Sentenza 16 aprile 2003
Massime • 1
Il giudicato interno formatosi a seguito dell'annullamento parziale della Corte di cassazione non prevale sull'"abolitio criminis", la quale fa venir meno, prima ancora che la validità e l'efficacia della norma penale incriminatrice, la sua stessa esistenza nell'ordinamento giuridico, sicché il giudice, formalmente investito della cognizione della fattispecie, oggetto di abrogazione, deve preliminarmente dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, in ossequio al precetto di cui all'art. 2 cod. pen. Ne consegue che, nell'ipotesi in cui il fatto di reato, oggetto dell'"abolitio criminis", sia stato giudicato come unito dal vincolo della continuazione con altro reato, la sentenza, limitatamente a tale capo, va annullata senza rinvio e dalla pena, a suo tempo determinata a titolo di continuazione, deve essere scomputato l'aumento riferibile al reato abrogato.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/04/2003, n. 26112 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26112 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Raffaele Leonasi Presidente
l. Dott. Nicola Mito Consigliere
2. " Francesco P. Gramendola Cons.Relatore
3. " Arturo Cortese Consigliere
4. " Agnello Rossi Consigliere
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
TA IA;
avverso la sentenza 4/12/01 Corte di Appello di Genova;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere Dott.Gramendola Francesco Paolo;
Udito il P.G. in persona del dott. Guglielmo Passacantando che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Osserva in:
FATTO E DIRITTO
Con sentenza in data 8/1/97 il Pretore di Genova dichiarava TA IA colpevole di una serie di reati contro il patrimonio (capo A ricettazione, capo B falso in scrittura privata, capo C ricettazione continuata, capo D truffa, capo E emissione di assegno a vuoto, capo F truffa, capo G emissione di assegno a vuoto) unificati sotto il vincolo della continuazione, ritenuto più grave il reato al capo C e con la concessione delle attenuanti generiche prevalenti sull'aggravante, era condannato alla pena di anni due di reclusione e lire 13.000.000 di multa, oltre alle pene accessorie e alla revoca del beneficio della sospensione condizionale della pena concesso con precedenti sentenze di condanna.
La sentenza, a seguito di gravame, veniva parzialmente riformata dalla Corte di Appello di Genova, che riduceva la pena ad anni uno mesi undici di reclusione e lire 2.600.000 di multa.
Tale ultima decisione veniva annullata dalla Corte di Cassazione per difetto di motivazione limitatamente al diniego dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 cp. in relazione al più grave reato sub capo C. La medesima corte territoriale, decidendo in sede di rinvio con sentenza in data 4/12/01, concessa all'imputato l'ulteriore attenuante summenzionata i riduceva la pena ad anni uno mesi sette di reclusione e lire 2.100.000 di multa.
Ricorre avverso tale ultima decisione l'imputato a mezzo del suo difensore, chiedendone l'annullamento con nuovo rinvio, denunziando la erroneamente compreso nell'aumento per la continuazione reati, ritenuti violazione degli artt. 81 cp. e 673 cpp., avendo la corte di merito coperti dal giudicato, in relazione ai quali era intervenuta la "abolitio criminis" o la prescrizione, avuto riguardo alla qualificazione giuridica e all'epoca di commissione degli stessi. Tanto premesso in fatto osserva questa Corte che il giudicato interno, formatosi a seguito dell'annullamento parziale che aveva investito solo la questione dell'attenuante ex art. 62 n. 4 in relazione al reato di ricettazione rende intangibili le statuizioni da esso coperte, e prevale quindi rispetto alla causa estintiva della prescrizione sopravvenuta (Cass. n. 6607 del 5/6/00 rv. 216964). Non così per la "abolitio criminis". Trattandosi di un evento che fa venir meno, ancor più che la validità e l'efficacia della norma penale incriminatrice, la sua stessa esistenza nell'ordinamento giuridico, ogni giudice, che sia formalmente investito della cognizione della fattispecie, oggetto della abrogazione, ha il compito ex art. 129 co. 1 cp. di dichiarare che il fatto non è previsto dalla legge come reato, in ossequio al precetto ex art. 2 co. 2 cp., per il quale nessuno può essere punito per un fatto, che secondo la legge posteriore non costituisce reato. In altri termini, essendo venuto meno l'oggetto sostanziale del rapporto processuale, e cioè il nesso tra un fatto penalmente rilevante e l'accusato (imputazione-imputato), tale declaratoria è necessariamente pregiudiziale rispetto ad ogni altro accertamento, che implichi invece la formale permanenza di una "res iudicanda", e ciò non diversamente da quanto è imposto al giudice nell'ipotesi di morte dell'imputato, ove pur in questo caso, per il venir meno della componente soggettiva, il rapporto processuale è risolto (Cass. 6 n. 356 del 14/1/00 rv. 215285). Nel caso in esame il reato di emissione di assegno a vuoto, contestato ai capi E e G della rubrica è stato abrogato, onde la sentenza impugnata, limitatamente a tali capi, va annullata senza rinvio, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato. Conseguentemente va eliminata, dall'aumento per la continuazione, stabilito unitariamente dai giudici del merito in mesi tre per i sei reati caduti in continuazione, la relativa pena, calcolata in giorni quaranta, pari pertanto a giorni venti per ogni reato.
P. Q. M.
Annulla senza rinvio l'impugnata sentenza, limitatamente ai capi E) e G) dell'imputazione, perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, ed elimina la relativa pena di giorni quaranta. Rigetta nel resto.
Così deciso in Roma, il 16 aprile 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 18 GIUGNO 2003.