Sentenza 26 settembre 2000
Massime • 2
Il termine di dieci giorni, previsto dall'art. 309, comma nono, cod. proc. pen., entro il quale il Tribunale del riesame deve decidere sulla relativa istanza, a pena di inefficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva, decorre dalla data di ricezione degli atti e non da quella di emissione del decreto che fissa l'udienza in camera di consiglio per la sua trattazione.
Il vigente codice di procedura penale, tutte le volte che indica il giudice competente all'esercizio della giurisdizione nei diversi stati e gradi del procedimento, si riferisce a singoli organi giudiziari, senza cenno alcuno alla persona fisica dei magistrati che li compongono. Ne consegue che, nella fase del giudizio, la richiesta di adozione, modifica o revoca di una misura cautelare personale coercitiva deve essere esaminata e decisa dal tribunale, in composizione monocratica o collegiale, dalla Corte d'assise, dalla Corte d'appello o dalla Corte d'assise d'appello investiti della cognizione, nel merito, del processo, preferibilmente, ma non necessariamente, nella composizione fisica dei magistrati componenti l'organo giudicante che sta conducendo l'istruttoria dibattimentale o che, pur avendo definito il processo in quel determinato grado, è ancora in possesso dei relativi atti. E invero il principio di immutabilità del giudice, di cui all'art. 525 cod. proc. pen., è riferito e riferibile solo alla deliberazione della sentenza, in quanto destinato a garantire che il giudizio sulla responsabilità dell'imputato sia espresso, nel rispetto dei principi di oralità, immediatezza e contraddittorio cui si ispira il processo penale, dalle stesse persone fisiche che hanno preso parte al dibattimento e presenziato all'assunzione delle prove. Pertanto, l'eventuale diversità di composizione (rispetto a quella dell'organo competente alla trattazione del processo) dell'organo, collegiale o monocratico, designato nei casi, modi e termini previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario, che decide in ordine ad alcuna delle dette richieste in materia cautelare, non incide sulla legittimità dei relativi provvedimenti, stante il principio di tassatività delle nullità e la mancanza di una specifica previsione di tale diversità come causa di nullità o la sua riconducibilità ad alcuna delle ipotesi di nullità di ordine generale previste dall'art. 178, comma primo, lett. a) cod. proc. pen., che sono tutte connesse alla violazione di norme concernenti la capacità del giudice e il numero dei giudici necessario per costituire i collegi secondo le norme di ordinamento giudiziario.
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 26/09/2000, n. 26 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Signori:
Dott. GIUSEPPE CONSOLI Presidente
Dott. BRUNELLO DELLA PENNA Componente
Dott. FRANCO MARRONE Componente
Dott. TORQUATO GEMELLI Componente
Dott. CARLO COGNETTI Componente
Dott. GIUSEPPE COSENTINO Componente
Dott. ALDO GRASSI Componente
Dott. GIOVANNI DE ROBERTO Componente
Dott. VINCENZO COLARUSSO Componente
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sui ricorsi proposti da:
CI RA, nato a [...] il [...];
CI EA, nato a [...] il [...];
CI MA, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza emessa del Tribunale di Taranto in data 17/I/2000;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Grassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato Generale dott. NZ Galgano, il quale ha chiesto il rigetto dei ricorsi, perché infondati;
Ascoltati l'Avv. Domenico Di Terlizzi, difensore di tutti i ricorrenti e l'Avv. Temistocle Gurrado, condifensore di ND CA, i quali hanno insistito per l'accoglimento delle impugnazioni proposte;
Osserva Con ordinanza originaria del 9/VIII/'96 il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce disponeva la custodia cautelare in carcere di RA ed ND CA indagati, entrambi, in ordine ai delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso, usura, ricettazione, riciclaggio e sequestro di persona ed il secondo, altresì, per i reati di favoreggiamento, ricettazione e falso.
