Articolo 1135 del Codice della navigazione
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21 aprile 1942
Art. 1135.
(Pirateria).

Il comandante o l'ufficiale di nave nazionale o straniera, che commette atti di depredazione in danno di una nave nazionale o straniera o del carico, ovvero a scopo di depredazione commette violenza in danno di persona imbarcata su una nave nazionale o straniera, e' punito con la reclusione da dieci a venti anni.

Per gli altri componenti dell'equipaggio la pena e' diminuita in misura non eccedente un terzo; per gli estranei la pena e' ridotta fino alla meta'.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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