Sentenza 11 marzo 2005
Massime • 2
Il reato di abuso di ufficio connotato da violazione di legge è configurabile anche in caso di sviamento di potere, cioè quando il comportamento dell'agente, pur formalmente corrispondente alla norma che regola l'esercizio dei suoi poteri, è tenuto in assenza delle ragioni d'ufficio che lo legittimerebbero e produce intenzionalmente un danno alla persona offesa. (Fattispecie relativa a procedure di identificazione, ispezione e fotosegnalazione condotte da agenti di polizia senza reale necessità ed a ritenuti fini di vessazione).
In tema di citazione della persona offesa, va escluso che l'imputato possa eccepire la nullità derivante dalla relativa omissione, poiché detta citazione ha il solo scopo di consentire al destinatario l'eventuale costituzione di parte civile, e l'imputato manca dunque di interesse all'osservanza della disposizione violata.
Commentari • 2
- 1. Falso innocuo: Non è punibile la falsa attestazione irrilevante ai fini del significato dell'atto.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 8 giugno 2022
Con la pronuncia in argomento, il Tribunale di Campobasso ha affermato che ricorre il c.d. falso innocuo nell'ipotesi in cui l'infedele attestazione (nel falso ideologico) o l'alterazione (nel falso materiale) siano del tutto irrilevanti ai fini del significato dell'atto, non esplicando effetti sulla funzione documentale dell'atto stesso di attestazione dei dati in esso indicati. Tribunale Campobasso, 23/03/2022, (ud. 09/03/2022, dep. 23/03/2022), n.141 RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Con decreto del Gup presso il Tribunale di Campobasso del 24.6.2019 è stato disposto il giudizio nei confronti di Di Ma. Mi., quale Responsabile del procedimento (RUP), Ia. Gi., in qualità di …
Leggi di più… - 2. L’abuso d’ufficioLevita Luigi · https://www.diritto.it/ · 24 febbraio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 11/03/2005, n. 12196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12196 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DI VIRGINIO Adolfo - Presidente - del 11/03/2005
Dott. OLIVA Bruno - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ AN Stefano - Consigliere - N. 403
Dott. DOGLIOTTI Massimo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - N. 43874/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
DE AC NE;
OG SE;
contro la sentenza 15 luglio 2003 della Corte d'Appello di Firenze;
Udita la relazione del Consigliere Dr. AN Stefano Agrò;
Udito il P.G. Dr. Gianfranco Viglietta che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili;
Udito per i ricorrenti l'avvocato ZILLETTI Lorenzo;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte d'Appello di Firenze, in riforma della decisione del Tribunale, ha qualificato come abuso di ufficio la condotta imputata a titolo di sequestro di persona agli appartenenti alla Polizia NE LL AC e SE GG, ritenendoli altresì responsabili di ingiurie, lesioni e ispezione personale arbitraria in danno dei minori AN AR e UC IN.
2. Ricorrono il LL AC e l'GG.
Il LL AC, in primo luogo, deduce la nullità della sentenza in quanto era stata omessa la citazione in giudizio in Tribunale della persona offesa RO ELInterno. Afferma di aver interesse a eccepire questa nullità perché, ove la persona offesa fosse stata citata, un'eventuale assoluzione del ricorrente potrebbe farsi valere anche nei confronti del RO in sede civile. Aggiunge che il RO è persona offesa sia per l'originaria imputazione sia per quella d'abuso, dato il carattere plurioffensivo dei reati ascritti.
3. Si duole quindi ELerrata applicazione ELart. 323 c.p., in quanto nella specie non è ravvisabile alcuna violazione di legge nella condotta del ricorrente, il quale invece si attenne al disposto ELart. 349 c.p.p. e ELart. 4 tulps. Del resto il dolo intenzionale richiesto dalla norma penale sarebbe escluso dalla stessa sentenza impugnata, laddove riconosce che il trattenimento dei due giovani fu fatto al fine di verificare l'esattezza delle generalità che avevano declinate. Tanto in coerenza con le ulteriori considerazioni contenute nella pronunzia circa le informazioni ai genitori, ai funzionari superiori, al procuratore della Repubblica, alla esposizione al pubblico del luogo in cui i minori era trattenuti.
4. L'attendibilità delle dichiarazioni dei minori sarebbe stata mal valutata. Vistose contraddizioni nei racconti sono state ritenute riguardare modesti particolari. La presenza di queste contraddizioni viene illogicamente spiegata dalla pronunzia. S'è ritenuto che riscontro ai racconti fosse fornito dalla testimonianza ELispettore Sgueglia, il quale invece smentisce totalmente la versione fornita dai ragazzi.
5. Si è mancato di acquisire una prova decisiva sull'attendibilità del IN consistente in documenti dimostrativi di un processo a suo carico per lesioni e minacce. Tanto avrebbe dimostrato che il IN aveva mentito quando gli fu chiesto se fosse stato protagonista di vicende penali.