Detta ordinanza, dichiarata inefficace per ragioni formali, veniva sostituita da quella, emessa dallo stesso G.I.P. in data 30/VIII/'96, che veniva confermata, in sede di riesame, con provvedimenti del 27 e 30 Settembre dello stesso anno. Con successive ordinanze del 30/V/'97, confermate dal Tribunale del riesame il 28/VI/'97, il medesimo G.I.P. disponeva la custodia cautelare in carcere del RA CA, in quanto indagato anche per altri delitti, quelli di rapina aggravata, consumata e tentata e detenzione e porto abusivi di armi, nonché di RI CA, indagato in ordine ai delitti di associazione per delinquere di stampo mafioso, usura, estorsione pluriaggravata, riciclaggio ed impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita. Non essendo, però, stato osservato - nei procedimenti di riesame sopra indicati- il termine perentorio previsto, per la trasmissione degli atti, dall'art. 309 co. 5 e 10 c.p.p., il Tribunale che, essendo stati frattanto gli imputati rinviati a giudizio, stava procedendo al dibattimento, dichiarava inefficaci le misure cautelari coercitive di che trattasi e, contestualmente, emetteva a carico degli stessi nuove ordinanze di custodia cautelare in carcere, in data 16/III/'99 nei confronti di RA ed ND CA ed in data 20/IV/'99 nei riguardi di RI CA, rinviando integralmente "per relationem" al contenuto motivazionale dei provvedimenti -dichiarati inefficaci- del 30/VIII/'96 e 30/V/'97.
Di tali nuove ordinanze, quella del 16/III/'99 veniva confermata dal Tribunale del riesame con provvedimento in data 1/IV/'99 avverso il quale il RA e lo ND CA proponevano ricorsi per Cassazione che venivano accolti da questa Corte Suprema la quale, con sentenza del 7/IX/'99, annullava senza rinvio l'ordinanza impugnata e quelle applicative delle misure custodiali in data 16/III/'99 e disponeva la scarcerazione dei detti ricorrenti per assoluta mancanza di motivazione dei provvedimenti restrittivi della libertà personale dei medesimi, provvedimenti che avevano una motivazione solo apparente, mancando - per non essere stati trasmessi- gli atti sostanziali contenenti gli elementi su cui la richiesta era stata fondata.
L'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa il 20/IV/'99 a carico del RI CA veniva -invece- annullata in sede di riesame, il 13/V/'99, per la ritenuta radicale insufficienza degli atti trasmessi dal P.M. a sostegno della richiesta relativa, corredata solo dai precedenti provvedimenti giurisdizionali [l'ordinanza applicativa della misura in data 30/V/'97 e quella di riesame del 28/VI/'97] senza invio degli atti sostanziali, giustificativi dell'istanza di rinnovazione della misura cautelare. Nei confronti degli imputati in questione, tutti frattanto rinviati a giudizio ed in stato di libertà per le ragioni testé esposte, il P.M. chiedeva, con istanza formulata il 9/XII/'99 nel corso del dibattimento, l'emissione di un'ulteriore ordinanza di custodia cautelare in carcere, per i reati in ordine ai quali si procedeva, sostenendo che i precedenti provvedimenti restrittivi dovevano ritenersi annullati per ragioni esclusivamente formali e che, dunque, non ne fosse preclusa la reiterazione.
Il Tribunale di Taranto, in composizione diversa da quella del Collegio che stava procedendo al giudizio, emetteva, in data 29/XII/'99, nuova ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di RA, ND e RI CA, richiamandosi pressoché integralmente - per relationem - alle motivazioni dei provvedimenti applicativi di analoga misura cautelare emessi il 30/VIII/'96 e 30/V/'97.
Di tale ultima ordinanza gli imputati chiedevano l'annullamento, in sede di riesame, eccependo:
- che essa doveva ritenersi illegittimamente emessa dal Tribunale di Taranto in composizione diversa da quella dell'organo che stava procedendo al giudizio e con la partecipazione, ritenuta incompatibile, del dott. Cassano che aveva in precedenza composto il Collegio giudicante, ex art. 310 c.p.p., dell'appello proposto da ND CA avverso un provvedimento "de libertate" che lo riguardava nell'ambito dello stesso processo;
- che la relativa emissione doveva ritenersi preclusa dall'annullamento, asseritamente effettuato per ragioni sostanziali e non formali, dei precedenti provvedimenti restrittivi della loro libertà personale;
- che l'ordinanza impugnata doveva essere dichiarata nulla in quanto motivata "per relationem"e priva della descrizione, sia pure sommaria, dei fatti di reato;
- che gravi indizi di colpevolezza ed esigenze cautelari sarebbero stati ravvisati illegittimamente a loro carico, senza valutazione degli elementi frattanto emersi a loro favore;
- che, in subordine, l'ordinanza impugnata doveva essere dichiarata inefficace per mancata trasmissione, al Giudice cui era stata richiesta, sia degli atti d'indagine elencati nei provvedimenti custodiali originari, sia degli atti contenenti gli elementi emersi nel corso dell'istruttoria dibattimentale.
