Sentenza 15 ottobre 2014
Massime • 1
È onere del difensore che presenta istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dare giustificazione della mancata nomina di un sostituto, la cui doverosità è desumibile, oltreché da ragioni d'ordine sistematico, dall'ultimo periodo dell'art. 420 ter, comma quinto, cod. proc. pen.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 15/10/2014, n. 47584 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47584 |
| Data del deposito : | 15 ottobre 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CONTI Giovanni - Presidente - del 15/10/2014
Dott. PETRUZZELLIS Anna - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIDELBO Giorgio - Consigliere - N. 1556
Dott. CAPOZZI Angelo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DE AMICIS Gaetano - Consigliere - N. 11339/2014
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
M.G. N. IL (OMISSIS) ;
avverso la sentenza n. 2142/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 11/12/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 15/10/2014 la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELO CAPOZZI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;
udito, per la parte civile, Avv. Polidoro, che si è associato alla richiesta del PG.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza dei 11.12.2012 la Corte di appello di Napoli, a seguito di gravame interposto dall'imputato M.G. avverso la sentenza emessa il 14.5.2008 dal Tribunale della stessa città, ha confermato detta sentenza con la quale l'imputato è stato riconosciuto colpevole del reato di cui all'art. 570 c.p. anche in relazione alla L. n. 15 del 1968, art. 12 sexies perché non versando l'assegno mensile di Euro 900,00 stabilito dalla sentenza di divorzio, faceva mancare i mezzi di sussistenza alla figlia minore affidata all'altro ex-coniuge.
2. Avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del difensore, deducendo:
2.1. violazione dell'art. 484, comma 2 bis, art. 420 ter, art. 178 lett. c) e art. 179 c.p.p., comma 1 in relazione al rigetto della doglianza difensiva che aveva eccepito l'illegittimo rigetto, da parte del primo giudice, della istanza di rinvio per legittimo impedimento del difensore. In particolare, si censura il mancato rispetto delle esigenze personali collegate al ricovero d'urgenza della piccola figlia dell'istante per le quali era stato chiesto il rinvio ed l'arbitrario giudizio sull'assenza del requisito della "non sostituibilità" del difensore.
2.2. mancanza, contraddittoria e manifesta illogicità della motivazione rispetto alla relativa doglianza mossa in appello essendosi trascurato di considerare che l'incapacità dell'imputato di procurarsi un reddito di lavoro era collegata alla sue condizioni di salute estremamente precarie che non gli consentivano di svolgere una normale attività lavorativa.
RITENUTO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. Il primo motivo è infondato.
1.1. Il primo giudice, all'udienza del 13.2.2008, aveva rigettato la istanza di rinvio per impedimento del difensore sul rilievo dell'assenza dell'assoluto impedimento - risultando dagli atti del primo giudizio la produzione di una certificazione ospedaliera del 11.2.2008 del ricovero della piccola figlia della istante in data XXXXXXXX "in regime ordinario programmato". La sentenza impugnata, investita della doglianza sul punto, l'ha rigettata mostrando di condividere la conclusione del primo giudice in ordine alla mancanza di assoluto impedimento da parte del difensore considerando, altresì, che dalla documentazione all'epoca allegata non emergeva fa non sostituibilità dello stesso difensore.
