Sentenza 6 novembre 2013
Massime • 1
È legittimo il diniego del termine a difesa al difensore nominato come sostituto del titolare non comparso - per asserito legittimo impedimento, ritenuto insussistente dal giudice - trattandosi di diritto che spetta al difensore nominato a causa della cessazione definitiva dall'ufficio del precedente difensore per rinuncia, revoca, incompatibilità o abbandono del mandato.
Commentario • 1
- 1. Al difensore d’ufficio non spetta alcuna difesaRiccardo Radi · https://www.filodiritto.com/ · 13 gennaio 2022
Il diritto al termine a difesa disciplinato dall'art. 108 cpp non può essere invocato dal difensore di ufficio nominato ai sensi dell'art. 97 comma 4 cpp o dal difensore in sostituzione ex art. 102 c.p.p. Il principio è stato ribadito dalla cassazione sez. V con la sentenza n. 44637 del 2 dicembre 2021. La norma L'articolo 108 cpp,, Termini a difesa prevede: 1. Nei casi di rinuncia, di revoca, di incompatibilità, e nel caso di abbandono, il nuovo difensore dell'imputato o quello designato d'ufficio che ne fa richiesta ha diritto a un termine congruo, non inferiore a sette giorni, per prendere cognizione degli atti e per informarsi sui fatti oggetto del procedimento. 2. Il termine di cui …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 06/11/2013, n. 4643 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4643 |
| Data del deposito : | 6 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. FERRUA Giuliana - Presidente - del 06/11/2013
Dott. OLDI Paolo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LAPALORCIA Grazia - Consigliere - N. 2804
Dott. VESSICHELLI Maria - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DEMARCHI ALBENGO Paolo G. - Consigliere - N. 7681/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
EL NN N. IL 17/12/1968;
avverso la sentenza n. 595/2005 CORTE APPELLO di ANCONA, del 14/06/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 06/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARIA VESSICHELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. IZZO Gioacchino che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito il difensore avv. Benevenuto M..
FATTO E DIRITTO
Propone ricorso per cassazione, OR NN, avverso la sentenza della Corte di appello di Ancona, in data 14 giugno 2012, con la quale, per quanto qui di interesse, è stata confermata la condanna, inflitta in primo grado con sentenza del 20 gennaio 2005, in ordine al reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale in concorso (capi A, A bis, D).
Al OR, i reati sono stati addebitati quale amministratore di fatto (operante in concorso con l'amministratore di diritto Michelangeli) della società "Tecno Pallettes" Srl, dichiarata fallita con sentenza del 9 dicembre 1998. Gli sono state, altresì, concesse le circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla aggravante ex art. 219 legge fallimentare e riconosciuto, in appello, a seguito della rideterminazione della pena entro il limite di due anni di reclusione, il beneficio della sospensione condizionale.
Deduce:
la violazione dell'art. 94 c.p.p. (rectius, art. 97 c.p.p.) comma 4. All'udienza del 7 ottobre 2004, il difensore di fiducia avvocato Benvenuto, aveva fatto pervenire un'istanza di rinvio, per impedimento dovuto a ragioni di salute.
Non accolta l'istanza, il giudice aveva nominato, di ufficio, ex art.97 c.p.p., comma 4, un difensore in sostituzione di quello di fiducia, ma gli aveva negato il, pur richiesto, termine a difesa. Tale decisione è stata assunta sulla base della giurisprudenza allora invalsa che, tuttavia, in seguito, era mutata con l'orientamento espresso nella sentenza n. 10795 del 2008 della Cassazione che aveva valorizzato i diritti fondamentali tutelati dall'art. 6 della Cedu.
Il difensore osserva che la violazione di tali diritti non era stata dedotta, nell'immediatezza, nella forma della denuncia della nullità di ordine generale corrispondente e neppure con i motivi di appello, a causa dell'orientamento contrario fino a quel momento vigente. Soltanto il mutamento giurisprudenziale ("overruling) aveva consentito al difensore di dedurre, per la prima volta con il ricorso per cassazione, la nullità in questione.
Al riguardo, il difensore chiede l'applicazione del principio espresso dalle Sezioni unite civili, con sentenza dell'11 luglio 2011, n. 15144. Precisa che la rilevanza della questione sta nel fatto che, all'udienza sopra menzionata, si è proceduto all'esame del perito la cui relazione ha costituito il perno della affermazione di responsabilità.
Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza dei motivi. Effettivamente, in tema di concessione del termine a difesa, al difensore nominato come sostituto del titolare non comparso, si è registrata, in passato, una - del tutto temporanea - oscillazione nella giurisprudenza di legittimità la quale, fino al 5 giugno 2007 (sent. n. 26298, rv 237152), risultava avere mantenuto in maniera compatta l'orientamento negativo al riguardo.
