Sentenza 6 ottobre 2004
Massime • 1
È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 628 comma secondo cod. proc. pen., nella parte in cui limita l'ambito del ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio alle questioni non decise dalla pronuncia di annullamento, in quanto il principio della tendenziale irrevocabilità e incensurabilità delle decisioni della Corte di cassazione costituisce lo scopo stesso della attività giurisdizionale e si mostra pienamente conforme alla funzione di giudice ultimo della legittimità affidato alla medesima Corte dall'art. 111 Cost. (Fattispecie nella quale la sentenza di annullamento con rinvio, previa diversa qualificazione giuridica del fatto contestato, aveva demandato al giudice di merito la sola determinazione della pena. Il ricorrente, ritenendo che si fosse invece trattato di addebito di fatto diverso, con conseguente omissione della trasmissione degli atti al P.M., aveva lamentato il vincolo del giudice del rinvio al dictum della Corte di cassazione).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2004, n. 41461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 41461 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIRENA Pietro A. - Presidente - del 06/10/2004
Dott. CONZATTI Alessandro - Consigliere - SENTENZA
Dott. CASUCCI Giuliano - Consigliere - N. 1331
Dott. CARDELLA Fausto - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 45876/2001
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
GU DI;
RC EN;
NE LO;
avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo in data 18.6.2001;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi, Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal s.p.g. Dr. A. Galasso che ha concluso per l'annullamento con rinvio per NE, inammissibilità per gli altri ricorsi;
udito il difensore avv. Quattrocchi anche in sostituzione dell'avv. Re.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con sentenza in data 8.4.1999 la Corte di appello di Palermo confermava, quanto all'affermazione di responsabilità, la decisione di primo grado che aveva dichiarato GU DI, CA EN e NE LO colpevoli di concorso nei delitti di abuso d'ufficio (capo A), turbata libertà degli incanti (capo C) e falsità materiale in atti pubblici (capo F). Sul gravame degli imputati la Corte di Cassazione annullava la predetta sentenza in ordine al capo A), per essere il reato di abuso d'ufficio estinto per prescrizione, ed in ordine al capo C), perché il fatto non sussiste;
qualificato poi il fatto di cui al capo F) come delitto di falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atto pubblico ai sensi dell'art. 479 c.p., rinviava al giudice di merito per la determinazione della pena.
2. La Corte territoriale, in sede di rinvio, quantificava la pena principale in anni uno e mesi quattro di reclusione per ciascuno degli imputati (aumentandola quindi nei confronti del GU e del CA per la continuazione con altri reati separatamente giudicati), ed applicava loro ai sensi degli artt. 31 e 37 c.p. la sanzione accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, trattandosi di reato commesso con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione.
3. Avverso tale decisione gli imputati hanno proposto ricorso per Cassazione denunciando:
GU e CA (con atti di analogo contenuto): - violazione dell'art. 522 c.p.p., in quanto la Corte di cassazione ha modificato la condotta commissiva descritta nel capo di imputazione e ritenuto un fatto diverso da quello contestato, omettendo di trasmettere gli atti al pubblico ministero;
rilevano i ricorrenti come la Corte di appello in sede di rinvio abbia acriticamente accettato tale decisione, così sostanzialmente limitando le possibilità difensive degli imputati a fronte dell'addebito di un fatto del tutto nuovo rispetto a quello che aveva formato oggetto dell'originaria imputazione ed in relazione al quale erano state apprestate e dispiegate le loro difese;
eccepiscono pertanto l'illegittimità costituzionale dell'art. 628.2 c.p.p., in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui limita alle questioni non decise dalla pronuncia di annullamento l'ambito del ricorso per Cassazione avverso la sentenza di rinvio, e ciò anche nell'ipotesi in cui la Corte di Cassazione abbia, come nella specie, vincolato il giudice di merito alla valutazione di un fatto diverso da quello contestato;
deducono, altresì, come il provvedimento impugnato, nel determinare la pena, abbia omesso di prendere in esame la personalità e la incensuratezza degli imputati e le modalità del fatto, anche ai fini della possibile concessione delle attenuanti generiche e della non menzione.
