Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/05/2011, n. 37954
CASS
Sentenza 25 maggio 2011

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Nel caso in cui manchi un elemento costitutivo, di natura oggettiva, del reato contestato, l'assoluzione dell'imputato va deliberata con la formula <>, non con quella <<il fatto non sussiste>>, che riguarda la diversa ipotesi in cui manchi una qualsiasi norma penale cui ricondurre il fatto imputato. (Fattispecie nella quale al ricorrente era contestata l'appropriazione di denaro altrui sull'erroneo presupposto che le somme da lui trattenute, come datore di lavoro, sullo stipendio della lavoratrice, dovessero per ciò solo considerarsi trasferite in proprietà di questa: la Suprema Corte ha ritenuto che difettasse l'elemento dell'altruità del bene, costitutivo della fattispecie astratta di appropriazione indebita, ed ha conseguentemente dichiarato che il fatto reato contestato non sussiste).

Non integra il reato di appropriazione indebita, ma mero illecito civile, la condotta del datore di lavoro che, in caso di cessione di quota della retribuzione da parte del lavoratore, ometta di versarla al cessionario. (In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che la regola dell'acquisizione per confusione del denaro e delle cose fungibili nel patrimonio di colui che le riceve non opera ai fini della nozione di altruità accolta nell'art. 646 cod. pen. Non potrà, pertanto, ritenersi responsabile di appropriazione indebita colui che non adempia obbligazioni pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio non conferite e vincolate a tale scopo).

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  • 1Abolitio criminis e reati tributari 'sotto-soglia': uno dei primi
    Stefano Finocchiaro · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. Il provvedimento in oggetto - con cui il giudice dell'esecuzione presso il Tribunale di Udine ha disposto la revoca ex art. 673 c.p.p. di una sentenza definitiva di condanna per un reato di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis d.lgs. 74/2000 - rappresenta un esempio delle rilevanti conseguenze pratiche derivanti dalla recente riforma dei reati tributari, operata dal d.lgs. 24 settembre 2015, n. 158[1]. 2. Tra le varie modifiche apportate dalla riforma è stata infatti elevata la soglia di punibilità del reato di omesso versamento di ritenute certificate ex art. 10-bis d.lgs. 74/2000[2], che è passata così da 50.000 euro a 150.000 euro, per ciascun periodo d'imposta. …

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  • 2Reato di appropriazione indebita: guida pratica
    https://www.studiocataldi.it/

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  • 3Omissione del versamento IVA sanzionata anche se sotto la soglia di punibillità penale
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    La Cassazione ha precisato che il venir meno del reato tributario per innalzamento della soglia di punibilità (soglia che, per l'IVA, è passata da euro 50mila a euro 250mila) non ha rilevanza sotto il profilo tributario, rimanendo l'omesso versamento, a seguito dell'innalzamento della soglia di rilevanza penale, un illecito amministrativo. Nell'eventuale procedimento penale già in corso l'assoluzione deve essere pronunciata con formula piena («il fatto non sussiste»), e non perché «il fatto non è previsto dalla legge come reato.» Decisione: Sentenza n. 3098/2016 Cassazione Penale – Sezione III Il caso. Una società aveva omesso il versamento di IVA per l'anno 2010 per 51mila euro, e …

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    Salvatore Messina · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    La sentenza n. 15815 del 2017 si pone in evidenza poiché ritiene non integrato il delitto di appropriazione indebita qualora il promittente venditore, successivamente alla risoluzione del contratto, non restituisca al promissario acquirente l'acconto sul prezzo del bene “vendendo”. Per i Supremi Giudici, invero, difetta il vincolo di destinazione delle somme e, stante la fungibilità del denaro, sussiste solo un obbligo di restituzione in sede civilistica. La fattispecie per cui è causa trae origine da una controversia insorta tra un promittente acquirente che, in sede di stipula del contratto preliminare, versa a titolo di acconto una determinata somma. Il promittente venditore ritiene …

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    Guido Colaiacovo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 27 marzo 2024
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 25/05/2011, n. 37954
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 37954
Data del deposito : 25 maggio 2011

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