulla scorta delle dichiarazioni rese da un testimone nel giudizio di primo grado, già ritenute pienamente attendibili ad eccezione di una parte non esaminata dal primo giudice senza alcuna motivazione).
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RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito di gravame interposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta avverso la sentenza assolutoria emessa il 30 marzo 2015 dal G.U.P. dello stesso Tribunale, in parziale riforma della decisione - per quanto in questa sede di interesse - ha dichiarato la responsabilità di: - Anacleto Benin in ordine al reato di cui all'art. 314 c.p. in relazione alle somme versategli da Massimo Lattanzi; - Giuseppe Cerise in ordine al reato di cui all'art. 7 l. n. 195/1974 sub T) in relazione alle somme indicate in dispositivo ed alle retribuzioni dei dipendenti Patat, Trenta e Gatti dal 14 agosto …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2016, n. 54717 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 54717 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2016 |
Testo completo
5 47 177 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SECONDA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.3232 - Presidente - Franco Fiandanese UP 01/12/2016- Geppino Rago Ignazio Pardo R.G.N. 26328/2015 Luigi Agostinacchio Fabio Di Pisa Relatore - ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. CI OR, nato ad [...] il [...] 2. Di TE MO, nato a [...] il [...] 3. CA DA, nato ad [...] il [...] avverso la sentenza del 04/11/2014 della Corte di Appello di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Di Pisa;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppina Casella, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi;
udito il difensore degli imputati, avv. Nicola Napoliello, che ha concluso chiedendo l' accoglimento dei ricorsi. RITENUTO IN FATTO 1.La Corte di Appello di Salerno, con sentenza del 04/11/2014, ha confermato la pronunzia del аде Tribunale della medesima città in forza della quale OR CI e MO Di TE sono stati riconosciuti colpevoli del reato di rapina di cui al capo c) della imputazione e condannati alla pena di giustizia;
in riforma della sentenza assolutoria di primo grado ha affermato la penale responsabilità di DA CA in ordine al medesimo reato di cui al capo c), condannandolo alla pena di anni cinque e mesi sei di reclusione ed euro 1.300 di multa oltre pene accessorie.
2. OR CI, MO Di TE e DA CA ricorrono per cassazione tramite il loro difensore, con un unico atto, sulla base di due motivi: -primo motivo: violazione di legge, motivazione omessa o, comunque illogica e contraddittoria art. 606 lett. b) ed e) cod. proc. pen. in relazione all' art. 648 cod. pen. ed agli artt. 195 e 192 cod. proc. pen. Assumono che la corte di appello, nell' aderire acriticamente alla sentenza di primo grado senza tenere conto dei rilievi di cui all' atto di appello, aveva riconosciuto la penale responsabilità degli imputati laddove i complessivi elementi di prova raccolti, fondati esclusivamente sulle dichiarazioni lacunose e contraddittorie della teste PO "testimone de relato" non erano decisive in quanto tale testimone era del tutto inattendibile in ragione del "malanimo accusatorio" nei confronti dell' altro coimputato CC, dichiarazioni che in ogni caso non consentivano in alcun modo di ritenere dimostrata la condotta contestata "oltre ogni ragionevole dubbio"; secondo motivo: violazione di legge quanto al rigetto della richiesta di concessioni delle attenuanti generiche prevalenti o comunque equivalenti ed alla determinazione della pena, da stabilire in misura pari al minimo edittale. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono inammissibili in quanto manifestamente infondati.
2. I suindicati ricorrenti lamentano, in genere, l'acritico rinvio da parte del giudice di appello alle argomentazioni del tribunale senza adeguato riscontro dei rilievi difensivi contenuti negli atti di appello;
sempre in termini generali, la corte territoriale avrebbe, ad avviso dei ricorrenti, applicato erroneamente i criteri di valutazione del compendio probatorio ed omesso di rilevare la carenza di riscontri dell'impianto accusatorio, già eccepita con i motivi di appello.
