Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2016, n. 23283
CASS
Sentenza 11 maggio 2016

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La limitazione della responsabilità del medico in caso di colpa lieve, prevista dall'art. 3, comma primo, legge 8 novembre 2012, n.189, opera, in caso di condotta professionale conforme alle linee guida ed alle buone pratiche, anche nella ipotesi di errori connotati da profili di colpa generica diversi dall'imperizia. (In motivazione la Corte ha precisato che tale interpretazione è conforme al tenore letterale della norma, che non fa alcun richiamo al canone della perizia e risponde alle istanze di tassatività dello statuto della colpa generica delineato dall'art. 43 comma terzo, cod. pen.).

L'intervenuta parziale "abolitio criminis", realizzata dall'art.3 legge n.189 del 2012 in relazione alle ipotesi di omicidio e lesioni colpose connotate da colpa lieve, comporta che, nei procedimenti relativi a tali reati, pendenti in sede di merito alla data di entrata in vigore della novella, il giudice, in applicazione dell'art.2, comma secondo, cod.pen., deve procedere d'ufficio all'accertamento del grado della colpa, in particolare verificando se la condotta del sanitario poteva dirsi aderente ad accreditate linee guida.

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    https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. IV, sentenza 11/05/2016, n. 23283
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 23283
Data del deposito : 11 maggio 2016

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