Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2003, n. 2583
CASS
Sentenza 11 novembre 2003

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La fattispecie di illecita mediazione nella fornitura di manodopera punita dall'art. 27 della legge 264/1949 e quella di cui all'art. 1 legge 1369/1960 (la quale puniva sia il committente che l'appaltatore che ricorressero a qualsiasi esecuzione di prestazioni lavorative mediante impiego di manodopera assunta dall'appaltatore, ma di fatto operante alle dipendenze del committente) sono abrogate solo parzialmente dalla fattispecie di esercizio abusivo della intermediazione ex art. 18 comma primo del decreto legislativo 276/2003 (che punisce chiunque eserciti attività non autorizzate di somministrazione di lavoro e l'utilizzatore che ricorra alla somministrazione di lavoro fornita da soggetti non autorizzati o comunque al di fuori dei casi previsti dalla legge), in quanto l'area dell'intermediazione abusiva era molto più ampia quando la legittima intermediazione era monopolio degli uffici ministeriali di collocamento, mentre è divenuta più ristretta a seguito dell'attribuzione dell'intermediazione tra domanda ed offerta di lavoro a soggetti privati debitamente autorizzati. Ne consegue che la condotta di intermediazione posta in essere da soggetti privati non formalmente autorizzati, e di somministrazione di lavoro da parte di soggetti non abilitati o al di fuori dei casi consentiti, è ancora punibile e ad essa va applicata la legge in concreto più favorevole ai sensi dell'art. 2 comma secondo cod.pen.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. III, sentenza 11/11/2003, n. 2583
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 2583
    Data del deposito : 11 novembre 2003

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