Sentenza 24 novembre 2016
Massime • 1
Nel giudizio di rinvio ed, eventualmente, in quello successivo di legittimità qualora non si sia provveduto, deve essere riconosciuta "l'abolitio criminis"- conseguente ad un sopravvenuto parziale restringimento dell'area della condotta penalmente rilevante - anche quando l'annullamento non ha attinto i punti della decisione riguardanti i presupposti della condanna.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2016, n. 51958 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 51958 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2016 |
Testo completo
5 1 9 5 8/ 1 6 ASR my. REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE PUBBLICA UDIENZA DEL 24/11/2016 Composta da: Sent. n. sez. 2337/2016 ROCCO MARCO BLAIOTTA -Presidente REGISTRO GENERALE N.26013/2016 FRANCESCO MARIA CIAMPI PASQUALE GIANNITI Rel. Consigliere - EUGENIA SERRAO LOREDANA MICCICHE' ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: LI VA nato il [...] a [...] nato il [...] a [...] avverso la sentenza del 13/01/2016 della CORTE APPELLO di LECCE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 24/11/2016 la relazione svolta dal Consigliere EUGENIA SERRAO udito il Procuratore Generale in persona del dott. LUCA TAMPIERI che ha concluso per l'annullamento senza rinvio;
RITENUTO IN FATTO 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'Appello di Lecce quale giudice del -rinvio in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Lecce Sezione di Casarano ha diversamente qualificato il fatto contestato al capo G), di cui all'art. 11 d. lgs. n.74/2000, quale bancarotta fraudolenta di cui all'art. 216 R.D. 16 marzo 1942, n.267, disponendo la trasmissione degli atti alla Procura presso il Tribunale di Lecce ai sensi dell'art.521 bis, comma 1, cod.proc.pen. e revocando la pronuncia di condanna nei confronti di De ON NA;
ha, quindi, rideterminato la pena nei confronti di AC TO in relazione alle residue imputazioni.
2. La Terza Sezione Penale di questa Corte aveva pronunciato il 24/06/2014 sentenza n.10183/2015, di annullamento con rinvio della decisione impugnata, osservando quanto segue: «Osserva al riguardo il Collegio che alla data di consumazione del fatto, l'art. 11 cit., così recitava: "Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore a Euro 51.645,69 (lire cento milioni), aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva". In termini generali la clausola di riserva relativamente indeterminata: "salvo che il fatto costituisca più grave reato" esclude il concorso formale di reati quando il fatto previsto come reato da una di esse costituisca più grave reato in base ad altra fattispecie incriminatrice. In questo caso, secondo una ben precisa scelta del legislatore, il fatto deve essere punito in base all'unica norma che, secondo un criterio oggettivo in grado di escludere ogni discrezionalità al riguardo (e dunque in base alla maggiore gravità della pena edittale), assorbe in sè anche il disvalore espresso dal reato punito meno gravemente (in senso contrario Sez. 2, n.36365 del 07/05/2013, Braccini, secondo la quale la maggiore gravità va valutata in concreto). Ciò perché il reato più grave ha un'oggettività complessa, non sempre, secondo autorevole dottrina, omogenea a quella della norma assorbita (non così invece secondo Sez. 2, n. 5546 del 11/12/2013, dep. 2014, Cuppari, Rv. 258205; Sez. 2, n. 36365 del 07/05/2013, Braccini, Rv.256876; Sez. 5, n. 6250 del 21/01/2004, Vasapollo, Rv. 228087; Sez. 5, n. 3349 del 01/02/2000, Palmegiani, Rv. 215587; Sez. 5, n. 7581 del 05/05/1999, Graci A, Rv. 213777). Rileva al riguardo il Collegio che, tuttavia, il riconosciuto assorbimento del reato di cui all'art. 388 cod. pen. (reato contro l'autorità delle 2 decisioni giudiziarie) in quello di bancarotta fraudolenta per distrazione, in assenza addirittura di clausole di salvaguardia (Sez. 5, n. 32604 del 15/05/2001, Torossi, Rv. 220168; Sez. 6, n.14405 del 26/02/2009, Caseti, Rv. 243265), sembrerebbe deporre piuttosto a favore della non necessaria omogeneità del bene protetto dal reato assorbente con quello del bene protetto dal reato assorbito, quale condizione per l'operatività della clausola di salvaguardia. Tale conclusione è corroborata dalle affinità strutturali (ancorché non di totale sovrapponibilità) tra le condotte ipotizzate dall'art. 388, comma 1, cod. pen. e quelle descritte dal d. lgs. n. 74 del 2000, art. 11, e trova, come si