Sentenza 15 maggio 2001
Massime • 1
Non sussiste concorso formale fra il reato di cui all'art. 388 cod. pen. (sottrazione di cose pignorate) e il reato previsto dall'art. 216, primo comma, della legge fallimentare (bancarotta per distrazione), atteso che vi è identità fra la condotta e l'evento che consiste, in ambedue le ipotesi, nel sottrarre i beni al loro vincolo di indisponibilità che nel primo caso si riferisce ad una procedura esecutiva individuale e nell'altro ad una procedura esecutiva collettiva. (In applicazione di tale principio la Corte ha revocato la sentenza di condanna per il delitto di cui all'art. 388 cod. pen. e ordinato l'esecuzione di quella di assoluzione in ordine al delitto di cui all'art. 216, primo comma, l.f., pronunciate nei confronti del medesimo imputato).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 15/05/2001, n. 32604 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 32604 |
| Data del deposito : | 15 maggio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. B. FOSCARINI - Presidente - del 15/05/2001
Dott. N. CICCHETTI - Consigliere - SENTENZA
Dott. V.E. EBNER - Consigliere - N. 3064
Dott. D. DI POPOLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. V. RAGANESI - Consigliere - N. 1748/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OR AN n. Udine 24/08/1930
Avverso ordinanza nel Tribunale di Udine quale giudice dell'esecuzione del 06/12/2000
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. V. Raganesi udito il Pubblico Ministero nella persona che ha concluso per inammissibilità del ricorso
In fatto ed in diritto
OR AN proponeva al tribunale di Udine, quale giudice dell'esecuzione istanza volta ad ottenere l'applicazione della disciplina di cui all'articolo 669 comma 8 cpp, con riguardo a due sentenze pronunciate nei suoi confronti dal tribunale di Udine, la prima in data 24.11.92 di condanna in ordine al reato di cui all'art.388 cp (sottrazione di cose pignorate), e la seconda, in data
9.12.97, di assoluzione dal reato di cui all'articolo 216 comma 1 l.f.(bancarotta per distrazione), sull'assunto che trattavasi di sentenze sul medesimo fatto e chiedeva quindi che venisse posta in esecuzione la sentenza di assoluzione con revoca di quella di condanna. Il giudice dell'esecuzione dopo avere accertato dalla lettura degli atti processuali che il bene sottratto era il medesimo in entrambe le imputazioni (materiale ligneo per impiallacciatura), escludeva la piena identità del fatto oggetto delle due sentenze pronunciate nei confronti del OR, stante la diversità del bene giuridico tutelato dalle due norme incriminatrici poiché nel caso dell'articolo 388 cpp, l'oggetto della tutela sarebbe l'interesse pubblico all'osservanza del tutelato sarebbe l'interesse dei creditori. Rigettava pertanto, con ordinanza del 6.12.00, l'istanza del prevenuto.
Con l'unico motivo di ricorso il OR censura l'ordinanza di cui sopra assumendo che nella fattispecie si trattava del medesimo fatto che ha costituito oggetto di un duplice giudizio. Il principio al quale occorre rifarsi per valutare la fattispecie in esame è quello costantemente ribadito da questa Corte secondo cui la preclusione del bis in idem - di cui l'articolo 669 cpp costituisce una applicazione in sede esecutiva - sussiste solo se si verta in ordine ad un unico fatto che dia origine ad una pluralità di procedimenti penali laddove l'unicità del fatto deriva dalla coincidenza degli elementi costitutivi identificabili nella condotta, nell'evento e nel nesso di causalità (ex plurimis Cass 8.11.96 Privitera;
Cass 18.4.95 Lazzarini).
Applicando tale principio in senso naturalistico alla fattispecie in esame non è dubbio - come accertato del resto già dal giudice dell'esecuzione - che si tratti del medesimo fatto preso in considerazione dalle due sentenze. Sono infatti identici sia la condotta (appropriazione ovvero distrazione del medesimo materiale ligneo) che l'evento (sottrazione del bene in questione dalla disponibilità della società proprietaria), così come non può dubitarsi della identicità del nesso eziologico.