3. Va rilevato che i ricorsi, in sostanza, tendono a sottoporre al giudizio di legittimità aspetti attinenti alla ricostruzione del fatto e all'apprezzamento del materiale probatorio rimessi alla esclusiva competenza del giudice di merito e non indicano in maniera specifica vizi di legittimità o profili di illogicità della motivazione della decisione impugnata ma mirano solo a prospettare una ricostruzione alternativa dei fatti, indicata come preferibile rispetto a quella adottata dai giudici del merito, ricostruzione che è insuscettibile di valutazione in sede di 2 де controllo di legittimità.
3.1. In realtà il giudice del merito ha correttamente specificato che la responsabilità degli imputati per il reato loro ascritto emergeva, con chiarezza, dalla deposizione della teste escussa SC PO, nella quale non si riscontrava "alcuna contraddizione". Negli odierni ricorsi gli imputati hanno, pervero, ribadito la tesi della inattendibilità della teste in ragione del "malanimo accusatorio" nei confronti del coimputato CC, determinato da ragioni di rancore e gelosia, acrimonia che si sarebbe riverberata anche nei confronti degli amici del predetto (gli odierni ricorrenti): ma tale assunto, già di per sé, poco verosimile e smentito dalle ragioni evidenziate dai giudici di merito circa la piena attendibilità di detto teste, non ha trovato riscontro alcuno nel corso del processo.
3.2. Il tema della attendibilità e rilevanza della dichiarazioni delle teste PO è stata, peraltro, affrontato sia dai giudici di primo grado (v. pagg. 16/19; pagg. 25/27 e 30) che dai giudici di appello (v. pagg. 7/11) i quali hanno anche evidenziato anche una serie riscontri oggettivi alle dichiarazioni della medesima. In particolare è stato sottolineato che la predetta teste, con una narrazione coerente, lineare e dettagliata, aveva riferito che la notte del fatto, alle quattro del mattino, il CC, unitamente a tre suoi amici, le avevano riferito di avere commesso un furto e di essere stati intercettati dai carabinieri di San Gregorio e di avere dovuto abbandonare le auto, chiedendole aiuto per essere accompagnati ad Eboli. Successivamente la stessa aveva indicato i nominativi degli altri soggetti riconosciuti, anche tramite foto, in OR CI, DA CA e MO Di TE.
3.3. La Corte di appello ha, in particolare, evidenziato che «la PO ha riferito in dibattimento e prima ancora agli inquirenti particolari che può avere appreso solo dal CC e dagli amici - CI, CA e Di TE quali la "perdita" delle auto, rimaste sul posto, l'arrivo dei -> Carabinieri, il luogo del furto e la refurtiva prelevata, particolari che, come accennato, collimano con il racconto del OR e del IO circa la fuga dei rapinatori e con quanto rilevato dai Carabinieri che, difatti, rinvenivano a poca distanza dalla masseria l' autovettura Alfa 75 e l' autovettura Fiat Uno». La ricostruzione degli accadimenti è stata, quindi, oggetto di una diffusa motivazione congrua, adeguata e del tutto coerente con gli evidenziati elementi fattuali, sicché le censure, da considerare una mera e tralaticia riproposizione della medesima tesi difensiva disattesa per il TU in primo grado e per gli altri imputati in entrambi i giudizi di merito, devono essere ritenute inammissibili in quanto, surrettiziamente tese ad ottenere una nuova rivalutazione del merito.
4. Occorre chiarire, per quanto concerne la specifica posizione di DA CA, che appare corretta e condivisibile la tesi della corte territoriale, peraltro non contestata in alcun modo dalla difesa del predetto imputato, secondo cui non era ostativa alla affermazione della penale responsabilità del medesimo la sentenza della Corte Edu Dan c. Moldavia del 05/07/2011 in tema di rinnovazione della istruttoria dibattimentale, non vertendosi in ipotesi di "diversa" 3 да valutazione della dichiarazione resa dalla PO poiché, quanto al CA, detta valutazione era stata omessa o travisata dal Tribunale.
