Sentenza 20 febbraio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 20/02/2003, n. 2581 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2581 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2003 |
Testo completo
Esp Cun ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO art 22 lab. all.B D.P.R. 642 DEL 26-10-72 REPU BB LICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Oggetto LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE indennità d'espropriazione 1* sezione civile composta dagli Ill.mi Signori Magistrati: e omessa dichiarazione 3 Presidente imponibile I.C.I. dr. Giovanni Olla siq iere0 2 R.G. N. 1958960 dr. Giammarco Cappuccio Br igliere dr. Salvatore Salvago 5938 Consigliere Cron. dr. Renato Rordort 722 dr. Fabrizio Forte Consigliere rel. Rep. Ud. 10.10.2002ha pronunciato la seguente: S E N T ENZA sul ricorso iscritto al n. 19589 del Ruolo Generale degli affari civili dell'anno 2000 proposto DA AC MA ZA, rappresentata e difesa dall' avv. Ciovanni de Lucia di Avellino e con questo e-et- tivamente domiciliata in Roma, Via Delle Cave di Pie- tralata n. 14, presso il dr. Massimiliano Michetti, come da procura in calce al ricorso. RECORRENTE
CONTRO
COMUNE DI QUADRELLE, in persona del sindaco p.t., au- torizzato a resistere con delibera della G.M. Π. 82 del 9 novembre 2000 ed elettivamente domiciliato in 1829 2002 2 Roma, Via Baccarini n 32 presso l'avv. Francesco de Beaumont, che lo rappresenta e difende per procura ai margini del controricorso. CONTRORICORRENTE avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli, * sez.civ., n. 1705 del 21 giugno 9 luglio 1993. Udita, all'udienza del 10 ottobre 2002, la relazionc del Cons. dr. Fabrizio Forte. Sentiti l'avv. Stefano Colucci, per dolega dell'avv. De Lucia, e Francesco De Beaumont, che hanno domanda- to il primo l'accoglimento e il secondo il rigetto del ricorso. Udito il P.M. dr. Pietro Abbritti che ha concluso por 1'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo Con citazione del 26 giugno 1995, RI RA A- cierno ai opponeva alla stima delle indennità di e- spropriazione e di occupazione, rispettivamente di s. 44.368.000 e £.15.127.648, d'un suo fondo di mq.10.253 in Quadrelle (AV), occupato nel 1994 in via d'urgenza da detto comune, convenendo questo in giudizio dinanzi alla Corte di appello di Napoli, per sentire liquidare le giuste indennità di cui sopra, tenendo conto della natura edificabile dei terreni e del fatto che l'oppo- nente coltivava il fondo e aveva diritto alla relativa indennità, e considerando i danni al reliquato. Si costituiva il comune di Quadrelle ed eccepita l'im- proponibilità o inammissibilità della domanda, chiede- va nel merito il rigetto dell'opposizione, avendo li- quidato le indennità in conformità al parere dell'U.T. E. di Avellino, che aveva applicato l'art. 5 bis della L. 359/92 e qualificato edificabile l'area. L'adita Corte, con sentenza del 9 luglio 1999, ha ri- gettato la domanda, compensando interamente le spese di causa tra le parti, dopo avere riconosciuto l'am- missibilità della domanda per essere il decreto di e- sproprio condizione e non presupposto dell'azione, a- vendo dichiarato la propria competenza pure per i dan- ni al suolo residuo. Riconosciuta l'edificabilità dell'area che secondo il P.R.G. di Quadrelle era sita nel Piano per gli inge- diamenti produttivi, la Corte ha rigettato, per l'ef- fetto, la richiesta dell'indennità di conduzione agri- cola, infondata puro per difetto di prova della quali- tà di agricoltore e di coltivatrice dell'opponente. La Corte di merito ha poi rilevato, dalla relazione del c.t.u. cho mai era stata presentata la dichiara- zione e denuncia dei fondo con indicazione del valore in comune commercio ai fini dell'imposta comunale su- gli immobili (da ora ICI). Il decreto di esproprio del 27 dicembre 1995 imponeva ratione temporis la determinazione dell'indennità in base all'art. 16 del D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504, per il quale l'indennità d'espropriazione deve ridursi all'importo del valore indicato nell'ultina denuncia e dichiarazione ai fini dell'applicazione dell'IC), se questo valore sia minore dell'indennità liquidata ai sensi dell'art. 5 bis della L. 359/92. Mancando la prova della dichiarazione ai fini ICI da parte della Acierno, l'opposizione di questa doveva rigettarsi, perchè l'opponente non aveva comunque di- ritto a ricevere una somma maggiore di quella offerta dall'espropriante. Secondo la Corte napoletana era infatti da negare che un soggetto potesse percepire per proprie aree edifi- cabili quanto previsto dalla legge a titolo di inden- nità di espropriazione, senza aver corrisposto quanto doveva por legge a titolo di ICI. I giudici di merito negavano fosse applicabilc l'art. 59 del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, per il quale 1' art, 16, 1° comm, del D.Lgs. 504/92 non opera nei co- muni che abbiano disciplinato le proprie entrato tri- 5 butarie con regolamento, stabilendo di eliminare le dichiarazioni ai fini ICI;
