Sentenza 6 marzo 2003
Massime • 1
In tema d'intercettazioni telefoniche, la situazione di eccezionale urgenza di cui all'art. 268, comma terzo cod. proc. pen. menzionata nel decreto di autorizzazione, legittimante l'utilizzazione di impianti diversi da quelli della Procura, può essere desunta anche dal complesso della motivazione del provvedimento autorizzativo, a prescindere dalla specifica enunciazione da parte del p.m. (Nel caso di specie, trattandosi di indagine relativa ad un'associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, il Gip aveva richiamato il particolare contesto investigativo nel quale era essenziale l'urgente predisposizione dei mezzi di ricerca della prova anche al fine di interrompere l'esecuzione criminosa in atto, obiettivi che sarebbero stati vanificati dai tempi di attesa della disponibilità e ripristino degli impianti della Procura).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/03/2003, n. 22746 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 22746 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Renato Acquarone Presidente
1. Dott. Adolfo Di Virginio Consigliere
2. " Nicola Mito Cons.Relatore
3. " Arturo Cortese Consigliere
4. " Domenico Carcano Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
s ricorso proposto da:
IZ LS, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza 6/8/2002 del Tribunale di Bologna;
visti gli atti, l'ordinanza denunziata e il ricorso;
udita in camera di consiglio la relazione fatta dal Consigliere dr. Nicola Milo;
Udito il Pubblico ministero in persona del dr. C. Di Zenzo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Il Tribunale di Bologna, con ordinanza 6/8/2002, decidendo in sede di riesame, confermava la misura cautelare della custodia in carcere adottata, il precedente 12 luglio, dal Gip dello stesso Tribunale, ex art. 27 c.p.p. (v'era stata declaratoria d'incompetenza del Gip del Tribunale di Ravenna), a carico di IZ LS, indagato in ordine al reato di cui agli art 81 cpv. c.p. e 73 d.p.r. a 309/90, per avere, in esecuzione di uno stesso disegno criminoso, ricevuto illecitamente da NO EO e da DE RD quantità variabili di- eroina, ceduta poi a OU DE. Riteneva il Tribunale, dopo avere sottolineato l'utilizzabilità del materiale investigativo acquisito, che l'indagato era stato raggiunto da una pluralità di gravi indizi, costituiti dal contenuto di conversazioni telefoniche intercettate, dal sequestro di sostanza stupefacente presso l'abitazione da lui occupata e dalle sue stesse ammissioni, elementi tutti che avevano evidenziato l'inserimento del predetto nell'illecito traffico, controllato da un'organizzazione criminale facente capo a immigrati albanesi;
aggiungeva che andava tutelata l'esigenza social-preventiva di cui all'art. 274 lett. c) c.p.p., dato il concreto pericolo di recidiva specifica, insito nella ramificazione dei rapporti coltivati con i soggetti della detta organizzazione.
Ha proposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore, l'indagato e ha lamentato: 1) violazione di legge (ari 267 c.p.p.) e manifesta illogicità della motivazione circa la ritenuta utilizzabilità degli esiti dell'attività di captazione telefonica, nonostante i decreti autorizzativi non avessero fatto riferimento ai gravi indizi di reato, non individuabili in fonti confidenziali, e al requisito dell'assoluta indispensabilità delle intercettazioni per la prosecuzione delle indagini;
2) violazione di legge, con riferimento all'art. 268/3° c.p.p., essendosi fatto ricorso, per le intercettazioni, all'uso di impianti esterni alla Procura, senza indicare le eccezionali ragioni di urgenza che giustificassero la deroga.
Il ricorso non ha fondamento.
Le censure sull'utilizzabilità degli esiti delle intercettazioni, a parte la loro sostanziale genericità, perché non indicano gli effetti che ne deriverebbero sulla tenuta del complesso quadro indiziario emerso a carico dell'indagato, sono comunque prive di pregio.
Ed invero, la motivazione dei decreti autorizzativi delle operazioni in ordine alla sussistenza di gravi indizi di reato ben può esaurirsi, stante la loro natura di decreto, nell'esposizione sommaria degli elementi dai quali è dato desumere la probabilità dell'avvenuta consumazione di un reato, non essendo necessaria un'esposizione analitica di tali elementi e tanto meno l'evidenziazione di un esame critico di essi. La motivazione, inoltre, legittimamente può essere per relationem, purchè dalla stessa si evinca che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento, ostensibile all'interessato, e le ha fatte proprie. Nella specie, i decreti autorizzativi non individuano i gravi indizi in incontrollabili fonti confidenziali, ma, facendo riferimento alla richiesta del P.M., che -a sua volta- richiama l'informativa dei carabinieri, nei servizi di pedinamento e di diretta osservazione, negli arresti già eseguiti, nella visura della scheda del cellulare in uso al OU, elementi tutti sintetizzati nella citata informativa e sintomatici dell'esistenza in atto di un fiorente traffico illecito di sostanze stupefacenti, nel quale erano verosimilmente coinvolte numerose altre persone non identificate, sicché il particolare strumento di ricerca della prova si rendeva intuitivamente indispensabile, proprio al fine di acquisire ulteriori più chiari e validi elementi.
L'uso di impianti esterni alla Procura, resosi necessario per l'indisponibilità di quelli interni, risulta, nei decreti esecutivi del 2 e del 16 maggio 2002 del P.M., implicitamente giustificato, quanto alla sussistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza", posto che, attraverso il richiamo al decreto autorizzativo del Gip, si richiama il particolare contesto investigativo, proiettato a paralizzare l'illecito traffico facente capo alla pericolosa organizzazione criminale. L'indubbia gravità del reato associativo e le sue ontologiche caratteristiche di delitto "di durata" (s'indagava su questo aspetto sia pure a carico di altri concorrenti) rendevano assolutamente indispensabile l'immediato attivarsi dell'investigazione, per fare cessare al più presto l'esecuzione criminosa in atto e salvaguardare l'interesse della collettività, mediante l'urgente predisposizione di idonei mezzi di ricerca della prova, che poteva rimanere vanificata dai tempi di ripristino della normale funzionalità e disponibilità degli impianti della Procura.
Sulla valenza del quadro di gravità indiziaria, nei suoi contenuti di merito, e sulla sussistenza delle esigenze cautelare, nessuna censura è stata articolata in ricorso, con l'effetto che tali profili devono ritenersi orinai fuori discussione. Al rigetto del ricorso, consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Non comportando la presente decisione la rimessione in libertà del ricorrente, la cancelleria provvederà agli adempimenti di cui all'art. 94/1 ter disp. att. c.p.p..
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'ara. 94/1 ter disp. att. c.p.p..
Così deciso in Roma, il 6 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 22 MAGGIO 2003.