Sentenza 7 ottobre 2014
Massime • 1
La verifica dattiloscopica è dotata di piena efficacia probatoria senza bisogno di elementi sussidiari di conferma, purché sia individuata la sussistenza di almeno sedici punti caratteristici uguali. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato la sentenza impugnata che, nonostante fossero state individuate diciassette minuzie, non aveva esaminato con adeguata motivazione le censure del consulente della difesa, il quale aveva sostenuto che almeno sei punti non potevano considerarsi minuzie).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 07/10/2014, n. 44561 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44561 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GENTILE Mario - Presidente - del 07/10/2014
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. MACCHIA Alberto - Consigliere - N. 2212
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 15036/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
OI AN N. IL 21/04/1950;
avverso la sentenza n. 939/2013 CORTE APPELLO di GENOVA, del 17/10/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. VERGA GIOVANNA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. BALDI Fulvio, che ha concluso per l'annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio;
Rigetto nel resto.
Udito il difensore Avv. FEMIA Rocco che insiste nell'accoglimento dei motivi.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza in data 17.10.2013 la Corte d'appello di Genova confermava la sentenza del Tribunale di Savona che il 14.1.2013 aveva condannato OI AN per concorso in rapina aggravata e riciclaggio di autovettura.
Ricorre per Cassazione l'imputato deducendo che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta non riconducibilità all'imputato dell'impronta digitale rilevata sul frammento rinvenuto all'interno della vettura asseritamente utilizzata dagli autori della rapina. Sostiene che l'esito degli accertamenti tecnici non poteva ritenersi univoco, ne' risolutivo e che le considerazioni di carattere logico, in parte basate su assunti indimostrati, non potevano avere una efficacia probatoria così stringente da consentire di giungere ad un giudizio di penale responsabilità oltre la soglia del ragionevole dubbio. Richiama i motivi di critica espressi dal consulente della difesa che ha contestato 6 minuzie riferendo che, o per il punto in cui erano posizionate, o per l'andamento del tratto non potevano essere utilizzate ai fini comparativi. Sostiene che a fronte delle diverse valutazioni da parte dei due consulenti il giudice non si sarebbe dovuto limitare a dare atto della maggiore credibilità scientifica dell'uno rispetto all'altro, ma avrebbe dovuto esaminare in concreto le varie obiezioni e dare conto delle specifiche ragioni per le quali doveva ritenersi preferibile la tesi dell'uno piuttosto che quella dell'altro. Lamenta la mancata analisi nel dettaglio delle specifiche contestazioni sostenendo che la corte d'appello ha completamente omesso di rispondere ai rilievi difensivi;
2. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla ritenuta corrispondenza tra l'autore della rapina e la persona dell'OI.
Lamenta che i giudici di secondo grado non hanno tenuto conto delle dichiarazioni del consulente tecnico della difesa che ha evidenziato l'erronea comparazione effettuata tra l'orecchio destro del rapinatore e quello sinistro dell'imputato, la assoluta genericità del concetto di forma poligonale, la non corrispondenza della piramide nasale, la insufficienza del rilievo relativo alla conformazione delle sopracciglia;
3. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 99 c.p.p., commi 4 e 5, artt. 420 ter, 420 quinquies, 517, 520 e 521 c.p.p.. Lamenta che all'imputato detenuto e non comparso veniva contestata la recidiva reiterata all'udienza del 26 novembre 2012 senza che, ai sensi dell'articolo 520 codice procedura penale, gli venisse notificato il verbale con la nuova contestazione. Eccepisce pertanto la irritualità della contestazione della recidiva e la nullità della sentenza nella parte in cui determinava un aumento di pena a tale titolo;
4. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 63 c.p., comma 4,art. 99 c.p., commi 4 e 5, art. 628 c.p., comma 3, art. 597 c.p.p., comma 3. Lamenta il ricorrente l'errore in cui è incorso il giudice di primo grado che aveva stabilito la pena base con riguardo alla rapina aggravata e quindi aveva disposto un ulteriore all'aumento pari a due terzi della pena per la recidiva reiterata in violazione dell'art. 63, comma 4, come affermato anche dalle sezioni unite della corte di cassazione con la sentenza numero 20798 del 24 maggio 2011. Evidenzia che i giudici d'appello preso atto delle doglianze difensive e riconosciutene la fondatezza hanno però ritenuto di non dover rideterminare il trattamento sanzionatorio finale e di potersi limitare ad una diversa modulazione attraverso una più grave rideterminazione della pena base ed una diversa distribuzione degli aumenti intermedi. Sostiene che è errato ritenere la recidiva circostanza più grave rispetto a quello di cui dell'art. 628 c.p., comma 2 e che in ogni caso è errato rideterminare la pena base in misura diversa da quella stabilita dal primo giudice in assenza di impugnazione da parte del pubblico ministero;
5. violazione di legge e vizio della motivazione in relazione alla mancata concessione delle attenuanti generiche
Il terzo motivo di ricorso è fondato.