vedrà, precise conferme non solo in specifiche pronunce di questa Suprema Corte ma anche nel fatto che si fatica ad individuare una norma che abbia ad oggetto la tutela di interessi omogenei a quelli protetti dal d. lgs. 74 del 2000, art. 11, e che punisca più severamente le medesime condotte. Va inoltre precisato che, come già affermato da questa Suprema Corte, il "fatto" che costituisce oggetto della clausola di salvaguardia si identifica con l'avvenimento concretamente verificatosi, secondo un giudizio che deve prescindere dalla eventuale omogeneità delle fattispecie astratte che lo prevedono ma che deve riguardare il solo profilo concreto delle ipotesi criminose disciplinate da più norme, siano esse in concorso apparente oppure in concorso effettivo o reale (così Sez. 5, n.2817 del 16/01/1986, D'Amato, Rv. 172413...omissis... Sez. 5, n.1843 del 10/11/2011, Mazzieri, Rv. 253479, in tema di concorso tra il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte e bancarotta fraudolenta, secondo la quale "l'operatività della clausola postula che il medesimo fatto sia riconducibile a due diverse norme incriminatrici e costituisca dunque elemento essenziale del reato previsto da entrambe;
è cioè necessario che vi sia una perfetta sovrapponibilità tra le condotte contestate, non potendosi parlare, in caso contrario, di medesimo fatto"). La clausola di riserva, dunque, non opera sul piano del rapporto tra fattispecie astratte, perché impone che il fatto concreto, astrattamente integrante due diverse norme penali, sia punito da quella che, come detto, esprime il maggior disvalore. La clausola di riserva, originariamente contenuta nel d.lgs. n. 74 del 2000, art. 11, e successivamente eliminata in conseguenza del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, art. 29, comma 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, era stata introdotta, nelle intenzioni del legislatore, per disciplinare soprattutto i rapporti con il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, comma 1, n. 1, (così la relazione governativa sullo schema di d.lgs. 3.2.3). Ed in effetti, in costanza di vigenza della originaria versione della fattispecie incriminatrice, questa Suprema Corte aveva affermato che ove la condotta sia finalizzata al fallimento, ovvero posta in essere in vista di esso, o da questo 3 seguita, la distrazione operata in danno del fisco non assume connotazione autonoma ma è riconducibile al paradigma punitivo della 1. fall., art. 216, le cui condotte di distrazione, occultamento, distruzione, dissipazione sono comprensive delle condotte di simulazione o integranti atti fraudolenti di cui all'art. 11 d.lgs. n. 74 del 2000, di guisa che, in tal caso, si applica il principio di specialità di cui all'art. 15 cod. pen., in virtù del quale resta integrato il solo reato di bancarotta fraudolenta - trattandosi di più grave reato e si esclude la - configurabilità del concorso tra i due delitti in relazione allo stesso fatto (Sez. 5, n. del 29/09/2011, Borsano, Rv. 251698).... omissis... Tanto premesso, i due ricorrenti lamentano che per il medesimo fatto per il quale sono stati condannati in base alla sentenza impugnata si procede nei loro confronti, con separato giudizio, anche per il reato di bancarotta fraudolenta. In particolare deducono che l'imputazione relativa al delitto di cui al d. lgs. n. 74 del 2000, art. 11, è così articolata: "per avere nella sua qualità indicata ai capi precedenti, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, alienato simulatamente con il concorso del De ON NA, che acquistava simulatamente, l'intero opificio industriale della Pasbo s.r.l. iscritto in bilancio per un valore di Euro 1.001.810,71, tale da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva promossa dalla società Sobarit s.p.a., concessionaria per la riscossione delle imposte, per un credito complessivo di Euro 1.160.127". L'imputazione per il reato di bancarotta fraudolenta è così articolata: "per il delitto di cui agli artt. 110 e 117 c.p., 216, comma 1, n. 1 e R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 223, comma 1, per avere, in unione e concorso fra loro, il AC quale amministratore della società PABO S.r.l., dichiarata fallita con sentenza del Tribunale di Lecce in data 10.11.2008 e il De ON quale simulato acquirente extraneus, distratto e comunque dissimulato i beni della società; in particolare con atto di compravendita notarile del 06.06.2006 alienava