Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2012, n. 14803
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Sentenza 7 marzo 2012

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In tema di sospensione del processo per incapacità dell'imputato, ai fini dell'esclusione del requisito della sua cosciente partecipazione, non è sufficiente la presenza di postumi di una risalente patologia psichiatrica, anche grave, ma è necessario che l'imputato risulti in condizioni tali da non comprendere quanto avviene in sua presenza e da non potersi difendere.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 07/03/2012, n. 14803
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 14803
    Data del deposito : 7 marzo 2012

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