Versione
15 dicembre 1981
15 dicembre 1981
Art. 41. (Norme processuali transitorie)
L'autorita' giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti piu' reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorita' competente. Da tale momento decorre il termine di cui al secondo comma dell'articolo 14 per la notifica delle violazioni, quando essa non e' prevista dalle leggi vigenti.
Le multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono riscosse, insieme con le spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.
Restano salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le stesse sono applicabili a norma dell'articolo 20. Restano salvi, altresi', i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed al documento di circolazione, ai sensi del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , e della legge 20 giugno 1935, n. 1349 , sui servizi di trasporto merci. Per ogni altro effetto si applica il secondo comma dell'articolo 2 del codice penale .
L'autorita' giudiziaria, in relazione ai procedimenti penali per le violazioni non costituenti piu' reato, pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, se non deve pronunciare decreto di archiviazione o sentenza di proscioglimento, dispone la trasmissione degli atti all'autorita' competente. Da tale momento decorre il termine di cui al secondo comma dell'articolo 14 per la notifica delle violazioni, quando essa non e' prevista dalle leggi vigenti.
Le multe e le ammende inflitte con sentenze divenute irrevocabili o con decreti divenuti esecutivi alla data di entrata in vigore della presente legge sono riscosse, insieme con le spese del procedimento, con l'osservanza delle norme sull'esecuzione delle pene pecuniarie.
Restano salve le pene accessorie e la confisca, nei casi in cui le stesse sono applicabili a norma dell'articolo 20. Restano salvi, altresi', i provvedimenti adottati in ordine alla patente di guida ed al documento di circolazione, ai sensi del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 , e della legge 20 giugno 1935, n. 1349 , sui servizi di trasporto merci. Per ogni altro effetto si applica il secondo comma dell'articolo 2 del codice penale .
Commentari • 8
- 1. Cassazione penale n. 7394/1994https://www.brocardi.it/ · 10.3324375
[…] senza dover rimettere gli atti allautorità amministrativa competente, e ciò sia in vista del principio di legalità dellillecito amministrativo consacrato nellart. 1 della legge 689/1981 applicabile in forza dellart. 194 del nuovo codice stradale sia per lassenza, in questultimo, di norme transitorie analoghe a quelle di cui agli artt. 40 e 41 della citata legge 689/1981, la cui operatività è limitata agli illeciti da essa depenalizzati e non riguarda, pertanto, gli altri casi di depenalizzazione. (Fattispecie in tema di contravvenzione prevista e punita dallart. 11 dellabrogato codice stradale, […]
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Giurisprudenza • 390
- 1. Trib. Vicenza, sentenza 21/04/2023, n. 204Provvedimento: […] pagina 2 di 12 Il caso in esame evidentemente ricade sotto la disciplina degli art. art. 9, co. 1 DLgs 8/16 e 14, co. 3 Legge 689/1981 così come interpretabili alla luce del disposto dell'art. 41 Legge 689/1981 che ha disciplinato identica situazione all'atto dell'entrata in vigore della Legge 689/1981. […]Leggi di più...
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