simulatamente a De ON (nella sua qualità di socio accomandatario e legale rappresentante della società De ON TR di De ON NA & C. S.a.s.) che simulatamente acquistava, l'intero opificio industriale in cui operava la PASBO S.r.l., sito in Cariano sulla provinciale Carmiano Novoli". Orbene, sia il giudice di primo grado che la Corte di appello (più diffusamente il primo, in modo più lapidario la seconda) hanno escluso l'assorbimento del fatto nell'unica ipotesi di bancarotta fraudolenta, utilizzando a tal fine proprio la massima espressa dalla citata Sez. 5, n.1843 del 10/11/2011, Rv.253479, non considerando, però, che il principio in essa espresso presupponeva la non totale sovrapponibilità fattuale delle condotte contestate a titolo di bancarotta fraudolenta e di sottrazione fraudolenta del medesimo bene al pagamento delle imposte. La motivazione fornita dalla Corte di appello è 4 pertanto del tutto insufficiente ed è anche errata in diritto poiché non considera che la clausola di salvaguardia sposta il piano del giudizio dal rapporto tra le fattispecie astratte di reato a quello della identità del fatto storico accertato. Ove il medesimo fatto storico integri anche gli estremi del reato di bancarotta fraudolenta, il delitto di sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte, nella sua versione precedente le modifiche sopra citate, diventa recessivo. La necessità di approfondire, sul piano fattuale, tale passaggio, impedisce a questa Suprema Corte, per le conseguenze che ne potrebbero derivare, di rilevare d'ufficio la sopravvenuta prescrizione del reato (maturata per entrambi gli imputati il 10 marzo 2014). Ove, infatti, dovesse ritenersi la diversità del fatto storico il reato sarebbe certamente prescritto, non emergendo l'evidente innocenza dei ricorrenti;
ove, invece, si dovesse pervenire ad una diversa conclusione, la Corte di appello, diversamente qualificato il reato di cui al d.lgs. 74 del 2000, art. 11, come bancarotta fraudolenta di cui al R.D. 16 marzo 1942, n. 267, art. 216, deve disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art. 521 bis c.p.p., comma 1. In ogni caso, in sede di rinvio la Corte di appello procederà alla rimodulazione del trattamento sanzionatorio inflitto al AC, sia in conseguenza della prescrizione del reato di cui al capo B, sia in conseguenza delle decisioni che dovesse adottare anche per il reato di cui al capo G, inevitabilmente destinate a incidere anche per questo aspetto sul trattamento sanzionatorio complessivamente riservato all'imputato. La fondatezza dell'eccezione è invece totalmente assorbente per quanto riguarda il ricorso proposto dal De ON. Quanto al AC essa assorbe ogni ulteriore questione sollevata limitatamente alla effettiva configurabilità del reato di cui al d. lgs. n. 74 del 2000, art. 11.».
3. De ON NA ricorre per cassazione deducendo erronea applicazione degli artt. 11 d. lgs. n.74/2000 e 216 R.D. n.267/1942, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza, erronea applicazione degli artt.521 e 521 bis cod.proc.pen. nonché dell'art.6 CEDU, inosservanza del combinato disposto degli artt. 129 e 649 cod. proc.pen. Tutte le censure muovono dall'assunto dell'erronea qualificazione dell'unico fatto contestato a tale imputato, da parte del giudice del rinvio, in termini di concorso dell'extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta mediante distrazione. Si desume, in primo luogo, che la condotta posta in essere dal De ON sarebbe sussumibile nella fattispecie di cui all'art.11 d. lgs. n.74/2000 con obbligo per il giudice di dichiarare l'intervenuta prescrizione del reato, difettando in capo al De ON la conoscenza dello stato di insolvibilità della società alienante ed essendo la sua condotta ininfluente tanto sul dissesto quanto sul pregiudizio concretamente 5 arrecato ai creditori. Con la seconda censura si deduce la violazione del divieto di reformatio in peius, in quanto le sentenze di merito non sono state impugnate dal pubblico ministero ed è precluso alla Corte sia procedere d'ufficio alla riqualificazione del fatto come reato più grave sia annullare con rinvio ai fini della contestazione del reato più grave. Con la terza censura si sottolinea l'identità del fatto contestato con quello già giudicato in altro processo, attualmente pendente dinanzi alla Corte di Cassazione, per desumerne che il giudice del rinvio avrebbe dovuto dichiarare l'improponibilità dell'azione penale per litispendenza.
