Sentenza 17 marzo 2015
Massime • 1
In tema di sospensione del processo per incapacità dell'imputato, ai fini dell'esclusione del requisito della sua cosciente partecipazione, non è sufficiente la presenza di una patologia psichiatrica, ma è necessario che l'imputato risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene in sua presenza e da non potersi difendere. (In applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione di rigetto dell'istanza di sospensione, emessa nei confronti di imputato al quale era stata riconosciuta un'invalidità civile per la patologia psichiatrica da cui era affetto, ma che aveva dimostrato, anche con il comportamento tenuto dinanzi al giudice procedente, di essere in grado di partecipare coscientemente al processo).
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 17/03/2015, n. 25939 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25939 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2015 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CONTI NN - Presidente - del 17/03/2015
Dott. CITTERIO Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - N. 416
Dott. DE AMICIS Gaetano - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BASSI Alessandra - Consigliere - N. 49097/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
TI TO N. IL 11/10/1970;
avverso la sentenza n. 929/2010 CORTE APPELLO di TRIESTE, del 17/04/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 17/03/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GAETANO DE AMICIS;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 17 aprile 2013 la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Pordenone in data 29 ottobre 2009, concesse le attenuanti generiche ritenute prevalenti sulla contestata recidiva infraquinquennale, ha rideterminato la pena inflitta a TI NI in quella di anno uno e mesi quattro di reclusione.
1.1. All'esito del giudizio di primo grado egli era stato condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione in ordine al reato di cui all'art. 368 c.p., per avere, con denuncia-querela presentata ai Carabinieri di Pordenone in data 11 settembre 2004, falsamente incolpato UT TO e VE NN - inizialmente indicato come GI - dei reati di lesioni personali volontarie nei suoi confronti e di danneggiamento della propria autovettura, nonostante i fatti, come emerso a seguito degli accertamenti effettuati dalla Polizia giudiziaria, si fossero svolti secondo modalità diverse da quelle indicate dal denunciante nell'atto sopra richiamato.
2. Avverso la su indicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'Avv. Michele Attanasio, quale difensore di fiducia dell'imputato, che ha dedotto dieci motivi di doglianza, il cui contenuto viene qui di seguito sinteticamente illustrato.
2.1. Vizi motivazionali in ordine alla ritenuta invalidità della nomina fiduciaria conferita dall'imputato all'Avv. Sergio Mameli e conseguente violazione degli artt. 96 e 108 c.p.p., per avere la Corte d'appello erroneamente considerato incerta la nomina di un difensore di fiducia (Avv. Mameli) effettuata dall'imputato a mezzo telefax, ed al contempo valida tale dichiarazione laddove egli aveva inteso revocare la nomina di altro difensore (Avv. Longo), dando notizia della sua sospensione disciplinare;
ne discende che la Corte d'appello avrebbe dovuto verificare l'intervenuta sospensione dall'attività professionale e, se del caso, procedere con la nomina di un difensore d'ufficio - che aveva comunque diritto ad un termine a difesa - e non con la nomina di un sostituto processuale dell'Avv. Longo ai sensi dell'art. 97 c.p.p., comma 4, rigettando al contempo la richiesta, avanzata dal difensore subentrante, di un termine a difesa perché ignaro del contenuto degli atti processuali.
2.2. Vizi motivazionali in ordine alla mancata concessione di un termine a difesa all'avv. Sergio Mameli, nominato quale sostituto di udienza del precedente difensore fiduciario, e conseguente violazione dell'art. 108 c.p.p. e art. 97 c.p.p., comma 4. 2.3. Vizi motivazionali in ordine alla richiesta, avanzata dal Procuratore generale, di sospensione del processo per la incapacità di stare in giudizio dell'imputato ai sensi dell'art. 70 c.p.p., alla luce delle conclusioni al riguardo formulate dal perito nominato dalla Corte d'appello di Trieste.
2.4. Vizi motivazionali in ordine alla mancata concessione di un rinvio richiesto dal difensore di fiducia (Avv. Edoardo Longo) per legittimo impedimento a comparire dinanzi al Giudice di primo grado, nonostante la presenza di un concomitante impegno professionale per la discussione di un processo da celebrare con rito direttissimo avanti al Tribunale di Dolo.