Il Tribunale di Taranto, Giudice del riesame, confermava i provvedimenti impugnati con ordinanza del 17/I/2000, in cui fra l'altro si legge:
a) che per "Giudice che procede", di cui all'art. 279 c.p.p., deve intendersi l'organo giudiziario davanti al quale il processo pende, a prescindere dalla composizione fisica di esso, sicché l'ordinanza posta in essere dal Tribunale davanti al quale si stava celebrando il giudizio, ma in composizione diversa da quello che stava conducendo il dibattimento, doveva essere considerata legittima;
b) che non sussisteva l'eccepita incompatibilità del dott. Cassano, in quanto il codice di rito la prevede con esclusivo riferimento al dibattimento relativo al giudizio principale, non alla partecipazione ad un Collegio giudicante di istanze afferenti a procedimenti incidentali "de libertate";
c) che nessuna preclusione all'emissione della misura cautelare oggetto d'impugnazione poteva ritenersi sussistente, stante che gli analoghi provvedimenti in precedenza emessi erano stati annullati per ragioni meramente formali, connesse alla mancata trasmissione di atti intesi nella loro veste documentale originaria, la cui mancanza aveva impedito ogni controllo in ordine ai ritenuti gravi indizi di colpevolezza ed alle prospettate esigenze cautelari;
d) che, in ogni caso, non sussisteva alcuna ipotesi di "giudicato cautelare" dal momento che la nuova, ultima misura restrittiva della libertà personale degli imputati era stata emessa sulla scorta di elementi "nuovi" tratti dai prodotti atti di indagine preliminare e da quelli relativi al dibattimento in corso ed, altresì, per quanto concerneva il RI CA, in quanto la pronuncia che ne aveva disposto la scarcerazione era stata gravata da ricorso in sede di legittimità, non ancora deciso;
e) che la motivazione "per relationem" era da considerarsi legittima e, comunque, non poteva dar luogo ad alcuna causa di nullità del provvedimento impugnato, non avendo nel caso in specie pregiudicato i diritti di difesa degli imputati ed avendo tenuto conto anche del tempo trascorso dalla commissione dei reati e degli elementi emersi nel corso del giudizio, sicché poteva parlarsi solo di motivazione insufficiente, integrabile dal Giudice del riesame;
f) che la detta motivazione, facendo riferimento integrale alle precedenti ordinanze di custodia cautelare in carcere, doveva ritenersi contenere anche la descrizione dei fatti di reato in esse esistente;
g) che neppure la dedotta inefficacia della misura cautelare era sussistente, sia perché è in potere del P.M. scegliere gli atti su cui fondare la richiesta di emissione del provvedimento restrittivo della libertà personale, senza alcun obbligo di trasmettere tutti gli atti di indagine o del giudizio, sia perché le risultanze dibattimentali dovevano ritenersi note al Tribunale che era anche l'organo davanti al quale si stava celebrando il giudizio;
h) che gravi indizi di colpevolezza, in ordine ai delitti loro ascritti, erano desumibili a carico degli imputati -che peraltro non li avevano specificamente contestati- dalle notizie di reato, dalle dichiarazioni rese da NZ TI e dai numerosi collaboratori di giustizia ascoltati;
i) che gli elementi a discarico, addotti dalla difesa, erano di scarso rilievo, stante che la deposizione dell'Avv. Calzolaro, a prescindere da ogni valutazione sull'attendibilità del teste, atteneva ad una sola vicenda di prestito e non poteva inficiare, dunque, l'ampio quadro indiziario esistente a carico degli imputati e che la ritrattazione dibattimentale del teste TE appariva sospetta anche in considerazione dell'analiticità delle dichiarazioni dallo stesso rese in precedenza;
j) che, in ordine alle ravvisate esigenze cautelari, l'ordinanza impugnata conteneva una valutazione, sia pure stringata, della loro attualità; per esse operava la presunzione di cui all'art. 275 co. 3 c.p.p. ed, in ordine al RI CA, il pericolo di fuga era concreto essendosi egli sottratto all'esecuzione dell'ordinanza custodiale impugnata, rendendosi latitante;
k) che la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 152/'91, contestata agli imputati per avere commesso tutti i reati-fine loro ascritti avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis c.p., doveva ritenersi legittimamente elevata in rubrica, emergendo con evidenza dagli atti.