4. TO AC ricorre per cassazione deducendo erronea applicazione degli artt. 11 d. lgs. n.74/2000 e 216 R.D. n.267/1942, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della sentenza in relazione al capo G) dell'imputazione, che il giudice del rinvio avrebbe dovuto dichiarare estinto per prescrizione qualificando il fatto ai sensi dell'art. 11 d. lgs. n.74/2000. Con un secondo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 10 bis d. lgs. n.74/2000 e dell'art. 2, secondo comma, cod. pen. in relazione ai capi C) e D) dell'imputazione. Il ricorrente deduce che l'entrata in vigore del d. lgs. 24 settembre 2015, n.158, avvenuta nelle more del giudizio di rinvio, avrebbe imposto la pronuncia assolutoria in relazione ai reati contestati ai capi C) e D) dell'imputazione in ragione dell'intervenuta modifica della soglia di punibilità della fattispecie prevista dall'art. 10 bis d. lgs. n.74/2000. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Considerazione preliminare è che l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione del presente processo pervenuta in data 23 novembre 2016, nella quale il difensore di TO AC deduceva non risultargli la notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza per il giorno 24 novembre 2016, non è stata accolta dal Collegio in quanto palesemente infondata. Nel fascicolo d'ufficio risulta, infatti, la ricevuta del predetto avviso, tempestivamente inviato a mezzo fax ai difensori di entrambi i ricorrenti all'identico numero indicato nei ricorsi (0832217390), peraltro coincidente con il numero dal quale risulta spedita l'istanza di rinvio.
2. Deve, quindi, essere rimarcato che nel caso in esame, l'annullamento della sentenza pronunciata il 24/10/2012 dalla Corte di Appello di Lecce è intervenuto affinchè si valutasse e si motivasse se il fatto storico descritto nel capo G) dell'imputazione fosse o meno sovrapponibile al fatto contestato in altro processo ai sensi dell'art. 216 R.D. n.267/1942 e, in caso di sovrapponibilità delle 6 condotte, si disponesse la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art.521 bis cod. proc.pen. e si rideterminasse la pena per l'imputato AC. Il principio enunciato dalla Corte di Cassazione era il seguente: « Il fatto deve essere punito in base all'unica norma che, secondo un criterio oggettivo in grado di escludere ogni discrezionalità al riguardo (e dunque in base alla maggiore gravità della pena edittale), assorbe in sè anche il disvalore espresso dal reato punito meno gravemente. Per l'operatività della clausola di salvaguardia prevista dall'art. 11 d. lgs. n.74/2000 non è necessaria l'omogeneità del bene protetto dal reato assorbente con quello del bene protetto dal reato assorbito. Il "fatto" che costituisce oggetto della clausola di salvaguardia si identifica con l'avvenimento concretamente verificatosi. La clausola di riserva, dunque, non opera sul piano del rapporto tra fattispecie astratte, perché impone che il fatto concreto, astrattamente integrante due diverse norme penali, sia punito da quella che, come detto, esprime il maggior disvalore».
3. Ciò posto, va ricordato che i poteri del giudice di rinvio sono diversi a seconda che l'annullamento sia stato pronunciato per violazione o erronea applicazione della legge penale oppure per mancanza o manifesta illogicità della motivazione. Nel primo caso, il giudice di rinvio ha sempre l'obbligo di uniformarsi alla decisione sui punti di diritto indicati dal giudice di legittimità e su tali punti nessuna delle parti ha facoltà di ulteriori impugnazioni, persino in presenza di una modifica dell'interpretazione delle norme che devono essere applicate da parte della giurisprudenza di legittimità.
3.1. Occorre, dunque, rimarcare l'ambito di ammissibilità del ricorso per cassazione avverso la sentenza pronunciata in sede di rinvio. Premesso che, secondo l'art.628, comma 2, cod. proc.pen., tale sentenza può essere impugnata soltanto per motivi non riguardanti i punti già decisi dalla Corte di Cassazione, ovvero nel caso in cui il giudice di rinvio non si sia uniformato alle questioni di diritto decise dalla Corte, tale norma è stata ritenuta dalla Corte Costituzionale espressiva del principio della tendenziale irrevocabilità ed incensurabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, che risponde alla finalità di evitare la perpetuazione dei giudizi e di conseguire quell'accertamento definitivo che, realizzando l'interesse fondamentale dell'ordinamento alla certezza delle situazioni giuridiche, costituisce lo scopo stesso dell'attività giurisdizionale, mostrandosi pertanto conforme alla funzione di giudice ultimo della legittimità affidato alla medesima Corte dall'art. 111 Cost. (Corte Cost. n.136 del 3/07/1972, n.21 del 19/01/1982, n.294 del 26/06/1995). La norma in esame ha, dunque, la funzione di impedire che quanto deciso dalla Corte Suprema venga rimesso in discussione attraverso l'impugnazione della sentenza del giudice di rinvio (Sez.2, n.41461 del 6/10/2004, Guerrieri, Rv.230578).