2.5. Vizi motivazionali in ordine alla violazione degli artt. 210 e 197 bis c.p.p. e art. 64 c.p., comma 3, lett. c), per quel che attiene alla eccepita nullità delle deposizioni rese da UT e VE, che risultavano esser stati denunciati da TI e dovevano, pertanto, essere escussi in veste di testimoni assistiti, con il ricorso alle garanzie previste dalle su indicate disposizioni normative. Dai verbali di udienza, infatti, emerge che i predetti sono stati assistiti dai loro difensori, senza che il Giudice abbia dato gli avvisi previsti dall'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c).
2.6. Vizi motivazionali in ordine alla mancata osservanza del termine stabilito per la decisione sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio dei non abbienti, con la conseguente nullità degli atti consecutivi, qualora tale violazione abbia determinato una lesione concreta del diritto all'assistenza tecnica dell'imputato.
2.7. Vizi motivazionali in ordine alla mancata deliberazione secondo i principii previsti dagli artt. 521, 525 e 526 c.p.p., atteso che nel caso di specie il processo si è protratto per quasi un anno prima che il Giudice si ritirasse in camera di consiglio per emettere la sentenza.
2.8. Vizi motivazionali in ordine alla mancata assunzione di prova necessaria per accertare la verità dei fatti esposta dall'imputato, non avendo la Corte d'appello offerto alcuna spiegazione in merito alla richiesta avanzata dal difensore di assunzione di testimonianze ritenute decisive ai fini della decisione, poiché provenienti da persone che avevano assistito allo svolgimento dei fatti.
2.9. Vizi motivazionali in ordine alla insussistenza della fattispecie di calunnia, non avendo la Corte di merito considerato che le prove testimoniali in atti portavano ad una conclusione diametralmente opposta, ossia che vi era stata una colluttazione tra l'imputato, il VE ed il UT, con reciproca aggressione tra le parti. Nè la Corte ha considerato il rapporto di conflittualità esistente tra l'imputato ed il UT, padre della sua ex fidanzata, e le circostanze inerenti alla verifica della reale consapevolezza, da parte dell'imputato, dell'innocenza delle persone incolpate e della falsità delle accuse loro addebitate. Incongrua, in particolare, risulta l'affermazione della sentenza secondo cui le ferite riportate dal UT sono il "frutto di una mirata e violenta aggressione dello TI", poiché la stessa non si attiene alla descrizione dei fatti operata dallo stesso UT, che ha parlato di un reciproco scambio di spintoni.
2.10. Violazione di legge con riferimento alla necessità di riscontri oggettivi e soggettivi delle dichiarazioni rese da VE e UT, trattandosi di persone offese le cui deposizioni richiedevano, come tali, un'attenta valutazione al fine di acquisire elementi di convalida idonei ad attestarne la piena credibilità oggettiva e soggettiva.
3. In occasione della celebrazione dell'odierna udienza è pervenuta in Cancelleria una missiva del ricorrente, dal cui contenuto pare evincersi una richiesta di traduzione alla quale, in questa Sede, non può darsi corso, trattandosi di un giudizio di legittimità. CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato e deve essere pertanto rigettato per le ragioni qui di seguito esposte e precisate.
