Sentenza 25 agosto 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 25/08/2003, n. 12450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12450 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2003 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIA4.5.0 /0 3 REPUBBLICA ITALIANA LA CORTE SUPRET AD CA SACIONE Oggetto J SEZIONE TERZA CIVILE воспринте Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Gaetano FIDUCCIA - Presidente R.G.N. 8020/00 - Cron. 26332 -Consigliere Dott. Ernesto LUPO Rep. 3317 Consigliere Dott. Antonio LIMONGELLI Ud. 25/02/03Consigliere Dott. Michele LO PIANO - Rel. Consigliere Dott. Bruno DURANTE - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: NI NN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell'avvocato ANDREA MANZI, che lo difende anche disgiuntamente agli avvocati ALBERTO FURLANETTO, FLAVIO DE ZORZI, giusta delega in atti;
ricorrente
contro
AI BR, elettivamente domiciliata in ROMA VLE CARSO 77, presso lo studio dell'avvocato EDOARDO PONTECORVO, che la difende anche disgiuntamente 2003 all'avvocato MAURIZIO VISCONTI, giusta delega in atti;
523 controricorrente -1- avverso la sentenza n. 762/99 del Tribunale di VENEZIA, Sezione III Civile, emessa il 04/12/98 e depositata il 18/03/99 (R.G. 4051/98); + udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 25/02/03 dal Consigliere Dott. Bruno DURANTE;
udito 1'Avvocato Emanuele COGLITORE (per delega Avv. Andrea MANZI;
udito l'Avvocato Maurizio VISCONTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO - AM RU adiva il pretore di Venezia e premessa che dal 1982 conduceva in locazione immobile alberghiero parzialmente arredato al Lido di Venezia per il canone annuo effettivo di lire 50.000.000 а fronte di quello di lire 7.000.000 simulatamente dichiarato nell'atto registrato;
che, trascorsa la stagione estiva del 1982, il locatore, NI NI, per sottrarsi alle disposizioni della legge sull'equo canone aveva preteso che il rapporto locativo assumesse la veste associazione in partecipazione;
formale di contratto di che con tale veste e senza sostanziali modifiche il Вдиглий rapporto si era rinnovato negli anni successivi;
che la simulazione del contratto risultava palese in quanto l'associazione non aveva mai distribuito utili e lo stesso NI, a conferma della natura locativa del rapporto, aveva intimato sfratto per morosità chiedeva che venisse accertato che tra il 1983 ed il 1990 il 스 NI aveva percepito la somma di lire 242.482.856 per canoni non dovuti con la di lui condanna alla restituzione della somma percetta oltre interessi legali. Il convenuto si difendeva sostenendo che il rapporto instaurato dal genitore mediante era stato la stipulazione di una serie di contratti di associazione in partecipazione di durata annuale ed era proseguito pacificamente per circa un decennio;
che nel 1991, deceduto NI NO, la TA aveva rifiutato il 1 pagamento del corrispettivo;
che in effetti un contratto di locazione era stato stipulato in via transitoria, ma in seguito le parti avevano preferito adottare lo schema in partecipazione, negoziando aldell'associazione termine di ogni stagione turistica le somme da corrispondere l'anno successivo;
che in ogni caso sarebbe stato più corretto definire il rapporto come affitto di azienda, avendo ad oggetto l'uso non del solo immobile, ma dell'intero arredamento. Il pretore, accertata e dichiarata la misura dei canoni dovuti nel periodo dall'8.11.1981 all'8.11.1990, restituzione della somma condannava il NI alla con gli interessi dalle eccedente (lire 242.482.856) Вдиний singole scadenze al saldo. Appellava il soccombente, formulando cinque motivi;
l'appellata resisteva;
il tribunale accoglieva il quarto motivo di gravame;
escludeva la nullità degli aumenti di canone;
rigettava la domanda di ripetizione. La sentenza veniva cassata per difetto di motivazione con rinvio ad altra sezione del tribunale di Venezia. Riassunta la causa, il giudice di rinvio, con rigettava l'appello del sentenza resa il 4.12.1998, NI e confermava la sentenza di primo grado, motivando come segue sui punti ancora in discussione. Le cambiali dimostrano il pagamento del canone, ma l'accordo sugli aumenti extralegali di esso;
non 2 identicamente dicasi dei contratti (simulati) di associazione in partecipazione, non contenendo essi alcun riferimento ad importi riconducibili al canone locativo;
B la pluralità dei rapporti, sostenuta dal NI, si aumenti del pone in contrasto con la versione degli presupponendo canone concordati liberamente ogni anno, tale versione l'unicità del rapporto;