3.2 La qual cosa accade con i ricorsi promossi, sul punto, da entrambi i ricorrenti, i quali sembrano ignorare che l'annullamento con rinvio era stato disposto in accoglimento di motivi di ricorso dai medesimi imputati proposti e tendenti ad evitare, secondo quanto si evince dalla sentenza della Terza Sezione della Corte di Cassazione, che per il medesimo fatto venissero giudicati due volte. Evidente è, dunque, l'inammissibilità di quei motivi di ricorso, segnatamente il primo motivo del ricorso di NA De ON ed i primi due motivi del ricorso di TO AC, che tendono ad escludere l'applicazione del principio di specialità tra le due fattispecie da loro stessi invocata con il primo ricorso per cassazione ed operata dal giudice del rinvio in ottemperanza al dictum della Corte di legittimità.
4. La seconda censura proposta da NA De ON è infondata. Essa muove da un principio inconferente nel caso in esame. Il divieto di reformatio in peius richiamato dalla pronuncia citata nel ricorso (Sez. 2, n. 50659 del 18/11/2014, Fumarola, Rv. 261696) concerne, infatti, il divieto per giudice di legittimità, così come per il giudice di appello in sede di rinvio, di dare al fatto una qualificazione giuridica più grave in assenza di impugnazione del pubblico ministero. Tale principio è stato, recentemente, chiarito, anche in relazione ai principi espressi dalla Corte EDU con la nota sentenza Drassich c. Italia, nel senso che il potere della Corte di attribuire una diversa qualificazione giuridica ai fatti accertati non può avvenire con atto a sorpresa e con pregiudizio del diritto di difesa, imponendo, per contro, la comunicazione alle parti del diverso inquadramento prospettabile, con concessione di un termine a difesa (Sez. 6, n. 3716 del 24/11/2015, dep. 2016, Caruso, Rv. 266953), ma si tratta di un principio che non ha attinenza con il caso concreto, posto che nessuna pronuncia di carattere decisorio è stata emessa dalla Corte di Cassazione o dalla Corte di Appello in fase di rinvio sulla sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta.
5. Le superiori osservazioni danno conto anche dell'infondatezza della terza censura, in base alla quale il giudice del rinvio avrebbe dovuto dichiarare improcedibile per litispendenza l'azione penale in relazione al reato di bancarotta fraudolenta, anziché disporre la trasmissione degli atti al pubblico ministero ai sensi dell'art.521 bis cod. proc.pen. Il principio enunciato nel ricorso, che richiama la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 34655 del 28/06/2005, Donati, Rv. 231800, presuppone che sia stata esercitata l'azione penale per il medesimo fatto e contro la stessa persona per i quali un processo 8 sia già pendente (anche se in fase o grado diversi) nella stessa sede giudiziaria e su iniziativa del medesimo ufficio del pubblico ministero. Il provvedimento di trasmissione degli atti al pubblico ministero ha carattere ordinatorio e non è qualificabile come atto di esercizio dell'azione penale;
esso è, anzi, imposto onde consentire al pubblico ministero di valutare le opzioni riservategli in relazione all'esercizio dell'azione penale.
6. Conclusivamente, il ricorso proposto da NA De ON deve essere rigettato;
al rigetto del ricorso segue, a norma dell'art.616 cod. proc.pen., la condanna di tale ricorrente al pagamento delle spese processuali.
7. Il terzo motivo del ricorso proposto da AC TO è fondatamente proposto.
7.1. L'art. 10 bis d.lgs. n. 74 del 2000 è stato sostituito, ad opera dell'art. 7, comma 1, d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158 (entrato in vigore 22 ottobre 2015), con il seguente testo: «È punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale di sostituto di imposta le ritenute dovute sulla base della stessa dichiarazione o risultanti dalla certificazione rilasciata ai sostituiti, per un ammontare superiore a centocinquantamila euro per ciascun periodo d'imposta». Tale ultima formulazione, da ritenersi più favorevole della precedente nella parte in cui innalza la soglia di rilevanza penale del fatto, prima fissata in euro cinquantamila, trova applicazione, per il principio dettato dall'art. 2, secondo comma, cod. pen., anche ai fatti commessi prima della sua entrata in vigore per i quali sia già intervenuta condanna definitiva.
