Sentenza 11 dicembre 2013
Massime • 3
Nel delitto di impiego di denaro, beni ed altre utilità di provenienza illecita di cui all'art. 648 ter cod. pen., la nozione di attività economica o finanziaria è desumibile dagli artt. 2082, 2135 e 2195 cod. civ. e fa riferimento non solo all'attività produttiva in senso stretto, ossia a quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche all'attività di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, nonché ad ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle sopra menzionate norme del codice civile. (Fattispecie, nella quale la Corte ha ritenuto che rientri nella nozione di attività economica, il finanziamento di una somma di denaro anche modesta, provento di una qualsiasi attività delittuosa).
In tema di abuso di ufficio, può integrare la condotta del reato anche la formulazione di un parere consultivo, se espresso "contra legem", nel caso in cui il giudice abbia accertato che il provvedimento finale sia stato frutto di accordo tra gli operanti, con la conseguenza che il predetto parere si inserisce nell' "iter criminis" come elemento diretto ad agevolare la formazione di un atto illegittimo ed in grado di far conseguire un ingiusto vantaggio.
Sussiste il concorso materiale e non l'assorbimento tra il reato di falso ideologico in atto pubblico e quello di abuso d'ufficio, in quanto offendono beni giuridici distinti; il primo, infatti, mira a garantire la genuinità degli atti pubblici, il secondo tutela l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione. Pertanto, mentre tra gli stessi ben può sussistere nesso teleologico (in quanto il falso può essere consumato per commettere il delitto di cui all'art. 323 cod. pen.), la condotta dell'abuso d'ufficio certamente non si esaurisce in quella del delitto di falso in atto pubblico nè coincide con essa.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/12/2013, n. 5546 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5546 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GENTILE Domenico - Presidente - del 11/12/2013
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO UI - Consigliere - N. 2543
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - N. 31503/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
RI IO, nato a [...] il [...], attualmente agli arresti domiciliari per questa causa, rappresentato e assistito dall'avv. NUNNARI Giovanni;
avverso l'ordinanza n. 273/2013 del Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice del riesame in data 04.04.2013;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. PELLEGRINO Andrea;
sentita la requisitoria del Sostituto Procuratore generale Dott. GALLI Massimo, che ha chiesto l'annullamento con rinvio al Tribunale di Reggio Calabria limitatamente al reato di cui all'art. 648 ter c.p., con rigetto nel resto nonché la discussione della difesa che ha concluso chiedendo l'annullamento dell'ordinanza impugnata. RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza emessa in data 19.02.2013, il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Reggio Calabria disponeva nei confronti di RI IO la misura cautelare della custodia in carcere in relazione alle seguenti incolpazioni:
capo O): reato di cui agli artt. 81, 110 e 648 e ter c.p., L. n. 203 del 1991, art. 7, (in Brancaleone dal 21.12.2006 a tutt'oggi);
capo P): reato di cui all'art. 416 bis c.p., commi 1, 3, 4, 5 e 6, L. n. 146 del 2006, artt. 3 e 4 (in Africo e comuni limitrofi nella provincia di Reggio Calabria in territorio nazionale ed estero dall'anno 1992 a tutt'oggi);
capo Q): reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7, (in Brancaleone fino al 14 ottobre 2008);
capo R): reato di cui agli artt. 110 e 479 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7 (in Brancaleone il 4 giugno 2007);
capo S): reato di cui agli artt. 110 e 479 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7, (in Brancaleone il 20 luglio 2007);
capo T): reato di cui agli artt. 110, 48 e 479 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7, (in Reggio Calabria il 15 novembre 2007);
capo U): reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7, (in Brancaleone il 27 maggio 2008);
capo V): reato di cui agli artt. 110 e 479 c.p. e L. n. 203 del 1991 (in Brancaleone il 14 ottobre 2008);
capo Z): reato di cui agli artt. 110 e 323 c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7, (in Brancaleone il 31 marzo 2008).
1.1. Avverso la predetta ordinanza, RI IO proponeva ricorso per riesame chiedendo l'annullamento del provvedimento impugnato o, in subordine, la riforma dello stesso con applicazione di una misura meno afflittiva.
1.2. Con ordinanza in data 04.04.2013, il Tribunale di Reggio Calabria in funzione di giudice del riesame, rigettava il gravame confermando il provvedimento impugnato.
1.3. Avverso detto provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione deducendo mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione nonché violazione di legge. Nelle more, la misura custodiale massima veniva sostituita con quella degli arresti domiciliari per riconosciuta incompatibilità delle condizioni di salute del RI con il regime detentivo.
