Sentenza 26 settembre 2006
Massime • 1
Il principio della immutabilità del giudice, espresso dalla disposizione secondo cui "alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento", trova applicazione nel giudizio abbreviato, disposto su richiesta subordinata ad un'integrazione probatoria, per la parte relativa all'effettiva trattazione ed alla deliberazione della sentenza, e non già per il momento della decisione sull'ammissione del rito.
Commentario • 1
- 1. Mutamento del giudice nell'abbreviato condizionato (Cass. 6930/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 16 febbraio 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 26/09/2006, n. 33840 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 33840 |
| Data del deposito : | 26 settembre 2006 |
Testo completo
33840 /06 40
AL MASSIMARIO
Reg. Gen. n. 14821/2006 Udienza pubblica del Sentenza n. 881/06 26 settembre 2006
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dai magistrati:
1. Di Iorio Giorgio presidente
2. Morgigni Antonio consigliere
Giuliano consigliere 3. Casucci
Francesco consigliere 4. Monastero
5. Cardella Fausto consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA sul ricorso proposto da
AZ GI, n. Trecenta 26/03/1944
avverso la sentenza 20/12/2005 della Corte d'Appello di
Venezia;
udita la relazione svolta dal consigliere Antonio
Morgigni;
udita la requisitoria del sostituto procuratore generale Tindari Baglione, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito, per la parte civile AL, l'avv. S. Rampulla, che ha chiesto la conferma della sentenza, oltre la liquidazione d'ufficio delle sue spettanze;
cheudito il difensore dell'imputato avv. A. Cappellini, ha insistito nell'accoglimento del ricorso ed ha sollecitato la Corte a sollevare d'ufficio questione di legittimità costituzionale dell'art. 10 della legge n.
251 del 2005, nella parte in cui non prevede l'applicabilità immediata delle più favorevoli disposizioni in materia di prescrizione del reato
Am
Il 20 dicembre 2005 la Corte d'Appello di Venezia ha confermato la sentenza del Tribunale di Rovigo, che il 20
dicembre 2004, in composizione monocratica, aveva
condannato IO AZ alla pena di quattro mesi di reclusione ed euro 80,00 di multa, avendolo ritenuto
colpevole del seguente delitto artt. 61 n. 11, 640 cod. pen. perché a seguito di consulenza legale per il risarcimento del danno patito da RI SA AL in un incidente stradale, con artifici e raggiri consistiti nell'aver detto alla stessa che l'assegno a titolo transattivo dalla Lloyd
Adriatico di lire 100.000.000 era comprensivo di lire 85.000.000 per l'indennizzo e lire 15.000.000 per il suo onorario, facendosi consegnare tale somma, avendo al contrario ottenuto dalla Compagnia d'assicurazione il pagamento separato della sua parcella con bonifico di lire 15.360.000, inducendo in errore la AL, all'oscuro di accordi e trattative condotte con la Lloyd Adriatico, si procurava l'ingiusto profitto di lire 15.000.000 con pari danno per la persona offesa. in Rovigo il 31 maggio 1999.
Ricorre il difensore, proponendo due motivi.
Con il primo, evidenzia la violazione del principio d'immutabilità del giudice.
Precisa che, avendo richiesto di essere giudicato con il rito abbreviato, subordinato all'ammissione della produzione di documenti probatori ed all'esame di un
teste, alla prima udienza camerale (20/12/2002) il
rito, disponendo giudice Bertolino aveva ammesso il
l'acquisizione dei documenti indicati nell'istanza, di quello prodotto ed autorizzando l'imputato a citare il
teste suddetto, rinviando ad altra udienza (29/10/2003),
nella quale il giudice menzionato veniva sostituito da diverso magistrato (Stifano). Quest'ultimo rinviava per impedimento del pubblico ministero al 17/12/2003, data nella quale aggiunge il ricorrente senza rinnovare
-
gli atti, dava inizio all'udienza, ordinando d'ufficio la citazione di altri testi e rinviando a nuova data.
In appello l'imputato poneva la questione della
violazione del suddetto principio, ritenuta infondata da quella corte. In contrario il ricorrente espone che il primo giudice aveva ammesso il teste della difesa ed
aveva posto a suo carico l'onere della citazione.
Menziona due sentenze di questa Corte n. 1217 del 1997
e n. 8537 del 1998 e rileva che il Giudice
precostituito per legge sia individuabile in quello che ha ammesso il rito, la produzione di documenti e la
citazione di testi. Asserisce che la Corte Costituzionale con la sentenza n. 484 del 1995 avrebbe precisato essere indispensabile che lo stesso giudice che ha partecipato alla trattazione della causa deve pronunziare la sentenza con la conseguenza che soltanto dal momento in cui viene disposto il rito abbreviato deve esistere
quest'uniformità. Rileva, però, che qualora il Giudice
del rito speciale abbia anche ammesso documenti e testi,
il processo sarebbe già "radicato” e sorgerebbe l'obbligo dell'immutabilità della persona fisica del decidente o di rinnovare tutta l'attività processuale.