In seguito - a parte l'errore materiale commesso nella indicazione di taluni estremi della sentenza citata nel ricorso - è stata massimata quella n. 10795 del 03/02/2010 rv 246843, che ha affermato il principio contrario, basato su una interpretazione analogica dell'art. 108 c.p.p., essendo stata ritenuta, da quel Collegio, la mancata assegnazione del termine in questione, motivo di nullità di ordine generale a regime intermedio.
Si è trattato, peraltro, non di un vero e proprio overruling ma di una fase circoscritta, semmai, di contrasto giurisprudenziale, se è vero che con successiva sentenza (massimata) n. 21899 del 22 aprile 2010, rv 247419, la Cassazione è tornata sulla originaria posizione negativa.
Ma, anche con sentenza (non massimata) del 2 ottobre 2008 n. 39432 era stato ribadito l'orientamento consolidato (richiamando le sentenze rv 137152 (rectius 237152) del 2007 e 236123 pure del 2007;
così pure era avvenuto con sentenza n. 19643 dell'8 aprile 2008, con sentenza n. 39010 del 2 luglio 2008 e con sentenza n. 34595 del 4 luglio 2008. Val la pena ricordare, tra le molte successive alla sentenza isolata in senso contrario, la sentenza n. 44110 del 30 settembre 2011 che si è rifatta alla giurisprudenza negativa in tema di riconoscimento del termine a difesa, al difensore nominato in sostituzione di quello titolare (citando rv 237152, rv 236123, rv 230099, rv 213381); la sentenza n. 11979 del 22 dicembre 2010 che ha richiamato i principi in materia formulati dalle sentenze nn. 464/1998, 162/1998 e 450/1997 della Corte Costituzionale; la sentenza n. 28144 del 22 maggio 2012 che ha ribadito la giurisprudenza assolutamente prevalente nel senso contrario a quello auspicato dal difensore (Sez. 2A Sentenza n. 26298 del 05/06/2007 Ud. (dep. 06/07/2007) Rv. 237152; Sez. 2A, Sentenza n. 5605 del 10/01/2007 Ud. (dep. 08/02/2007) Rv. 236123) menzionando anche la posizione della Corte costituzionale (Corte Cost., sent. n. 450 del 1997 e ord. n. 17 del 2006). In conclusione è da escludersi che, nella materia de qua, si sia in presenza dell'evocato "overruling".
E non può non notarsi, comunque, come tale nozione sia stata evocata in maniera del tutto inappropriata dal ricorrente, essendo stato affermato, dalle Sezioni unite Civili di questa Corte, con riferimento peraltro alla ipotesi di overruling giurisprudenziale sfavorevole, l'esatto contrario di quanto sostenuto dal difensore impugnante: e, cioè, è stato affermato che la soggezione del giudice alla sola legge (art. 101 Cost.) impedisce di attribuire all'interpretazione della giurisprudenza il valore di fonte del diritto, "sicché essa, nella sua dimensione dichiarativa, non può rappresentare la "lex temporis acti", ossia il parametro normativo immanente per la verifica di validità dell'atto compiuto in correlazione temporale con l'affermarsi dell'esegesi del giudice". E, per quanto le Sezioni unite penali (Sez. U, Sentenza n. 18288 del 21/01/2010 Cc. (dep. 13/05/2010) Rv. 246651) abbiano, nella ristretta materia della esecuzione penale, riconosciuto al mutamento giurisprudenza favorevole - ma solo quando proveniente da decisione delle Sezioni unite - il valore di "nuovo elemento di diritto" capace di superare i limiti della preclusione derivante da precedente decisione, al fine di salvaguardare il rispetto dei diritti fondamentali della persona in linea con i principi della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, la Corte Costituzionale (peraltro in tema di overruling favorevole, di tipo ancora una volta sostanziale e non processuale) non ha mancato di rimarcare l'efficacia non cogente ma solo "persuasiva" delle decisioni delle Sezioni unite e, altresì, come, le regole sulla successione di leggi, non possano essere estese ai mutamenti giurisprudenziali, essendo questi ultimi privi di vincolatività (sent. num. 0 230 del 2012). Deve concludersi, pertanto, osservandosi che il mancato riconoscimento del termine a difesa, nei confronti del difensore nominato di ufficio in sostituzione di quello di fiducia non comparso senza giustificato motivo, è conforme alle norme del codice di rito che non prevedono tale concessione, secondo la interpretazione assolutamente prevalente della giurisprudenza dell'epoca ed attuale. In più, non risulta che il difensore abbia eccepito alcuna lesione dei diritti difensivi, in primo grado oppure nei motivi di appello, così incorrendo nella menzionata preclusione.
Alla inammissibilità consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in Euro 1000.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento ed a versare alla cassa delle ammende la somma di Euro 1000.
Così deciso in Roma, il 6 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2014