Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2004, n. 41461
CASS
Sentenza 6 ottobre 2004

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È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 628 comma secondo cod. proc. pen., nella parte in cui limita l'ambito del ricorso per cassazione avverso la sentenza di rinvio alle questioni non decise dalla pronuncia di annullamento, in quanto il principio della tendenziale irrevocabilità e incensurabilità delle decisioni della Corte di cassazione costituisce lo scopo stesso della attività giurisdizionale e si mostra pienamente conforme alla funzione di giudice ultimo della legittimità affidato alla medesima Corte dall'art. 111 Cost. (Fattispecie nella quale la sentenza di annullamento con rinvio, previa diversa qualificazione giuridica del fatto contestato, aveva demandato al giudice di merito la sola determinazione della pena. Il ricorrente, ritenendo che si fosse invece trattato di addebito di fatto diverso, con conseguente omissione della trasmissione degli atti al P.M., aveva lamentato il vincolo del giudice del rinvio al dictum della Corte di cassazione).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. II, sentenza 06/10/2004, n. 41461
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 41461
    Data del deposito : 6 ottobre 2004

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