1.4. Denuncia il ricorrente l'illegittimità del provvedimento per l'esistenza di una motivazione solo apparente essendo da un lato il discorso giustificativo della decisione del tutto generico ed acritico e, dall'altro, essendo lo stesso fondato su argomentazioni di puro genere, su osservazioni apodittiche e su proposizioni prive di reale efficacia dimostrativa.
1.5. Lamenta altresì il ricorrente come il Tribunale di Reggio Calabria abbia trascritto nel proprio provvedimento, brani interi contenuti nella richiesta di misura cautelare avanzata dal pubblico ministero senza fornire la dimostrazione di aver preso cognizione del contenuto delle ragioni del provvedimento di riferimento ritenendole coerenti con la sua decisione.
1.6. Altra censura inerisce all'erronea valutazione in ordine alla ricorrenza del reato di cui all'art. 416 bis c.p., affermato disattendendo le allegazioni difensive sull'argomento: al riguardo la difesa ha riportato in ricorso e richiamato nell'integralità i contenuti di precedente memoria scritta depositata in sede di giudizio di riesame nella quale si proponevano le seguenti censure: - mancanza di motivazione del provvedimento del giudice per le indagini preliminari impositivo della misura custodiale;
- insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo O) della rubrica;
- insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al capo P) della rubrica;
- insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione ai capi Q), R), S), T), U), V) e Z) della rubrica;
- mancanza di esigenze cautelari ed incompatibilità delle condizioni di salute del RI con il regime detentivo.
CONSIDERATO IN DIRITTO
2. Il ricorso è infondato e, come tale, va rigettato.
3. Anzitutto è necessario chiarire i limiti di sindacabilità da parte di questa Corte delle decisioni adottate dal giudice del riesame dei provvedimenti sulla libertà personale. Secondo l'orientamento di questa Corte, che il Collegio condivide, l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate (ivi compreso lo spessore degli indizi) ne' alcun potere di riconsiderazione delle caratteristiche soggettive dell'indagato (ivi compreso l'apprezzamento delle esigenze cautelari e delle misure ritenute adeguate) trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame.
Il controllo di legittimità sui punti devoluti è, perciò, circoscritto all'esclusivo esame dell'atto impugnato al fine di verificare che il testo di esso sia rispondente a due requisiti, uno di carattere positivo e l'altro negativo, la cui presenza rende l'atto incensurabile in sede di legittimità:
a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. Sez. 6^, sent. n. 2146 del 25/05/1995 - dep. 16/06/1995, Tontoli ed altro, rv. 201840; Cass. Sez. 1^, ord. n. 1700 del 20/03/1998 - dep. 04/05/1998, Barbaro ed altri, rv. 210566). Con riguardo al tema dei limiti del sindacato di legittimità, delineati dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), come vigente a seguito delle modifiche introdotte dalla L. n. 46 del 2006, questa Corte Suprema ha ripetutamente affermato che la predetta novella non abbia comportato la possibilità, per il giudice della legittimità, di effettuare un'indagine sul discorso giustificativo della decisione finalizzata a sovrapporre una propria valutazione a quella già effettuata dai giudici di merito, dovendo il giudice della legittimità limitarsi a verificare l'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento.
La mancata rispondenza di queste ultime alle acquisizioni processuali può, soltanto ora, essere dedotta quale motivo di ricorso qualora comporti il c.d. travisamento della prova, purché siano indicate in maniera specifica ed inequivoca le prove che si pretende essere state travisate, nelle forme di volta in volta adeguate alla natura degli atti in considerazione, in modo da rendere possibile la loro lettura senza alcuna necessità di ricerca da parte della Corte, e non ne sia effettuata una monca individuazione od un esame parcellizzato.
4. Fermo quanto precede, prima di passare all'analisi dei motivi di ricorso, dopo aver riconosciuto l'interesse ad impugnare del ricorrente avendo lo stesso dedotto profili di contestazione involgenti la gravità indiziaria, occorre evidenziare come il Tribunale di Reggio Calabria, nel provvedimento impugnato, abbia sviluppato una linea argomentativa immune da qualsiasi caduta di consequenzialità logica riconoscendo come il materiale indiziario raccolto consentisse di cogliere un'evidente condotta collusiva tra il privato richiedente (il RI) ed il funzionario pubblico preposto al rilascio dei permessi di costruire (il TA, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Brancaleone) relativi al complesso residenziale denominato "Il Gioiello del Mare" costituito da oltre quattrocento appartamenti.
