Sentenza 18 novembre 2008
Massime • 1
In tema di patrocinio a spese dello Stato, la modifica dell'art. 96 del D.Lgs. n. 115 del 2002 - che sanzionava con la nullità assoluta l'omessa decisione sull'istanza di ammissione al gratuito patrocinio nel termine ivi previsto - ad opera dell'art. 2-ter, comma primo, lett. c) del D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modificazioni nella L. n. 125 del 2008, ha reso non più sussistenti le nullità integrate e dedotte vigente la previsione di cui all'art. 96 d.P.R. n. 115 del 2002.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/11/2008, n. 46439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46439 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MOCALI Piero - Presidente - del 18/11/2008
Dott. LICARI Carlo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VISCONTI Sergio - Consigliere - N. 2037
Dott. IZZO Gioacchino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - N. 41997/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Difensore di: BE UZ, nato a [...] l'[...];
Avverso la sentenza pronunciata in data 22 aprile 2003 dalla Corte di appello di Napoli;
- udita la relazione del Consigliere Dott. BRICCHETTI Renato;
- sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del S. Procuratore Generale Dott. DI POPOLO Angelo, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Napoli confermava la condanna di OU BE, alle pene di anni due di reclusione ed euro 6.000 di multa, per il concorso, con GH NN (separatamente giudicato), del reato di illegale detenzione di chilogrammi 3,8 di marijuana, accertato in Castelvolturno il 13 ottobre 2000.
2. Avverso l'anzidetta sentenza, ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, per mezzo del difensore, chiedendone l'annullamento ed affidando le proprie doglianze a due motivi.
2.1. Con il primo motivo deduce la violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96, sostenendo che il provvedimento di ammissione al patrocinio a spese dello Stato non sarebbe stato adottato nei termini, previsti a pena di nullità, dall'anzidetta disposizione.
2.2. Con il secondo motivo lamenta la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, art. 73, comma 5.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso non è meritevole di accoglimento.
3.1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile.
A norma dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), l'impugnazione deve, invero, contenere, a pena di inammissibilità, l'indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono la richiesta. Il ricorrente si è, invece, limitato a prospettare la violazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 96, senza riferimento alcuno al caso concreto.
In ogni caso, deve ricordarsi che la L. 24 luglio 2008, n. 125 ha modificato il citato art. 96.
Al comma 1 sono state, invero, soppresse le parole "ovvero immediatamente, se la stessa è presentata in udienza a pena di nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p., comma 2". Dell'art. 96, comma 1, prevede ora che, "nei dieci giorni successivi a quello in cui è stata presentata o è pervenuta l'istanza di ammissione", l'autorità giudiziaria, verificatane l'ammissibilità, "ammette l'interessato al patrocinio a spese dello Stato se, alla stregua della dichiarazione sostitutiva prevista dall'art. 79, comma 1, lett. c), ricorrono le condizioni di reddito cui l'ammissione al beneficio è subordinata".
È stato, dunque, soppresso l'obbligo di provvedere "immediatamente" se l'istanza è presentata in udienza.
Inoltre, l'obbligo di provvedere nei termini non è più previsto a pena di nullità assoluta (degli atti compresi tra la scadenza del termine medesimo e la data di effettiva adozione del provvedimento sull'istanza, come chiarito dalla giurisprudenza della Suprema Corte).
Eventuali questioni di nullità (come quella in esame) ancora pendenti possono, dunque, dirsi "risolte" dalla nuova previsione.
3.2. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta - come si è detto - la mancanza di motivazione della sentenza impugnata in ordine alla richiesta di riconoscimento della circostanza attenuante della lieve entità del fatto, salvo poi sostenere, con affermazione palesemente contraddittoria, che la Corte, per non riconoscere detta circostanza attenuante, avrebbe erroneamente fatto riferimento esclusivamente al dato quantitativo dello stupefacente detenuto.
Il motivo è, comunque, destituito di fondamento.
È vero che la Corte non tratta ex professo il tema dell'attenuante in questione, ma è altrettanto vero che, nel valutare la contestata congruità del trattamento sanzionatorio, ha affermato che la pena irrogata dal primo giudice (anni due di reclusione ed Euro 6.000,00, di multa) era da considerarsi "inadeguata" per difetto e "non rispondente ai canoni normativi di cui all'art. 133 c.p.". Si tratta di valutazione logicamente incompatibile con il riconoscimento della circostanza attenuante della "lieve entità del fatto", invocata con motivo di appello generico, oltre che palesemente infondato, atteso che il dato quantitativo ha valore preclusivo quando, come nel caso di specie (3,8 chilogrammi), è preponderante (cfr., per tutte, Cass. S.U. 21 settembre 2000, Primavera, RV 216667).
Il silenzio della Corte non integra, dunque, il denunciato vizio di preterizione sia perché la specifica deduzione prospettata col gravame è stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (giova ricordare, tra l'altro, che il pubblico ministero aveva contestato la circostanza aggravante dell'ingente quantità di sostanza stupefacente detenuta, poi esclusa dal giudice di primo grado) e, in particolare, dalla valutazione del fatto in concreto compiuta (in argomento cfr. Cass. 2^ 19 maggio 2004, Candiano, RV 229220), sia perché la domanda di riconoscimento della circostanza attenuante è, comunque, manifestamente infondata. Si aggiunga che, come questa Corte ha già avuto modo di affermare (cfr., ex plurimis, Cass. 4^ 15 dicembre 1998, Iannotta, RV 213230), non costituisce causa di annullamento della sentenza impugnata il mancato esame di un motivo di appello che per la sua genericità doveva essere dichiarato inammissibile.
4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 17 dicembre 2008