2. Infondati devono ritenersi i primi due motivi di doglianza, avendo la Corte di merito specificamente replicato alle correlative obiezioni difensive, laddove ha spiegato, per un verso, che la comunicazione via fax con la richiesta di concessione di un termine a difesa (unitamente alla contestuale nomina di un nuovo difensore di fiducia e alla revoca di ogni precedente nomina, a causa della prospettata sospensione disciplinare di altro legale) non era stata tempestivamente trasmessa alla Cancelleria, e, per altro verso, che di quella richiesta non potevano dirsi certe la provenienza, ne' la paternità, con il logico corollario della piena legittimità del diniego del termine a difesa invocato dal difensore nominato quale sostituto del titolare non comparso - per asserito legittimo impedimento, ritenuto insussistente dal giudice - trattandosi di un diritto che spetta al difensore nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato (da ultimo, v. Sez. 5, n. 3558 del 19/11/2014, dep. 26/01/2015, Rv. 262847; Sez. 5, n. 4643 del 06/11/2013, dep. 30/01/2014, Rv. 258715; Sez. 5, Sentenza n. 23728 del 04/02/2013, dep. 31/05/2013, Rv. 256520). V'è da osservare, al riguardo, che la Corte territoriale ha fatto buon governo del quadro di principii da questa Suprema Corte statuiti (Sez. 1, n. 35127 del 19/04/2011, dep. 28/09/2011, Rv. 250783), ove si consideri che la nomina del difensore di fiducia deve essere effettuata con le modalità specificamente previste dall'art. 96 c.p.p., il cui comma 2 fa riferimento ad una dichiarazione resa all'autorità procedente, ovvero consegnata alla stessa dal difensore o trasmessa con raccomandata. La nomina del difensore di fiducia è dunque un atto formale, che non ammette equipollenti, con la conseguente necessità di una scrupolosa osservanza delle forme e delle modalità previste dalla su menzionata disposizione. Pur se non effettuata con il puntuale rispetto delle formalità indicate dal disposto di cui all'art. 96 c.p.p., si ritiene che la nomina possa comunque essere ritenuta valida, sempre che ricorrano, però, elementi inequivoci dai quali sia possibile desumere una designazione per "facta concludentia" (Sez. 5, n. 35696 del 25/06/2014, dep. 13/08/2014, Rv. 260300; Sez. 6, n. 16114 del 20/04/2012, dep. 27/04/2012, Rv. 252575), elementi, cioè, idonei, per loro natura o pregnanza di significato, a determinare un quadro di assoluta ed insuperabile certezza, che la Corte distrettuale, nel caso in esame, ha, di contro, motivatamente ritenuto di escludere. Nè, sotto altro ma connesso profilo, è ravvisabile alcun elemento di contraddittorietà nei correlativi passaggi del percorso motivazionale seguito dall'impugnata pronunzia (v., supra, il par. 2.1.), poiché la Corte d'appello si è limitata a rilevare un dato obiettivo - la mancata presenza del precedente difensore - sulle cui ragioni non era affatto obbligata a disporre ulteriori accertamenti. V'è infine da considerare, e il rilievo è dirimente, che la Corte distrettuale ha coerentemente prospettato, quale ulteriore ragione giustificativa dell'epilogo decisorio cui è sul punto pervenuta, una situazione processuale complessivamente connotata non solo dalla successione di decine di nomine e revoche, pure in capo allo stesso difensore, ma anche da una nutrita serie di istanze di rimessione e di ricusazione, tutte respinte o dichiarate inammissibili, con l'evidente rischio di consentire, in tal guisa, un continuo e pretestuoso differimento della decisione.
Evenienza, quella or ora indicata, che la giurisprudenza di questa Suprema Corte (Sez. Un., n. 155 del 29/09/2011, dep. 10/01/2012, Rv. 251496) ritiene ascrivibile ad una forma di abuso del processo, che infatti consiste in un vizio per sviamento della funzione, ovvero in una frode alla funzione, e si realizza allorché un diritto o una facoltà processuali sono esercitati per scopi diversi da quelli per i quali l'ordinamento processuale astrattamente li riconosce all'imputato, il quale non può in tal caso invocare la tutela di interessi che non sono stati lesi e che non erano in realtà effettivamente perseguiti.
In applicazione di tale principio, dunque, deve escludersi nel caso di specie qualsiasi violazione del diritto alla difesa, ravvisandosi, di contro, un concreto pregiudizio dell'interesse obiettivo dell'ordinamento, e di ciascuna delle parti, alla celebrazione di un giudizio equo in tempi ragionevoli, atteso che lo svolgimento e la definizione del processo di primo grado non possono essere certo ostacolati da un numero esagerato di iniziative difensive - attraverso il reiterato avvicendamento di difensori, ovvero la proposizione di istanze di rimessione e ricusazione inammissibili - con il solo obiettivo di ottenere una pretestuosa dilatazione, ovvero una reiterazione tendenzialmente infinita delle attività processuali.
Si tratta di situazioni, come tali, inidonee a legittimare ex post la proposizione di eccezioni di nullità con riguardo al diniego di termini a difesa, ovvero alla concessione di termini ridotti rispetto a quelli previsti dall'art. 108 c.p.p., comma 1, (Sez. Un., n. 155 del 29/09/2011, dep. 10/01/2012, Rv. 251497).
