Sentenza 19 gennaio 2004
Massime • 1
In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, il decreto del P.M. che dispone, ricorrendo i presupposti di cui al terzo comma dell'art. 268 cod. proc. pen., il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, può essere validamente motivato "per relationem" al provvedimento autorizzativo del giudice a condizione che da tale ultimo provvedimento emerga l'esistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" occorrenti per legittimare il decreto stesso. (Nella specie si è ritenuta idonea ad escludere un vizio di motivazione l'espressione "visto il decreto del g.i.p.", contenuta nel provvedimento del P.M., sul rilievo che il presupposto dell'eccezionalità delle ragioni di urgenza risultava da uno specifico passo del decreto giudiziale richiamato, nel quale si collegava la necessità dell'intercettazione "allo svolgimento in atto di attività criminose quali estorsione e spaccio di stupefacenti").
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2004, n. 10777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10777 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. FULGENZI Renato - Presidente - del 19/01/2004
Dott. MARTELLA Ilario Salvatore - Consigliere - SENTENZA
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 107
Dott. ROTUNDO Vincenzo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. ROSSI Agnello - Consigliere - N. 35520/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AN NE, n. a Vibo Valentia il 14.1.1979;
avverso l'ordinanza in data 5.6.2003 del Tribunale di Catanzaro;
Visti gli atti, l'ordinanza denunziata ed il ricorso;
Udita in Camera di Consiglio la relazione fatta dal Consigliere Dott. Agnello Rossi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. GERACI Vincenzo che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito l'avv. Nicola Lippi che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1. AN NE ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in data 5.6.2003 del Tribunale di Catanzaro con la quale è stata respinta la richiesta di revoca dell'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei suoi confronti dal GIP presso il Tribunale di Vibo Valentia dell'8.5.2003. 2. Il ricorrente lamenta in primo luogo la violazione dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione all'art. 267, comma 1, c.p.p. sul rilievo che, nel decreto autorizzativo delle intercettazioni emesso dal GIP in data 7.10.2000, la gravita indiziaria è riferita esclusivamente alla sussistenza del fatto reato e non alla responsabilità penale di specifici indagati, trattandosi di procedimento originariamente iscritto a carico di ignoti;
di qui, ad avviso del ricorrente la mancanza della condizione prevista dall'art. 267 c.p.p. in ordine alla indispensabilità del mezzo di ricerca della prova.
3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione agli art. 266 e ss. c.p.p.. In primo luogo si deduce la violazione dell'art. 268, comma 3, c.p.p. sul rilievo che il Tribunale del riesame ha erroneamente ritenuto legittima una generica motivazione di "inidoneità allo scopo" degli impianti installati presso la Procura per l'esecuzione di intercettazioni di comunicazioni tra presenti;
e ciò in contrasto con la giurisprudenza della Corte di cassazione che, anche per tali intercettazioni, ha ritenuto applicabile a pena di inutilizzabilità il disposto dell'art. 268, comma terzo, c.p.p.. Il ricorrente lamenta poi che l'attestazione da parte del pubblico ministero della insufficienza ed inidoneità degli impianti della Procura della Repubblica sia priva della specifica indicazione delle ragioni di tale inidoneità.
Infine si censura la mancanza - nei decreti esecutivi del pubblico ministero riguardanti numerose intercettazioni, specificamente individuate - della indicazione delle eccezionali ragioni di urgenza idonee a legittimare il ricorso ad impianti esterni.
5. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso si deduce la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione agli art. 292, comma 2, lett. c); 273, comma 1^;
e 274 lett. c) c.p.p. con riferimento all'esigenza cautelare della prevenzione speciale.
Osserva al riguardo il ricorrente che una delle conversazioni citate nella decisione impugnata - quella del 27.2.2001 ore 13.10 - si è svolta senza la sua partecipazione tra soggetti terzi che parlano della vendita di un qualcosa (non necessariamente sostanza stupefacente) e si riferiscono ad un tale AN individuato nel ricorrente sulla base di mere congetture. In realtà - sempre secondo la difesa del ricorrente - il Tribunale del riesame si è limitato a ripercorrere l'iter argomentati dell'ordinanza del GIP di Vibo Valentia ed ha erroneamente attribuito rilievo ai frammentari esiti delle intercettazioni ambientali senza rispondere alle puntuali eccezioni formulate in sede di riesame.
DIRITTO
1. Con il primo motivo di ricorso si lamenta la violazione dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione all'art. 267, comma 1, c.p.p. sul rilievo che, nel decreto autorizzativo delle intercettazioni emesso dal GIP in data 7.10.2000, la gravita indiziaria è riferita esclusivamente alla sussistenza del fatto reato e non alla responsabilità penale di specifici indagati, trattandosi di procedimento originariamente iscritto a carico di ignoti. II motivo di ricorso è manifestamente infondato essendo del tutto evidente che la normativa in tema di intercettazioni, nel prevedere come presupposto del ricorso a questo mezzo di prova l'esistenza di gravi indizi di reato, fa esclusivo riferimento all'esistenza di un fatto penalmente sanzionato ricompreso tra quelli indicati nel primo comma dell'art. 266 c.p.p. ma non postula affatto che i gravi indizi siano a carico esclusivo dei soggetti nei cui confronti le intercettazioni vengono disposte (cfr. ex plurimis Cass. 1^, sent. N. 8860 del 14.6.2000).
2. Passando ad esaminare il secondo motivo di ricorso il collegio osserva che esso è internamente articolato in due distinte censure che vanno separatamente esaminate.
