Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2004, n. 10777
CASS
Sentenza 19 gennaio 2004

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In tema di intercettazione di comunicazioni o conversazioni, il decreto del P.M. che dispone, ricorrendo i presupposti di cui al terzo comma dell'art. 268 cod. proc. pen., il compimento delle operazioni mediante impianti di pubblico servizio o in dotazione alla polizia giudiziaria, può essere validamente motivato "per relationem" al provvedimento autorizzativo del giudice a condizione che da tale ultimo provvedimento emerga l'esistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" occorrenti per legittimare il decreto stesso. (Nella specie si è ritenuta idonea ad escludere un vizio di motivazione l'espressione "visto il decreto del g.i.p.", contenuta nel provvedimento del P.M., sul rilievo che il presupposto dell'eccezionalità delle ragioni di urgenza risultava da uno specifico passo del decreto giudiziale richiamato, nel quale si collegava la necessità dell'intercettazione "allo svolgimento in atto di attività criminose quali estorsione e spaccio di stupefacenti").

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/01/2004, n. 10777
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 10777
    Data del deposito : 19 gennaio 2004

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