La difesa all'udienza del 26.11.2012 a fronte della contestazione della recidiva reiterata e specifica ha immediatamente chiesto che si procedesse alla notifica della nuova contestazione all'imputato assente, richiesta disattesa dal Tribunale.
Ciò detto deve rilevarsi che se è vero come, indicato dai giudici di secondo grado, che "la mancata comparizione in udienza dell'imputato detenuto, che abbia rinunciato ad essere presente ed abbia quindi accettato il giudizio in sua assenza, non da luogo a contumacia, ma ad una mera assenza" (in termini, ex multis, n. 7474 del 2014 Rv. 258883; n. 33510 del 2010 Rv. 248118; n. 24573 del2006, Rv. 234686) è pur vero che l'art. 520 c.p.p., comma 1 prevede che, nelle ipotesi di cui agli artt. 516 e 517 c.p.p. (ed in tale ultimo articolo rientra la recidiva, come si desume dall'art. 519 c.p.p.), la contestazione all'imputato contumace o assente sia inserita nel verbale di dibattimento e che il verbale sia notificato per estratto all'imputato.
La disposizione non distingue tra l'ipotesi relativa alla contestazione della recidiva e altre contestazioni e tale distinzione non può essere fatta discendere dalla mancata previsione di un termine a difesa nell'ipotesi di contestazione della recidiva. Ne segue la nullità delle pronunzie di primo grado e di appello, ai sensi dell'art. 522 c.p.p., comma 2, nella sola parte relativa alla contestazione della recidiva che deve essere eliminata. Anche i primi due motivi di ricorso sono fondati. Dalle sentenze di merito emerge che la partecipazione dell'Aloisi alla rapina risulta provata perché all'interno della Fiat Panda, utilizzata dai rapinatori, è stato individuato un reperto riportante le impronte digitali dell'imputato, sia perché la comparazione antropomorfica ha dato riscontro positivo in quanto dall'esame delle fotografie prodotte in atti risultava una evidente rassomiglianza tra uno dei due rapinatori e l'Aloisi. Premesso che, secondo l'insegnamento assolutamente costante di questa Corte, la verifica dattiloscopica è dotata di piena efficacia probatoria senza bisogno di elementi sussidiari di conferma, purché venga individuata la sussistenza di almeno 16 punti caratteristici uguali (ex plurimis: Cass. 22-3-89 n. 94254 RV 180856) deve rilevarsi che nel caso di specie il RIS ha ritenuto di individuare 17 minuzie, mentre il consulente della difesa ne ha contestate ben 6 rilevando che le stesse non potevano considerarsi minuzie in quanto non identificabili nelle stesse sia per la parzialità del frammento e sia per l'assenza di definizione nella zona in cui veniva segnalata.
I giudici di merito hanno disatteso dette obiezioni limitandosi ad affermare che dovevano ritenersi persuasive le repliche del consulente dell'accusa che aveva sostenuto che la parzialità del frammento non c'entra niente con la definizione dei punti. Ciò detto deve rilevarsi che la Corte Territoriale si è limitata a ritenere pienamente convincenti perché logiche è consequenziale le risposte fornite dal consulente del Ris e a ritenere sintetiche ed assiomatiche le critiche sollevate dal consulente della difesa, senza esaminare nel dettaglio le specifiche contestazioni sollevate da quest'ultimo e puntualmente riportate nei motivi d'appello e senza specificare perché le spiegazioni fornite dal consulente dell'accusa potevano ritenersi idonee a fugare i dubbi sollevati dalla difesa limitandosi invece ad affermare che il consulente dell'accusa aveva risposto a tutte le critiche sollevate dal consulente della difesa. Così come la Corte Territoriale ha ritenuto riscontrata la prova dattiloscopica dall'esame antropomorfico delle immagini del circuito di video sorveglianza senza esaminare le critiche sollevate dalla difesa nei motivi di appello limitandosi a ritenerle generiche e non idonee a porre in crisi le dettagliate conclusioni della sentenza sul punto, senza considerare che nei motivi di gravame l'imputato aveva indicato le ragioni delle proprie doglianze richiamandosi anche alle osservazioni del proprio consulente.
La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'Appello di Genova per nuovo esame in punto di responsabilità e trattamento sanzionatorio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla recidiva che elimina;
annulla altresì la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della corte d'appello di Genova per un nuovo esame in punto di responsabilità e di trattamento sanzionatorio. Così deciso in Roma, il 7 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2014