5. Passando al primo motivo di doglianza, lamenta il ricorrente l'uso, o meglio l'abuso, da parte del Tribunale di Reggio Calabria della tecnica del copia-incolla evidenziando come il provvedimento impugnato abbia ricalcato, anche nei refusi, la richiesta del pubblico ministero di applicazione della misura cautelare. Il motivo è infondato. Invero, se è stato ritenuto nullo per difetto di motivazione il provvedimento del giudice che riproduca alla lettera ampi stralci della parte motiva di altra pronuncia, è altrettanto vero che la medesima giurisprudenza fa salva l'ipotesi nella quale l'utilizzo di detta tecnica di redazione manifesti una autonoma rielaborazione da parte del decidente e dia adeguata risposta alle doglianze proposte dal ricorrente (Cass., Sez. 4^, n. 7031 del 05/02/2013-dep. 12/02/2013, Conti, rv. 254937). Nella fattispecie, il ricorso a detta tecnica compilativa non appare censurabile e, soprattutto, non ha determinato nullità del provvedimento avendo i giudici di seconde cure provveduto a fornire una valutazione autonoma del materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione (v. pag. 95 e ss. del provvedimento) e a dare adeguato riscontro a tutte le deduzioni e a tutte le censure sollevate dalla difesa.
6. Preliminare rispetto ai motivi del ricorso è l'inquadramento in diritto della fattispecie delittuosa di cui all'art. 648 ter c.p., anche alla luce dei rilievi mossi dal ricorrente.
7. Come riconosciuto dal Tribunale di Reggio Calabria nell'ordinanza impugnata, se con il riciclaggio si puniscono le condotte che mirano a "ripulire" i proventi illeciti, recidendo il loro collegamento all'attività criminosa delittuosa da cui sono derivati, onde impedire l'accertamento di tale provenienza, con la previsione sanzionatoria dell'art. 648 ter c.p., si vuole reprimere, invece, residualmente, il reimpiego in attività economiche e finanziarie dei proventi illeciti, in precedenza "ripuliti".
Quanto alla condotta incriminata, la norma incriminatrice si esprime in termini generici, laddove punisce l'impiego" del denaro, dei beni o delle altre utilità provenienti da delitto in "attività economiche o finanziarie". Il termine "impiego" rimanda a nozioni volutamente non tecniche, dovendosi intendere per tale qualsiasi tipo e qualsiasi forma di "utilizzazione" e/o di "investimento" dei capitali illeciti, con l'unica specificazione e limitazione che si tratti di un impiego in attività economiche o finanziarie.
8. Si può pertanto affermare come la figura criminosa del reimpiego si ponga come "norma di chiusura", a completamento del sistema sanzionatorio delle attività lato sensu di riciclaggio. La rilevata residualità emerge, a chiare lettere, proprio dalla clausola di riserva con cui si apre il testo della norma: l'art. 648 ter c.p., si applica, infatti, non solo fuori dalle ipotesi di concorso nel reato, ma anche allorché nei fatti non ricorrano i casi previsti dagli artt. 648 e 648 bis c.p.. Peraltro, la ricettazione e il reimpiego hanno in comune la ricezione di denaro o di altra utilità di provenienza illecita, ma, mentre la ricettazione richiede una generica attività di profitto che giustifica l'impiego che del denaro o dell'altra utilità l'agente abbia fatto, proprio per perseguire l'anzidetta finalità di profitto (per l'effetto tale impiego costituirebbe un post factum non punibile), nel reimpiego l'elemento specializzante (e penalmente rilevante) è rappresentato dalla specificità dell'impiego "in attività economiche o finanziarie". Pertanto, la vera chiave di lettura interpretativa per cogliere il proprium del reimpiego, e le differenze rispetto alla ricettazione comune, passa necessariamente attraverso il significato normativo da attribuire all'espressione "attività economiche o finanziarie", che, nel difetto di esplicite indicazioni ricavabili dallo stesso art. 648 ter c.p., si deve necessariamente trarre da altre norme, contenenti la relativa definizione.
Al riguardo, un'importante ausilio per poter dare concretezza al concetto di "attività economica", lo si trova nell'art. 2082 c.c., che, nel definire la nozione giuridica di imprenditore, qualifica come tale colui che "esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi", e nei successivi artt. 2135 e 2195 dello stesso codice che, a loro volta, qualificano l'imprenditore agricolo e quello commerciale. Perché possa parlarsi di attività economica (anche ai fini sanzionatori del "reimpiego" illecito) occorre la presenza di un'attività finalizzata alla "produzione" o allo "scambio" di beni o di servizi, dovendosi intendere per tale, comunque, non solo l'attività produttiva in senso stretto, ossia quella diretta a creare nuovi beni o servizi, ma anche l'attività di scambio e di distribuzione dei beni nel mercato del consumo, ed altresì ogni altra attività che possa rientrare in una di quelle elencate nelle sopra menzionate norme del codice civile. In una tale ottica, in questo concetto di attività economica, rientra anche l'attività di finanziamento (cioè l'attività in forza della quale un soggetto presta professionalmente denaro a chi lo richieda, mediante contratti di mutuo od altri contratti di credito), che è tipica attività di scambio, in quanto nel contratto di mutuo e, più in generale, nei contratti di credito la dazione del denaro è effettuata a titolo oneroso. Anche tale attività può rilevare ai fini del "reimpiego" illecito, giacché è a questa che la norma incriminatrice si riferisce allorquando richiama la nozione di "attività finanziaria". Nel difetto di indicazioni in senso contrario contenute nel testo dell' art. 648 ter c.p., perché si possa parlare di impiego penalmente perseguibile in attività economiche e/o finanziarie non è neppure imposto un limite quantitativo minimo al valore dell'investimento: può configurare pertanto l'elemento oggettivo del reato anche il reimpiego di una modesta somma di denaro provento di una qualsiasi attività delittuosa. Un limite che deve ritenersi sussistente concerne, invece, le modalità e la direzione dell'impiego.
