Sentenza 22 gennaio 2009
Massime • 1
Il principio di immutabilità del giudice trova applicazione anche nel giudizio abbreviato subordinato ad un'integrazione probatoria su richiesta dell'imputato, limitatamente alle fasi della trattazione e della deliberazione della sentenza, non invece a quella inerente alla decisione incidentale sull'ammissione del rito e delle sue modalità di svolgimento.
Commentario • 1
- 1. Mutamento del giudice nell'abbreviato condizionato (Cass. 6930/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 22/01/2009, n. 13111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13111 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2009 |
Testo completo
1 3 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CASSAZIONE LA CORTE SUPREMA DI
SESTA SEZIONE PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. DI VIRGINIO ADOLFO PRESIDENTE
1. Dott. MANNINO SAVERIO FELICE CONSIGLIERE
2.Dott. CORTESE ARTURO
" 3.Dott.COLLA GIORGIO
4. Dott. FIDELBO GIORGIO "1
ha pronunciato la seguente
SENTENZA / ORDINANZA
sul ricorso proposto da :
N. 1) CC TA
2) ACCOTO VA N.
3) CC ND N.
4) TO OB N.
N. 5) ED PP
N. 6) LT NI
N. 7) OS EN
8) DE IS IM US N.
9) DE AB GR N.
N. 10) IO US
N. 11) NN MA
N. 12) CO NI
1 1 1 /09 11
UDIENZA PUBBLICA
DEL 22/01/2009
SENTENZA
N. 149/
REGISTRO GENERALE
N. 028464/2008
1
IL 14/09/1966
IL 13/10/1969
IL 14/08/1962
IL 13/05/1970
IL 05/02/1968
IL 07/07/1972
IL 06/12/1963
IL 15/09/1968
IL 22/03/1982
IL 01/11/1965
IL 01/04/1952
IL 11/04/1950
A
N. IL 07/05/1973 14) ZZ ED
N. IL 29/10/1968 15) IM NN
N. IL 03/07/1973 16) EH FABIO
avverso SENTENZA del 15/03/2007
CORTE APPELLO di LECCE
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere
CORTESE ARTURO
II Udito il Procuratore Generale in persona del dott. Giovanni GALATI 1
наconfronti del AN l'annullamento con rinvio che ha concluso per
; regelts dept. altri pulsa, e regents wel resto livintautamente alla ricorsi
Udito, per la parte civile, l'Avv.
Uditi i difensori Avv. Creti (for Conta, De DO e TO), Rampini of (per se Fabrigore HO), CH (f ZO), ZZ (pe ZO e (th
,
Sostituzione dell 'aw. Piccinni, anche tu l'TI 21 ) Il Nuzzi" NI th UN e UN (for RA), TE (th Casts & Pu e limens), de havns concluso come nei rispettivi ricorsi E) 9 FATTO e DIRITTO
Con sentenza del 15.03.2007 la Corte d'appello di Lecce confermava la penale responsabilità degli infrascritti imputati, già accertata in primo grado in esito a giudizio abbreviato, in ordine ai delitti a fianco di ciascuno indicati:
- CO AN: capi 7 (art. 74 dpr 309/90), 29 (art. 73 dpr 309/90) e 57 (artt. 81 cp e 73 dpr 309/90);
- AC LV: capo 22 (artt. 81 cp e 73 dpr 309/90);
- IO DR: capi 1 (art. 416 bis, 1°, 4° e ult. comma, cp, con ruolo direttivo e organizzativo) e 7 (art. 74 dpr 309/90, con ruolo direttivo e organizzativo);
- CA ER: capi 7 (art. 74 dpr 309/90), 12 (artt. 81 cp e 73 dpr 309/90), 34 (artt. 81 cp e 73 dpr 309/90) e 56 (art. 73 dpr 309/90);
- DA IL: 24 (art. 73 dpr 309/90), 27 (art. 73 dpr 309/90), 30 (art. 73 dpr 309/90) e 32 (art. 73 dpr 309/90);
- RA NI: capi 1 (art. 416 bis, 1°, 4° e ult. comma, cp), 7 (art. 74 dpr 309/90), 16 (artt. 81 cp e 73 dpr 309/90) e 17 (artt. 81 cp e 73 dpr 309/90);
- CO CE: capi 1 (art. 416 bis, 1°, 4° e ult. comma, cp, con ruolo direttivo e organizzativo) e 7 (art. 74 dpr 309/90, con ruolo direttivo e organizzativo);
- De DO CO IU: capi 1 (art. 416 bis, 1°, 4° e ult. comma, cp, con ruolo direttivo e organizzativo) e 7 (art. 74 dpr 309/90, con ruolo direttivo e organizzativo);
- De IO RA: capi 9 (art. 74 dpr 309/90) e 42 (artt. 81 cp e 73 dpr 309/90);
- TO IU: capi 5 (art. 416 bis, 1°, 4° e ult. comma, cp, con ruolo direttivo) e 11 (art. 74 dpr 309/90);
- AN LL: capi 8 (art. 74 dpr 309/90), 24 (art. 73 dpr 309/90), 27 (art. 73 dpr 309/90) e 30 (art. 73 dpr 309/90);
- EC NI (cl. '50): capi 9 (art. 74 dpr 309/90) e 42 (artt. 73 e 80 dpr 309/90);
- ME LV: capi 46 (art. 73 dpr 309/90), 54 (art. 73 dpr 309/90) e 55 (art. 73 dpr 309/90);
- ZO RE: capi 7 (art. 74 dpr 309/90) e 32 (art. 73 dpr 309/90);
- IM NI: capi 1 (art. 416 bis, 1°, 4° e ult. comma, cp), 7 (art. 74 dpr 309/90), 12 (art. 73 dpr 309/90), 35 (art. 73 dpr 309/90), 43 (art. 73 dpr 309/90), 56 (art. 73 dpr 309/90) e 69 (art. 2 e 4 L. 895/67 e 7 D.L. 152/91);
- HO FA: 20 (artt. 81 cp e 73 dpr 309/90) e 21 (art. 73 dpr 309/90).
Propongono ricorso i prevenuti.
ECCEZIONI PROCESSUALI
CO CE, De DO CO e TO IU deducono la violazione del principio di immutabilità del giudice, essendo stato il processo di primo grado definito da un giudice diverso da quello che aveva ammesso il rito abbreviato c.d. condizionato, provvedendo alla programmazione degli adempimenti istruttori e, in qualche caso, alla loro assunzione
L'eccezione è infondata.
Il procedimento abbreviato, com'è noto, è finalizzato ad una logica premiale di riduzione della pena in cambio del risparmio di attività processuale ed è volto a conseguire finalità deflattive del giudizio ordinario. La L. 16 dicembre 1999 n. 479, art. 27, che ha innovato la disciplina in materia, con la previsione, fra l'altro, della possibilità di subordinazione della richiesta del rito speciale ad un'integrazione probatoria, non ne ha mutato il carattere fondamentale, costituito dallo svolgimento del giudizio sulla base degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, salva la facoltà discrezionale del giudice di acquisire altri elementi probatori anche d'ufficio. Il processo quindi resta essenzialmente scritto e l'integrazione probatoria si esplica senza alterare tale natura di fondo, come dimostrano anche le modalità d'esame dei testi (vedi il richiamo fatto dall'art. 441 c.p.p., comma 6, alle forme previste dall'art. 422 c.p.p., commi 2, 3 e 4). L'applicabilità a tale rito del principio di cui all'art. 525 c.p.p., comma 2 (secondo cui "alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento"), non può essere messa in discussione, trattandosi di un principio di diritto riferibile ad ogni caso in cui sia necessario assicurare l'immediatezza del giudizio.
