Sentenza 2 agosto 2001
Massime • 2
Perché un atto abbia efficacia interruttiva della prescrizione ai sensi dell'art. 2943, quarto comma, cod. civ., deve presentare un elemento soggettivo, costituito dalla chiara indicazione del soggetto obbligato, ed un elemento oggettivo, consistente nell'esplicitazione di una pretesa e nella intimazione o richiesta scritta di adempimento idonea a manifestare l'inequivocabile volontà del titolare del credito di far valere il proprio diritto nei confronti del soggetto indicato, con l'effetto sostanziale di costituirlo in mora; pertanto, non costituisce atto interruttivo della prescrizione l'intervento del creditore ipotecario nel procedimento esecutivo in corso nei confronti del proprietario del bene ipotecato, che non sia anche il suo debitore, poiché l'atto da cui l'interruzione dovrebbe derivare non è diretto all'obbligato ma al terzo datore d'ipoteca.
Rispetto a colui che interviene in una procedura esecutiva avente ad oggetto un bene immobile sul quale assume che l'esecutato gli abbia concesso ipoteca a garanzia del debito altrui, l'esecutato medesimo ha la veste di terzo proprietario, assoggettato all'espropriazione a favore del suddetto creditore sempre che il bene immobile pignorato sia vincolato a garanzia del credito altrui; conseguentemente, l'accertata insussistenza della garanzia reale sul bene pignorato, nell'assenza di altra ragione di credito nei confronti dell'esecutato, esclude l'intervenuto dalla partecipazione alla distribuzione del ricavato (nella specie, la S.C. ha confermato la decisione di merito che, dichiarata l'inoperatività della garanzia ipotecaria, aveva escluso che il credito potesse essere ammesso in via chirografaria).
Commentario • 1
- 1. Art. 2821 c.c., Concessione d'ipotecaVirginia Sacco · https://www.lexplain.it/diritto/ · 27 agosto 2023
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 02/08/2001, n. 10608 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10608 |
| Data del deposito : | 2 agosto 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Luigi Francesco DI NANNI - Presidente -
Dott. Italo PURCARO - Consigliere -
Dott. Francesco TRIFONE - Rel. Consigliere -
Dott. Bruno DURANTE - Consigliere -
Dott. Alberto TALEVI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
ON AN, elettivamente domiciliato in ROMA VIA PANAMA 95, presso lo studio dell'avvocato PICCIAREDDA FRANCO, che lo difende unitamente all'avvocato SELIS DINO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
BANCA CASSA RISPARMIO DI TORINO SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA P DA PALESTRINA 63, presso l'Avvocato CONTALDI MARIO, che unitamente all'Avvocato SPAGARINO GIORGIO la difende giusta delega in atti;
- controricorrente -
nonché contro
SS TABRI DI ER SE & BRIATORE, ON SE, ER MILANO ANTONIO MILANO SUSANNA, MILANO SUSANNA, CASSA RISP ASTI;
- intimati -
avverso la sentenza n. 732/98 della Corte d'Appello di TORINO, 1° Sezione Civile emessa il 29/5/1998, depositata il 22/06/98;
RG.1072/1997, udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 30/03/01 dal Consigliere Dott. Francesco TRIFONE;
udito l'Avvocato ROMANO RICCI (per delega Avv. Mario Contaldi);
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo MACCARONE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
A conclusione della procedura esecutiva immobiliare n. 92/89, promossa dalla BA Cassa di Risparmio di Torino S.p.A. in danno della società semplice TA.BRI. di NA IO e IA Ermana, il giudice dell'esecuzione del tribunale di Asti formava progetto di distribuzione del ricavato in data 5.10.1994, con cui attribuiva alla suddetta BA procedente la somma di lire 14.605.825 in via privilegiata, la somma di lire 140.095.330 in via ipotecaria di primo grado privilegiata e la somma di lire 70.000.000 in via chirografaria;
attribuiva, altresì, al creditore intervenuto IO NG la somma di lire 479.336.400 in via chirografaria;
nulla riconosceva agli altri creditori intervenuti NT MI, Cassa di Risparmio di Asti e NO ON;
disponeva la restituzione del residuo di lire 78.731.120 alla esecutata società. Alla udienza di comparizione del 13.12.1994, fissata per l'approvazione del progetto, la BA Cassa di Risparmio di Torino chiedeva che il suo credito chirografario fosse aumentato di 27.617.888 lire e NO ON si opponeva alla ripartizione siccome predisposta (tranne che per il credito privilegiato della banca procedente), osservando che egli non aveva fatto valere soltanto il credito cambiario (la cui azione non era prescritta, siccome aveva previsto il giudice della esecuzione), ma anche il credito relativo al rapporto sottostante ai titoli cambiari. Disposta la sospensione della esecuzione si procedeva al giudizio di opposizione ex art. 512 c.p.c., all'esito del quale il Tribunale di Asti, con sentenza depositata il 24.2.1997, rigettava il ricorso di NO ON e, in parziale accoglimento di quello della BA Cassa di Risparmio di Torino, assegnava a detto creditore procedente l'ulteriore somma di lire 16.445.888 in via chirografaria, con condanna del ON alle spese.
