Sentenza 7 giugno 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/06/2001, n. 7677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7677 |
| Data del deposito : | 7 giugno 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA 76 77 0 1 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORT SUPREM Oggetto CONTRANDO SEZIONE SECONDA CIVILE 110PERA PROFESSIONALG Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. Mario SPADONE R.G. N. 543/99 - CRISTARELLA ORESTANO Dott. Francesco 971/99 Cron. /12704 Consigliere - Rep. 2820Dott. Rosario DE JULIO Consigliere Dott. Carlo CIOFFI Rel. Consigliere Ud. 02/04/01 - Consigliere Dott. Francesco Paolo FIORE ha pronunciato la seguente SE NTEN ZA pe studio IL SOLE 24 ORE sul ricorso proposto da: 3000 per diritti 7 GIU, 2001 AC IU, difeso da se stesso, elettivamente CANCELLIERE domiciliato in ROMA P.ZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, giusta delega CANCELLERIA in atti;
ricorrente 00119195
contro
LA SP;
intimato e sul 2° ricorso n° 00971/99 proposto da: LA SP AR, elettivamente domiciliato2001 567 in ROMA VIA A CASELLA 37, presso lo STUDIO MARTIRE, -1- difeso dall'avvocato GARRAPPA SEBASTIANO, giusta delega in atti;
- controricorrente e ricorrente incidentale nonchè
contro
AC IU;
intimato avverso la sentenza n. 590/98 del Tribunale di BARI, depositata il 17/02/98; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 02/04/01 dal Consigliere Dott. Carlo CIOFFI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Orazio FRAZZINI che ha concluso per il rigetto del ricorso. -2- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con atto di citazione notificato nel luglio del 1992 l'avv. Giuseppe Loiacono affermò che ER ME, legale rappresentante della “s.a.s. Inforware di ME ER", e conduttrice di un appartamento di proprietà di GE TI, utilizzato per lo svolgimento della sua attività commerciale, gli aveva chiesto di adoperarsi per far sì che tale contratto di locazione fosse sostituito da altro identico, che tenesse però conto non solo dell'aggiornamento del canone, ma anche del cambiamento del nome della società, che aveva mutato la sua ragione in quella di “s.a.s. Inforware di SC IN UC;
ed avendo espletato l'incarico ricevuto, convenne ER ME innanzi al Pretore di Bari, per ottenere il pagamento del compenso dovutogli, ammontante a lire 1.989.500, con gli accessori di legge. ER ME si costituì e negò di aver conferito all'avv. Giuseppe Loiacono incarico professionale di sorta;
sostenne che si era rivolto a lui solo perché, figlio della locatrice, aveva sempre provveduto in suo nome e conto alla gestione del rapporto di locazione, curando gli interessi della madre. Il Pretore, istruita la lite, rigettò la domanda, con il favore delle spese. Con la sentenza indicata in epigrafe il Tribunale di Bari ha rigettato l'appello proposto dall'avv. Giuseppe Loiacono: ha rilevato in particolare che l'avv. avv. Giuseppe Loiacono era più volte intervenuto nella gestione del rapporto locativo a tutela degli interessi di sua madre, sia prima che dopo l'asserito conferimento dell'incarico da parte di PE ME, desumendone esser vero quanto sostenuto da quest'ultimo, ossia che si era rivolto a lui per ottenere la novazione del contratto non in qualità di legale, e per conferirgli un incarico professionale, ma perché figlio della locatrice e curatore dei suoi interessi;
che l'allegato conferimento dell'incarico professionale era da escludersi, in considerazione anche della situazione di palese incompatibilità in cui versava l'avv. avv. Giuseppe Loiacono;
che peraltro non c'era spazio per il conferimento di un vero e proprio incarico professionale, dovendosi soltanto provvedere alla sostituzione del nome di uno dei contraenti e all'aggiornamento ISTAT del canone;
che infine l'inserimento di una clausola, nel dettaglio specificata, nel nuovo contratto, particolarmente favorevole alla locatrice, escludeva che l'avv. Giuseppe Loiacono aveva tutelato, nella circostanza, gli interessi di ER ME. L'avv. Giuseppe Loiacono ha chiesto la cassazione di tale sentenza per sei motivi. ER ME ha resistito con controricorso, ed a sua volta ha chiesto la cassazione della sentenza impugnata per un solo motivo. MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso principale e quello incidentale sono stati proposti contro la stessa sentenza, e vanno pertanto riuniti (art. 335 cod. proc. civ.). Con i primi cinque motivi del suo ricorso l'avv. Giuseppe Loiacono censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha escluso che ER ME stipulò con lui il contratto d'opera professionale, in relazione al quale ha proposto azione di adempimento;