E' tale necessità che impone che il giudizio sulla responsabilità dell'imputato sia espresso dalle stesse persone fisiche che hanno partecipato al dibattimento ed in particolare all'assunzione della prova (Sezioni Unite sentenza n. 26 del 2000 mass. 216768).
Quest'ultima notazione consente di definire con precisione i limiti di applicabilità del principio di immutabilità del giudice nel giudizio abbreviato. Alla "partecipazione al dibattimento” e alla "assunzione delle prove" corrisponde, invero, nel rito speciale, l'esame delle prove scritte e l'espletamento delle prove integrative, nonché l'assunzione delle conclusioni delle parti (cfr. in argomento Cass. sent. 33840 del 2006). E' dunque solo a tale fase che si applica il principio in esame, restandone fuori quella precedente, relativa alla deliberazione del rito, nonché alle disposizioni ad essa strettamente conseguenti, in riferimento in particolare all'oggetto dell'eventuale ammissione della sua modalità "condizionata".
Ora, posto che nella specie l'attività svolta dal giudice poi sostituito è rimasta circoscritta a tale fase anteriore, nessuna violazione dell'art. 525 cpp. si è verificata. Mette conto per completezza sottolineare che l'orientamento che emerge dalla sentenza n. 484 del
1995 della Corte costituzionale, secondo la quale, "ove muti la persona del giudice dopo la pronuncia dell'ordinanza che ha ammesso il giudizio abbreviato, il nuovo giudice sarà libero di assumere le proprie determinazioni anche in punto di ammissibilità, così da saldare in capo al medesimo soggetto la celebrazione del rito e ciò che ne costituisce l'ineluttabile premessa....' "!
appare distonico rispetto alla configurazione che il rito abbreviato è andato assumendo nel tempo per effetto delle innovazioni legislative e della interpretazione giurisprudenziale, alla cui stregua, ad es., non è ammissibile la revoca del provvedimento di ammissione del rito, anche condizionato
(Cass. sentt. nn. 17317 e 3395 del 2004).
Ad ogni buon conto, e a confutazione definitiva e assorbente dell'eccezione in discorso, rilevasi che la Corte di merito ha precisato che il giudice subentrato nel processo ha fatto propri tutti i provvedimenti adottati dal precedente giudice.
ECCEZIONI IN TEMA DI UTILIZZABILITÀ DELLE PROVE
Eccezioni in tema di intercettazioni
Alcuni ricorrenti deducono l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche, siccome disposte in base a notizie acquisite da una fonte confidenziale (CO, ME), rimasta tale non essendo intervenuta sanatoria a sensi dell'art. 26 della legge 63 del 2001 (ME).
L'eccezione è infondata.
Premesso, invero, che essa si riferisce a intercettazioni disposte prima dell'introduzione (avvenuta ad opera dell'art. 7 della legge 63 del 2001) del coordinato del comma 1 bis dell'art. 203 cpp e del comma 1 bis dell'art. 267 cpp., deve rilevarsi che, come chiarito dalle Sezioni Unite di questa Corte (sent. 919/2004; in senso conforme Cass. sentt. nn. 46221/03, 36382/03, 9532/02), la nuova disciplina - secondo cui le dichiarazioni degli informatori sono inutilizzabili quali indizi idonei a legittimare le operazioni di intercettazioni finché non si sia provveduto alla loro audizione (art. 267, comma 1-bis, cod. proc. pen.) - non può incidere, in mancanza di specifiche diverse indicazioni legislative, sulla utilizzazione delle intercettazioni autorizzate prima dell'entrata in vigore della legge 1 marzo 2001 n. 63 (cd. giusto processo) sulla sola base di informazioni confidenziali
г ор acquisite da organi di polizia giudiziaria, atteso che la successione delle leggi processuali è governata dal principio tempus regit actum, che comporta la persistente validità ed efficacia degli atti compiuti nell'osservanza delle leggi all'epoca vigenti.
Alcuni ricorrenti deducono l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome autorizzate con decreto non validamente motivato (CO, IO, ME).
L'eccezione è infondata.
Per quanto concerne, invero, quella sollevata in generale con riferimento alla motivazione resa per relationem, si osserva che la Corte d'appello ha argomentato in ordine alla validità della motivazione dei decreti autorizzativi, significando che gli stessi si basano sulle ragioni (sulla cui ritenuta congruità non c'è contestazione) addotte dal P.M., o riproducendole integralmente senza esplicito richiamo (e in tal modo ha non illogicamente spiegato la Corte di merito rappresentadole e considerandole direttamente come proprie) o richiamandole esplicitamente con il corredo di una propria elaborazione ovvero riportandole attraverso una propria autonoma sintesi: forme tutte implicanti evidentemente il passaggio per il prescritto vaglio del giudice. Tale motivazione è logica e conforme all'insegnamento di questa Corte, secondo la quale la motivazione per relationem di un provvedimento giudiziale è da considerare legittima quando faccia riferimento, recettizio o di semplice rinvio, a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria al provvedimento di destinazione;
fornisca la dimostrazione che il decidente ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti alla sua decisione, l'atto di riferimento, quando non venga allegato o trascritto nel provvedimento da motivare, sia conosciuto dall'interessato o almeno ostensibile, quanto meno al momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica ed eventualmente di gravame e, conseguentemente, di controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Cass., Sez. Un., 21 giugno 2000, Primavera ed altri). Tali posizioni sono state condivise dalla successiva giurisprudenza (v., fra le altre, Sez. Un., 26 novembre 2003, Gatto;
Sez. Un., 17 novembre 2004, PM c. Esposito;
Sez. 1, 3 febbraio 2005, PM c. Fallace), nella quale risulta chiarito, proprio in tema di intercettazioni, che, ai fini della motivazione per relationem, "per istituire una relazione tra due provvedimenti non occorrono formule particolari e la idoneità di quella usata va valutata in concreto, tenendo conto dei rapporti esistenti tra i provvedimenti" (Sez. Un., 26 novembre 2003, Gatto).
Quanto alla specifica eccezione sollevata in riferimento al decreto 02.11.2000, rilevasi che la stessa poggia sulla contestazione della utilizzabilità delle notizie acquisite da fonte confidenziale, della cui infondatezza si è già detto.
Numerosi ricorrenti (CO, AC, IO, IM, CA, RA, EC, ME, CO, De DO, TO) deducono l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome eseguite con impianti diversi da quelli della Procura procedente, senza una valida motivazione da parte del P.M. sul requisito delle eccezionali ragioni di urgenza, e senza che possa ritenersi ammissibile e, comunque, valida la motivazione surrogatoria e postuma fornita dal giudice di merito, smentita altresì in fatto dal lasso di tempo intercorso fra il decreto attuativo e il concreto inizio delle operazioni captative e non evincibile certo dalla lettura integrata del decreto del P.M. e del decreto autorizzativo del GIP, né, tanto meno, dalla mera astratta tipologia del reato oggetto di indagine, e non potendo, a tal fine, rilevare la mera circostanza di un'attività criminosa in atto.
