Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2001, n. 32604
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Sentenza 15 maggio 2001

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Non sussiste concorso formale fra il reato di cui all'art. 388 cod. pen. (sottrazione di cose pignorate) e il reato previsto dall'art. 216, primo comma, della legge fallimentare (bancarotta per distrazione), atteso che vi è identità fra la condotta e l'evento che consiste, in ambedue le ipotesi, nel sottrarre i beni al loro vincolo di indisponibilità che nel primo caso si riferisce ad una procedura esecutiva individuale e nell'altro ad una procedura esecutiva collettiva. (In applicazione di tale principio la Corte ha revocato la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 388 cod. pen. e ordinato l'esecuzione di quella di assoluzione in ordine al delitto di cui all'art. 216, primo comma, l.f., pronunciate nei confronti del medesimo imputato).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2001, n. 32604
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 32604
    Data del deposito : 15 maggio 2001

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