Sentenza 31 gennaio 2014
Massime • 1
In caso di esame dibattimentale - in qualità di testimone assistito ex art. 197 bis, comma secondo, cod. proc. pen. - di imputato di reato connesso o interprobatoriamente collegato, l'omissione dell'avviso di cui all'art. 64, comma terzo, lett. c), cod. proc. pen., non può costituire causa di inutilizzabilità delle dichiarazioni.
Commentario • 1
- 1. Art. 64 c.p.p. Regole generali per l'interrogatoriohttps://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 31/01/2014, n. 48675 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 48675 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DUBOLINO Pietro - Presidente - del 31/01/2014
Dott. PEZZULLO Rosa - Consigliere - SENTENZA
Dott. SETTEMBRE Antonio - Consigliere - N. 308
Dott. POSITANO Gabriele - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPUTO Angelo - Consigliere - N. 38251/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PE MA N. IL 10/04/1963;
avverso la sentenza n. 446/2010 CORTE APPELLO di GENOVA, del 06/03/2013;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 31/01/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO;
Il Procuratore Generale della Corte di Cassazione, Dr. Enrico Delhaye, ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio per intervenuta prescrizione e il rigetto del ricorso, agli effetti civili.
Per la parte civile è presente l'Avvocato Boggiano Paolo del foro di Chiavari, il quale conclude chiedendo rigettarsi il ricorso. Deposita nota spese e conclusioni scritte.
Per il ricorrente è presente l'Avvocato Parratta Stefano del foro di Roma, in sost. dell'Avvocato Costa Paolo, il quale chiede l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il difensore di ES MA propone ricorso per Cassazione contro la sentenza emessa dalla Corte d'Appello di Genova in data 6 marzo 2013, con la quale è stata confermata la decisione del Tribunale di Chiavari, in composizione monocratica del 13 ottobre 2009, che ha condannato il ricorrente per il reato di cui all'art. 582 c.p. e art. 585 c.p., ritenuto il vincolo della continuazione e concesse le attenuanti generiche, alla pena di mesi due di reclusione, oltre al risarcimento del danno in favore della parte civile, IO GI, da liquidarsi in separato giudizio.
2. La Corte d'Appello, in parziale accoglimento del primo motivo di gravarne, aveva rinnovato il dibattimento disponendo l'esame della persona offesa, IO GI, quale imputato di reato connesso, poiché lo stesso era stato sentito come testimone nel precedente grado di giudizio, con conseguente inutilizzabilità delle sue dichiarazioni.
3. La Corte d'Appello ha ritenuto attendibili, riscontrate dai certificati medici e dalle affermazioni dei testi escussi, le dichiarazioni della parte offesa;
ha ritenuto che il Tribunale non avesse espressamente escluso l'aggravante contestata, lasciando solamente presumere un giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche;
pertanto, ha affermato la sussistenza dell'aggravante, riconoscendo, comunque, la prevalenza delle attenuanti generiche e confermando la sentenza di primo grado.
4. Avverso tale decisione propone ricorso il difensore di ES MA lamentando:
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), lamentando l'inutilizzabilità dell'audizione della parte civile, anche in secondo grado, avendo la Corte omesso di dare gli avvisi previsti all'art. 64, comma 3;
- violazione l'art. 606 c.p.p., lett. c), avendo la Corte ritenuto sussistente l'aggravante di cui all'art. 585 c.p., n. 2, esclusa in fatto, dal primo giudice ed in difetto di impugnazione del Pubblico Ministero o della parte civile;
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza di motivazione riguardo all'attendibilità della parte civile, portatrice di un interesse nel processo ed imputata in processo collegato;
- violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) per mancanza e contraddittorietà della motivazione riguardo al giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche operato sebbene il giudice di primo grado avesse escluso, in fatto, la sussistenza della aggravante in oggetto.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente va rilevato che il reato è prescritto alla data del 15 settembre 2013, successivamente alla sentenza di secondo grado del 6 marzo 2013, con la conseguenza che i motivi di impugnazione vanno esaminati esclusivamente ai fini della responsabilità civile attesa la costituzione di parte civile, con esclusione dei motivi che riguardano la pena ed in particolare il secondo e quarto motivo.
2. Per il resto, i motivi di impugnazione, per quel che si dirà, non sono inammissibili e, quindi, del maturarsi del termine prescrizionale si deve tenere conto anche in sede di legittimità.