L'eccezione è infondata.
In ordine al requisito delle "eccezionali ragioni di urgenza", di cui al comma 3 dell'art. 268 cpp., va ricordato come questa Corte abbia escluso la necessità di una specifica motivazione quando la sua sussistenza sia desumibile con chiarezza dal complesso del provvedimento autorizzativo, come si 0verifica, in particolare, nel caso in cui si proceda per delitti di criminalità organizzata i quali siano, si presumano, tuttora in atto (v., fra le altre, Cass. 6 marzo 2003 n. 22746; Cass. S.U. 26 novembre
2003 n. 919, Gatto;
Cass. 19 gennaio 2004 n. 10777; 11 maggio 2004 n. 24241; 3 febbraio 2005 n. 11525; 11 dicembre 2007 n. 15396). E ciò non solo e non tanto a cagione della particolare natura di tali reati, ma anche e soprattutto per il fatto che la ritenuta esistenza di un'attività criminosa in atto, quale che essa sia, implica il dovere, per la polizia giudiziaria, di intervenire, con la maggior sollecitudine possibile, per impedire che detta attività venga portata "a conseguenze ulteriori" (art. 55, comma 1, c.p.p.). In altri termini, quindi, le "eccezionali ragioni di urgenza" debbono ritenersi implicitamente sussistenti ogni qual volta nel provvedimento autorizzativo si dia per presupposto che il reato in relazione al quale il provvedimento stesso è adottato sia tuttora in fase di svolgimento. Questo è appunto quanto i giudici di merito, con una lettura non formalisticamente limitata ai decreti del P.M. ma estesa al contenuto desumibile dal coordinamento di tali decreti con quelli
(inscindibilmente connessi ai primi, che li richiamano, dando loro attuazione) autorizzativi del GIP, hanno riscontrato (e non sovrapposto in via surrogatoria) con idonea motivazione nel caso di specie - sulla scorta anche di una conforme decisione emessa da questa Corte (dopo e a sostanziale superamento di una precedente pronuncia di annullamento con rinvio per vizio motivazionale, come tale certamente inidonea a caducare in modo diretto e definitivo il decreto del P.M.) in una procedura incidentale attinente proprio al presente procedimento (sentenza n. 24497 del 2005) - in relazione, in particolare, ai richiamati riferimenti (non alla mera tipologia astratta di reato ma) all'occhiuto ed elusivo attivismo relazionale dei vertici del locale sodalizio di tipo mafioso
(evidentemente correlato al concreto perseguimento delle finalità associative) e alle movimentazioni per l'approvvigionamento di sostanza stupefacente e la riscossione dei relativi crediti.
Correttamente e logicamente è stato escluso altresì che possa rilevare in contrario lo iato temporale fra la richiesta del P.M. e la concreta attivazione delle operazioni captative, trattandosi di circostanza collegata a ragioni tecniche e in ogni caso sopravvenienti al momento dell'adozione del decreto esecutivo, a cui solo deve farsi riferimento per la valutazione della sua validità (cfr. Cass. 31 maggio 1996, Fidanzati).
Alcuni ricorrenti (IO, IM, CA, RA) deducono l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, siccome eseguite con impianti diversi da quelli della Procura procedente, senza una valida motivazione da parte del P.M. anche sul requisito della insufficienza o inidoneità dei detti impianti, non integrabile a posteriori a opera del giudice,
L'eccezione è infondata.
La Corte d'appello ha infatti sottolineato al riguardo che i decreti del P.M. hanno dato atto della circostanza che gli impianti della Procura erano impegnati per altre indagini, e tale motivazione deve ritenersi senz'altro valida, giusta quanto precisato in particolare dalla sentenza delle SS.UU. n. 919 del 2004, per la quale occorre e basta, ai fini in discorso, che della insufficienza o inidoneità degli impianti sia indicata la ragione concreta (superandosi così la mera ripetizione della formula normativa), senza la necessità di ulteriori chiarimenti specificativi della ragione stessa (e tanto meno esplicativi del mancato ricorso all'eventuale adozione di diverse e più sofisticate tecniche di captazione).
EC NI deduce l'inutilizzabilità delle intercettazioni oggetto di proroga, siccome eseguite senza alcun previo provvedimento del P.M. sulle relative modalità, con riferimento in particolare alla (perdurante) sussistenza dei requisiti legittimanti l'uso di impianti diversi da quelli della
Procura procedente.
L'eccezione è infondata. E' stato, invero, chiarito in giurisprudenza (Cass. SS.UU. 31.10.2001, Policastro), con argomentazioni pienamente logiche e condivisibili, che, mentre da un lato non è dato trarre dal modello normativo un'affermazione di principio per cui, in via generale ed astratta, al provvedimento di proroga del giudice deve ineludibilmente conseguire un ulteriore decreto dispositivo delle modalità delle operazioni intercettative da parte del pubblico ministero, dall'altro risponde alla ragionevole esigenza di assicurare un'effettiva vigilanza circa le garanzie costituzionali "anche di ordine tecnico" la tesi (già affermata da Cass., Sez. VI, 27.4.1998, Sinesi, rv. 210919) secondo la quale, in assenza di significativi mutamenti fattuali (per nulla allegati nella specie) delle situazioni condizionanti l'utilizzo di impianti esterni alla procura, il pubblico ministero non è tenuto ad adottare un ulteriore decreto esecutivo, che si limiti a confermare anche per le operazioni prorogate quanto già precedentemente disposto in merito alle modalità spazio-temporali dell'intercettazione e, in particolare, all'impiego dell'apparato alternativo.
Eccezioni relative alle dichiarazioni del collaborante AL EM
Alcuni ricorrenti (CO, IO, ME) deducono l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaborante AL EM, siccome acquisite con "omissis" senza un motivato decreto di segretazione.
L'eccezione è infondata.
E' stato, invero, chiarito in giurisprudenza che l'obbligo del P.M., previsto dall'art. 416, secondo comma, c.p.p. di trasmettere, con la richiesta di rinvio a giudizio, tutta la documentazione relativa alle indagini espletate concerne soltanto le indagini ed i verbali riguardanti la persona indagata di cui si chiede il rinvio a giudizio, e che tale obbligo non si riferisce alle indagini riguardanti altri soggetti o anche lo stesso in un procedimento diverso da quello in relazione al quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio. È stato altresì precisato che, anche in applicazione della norma di cui all'art. 130 disp. att. c.p.p., è attribuito in via esclusiva al potere delibativo dell'organo dell'accusa il compito di individuare ed allegare quegli atti che attengono, strettamente, ai soggetti e alle imputazioni per cui sia stata esercitata l'azione penale, con la conseguenza che non può ipotizzarsi a suo carico alcun obbligo di allegazione di atti che afferiscano ad indagini diverse o ancora in corso di sviluppo (in tal senso, v. Cass., Sez. 1^, sent. n. 10795 del 25/6/1999, Gusinu,
Sez. 2^, sent. n. 9533 del 3/7/1995, D'Urzo; Sez. 1^, sent. n. 2282 del 12/4/1995, Arena, ecc.). Tale principio deve necessariamente ritenersi applicabile anche nel caso in cui il P.M., avvalendosi del suddetto potere, ritenga di tenere coperte, mediante degli "omissis", alcune parti delle dichiarazioni rese da persone informate sui fatti o da coimputati in un unico contesto e nell'ambito del medesimo atto processuale. E' vero che in tal modo si attribuisce alla parte pubblica la facoltà di decidere, senza alcun controllo, quali parti di un medesimo atto vadano allegate alla richiesta di rinvio a giudizio, laddove, ad esempio, l'esame di tutte le dichiarazioni rese da un chiamante in correità potrebbe essere essenziale per valutare l'attendibilità del medesimo.