NE:
- violazione degli artt. 479, 110, 62 bis c.p., 533 n. 1 e 627 c.p.p.; rileva come il fatto originariamente contestato concernesse la falsificazione materiale delle offerte inviate alla pubblica amministrazione, addebitata ai pubblici ufficiali di concerto con il privato interessato, mentre quello ritenuto dalla Corte suprema consistesse, invece, nell'avvenuta attestazione, da parte dei pubblici ufficiali, della presentazione delle offerte di più società con la consapevolezza che alcune di quelle che apparivano tali lo erano in base ad atti falsi: ne deduce che - non avendo il giudice di legittimità, come pure avrebbe dovuto, rimesso gli atti al pubblico ministero - il diverso impianto delineato dalla sentenza di annullamento avrebbe comportato, per il giudice di rinvio, la necessità di individuare la consistenza dell'apporto di ciascuno degli imputati al falso ideologico (concernente non più le offerte, ma i verbali della gara che ne davano atto) al fine di valutare la questione del riconoscimento delle attenuanti generiche, discussa in tutti i precedenti gradi di giudizio;
- violazione degli artt. 133, 111, 116, 476 c.p., per il difetto totale della motivazione in ordine alla quantificazione della pena;
- violazione degli artt. 31, 61 n. 9, 476, 110 c.p.;
deduce il ricorrente l'erronea applicazione della pena accessoria dell'interdizione temporanea dai pubblici uffici, irrogata per essere stato il reato commesso con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione;
rileva in proposito che, integrando quest'ultimo un elemento del fatto assorbito nella struttura tipica del delitto contestato ma comunque corrispondente a quello descritto dalla circostanza aggravante di cui all'art. 61 n. 9 c.p., la quale ha natura soggettiva ed è dunque valutabile ex art. 118 c.p. esclusivamente a carico di colui al quale la qualità o lo speciale dovere si riferisce, avrebbe dovuto escludersi l'applicabilità della sanzione predetta nei suoi confronti, mero concorrente "privato" nel reato proprio commesso dai pubblici ufficiali.
4. I ricorsi sono fondati nei limiti che saranno di seguito chiariti. Deve ribadirsi, innanzi tutto, come sia necessità ineluttabile, connaturale a qualsiasi ordinamento, che ogni procedimento abbia termine e che, di conseguenza, rimangano assorbiti nella res judicata tutti gli errori, vizi o nullità incorsi in esso;
a tale proposito la Corte costituzionale ha più volte affermato come il principio della tendenziale irrevocabilità ed incensurabilità delle decisioni della Corte di Cassazione, oltre a rispondere alla finalità di evitare la perpetuazione dei giudizi e di conseguire quell'accertamento definitivo che, realizzando l'interesse fondamentale dell'ordinamento alla certezza delle situazioni giuridiche, costituisce lo scopo stesso dell'attività giurisdizionale, si mostri pienamente conforme alla funzione di giudice ultimo della legittimità affidato alla medesima Corte dall'art. 111 della Costituzione (sentenze nn. 136/72, 21/82, 294/95). È dunque perfettamente compatibile con la Carta fondamentale un sistema il quale impedisco, in applicazione del principio su esposto - di rimettere in discussione il decisum della Corte suprema attraverso l'impugnazione della sentenza del giudice di rinvio che detto decisum sia stato chiamato ad attuare: in tal modo, invero, si consentirebbe in via mediata la proposizione del gravame avverso la stessa decisione del giudice di legittimità, la cui intangibilità è viceversa confermata dalla previsione legislativa della straordinarietà del ricorso per la correzione dell'errore di fatto in cui questo sia potuto incorrere (art. 625 bis c.p.p.). Deve pertanto essere dichiarata manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 628 c.p.p. formulata - nei termini su esposti - dai ricorrenti GU e CA, sottolineandosi come correttamente il giudice di merito si sia astenuto dal rimettere in discussione quanto statuito dalla sentenza di annullamento con il crisma della definitività.
Manifestamente infondata, altresì, è la censura concernente l'applicazione della pena accessoria proposta dall'imputato NE;
detta sanzione, infatti, discende direttamente dalla realizzazione della condotta tipica del reato in tutti i suoi elementi essenziali, con un meccanismo di imputazione delle conseguenze sanzionatorie di questo a tutti coloro che vi abbiano concorso affatto diverso da quello, speciale, di valutazione degli elementi accidentali disciplinato dall'art. 118 c.p. Fondate, viceversa, si palesano le doglianze concernenti la determinazione della pena ed il diniego del riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della concessione del beneficio della non menzione.
Ed invero il giudice di rinvio, nel giustificare la quantificazione del trattamento sanzionatorio, non ha neppure accennato, al di là del ricorso a mere formule di stile indiscriminatamente riferite a tutti gli imputati, ad una valutazione del contributo offerto da ciascuno dei concorrenti alla commissione della condotta individuata come rilevante dalla Corte di Cassazione e ad un esame del possibile riconoscimento delle attenuanti generiche, il cui diniego è stato oggetto di doglianze sia nei motivi di appello che in quelli prospettati nei primi ricorsi in sede di legittimità, senza che tuttavia su di esse si sia avuta una pronuncia definitiva, non avendo la Corte suprema affrontato espressamente la questione per lasciarla, all'evidenza, alla soluzione del giudice di rinvio. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata. Fermo restando l'ineludibile accertamento - reso definitivo dalla pronuncia della Corte suprema - della responsabilità degli imputati in ordine al delitto di cui all'art. 490 c.p., come individuato nella sentenza di annullamento, il giudice di rinvio provvedere a determinare la pena dando conto specificamente per ciascuno egli imputati dell'applicazione dei criteri di cui all'art. 133 c.p., nonché a valutare l'applicabilità delle richieste circostanze attenuanti generiche e, se del caso, del beneficio della non menzione.
P.Q.M.
Annulla con rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena e dispone trasmettersi gli atti ad altra sezione della Corte di appello di Palermo per nuovo giudizio. Dichiara manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale.
Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 6 ottobre 2004.
Depositato in Cancelleria il 25 ottobre 2004