7.2. La Corte di Appello ha rigettato il relativo motivo di gravame in applicazione del principio del giudicato progressivo, avendo la Corte di Cassazione rimesso al giudice del rinvio, con riferimento ai predetti reati, la sola determinazione del trattamento sanzionatorio.
7.3. La pronuncia è, tuttavia, errata in quanto non ha tenuto conto del diverso principio in base al quale nel giudizio di rinvio, ed eventualmente in quello successivo di legittimità qualora non si sia provveduto, deve essere riconosciuta la sopravvenuta abolitio criminis anche quando l'annullamento non abbia attinto i punti della decisione riguardanti i presupposti della condanna (Sez. 6, n. 41683 del 19/10/2010, Ndaw, Rv. 248720; Sez. 6, n. 3020 del 05/02/1996, Rondoni, Rv. 204789). Non si tratta, nel caso in esame, di sopravvenienza di una lex mitior ma di un fenomeno di abolitio criminis parziale derivante dal restringimento dell'area della condotta penalmente rilevante (sul tema dell'abolitio criminis parziale si è recentemente espressa questa Sezione in 9 materia di colpa professionale Sez.4, n. 23283 del 11/05/2016, Denegri, Rv. 266904; Sez. 4, n.9923 del 19/01/2015, Vitanza;
Sez.4, n.16237 del 29/01/2013, Cantore, Rv. 255105; in tema di fittizia intermediazione di manodopera Sez. 3, n. 2583 del 11/11/2003, dep.2004, Marinig, Rv. 22848401), posto che la soglia di rilevanza penale deve ritenersi elemento costitutivo del reato, contribuendo la stessa a definirne il disvalore (Sez.5, n.32141 del 29/04/2016, Perone;
per un caso analogo, Sez.3 n.13519 del 10/03/2016, Druta).
7.4. Poiché la contestazione mossa all'imputato ai capi d'imputazione C) e D) riguarda importi (euro 52.578,00 il capo C ed euro 54.103,00 il capo D) inferiori alla soglia di punibilità di euro 150.000,00, la sentenza di condanna pronunciata in primo grado doveva essere annullata, perché i fatti non sono più previsti come reato (in tal senso, tra le altre, oltre a Sez. U n.37954 del 25/05/2011, Orlando, Rv. 250975, da ultimo, Sez. 3, n. 3098 del 05/11/2015, dep. 2016, Vanni, Rv. 265938).
8. Conclusivamente, le sentenze di merito pronunciate nei confronti di TO AC devono essere annullate limitatamente ai capi d'imputazione C) e D) perché i fatti non sono più previsti dalla legge come reato. L'annullamento può essere pronunciato senza rinvio in quanto la rideterminazione del trattamento sanzionatorio può essere disposta da questo Collegio nell'esercizio dei poteri previsti dall'art. 620, cod. proc. pen. Segue la rideterminazione della pena principale e di quelle accessorie temporanee, ferma restando la sanzione accessoria permanente, individuate le stesse nella durata di quattro mesi, scomputando l'aumento operato dal giudice di appello a titolo di continuazione per i reati ora abrogati (Sez. 6, n. 26112 del 16/04/2003, Costa A, Rv. 226010; sul tema si è pronunciata anche Corte Cost. n.96 del 25 marzo 1996). In caso di annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per non essere più il fatto rilevante penalmente, ma solo come illecito amministrativo, il giudice non ha l'obbligo di trasmettere gli atti all'autorità amministrativa competente a sanzionare l'illecito amministrativo qualora la legge di depenalizzazione non preveda norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 legge 24 novembre 1981, n. 689.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e quella del Tribunale nei confronti di AC TO limitatamente ai reati di cui ai capi C) e D) perché fatti non sono più previsti dalla legge come reato. 10 Rigetta nel resto il ricorso e ridetermina la pena in ordine al residuo illecito di cui al capo F) in quattro mesi di reclusione e limita quelle accessorie temporanee in misura corrispondente. Rigetta il ricorso di De ON NA e lo condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 24 novembre 2016 Il Consultere estensore Il Presidente Eugenia Serrao Rocco Marco Blaiotta ستا متساهل Depositata in Cancelleria Oggi, -6 DIC 2016 Il Funzionario Giudiziaric Patrizia Ciorra IL FUNELY NUDIZIARIO Lamela 11