9. Fermo quanto precede, rileva il Collegio come il Tribunale di Reggio Calabria abbia correttamente tratto le proprie congrue e motivate valutazioni sulla ricorrenza del reato di cui all'art. 648 ter c.p., verificando come la vicenda ruoti intorno al complesso immobiliare "Il Gioiello del Mare" ricadente nel Comune di Brancaleone, complesso immobiliare di proprietà della RDV s.r.l., il cui legale rappresentante è il RI, soggetto che, in base all'impostazione accusatoria, è intraneo alla 'ndrangheta, e precisamente alla famiglia AB di Africo, come riferito da tre collaboratori di giustizia.
Le indagini hanno rivelato come la RDV s.r.l. si fosse rivolta alla societa' irlandese FI EA ER (facente capo ai coindagati VE e FI) per collocare sul mercato estero le unità immobiliari de "Il Gioiello del Mare". La RDV s.r.l., costituita il 21.12.2006, risulta aver stipulato nel 2007 un mutuo con FI per Euro 150.000,00 e nel 2008 altro mutuo, con la medesima società, per la più consistente cifra di Euro 1.000.000,00. Le indagini consentivano di accertare che il RI, già prima della costituzione di RDV, aveva sostenuto ingentissimi esborsi per l'acquisto dei terreni da utilizzare per l'edificazione del complesso versando cospicue somme di denaro: movimentazioni del tutto incoerenti - come evidenziato dagli inquirenti - con le risorse economiche dell'indagato e della consorte.
In una conversazione intercettata (conv. n. 7454 del 18.04.2009), il coindagato VE riferisce come lo stesso RI, dopo un periodo di sofferenza economica, è improvvisamente riuscito a reperire inaspettati capitali da investire nell'avviata costruzione de "Il Gioiello del Mare".
Con riferimento poi alle censure difensive in ordine alla mancata specifica individuazione dei delitti presupposto, il Tribunale di Reggio Calabria ha rilevato come, per pacifica giurisprudenza di questa Suprema Corte, ai fini della configurabilità del reato di riciclaggio (con principio estensibile alla fattispecie di cui all'art. 648 ter c.p.), non si richiede l'accertamento giudiziale del delitto presupposto, ne' dei suoi autori, ne' dell'esatta tipologia di esso, essendo sufficiente che sia raggiunta la priva logica della provenienza illecita delle utilità oggetto delle operazioni compiute: ciò a maggior ragione nell'ambito del procedimento cautelare, nel quale è sufficiente la probatio minor scaturente dalla valutazione di gravità degli indizi acquisiti (Cass. Sez. 5^, n. 36940 del 21/05/2008-dep. 26/09/2008, Magnerà, rv. 241581). Anche con riferimento all'aggravante ad effetto speciale in contestazione, il provvedimento impugnato contiene motivazione congrua e priva di vizi nel momento in cui riconosce nel RI l'interfaccia della cosca AB ed individua nelle sue condotte la consapevole e volontaria azione finalizzata ad agevolare l'attività della consorteria mafiosa alla luce delle evidenti ricadute di carattere economico e per l'indubbio rafforzamento del prestigio sociale del sodalizio criminale derivante dall'accreditarsi agli occhi della collettività locale come presenza trainante e volano per lo sviluppo dell'economia di tutto l'intero indotto edilizio.
10. Pari giudizio di infondatezza va rivolto nei confronti di tutti gli altri motivi di doglianza che richiamano, anche nella forma espositiva, rilievi già sottoposti al Tribunale del riesame. Nell'ordine espositivo seguito dal ricorrente, la censura successiva inerisce, come si è visto, all'erronea valutazione in ordine alla ricorrenza del reato di cui all'art. 416 bis c.p., (capo P) affermato disattendendo le allegazioni difensive sull'argomento. Il Tribunale di Reggio Calabria, prima di procedere all'esame delle evidenze indiziarie a sostegno dell'ipotesi accusatoria in ordine alla partecipazione del RI al sodalizio mafioso, premette opportune e condivisibili indicazioni di carattere generale sul reato di cui all'art. 416 bis c.p., al fine di correttamente ricondurre o meno la condotta del ricorrente nel cono d'ombra della fattispecie incriminatrice.