In effetti l'art. 416 c.p.p. è sfornito di sanzione di nullità e l'unica sanzione configurabile è quella della inutilizzabilità degli atti non inseriti fra quelli trasmessi dal P.M. al GIP in vista dell'udienza preliminare (v, Cass. Sez. 6^, sent, n. 6753 dell'8.6.1998, Finocchi e altri, Sez. 6^, sent. n. 5500 dell'11.5.1998, Pareolio e altri, Sez. 6^, sent. n. 4108 del 19.4.1996, Cariboni e altri). Ma la semplice sanzione di inutilizzabilità degli atti non trasmessi con la richiesta di rinvio a giudizio ha senso quando si tratta di atti contrari alla posizione dell'imputato, mentre appare totalmente incongrua allorché gli atti non inseriti nel fascicolo del dibattimento contengano elementi a lui favorevoli. In tal caso il diritto di difesa potrebbe essere effettivamente menomato, anche perché, in tal modo, si lascerebbe praticamente priva di qualsiasi significativa sanzione l'ipotesi in cui il P.M. per una qualsiasi ragione, a prescindere da una sua consapevole scelta, abbia omesso di inserire atti dai quali sia possibile ricavare elementi a favore della difesa. E' improprio peraltro, fare ricorso, in tale ipotesi, al sistema delle nullità, in considerazione del principio della tassatività dei casi di nullità, sancito dall'art. 177 c.p.p., ed in mancanza della previsione di una specifica ed autonoma sanzione in tal senso, neanche sotto il profilo del possibile inquadramento del caso ipotizzato nel novero di quelli di cui alla lett. c) dell'art. 178 c.p.p. in quanto non può considerarsi come concernente "l'assistenza" dell'imputato.
Una corretta soluzione alla questione è stata offerta da Cass. 16 aprile 2002, Malandino, che ha al riguardo richiamato le disposizioni contenute negli artt. 190 e 495, comma 2, c.p.p., che riconoscono all'imputato il diritto alla ammissione delle prove a discarico sui fatti costituenti oggetto delle prove a carico. Sotto tale profilo, quando la difesa abbia ragione di ritenere che gli atti omessi possano contenere elementi favorevoli all'imputato, essa può chiedere al giudice di ordinarne l'acquisizione, e l'eventuale violazione di tale diritto può essere fatta valere nelle maniere e sedi previste dall'ordinamento. In tal modo, da un canto si supera il problema scaturente dalla mancata previsione di un'autonoma sanzione di nullità per il caso in cui non vengano rimessi al GIP tutti atti d'indagine; e, dall'altro, si supera tale lacuna, restituendo coerenza e piena legittimità costituzionale (in ossequio in particolare alla sentenza della Corte Costituzionale n. 145 del 1991) al sistema.
Ciò chiarito in via di principio, deve osservarsi, con riferimento al caso di specie, che i ricorrenti, da un lato, optando per il rito abbreviato, hanno accettato il giudizio sulla base del materiale probatorio così come trasmesso dal P.M. e, dall'altro, e in ogni caso come precisato dalla Corte d'appello e
-
non contestato nei ricorsi -, non hanno in sede di merito specificamente instato per l'acquisizione delle parti 'omissate'.
Per completezza, va ricordato che, ai fini della questione come sopra esaminata e risolta, si palesa del tutto in conferente il richiamo al comma 2 dell'art. 7 della legge 14 marzo 2005, n. 41.
IO DR deduce l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaborante AL EM rese dopo l'emissione della richiesta di rinvio a giudizio, siccome non precedute, in sede di verbale illustrativo, dagli avvertimenti previsti dagli artt. 64, comma 3, 210, 363 e 197 bis e 198 cpp, e intervenute in epoca in relazione alla quale non era accertabile, per la mancanza in atti del verbale illustrativo (non surrogabile dalla semplice attestazione richiamata dal GUP) e, comunque, per l'impossibilità di individuare con certezza il dies a quo per la decorrenza del termine, il rispetto dei 180 giorni imposti dall'art. 16 quater della legge 82 del 1991, introdotto dalla legge 45 del 2001.
Lo stesso ricorrente deduce altresì l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaborante AL
EM di cui al manoscritto in data 14/18.06.2005, siccome rese oltre il termine di 180 giorni imposti dall'art 16 quater della legge 82 del 1991, introdotto dalla legge 45 del 2001.
Tali eccezioni sono infondate.
Il verbale illustrativo dei contenuti della collaborazione, quale previsto dall'art. 14 della legge 13 febbraio 2001 n. 45, che ha introdotto l'art. 16 quater nella L. n. 8 del 1991, non è in sé all'evidenza, per il contenuto e la funzione, assimilabile all'interrogatorio reso dall'indagato o dall'imputato, e per esso del resto è formalmente prescritta la sola redazione secondo le modalità previste dall'art. 141 bis cpp. (riproduzione fonografica o audiovisiva). In ordine, poi, al dedotto mancato rispetto del termine di 180 giorni imposto dal cit. art. 16 quater della legge 82 del 1991, introdotto dalla legge 45 del 2001, deve segnalarsi, al di là di ogni ulteriore discorso anche in fatto, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno di recente (sentenza n. 1149 del 2009) puntualizzato che la sanzione processuale prevista dal comma 9 del cit. art. 16 quater deve farsi rientrare nell'ambito delle ipotesi di inutilizzabilità relativa stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, con la conseguenza della piena utilizzabilità delle dichiarazioni tardive del collaboratore di giustizia nel giudizio abbreviato.
Alcuni ricorrenti (IO, RA) deducono l'inutilizzabilità delle dichiarazioni del collaborante AL EM rese alla P.G. delegata dal P.M. senza l'assistenza del difensore in
6 violazione degli artt. 364 e 370 cpp e nonostante lo stato di detenzione dell'interrogando, non potendosi fra l'altro ritenere superata l'eccezione in parola per effetto della semplice conferma delle dichiarazioni stesse fatta dal collaborante previa la loro lettura.
L'eccezione è infondata. Come ha, invero, già precisato la Corte d'appello, le dichiarazioni in esame non vengono in rilievo in causa, posto che il loro contenuto è stato integralmente confermato in rituali interrogatori resi innanzi al P.M. In casi del genere si verifica, a tutti gli effetti, una trasfusione nel nuovo atto delle dichiarazioni rese in precedenza, che ben possono essere recepite mediante una mera conferma delle stesse. L'importante è che il dichiarante abbia piena consapevolezza della natura e degli effetti dell'atto che compie, consapevolezza di cui nella specie non vi è ragione di dubitare.