3. Parimenti infondata deve ritenersi la terza doglianza in ricorso prospettata, avendo la Corte d'appello puntualmente illustrato le ragioni giustificative del rigetto della relativa istanza di sospensione, attraverso il ragionato richiamo alle motivate conclusioni rassegnate in data 8 aprile 2013 all'esito di un'approfondita indagine peritale, che si è soffermata sull'analisi delle condizioni psico-fisiche dell'imputato, osservando come egli, pur rivelando una personalità singolare, affetta da una patologia psichiatrica che ne ha determinato una valutazione d'invalidità civile, fosse dotato, anche in ragione delle modalità che ne hanno connotato il comportamento assunto dinanzi alla Corte, della capacità minima di partecipare coscientemente al processo. Al riguardo, inoltre, è d'uopo rilevare come la Corte di merito abbia fatto buon governo della regula iuris da tempo tracciata da questa Suprema Corte (Sez. 6, n. 2419 del 23/10/2009, dep. 20/01/2010, Rv. 245830; Sez. 1, n. 14803 del 07/03/2012, dep. 18/04/2012, Rv. 252267), secondo cui, in tema di sospensione del processo per incapacità dell'imputato, per escludere il requisito della sua cosciente partecipazione non è sufficiente la presenza di una patologia psichiatrica, anche grave, ma è necessario che egli risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene e da non potersi difendere in quella sede, risultando altrimenti impossibile procedere al giudizio nei confronti di soggetti che risultino infermi o seminfermi di mente.
4. Manifestamente infondata deve ritenersi la quarta doglianza, avendo la Corte d'appello congruamente spiegato le ragioni giustificative del rigetto dell'istanza di rinvio, che non ha mancato di individuare in una serie di profili oggetto di specifica e globale valutazione (la carenza di tempestività nella presentazione, la distanza tra i due Uffici giudiziari interessati, lo stato di detenzione dell'imputato e i diversi rinvii già subiti dal procedimento per motivi analogamente legati ai prospettati impegni dinanzi ad altre Sedi giudiziarie), sulla cui complessiva rilevanza nel caso in esame, tuttavia, il ricorrente ha omesso di esercitare una puntuale e dettagliata critica logico-argomentativa, finalizzata ad inficiarne, ovvero anche solo a metterne in crisi, l'intima coerenza e solidità d'impostazione.
Nè, al riguardo, può tralasciarsi di considerare il principio, più volte affermato da questa Suprema Corte (da ultimo, v. Sez. 6, n. 47584 del 15/10/2014, dep. 18/11/2014, Rv. 261251; Sez. 3, n. 19458 del 08/04/2014, dep. 12/05/2014, Rv. 259757; Sez. 5, n. 41148 del 28/10/2010, dep. 22/11/2010, Rv. 248905), secondo cui è onere del difensore che presenta un'istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dare giustificazione della mancata nomina di un sostituto, la cui doverosità è desumibile, oltreché da ragioni d'ordine sistematico, dall'ultimo periodo dell'art. 420 ter c.p.p., comma 5. Invero, pur essendo arduo dare la prova negativa di un fatto, è comunque onere del difensore istante esplicitare le ragioni di detta impossibilità - che possono variamente riguardare la difficoltà, delicatezza o complicazione del processo, l'esplicita richiesta dell'assistito, l'assenza di altri avvocati nello studio del difensore, l'indisponibilità di colleghi esperti nella medesima materia ecc. - per consentire al Giudice di apprezzarle, bilanciandole all'interno di una valutazione comparativa che egli deve orientare, come avvenuto nel caso in esame, nel senso di un prudente contemperamento delle esigenze della difesa con quelle della giurisdizione (Sez. Un., n. 29529 del 25/06/2009, dep. 17/07/2009, Rv. 244109).
5. In ordine al quinto motivo di ricorso, la Corte distrettuale ha motivatamente replicato alla doglianza mossa dalla difesa e ne ha coerentemente ritenuto l'infondatezza, osservando che i dichiaranti sono stati escussi nel rispetto delle forme e delle garanzie di cui agli artt. 210 e 197 bis c.p.p.. Deve peraltro soggiungersi, al riguardo, che in caso di esame dibattimentale - in qualità di testimone assistito ex art. 197 bis c.p.p., comma 2, - di un imputato di reato connesso o interprobatoriamente collegato, l'omissione dell'avviso di cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c), non può costituire causa di inutilizzabilità delle relative dichiarazioni (Sez. 5, n. 48675 del 31/01/2014, dep. 24/11/2014, Rv. 261435).