non è possibile il ricorso ai poteri ufficiosi di cui dispone il giudice nel applicabile alle controversie in rito del lavoro - per ammettere la prova testimoniale in materia locativa quanto il pretore ha dichiarato la decadenza dalla stessa a causa della mancata indicazione dei testimoni e siffatta declaratoria, scorretta alla luce della Вдиний giurisprudenza di legittimità, non è stata impugnata: Ronnuk inoltre, ove si siano verificate decadenze nel giudizio di primo grado, il giudice di appello non si può avvalere dei poteri ufficiosi di cui all'art. 437 c.p.c. e tanto meno se ne può avvalere il giudice di rinvio. Propone ricorso per cassazione il NI sulla base di due motivi sostenuti da memoria;
resiste con controricorso la TA. MOTIVI DELLA DECISIONE Con il primo motivo il ricorrente lamenta erronea ed insufficiente motivazione per avere il giudice di rinvio valutato inadeguatamente gli elementi probatori in atti;
più particolarmente il ricorrente addebita al giudice di rinvio 1) di non avere tenuto presente che il canone 3 stato pagato a mezzo di cambiali che, emesse all'inizio stagione, sono scadute alla fine di essa, della rappresentando una forma posticipata di pagamento del canone, anno per anno determinato sulla base dell'andamento della stagione precedente;
2) di non avere considerato che i contratti di associazione si sono inseriti in un rapporto in atto e costituiscono l'aspetto estrinseco e generale della rinegoziazione annuale del canone. Il motivo non può essere accolto. Com'è noto, l'annullamento della sentenza per vizi di motivazione conferisce al giudice di rinvio il potere Вдиний di riesaminare "ex novo" le risultanze processuali e di le questioni alcuna devolutegli senza risolvere 13.9.1997, n. 9095; Cass. 30.1.1990, limitazione (Cass. n. 643). Nella specie, il giudice di rinvio ha esaminato i documenti, ai quali și riferisce la censura, pervenendo alla conclusione che da essi non si evince che le parti abbiano periodicamente concordato aumenti extralegali del canone locativo. Orbene siffatta conclusione non viene censurata per deficienza ° erroneità del criterio logico adoperato, bensì per difforme valutazione degli elementi delibati e, più precisamente, la censura si risolve nella contrapposizione di una valutazione diversa a quella del giudice di rinvio, con invasione del campo strettamente riservato al giudice di merito. violazioneCon il secondo motivo, nel denunciare degli artt. 394, 421, 437 c.p.c., il ricorrente lamenta che il giudice di rinvio abbia ritenuto inammissibile il ricorso alla prova testimoniale, sostenendo che 1) non incorre in decadenza la parte che riproponga in appello l'istanza istruttoria che sia stata disattesa dal giudice di primo grado;
2) l'omessa indicazione dei testimoni concreta semplice irregolarità e non comporta decadenza;
3) anche nel giudizio di rinvio possono essere assunte prove nuove, specialmente quando siano indispensabili ai fini della decisione. Вдиший Neppure questo motivo può essere accolto. Risulta dalla sentenza qui impugnata che il giudice di primo grado non ha ammesso la prova testimoniale articolata dall'attuale ricorrente perché è stata omessa l'indicazione dei testimoni, ritenendo - evidentemente che l'omissione induca decadenza. Affinché il giudice di appello potesse riprendere in esame la questione e risolverla diversamente sarebbe stato necessario che formasse oggetto di censura e tanto il giudice di rinvio ha escluso con valutazione che si presenta congruamente e correttamente motivata. In mancanza di censura a nulla rileva che la pronuncia di decadenza implicita nel provvedimento, con 5 il quale la prova non è stata ammessa, sia errata alla stregua di Cass. 13.1.1997, n. 262. Permanendo, pertanto, il valore della pronuncia di decadenza, in tanto il giudice di rinvio avrebbe potuto ammettere la prova in quanto gli fosse stato possibile esercitare i poteri ufficiosi discendenti dall'art. 437 c.p.c.. Senonché, la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 18.3.1996, n. 2264; Cass. 6.5.1995, n. 4936), alla quale si è uniformata la sentenza qui impugnata, ritiene che il giudice di rinvio non dispone degli indicati poteri, atteso che eşsi riguardano il processo del lavoro limitatamente ai primi due gradi del giudizio e non si estendono al giudizio di cassazione, di cui quello di rinvio costituisce uno stadio. Il ricorso va, pertanto, rigettato con condanna del ricorrente alle spese.
P.Q.M.
la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese liquidate in euro 5100,00, di cui euro 5000,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori come per legge. Così deciso in Roma nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione il 25.2.2003. Il Consigliere estensore Il Presidente Game Fiduci Bruno In ance DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL CANCELLIERE C1 Oggi 25 AGO. 2003/ Innocenzo Battista IL CANCELLIEBEC1 6 Innocenzo Batista)