Con riferimento alla nozione di "partecipazione all'associazione", è stato condivisibilmente osservato come, nei fenomeni di delinquenza mafiosa (cosa nostra o "ndrangheta), il momento costitutivo è di norma indiscernibile, essendo rilevante l'attualità del contributo alla vita dell'ente. La questione, ampiamente trattata nella nota sentenza MA (Cass., Sez. un., n. 33748 del 12/07/2005-dep. 20/09/2005), ha visto affermarsi il principio in base al quale la condotta di partecipazione è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo. Pertanto, si definisce "partecipe" colui che, risultando inserito stabilmente e organicamente nella struttura organizzativa dell'associazione mafiosa, non solo "è" ma "fa parte" della stessa: locuzione da intendersi in senso dinamico e funzionalistico, con riferimento all'effettivo ruolo in cui si è immessi e ai compiti che si è vincolati a svolgere perché l'associazione raggiunga i suoi scopi, restando a disposizione per le attività predisposte ed organizzate della medesima. La Suprema Corte ha inoltre precisato che la partecipazione può essere desunta da indicatori fattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente al fenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi l'appartenenza nel senso sopra indicato, tra i quali:
- i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di "osservazione" e "prova";
- l'affiliazione rituale;
- l'investitura della qualifica di "uomo d'onore";
- la commissione di delitti-scopo;
- i c.d. "facta concludentia".
In tal modo, la giurisprudenza di legittimità ha da un lato sviluppato la teoria "istituzionale o del modello organizzatorio" (introducendo il concetto di "organica compenetrazione") e, dall'altro, hanno ridefinito la nozione di "contributo" apprezzabile recato dal correo alla vita dell'associazione sotteso al modello c.d. causale, agganciando la nozione di partecipazione a parametri meno evanescenti di quelli prospettati dalla più datata giurisprudenza che faceva riferimento al momento dell'adesione monosoggettiva. Ne consegue che, deve reputarsi necessario e sufficiente ai fini dell'integrazione della materialità della condotta punita dalla fattispecie:
a) l'accertamento della sussistenza di un'associazione di stampo mafioso ovvero di un gruppo organizzato che, composto da tre o più persone, presenti i tratti distintivi delineati dell'art. 416 bis c.p., comma 3 (evento);
b) la dimostrazione dell'"associazione" da parte del singolo, ovvero il suo stabile inserimento nel gruppo.
Solo nell'ipotesi in cui al soggetto sia pure contestata la fattispecie associativa aggravata di aver esercitato in seno al gruppo uno dei particolari ruoli delineati dell'art. 416 bis c.p., comma 2, l'accertamento dovrà pure orientarsi verso la verifica del ruolo o dei compiti svolti in seno all'organizzazione mafiosa. Nell'individuazione della metodologia valutativa del compendio indiziario in ordine all'ipotizzabile condotta partecipativa, la giurisprudenza ha valorizzato le chiamate di correo ed i relativi riscontri, gli indizi (valutati prima singolarmente e poi in una prospettiva globale e unitaria tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo, unico e pregnante contesto dimostrativo), le massime d'esperienza, la prova logica. In tale contesto, possono assumere rilievo:
- i collegamenti e i contatti tra i correi;
- i legami di parentela ed affinità;
- i precedenti giudiziari;
- fatti e circostanze (comunque desunte) da cui emerga la forza d'intimidazione della società e la condizione di assoggettamento ed omertà del contesto territoriale di riferimento;
- l'improvvisarsi di un soggetto come "imprenditore", senza la benché minima esperienza in quel determinato settore con suo avvenuto inserimento nel mercato.
