Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/2013, n. 26825
CASS
Sentenza 4 febbraio 2013

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Massime1

I reati di pirateria previsti dagli artt. 1135 e 1136 del codice della navigazione, e quelli ad essi connessi, ai sensi dell'art. 12 cod. proc. pen., se commessi nell'ambito delle missioni "Atalanta" e "Ocean Shield" a danno dello Stato o di cittadini o beni italiani, in alto mare o in acque territoriali altrui sono puniti ai sensi dell'art. 7 del cod. pen. e la competenza è del Tribunale di Roma. (Fattispecie in tema di assalto a motonave italiana a circa 620 miglia dalla costa somala nel quale la Corte ha escluso che la procedibilità per i reati di pirateria richiedesse la richiesta del Ministro ex art. 10 cod. pen.).

Commentario1

  • 1Migranti morti nella traversata: giurisdizione italiana? (Cass. 31652/21)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 30 agosto 2021

    Costituisce valido criterio di collegamento per l'operare incondizionato della giurisdizione penale italiana (rectius: per l'applicazione universale della legge penale italiana) il traffico organizzato di migranti commesso fuori dal territorio nazionale, ma che fin dalla sua programmazione è destinato ad avere effetti sul territorio nazionale per mezzo dell'approdo sulle coste italiane, eventualmente conseguito tramite il salvataggio da parte delle autorità preposte. Va applicata della legge penale italiana al delitto di omicidio doloso plurimo commesso in "alto mare" per il principio di tendenziale universalità della legge penale italiana di cui all'art. 3 c.p., comma 2, secondo il …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 04/02/2013, n. 26825
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26825
Data del deposito : 4 febbraio 2013

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