Sentenza 26 febbraio 2009
Massime • 1
Integra il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, e non già il reato di mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice (di cui all'art. 388, comma terzo, cod. pen.), la condotta di occultamento di un bene sottoposto a sequestro giudiziario da parte di soggetto fallito.
Commentario • 1
- 1. Art. 388 - Mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudicehttps://www.filodiritto.com/
1. Chiunque, per sottrarsi all'adempimento degli obblighi nascenti da un provvedimento dell'autorità giudiziaria, o dei quali è in corso l'accertamento dinanzi all'autorità giudiziaria stessa, compie, sui propri o sugli altrui beni, atti simulati o fraudolenti, o commette allo stesso scopo altri fatti fraudolenti, è punito, qualora non ottemperi all'ingiunzione di eseguire il provvedimento, con la reclusione fino a tre anni o con la multa da euro 103 a euro 1.032. 2. La stessa pena si applica a chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-ter del codice civile, ovvero un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 26/02/2009, n. 14405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14405 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO OV - Presidente - del 26/02/2009
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. GRAMENDOLA Francesco Paolo - Consigliere - N. 477
Dott. LANZA Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CORTESE Arturo - Consigliere - N. 31292/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE presso la Corte d'appello di Perugia;
avverso la sentenza del Tribunale di Perugia 8 giugno 2006 n. 10826. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dott. S. F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del PROCURATORE GENERALE, in persona del Dr. Francesco Mauro IACOVIELLO, il quale ha concluso per l'annullamento con rinvio.
osserva:
IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza 8 giugno 2006 n. 10826 il Tribunale di Perugia dichiarava non doversi procedere nei confronti di ET OV - imputato del reato previsto dall'art. 388 c.p., comma 2 per aver occultato l'autofurgone tg. AJ 307 FS, eludendo il provvedimento di sequestro giudiziario, emesso dal Tribunale civile di Perugina tutela del diritto di proprietà di LI EL, in epoca antecedente e prossima al 7 gennaio 2003 in Perugia - perché l'azione non doveva essere iniziata per difetto di querela. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Perugia, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
- violazione dell'art. 521 c.p.p., commi 1 e 2 e art. 33 septies c.p.p., comma 2 (art. 606 c.p.p., lett. c)) in quanto dagli atti appariva che il fatto, commesso da imputato fallito, doveva essere qualificato come bancarotta fraudolenta per distrazione, reato di competenza collegiale per cui il Giudice monocratico avrebbe dovuto trasmettere gli atti al P.M. anche se, in alternativa, avesse accertata la diversità del fatto rispetto a quello contestato oppure avesse ritenuto il concorso apparente del reato contestato con quello di bancarotta fraudolenta.
L'impugnazione è fondata.
Secondo la disposizione della L. Fall., art. 51 la sentenza dichiarativa del fallimento determina il subingresso della procedura fallimentare a quelle individuali pendenti, producendo sul complesso dei beni del fallito i medesimi effetti che nella procedura individuale il pignoramento produce sui beni del debitore esecutato anche sotto il profilo della tutela penale dei beni che ne sono oggetto e che nell'esecuzione individuale è rappresentata dalla norma dell'art. 388 c.p., comma 3 e nella concorsuale in quella della L. Fall., art. 216, comma 2 in relaz. al comma 1, n.
1. L'elemento specializzante fra le due fattispecie di reato è costituito dal tipo di procedura esecutiva, individuale o concorsuale, cui il bene è sottoposto. Per il resto, il reato di cui all'art. 388 c.p. e quello di cui alla L. Fall., art. 216 coincidono nella condotta (appropriazione ovvero distrazione del medesimo bene) e producono il medesimo evento, che consiste nel sottrarre i beni al loro vincolo di indisponibilità discendente nell'un caso da una procedura esecutiva individuale e nell'altro da una procedura esecutiva collettiva, sicché, non potendo dubitarsi dell'identicità del nesso eziologico, deve concludersi che tra le due ipotesi di reato non è configurabile il concorso formale e che il giudizio sull'uno da luogo alla preclusione del giudicato rispetto all'altro (Sez. 1, 18 aprile 1995 n. 2344, ric. Lazzarini;
Sez. 6, 8 novembre 1996-24 gennaio 1997 n. 459, ric. Privitera;
Sez. 5, 15 maggio 2001 n. 32604, ric. Torossi). Di conseguenza, trattandosi, per l'aspetto sia naturalistico che giuridico, del medesimo fatto, allorché si accerti nel giudizio reattivo al reato previsto dall'art. 388 c.p., comma 3 la sussistenza della bancarotta fraudolenta prevista dalla L. Fall., art. 216, comma 2, non occorre procedere a nuova contestazione ne' modificare la precedente, dovendosi operare, in applicazione dell'art. 521 c.p.p., comma 1, la diversa qualificazione giuridica del fatto originariamente contestato, senza che sia necessario il preventivo proscioglimento dal reato di mancata esecuzione dolosa del provvedimento del giudice, originariamente contestato, che determinerebbe la preclusione conseguente al divieto del ne bis in idem.
Pertanto nel caso in esame, constatata la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta segnalato dalla parte civile fin dalla costituzione e trattandosi del medesimo fatto, non era neppure necessaria la modifica dell'imputazione ai sensi dell'art. 516 c.p.p., pure richiesta dalla parte civile predetta, dovendosi semplicemente riqualificare giuridicamente il fatto in relazione alla L. Fall., art. 216, comma 2. Tuttavia, poiché il reato rientrava nella competenza del collegio il Giudice monocratico avrebbe dovuto disporre la trasmissione degli atti al giudice competente, con diretta fissazione dell'udienza, ai sensi dell'art. 420 ter c.p.p., comma 4, richiamato dal citato art. 33 septies, comma 3 (Cass., Sez.
6, 15 giugno 2006 n. 31758, ric. P.M. in proc. Carta;
Sez. 6, 28 febbraio 2006 n. 13467, ric. P.M. in proc. Napoli ed altri). Non essendosi proceduto nel senso indicato, in accoglimento del ricorso deve disporsi l'annullamento senza rinvio della sentenza di proscioglimento impugnata, con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Perugia per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Perugia per l'ulteriore corso.
Così deciso in Roma, il 26 febbraio 2009.
Depositato in Cancelleria il 1 aprile 2009