Fermo quanto precede, rileva il Tribunale di Reggio Calabria come nei confronti del RI, in relazione al reato di cui al capo P, v'è assoluta gravità indiziaria, desunta principalmente dalle plurime dichiarazioni (precise, autonome, convergenti, prive di intenti calunniatori) di ben tre collaboratori di giustizia, di per sè sufficienti a delineare il presupposto di cui all'art. 273 c.p.p., stante il pacifico principio di matrice giurisprudenziale della convergenza del molteplice. A questo si aggiungono ulteriori dati fattuali e logici rappresentati:
- dai continui timori del RI di essere intercettato ed attenzionato dalla polizia giudiziaria;
- dall'essersi, il RI, improvvisato imprenditore nel settore della costruzione e della successiva vendita di complessi immobiliari con destinazione turistica e residenziale;
- dall'aver impiegato in tale investimento risorse economiche assolutamente prove di giustificazione lecita;
- dall'aver intrattenuto rapporti di parentela, solo apparentemente di natura neutra;
- dal contenuto di talune comunicazioni intercettate (conv. 11.12.2006 tra LI UI e OC IO;
conv. amb. n. 1085 del 07.12.2009 ore 11.37 all'interno dell'autovettura Mercedes tg. DM032VE in uso a Scipione Daniele) a conferma dell'attivismo del RI per la realizzazione nin loco" e la successiva vendita di complessi immobiliari turistico - residenziali da destinare a clienti esteri, con disvelamento del circuito esistente tra gli "Africoti" gli "spagnoli" e la "grossissima società irlandese". Con riferimento poi alla dedotta impostazione unitaria della 'ndrangheta, v'è giudizio di piena condivisibilità da parte del Collegio, dovendosi considerare ogni "locale" del sodalizio, pur nella sua flessibile autonomia, una sottoarticolazione di una più ampia associazione criminale - quale, appunto, la 'ndrangheta - operante sul territorio della provincia di Reggio Calabria, su quello nazionale nonche' all'estero (Canada, Germania, Australia), costituita da molte decine di "locali" strutturate e coordinate in tre mandamenti (Ionico, Tirrenico e Centro) e con un organo, avente sostanzialmente funzioni di raccordo e di coordinamento, denominato "Provincia": l'azione di tale organismo di vertice è caratterizzata da un ruolo sul piano organizzativo attraverso il mantenimento degli equilibri, il controllo delle nomine dei capi-locali e delle aperture di nuove "locali", la risoluzione di eventuali controversie, la sottoposizione a giudizio di eventuali comportamenti scorretti posti in essere da intranei.
Funzioni, che finiscono, direttamente o indirettamente, per incidere sull'azione criminale delle "locali" di 'ndrangheta, monadi tra loro in rapporto osmotico. La presenza anche all'estero di "locali" di 'ndrangheta conforta la ricorrenza della contestata circostanza aggravante di cui alla L. n. 146 del 2006, art. 3, lett. b) e c):
aggravante che, la giurisprudenza di questa Corte, ritiene configurabile anche con riferimento al delitto di associazione per delinquere allorché del sodalizio criminoso facciano parte soggetti che operano in Paesi diversi trattandosi di aggravante connessa alla struttura dell'organizzazione criminale ed alla sua operatività in più Stati (in questo senso, Cass., Sez. un., n. 18374 del 31/01/2013- dep. 23/04/2013, Adami e altro, rv. 255038, secondo cui la transnazionalità non è un elemento costitutivo di una autonoma fattispecie di reato, ma un predicato riferibile a qualsiasi delitto a condizione che sia punito con la reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, sia riferibile ad un gruppo criminale organizzato, anche se operante solo in ambito nazionale e ricorra, in via alternativa, una delle seguenti situazioni:
a) il reato sia commesso in più di uno Stato;
b) il reato sia commesso in uno Stato, ma con parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo in un altro Stato;
c) il reato sia commesso in uno Stato, con implicazione di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
d) il reato sia commesso in uno Stato, con produzione di effetti sostanziali in altro Stato.
11. Gli ulteriori profili di doglianza riguardano da un lato la contestazione della gravità indiziaria di tutte le ulteriori incolpazioni (capi Q, R, S, T, U, V e Z) e, dall'altro, la mancanza di esigenze cautelari. Al riguardo, va innanzitutto premesso come il Tribunale di Reggio Calabria, nel provvedimento impugnato, abbia sviluppato una linea argomentativa immune da qualsiasi caduta di consequenzialità logica riconoscendo come il materiale indiziario raccolto consentisse di cogliere un'evidente condotta collusiva tra il privato richiedente (il RI) ed il funzionario pubblico preposto al rilascio dei permessi di costruire (tale TA, responsabile dell'Ufficio Tecnico del Comune di Brancaleone) relativi al complesso residenziale denominato "Il Gioiello del Mare" costituito da oltre quattrocento appartamenti: trattasi di una poderosa operazione di investimento immobiliare avente ad oggetto diversi complessi turistici-residenziali muniti di tutti i servizi accessori del caso (piscine, campi da golf, etc), in grado per ciò solo di attrarre la clientela estera previamente contattata e selezionata, che i complessivi esiti investigativi riversati in atti hanno dimostrato avere una regia unitaria - pur nelle molteplici sfaccettature delle diverse società prestanome impegnate nell'opera di realizzazione e successiva promozione commerciale per la vendita (marketing) dei vari mini - appartamenti facenti parte dei surriferiti complessi immobiliari - facente capo alle "famiglie" mafiose AB ed Aquino.