Avverso l'ordinanza di riesame da ultimo riportata gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione chiedendone l'annullamento per violazione di legge e difetto di motivazione.
Deducono in particolare, comunemente, tutti i ricorrenti:
I. che l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, impugnata, sarebbe stata emessa illegittimamente, in violazione del c.d. "giudicato cautelare", in quanto i precedenti provvedimenti restrittivi della loro libertà personale sarebbero stati annullati per ragioni non meramente formali, ma sostanziali, essendo stati ritenuti insussistenti, perché non documentati, i gravi indizi di colpevolezza ravvisati a loro carico;
II. che la detta ordinanza avrebbe comunque dovuto essere dichiarata nulla per mancata descrizione sommaria dei fatti di reato loro ascritti, non essendo all'uopo sufficiente la mera indicazione delle norme di legge che si assumeva fossero state violate;
III. che, in via subordinata, l'ordinanza in questione avrebbe perduto efficacia, ai sensi dell'art. 309 co. 5 e 10 c.p.p., per non essere stati tenuti in considerazione gli elementi a loro favorevoli emersi, sia in fase di indagini preliminari, che durante l'istruttoria dibattimentale in corso, dopo l'emissione degli analoghi provvedimenti, poi annullati.
Lo ND CA, nell'impugnare oltre all'ordinanza di riesame ed a quella di custodia cautelare in carcere in suo danno emessa in data 29/XII/'99 anche l'ordinanza con la quale il Tribunale aveva il 14/I/2000 rigettato le richieste ed eccezioni preliminari sollevate nell'ambito del procedimento incidentale "de libertate" di che trattasi, deduce altresì:
IV. la nullità del detto procedimento in quanto l'istanza di riesame presentata da uno dei suoi difensori, l'Avv. Gurrado, non sarebbe stata presa in considerazione, in quanto gli avvisi di trattazione del procedimento relativo sarebbero stati notificati alle parti il 5/I/2000, prima che in Cancelleria pervenisse la menzionata richiesta di riesame, con la conseguenza che il procedimento in questione avrebbe dunque avuto ad oggetto solo l'istanza del condifensore Avv. Pesare;
V. che, in conseguenza, sarebbe stata ignorata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 309 co. 3 c.p.p., per contrasto con l'art. 24 della Costituzione -questione che viene riproposta in questa sede- nella parte in cui non prevede un autonomo termine di presentazione dell'istanza di riesame per ciascuno dei difensori dai quali l'indagato o imputato ha diritto di farsi difendere;
VI. che l'ordinanza di custodia cautelare in carcere, impugnata, avrebbe dovuto essere dichiarata nulla perché emessa, in violazione della norma di cui all'art. 279 c.p.p., dal Tribunale di Taranto in composizione diversa da quella del "Giudice che stava procedendo", cioè del Collegio che stava conducendo il dibattimento nel giudizio a suo carico;
VII. che la detta ordinanza avrebbe dovuto, per altro verso, essere dichiarata nulla in quanto emessa da un Collegio giudicante di cui faceva parte il dott. Cassano il quale avrebbe dovuto essere considerato incompatibile per avere composto il Tribunale che, in precedenza, aveva deciso a norma dell'art. 310 c.p.p. l'impugnazione da esso ricorrente presentata avverso uno dei provvedimenti restrittivi della propria libertà personale emessi nel corso del processo di che trattasi;
VIII. che l'ordinanza in questione avrebbe dovuto essere dichiarata nulla anche per carenza assoluta di motivazione, dal momento che quella "per relationem" -adottata- sarebbe solo apparente e prescinderebbe dalla valutazione degli elementi emersi a suo carico nel corso della complessa istruttoria dibattimentale già esperita;
IX. che l'ordinanza di sua custodia cautelare in carcere sarebbe divenuta inefficace per non essere stata, la decisione sulla richiesta di riesame, emessa nel termine di dieci giorni di cui all'att. 309 co. 9 c.p.p., asseritamente decorrente dal 5/I/2000, data di emissione del decreto di fissazione dell'udienza camerale. La VI^ sezione penale di questa Corte Suprema, cui l'esame dei ricorsi era stato devoluto "ratione materiae", ne ha rimesso -con ordinanza del 4/VII/2000- la trattazione a queste Sezioni Unite penali avendo ravvisato l'esistenza di consolidato contrasto, nella giurisprudenza di legittimità, in ordine alle seguenti due questioni:
- se per "Giudice che procede", competente a norma dell'art. 279 c.p.p. per l'applicazione, la revoca o la modifica delle misure cautelari, debba intendersi l'organo giudiziario che ha la materiale disponibilità degli atti, senza riferimento alcuno all'identità fisica dei suoi componenti, ovvero quello che della trattazione del processo è investito, nella immutabile composizione fisica dei suoi membri;
- se l'eventuale incompetenza funzionale del Giudice che ha disposto la misura cautelare personale coercitiva sia causa di nullità del relativo provvedimento che debba essere annullato senza rinvio, con conseguente scarcerazione dell'imputato, ovvero se, nonostante la dichiarata nullità, esso goda di provvisoria ultrattività, a norma dell'art. 27 c.p.p., con conseguente obbligo di trasmissione degli atti al Giudice competente, per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui agli artt. 292, 317 e 321 c.p.p.. Il Primo Presidente Aggiunto di questa Corte ha, con proprio decreto, fissato l'odierna udienza camerale per la trattazione dei ricorsi in esame.