Sul gravame di NO ON, la Corte d'appello di Torino, con sentenza depositata il 22 giugno 1998, rigettava la impugnazione e condannava l'appellante alle ulteriori spese del grado. I giudici di appello ritenevano irrilevante il motivo di gravame (secondo cui il primo giudice non aveva tenuto conto del fatto che la garanzia ipotecaria non si riferiva soltanto alla obbligazione cambiaria, ma si estendeva anche al rapporto sottostante), in proposito osservando che il credito vantato dal ON non era nei confronti della società esecutata TA.BRI.; aggiungevano che l'intervento era stato effettuato nei confronti del datore di ipoteca e non del debitore e che non vi era la prova che l'intervento medesimo fosse stato basato anche sul credito inerente il rapporto sottostante, oltre che sul credito cartolare cambiario;
ribadivano che l'azione cambiaria era prescritta ai sensi dell'art. 94 della legge sulla cambiale.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso NO ON, che affida la impugnazione a tre mezzi di doglianza, cui resiste con controricorso la Cassa di Risparmio di Torino. Non hanno svolto difese gli altri intimati litisconsorti società TA.BRI., IO NG, Cassa di Risparmio di Asti ed Eredi di A. MI.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Sulla eccezione della società resistente, proposta all'udienza di discussione, rileva questa Corte che la impugnazione è tempestiva, trattandosi di ricorso notificato in data 3.12.1998 avverso sentenza notificata il 5.10.1998. Con il primo mezzo di doglianza - deducendo il difetto di motivazione e la violazione delle norme di cui agli artt. 112 e 512 c.p.c. - assume il ricorrente che la Corte di merito avrebbe dovuto limitarsi a dichiarare la inoperatività della garanzia ipotecaria, con la conseguenza che il suo credito doveva considerarsi siccome ammesso in via chirografaria e, come tale, doveva partecipare alla distribuzione pariteticamente con gli altri creditori. La censura non è fondata.
Nella procedura esecutiva immobiliare in danno della società TA.BRI. - promossa ad istanza della BA Cassa di Risparmio di Torino in virtù di un suo credito nei confronti della società - il ricorrente NO ON era intervenuto nella qualità di creditore non della società, ma in virtù di credito vantato nei confronti di terzi, a garanzia del quale assumeva che la medesima società TA.BRI. avesse concesso ipoteca sul bene immobile oggetto di espropriazione. A seguito della opposizione proposta da NO ON avverso il provvedimento del giudice della esecuzione, che escludeva dalla distribuzione il suo credito, la controversia insorta è stata decisa, ai sensi dell'art. 512 c.p.c., nel senso che, non essendo il credito dell'interventore garantito da ipoteca sull'immobile pignorato, il ricorrente non aveva diritto di partecipare alla distribuzione, poiché non era titolare di alcun credito nei confronti della esecutata società.