6. Vi sarebbe poi un vistoso difetto di motivazione nell'aver trascurato le risultanze derivanti dalla testimonianza ELagente Caiazza.
7. A parte la questione di nullità, che non viene avanzata, queste stesse deduzioni sono state proposte anche da SE GG. CONSIDERATO IN DIRITTO
1.
Considerato che
i reati ascritti ai ricorrenti sono stati commessi il 15 giugno 1996 e che essi sono tutti punibili con pene inferiori ai cinque anni di reclusione, la Corte, non ravvisando motivi per addivenire immediatamente ad una soluzione più favorevole, annulla senza rinvio la sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.
2. Prendendo quindi in esame i ricorsi ai soli effetti civili, va in primo luogo rilevato come l'eccezione di nullità sia manifestamente infondata.
Va infatti ribadito, in linea con la giurisprudenza successiva all'entrata in vigore del vigente codice di rito, che il ricorrente non ha alcun interesse a dolersi della mancata citazione della persona offesa: la vocatio di questa nel processo penale è prevista al fine di consentirle di valutare l'opportunità di costituirsi parte civile, cosa che, una volta attuata, per definizione comporta una maggiore e più dispendiosa attività difensiva a carico ELimputato (cfr. da ultima questa sezione 16 settembre 2003, Rossi). E ciò senza considerare che nella specie il RO ELER (della cui mancata citazione ci si duole) potrebbe eventualmente rivestire solo la qualità di danneggiato dal reato, non essendo la posizione della pubblica amministrazione specificamente descritta nella fattispecie di abuso d'ufficio in danno, in quella di percosse ed ingiurie ed in quella di ispezione personale arbitraria.
3. Infondata è poi la doglianza di errata applicazione ELart. 323 c.p., prospettata sotto il profilo che non sarebbe stata individuata una norma di legge violata dai ricorrenti ne' l'intenzione di recare danno. Al contrario la Corte d'Appello ha indicato in uno sviamento di potere il vizio ELattività svolta, attività che solo formalmente era riconducibile al disposto ELart. 349 c.p.p. e che quindi intenzionalmente recava un danno alle persone offese (in altri termini gli imputati, secondo la valutazione operata in sede di merito, agivano non per esigenze d'ufficio ma al fine di soddisfare il proprio ego turbato dal dileggio degli studenti). Ed è opportuno ricordare come lo sviamento di potere, secondo la giurisprudenza di questa Corte, sia riconducibile alla violazione di legge prevista dall'art. 323 (cfr. 6^ sez. 10.12.2001 Bocchiotti) e come l'eccesso di potere in tutte le sue figurazioni continui ad avere rilievo nel caso di abuso in danno, secondo questa Corte ha ritenuto sin dalla sentenza 24 febbraio 2000, 6^ sez., Genazzani. In ordine poi alla ragionevolezza di una simile valutazione ELoperato degli imputati, va rilevato che la Corte d'Appello, al pari del Tribunale, si vale di elementi altamente significativi: il fatto che i giovani, benché momentaneamente sprovvisti di documenti, avrebbero potuto dare contezza di sè senza essere accompagnati negli uffici, il fatto che avrebbero potuto essere identificati senza essere sottoposti a foto segnaletiche, le vessazioni fisiche e le ingiurie cui furono sottoposti gli studenti, il fatto che non venne redatto verbale di ispezione personale, priva di ogni utilità e fatta evidentemente al solo fine di umiliare il soggetto.
4. Censura di merito è poi quella sull'attendibilità delle persone offese, a fronte della motivazione della sentenza di primo grado (richiamata dalla decisione impugnata), le cui argomentazioni non vengono confutate nei ricorsi. Tanto meno valutabile è poi la testimonianza Sgueglia, in quanto le deduzioni avanzate suppongono una nuova e non consentita lettura degli atti.
5. Si dice poi che l'acquisizione del fascicolo relativo a un processo penale in cui il IN è implicato sarebbe stata decisiva, ma l'espressione è impropria, dato che il preteso mendacio del teste IN non riguarderebbe i fatti avvenuti il 15 giugno 1996.
In ogni modo l'attendibilità di questo teste non è stata motivata sulla base delle sue qualità personali, ma sul fatto che egli non voleva sporgere denunzia e che fu in qualche modo costretto a rendere testimonianza perché implicato dall'AR e che tale testimonianza era sostanzialmente coincidente con quella ELaltro giovane, senza che vi fosse alcun elemento da cui sospettare una concertazione.
6. Infine sull'inattendibilità del Chiazza si intrattiene lungamente la sentenza di primo grado, che in questa parte è richiamata dalla pronunzia in esame.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione, ferme restando le statuizioni civili. Così deciso in Roma, il 11 marzo 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 marzo 2005