detto regolamento nel caso non risultava essere stato adottato dal comune di Qua- drelle, che aveva solo con delibera del 14 luglio 1998 dato in concessione l'attività di accertamento, liqui- dazione e riscossione dell'ICI. Considerata applicabile la norma che commisura al va- lore dichiarato ai fini I.C. I. la indennità di espro- priazione da liquidare e ritenuta determinabile in una quota di questa quella di occupazione data la stretta connessione tra i due indennizzi, per entrambi nulla era dovuto di più di quanto liquidato con la somma og getto di opposizione, per l'omessa dichiarazione ICI. Per la cassazione di questa sentenza ha proposto ri- COISO con tre motivi la Acierno e il comune di Qua- drelle ha resistito con controricorso.. MOTIVI DELLA DECISIONE 1. Il primo motivo di ricorso deduce violazione degli artt. 16 D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 504 e 5 bis L. 8 agosto 1992 n. 359 dalla Corte di merito per avere af- fermato che la prima norma prevede un autonomo crite- rio di determinazione dell'indennità di espropriazione o un meccanismo integrativo di quelli regolati dalla seconda, da applicare d'ufficio. 6 Il primo comma dell'art. 16 della D.Lgs. 504/92 regola il caso di dichiarazione infedele del valore venale di aree fabbricabili ai fini I.C.I. e non l'omessa denun- cia o dichiarazione previste e sanzionate dall'art. 14, comma , dello stesso D.Lgs. ma irrilevanti sulla li- quidazione dell'indennità di espropriazione. Il controricorrente sollecita la Corte ad accertare la procedibilità del ricorso, per violazione dei termini di cui all'art.369 c.p.c. dalla controparte e nel me- rito rileva che pure la Corte Costituzionale ha negato la differenza tra evasione parziale e totale, tendendo il sistema a incentivare fedeli dichiarazioni dell'im- ponibile delle aree fabbricabili ai fini ICI, legando "l'erogazione dell'indennità" di espropriazione alla verifica che non superi il valore indicato per l'ICI. Il secondo motivo di ricorso, connesso al primo, cen- sura l'illogicità della sentenza, perchè non riduce l' indennità alla somma non dichiarata per l'ICI da pari- ficare a zero in mancanza della denuncia. L'indennità oggetto d'opposizione è stata ritenuta dal c.t.u. errata, perchè assai più bassa di quella dovuta ai sensi dell'art. 5 bis della L. 359/92, norma disap- plicata dai giudci di merito, con la loro non corretta interpretazione dell'art.16 del D. Lgs. 504/92, eccoden- 7 te i limiti di legge. Il ricorso è procodibile, perchè depositato con 1.1. i documenti allegati e la richiesta del fascicolo di ufficio della Corle d'appello di Napoli nei termini di cui all'art. 359 c.p.c. i primi due motivi di esso so- no anche fondati e da accogliere. L'art. 16 del D.Lgs. n. 504/92 prevede, al 1°comma, per le aree edificabili, che l'indennità d'espropriazione determinata secondo i criter di legge quelli di cui - all'art. 5 bis della L. 359/92 è ridotta a un impor- to pari al valore indicato nell'ultima dichiarazione o denuncia dell'espropriato ai fini dell'applicazione dell'ICI, se il valore dichiarato risulti inferiora a detta indennità e al 2°comma, che per l'espropriazio- ne per pubblica utilità di qualsiasi immobile, oltre all'indennità, spetta all'espropriato una maggiorazio- ne pari alla differenza tra l'importo dell'imposta pa- gata da lui c dal suo dante causa per il medesimo bene negli ultimi cinque anni e quello risultante dal com- puto dell'imposta in base all'indennità stessa. Questa Corte ha affermato: "Ia disposizione dell'art.16 del D.Lgs. 504 del 1992 risponde al fine d'introdurre un elemento dissuasivo dell'elusione e non dell'eva- sione dell'imposta comunale sugli immobili. Ne doriva che la menzionata disposizione non è applicabile (nep- pure in via interpretativa) al caso di omessa presen- tazione della dichiarazione ai ini ICI" (Cass. 22 a- prile 2000 n. 5283). Questa giurisprudenza va confermata anche dopo la sen- tenza della Corte costituzionale 25 luglio 2000 n.351, ribadita con ordinanza del 23 novembre 2000 n. 539, in quante, corretta sul piano ermeneutico, non contrasta con le affermazioni dei giudici della legge. Esattamente la Corte Costituzionale constata che l'ar- t. 16 D.Lgs. 504/92 "non modifica il sistema di calco- lo dell'indennizzo, che per le aree fabbricabili resta regolato secondo i criteri stabiliti dalle disposizio- ni vigenti (art. 5 bis del d.l. 11 luglio 1992 n. 333, convertito, con modificazioni nella 1. 