Sentenza 14 dicembre 2004
Massime • 1
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di revoca del giudizio abbreviato, il quale non integra gli estremi dell'atto abnorme ma costituisce un provvedimento illegittimo avverso il quale, stante il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, non è proponibile il ricorso per cassazione.
Commentario • 1
- 1. Giudizio abbreviato, condizione sospensiva, revoca, prova, inutilizzabilitàAccesso limitatoRedazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 16 novembre 2012
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 14/12/2004, n. 3395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3395 |
| Data del deposito : | 14 dicembre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FOSCARINI Bruno - Presidente - del 14/12/2004
Dott. CALABRESE Renato Luigi - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI POPOLO Angelo - Consigliere - N. 1952
Dott. MARASCA Gennaro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - N. 002967/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) DI IO AT N. IL 12/06/1941;
avverso SENTENZA del 07/11/2003 CORTE APPELLO di TORINO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dr. FUMO MAURIZIO;
udito il PG nella persona del sost.proc.gen. Dr Vito Monetti, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso;
OSSERVA
Di PO OR, all'esito del giudizio di appello, risulta essere stato condannato perché riconosciuto colpevole di bancarotta fraudolenta per distrazione e documentale (in relazione solo ad alcuni tra i vari episodi originariamente contestatigli, mentre le residue imputazioni sono "cadute" a seguito di recenti modifiche legislative).
Con il ricorso, propone due motivi: a) violazione di legge e carenze motivazionali in relazione al punto della sentenza di secondo grado che, decidendo sulla dedotta abnormità della deliberazione con la quale il primo giudice ha revocato l'ordinanza di ammissione al rito abbreviato, ha ritenuto corretta tale decisione e non ha applicato la riduzione sanzionatoria di un terzo, b) manifesta illogicità di motivazione in ordine alla determinazione del trattamento sanzionatorio.
Quanto alla censura sub a), espone: l'ordinanza ammissiva, secondo giurisprudenza costituzionale e di legittimità, non è revocabile. Comunque, nel caso in esame, il GUP ha definito elementi di novità (che avrebbero giustificato la revoca della decisione che ammetteva il giudizio allo stato degli atti) le dichiarazioni del curatore e dei verbalizzanti, che sembra impossibile non fossero già nel fascicolo, mentre, per quanto riguarda la disposta perizia, si afferma che la sua rilevanza è emersa solo a seguito dello svolgimento del dibattimento. Si tratta dunque di argomentazioni del tutto prive di rigore logico.
Quanto alla censura sub b), espone: in sentenza, da un lato, si parla di gravità dell'addebito di bancarotta, dall'altro, contraddittoriamente, si adotta quale pena-base il minimo edittale. Entrambe le censure sono manifestamente infondate. Il ricorso è dunque inammissibile.
Ed invero il provvedimento con il quale venga revocato quello di accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato non rientra nella categoria dei provvedimenti abnormi, trattandosi di una mera irregolarità non sanzionata da alcuna nullità. Si deve pertanto escludere che avverso detto provvedimento sia esperibile ricorso per Cassazione, atteso il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione, sancito dall'art. 568 c.p.p. (ASN 199603600-RV 205683). Il principio risulta in tutta la sua evidenza se la situazione prospettata viene paragonata a quella in cui al giudizio abbreviato si sia giunti a seguito di "trasformazione" del rito direttissimo, in tal caso, infatti, sarebbe certamente abnorme il provvedimento con il quale il giudice, nel revocare la ammissione del giudizio abbreviato, revochi anche l'ammissione del giudizio direttissimo, restituendo gli atti al PM. Invero, mentre la revoca del giudizio abbreviato, come premesso, costituisce provvedimento semplicemente illegittimo ma non impugnabile, la revoca del rito direttissimo, pur in origine ammesso, comporta una regressione del procedimento alla fase delle indagini preliminari in presenza del valido esercizio dell'azione penale;
esso è dunque completamente fuori dalla logica del vigente sistema processuale (ASN 199900874 - RV 212930).
La censura relativa al trattamento sanzionatorio è di difficile comprensione, atteso che il giudice di secondo grado, richiesto di procedere ad una riduzione di pena, ha replicato che l'imputato, benché responsabile di fatti di indubbia gravità, aveva ottenuto un lieve trattamento sanzionatorio e, per tale motivo, non meritava di veder riconosciute come prevalenti le già concesse attenuanti generiche (valutate equivalenti). La pretesa contraddizione dunque non sussiste.
Consegue condanna alle spese del grado ed al versamento di somma (equitativamente fissata in E. 500) a favore della Cassa ammende.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed al versamento di cinquecento euro a davore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 dicembre 2004.
Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2005