Le evidenze d'indagine raccolte ha consentito di individuare nella persona del TA uno dei soggetti referenti degli interessi della famiglia AB, ovvero dei c.d. "Africoti". Di contro, il tentativo del ricorrente di prospettare una diversa ricostruzione del fatto si risolve nella prospettazione di una lettura soggettivamente orientata del materiale probatorio alternativa a quella fatta motivatamente propria dal giudice di merito nel tentativo di sollecitare quello di legittimità ad una rivisitazione degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o all'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei medesimi, che invece gli sono precluse ai sensi dell'art. 606 c.p.p., lett. e). Infondata è innanzitutto la tesi secondo cui il reato di cui all'art. 323 c.p., resterebbe assorbito nel più grave reato di cui all'art. 476 c.p., essendosi in presenza di condotte distinte ciascuna munita di differente ambito di offensività (cfr., Cass., Sez. 5^, n. 3349 del 01/02/2000-dep. 16/03/2000, Palmegiani ed altri, rv. 215587, secondo cui il delitto di falso ideologico commesso da pubblico ufficiale in atto pubblico e quello di abuso d'ufficio offendono beni giuridici distinti;
il primo, infatti, mira a garantire la genuinità degli atti pubblici, il secondo tutela l'imparzialità e il buon andamento della pubblica amministrazione. Pertanto, mentre tra gli stessi ben può sussistere nesso teleologia) - in quanto il falso può essere consumato per commettere il delitto di cui all'art. 323 c.p. - la condotta dell'abuso d'ufficio certamente non si esaurisce in quella del delitto di falso in atto pubblico ne' coincide con essa;
nello stesso senso, Cass., Sez. 5^, n. 7581 del 05/05/1999-dep. 11/06/1999, Graci, rv. 213777). Il Tribunale di Reggio Calabria ha correttamente tratto dalla lettura di due atti amministrativi (provvedimento 26.08.2008 n. 5068 emesso dalla Regione Calabria Dipartimento n. 8, Urbanistica e Governo del territorio;
nota 29.01.2009 n. 179 del Commissario prefettizio presso il Comune di Brancaleone) temi utili e decisivi per sgombrare il campo da equivoci di sorta ed in particolare dalla possibilità che il funzionario TA potesse essere incorso in errore scusabile in ordine all'interpretazione della normativa urbanistica-edilizia di riferimento.
Al contrario, detti documenti, letti all'unisono con le altre risultanze probatorie, comprovano come la condotta dell'indagato fosse frutto di dolosa parzialità e, in definitiva, di una vera e propria collusione-concertazione con il RI, ulteriormente suffragata dalla corrispondenza intervenuta e dai significativi e costanti contatti tra i due. Conclusione che i giudici di seconde cure traevano dai seguenti ulteriori elementi di fatto:
a) dal tenore del parere fornito dal TA, ricco di termini suadenti e mirante in modo lapalissiano ad una non consentita interpretazione ortopedica delle norme di legge;
b) dai chiari ed in equivoci precedenti, proprio del Comune di Brancaleone, degli anni 1991, 1999 e 2000 in cui, in casi analoghi, era stato seguito il corretto iter amministrativo, con variante allo strumento urbanistico, condizionata e soggiacente al parere (quelle volte, richiesto) della preposta autorità regionale;
c) dalla qualificazione tecnica del TA in ragione delle stesse funzioni da egli esercitate;
d) dal finanche risibile tentativo di "confondere le acque" mediante un nebuloso e capzioso uso dei termini "variante" ed "in deroga";
e) dal compimento di una violazione di legge - per quanto ben camuffata - macroscopica, tanto da potersi desumere dalla semplice lettura del D.P.R. n. 380 del 2001 e che, nei fatti, era stata subito ravvisata dall'istituto di credito a cui il RI si era rivolto per un mutuo di scopo.
Proprio con riferimento a tale ultima circostanza, evidenziava il Tribunale di Reggio Calabria, come la macchinazione criminosa artificiosamente posta in essere dal TA e dal RI si fosse letteralmente "inceppata" unicamente a cagione dei rilievi, critici ed ostativi, mossi dal predetto istituto di credito che, in buona sostanza, hanno reso necessitato il "riesame" dei permessi n. 13/2007 e 6/2008, avviato obtorto collo dallo stesso TA. In tal senso, il successivo parere prò ventate dell'11.08.2008 chiesto all'avv. Infantino dal TA, si configura - secondo la valutazione del Tribunale di Reggio Calabria - alla luce della registrata evoluzione degli accadimenti, come null'altro che una "pezza di appoggio", posticcia e solo apparentemente giustificativa del pregresso operato del tecnico stesso.