8 agosto 1992 г. 359)" (così pure Cass. 23 novembre 2001 n. 14862). L'affermazione è coerente con la dichiarata legittimi- tà costituzionale dell'art. 16 citato, perchè un nuovo criterio o un meccanismo integrativo dei preesistenti criteri di liquidazione dell'indennità, contrasterebbe con l'art. 42 della Cost., essendo del tutto sganciato dal valore di mercato delle arcc ospropriate e viclan- do la soglia di congruità e idoneità a compensare l'e- spropriato, accertata dalla Corte Costituzionale in or- dine all'art. 5 bis L. 359/92 con le sentenze 16 giu- gno 1993 n. 283 e 16 novembre 1993 n. 442. 9 La norma, come rileva il giudice delle leggi, introdu- ce "un duplice correttivo all'indennità di espropria- zione: "il primo - specifico per le sole aree Fabbrica- che l'indennità non possa essere liquidata al bili - di sopra del valore denunciato per l'ICI" (1°comma), e il secondo "non applicabile alle sole aree fabbricabi- li" é invece di maggiorazione e collegato al rimborso di parte delle imposte già pagate (per un aumento del- indennità da rimborso di imposte pagate, cfr. art. 16, ultimo comma, L. 22 ottobre 1971 n. 8651. I correttivi attengono all'indennità liquidala e non ai criteri di liquidazione e la Corte Costituzionale li collega non alla determinazione ma alla'erogazione" di essa, che a suo avviso non può intervenire che suc- cessivamente alla presentazione della denuncia ICI ° all'accertamento dell'imponibile dal comune, ritenendo conforme alla carta fondamentale l'art. 16 cit. perchè promuove una maggiore correttezza e lealtà dei contri- buenti e sanziona la 'responsabilità" dell'espropriato per avere indicato, nella dichiarazione ICI, un valore inferiore a quello"venale in comune commercio" dell'a- rea che è imponibile ICI (art.5, comma 5, D.Lgs.cit.). Da questa lettura della norma derivano due conseguenze incompatibili con le statuizioni impugnate. In primo luogo, l'art. 16 cit., che prevede "corretti- то vi alle indennità d'espropriazione determinate in ba- se ai "criteri stabiliti dalle disposizioni vigenti", in deroga alla disciplina ordinaria (Cass. 8 febbraio 2000 m. 1381), è norra "eccezionale" e quindi soggetta al principio di stretta interpretazione dell'art. 14 delle preleggi: esso, se può leggersi estensivamente, ad ea. ritenendo l'indernità d'occupazione liquidabile in base a quella di esproprio ridotta o maggiorata nei sensi dell'articolo, è inapplicabile in via analogica ai casi non previsti, come quelli di omessa denuncia e dichiarazione ai fini ICI (così con le indicate Cass. n. 5283/00 e 14862/01, Cass. 17 gennaio 2002 n. 434, 14 febbraio 2002 n. 2115 e 20 febbraio 2002 n. 2427). Sul piano letterale, la norma ai applica se la dichia- razione infedele provenga dall'espropriato (e non da altri soggetti tenuli ad essa ex artt. 3 e 10 D.Lgs. n. 504/92), sia l'ultima, e indichi un imponibile ai fini ICI inferiore al 30-50% del valore venale dell'area, astratta misura dell'indernità di esproprio di aree edificabili ex art. 5 bis 1. 359/92. L'evasore totale "é destinato in ogni caso a subire le sanzioni per l'omessa dichiarazione, nonchè l'imposi- zione ICI che aveva tentato di evadere" (così la C.Co- st. n. 351/2000) ma non risulta affermato dai giudici della legge che l'art. 16 debba applicarsi al caso di - 11 omessa dichiarazione non previsto nella norma. L'interpretazione letterale è confermata da quella si- stematica: il decreto legislative istitutivo dell'IÇI tiene distinte e regola diversamente le fattispecie di omessa e infedele o errata dichiarazione, già per de- terminare l'imponibile (art. 11 D.Lgs. 504/92), intervc- Mendo nel primo caso il comune con la "rettifica"e nel secondo con 1'"accertamento" dei presupposti dell'im- posta e la determinazione dell'imponibile. Diverse sonc poi le sanzioni per le due ipotesi di in- fedele e di omessa dichiarazione nell'art. 14, 1° e 2° comma D.Lgs. 504/92. Deve escludersi quindi che l'art. 16 citato relativo alla dichiarazione errata o infedele si