DENUNCE DI VIOLAZIONE DI LEGGE E/O VIZIO DI MOTIVAZIONE
Ricorso di CO AN
CO AN deduce:
l'inutilizzabilità e l'erronea valorizzazione delle dichiarazioni del collaborante AL EM, siccome non corredate di riscontri esterni;
--che la responsabilità per il delitto associativo ex art. 74 dpr 309/90 (capo 7 della rubrica) è stata confermata sulla base di elementi (intercettazioni e dichiarazioni del AL) che non consentono di individuare la condotta di partecipazione e la affectio societatis, e quella per il delitto-fine della rubrica) sulla base di elementi (operazioni captative e dichiarazioni de relato di AN LV) non corredati da riscontri esterni.
I motivi sono infondati.
Contrariamente, infatti, a quanto con essi dedotto (con il corredo del richiamo a generali principi giurisprudenziali e di censure di carattere apoditticamente negatorio dei presupposti della responsabilità o di generica insufficienza dell'apparato motivazionale), l'impugnata sentenza ha non illogicamente: confermato la responsabilità dell'imputato per il delitto associativo sulla base delle risultanze integrate delle intercettazioni e delle dichiarazioni del AL, evidenziando il ruolo non occasionale svolto dall'CO nella custodia dello stupefacente, nella consegna del medesimo e nella "ripulitura" dei proventi;
specificamente indicato, per il delitto-fine (di cui al capo 29), le fonti di prova, costituite, al di là delle dichiarazioni di AN LV (contestate nel ricorso), dalle ampie e precise risultanze delle intercettazioni.
Ricorso di AC LV
AC LV deduce che la responsabilità per il delitto ex art. 73 dpr 309/90 (capo 22 della rubrica) è stata confermata, ritenendo illegittimamente punibile anche la condotta consistita nel mero "testare” la droga.
Il motivo è infondato.
La Corte d'appello ha infatti logicamente ricostruito la condotta dell'imputato come una forma di concorso nella detenzione del correo AL, evidenziando che egli è stato incaricato da quest'ultimo di "testare" alcuni campioni di stupefacente facenti parte di due grosse partite di droga, per apprezzarne la qualità, il tutto all'evidente scopo di consentire al "committente" le più idonee risoluzioni in ordine alle dette partite (acquisto, modalità di taglio ecc.). Una volta correttamente
7 inquadrato in tale cornice operativa, il ruolo di consegnatario dei campioni da sottoporre ad assaggio travalica evidentemente il preteso mero uso personale, per assumere inevitabilmente una precisa connotazione di cooperazione all'illecita condotta del AL.
Ricorso di IO LV
IO DR deduce che: 11-la responsabilità, con ruolo apicale, per i delitti associativi ex artt. 416 bis cp (Capo 1 della rubrica) e 74 dpr 309/90 (capo 7 della rubrica) è stata confermata sulla base delle dichiarazioni del AL, di cui non è stata adeguatamente verificata la credibilità in riferimento al soggetto
(risoltosi a collaborare solo dopo l'esecuzione nei suoi confronti dell'OCC) e l'attendibilità intrinseca (in relazione in particolare alla circostanza della sua previa conoscenza del materiale investigativo e alla genericità e contraddittorietà del narrato) e che sono state inammissibilmente ritenute riscontrate, in mancanza di apporti documentali e di qualsivoglia anteriore conoscenza diretta fra il collaborante e l'imputato (tirato sostanzialmente in ballo per la sua vicinanza"familiare" a Tornese Angelo), e in presenza delle dichiarazioni difformi di IO ID, SA RE, AN LV e DA IL, dall'ambiguo tenore di alcune intercettazioni e delle missive lette nel corso di queste ultime, attinenti a conversazioni dello stesso propalante e da lui poi chiarite, e facendo, inoltre, un inaccettabile riferimento altalenante (in particolare per quanto concerne il dato essenziale della percezione delle cc.dd. "spartenze") ora al comma 3, ora al comma 2 dell'art. 192 cpp;
·la duplice responsabilità de qua è stata confermata illegittimamente, senza un adeguato vaglio sulla sussistenza degli estremi oggettivi dei due sodalizi, sulla base di una unica identica condotta contestata al prevenuto, neppure specificamente annoverato, negli stessi capi di imputazione, fra i vertici dei sodalizi;
la duplice responsabilità apicale del prevenuto è stata ritenuta in base agli elementi (non indicati nel capo di imputazione) dello “avallo” dato alla riorganizzazione del traffico di droga da parte di AL EM (ritenuto comprovato dalle vaghe, incerte e travisate conversazioni del 20.12.2000 e del 28.02.2001) e della percezione della c.d. "spartenza", cioè di una quota dei proventi dell'attività illecita del sodalizio (ritenuta comprovata attraverso un sostanziale travisamento delle dichiarazioni del AL e sulla base di una conversazione del 21.12.2000, che faceva riferimento a dati di
"computer" mai rinvenuti); la duplice responsabilità apicale del prevenuto è stata ritenuta operando un inaccettabile automatico travaso dall'una all'altra associazione e senza tener conto dell'incompatibilità derivante dallo stato di detenzione del IO, nonché delle ulteriori rilevanti circostanze scagionanti evidenziate nell'atto di appello;
---non c'è stata adeguata spiegazione sul trattamento sanzionatorio, in relazione al diniego delle attenuanti generiche e all'entità dell'aumento ex cpv. art. 81 cp (considerando in particolare lo stato perennemente detentivo del ricorrente e la mancanza di prova circa l'aggravante ex comma 4 art. 416 bis cp).
I motivi sono infondati.
Generiche e non pertinenti sono le obiezioni sull'attendibilità del AL, a fronte dei rilievi sviluppati nella sentenza di primo grado (pp. 412 ss.) e delle puntualizzazioni fatte in quella d'appello (v. in particolare p. 19, pp. 23 ss., pp. 114 ss.). Va da sé che l'interesse ai benefici previsti dalla legge per i collaboranti non può, per sistema, essere considerato in sé un elemento negativo riguardo alla credibilità del soggetto. La diretta partecipazione del AL alle vicende su cui ha riferito, poi, esclude una specifica rilevanza negativa del momento (successivo alla conclusione delle indagini) in cui ha iniziato a rendere dichiarazioni. Né, ovviamente, possono avere spazio in questa sede allegazioni di singoli stralci delle dichiarazioni del AL, inidonei a dimostrare un immediato e univoco vizio motivazionale, secondo il modello della novellata lett. e del comma 1 dell'art. 606 cpp., ma semplicemente intesi a corroborare, indirettamente, attraverso un percorso valutativo-interpretativo, la tesi della inattendibilità del collaborante.
