Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2003, n. 26112
CASS
Sentenza 16 aprile 2003

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Il giudicato interno formatosi a seguito dell'annullamento parziale della Corte di cassazione non prevale sull'"abolitio criminis", la quale fa venir meno, prima ancora che la validità e l'efficacia della norma penale incriminatrice, la sua stessa esistenza nell'ordinamento giuridico, sicché il giudice, formalmente investito della cognizione della fattispecie, oggetto di abrogazione, deve preliminarmente dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, in ossequio al precetto di cui all'art. 2 cod. pen. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il fatto di reato, oggetto dell'"abolitio criminis", sia stato giudicato come unito dal vincolo della continuazione con altro reato, la sentenza, limitatamente a tale capo, va annullata senza rinvio e dalla pena, a suo tempo determinata a titolo di continuazione, deve essere scomputato l'aumento riferibile al reato abrogato.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2003, n. 26112
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 26112
    Data del deposito : 16 aprile 2003

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