6. Inammissibile, per aspecificità della sua formulazione, deve altresì ritenersi il sesto motivo di ricorso, avendo la Corte di merito spiegato le ragioni dell'infondatezza dell'eccezione ivi enunciata con argomenti congruamente ed esaustivamente esposti, sulla cui rilevanza nel caso di specie il ricorrente ha del tutto omesso di sviluppare un adeguato confronto critico-argomentativo. Al riguardo, in ogni caso, deve ribadirsi il principio affermato da questa Suprema Corte (Sez. 4, n. 46439 del 18/11/2008, dep. 17/12/2008, Rv. 242312), secondo cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la modifica del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 96 - che sanzionava con la nullità assoluta l'omessa decisione sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio nel termine ivi previsto - ad opera del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, art. 2 ter, comma 1, lett. c), convertito con modificazioni nella L. n. 125 del 2008, ha reso non più sussistenti le nullità integrate e dedotte vigente la previsione di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 96. 7. Genericamente enunciato, e come tale inammissibile in questa Sede, deve poi ritenersi il settimo motivo di doglianza, la cui formulazione, reiterativa di analoga eccezione, omette di considerare le specifiche risposte che in ordine a tale profilo la Corte distrettuale ha già motivatamente illustrato nel tessuto argomentativo dell'impugnata pronuncia (v. pag. 8).
8. Infondato deve ritenersi l'ottavo motivo di ricorso, ove si consideri, alla luce di una pacifica linea interpretativa ormai da tempo tracciata da questa Suprema Corte, che il giudice d'appello ha l'obbligo di motivare espressamente sulla richiesta di rinnovazione del dibattimento solo nel caso di suo accoglimento, mentre, ove ritenga di respingerla, può anche motivarne implicitamente il rigetto, evidenziando la sussistenza di elementi sufficienti ad affermare o negare la responsabilità del reo (Sez. 6, n. 11907 del 13/12/2013, dep. 12/03/2014, Rv. 259893). Siffatte valutazioni, peraltro, si sottraggono al sindacato di legittimità quando la struttura argomentativa della motivazione della decisione di secondo grado si fonda, come avvenuto nel caso in esame, su elementi ritenuti sufficienti per una compiuta valutazione in ordine alla penale responsabilità dell'imputato (Sez. 6, n. 30774 del 16/07/2013, dep. 17/07/2013, Rv. 257741). Nel caso in esame, poi, v'è da osservare che la Corte di merito non solo ha preso in esame la richiesta difensiva, ma l'ha motivatamente disattesa, laddove, proprio in relazione a tale profilo, ha richiamato la sentenza del Giudice di primo grado e ne ha condiviso tutti gli aspetti, ritenendola esauriente nelle risposte ivi articolate, anche sotto il profilo del rilievo assegnato alla contraddittorietà delle dichiarazioni rese dall'imputato, sicché già nell'ordito motivazionale della prima decisione - in sede di gravame, come si è detto, integralmente confermata - l'istanza difensiva di ammissione di ulteriori testimonianze veniva rigettata in considerazione della sua assoluta genericità, poiché dei relativi testi non si conoscevano le generalità, che avrebbero dovuto essere a loro volta identificate, se del caso, mediante altri testimoni (dei quali, peraltro, neanche in questa Sede sono stati compiutamente indicati i dati identificativi, ovvero la potenziale incidenza sul piano probatorio).
9. Per quel che attiene, infine, alle residue censure mosse nel ricorso circa il merito dell'imputazione (v., supra, i parr.
2.9. e 2.10.), deve rilevarsi come l'adeguatezza delle ragioni giustificative illustrate nell'impugnata sentenza non sia stata validamente censurata dal ricorrente, per lo più limitatosi a riproporre una serie di obiezioni già esaustivamente esaminate e disattese dai Giudici di merito, ovvero a formulare critiche e rilievi sulle valutazioni espresse in ordine alle risultanze offerte dal materiale probatorio sottoposto alla loro cognizione, prospettandone, tuttavia, una diversa ed alternativa lettura, che in questa Sede, come è noto, non è assoggettabile ad alcun tipo di verifica (ex plurimis, v. Sez. Un., n. 6402 del 30/04/1997, dep. 02/07/1997, Rv. 207944).