In primo luogo la difesa del ricorrente deduce la violazione dell'art. 268, comma 3, c.p.p. sul rilievo che il Tribunale del riesame ha erroneamente ritenuto legittima una generica motivazione di "inidoneità allo scopo"degli impianti installati presso la Procura per l'esecuzione di intercettazioni di comunicazioni tra presenti e lamenta che l'attestazione da parte del pubblico ministero della insufficienza ed inidoneità degli impianti della Procura della Repubblica sia priva della specifica indicazione delle "ragioni" di tale inidoneità.
Il motivo di ricorso è generico poiché il ricorrente non indica a questa Corte le date dei singoli provvedimenti del pubblico ministero nei cui confronti è indirizzata la censura sopraindicata, non consentendo così a questa Corte ne' di verificare se i provvedimenti in questione siano stati trasmessi in tutto o in parte ne' di redigere una ordinanza per chiederne la trasmissione.
2.1. Più specifiche indicazioni in ordine ai provvedimenti censurati si rinvengono solo nella seconda parte del secondo motivo di ricorso nella quale si censura la mancanza - nei decreti esecutivi del pubblico ministero riguardanti numerose intercettazioni datati 9/10/2000, 14/11/2000, 1/2/2000, 20/4/2001, 13/7/2001 - della indicazione delle eccezionali ragioni di urgenza idonee a legittimare il ricorso ad impianti esterni.
Questa seconda doglianza può dunque, a differenza della prima (che come si è detto risulta generica) essere presa in esame dal collegio.
Il collegio osserva che questione identica a quella qui posta è stata affrontata e risolta da una recentissima pronuncia delle Sezioni Unite Penali del 26.11.2003 (ric. Gatto) che ha affrontato la questione della validità della motivazione per relationem dei decreti esecutivi del pubblico ministero ex art. 268, comma 3, c.p.p. in ordine alle ragioni di eccezionale urgenza che giustificano il ricorso ad impianti esterni alla Procura della Repubblica. In tale pronuncia le Sezioni Unite hanno affermato che "per istituire una relazione tra due provvedimenti non occorrono formule particolari" e che la idoneità di quella usata nel caso da esse esaminato ("visto il decreto del GIP") andava valutata in concreto, tenendo conto dei rapporti esistenti tra i provvedimenti. Tanto premesso le Sezioni Unite hanno sostenuto che "il decreto del giudice per le indagini preliminari che autorizza l'intercettazione rappresenta un presupposto di quello esecutivo del pubblico ministero e lo integra naturalmente, comunicando al secondo le ragioni enunciate nel primo per autorizzare l'intercettazione" giungendo alla conclusione che il rinvio del provvedimento del pubblico ministero a quello del giudice ben può avvenire anche con la formula "visto il decreto del GIP".
Proseguendo nel loro ragionamento le Sezioni Unite hanno ricordato che il provvedimento del GIP che autorizza le intercettazioni non comporta necessariamente l'esistenza delle"eccezionali ragioni di urgenza" occorrenti per legittimare il decreto del pubblico ministero ex art. 268, comma 3, c.p.p. e che, quindi, il rinvio integrativo in tanto può risultare utile in quanto la motivazione dell'atto del GIP faccia emergere anche le "eccezionali ragioni di urgenza" necessarie per la legittima adozione del decreto del pubblico ministero;
e su questa base hanno infine affermato che il presupposto della eccezionalità delle ragioni di urgenza risulta integrato per relationem ove l'autorizzazione del GIP faccia riferimento ad una attività criminosa in corso di svolgimento.
Tanto premesso il collegio registra l'assoluta identità della questione decisa dalle Sezioni Unite con quella qui affrontata. Infatti, anche nel caso in esame, nei decreti esecutivi del pubblico ministero è richiamato il provvedimento autorizzatorio del GIP e, in tale provvedimento, il giudice ha ricollegato la necessità dell'attività di intercettazione allo svolgimento in atto di attività criminose quali estorsione e spaccio di stupefacenti. Il collegio, dunque, fa propria la esauriente motivazione della decisione delle Sezioni Unite e su di essa fonda il rigetto del motivo di ricorso.
Dalla soluzione adottata deriva che è superata ed assorbita ogni questione relativa alla legittimità ed all'efficacia del decreto integrativo del pubblico ministero del 28.12.2002 (questione che già il Tribunale del riesame aveva correttamente ritenuto priva di concreta rilevanza).
3. Con il terzo ed ultimo motivo di ricorso si deduce la nullità del provvedimento impugnato per violazione dell'art. 606 lett. b) e c) c.p.p. in relazione agli art. 292, comma 2, lett. c); 273, comma 1; e 274 lett. c) c.p.p..
Le doglianze sono infondate perché il Tribunale del riesame, con motivazione esente da vizi logici e da interne incongruenze, ha adeguatamente rappresentato le ragioni poste a base del suo convincimento della sussistenza dei presupposti per l'adozione della misura cautelare, richiamando ed interpretando le numerose intercettazioni dalle quali risulta il coinvolgimento ed il ruolo del NE nei delitti di acquisto, ricezione e detenzione a fini di spaccio di sostanze stupefacenti di diverso tipo e valorizzando, in chiave di decodificazione delle conversazioni captate e del loro linguaggio criptico, le emergenze investigative che hanno portato al sequestro di 40 chilogrammi di marijuana in possesso di MI TT individuato come soggetto agente per conto del NE. Il ricorso va pertanto rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Va dato mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94,1 ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Da mandato alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 19 gennaio 2004.
Depositato in Cancelleria il 9 marzo 2004