Ciò premesso, resta il fatto che le dichiarazioni del detto collaborante s'inseriscono essenzialmente a corredo, chiarimento e completamento di un quadro probatorio costituito in larga misura dagli esiti delle intercettazioni. Sotto tale profilo appare astratto e poco conferente il rilievo circa la presunta oscillazione motivazionale tra il riferimento al comma 2 e quello al comma 3 dell'art. 192 cpp., evidente essendo che la ricostruzione e valutazione delle prove si avvale di tutti gli apporti utili allo scopo, per approdare a una sintesi che - fermo restando il rispetto degli specifici vincoli legali - deve soddisfare i fondamentali canoni di cui agli artt. 125, comma 3, 546, comma 1, lett. e),
e 533, comma 1, cpp. Esaminando alla luce di queste considerazioni il tessuto motivazionale della sentenza impugnata, si osserva che, ai fini della responsabilità del IO, sono state anzitutto correttamente e logicamente valorizzate due missive lette e commentate (dallo stesso AL) nelle conversazioni ambientali intercettate il 19 e 20 dicembre 2000, il cui tenore è stato non illogicamente interpretato (le contestazioni mosse al riguardo sono sostanzialmente di carattere valutativo), quanto alla prima, nel senso che l'imputato dava un avallo di massima al AL per operare nel territorio di sua competenza nel traffico di stupefacenti e, quanto alla seconda, nel senso che il AL veniva invitato a inviare al IO i "pensieri", che la Corte di merito propende a ritenere, secondo un coerente percorso argomentativo, coincidenti, nel contesto, con le c.d. "spartenze", e cioè con le quote dei proventi del narcotraffico spettanti ai capi dell'organizzazione. A sicura conferma comunque del dato che il IO fosse destinatario di tali emolumenti, la Corte leccese richiama anche il tenore (di cui nel ricorso si contesta l'interpretazione con rilievi di carattere valutativo) della conversazione ambientale intercettata il 21 dicembre 2000 tra AL OM e RA
NI, oltre che le precise dichiarazioni di AL EM.
Ulteriori elementi probatori sono desunti dalla conversazione intercorsa il 12 dicembre 2001 fra il AL e PU NI (sempre inerente alle “spartenze"), dalla conversazione intercorsa il 28 febbraio 2001 fra il AL e IO ID (fratello dell'imputato) - nella quale quest'ultimo,
a completamento (e non a smentita) dell'operazione avviata nel dicembre precedente, comunica al suo interlocutore il formale "via libera" dell'imputato alla realizzazione del progetto di riorganizzazione del narcotraffico da parte del AL -, e dà conto di un intervento (di carattere tipicamente mafioso) dell'imputato, realizzato a mezzo del fratello, su tale Ciro, con cui era entrato in contrasto, per una vicenda estorsiva, con il AL.
Le esposte risultanze sono state logicamente ritenute idonee a integrare un quadro probatorio giustificativo dell'affermazione di responsabilità del IO, dimostrando che quest'ultimo, ad onta del suo stato detentivo, faceva parte di quel vertice organizzativo, cui spettava dare gli “avalli” alle operazioni del tipo di quella affidata al AL e percepire le "spartenze" dei proventi del traffico illecito. Né ovviamente può togliere peso a tale dato di sostanza il fatto puramente formale (non invocato sotto il profilo di eventuali vizi processuali) che nei capi di imputazione il IO non sia specificamente incluso nell'elenco di coloro che fruivano di tali prerogative. A fronte delle dette risultanze, non rilevano evidentemente i richiami ad alcune dichiarazioni di
IO ID, SA RE, AN LV e DA IL, che (al di là del non chiarito contesto in cui sono state rese) semplicemente non conterrebbero ulteriori elementi di accusa nei confronti del prevenuto, né valgono i sollevati dubbi sui rapporti fra il IO e il AL e sui mancati riscontri a talune indicazioni circa la “registrazione" informatica della contabilità relativa alle "spartenze", che la Corte d'appello, peraltro, esamina e confuta - in una alla deduzione (formulata in particolare dagli imputati CO e De DO) che vorrebbe negare dette spartenze confondendole con le semplici rimesse di 'cortesia' effetuate dal AL - con compiuta e logica argomentazione. Quanto alla contestazione sulla sussistenza oggettiva dei sodalizi, la stessa è generica e si scontra con le complessive risultanze del procedimento (v. in partic. pp. 80 ss. e 240 ss. sent. I gr.). Non può poi dubitarsi in particolare della legittimità della ritenuta ricorrenza di entrambi i delitti associativi. Secondo la oramai costante giurisprudenza della Suprema Corte, avallata di recente anche dalle Sezioni Unite (sentenza n. 1149 del 2009), infatti, i reati di associazione per delinquere,/ generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico degli stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi. Ciò perché i due reati tutelano beni giuridici in parte diversi: il primo l'ordine pubblico, l'altro, oltre alla tutela dell'ordine pubblico
- finalità tipica di tutti i delitti associativi -, mira alla difesa della salute individuale e collettiva contro l'aggressione della droga e della sua diffusione.
In effetti il delitto di cui all'articolo 74 del DPR 309/90 presenta degli elementi specializzanti rispetto a quello di cui all'articolo 416 c.p., perché a tutti gli elementi costitutivi della associazione per delinquere - vincolo tendenzialmente permanente, indeterminatezza del programma criminoso, esistenza di una struttura adeguata allo scopo - aggiunge quello specializzante della natura dei reati fine programmati che devono essere quelli previsti dall'articolo 73 del DPR 309/90 (vedi Cass., Sez. V penale, 29 novembre 1999, n. 5791 e Cass., Sez. VI penale, 14 giugno 1995, n. 11413). Cosicché se una associazione venga costituita al solo scopo di operare nel settore del traffico degli stupefacenti gli agenti non potranno essere puniti a doppio titolo, ovvero per la violazione dell'articolo 416c.p. e dell'articolo 74 del DPR 309/90, mentre se l'associazione ha lo scopo di commettere traffico di stupefacenti ed anche altri reati (come è indubbio nella specie, in relazione alla Sacra Corona Unita) è ben possibile che gli agenti vengano puniti per entrambi i reati. I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di tali principi ponendo in evidenza che nell'ambito di frange della Sacra Corona Unita operanti nell'area meridionale del Salento e dedite a varie attività illecite (in particolare nel campo delle estorsioni), ad opera dei vertici del clan egemone Giannelli, strettamente legato al gruppo dei Tornese di Monteroni, si era dato, con l'avallo dei capi monteronesi e, per quel che qui interessa, del IO, il via alla complessiva riorganizzazione, affidata al AL, del traffico di sostanze stupefacenti nella zona.
Per quanto concerne, infine, il trattamento sanzionatorio, le doglianze sollevate sono del tutto generiche e inidonee a infirmare la motivazione della Corte d'appello, che ha valorizzato il ruolo ricoperto dal ricorrente, nonostante il suo stato detentivo, e un precedente specifico per il delitto ex art. 416 bis cp).
Ricorsi di IM NI e CA ER
IM NI e CA ER deducono che:
non è stata adeguatamente valutata l'attendibilità di AL EM, alla luce in particolare della grave inimicizia esistente fra lui e il IM (dovuta alla morosità di quest'ultimo nei confronti del primo) e del comportamento "esoso" tenuto verso i prevenuti dal collaborante anche durante la collaborazione, oltre che della circostanza dell'inizio della collaborazione dopo che il AL aveva avuto cognizione delle carte processuali;
sono sospette, per il rapporto del dichiarante col AL e per la sovrapponibilità dei due narrati, anche le dichiarazioni di AN LV;
---·la responsabilità del IM per il delitto associativo ex art. 416 bis cp (Capo 1 della rubrica) è stata confermata in base alle dichiarazioni di DA IL, del AL e del AN, senza tener conto del fatto che di lui personalmente non parla il DA e del proscioglimento dall'accusa di cui all'art. 416 bis cp di altri imputati, pur attinti dai medesimi elementi di prova;
sono stati inoltre travisati alcuni dati processuali e non si è considerata la realtà del rapporto del prevenuto col AL, connotata dalla condizione di tossicodipendente del prevenuto;
W· la responsabilità di entrambi gli imputati per il delitto ex 74 dpr 309/90 (capo 7 della rubrica) è stata confermata, pur in mancanza di elementi comprovanti una volontà di contribuzione al sodalizio e svolgendosi i loro rapporti, in particolare per la CA, solo con il AL;
-->la duplice responsabilità del IM per i delitti associativi è stata ritenuta operando un inaccettabile automatico travaso dall'uno all'altro sodalizio;
w·la responsabilità dei prevenuti per i delitti-fine ascritti è stata confermata (eccezion fatta per il capo 56, per il quale il IM ha reso confessione) sulla base di incerti risultati intercettativi.
