Sentenza 7 marzo 2012
Massime • 1
In tema di sospensione del processo per incapacità dell'imputato, ai fini dell'esclusione del requisito della sua cosciente partecipazione, non è sufficiente la presenza di postumi di una risalente patologia psichiatrica, anche grave, ma è necessario che l'imputato risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene in sua presenza e da non potersi difendere.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2012, n. 14803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 14803 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 07/03/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi - Consigliere - N. 262
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CASSANO Margherita - rel. Consigliere - N. 30496/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DE SQ N. IL 24/09/1950;
avverso la sentenza n. 1718/2010 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 30/03/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/03/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MARGHERITA CASSANO;
udito il P.G. in persona del Dott. CEDRANGOLO Oscar che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 30 marzo 2011 la Corte d'appello di Reggio Calabria confermava la sentenza del locale Tribunale in data 18 dicembre 2009 che aveva dichiarato SQ LL colpevole del delitto previsto dall'art. 416 bis c.p., commesso dal 20 gennaio 1999 al 13 marzo 2006 e, previa esclusione della circostanza aggravante di cui al quarto comma del medesimo articolo, lo aveva condannato alla pena di nove anni di reclusione, riconoscendo il vincolo della continuazione con i fatti di cui alle sentenze pronunziate dalla Corte d'assise d'appello di Reggio Calabria l'8 giugno 1994 (irrevocabile il 4 dicembre 1994) e il 3 aprile 2001 (divenuta definitiva il 12 aprile 2002) e, invece, lo aveva assolto dalle estorsioni contestate ai capi e), u) e h) della rubrica per non avere commesso il fatto e dai reati di cui all'art. 648 ter c.p. (capo d) e D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies, convertito con modificazioni nella L. n. 356 del 1992,
perché il fatto non sussiste.
2. I giudici ritenevano provata la responsabilità dell'imputato sulla base delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia PA NN, ritenute intrinsecamente attendibili, avuto riguardo al ruolo da lui svolto all'interno della consorteria di stampo mafioso dapprima quale "camorrista" e, quindi, quale "capo-locale" di GA (luogo in cui LL trascorreva cinque anni in condizione di latitanza), subentrato in questa carica allo zio, UR PA (ucciso mentre si trovava a bordo di un'auto blindata), braccio destro di SQ LL nella guerra di mafia che aveva visto contrapposte due cosche federate, l'una dei De Stefano-Tegano-IB-Latella e, l'altra, dei LL-Imerti-Serraino- Rosmini. Ad avviso dei giudici le dichiarazioni di lannò trovavano elementi di riscontro estrinseco individualizzante nelle indagini svolte dal Ros Carabinieri per pervenire alla cattura del latitante LL, quali trasfuse nelle informative di polizia giudiziaria, acquisite con il consenso delle parti, negli accertamenti effettuati dalla Squadra Mobile di Reggio (cd. operazione "testamento"), nel contenuto dell'intercettazione ambientale intercorsa il 23 febbraio 2002 fra OM IB e MA AL, captata nell'ambito del procedimento penale n. 1669/2001 RGNR DDA (cd. processo "rifiuti"), contenente chiari e univoci riferimenti alle attività illecite gestite dal sodalizio, all'autorevolezza e al carisma criminale di LL, alla strategia perseguita da sodalizio, di concerto con LL, di costituire società miste per la gestione delle attività di smaltimento dei rifiuti, nonché nella deposizione del dott. Silipo Luigi sugli esiti delle indagini svolte nell'ambito dell'operazione denominata "testamento" nei confronti del la cosca IB. Quest'ultima vedeva al vertice del gruppo OM IB, detto CU, che intratteneva, prima della morte, intensi contatti con SQ LL.
Ulteriori elementi di riscontro erano - ad avviso dei giudici di merito - costituiti dal contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali. Nei colloqui del 13 ottobre 2005 n. 4048 e del 14 ottobre 2005 n. 4097 - entrambi registrati presso l'abitazione di Prato dove OM IB si trovava agli arresti domiciliari - quest'ultimo parlava con TO SC e RO TO (detto NT) dei contrasti insorti fra le cosche e dell'intervento di SQ LL, latitante, per comporli. Nella conversazione del 18 febbraio 2006 ore 15,27, intercorsa tra OM IB e il figlio SE si faceva riferimento alla circostanza che i soldi frutto delle attività illecite erano stati tutti presi da LL SQ.
3. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione personalmente LL, il quale formula le seguenti doglianze. Lamenta violazione dell'art. 70 c.p.p. con riferimento all'ordinanza che ha ritenuto sussistenti i presupposti di una partecipazione cosciente al dibattimento di secondo grado dell'imputato, nonostante la produzione, da parte della difesa, di documentazione medica attestante che LL soffriva degli esiti di una grave patologia cerebrale che aveva reso necessario il suo ricovero in ospedale e non gli permetteva di seguire in maniera pienamente consapevole gli esiti del dibattimento.