possa riferire pure all'omessa denuncia, che nello stesso Decreto le- gislativo ha sempre una disciplina autonoma. Sul piano logico inoltre, l'omcasa denuncia comportan- te la mancata indicazione del valore dell'area con un imponibile pari a zero, dovrebbe ridurre a nulla l'in- dennità, con trasformazione della espropriazione per p. u. in una sorta di confisca. In conclusione sul piano letterale, sistematico e lo- gico e conformemente a quanto rileva la Corte Costitu- zionale nelle sentenze citate, deve ritenersi inappli- cabile l'art. 16 D.Lgs. 504/92 all'omessa dichiarazio- 12 . ne o denuncia dell'area edificabile a fin: IÇI. Altro corollario del rilievo che la norma non ha in- trodotto un criterio di determinazione dell'indennità di espropriazione o un meccanismo che integra questo, é che essa non costituisce nelle controversie relative à della liquidazione unɔ jus superveniens, applicabile di ufficio in ogni stato a grado del giudizio (in zal sensc, invece, isolata, Cass. & agosto 2001 n. 10934), così come è l'art. 5 bis della L. 359/92 con i modi di determinazione dell'indennità d'espropriazione in esso disciplinati, secondo l'unanime giurisprudenza (Cass. 16 settembre 2002 r. 13492, 28 agosto 2001 m. 11294, 21 dicembre 2000 r. 1606 , 28 aprile 1999 n. 4287, 7 marzo 1998 n. 2542, 7 marzo 1997 n. 2091, 27 maggio 1995 n. 5907, tra noite). Dove condividersi quindi la giurisprudenza di questa Corte secondo la quale le riduzioni e maggiorazioni di ур qui all'art. 16 del D.Lgs. 504/92 sono applicabili su ialanza o eccezione della parte interessata (così la ait. Cass, 1381/2000 e le sentenze richiamate che ne- gano l'applicabilità della norma all'omossa denuncia). Espropriante e espropriato, legittimat all'opposizio ne all'indennità, possono, pure in via di eccezione se nor preclusa, chiedere l'applicazione della deroga che 1 favorisce dell'art. 16 del D.lgs. n. 504/92. 13 - In particolare, l'espropriante, con gli altri elementi di fatto e di diritto che determinano il rigetto delle domande di controparte o la diminuzione dell'indennità (prescrizione, atti da comparare con prezzi più bassi, certificati di destinazione urbanistica, limiti o vin- coli reali sul suolo, etc.), deve provare i presupposti della riduzione dell'art. 16 D.Lga. 504/92 (±abbrica- bilità dell'area, ultima dichiarazione dell'espropria- to con indicazione dell'imponibile, identità dell'area con quella della dichiarazione intedele); l'espropria- to, a sua volta, se chiede la maggiorazione del secon- do comma dell'art. 16, deve produrre le quietanze del- le imposte pagate e il computo di queste in base all' indennità liquidata perchè la domanda sia accolta. I primi due motivi di ricorso sono quindi fondati, non potendo applicarsi l'art. 16 citato nel caso di omessa denuncia e di ufficio.
2. Il terzo motivo di ricorso deduce l'inapplicabilità de l'art. 16 D.Lgs. 504/92 ex art. 59, 2° comma, del D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, per avere adottato il comune di Quadrelle in data 5 dicembre 1998 un regola- mento per disciplinare l'ICI, ai sensi dell'art. 52 di questo stesso D.Lgs., che comporterebbe l'inoperativi tà dell'art. 16 D.Lgs. n. 504/1992, quando sia elimina- to l'obbligo della denuncia e dichiarazione del valore 14 - ai fini dell'imposta. L'affermata inapplicabilità dell'art. 16 citato alla fattispecie oggetto di causa assorbe ogni questione sull'operatività di essa in rapporto ad un regolamento di cui il controricorrente contesta l'applicabilità.
3. I primi due motivi di ricorso vanno quindi accolti e il terzo deve dichiararsi assorbito;
la sentenza im- pugnata deve essere cassata e la causa deve rinviarsi ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli, per- ché si conformi ai principi enunciati e provveda anche alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e di- chiara assorbito il terzo;
cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa ad altra sezione della Corte di ap- pello di Napoli anche per le spese della presente fa- se. Così deciso nella camera di consiglio del 10 ottobre 2002. Il presidente Il iere estensoreFor M 6ORTE SUPREMA CASSAZIONE presso l'Agenzia Si attesta la registrazione 8-9-2003 delle Entrate di Roma 2 il 29953 versate € 139,44 apposta in calce alla copia autentica serie 4 al n IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA (art. 278 T.U. n°115 del 30/5/2002) Roberto Righte A Civile PAC IL CANC il-20 FEB. 2003 Depositon Cancelleria Luisa Pash Colin IL CANCELLIERE