Tuttavia, attesa la non necessaria coincidenza tra fatto in senso naturalistico e fatto in senso giuridico, può verificarsi che all'unicità di un medesimo fatto storico faccia riscontro una pluralità di fatti giuridici. Ciò è quanto si verifica nel caso di concorso formale di reati in cui con un'unica azione si cagionano più eventi giuridici e quindi si commettono più reati (Cass 10/1/94 Lo Nobile). Ciò che occorre dunque valutare nel caso di specie per accertare la sussistenza del concorso formale, ovvero, in caso di riscontro negativo, constatare la violazione del principio del ne bis in idem è se l'evento giuridico prodottosi nei due diversi reati (di sottrazione di beni sottoposti a pignoramento e di bancarotta per distrazione) sia il medesimo oppure no.
La risposta non può che essere positiva.
È sufficiente a tal fine rammentare che la dichiarazione di fallimento, in quanto instauratrice di un'esecuzione concorsuale, produce sull'insieme dei beni del fallito gli stessi effetti che il pignoramento produce sui singoli beni del debitore esecutato e, in primo luogo, quello della indisponibilità dei beni stessi. Discende da ciò che l'amministratore di una società il quale, per effetto di atti di bancarotta, distragga beni della stessa, sottrae comunque beni sottoposti a vincolo di indisponibilità in funzione della loro sottoposizione a procedura esecutiva. Tanto il reato di cui all'articolo 388 cp che quello di cui all'articolo 216 l.f producono quindi il medesimo evento giuridico che consiste nel sottrarre dei beni al loro vincolo di indisponibilità discendente nell'un caso da una procedura esecutiva individuale e nell'altro da una procedura esecutiva collettiva. Ciò è dimostrato ulteriormente dal fatto che, ai sensi dell'articolo 51 l.f., dal momento in cui interviene la sentenza dichiarativa di fallimento, nessuna procedura esecutiva individuale può essere proseguita poiché quest'ultima è sostituita da quella concorsuale nella quale unico soggetto legittimato ad agire nell'interesse della massa dei creditori è il curatore. A tale proposito va osservato che nel caso inverso a quello in esame e cioè, quello in cui il bene pignorato fosse sottratto dopo la sentenza di fallimento anziché prima, il reato di bancarotta per distrazione assorbirebbe certamente quello di cui all'articolo 388 cpp poiché il pignoramento individuale sarebbe comunque sostituito dal vincolo concorsuale di indisponibilita dei beni. Vi sono poi due ulteriori elementi che confermano che nel caso di specie si tratta del medesimo fatto oggetto di due diversi giudizi. Anzitutto il soggetto leso dalla sottrazione è il medesimo creditore che, nel caso dell'esecuzione individuale è il singolo creditore mentre nel caso dell'esecuzione concorsuale, è l'intera massa dei creditori nella quale però rientra pur sempre anche il singolo creditore. In secondo luogo il bene giuridico tutelato è il medesimo. È ben vero che nel caso del reato di cui all'art. 388 cpp viene ad essere tutelato in via principale l'interesse pubblico all'osservanza dei provvedimenti giudiziari, ma è anche vero - come ha notato la migliore dottrina - che la norma in questione tutela anche l'interesse del singolo creditore a non vedersi sottratto il bene alla propria azione esecutiva, tanto è vero che il reato è perseguibile a querela di parte. Analogamente, nel caso della bancarotta per distrazione, l'interesse primario tutelato è certamente quello della massa dei creditori alla conservazione delle loro garanzie patrimoniali ma è anche vero che sussiste anche l'interesse pubblico al rispetto della sentenza di fallimento e dei vincoli che questa pone al debitore. Deve quindi concludersi che nel caso di specie si sia verificata la violazione del divieto del bis in idem con la conseguenza che l'ordinanza impugnata deve essere annullata senza rinvio In applicazione dell'articolo 620 lettera L) cpp la Corte ordina l'esecuzione della sentenza di proscioglimento per il reato di bancarotta (n. 158/97) pronunziata dal tribunale di Udine nei confronti del ricorrente in data 9.12.97, revocando la decisione di condanna per il reato di cui all'art. 388 cpp di cui alla sentenza n. 445/92 in data 24.11.92 del medesimo tribunale.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'impugnata ordinanza e ordina l'esecuzione della sentenza di proscioglimento, revocando la decisione di condanna di cui alla sentenza n. 445/92 in data 24.11.92 del tribunale di Udine. Così deciso in Roma, il 15 maggio 2001.
Depositato in Cancelleria il 23 agosto 2001