1.2. Osserva la Corte che - in relazione all'assenza del difensore per ragioni diverse da quelle correlate a concomitanti impegni professionali - essa è stata riconosciuta idonea a comportare il rinvio dell'udienza anche in relazione a situazioni gravi sotto il profilo umano e morale, in presenza delle quali egli, come ogni altro prestatore d'opera, ha il diritto di essere giustificato per l'assenza dal luogo ove la prestazione deve essere eseguita, ravvisandola nel caso della partecipazione del difensore al funerale della sorella, che si celebrava a circa 100 km di distanza dall'aula d'udienza (Sez. 6, n. 32949 del 07/06/2012, Brachino e altro, Rv. 253220); quanto a condizioni personali del difensore, è stata ritenuta legittima la decisione con cui il giudice di appello affermi - in conformità alla pronuncia del Tribunale - l'insussistenza del legittimo impedimento del difensore, ex art. 420 ter c.p.p., comma 5, qualora esso sia dovuto allo stato di avanzata gravidanza dello stesso difensore, giunto, nella specie, alla trentaduesima settimana, secondo la prodotta certificazione medica, in quanto il solo stato di avanzata gravidanza non può di per sè costituire, in assenza di specifiche attestazioni sanitarie indicative del pericolo derivante dall'espletamento delle attività ordinarie o professionali, causa di legittimo impedimento (Sez. 5, n. 8129 del 14/02/2007,Diavila e altri, Rv. 236526); così pure è stato insegnato - in fattispecie di ritenuta insussistenza dell'impedimento, ricondotto dall'interessato ad una gastrite, quale patologia per comune esperienza non invalidante - che l'assoluto impedimento a comparire del difensore conseguente a patologia deve risolversi in una situazione tale da impedire all'interessato di partecipare all'udienza se non a prezzo di un grave e non evitabile rischio per la propria salute, ben potendo fare il giudice ricorso, per la valutazione di tali requisiti, anche a nozioni di comune esperienza, indipendentemente da una verifica medico - fiscale (Sez. 5, n. 44845 del 24/09/2013, Hrvic, Rv. 257133).
1.3. La Corte di legittimità, inoltre, ha costantemente affermato - già nella vigenza dell'art. 486 c.p.p., comma 5, - che perché possa ritenersi sussistente l'impossibilità assoluta a comparire per legittimo impedimento la quale costituisce condizione per il rinvio dell'udienza, è necessario che il difensore indichi le ragioni che non hanno consentito la nomina di un sostituto, atteso che provvedere alla propria sostituzione non è facoltà discrezionale del difensore medesimo e che anzi integra un suo preciso dovere indicare le ragioni per cui gli è impossibile farlo (Sez. 3, Sentenza n. 308 del 28/11/2000,Salmoni V., Rv. 218157); cosicché è onere del difensore che presenta istanza di rinvio dell'udienza per legittimo impedimento dare giustificazione della mancata nomina di un sostituto (Cass. Sez. 3, n. 26408 del 02/05/2013, Convertini, Rv. 256294) la cui necessità è desumibile, oltreché da ragioni d'ordine sistematico, dall'ultimo periodo dell'art. 420 ter c.p.p., comma 5 (Cass. Sez. 5, n. 44299
del 04/07/2008, Buscemi e altro, Rv. 241571).
1.4. All'esito della disamina appena effettuata deve rilevarsi che anche l'impedimento del difensore di natura personale comporta la valutazione del Giudice in ordine al requisito della tempestività della comunicazione rispetto alla conoscenza dell'impedimento, della assolutezza di quest'ultimo, nonché della insostituibilità del professionista. Ed il giudizio sul rispetto di tale onere - lungi dal costituire una arbitraria incursione nel rapporto fiduciario tra professionista e soggetto assistito - verifica una necessaria modulazione del rapporto fiduciario che non può essere avulso dalle esigenze di giustizia nelle quali si innesta e con le quali, pertanto, deve confrontarsi.
1.5. Si è, pertanto, correttamente posta nell'alveo di legittimità la decisione della Corte partenopea che ha rigettato la doglianza relativa all'omesso riconoscimento dell'assoluto impedimento del difensore rispetto ad un ricovero programmato ed iniziato quasi una settimana prima dell'udienza prevista - ad onta della asserita urgenza del suo verificarsi - considerando non assoluto l'impedimento e ingiustificata la non sostituibilità dello stesso professionista nell'espletamento dell'incarico nell'ambito del quale aveva chiesto di far valere l'impedimento per ottenere il rinvio della udienza.
2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.
2.1. La Corte territoriale - correttamente richiamando i principi di legittimità in materia - ha considerato le dedotte difficoltà patrimoniali ed occupazionali dell'imputato, ritenendole non adeguatamente provate in primo grado e che, comunque, non fondavano l'impossibilità oggettiva e non dovuta a colpa che impediva all'imputato di assolvere ai propri obblighi familiari di mantenimento.
3. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile D.B.A. che vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
condanna, inoltre, il ricorrente a rifondere alla parte civile D.B.A. le spese sostenute in questo grado che liquida in Euro 3.500,00 oltre I.V.A. E C.P.A..
Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2014.
Depositato in Cancelleria il 18 novembre 2014