Da indagini all'uopo esperite tramite la Cancelleria di questa Corte Suprema risulta che il processo di merito a carico dei ricorrenti è stato definito, dal Tribunale di Taranto, con sentenza n. 2960 del 18/VII/2000; che gli atti si trovano tuttora presso la relativa Cancelleria;
che RA ed ND CA sono attualmente detenuti, rispettivamente, presso la Casa Circondariale di Sulmona e quella di Napoli "Secondigliano" e che RI CA è stato rimesso in libertà il 13/V/'99.
Motivi della decisione
Preliminare è l'esame della questione attinente alla dedotta incompetenza funzionale del Tribunale che ha emesso le ordinanze di custodia cautelare in carcere, oggetto del presente procedimento incidentale, in composizione diversa da quella del Collegio investito della trattazione del giudizio di merito in corso a carico degli stessi imputati.
Su tale questione la giurisprudenza di legittimità registra due orientamenti diversi: uno secondo il quale per "Giudice che procede", ai sensi dell'art. 279 c.p.p., deve intendersi quello, in composizione monocratica o collegiale, davanti al quale è in corso di celebrazione il giudizio di merito, nella immutabile identità fisica dei suoi componenti (v. Cass. Sez. VI pen., 21/VII/'98, Morabito;
16/IX/'98, Palamara;
28/02/2000, Morabito ed 1/VIII/2000, P.M. v. Catalini) e l'altro secondo cui l'espressione adottata dal citato art. 279 del codice di rito farebbe riferimento all'organo giudiziario in genere, davanti al quale pende il processo, a prescindere dall'identità fisica del Giudice o dei Giudici dai quali è costituito (v. Cass. sez. I pen., 7/XI/'98, Cannarozzo;
8/02/'99, Calì e 3/V/'99, Filippone;
sez. fer., 11/X/'99, CA). Il primo di tali orientamenti pone in rilievo la dizione letterale dell'art. 279 c.p.p.; il fatto che in caso di applicazione all'imputato, in fase di giudizio, di misura cautelare personale coercitiva l'art. 302 c.p.p. non prevede che lo stesso venga sottoposto ad interrogatorio di garanzia, il che si spiegherebbe con la possibilità, che egli ha, di presentarsi al Giudice del dibattimento, che la misura ha adottato, per rendere dichiarazioni spontanee o chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio e, così, far valere le proprie eventuali discolpe ed invocare, se del caso, la revoca o modifica della detta misura;
la circostanza che, in caso di diversa interpretazione della norma di legge in questione, occorrerebbe immaginare la precostituzione, almeno a livello tabellare, di un Giudice destinato all'esame ed alla valutazione delle richieste in materia di adozione di misure cautelari avanzate dalle parti nel corso del giudizio, onde evitare la costituzione, di volta in volta, di un Giudice apposito, il che potrebbe comportare la sottrazione dell'imputato al suo "Giudice naturale" e, da ultimo, la circostanza che il Giudice del dibattimento, nella composizione fisica dei Magistrati componenti il Collegio che sta conducendo o ha condotto l'istruttoria dibattimentale, è l'unico in grado di conoscere tutte le risultanze processuali e valutare al meglio la richiesta di sottoposizione dell'imputato a misura cautelare personale coercitiva o di modifica o revoca di una misura già in atto a carico dello stesso.