4.1. Va, in effetti, evidenziato che il Tribunale di Salerno, nella pronunzia in data 20.10.2008, nella parte relativa alle dichiarazioni di PO SC ( § 3.3. pagg. 16-17) richiama il racconto della PO circa l' incontro con il CC, unitamente a tre suei amici "CI OR, tale SI ed un altro ragazzo di nome O", che le avevano riferito di avere commesso un furto e di essere stati intercettati dai carabinieri di San Gregorio e di avere dovuto abbandonare l' auto, chiedendole aiuto per essere accompagnati ad Eboli, precisando che la predetta teste aveva riconosciuto «nella foto raffigurante Di TE MO l' uomo che si faceva chiamare SI e nella foto raffigurante CA DA colui che veniva chiamato IO. Il medesimo giudice, nella parte relativa a "Il delitto di rapina commesso ai danni di IE CO ascritto a CC LO, Di TE MO, CI OR, CA DA e LO SI contestato al capo c) dell' imputazione" (§ 6.2. pagg. 28-29), dopo avere precisato che la teste aveva dichiarato che una notte prima di Natale si presentavano presso la sua abitazione CC LO, CI OR, SI e tale O", nel citare le dichiarazioni della teste afferma poi: «La PO riconosceva nella foto ritraente Di TE MO l' uomo da lei riconosciuto con il nome di SI» e, senza richiamare in alcun modo "I' identico" riconoscimento fotografico del CA di cui si era fatto prima cenno, si limita a rilevare, evidentemente incorrendo in una mera dimenticanza o svista, che non era emerso dall' istruttoria dibattimentale alcun elemento a carico del medesimo, pur avendo in più occasioni evidenziato la piena ed integrale attendibilità delle dichiarazioni della suindicata teste, anche quanto all' intervenuto riconoscimento fotografico.
5. Ad avviso di questa Corte la decisione, sul punto, non si pone in contrasto con i noti principi sanciti dalle Sez. Un, n. 27620 del 28/04/2016 - dep. 06/07/2016, Dasgupta, Rv. 26748601 in tema di violazione dell'art. 6 CEDU, dal momento che la sentenza di appello non ha operato, in concreto, ex actis, un ribaltamento della decisione assolutoria di primo grado sulla base di una differente lettura della menzionata prova, essendo mancato del tutto un apprezzamento contra reum "in netto contrasto" con la valutazione compiuta dal giudice di primo grado che aveva assolto l' imputato.
5.1. Emerge, invero, dalla sentenza impugnata che la Corte di Appello non ha, infatti, effettuato una diversa lettura delle dichiarazioni delle PO né ha preso in esame circostanze ed apprezzamenti che avevano concorso in modo determinante a fondare il diverso convincimento del primo giudice ma si è limitata a prendere atto che, sulla scorta delle dichiarazioni della predetta testimone, ritenute "tutte" pienamente attendibili dal primo giudice, non poteva che pervenirsi ad una affermazione della penale responsabilità del CA (esclusa dal primo giudice) in quanto lo stesso, a pari Di TE MO, era stato riconosciuto come il terzo soggetto che aveva accompagnato il CC la notte del racconto del furto (racconto posto al 4 де centro della pronunzia condannatoria nei confronti degli altri due compiutati), sicchè, logicamente, dette dichiarazioni "dovevano" essere ritenute decisive anche per l'affermazione della penale responsabilità del CA, laddove il giudizio assolutorio di primo grado, di fatto, era scaturito, da un errore, da una dimenticanza o da un vero e proprio salto logico del primo giudice, emendabile in appello senza necessità di una nuova audizione della teste.
5.2. Infatti, giova ribadirlo, non è intervenuta una confutazione delle ragioni poste a fondamento della decisione assolutoria nè vi è stata una interpretazione delle risultanze di detta prova dichiarativa in termini antitetici alle conclusioni assunte in primo grado: non vi è stato, in sintesi, un diverso apprezzamento di merito ma, semplicemente, si è tenuto conto della circostanza che il giudice di primo grado, senza alcuna motivazione, non aveva esaminato la valenza di una "parte" delle dichiarazioni, per il resto tutte utilizzate per la affermazione della responsabilità degli altri coimputati "oltre ogni ragionevole dubbio".