Evidenzia che, nella specie, dai verbali esibiti risulta che il secondo magistrato non ha "accennato minimamente al teste
3 Оли ammesso dal primo G.I.P., limitandosi a diffidare il teste presente a comparire alla successiva udienza di rinvio".
Con il secondo motivo assume erronea applicazione della legge penale e omessa motivazione.
La Corte territoriale non avrebbe esaminato le doglianze essendosi limitata ad una "riprospettazione"difensive
,
dei fatti e dei motivi adottati dal giudice del
precedente grado.
Ricorda che al pagamento degli onorari dell'avvocato deve soggetti. provvedere solo il cliente e non altri
Asserisce che i liquidatori della Compagnia
d'Assicurazione hanno dichiarato di non essere a conoscenza di eventuali accordi esistenti tra legale e parte e che la Compagnia stessa, nel definire i sinistri,
una quota (mediamente del 10% della somma versa liquidata) che l'avvocato imputerà a tacitazione di ogni sua pretesa o quale acconto, mentre il saldo sarà dovuto dal cliente.
In particolare sarebbe erroneo il convincimento dei
giudici di merito secondo cui l'onorario sarebbe
stabilito dall'Assicuratore e non dal cliente. La somma versata doveva essere considerata quale acconto nel caso in cui la parcella superasse l'importo riconosciuto dalla
Compagnia. Assume che, diversamente opinando, nel caso in cui le spese di lite siano compensate, l'avvocato non
Am avrebbe diritto ad alcun compenso.
4 Aggiunge che non sarebbe stata esaminata la fattura n. 18
regolarmente annotata nelle scritture contabili.
Espone che sarebbe stato travisato il contenuto della
"lettera accompagnatoria" della Compagnia missiva con
cui era trasmessa all'avvocato l'atto di quietanza ove è
specificato che la somma offerta è "onnicomprensiva" - in
quanto, al momento della transazione, era stato rappresentato al liquidatore che la somma, messa a
insufficiente. disposizione dalla Compagnia stessa, era
Espone che il liquidatore "non poteva a distanza di anni, a fronte di un fatto per lui ininfluente, avere dei ricordi precisi". Dal contesto della lettera accompagnatoria e della
quietanza rilasciata dalla Compagnia emergerebbe che il rapporto tra avvocato e cliente andava regolato senza
vincoli rispetto alla somma conferita dall'Assicurazione.
Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato.
Il primo motivo prospetta una questione di diritto infondata.
Va innanzi tutto ricordato che l'art. 27 della legge 16 dicembre 1999 n. 479,
nel modificare la disciplina del rito abbreviato, prevedendo la possibilità di subordinarne la richiesta ad un'integrazione probatoria, non ha mutato il carattere fondamentale del giudizio, che si svolge sulla base degli atti
Am contenuti nel fascicolo del pubblico ministero, ferma restando la facoltà
discrezionale del giudice di acquisire altri elementi probatori anche d'ufficio.
Occorre stabilire i limiti d'applicabilità - al rito abbreviato dell'art. 525
secondo comma cod. proc. pen., secondo cui “alla deliberazione concorrono, a pena di nullità assoluta, gli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento".
Reputa il collegio che la norma, pur se non richiamata dall'art. 441 cod. proc.
pen., esprime un principio di diritto riferibile ad ogni caso in cui sia necessario assicurare l'immediatezza del giudizio.
Il procedimento abbreviato, com'è noto, è finalizzato ad una logica premiale di riduzione della pena in cambio del risparmio di attività processuale ed è
volto a conseguire finalità deflattive del giudizio ordinario. Lo stesso, pur dopo le innovazioni legislative intervenute, mantiene le sue peculiarità di processo scritto, fondato su prove assunte fuori del contraddittorio e normalmente privo di oralità. L'integrazione probatoria, prevista nel rito modificato nel 1999, non ha eliminato il carattere di processo scritto, poiché
le nuove prove raccolte confluiscono in unico filone probatorio sul quale s'innesta il contraddittorio tra le parti. Tale peculiarità emerge anche dalla diversa modalità d'esame del teste: l'art. 441 comma 6 cod. proc. pen.,
infatti, richiama le forme previste dall'art. 422 commi 2, 3, 4 con la conseguenza che, in base al comma 2, l'audizione de qua è condotta dal giudice e le parti possono porre domande mezzo di quest'ultimo.