3. Non ricorrono i presupposti per una pronuncia assolutoria ex art. 129 c.p.p., comma 2, perché, tenuto conto di quanto emerge a carico del ES dalla motivazione delle due sentenze, non risulta evidente la estraneità del ricorrente ai fatti contestati. Cosicché è necessario prendere atto della intervenuta causa estintiva e annullare senza rinvio la sentenza impugnata per essere estinto il reato per intervenuta prescrizione.
4. I motivi di ricorso debbono essere però valutati ai fini delle statuizioni civili ai sensi dell'art. 578 c.p.p.. 5. Con riferimento al primo motivo il ricorrente ha dedotto che al momento della celebrazione del processo di primo grado, la parte civile, IO GI, era imputata per fatti commessi in pari data rispetto a quelli oggetto del processo, per cui la Corte territoriale in data 12 febbraio 2013, accogliendo l'eccezione della difesa, aveva rinnovato l'ascolto del IO, atteso che a quella data non era stata ancora emessa la sentenza del giudizio connesso pendente davanti al Giudice di Pace. Tale adempimento è stato espletato all'udienza del 6 marzo 2013 con l'assistenza dal difensore, sui fatti di causa. Il ricorrente ha lamentato, che dal verbale di udienza emerge che al ES non sono stati sottoposti gli avvertimenti previsti all'art. 64, comma 3, con la conseguenza che anche la deposizione in parola, resa in secondo grado, deve ritenersi inutilizzabile.
6. La doglianza è infondata alla luce del condivisibile orientamento giurisprudenziale secondo cui, in caso di esame dibattimentale in qualità di testimone assistito ex art. 197 bis c.p.p., comma 2, di imputato di reato connesso o interprobatoriamente collegato allo stesso, l'omissione dell'avviso dio cui all'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c) non può costituire causa di inutilizzabilità (Sez. 5, n. 41886 del 24/09/2013, Perri, RV 257839, nello stesso senso in precedenza, Sez. 5, Sentenza n 12976 del 23/02/2012 Rv. 252317).
7. Le censure oggetto del secondo e quarto motivo di impugnazione, come rilevato in premessa, riguardando il profilo sanzionatelo, sono irrilevanti attesa la prescrizione del reato.
8. Con riferimento al terzo motivo, il ricorrente ha lamentato la mancanza di motivazione sulla credibilità della parte civile, rilevando che i riscontri evidenziati dalla Corte appaiono labili. In particolare, quello relativo al certificato medico, risulta inconsistente, avendo il giudice di primo grado ritenuto tale certificato non idoneo a dimostrare le dichiarazioni della parte civile, anche con riferimento all'aggravante. In secondo luogo, le dichiarazioni del teste ES RI sono state svilite dal primo giudice, poiché la stessa non era presente all'episodio in oggetto e ha descritto in termini assolutamente esorbitanti le condizioni del fratello ("maciullato"), in contrasto con le risultanze dei certificati medici.
9. In realtà la motivazione della Corte non è mancante ed, anzi, risulta congrua, evidenziando adeguatamente che le dichiarazioni di IO, che pure non avrebbero richiesto ulteriore riscontro, trovano conferma nei certificati del Pronto Soccorso del 15 marzo 2006, giorno dell'evento, e in quello successivo del 19 marzo 2006, perfettamente compatibili con l'aggressione con calci e con un flessibile, puntualizzando lo specifico riscontro derivante dall'esistenza di una ferita abrasa, compatibile con il racconto della persona offesa. A ciò occorre aggiungere le differenti valutazioni operate dalla Corte riguardo all'utilizzo del "flessibile", in linea con le dichiarazioni dei fratelli ES e il cui effetto devastante è stato attenuato dal fatto che la persona offesa, come riferito dalla teste, "indossava cinque maglie, più una cappa". Ciononostante il medico del pronto soccorso ha rilevato lesioni escoriate a carico degli arti.
10. Alla pronuncia di rigetto consegue ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Del pari, il ricorrente va condannato alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile nel giudizio di legittimità, che, in relazione all'attività svolta, vengono liquidate in Euro 900,00, oltre accessori di legge.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata agli effetti penali perché il reato è estinto per prescrizione.
Rigetta il ricorso agli effetti civili e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese sostenute, nel grado, dalla parte civile che liquida in Euro 900 oltre accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2014.
Depositato in Cancelleria il 24 novembre 2014