il ricorrente sostiene 3 che la decisione del tribunale si basa su "considerazioni indimostrate, smentite dalle prove raccolte" (primo motivo), rileva che ER ME non ha dimostrato "l'eventuale errore in cui sarebbe incorso" (secondo motivo), lamenta che il Tribunale ha esaminato il contratto di locazione redatto a seguito del suo intervento senza che gliene fosse stata fatta richiesta (terzo motivo), denunzia la violazione delle norme sulla conclusione dei contratti (quarto motivo), ed afferma, infine, che il Tribunale non ha esaminato le censure da lui proposte contro la sentenza di primo grado (quinto motivo). Tali motivi sono tutti inammissibili. Essi hanno ad oggetto la ricostruzione dei fatti di causa, che il giudice del merito ha effettuato sulla scorta del contenuto degli atti processuali e dei documenti allegati dalle parti. Tale ricostruzione è stata adeguatamente motivata (come risulta dalla narrativa che precede), non è viziata da errori logici o giuridici, e non è quindi sindacabile da questa Corte. Con il quinto motivo di ricorso l'avv. avv. Giuseppe Loiacono afferma che il Tribunale di Bari ha omesso di pronunziarsi sulla mancanza di jus postulandi della società Inforware, che pur avendo proposto domanda di accertamento negativo, non risulta abbia mai conferito mandato all'avv. Grattagliano Filippo". La censura è inammissibile, perché, giusta quanto emerge dalla sentenza impugnata, la presente controversia ha avuto come parti soltanto quelle indicate in epigrafe, c la società Inforware è rimasta estranea al processo. 4 Con il sesto motivo del suo ricorso avv. Giuseppe Loiacono censura la sentenza impugnata per aver rigettato il motivo di appello con cui aveva chiesto la riforma di quella pretorile che l'aveva condannato, siccome soccombente, a rifondere a controparte le spese giudiziali di quel grado: sostiene che il Tribunale ha ignorato la sua censura, e non ha motivato la sua decisione. La censura è inammissibile. Il giudice d'appello ha preso in esame in motivo di appello in discorso, e l'ha rigettato, osservando che la condanna pretoriale di avv. Giuseppe Loiacono alla rifusione delle spese del giudizio di primo grado era "stata resa in conformità ai principi generali che regolano la soccombenza"; e dando in tal modo adeguato conto delle ragioni della sua decisione, che il ricorrente non ha specificamente censurato. Con lo stesso sesto motivo il ricorrente principale censura poi la liquidazione del Tribunale delle spese del secondo grado di giudizio, pur esse poste a suo carico, sostenendo che, sono stati violati i massimi di tariffa, nella misura dettagliatamente conteggiata, osservando al riguardo che a controparte non competeva onorario per il la comparsa conclusionale, depositata fuori termine, come puntualmente eccepito all'udienza di discussione. Anche questa censura è inammissibile. Il ricorrente, per individuare la misura massima dell'onorario che poteva essere liquidato nella specie, ha correttamente escluso dal computo quello relativo alla comparsa conclusionale, ma non ha tenuto conto di altre voci della tariffa, quali ad esempio la ricerca di documenti e la discussione finale. 5 CORTE SUPREMA CASSAZIONE Si attesta la registrazione presso l'Agenzia delle Entrate di Roma 2 il 23.7.201l serie 4 al n. 38243 versate € 155.77 apposta in calce alla copia autentica (art. 278 T.U. n°1/5 de! 30/5/2002) Parimenti inammissibile è l'unico motivo del ricorso incidentale di ER ME, con cui questi ha censurato la sentenza impugnata per non aver preso in considerazione il suo appello incidentale, con il quale aveva sostenuto che le spese del giudizio di primo grado erano state liquidate (a suo favore) in misura inadeguata. Dagli atti processuali non risulta infatti che tale motivo di appello venne stato proposto in modo specifico, ossia allegando le ragioni per cui ER ME affermò l'inadeguatezza della determinazione giudiziale delle spese relative al giudizio di primo grado. Sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di legittimità.
PER QUESTI MOTIVI
La Corte riunisce il ricorso principale e quello incidentale, li rigetta entrambi, e compensa tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Roma, 2 aprile 2001 Il presidente (Mario Spadone) L'estensore Армени (Carlo Cioff Chan IL CANCE DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma -ZGW -2001 IL CANCELLIERE CI лорт 124,11 CANCEL ES 4567 20.56 40000 806T 6,00 155,71 280000