La decisione del giudice di merito è certamente corretta, dovendosi considerare che, rispetto a colui che interviene in una procedura esecutiva avente ad oggetto un bene immobile sul quale assume che l'esecutato gli abbia concesso ipoteca a garanzia del debito altrui, l'esecutato medesimo si presenta nella veste di terzo proprietario, assoggettato alla espropriazione a favore del suddetto creditore sempre che il bene immobile pignorato sia vincolato a garanzia del credito altrui. Con la conseguenza che l'accertata insussistenza della garanzia reale sul bene pignorato, nell'assenza di altra ragione di credito nei confronti dell'esecutato, esclude l'intervento dalla partecipazione alla distribuzione del ricavato. Nè può seguirsi la tesi esposta dal ricorrente, secondo cui la Corte di merito, nella opposizione da lui introdotta ai sensi dell'art. 512 c.p.c., avrebbe dovuto limitare il suo esame alla sola questione relativa al fatto se il credito per il quale era stato effettuato l'intervento fosse o meno assistito dalla garanzia reale ipotecaria sul bene pignorato, onde, non essendo stata contestata anche la legittimità dell'intervento, il credito non avrebbe potuto essere escluso nella diversa qualificazione di credito chirografario. Questo giudice di legittimità, infatti, ha definitivamente chiarito (Cass. S.U. n. 1082/97) che la mancata opposizione, in modo rituale ex art. 617 c.p.c., da parte dei creditori o del debitore all'intervento nel processo esecutivo di altro creditore preclude soltanto la questione relativa al profilo formale di ammissibilità dell'intervento medesimo;
ma non si estende alle altre questioni relative alla sussistenza o all'ammontare di uno o più crediti ovvero alla sussistenza di diritti di prelazione, tutte proponibili in fase di approvazione del progetto di distribuzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 512 c.p.c.. Nel caso in esame la Corte di merito, pronunciando sulla opposizione del ricorrente al provvedimento che lo escludeva dalla partecipazione alla distribuzione, ha stabilito che il credito del ON, fondato su vaglia cambiari, non era nei confronti della società esecutata TA.BRI.; che per detto credito cambiario la società esecutata era terzo datore di ipoteca sul bene pignorato;
che l'azione cambiaria era prescritta, per cui il ON non aveva titolo per intervenire nel processo esecutivo in danno del terzo proprietario, nei cui confronti non era più operativa la garanzia reale già offerta dal suo immobile;
che non era ipotizzabile l'intervento dello stesso ON in base al diverso credito nascente dal rapporto sottostante ai titoli cambiari, dato che a detto credito la società esecutiva era estranea, sia come obbligata che come terzo datore di ipoteca, poiché la garanzia reale della ipoteca assiste solo il credito che trae origine dal rapporto cartolare e non anche quello fondato sul rapporto causale. L'indagine compiuta dal giudice di merito, adito ai sensi dell'art. 512 c.p.c., risulta del tutto coerente e conforme alla opposizione proposta, diretta a verificare la sussistenza o l'ammontare dei crediti concorrenti alla distribuzione ovvero la sussistenza di diritti di prelazione, giacché nella specie la indagine negativa circa la opponibilità della garanzia reale al debitore esecutato società TA.BRI. definiva, ad un tempo, sia la questione relativa al preteso diritto di prelazione, che l'altra della insussistenza stessa di un credito che avesse potuto legittimare un intervento nei confronti del terzo e non del debitore.
Con il secondo motivo di impugnazione - deducendo la violazione delle norme di cui agli artt. 604 c.p.c. e 2943 e 2945 cod. civ. nonché il difetto di motivazione sul punto - il ricorrente assume che la Corte di merito, in virtù della disposizione dell'art. 604 c.p.c. che rende applicabili al terzo tutte le norme relative al debitore, avrebbe dovuto ritenere non prescritta l'azione cambiaria, in ordine alla quale, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 2943 e 2945 cod. civ., la domanda spiegata mediante intervento nel processo esecutivo costituiva atto interruttivo della prescrizione. Il motivo non è fondato.
Gli effetti della interruzione della prescrizione, nella previsione del primo comma dell'art. 2943 cod. civ., sono soggetti, secondo conforme e costante opinione in dottrina e in giurisprudenza, a due limitazioni - l'una soggettiva, l'altra oggettiva - nel senso che operano solo a favore del soggetto attivo e in danno del soggetto passivo dell'atto interruttivo e con riguardo soltanto al determinato diritto, che è stato dedotto in giudizio;
ciò perché l'effetto interruttivo non può estendersi ad altre azioni, che non siano quelle fatte valere in giudizio.
Anche l'atto, con il quale il creditore propone istanza di intervento nel processo esecutivo in danno del suo debitore, produce l'effetto interrutivo di cui all'art. 2943, 1° comma, cod. civ., essendo detta istanza, proveniente dal titolare del diritto, diretta al soggetto rispetto al quale si vuole impedire il compimento della prescrizione.
La suddetta regola è applicabile con tutta evidenza nella ipotesi di espropriazione presso il debitore (art. 513 e segg. c.p.c.) e in quella presso terzi (art. 543 e segg.), poiché in entrambe si esercita, da parte del titolare del credito, una pretesa direttamente nei confronti dell'obbligato, il quale è anche colui i cui beni sono stati assoggettati alla esecuzione.
Diverso, invece, è il caso in cui in una procedura esecutiva avente ad oggetto un bene gravato da pegno o da ipoteca a garanzia di un debito altrui - procedura promossa contro il proprietario del bene medesimo ad istanza di un suo creditore - intervenga il creditore pignoratizio o ipotecario, il quale non deve anche seguire, al fine d'attuare il suo credito sul bene del terzo proprietario, le forme prescritte dagli artt. da 602 a 604 c.p.c.. La giurisprudenza di questa Corte ha già precisato (Cass., 10 giugno 1968, n. 1827) che la notificazione dell'avviso di espropriazione, cui è tenuto, ai sensi dell'art. 498 c.p.c., il creditore pignorante verso i creditori aventi sui beni pignorati un diritto di prelazione risultante da pubblici registri, si risolve in una "provocatio ad agendum", che condiziona la procedibilità del procedimento esecutivo;
ma non interrompe la prescrizione del credito spettante al soggetto che la riceve, non potendo tale effetto conseguirsi se non per atto di quest'ultimo.