Lamenta violazione dei canoni di valutazione probatoria con riferimento agli elementi posti a base dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato. In proposito osserva che le dichiarazioni di NN si riferivano ad un limitato periodo di tempo compreso tra il 20 gennaio 1999 e il 26 dicembre 2000 e che, in ogni caso, i rapporti tra i due si erano interrotti nel 1997. Sottolinea poi che la conversazione del 23 febbraio 2002 ore 10,32 tra MA PÌ e OM IB, avente un contenuto etero- accusatorio, non era confortata da elementi oggettivi idonei a confortare l'affidabilità della narrazione, considerati: 1) l'assenza di riscontri in ordine all'asserito interessamento di LL nel settore dei rifiuti;
2) la mancata conferma di quanto riferito da AL a IB, atteso che RE AN (cl. 1967), nipote di LL, che, secondo la prospettazione accusatoria, aveva fatto da tramite tra quest'ultimo e AL, era detenuto in quel periodo di tempo e che RE AN (classe 1969) non aveva alcun rapporto di parentela con LL;
3) l'insussistenza di collegamenti obiettivi tra la cosca AL e quella capeggiata da LL.
Rileva, poi, che i coimputati di LL sono stati tutti assolti dalla contestazione associativa. Argomenta, quindi, che sono state oggetto di un'indebita valorizzazione le conversazioni captate nel procedimento denominato operazione testamento, avuto riguardo al fatto che LL non ha preso parte al vertice mafioso oggetto dei colloqui intercettati.
OSSERVA IN DIRITTO
Il ricorso non è fondato.
1. In relazione alla prima censura il Collegio rileva che la sentenza impugnata ha argomentato - richiamando sul punto le motivazioni sviluppate nell'ordinanza del 30 marzo 2011 con la quale veniva respinta la richiesta difensiva di sospensione del dibattimento ex art. 70 c.p.p.- che la copiosa documentazione sanitaria acquisita agli atti e la stessa consulenza di parte a firma del dott. Marino non evidenziavano alcuna obiettiva causa impeditiva per l'imputato di partecipare coscientemente al giudizio. A fronte di tali puntuali osservazioni la difesa si limita a reiterare genericamente le sue doglianze, omettendo di formulare specifiche contestazioni alle circostanze fattuali richiamate dal giudice d'appello e a citare principi giurisprudenziali riguardanti fattispecie concrete non aventi attinenza con quella oggetto del presente giudizio. Di conseguenza non è ravvisabile alcuna violazione rilevante nella prospettiva di cui all'art. 178 c.p.p., lett. c). Invero, per escludere il requisito della cosciente partecipazione dell'imputato al processo in corso di celebrazione a suo carico non è sufficiente la presenza dei postumi di una risalente patologia cerebrale, anche grave, ma occorre che (a differenza di quanto si è verificato nel caso di specie) la persona versi in condizioni di salute tali da non consentirgli di comprendere quanto avviene in sua presenza e di non potersi difendere (Sez. 6, 23.10.2009, n. 2419; Sez. 1, 11.5.2006, n. 19338).
2. Parimenti infondate sono le altre censure.
Alla luce della nuova formulazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e), novellato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, art. 8, il sindacato del giudice di legittimità sul discorso giustificativo del provvedimento impugnato deve essere volto a verificare che la motivazione della pronunzia: a) sia "effettiva" e non meramente apparente, ossia realmente idonea a rappresentare le ragioni che il giudicante ha posto a base della decisione adottata;
b) non sia "manifestamente illogica", in quanto risulti sorretta, nei suoi punti essenziali, da argomentazioni non viziate da evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica;
c) non sia internamente contraddittoria, ovvero sia esente da insormontabili incongruenze tra le sue diverse parti o da inconciliabilità logiche tra le affermazioni in essa contenute;
d) non risulti logicamente "incompatibile" con "altri atti del processo" (indicati in termini specifici ed esaustivi dal ricorrente nei motivi posti a sostegno del ricorso per cassazione) in termini tali da risultarne vanificata o radicalmente inficiata sotto il profilo logico (Cass., Sez. 6, 15.3.2006, n. 10951). Non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente "contrastanti" con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità ne' che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante. Ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento. È, invece, necessario che gli atti del processo richiamati dal ricorrente per sostenere resistenza di un vizio della motivazione siano autonomamente dotati di una forza esplicativa o dimostrativa tale che la loro rappresentazione sia in grado di disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante e determini al suo interno radicali incompatibilità, così da vanificare o da rendere manifestamente incongrua o contraddittoria la motivazione (Cass., Sez. 6, 15 marzo 2006, 10951). Il giudice di legittimità è, pertanto, chiamato a svolgere un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva, non manifestamente illogica e internamente coerente, a seguito delle deduzioni del ricorrente concernenti "atti del processo". Tale controllo, per sua natura, è destinato a tradursi - anche a fronte di una pluralità di deduzioni connesse a