Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2016, n. 54717
CASS
Sentenza 1 dicembre 2016

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In tema di valutazione della prova, il giudice di appello che intenda riformare "in peius" la sentenza assolutoria di primo grado non ha l'obbligo di disporre la rinnovazione di una prova dichiarativa ritenuta decisiva allorché si limiti a valorizzare integralmente una deposizione solo parzialmente considerata - per una svista, una dimenticanza o un vero e proprio "salto logico" - da parte del primo giudice. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da vizi la decisione con cui la Corte di appello aveva riconosciuto la penale responsabilità di un imputato sulla scorta delle dichiarazioni rese da un testimone nel giudizio di primo grado, già ritenute pienamente attendibili ad eccezione di una parte non esaminata dal primo giudice senza alcuna motivazione).

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    RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Torino, a seguito di gravame interposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Aosta avverso la sentenza assolutoria emessa il 30 marzo 2015 dal G.U.P. dello stesso Tribunale, in parziale riforma della decisione - per quanto in questa sede di interesse - ha dichiarato la responsabilità di: - Anacleto Benin in ordine al reato di cui all'art. 314 c.p. in relazione alle somme versategli da Massimo Lattanzi; - Giuseppe Cerise in ordine al reato di cui all'art. 7 l. n. 195/1974 sub T) in relazione alle somme indicate in dispositivo ed alle retribuzioni dei dipendenti Patat, Trenta e Gatti dal 14 agosto …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 01/12/2016, n. 54717
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 54717
Data del deposito : 1 dicembre 2016

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