Il secondo filone giurisprudenziale mette, invece, in risalto che l'espressione "Giudice che procede" non contiene alcun riferimento all'identità fisica del Magistrato o dei Magistrati da cui è costituito l'organo giudicante;
che il principio dell'immutabilità del Giudice, sancito dall'art. 525 c.p.p., è applicabile solo al processo di cognizione nel merito e non anche ai procedimenti incidentali "de libertate" che in esso si possono innestare e che l'art. 91 disp. att. c.p.p., nell'indicare quale sia l'ufficio giudiziario competente all'adozione delle misure cautelari nelle varie fasi del procedimento o del processo, non contiene cenno alcuno all'identità fisica di colui o di coloro che ne esercitano le funzioni.
Questa Corte rileva, anzitutto, che il vigente codice di rito penale tutte le volte che indica il Giudice competente all'esercizio della giurisdizione nei diversi stati e gradi del procedimento e del processo, lo fa con riferimento a singoli organi giudiziari, senza cenno alcuno all'identità fisica dei Magistrati che detti organi compongono.
Così, l'art. 91 delle disposizioni di attuazione del c.p.p. nell'individuare il Giudice competente in ordine alle misure cautelari stabilisce che esse debbono essere adottate, nell'ambito delle rispettive competenze, dal Tribunale in composizione monocratica o collegiale, dalla Corte di Assise, dalla Corte d'Appello o dalla Corte d'Assise d'Appello.
Se con il termine "Giurisdizione" si fa riferimento all'esercizio della funzione sovrana dello "jus dicere" attraverso l'applicazione di norme astratte a casi concreti, per l'attuazione della volontà della legge, con quello di "Competenza" si mira ad individuare, secondo regole di materia, territorio o funzione, la sfera entro la quale i diversi organi giudiziari esercitano la giurisdizione loro conferita.
A mente dell'art. 33 c.p.p. le condizioni di capacità del Giudice ed il numero dei Giudici necessari per costituire i Collegi sono stabiliti dalle leggi di ordinamento giudiziario;
non si considerano attinenti alla capacità del Giudice le disposizioni sulla destinazione dello stesso agli uffici giudiziari ed alle sezioni, sulla formazione dei Collegi e sull'assegnazione dei processi a Sezioni, Collegi e Giudici ed, infine, non si considerano attinenti alla capacità del Giudice, né al numero dei Giudici necessario per costituire l'organo giudicante, le disposizioni sull'attribuzione degli affari penali al Tribunale collegiale o monocratico. Nessuna incidenza sulla "capacità" del Giudice viene, dunque, riconosciuta ai provvedimenti con i quali si dispone in ordine alla destinazione di singoli Magistrati a determinati uffici giudiziari o ad alcuna delle eventuali, relative sezioni, né in ordine alla formazione dei Collegi giudicanti ed all'assegnazione dei processi a sezioni, collegi o singoli Giudici.
Ciò perché questi sono tutti elementi idonei ad incidere sui criteri concernenti, essenzialmente, l'attribuzione o la ripartizione del lavoro fra vari soggetti "capaci" di esercitare la giurisdizione. In conseguenza, nella fase del giudizio la richiesta di adozione, modifica o revoca di una misura cautelare personale coercitiva deve essere esaminata e decisa dal "Giudice che procede", cioè dal Tribunale in composizione monocratica o collegiale, dalla Corte d'Assise, dalla Corte d'Appello o dalla Corte d'Assise d'Appello investiti della cognizione, nel merito, del processo, preferibilmente -ma non necessariamente- nella composizione fisica dei Magistrati componenti l'organo giudicante che sta conducendo l'istruttoria dibattimentale o che, pur avendo definito il processo in quel determinato grado, è ancora in possesso dei relativi atti. L'eventuale diversa composizione dell'organo, collegiale o monocratico (rispetto a quella dell'organo competente alla trattazione del processo) che decide in ordine ad alcuna delle dette richieste in materia cautelare, designato nei casi, modi e termini previsti dalle leggi di ordinamento giudiziario, deve essere considerata non incidente sulla legittimità dei relativi provvedimenti dal momento che essa non è specificamente prevista, come dovrebbe esserlo in un sistema caratterizzato dal principio di tassatività sancito nell'art. 177 c.p.p., quale causa di nullità, né può farsi rientrare in alcuna delle ipotesi di nullità assolute, di ordine generale, di cui all'art. 178 co. 1 lett. a) c.p.p., essendo queste connesse alla violazione di norme concernenti la capacità del Giudice ed il numero dei Giudici necessario per costituire i Collegi, stabilito dall'ordinamento giudiziario. Il principio di immutabilità del Giudice, di cui all'art. 525 c.p.p., è irrilevante nella materia di che trattasi, essendo riferito e riferibile solo alla deliberazione della sentenza e consistendo nella indefettibile necessità che il giudizio sulla responsabilità dell'imputato, in ordine al fatto o ai fatti di reato dei quali è chiamato a rispondere, sia espresso, nel rispetto dei principi di oralità, immediatezza e contraddittorio cui è ispirato il processo penale, dagli stessi Giudici che hanno partecipato al dibattimento e condotto l'istruttoria dibattimentale nel corso della quale è avvenuta l'assunzione delle prove a carico ed a discolpa del giudicabile.