La statuizione del citato articolo 525 è volta a garantire che il giudizio sulla responsabilità dell'imputato sia espresso (sezioni Unite sentenza n. 26 del
2000 mass. 216768), in attuazione del principio d'immediatezza dalla stesse persone fisiche che hanno partecipato al dibattimento ed in particolare
Aw all'assunzione della prova. È solo a questa fase o ad altra analoga prevista nei giudizi speciali che bisogna riferire tale principio, affinché l'esame delle acquisizioni probatorie funzionali alla decisione nonché l'assunzione delle conclusioni delle parti avvenga ad opera degli stessi magistrati persone fisiche che a tale attività hanno partecipato.
Tale interpretazione è in linea con la giurisprudenza di questa Corte: conf.
mass. 231632, 206840, 205982. Al riguardo va evidenziato che le decisioni menzionate dal ricorrente sono citate in modo erroneo, poiché ad esempio la sentenza n. 1217 del 1997 concludeva nel senso opposto a quello sostenuto dall'imputato, in essa affermandosi che "il principio d'immutabilità attiene alla valutazione del merito della contestazione e non alla ammissione del rito, per cui non può considerarsi violato nel caso in cui, anche in dibattimento, venga ammesso il rito abbreviato e in tale forma il procedimento sia poi trattato,
unitariamente, da altro collegio".
Né la citata sentenza della Corte Costituzionale (n. 484 del 1995), pur nei limiti di una pronunzia interpretativa di rigetto, perviene a conclusione chiaramente diversa. Il Giudice delle leggi, infatti, dichiara di condividere la pronunzia di questa Corte (invero erroneamente citata come Sez. 1, 26
maggio 1995, n. 1128 da individuare, invece, in quella della Terza Sezione n.
8511 del 26/05/1995 depositata il 22/07/1995 rv. 202602 - Pres. Accinni Rel.
Morgigni ric. P.M. in proc. Peroni) con la quale si era affermato che-
"soltanto dal momento in cui viene disposto il rito abbreviato deve essere lo stesso giudice a presiedere tutta l'attività processuale che viene successivamente espletata”. aur Reputa il collegio che l'altra affermazione, contenuta nella medesima pronunzia della Corte Costituzionale, secondo cui "ove muti la persona del giudice dopo la pronuncia dell'ordinanza che ha ammesso il giudizio abbreviato, il nuovo giudice sarà libero di assumere le proprie determinazioni anche in punto di ammissibilità, così da saldare in capo al medesimo soggetto la celebrazione del rito e ciò che ne costituisce l'ineluttabile premessa...." non è aderente al caso di specie, poiché attiene alla diversa ipotesi in cui il giudice intervenuto successivamente ritenga di dovere rivedere le precedenti determinazioni (e ciò non è avvenuto nel presente giudizio) in ordine all'ammissibilità del rito,
Premesso che il quadro normativo di riferimento del giudizio abbreviato
(legge 16 dicembre 1999, n. 479) è mutato nel corso di oltre un decennio rispetto alla sentenza qui in discussione, deve ritenersi che il testo della medesima non appare di estrema chiarezza:
Nella prima parte viene condiviso pienamente l'indirizzo interpretativo secondo cui soltanto alle attività processuali successive all'ammissione del rito è indispensabile che partecipi lo stesso magistrato persona fisica. nel secondo passaggio da ultimo riportato, la Corte Costituzionale sembra più
preoccupata di garantire al giudice decidente la libertà di “assumere le proprie determinazioni anche in punto di ammissibilità" che quella di escludere la possibilità per il giudice fisicamente mutato di proseguire un giudizio abbreviato ammesso da diverso magistrato, ove ne condivida la soluzione già adottata.
Invero, anche su questo profilo v'è da rilevare che questa Corte ha di recente considerato abnorme (sez. 1 sent. n. 17317 del 11/03/2004 mass. 228652) o
8 illegittimo (sez. 5 sent. n. 3395 del 14/12/2004 e prima mass. 212930) la revoca (fuori dei casi espressamente consentiti) del rito abbreviato.
In definitiva l'orientamento espresso con la sentenza n. 484 del 1995 deve essere ritenuto superato dalla normativa sopravvenuta e dall'approfondimento compiuto dalla Giurisprudenza di questa Corte.
Va, infine, constatato che il ricorrente, dopo il mutamento della persona fisica del giudice, non ha sollevato alcun'eccezione o questione innanzi al secondo giudice, il quale ha svolto ogni attività pressesuate successiva, condividendo sostanzialmente le scelte processuali del primo in ordine all'ammissione del rito condizionato, provvedendo all'audizione sia del teste inizialmente indicato dalla difesa sia di altri da lui citati d'ufficio, a raccogliere le conclusioni delle parti e pronunziare la sentenza.