I motivi sono infondati.
Sull'attendibilità del AL, possono richiamarsi i rilievi già fatti nell'esame del ricorso del IO. Le addotte ragioni di risentimento del collaborante verso il IM (debiti scoperti) appaiono peraltro, a fronte dell'ampiezza e della responsabilità della decisione collaborativa assunta, insuscettibili di esplicare un apprezzabile effetto sui contenuti della collaborazione stessa. E il richiamo puramente assertorio - a condotte di persistente tentata "esazione" anche durante la collaborazione, piuttosto che rafforzare la sollevata doglianza, conferma la considerazione suddetta.
A sostegno della ritenuta responsabilità dei prevenuti per il delitto ex 74 dpr 309/90 (capo 7 della rubrica), l'impugnata sentenza adduce logicamente gli elementi -- che resistono tranquillamente ai generici dubbi e negatorie accampati nei ricorsi - la dimostrata partecipazione ai molteplici e significativi delitti-fine, le dichiarazioni dei collaboranti AL EM e AN LV (la cui sovrapponibilità, ben spiegabile con la stretta vicinanza operativa, i ricorrenti allegano assertivamente a sospetto) e alcuni illuminanti passaggi di conversazioni intercettate. Pienamente motivata, con riferimento a dati processuali pregnanti e concreti (tra cui anche le dichiarazioni del DA, riferite, attraverso un percorso argomentativo del tutto logico, al IM), è anche la partecipazione del IM all'associazione ex art. 416 bis cp. Né può ovviamente valere in contrario il parallelo con altre posizioni soggettive diversamente decise in sede di merito, assumendo la valutazione del materiale probatorio, anche se in parte comune, una propria valenza e fisionomia specifica per ogni singolo soggetto. Sulla piena compatibilità fra le due contestazioni dei delitti associativi si è già detto nell'esame dedl ricorso del IO.
Del tutto generica è la contestazione della responsabilità dei prevenuti per i delitti-fine ascritti, ampi ante motivata nell'impugnata sentenza.
Ricorso di DA IL
DA IL deduce vizio di motivazione in relazione al diniego dell'attenuante di cui al comma 7 dell'art. 73 dpr 309/90.
Il motivo è infondato.
Pur avendo, invero, la giurisprudenza ridimensionato la necessità di un "rilevante" contributo per la configurazione dell'attenuante di cui al citato comma 7^, la previsione di un considerevole sconto di pena (dalla metà a due terzi) ha fatto costantemente ritenere che è esclusa la concessione dell'attenuante nel caso di ammissioni o dichiarazioni dell'imputato che hanno portato soltanto a rafforzare il quadro probatorio a carico dei principali responsabili già identificati, o all'individuazione di soggetti aventi un ruolo secondario nell'ambito della complessiva economia criminosa già accertata (Cass. 06.02.2004, Cozzolino;
Cass. 16.3.1998, Spennato ed altri;
Cass. 13.5.1997, Conti;
Cass. 26.5.1995, Vergati;
Cass. 15.4.1994, Martinotti).
Nella specie, la Corte di merito ha logicamente puntualizzato che il DA ha fornito il suo contributo in presenza di un quadro probatorio già ampiamente delineato. Né nel ricorso si adducono specifici argomenti idonei a incrinare la valenza di tale motivazione.
Ricorso di RA NI RA NI deduce che:
---la responsabilità del prevenuto per i delitti associativi ex artt. 416 bis cp (Capo 1 della rubrica) e 74 dpr 309/90 (capo 7 della rubrica) è stata confermata sulla base di risultati intercettativi e di missive comprovanti esclusivamente la situazione di subordinazione di esso prevenuto
(tossicodipendente) nei confronti del AL e il suo assoggettamento al versamento del c.d. "passo", cioè di una quota dei proventi dell'attività illecita ai vertici del sodalizio, di per sé non implicante, come inutilmente rilevato nei motivi di appello, la partecipazione alle organizzazioni criminose;
la responsabilità per i delitti-fine (capi 16 e 17) è stata confermata nonostante che per il capo 16 si fosse evidenziato che non era punibile, in quanto riconducibile alla detenzione per uso personale, la condotta consistita nel mero "testare” la droga.
I motivi sono infondati.
Nell'impugnata sentenza, invero, si illustra con chiarezza, attraverso la logica analisi e interpretazione delle risultanze intercettative, orali e documentali, che il RA provvedeva al pagamento del “passo" in ossequio gerarchico agli ordini superiori provenienti dai sodalizi di appartenenza, e non certo come un mero spacciatore "libero" costretto a subire dall'esterno tale imposizione.
Quanto al delitto di cui al capo 16, la Corte di merito ha chiaramente evidenziato che l'attività consistita nel "testare" la droga si inseriva in una complessiva condotta sfociata nell'acquisto.
Ricorsi di CO CE e De DO CO
CO CE e De DO CO deducono che l'attendibilità del AL non è stata adeguatamente valutata, non essendosi considerate le numerose contraddizioni interne al suo narrato e tra questo e altre risultanze, in particolare in ordine all'effettiva corresponsione e all'entità del "passo", all'esistenza al riguardo di una contabilità informatica, al ruolo attribuito al De DO, all'epoca del relativo rapporto e alla corrispondenza intercorsa con lo stesso, alle rimesse inviate al CO.
Il motivo è infondato.
La Corte d'appello, invero, ha già dato puntuale e logica risposta alle doglianze che ne sono oggetto e la ripresa delle stesse nei ricorsi si risolve in sostanza in un mero apprezzamento negativo sulla motivazione resa in sentenza. Né può trovare ingresso in questa sede il richiamo a qualche stralcio delle dichiarazioni del AL, inidoneo in sé a dimostrare un immediato e univoco vizio motivazionale, secondo il modello della novellata lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cpp., ma semplicemente inteso a corroborare in modo indiretto, attraverso un percorso valutativo- interpretativo, la tesi della inattendibilità del collaborante.
Ricorso di AN LL
AN LL deduce che:
illegittimamente è stata disattesa la richiesta di audizione di NC FA, DA IL e
AL EM;
---la ritenuta responsabilità del prevenuto in ordine al reato-fine di cui al capo 24 contrasta con alcune precise risultanze processuali;
la conferma di responsabilità per il delitto ex art. 74 dpr 309/90 contrasta con l'esiguità del numero e dell'arco temporale degli episodi illeciti contestati;
12 4 --sul trattamento sanzionatorio, non è stato corretto il denunciato errore nella quantificazione del terzo di riduzione della pena.
Con motivi aggiunti la difesa ha ripreso la doglianza in punto pena.