Il procedimento relativo all'applicazione, alla modifica o alla revoca di una misura cautelare ha carattere incidentale, rispetto al processo di cognizione nel merito ed è dotato di propria autonomia, sicché ad esso non può ritenersi esteso, né applicabile il principio contenuto nel citato art. 525 co. 2 c.p.p.. La circostanza che, a norma dell'art. 302 c.p.p., l'efficacia della misura cautelare personale coercitiva disposta a carico dell'imputato nel corso del giudizio non è subordinata all'espletamento del c.d. "interrogatorio di garanzia" dello stesso, non costituisce elemento idoneo a fare propendere per la prima delle tesi giurisprudenziali sopra riportate e ciò perché l'interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p. mira a consentire il contatto immediato dell'arrestato con il Giudice al fine della valutazione della permanenza delle condizioni legittimanti la misura cautelare e, nel caso in cui questa sia stata disposta nel corso del giudizio, il contatto dell'imputato con il Giudice è assicurato dal diritto conferitogli dall'ordinamento di chiedere, all'organo giudiziario che deve giudicarlo, di essere sentito o sottoposto ad interrogatorio e di presentare ad esso eventuale istanza di modifica o revoca della misura cautelare.
La Corte Costituzionale nella sentenza n. 32 del 10/17 Febbraio '99, con la quale dichiarò la illegittimità costituzionale dell'art. 294 co. 1 c.p.p. nella parte in cui non prevedeva che fino alla apertura del dibattimento il Giudice provvedesse all'interrogatorio della persona in stato di custodia cautelare in carcere, ha ritenuto ed affermato che la fase del giudizio, per i suoi caratteri essenziali di pienezza del contraddittorio e di immanente presenza dell'imputato, assorbe la stessa funzione dell'interrogatorio previsto dall'art. 294 c.p.p., senza contare che il Giudice del dibattimento, quale Giudice che "attualmente" può procedere all'esame dell'imputato "in vinculis" su ogni elemento dell'imputazione e sulle condizioni legittimanti lo "status custodiae", ha in ogni momento la possibilità di verificare sia la legittimità della misura cautelare in atto, sia la permanenza delle condizioni che ne determinarono l'adozione.
Il fatto che la misura cautelare personale coercitiva sia stata adottata dal Giudice investito della trattazione nel merito del processo, ma in composizione diversa da quella del Collegio che conduce l'istruttoria dibattimentale, non è di ostacolo all'immediata presa di contatto dell'imputato arrestato con il suo Giudice, né all'esercizio del diritto dello stesso di essere sentito o interrogato e di chiedere la revoca o modifica della misura cautelare impostagli.
Del pari privo di significativo rilievo appare l'argomento secondo cui solo il Giudice investito della trattazione del processo conoscerebbe le risultanze dell'istruttoria dibattimentale e sarebbe in grado di valutare pienamente l'esistenza sia di gravi indizi di colpevolezza a carico dell'imputato, che di esigenze cautelari meritevoli di tutela, in quanto la richiesta di misura personale coercitiva deve essere valutata sulla scorta degli elementi forniti dal P.M., mentre la modifica o revoca di essa debbono tenere conto anche di altre, eventuali risultanze, a conoscenza del Giudice del dibattimento.
Alla luce delle esposte considerazioni la dedotta nullità delle ordinanze di custodia cautelare in carcere impugnate, per essere state emesse dal Tribunale di Taranto in composizione collegiale diversa da quella dell'organo investito della trattazione, nel merito, del processo, va ritenuta non sussistente.