In definitiva deve affermarsi che nell'ipotesi in cui il giudice accoglie la richiesta di giudizio abbreviato, subordinata ad un'integrazione probatoria
(nella specie acquisizione di documenti ed esame di un teste) e rinvii ad udienza, in cui muti la persona fisica del magistrato, innanzi al quale, poi, si svolge tutta l'attività processuale successiva (nella specie audizione del teste della difesa ammesso inizialmente e di altri citati d'ufficio; formulazione delle conclusioni delle parti e pronuncia della sentenza) non è configurabile alcuna nullità, poiché manca la violazione del principio di oralità ed immediatezza,
che attiene non alla decisione processuale sull'ammissione del rito ma all'effettiva trattazione del procedimento ed alla deliberazione della sentenza.
AW Il secondo motivo è inammissibile.
Con esso si prospetta mancanza di motivazione e travisamento della prova.
Ambedue i profili sono insussistenti e con la loro deduzione il ricorrente tenta di pervenire ad un risultato non consentito in sede di legittimità: sostituire il convincimento conseguito in modo congruo dal giudice di merito con quello B
(eventuale) della Cassazione.
La Corte territoriale, infatti, non si è limitata a richiamare la decisione del
Tribunale, ma ha ripercorso i vari passaggi decisionali, giungendo alla conclusione secondo cui risulta provato che il pagamento delle competenze professionali dell'imputato è stato effettuato dalla Compagnia d'assicurazione con separato versamento di lire 15.360.000 come emergente dalla fattura n.
16 rilasciata dal ricorrente il 1° giugno 1999 nei confronti della Società. La
ricezione dell'ulteriore somma di lire 13 milioni (di cui lire 13.000.000 con assegno e 2.000.000 in contanti quale anticipo) è stata, quindi, chiaramente indebita, perché ottenuta tramite il raggiro consistito nel fare credere alla parte offesa che l'assegno percepito da quest'ultima era comprensivo dell'importo a lui spettante, importo che, quindi, doveva essere a lui conferito dalla cliente, laddove a lui era già stato separatamente corrisposto dalla
Compagnia.
Infine in ordine alla sollecitazione rivolta al termine della discussione da parte del difensore dell'imputato, affinché questa Corte sollevi d'ufficio questione di costituzionalità dell'art. 10 della legge 5 dicembre 2005, n. 251 - nella parte in cui è esclusa l'applicabilità dei termini più brevi previsti da quest'ultima normativa con riferimento ai giudizi pendenti innanzi alla Corte di
Cassazione, reputa il collegio di non doversi avvalere di detto potere.
10 Infatti, la Corte condivide l'orientamento già espresso dalla sezione sesta che con la sentenza n. 460 del 12/12/2005 rv. 232838 (conf. sez. 5 sentenze n.
17915 del 13/04/2006 mass. 233836, e n. 9601 del 25/01/2006 rv. 233834;
sezione 2 sent. n. 8382 del 25/01/2006 rv. 233801) ha affermato che
È manifestamente infondata la questione di costituzionalità dell'art. 10, comma terzo, L. 5 dicembre 2005, n. 251 (modifiche al cod. pen. ed alla L. 26 luglio 1975, n. 354, in materia di attenuanti generiche, di recidiva, di giudizio di comparazione delle circostanze per i recidivi, di usura e di prescrizione) - per contrasto con gli artt. 3, 25, comma secondo e 101 Cost. - secondo cui non si applicano i termini di prescrizione che risultino più brevi di quelli previgenti nei processi già pendenti in primo grado, ove vi sia stata la dichiarazione di apertura del dibattimento, nonché nei processi già pendenti in grado di appello o avanti alla Corte di cassazione, in quanto il legislatore, nell'ambito di un articolato regime transitorio, ha operato una ragionevole differenziazione tra gli imputati, in considerazione di un fattore oggettivo, rappresentato dalla diversa incidenza della modifica legislativa dei termini di prescrizione nel tempo e nei diversi stadi dell'accertamento penale, ponendo in essere tale modulazione senza "revocare in dubbio" il nucleo essenziale e fondamentale della garanzia offerta ai cittadini attraverso l'istituto della prescrizione.
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese in favore della parte civile AL RI
SA, liquidate in complessivi euro 1.500,00 oltre I.V.A. e C.P.A., come per legge.
Roma 26 settembre 2006.
£ Il Consigliere estensoreed sores Il Presidente
Antonio Morgigni Giorgio Di Iorio ий
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 6 OTT. 2006
IL CANCELLIERE Angelo RI Dangemi 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2 cam