Il tessuto motivazionale della sentenza in esame, dunque, non presenta affatto quegli aspetti di carenza, contraddittorietà o macroscopica illogicità del ragionamento del giudice di merito che, alla stregua del consolidato insegnamento giurisprudenziale da questa Suprema Corte elaborato, potrebbero indurre a ritenere sussistente il vizio di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) (anche nella sua nuova formulazione), nel quale sostanzialmente si risolvono le censure dal ricorrente articolate nei su illustrati motivi di doglianza.
Al riguardo, infatti, muovendo dalle univoche emergenze del quadro probatorio compiutamente rappresentato in motivazione, e segnatamente dal contenuto della denunzia-querela e dalle dichiarazioni rese dai testi UT e VE, motivatamente ritenute credibili e non smentite da alcun elemento di prova contrario, i Giudici di merito hanno dettagliatamente ricostruito l'intero contesto e il dispiegarsi delle relative sequenze storico-fattuali, puntualmente replicando alle obiezioni difensive ed evidenziando, con lineari sequenze argomentative: a) l'insussistenza delle condotte oggetto di incolpazione;
b) l'assenza di riscontri rispetto alla versione dei fatti dall'imputato prospettata;
c) il fatto che l'imputato ebbe a provocare, prima verbalmente, poi con delle spinte, il UT, il quale a sua volta rimaneva coinvolto in una colluttazione al cui esito, mentre tentava di allontanarsi dal luogo che aveva costituito teatro del fatto, veniva aggredito alle spalle dallo TI con un punteruolo scagliatogli sulla schiena (ed appositamente prelevato dalla propria auto); d) il fatto che l'unica persona ad essere stata violentemente aggredita e colpita in modo tale da riportare lesioni nelle circostanze di luogo e di tempo dai Giudici di merito specificate fu in effetti il solo UT (tanto che a suo carico, secondo le risultanze offerte dal relativo verbale del Pronto soccorso, venne refertata una ferita da punta al deltoide sinistro ed un trauma contusivo lombare al primo dito della mano sinistra, una ferita al livello del lobo dell'orecchi destro ed alcune escoriazioni al tronco); e) il fatto che i Carabinieri intervenuti nell'occasione furono chiamati da UT MO - che aveva assistito alla scena dal balcone dell'abitazione - in difesa propria e del padre, conoscendo la personalità dell'imputato; f) la collocazione di tale gesto, violento e pericoloso - in ragione delle ben più gravi conseguenze che avrebbero potuto scaturirne - all'interno di un contesto di rapporti segnato da telefonate moleste e messaggi minacciosi che si protraevano da tempo, a seguito della cessazione di una relazione intercorsa fra l'imputato e TI MO. Al riguardo, pertanto, deve rilevarsi come la Corte d'appello abbia compiutamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto sussistenti gli elementi richiesti per la configurazione dell'ipotesi delittuosa oggetto del correlativo tema d'accusa, ed ha evidenziato gli aspetti maggiormente significativi, dai quali ha tratto la conclusione che la ricostruzione proposta dalla difesa si poneva solo quale mera ipotesi alternativa, peraltro smentita dal complesso degli elementi di prova processualmente acquisiti.
La conclusione cui è pervenuta la sentenza impugnata riposa, in definitiva, su una base probatoria linearmente rappresentata come completa ed univoca, e come tale in nessun modo censurabile sotto il profilo della congruità e della correttezza dell'assetto logico - argomentativo.
In questa Sede, invero, a fronte di una corretta ed esaustiva ricostruzione del compendio storico-fattuale oggetto della regiudicanda, non può ritenersi ammessa alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti accertati nelle pronunzie dei Giudici di merito dovendosi la Corte di legittimità limitare a ripercorrere l'iter argomentativo ivi tracciato, ed a verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu aculi percepibili, senza alcuna possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle correlative acquisizioni processuali.
10. Al rigetto del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 17 marzo 2015.
Depositato in Cancelleria il 19 giugno 2015