5.3. E' chiaro che ove il giudice di primo grado le avesse effettivamente prese in considerazione avrebbe dovuto porre l' accento, in un' ottica assolutoria, sulla "irrilevanza" delle stesse, operazione non compiuta, trovando conferma l' affermazione della corte di appello circa la sussistenza di vera e propria "omissione".
5.4. Del resto va ricordato che, quanto al presupposto della "decisività" delle prove dichiarative delle quali non sia stata disposta la rinnovazione, che nella citata sentenza le Sezioni Unite hanno precisato che «il giudice di appello deve prendere in considerazione non prove "negate" ma prove "da riassumere", il cui contenuto rappresentativo si era già completamente dispiegato in primo grado, e ha dunque già formato oggetto della decisione impugnata, che proprio su esso ha fondato l'esito assolutorio. Ne discende che, ai fini della valutazione del giudice di appello investito di una impugnazione del pubblico ministero avverso una sentenza di assoluzione, devono ritenersi prove dichiarative "decisive" quelle che, sulla base della sentenza di primo grado, hanno determinato o anche soltanto contribuito a determinare un esito liberatorio, e che, pur in presenza di altre fonti probatorie di diversa natura, se espunte dal complesso del materiale probatorio, si rivelano potenzialmente idonee a incidere sull'esito del giudizio di appello, nell'alternativa "proscioglimento-condanna". Appaiono parimenti "decisive" quelle prove dichiarative che, ritenute di scarso o nullo valore probatorio dal primo giudice, siano, nella prospettiva dell'appellante, rilevanti, da sole o insieme ad altri elementi di prova, ai fini dell'esito di condanna». -6. Atteso che nel caso in esame difetta quella "decisività”. nei termini anzi cennati che avrebbe imposto la rinnovazione della audizione della teste PO, occorre precisare che il primo motivo del ricorso del CA deve essere respinto in quanto manifestamente infondato sulla scorta del seguente principio di diritto: 5 де "In tema di valutazione della prova, il giudice di appello che intenda riformare in "peius" la pronuncia assolutoria di primo grado, non ha l'obbligo di disporre la rinnovazione dell'esame del dichiarante quando non effettui, in concreto, una diversa valutazione delle dichiarazioni e, quindi, non apprezzi diversamente rispetto al primo giudice la attendibilità dello stesso, ma valorizzi integralmente la deposizione non del tutto considerata dal primo giudice per una svista, una dimenticanza o un vero e proprio "salto logico", non incorrendo in tale ipotesi violazione dell'art. 6 CEDU come interpretato dalla Corte Edu nella pronunzia Dan c. Moldavia.
7. Anche il secondo motivo è del tutto privo di fondamento. Con riguardo alle invocate circostanze attenuanti di cui all'art. 62-bis cod. pen. la Corte di appello ha, infatti congruamente motivato circa le ragioni del diniego del riconoscimento agli imputati CI e CA in ragione dei precedenti penali sintomatici di capacità a delinquere, e della gravità della condotta, spiegando, in dettaglio, anche i motivi per i quali non potevano operare in regime di prevalenza quanto al Di TE in ragione dei precedenti. In ordine alla graduazione della pena va osservato che tale potere rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di esame - non ricorre.
8. Sulla scorta delle superiori considerazioni i ricorsi proposti devono, pertanto, essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali nonché ciascuno al pagamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in millecinquecento euro.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro millecinquecento ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2016 II consigliere estensore II presidente Fabio Di Pisa Franco Fiandanese franco fandar DEPOSITATO IN CANCELLERIA SECONDA SEZIONE PENALE IL 23 DIC 2016 TEMA D IL CANCELLERE Daniele Colapino E T R O C