Del pari infondati sono gli altri motivi di impugnazione. Il dedotto "giudicato cautelare" non è ravvisabile, nel caso in specie, in quanto le precedenti ordinanze restrittive della libertà personale degli imputati erano state annullate per ragioni di carattere formale connesse alla mancata trasmissione, da parte del P.M. richiedente delle misure, di atti procedimentali o processuali la cui mancanza aveva impedito il doveroso controllo del Giudice sull'esistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico degli indagati o imputati, così rendendo "inesistente", sul punto, la motivazione dei provvedimenti in questione.
Anche l'asserita incompatibilità del Giudice dott. Cassano è stata legittimamente ritenuta insussistente, sia perché quella di cui all'art. 34 c.p.p. attiene alla partecipazione al verdetto conclusivo del giudizio, nel merito, sulla responsabilità dell'imputato e non alla partecipazione dello stesso Giudice a Collegi giudicanti in procedimenti incidentali "de libertate" ed è prevista per evitare che la valutazione sulla responsabilità penale dell'imputato sia o possa apparire condizionata dalla naturale tendenza a mantenere fermo un giudizio espresso in altri momenti decisionali dello stesso processo (v. Corte Cost., 3/VII/'96, n. 232), sia perché eventuali cause di incompatibilità del Giudice debbono essere eccepite con dichiarazione di ricusazione dello stesso e non dedotte come motivo di nullità di provvedimenti che egli ha concorso ad emettere.
La prospettata nullità delle ordinanze di custodia cautelare in carcere impugnate, per mancata indicazione dei fatti di reato, è stata legittimamente ritenuta non sussistente dal momento che ad essi si fa riferimento attraverso il richiamo "per relationem" ai precedenti, analoghi provvedimenti, noti agli imputati ed ai loro difensori, che ne contenevano la descrizione.
Il motivo di impugnazione con il quale si eccepisce l'inefficacia delle misure cautelari per mancata trasmissione al Tribunale del riesame di elementi sopravvenuti a favore degli imputati, va dichiarato inammissibile, perché generico, non essendo stati specificati quali essi fossero e da quali atti processuali sarebbero stati deducibili.
L'istanza di riesame presentata dall'Avv. Gurrado, difensore di ND CA, risulta essere stata compiutamente esaminata dall'apposito Tribunale, dopo essere stata allegata al fascicolo già costituito a seguito dell'avvenuta presentazione dell'istanza di riesame sottoscritta dal condifensore dello stesso imputato, sicché a nulla rileva che essa sia pervenuta alla Cancelleria del Giudice del riesame quando già era stato emesso il decreto di fissazione dell'udienza camerale.
La prospettata inefficacia delle misure cautelari per mancato rispetto, da parte del Tribunale del riesame, del termine di dieci giorni previsto dall'art. 309 co. 9 c.p.p., non sussiste in quanto il detto termine decorre dalla data di ricezione degli atti e non, come sostenuto dal ricorrente, da quella di emissione del decreto di fissazione dell'udienza camerale e, nel caso in esame, dal fascicolo che, essendo dedotto un vizio "in procedendo", questa Corte ha la potestà di esaminare, risulta che il Giudice ricevette gli atti relativi al procedimento a carico di RA ed ND CA il 7/I/2000 e quelli relativi al procedimento a carico di RI CA il 10/I/2000, sicché la ordinanza emessa il 17/I/2000 risulta tempestivamente adottata.
La questione di legittimità costituzionale dell'art. 309 co. 3 c.p.p., nella parte in cui non prevederebbe un autonomo termine di presentazione dell'istanza di riesame per ciascuno dei difensori dell'imputato o indagato, riproposta in questa sede, va dichiarata non rilevante, prima che ne sia esaminata l'eventuale manifesta infondatezza, in quanto emerge dagli atti che entrambe le istanze di riesame presentate dai difensori di ND CA furono esaminate e decise.
P. Q. M.
La Corte Suprema di Cassazione Sezioni Unite penali rigetta i ricorsi proposti da RA, ND e RI CA avverso l'ordinanza del Tribunale di Taranto in data 17/I/2000 e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali;
dispone che a cura della Cancelleria copia della presente sentenza sia trasmessa, ai sensi e per gi effetti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., al Direttore delle Case Circondariali di Sulmona e
Napoli Secondigliano in cui sono attualmente detenuti, rispettivamente, RA ed ND CA.
Così deciso in Roma, il 26 Settembre 2000.
Depositata in cancelleria il 9 ottobre 2000.