Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2015, n. 25939
CASS
Sentenza 17 marzo 2015

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In tema di sospensione del processo per incapacità dell'imputato, ai fini dell'esclusione del requisito della sua cosciente partecipazione, non è sufficiente la presenza di una patologia psichiatrica, ma è necessario che l'imputato risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene in sua presenza e da non potersi difendere. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto dell'istanza di sospensione, emessa nei confronti di imputato al quale era stata riconosciuta un'invalidità civile per la patologia psichiatrica da cui era affetto, ma che aveva dimostrato, anche con il comportamento tenuto dinanzi al giudice procedente, di essere in grado di partecipare coscientemente al processo).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2015, n. 25939
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 25939
    Data del deposito : 17 marzo 2015

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