Alla stregua della medesima "ratio", che sorregge il principio di cui innanzi, deve anche escludersi che costituisca atto interruttivo della prescrizione l'intervento del creditore ipotecario nel procedimento esecutivo in corso nei confronti del proprietario del bene ipotecato, che non sia anche il suo debitore, giacché in tal caso, per altro verso, l'atto, dal quale la interruzione dovrebbe derivare, non è diretto all'obbligato, ma al terzo datore di ipoteca.
Nè tale interpretazione - contrariamente a quanto denuncia il ricorrente - deve ritenersi in contrasto con la previsione del primo comma dell'art. 604 c.p.c., poiché detta norma, che rende applicabile al terzo tutte le disposizioni relative al debitore, viene in rilievo quando la esecuzione inizia ad istanza del creditore ipotecario secondo le modalità del procedimento di espropriazione contro il terzo proprietario, la cui introduzione suppone la conoscenza nel debitore della volontà del suo creditore di procedere coattivamente per la realizzazione del credito (arg. ex art. 603 c.p.c., che richiede la notificazione del titolo esecutivo e del precetto al debitore, oltre che al terzo); conoscenza che, invece, non si verifica nel caso di intervento del tipo di quello in oggetto, ove il creditore ipotecario non deve partecipare anche al debitore la sua istanza esecutiva.
Con il terzo mezzo di doglianza - denunciando il difetto di motivazione nonché la violazione delle norme di cui agli artt. 91, 105, 165, 512 c.p.c. e 38 disp. att. stesso codice - il ricorrente assume che, in ordine alle censure mosse con l'appello alla sentenza di primo grado (relativamente alla posizione processuale della BA Cassa di Risparmio di Torino nonché alla liquidazione delle spese a favore della stessa), la Corte di merito non aveva motivato sulla specifica censura di incompatibilità della somma liquidata a titolo di spese con il valore della controversia e, comunque, sulla situazione di ritenuta soccombenza ed aveva erroneamente ritenuto che la BA stessa avesse potuto far valere diritti propri nel giudizio instaurato da altro creditore, nel quale poteva stare solo in virtù della necessarietà del contraddittorio nei suoi confronti, dato che essa non aveva provveduto ad iscrivere a ruolo il giudizio di opposizione, che doveva conseguire alla sua dichiarazione a verbale della procedura esecutiva.
Il motivo non ha pregio per entrambe le censure formulate. Quanto alla omessa motivazione in ordine alle spese, rileva questa Corte che la relativa pronuncia ha costituito la conseguenza della situazione di soccombenza del ON anche nei confronti della BA (litisconsorte necessario dal lato passivo rispetto alla pretesa del ricorrente di partecipare alla distribuzione del ricavato) e che il giudice di appello non era tenuto a dare ragione della esattezza, secondo tariffa, della liquidazione delle spese processuali del primo grado, non avendo l'appellante specificato quali voci della tariffa medesima erano state disattese. Quanto alla pretesa inammissibilità della opposizione della BA per il fatto che la relativa istanza non era stata ritualmente introdotta, osserva questa Corte che il giudice di appello, anche se in motivazione concisa espressa "per relationem" a quella di primo grado implicitamente richiamata e ribadita, ha chiarito che la istanza medesima era stata proposta con deduzione orale a verbale di udienza del 13.12.1994, in sede di approvazione del progetto di distribuzione, ed era stata reiterata nel corso del giudizio di merito ex art. 512 c.p.c.. Di conseguenza, la mancata introduzione del giudizio di opposizione ex art. 512 c.p.c. da parte della BA, che pure nella sede opportuna aveva proposto la sua opposizione circa l'ammontare del suo credito, non poteva precludere alla BA stessa di continuare a far valere la sua opposizione nel giudizio di opposizione instaurato ad istanza di altro creditore e del quale essa necessariamente doveva essere parte quale litisconsorte, abilitato perciò ad agire a tutela di sue particolari posizioni nella inscindibilità del simultaneo processo.
Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato con la condanna del ricorrente a pagare le spese del presente giudizio di legittimità nella misura indicata in dispositivo.
P.T.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di cassazione, che liquida in lire 226.000, oltre lire 7.000.000 (settemilioni) per onorari.
Roma, 30 marzo 2001.
Depositato in cancelleria il 2 agosto 2001.