$
I motivi sono infondati, eccezion fatta per quello sulla pena.
Del tutto generica appare la doglianza in ordine alla omessa audizione di NC FA, DA IL e AL EM.
La responsabilità del prevenuto in ordine al reato-fine di cui al capo 24 è stata logicamente motivata nell'impugnata sentenza, col riferimento all'inequivoco tenore della conversazione del 18.01.2001. A fronte di tanto, nel ricorso si invoca, sulla base di riferimenti generici e sostanzialmente assertorii, la incompatibilità cronologica fra il ritenuto reato e l'epoca di presunta conoscenza diretta fra AL e DA (che comunque non impedirebbe per sé pregressi rapporti fra i due "gruppi"). Ampiamente e logicamente motivata in sentenza è anche la responsabilità del prevenuto per il delitto associativo, con il riferimento a diverse risultanze processuali, che vanno ben al di là dei dati, pur già significativi (e che ricevono ovviamente ulteriore luce dalla cornice costituita dalle risultanze predette), inerenti ai tre episodi specificamente contestati. Fondato è invece, come già accennato, il motivo sulla pena. I giudici di merito, infatti, partendo da una pena base di anni dieci e mesi sei di reclusione, hanno errato nel calcolare la riconosciuta riduzione di un terzo ex art. 62 bis cp., portando la pena ad anni otto, anziché sette, di reclusione, e così poi pervenendo, attraverso l'aumento ex cpv. art. 81 cp. (di anni uno, mesi quattro e gg. 15) e la successiva riduzione di un terzo per il rito, alla pena finale di anni sei e mesi tre di reclusione, anziché a quella corretta di anni cinque e mesi sette di reclusione. In tal senso, dunque, l'impugnata sentenza deve essere rettificata.
Ricorso di De IO Gaetano
De IO RA deduce che:
B non è stata adeguatamente valutata l'attendibilità intrinseca dei collaboranti AL EM e
AN LV, in relazione soprattutto alla circostanza della loro previa conoscenza degli atti;
la responsabilità per il delitto ex art. 74 dpr 309/90 è stata confermata nonostante l'imputato SPE
avesse un mero rapporto personale con il solo IN.
I motivi sono infondati.
Per quanto concerne la contestata attendibilità dei collaboranti AL e AN, la Corte di merito ha non illogicamente rilevato che la loro diretta partecipazione alle vicende su cui hanno riferito esclude in concreto una specifica rilevanza negativa della previa conoscenza delle carte processuali.
Quanto alla responsabilità per il delitto ex art. 74 dpr 309/90, la stessa è stata logicamente basata sulle dichiarazioni dei collaboranti e sulle risultanze scaturenti dalle intercettazioni, dimostrative sia del carattere sistematico (ritenuto ragionevolmente già di per sé decisivo) della collaborazione del De IO con l'IN sia del fatto che egli avesse contatti anche con altro sodale e fosse a conoscenza di vicende rilevanti per le sorti del gruppo.
Ricorso di EC NI (cl. '50)
EC NI deduce che la sua responsabilità è stata confermata sulla base di elementi inidonei a qualificarne penalmente la condotta.
Il motivo si risolve in una generica contestazione di profili eminentemente valutativi del percorso motivazionale, in sé immune da illogicità, seguito dall'impugnata sentenza. Ricorso di ME LV
ME LV deduce che le dichiarazioni del AL sono sfornite di circostanze individualizzanti e che la sua responsabilità è stata confermata sulla base di intercettazioni in cui emerge il nome "LV", ritenuto a lui riconducibile attraverso un'illogica lettura del loro tenore.
Le doglianze sono prive di pregio. Con esse in sostanza - al di là della generica e irrilevante (in riferimento al tenore sostanziale della motivazione resa nella sentenza impugnata) notazione sull'assenza di "circostanze individualizzanti" nelle dichiarazioni del AL - si pretende di mettere in discussione, attraverso la proposta di una lettura e una valutazione alternative delle risultanze processuali, il giudizio di rilevanza probatoria al loro riguardo espresso dai giudici di merito, all'esito di un complessivo percorso interpretativo e argomentativo immune da illogicità.
Ricorso di ZO RE
ZO RE deduce:
l'erroneità della tesi secondo cui non sarebbe stata oggetto di gravame la condanna relativa al delitto-fine; che la responsabilità per il delitto ex art. 74 dpr 309/90 è stata confermata sulla base delle dichiarazioni di AL EM e AN LV e dei risultati delle intercettazioni, laddove invece non risulta che il prevenuto, che operava col AL per mere ragioni di amicizia, sia mai stato messo a parte o consapevolmente partecipe del contesto associativo in cui si muoveva il AL;
che la responsabilità per il delitto-fine è stata confermata sulla base di risultati intercettativi, inidonei a dimostrare la sua partecipazione effettiva e consapevole alla fattispecie criminosa;
-- l'illogicità della motivazione in punto pena. 4
I motivi sono infondati.
Anzitutto appare inconsistente il tentativo del ricorrente di contestare l'affermazione della Corte di merito circa l'assenza, nei motivi di appello, di specifica contestazione del delitto fine. Tale tentativo infatti si sostanzia nel richiamo a una generale richiesta di assoluzione. Da tanto consegue che non possono trovare ingresso in questa sede le doglianze sollevate nel ricorso in ordine al delitto fine, non evidenziando fra l'altro le stesse i presupposti per un'eventuale diretta applicazione, da parte di questa Corte, della regola di cui all'art. 129 cpp. Quanto alla responsabilità per il delitto associativo, la Corte di merito ha evidenziato le convergenti risultanze (orali e intercettative) che dimostrano lo stabile e consapevole apporto dell'imputato alla gestione del narcotraffico del AL, comportante anche diretti contatti con terzi interessati e con l'altro sodale AN LV ed estrinsecatosi essenzialmente nella veicolazione del denaro necessario alle illecite transazioni. Correttamente la Corte leccese ha ritenuto irrilevante la circostanza che tale collaborazione fosse prestata dal prevenuto solo per amicizia. A fronte di tanto,
e a fortiori alla stregua della circostanza da ultimo riferita, appare inverosimile la pretesa del ricorrente che egli ignorasse il contesto organizzativo nel quale il AL operava.
La doglianza in punto pena è puramente valutativa e propositiva e non evidenzia alcuna illogicità nella motivazione resa dai giudici di merito.
Ricorso di HO FA
14 HO FA deduce che non è stata adeguatamente valutata l'attendibilità intrinseca dei collaboranti che accusano il prevenuto, in relazione soprattutto alla circostanza della loro previa conoscenza degli atti.
Il motivo è infondato. Si richiama quanto già rilevato al riguardo nell'esame del ricorso del De
IO, non senza aggiungere che la Corte di merito ha logicamente ritenuto che la responsabilità del prevenuto emerge già dalle sole risultanze captative.
P. Q. M.
Visti gli artt. 615, 616 e 619 cpp., rettifica la sentenza impugnata nei confronti di AN LL limitatamente alla misura della pena, che ridetermina in quella di anni cinque e mesi sette di reclusione. Rigetta nel resto il ricorso del AN. Rigetta i ricorsi degli altri imputati, che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 22 gennaio 2009
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE A. A. Di Virginio
no
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 25 MAR 2009
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
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