Non vale, inoltre, ad escludere la configurabilità del reato di abuso di ufficio la dedotta mancanza, in capo al TA, del potere decisorio finale in ordine agli emanandi permessi di costruire in virtù della ritenuta competenza del dirigente dell'ufficio dal momento che la giurisprudenza della Suprema Corte che, anche la formulazione di un parere consultivo, se espresso contra legem, può integrare la condotta di reato di abuso d'ufficio, nel caso in cui il giudice abbia accertato che il provvedimento finale sia stato frutto di accordo tra gli operanti, con la conseguenza che il predetto parere si inserisce nell'iter criminis, come elemento diretto ad agevolare la formazione di un atto illegittimo ed in grado di far conseguire un ingiusto vantaggio (cfr., Cass., Sez. 5^, n. 21947 del 02/02/2001-dep. 27/04/2001, Bertolini ed altro, rv. 219455). Altrettanto è a dirsi - prosegue il Tribunale di Reggio Calabria - con riferimento ai contestati reati di falso, alla cui integrazione non osta la circostanza che il giudizio espresso dal TA nel menzionato parere fosse, in effetti, espressione della c.d. discrezionalità tecnica, stante il pacifico orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui in tema di falso ideologico in atto pubblico, nel caso in cui il pubblico ufficiale, chiamato ad esprimere un giudizio, sia libero anche nella scelta dei criteri di valutazione, la sua attività è assolutamente discrezionale e, come tale, il documento che contiene il giudizio non è destinato a provare la verità di alcun fatto: diversamente, se l'atto da compiere fa riferimento anche implicito a previsioni normative che dettano criteri di valutazione, si è in presenza di un esercizio di discrezionalità tecnica, che vincola la valutazione ad una verifica di conformità della situazione fattuale a parametri predeterminati, sicché l'atto potrà risultare falso se detto giudizio di conformità non sarà rispondente ai parametri cui esso è implicitamente vincolato (cfr., Cass., Sez. 2^, n. 1417 del 11/10/2012-dep. 11/01/2013, P.C. in proc. Platamone e altro, rv. 254305).
12. Con l'ultimo motivo di gravame il ricorrente lamenta la valutata ricorrenza delle esigenze cautelari evidenziando come: - l'indagato viva con la famiglia e, in libertà, svolgeva regolare attività lavorativa;
-lo stesso sia affetto da "sindrome di Brugada", malattia genetica caratterizzata da un aumentato rischio di morte improvvisa;
- l'ultima condanna dello stesso risalga a fatti del 1998 e parte di essa sia stata scontata con il beneficio dell'affidamento in prova ai servizi sociali, con buon esito dello stesso;
- il Tribunale di Reggio Calabria abbia respinto in passato la richiesta di applicazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale, riconoscendo come lo stesso non fosse persona socialmente pericolosa e avesse in corso regolare attività lavorativa;
- gli accadimenti in contestazione siano comunque risalenti nel tempo.
Si evidenziava infine come al RI fossero stati concessi, nelle more, per motivi di saluti, gli arresti domiciliari. Rileva il Collegio come le valutazioni compiute dal Tribunale di Reggio Calabria, pur alla luce della sopravvenuta attenuazione della misura cautelare, consentano di superare i rilievi sollevati dal ricorrente in ordine alla congruità della misura originariamente in vigore.
Invero, all'elevatissimo coefficiente di allarme sociale promanante dal reato di cui all'art. 416 bis c.p., si sovrappone la presunzione relativa di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, rimasta non vinta nella fattispecie, attesa da un lato l'assenza di elementi da cui risulti l'insussistenza delle presunte esigenze cautelari e, dall'altro, l'esistenza di un "periculum libertatis" connesso al verosimile protrarsi dei contatti tra imputato ed associazione. Ed infatti, per costante giurisprudenza della Suprema Corte, per il superamento della presunzione di pericolosità di cui all'art. 275 c.p.p., comma 3, non è sufficiente lo stato di incensuratezza o che l'indagato non si sia dato alla fuga.
Da ultimo, va evidenziato come il giudice delle leggi (Corte cost. n. 57 del 2013), chiamato a pronunciarsi sulla costituzionalità della presunzione in parola in relazione ai reati aggravati L. n. 203 del 1991, ex art. 7, nel solco di precedenti pronunce (cfr., Corte cost.
n. 265/2010), ha nuovamente ribadito la distinzione tra le residuali fattispecie delittuose (ricomprese nel perimetro di operatività dell'art. 275 c.p.p., comma 3) e la fattispecie associativa di cui all'art. 416 bis c.p.. 13. Al rigetto del ricorso consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 11 dicembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 4 febbraio 2014