diversi "atti del processo" e di una correlata pluralità di motivi di ricorso - in una valutazione, di carattere necessariamente unitario e globale, sulla reale "esistenza" della motivazione e sulla permanenza della "resistenza" logica del ragionamento del giudice. Al giudice di legittimità resta, infatti, preclusa, in sede di controllo sulla motivazione, la pura e semplice rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli adottati dal giudice di merito, perché ritenuti maggiormente plausibili o dotati di una migliore capacità esplicativa. Queste operazioni trasformerebbero, infatti, la corte nell'ennesimo giudice del fatto e le impedirebbero di svolgere la peculiare funzione assegnatale dal legislatore di organo deputato a controllare che la motivazione dei provvedimenti adottati dai giudici di merito (a cui le parti non prestino autonomamente acquiescenza) rispetti sempre uno standard di intrinseca razionalità e di capacità di rappresentare e spiegare l'iter logico seguito dal giudice per giungere alla decisione. Esaminata in quest'ottica la motivazione della sentenza d'appello si sottrae alle censure che le sono state mosse, perché il provvedimento impugnato, con motivazione esente da evidenti incongruenze o da interne contraddizioni, ha puntualmente indicato il complesso delle prove (dichiarazioni del collaboratore di giustizia PA NN, contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali, sentenze acquisite ai sensi dell'art. 23%-bis c.p.p. sulla guerra di mafia tra la cosca federata dei De Stefano-Tegano- IB-Latella e quella, contrapposta, dei LL-Imerti-Serraino- Rosmini, testimonianze degli ufficiali di polizia giudiziaria, esito degli accertamenti svolti dal Ros Carabinieri per pervenire alla cattura di LL, informative redatte dada Squadra Mobile di Reggio Calabria nell'ambito del processo denominato "testamento") che delineano un quadro di gravità e univocità probatoria che consente di affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di cui all'art.416-bis c.p.. I giudici d'appello, dopo avere preliminarmente chiarito che la condotta associativa contestata a LL deve essere valutata dal 19 gennaio 1999 (data della pronuncia di primo grado del processo cd. "Olimipia") fino al 12 marzo 2006 e che le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia PA NN devono essere apprezzate in relazione al suddetto arco temporale, hanno spiegato, con motivazione immune da vizi logici e giuridici, che il contributo fornito dal propalante, oltre ad essere connotato da intrinseca credibilità, tenuto conto anche del ruolo rivestito all'interno della consorteria mafioso, e ad essere stato positivamente valutato nell'ambito di altri processi, trova elementi di riscontro estrinseco individualizzante nelle altre emergenze processuali in precedenza richiamate. Hanno, inoltre, messo in luce la circostanza che NN, dalla fine del 1991 e sino almeno al 1997, mantenne rapporti stretti con SQ LL, di cui egli era un fidato collaboratore, e che anche in epoca successiva mantenne un rapporto di stima e di fiducia nei confronti del capocosca e conservò i collegamenti con il gruppo capeggiato da LL, continuando a gravitare, fino alla cattura avvenuta nel dicembre 2000, nel predetto ambiente delinquenziale di stampo mafioso sulle cui dinamiche era in condizione di fornire precise informazioni.
La sentenza impugnata è altresì esente da censure nella parte in cui ha argomentato che il contenuto delle intercettazioni telefoniche e ambientali aventi carattere etero accusatorio trova elementi obiettivi di riscontro negli altri colloqui captati, nelle indagini svolte dalla polizia giudiziaria, nelle dichiarazioni rese da NN, nelle sentenze irrevocabili di condanna acquisite ritualmente.
Esenti da censure sono anche le considerazioni di ordine logico, fondate su massime di esperienza consolidata, in base alle quali la Corte d'appello ha osservato che la lunga latitanza di LL, protrattasi per un considerevole lasso di tempo, e il suo immanente ruolo di reggente della omonima cosca presupponevano l'esistenza e la operatività di una molteplicità di soggetti a lui facenti capo e a lui legati da rapporti di massima fiducia, in condizione di garantirgli la sottrazione alle ricerche dell'Autorità, avvalendosi di una fitta rete di complicità e di mezzi necessari al controllo del territorio e che, in tale contesto, appariva irrilevante l'omessa identificazione, nell'ambito del presente processo, di altri soggetti concorrenti nel delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso.
Non possono, d'altra parte, trovare ingresso in questa sede le ulteriori sollecitazioni del ricorrente, in precedenza sintetizzate, volte a prospettare una non consentita lettura alternativa delle acquisizioni probatorie, laddove, come nel caso di specie, l'iter argomentativo svolto dai giudici d'appello sia sorretto da un coerente e razionale apparato motivazionale rispetto al quale il difensore dell'imputato si è limitato a riproporre le proprie doglianze, omettendo di tenere conto delle puntuali risposte fornite dalle sentenze impugnate alle censure formulate con i motivi d'appello.
Al rigetto del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 7 marzo 2012.
Depositato in Cancelleria il 18 aprile 2012