Sentenza 29 aprile 2011
Massime • 1
È causa di nullità generale a regime intermedio, per violazione del diritto di difesa, la riqualificazione dell'imputazione operata in sentenza senza il previo contraddittorio, per quanto sia più favorevole per l'imputato.
Commentari • 6
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1. È stata depositata il 26 marzo scorso l'ordinanza - tempestivamente resa nota da questa Rivista all'indomani della sua deliberazione - con la quale la sesta Sezione penale della Corte di cassazione aveva rimesso alle Sezioni unite il 19 novembre dello scorso anno un ricorso in cui si pongono due importanti questioni in tema di possibilità di disporre la confisca a fronte di reato dichiarato estinto per intervenuta prescrizione. In particolare, la questione specifica oggetto del processo concerne la confisca di una somma di denaro, sequestrata su conti correnti degli imputati e costituente il prezzo del reato di corruzione, dichiarato prescritto. 1.1. Per meglio chiarire il senso delle …
Leggi di più… - 2. Riciclaggio: legittima la confisca per intero del prezzo accertato anche per un solo concorrenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all' art. 648-quater c.p. , disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi …
Leggi di più… - 3. Riciclaggio: legittima la confisca dell'intero complesso aziendaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, è legittima la confisca ai sensi dell' art. 648-quater c.p. dell'intero complesso aziendale di una società, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalla società che non può non ripercuotersi a danno dell'imputato titolare della stessa (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24/04/2019, pronunziando sulle impugnazioni avverso la …
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Per consultare la sentenza, clicca su Corte Costituzionale n. 192-2020 Sommario: 1. La questione di costituzionalità dell'art. 141 co. 4 bis disp. att. c.p.p. e la decisione della Consulta; 2. Potere di riqualificazione, diritto di difesa e accesso ai riti alternativi; 3. Alcune questioni operative: tempestività dell'istanza di oblazione; onere di riproposizione; forma del provvedimento giudiziale di rimessione in termini. La questione di costituzionalità dell'art. 141 co. 4 bis disp. att. c.p.p. e la decisione della Consulta. Con la sentenza in epigrafe, la Corte costituzionale si pronuncia sullo spinoso rapporto tra mutamento dell'imputazione e accesso ai riti alternativi, in …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 29/04/2011, n. 18590 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18590 |
| Data del deposito : | 29 aprile 2011 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. GIORDANO Umberto - Presidente - del 29/04/2011
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. VECCHIO Massimo - rel. Consigliere - N. 545
Dott. ROMBOLÀ Marcello - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - N. 41443/2010
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) CORSI CINZIA, N. IL 29/08/1960;
avverso la sentenza n. 814/2008 TRIB.SEZ.DIST. di GIULIANO VA, del 18/02/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 29/04/2011 la relazione fatta dal Consigliere Dott. MASSIMO VECCHIO;
Uditi, altresì, nella pubblica udienza:
- il Pubblico Ministero, in persona del Dott. Galasso Aurelio, sostituto Procuratore Generale presso questa Corte Suprema, il quale ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata, in accoglimento del secondo motivo di ricorso, e per il rigetto del ricorso nel resto;
- il difensore della parte civile, avvocato Forlani Luigi (intervenuto per delega dell'avvocato Angelozzi Alessandro), il quale ha concluso per il rigetto del ricorso e per la condanna dell'appellante alla rifusione delle spese del giudizio, giusta separata notula.
RILEVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. - Con sentenza, deliberata l'8 febbraio 2010 e depositata il 16 aprile 2010, il Tribunale ordinario di Teramo - Sezione distaccata di IAnova, ha condannato alla pena dell'ammenda in Euro trecento Cinzia RS, ritenuta responsabile della contravvenzione di molestia o disturbo alle persone, ai sensi dell'art. 660 c.p., così riqualificando il delitto di violenza privata ascritto alla imputata, "poiché, gettando acqua dal balcone in direzione del portone dell'ingresso condominiale, impediva a CA IA di accedere nell'appartamento della figlia Di LA Francesco", in Martinsicuro il 9 dicembre 2006.
Accertata - sulla base delle testimonianze della CA e del carabiniere Fioriti della Stazione di Alba Adriatica, il quale constatò nella immediatezza le tracce del reato - sia la materialità della condotta, consistita nello stillicidio di acqua (frammista a terriccio) provocato mediante smodata annaffiatura delle piante ornamentali del balcone, sia "il deliberato intento" della prevenuta "di fare uno sgarbo alla CA" e il correlato biasimevole motivo, il Tribunale, dopo aver escluso la ricorrenza della contestata ipotesi delittuosa (in quanto il comportamento "non poteva essere volto a impedire il transito" della CA e del genero di lei), ha argomentato che il fatto meritava d'essere "inquadrato all'interno del reato di molestia o disturbo alle persone", ricorrendo anche l'estremo della pubblicità in considerazione della localizzazione della persona offesa in area condominiale e, pertanto, il luogo aperto al pubblico. 2. - Propone appello l'imputata, personalmente, mediante allo recante la data del 3 giugno 2010, depositato quello stesso giorno (qualificato dal Presidente della Corte territoriale come ricorso per cassazione e qui inoltrato), col quale sviluppa tre motivi. 2.1 - Col primo motivo la ricorrente dichiara promiscuamente di denunciare, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) e c), "travisamento" e inosservanza della legge penale e di norme processuali in relazione all'art. 64 c.p.p., comma 3; art. 197 c.p.p., comma 1, lett. b); art. 191 bis e 210 c.p.p. e art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), eccependo la inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dalla CA, essendo costei imputata del delitto di danneggiamento, commesso in danno di essa RS "nelle stesse circostanze di tempo e di luogo", e, pertanto, versando in situazione di incompatibilità a testimoniare ai sensi dell'art. 197 c.p.p., comma 1, lett. b).
La ricorrente deduce, inoltre, che è stato omesso l'avvertimento prescritto dall'art. 64 c.p.p., comma 3. E, infine, obietta che, essendo la CA "portatrice di interessi in posizione di antagonismo con quella della imputata", le dichiarazioni della succitata testimone, in mancanza di "attenta e accurata verifica e riscontro", sarebbero "sfornite di ogni forza probante".
2.2 - Col secondo motivo la ricorrente denunzia, ai sensi dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), inosservanza di norme processuali, in relazione all'art. 512 c.p.p., art. 62 bis c.p., e artt. 141 disp. att. c.p.p., comma 4 bis, censurando, con riferimento alla operata riqualificazione del fatto, l'omessa trasmissione degli atti al Pubblico Ministero e, comunque, la mancata rimessione nel termine per l'oblazione.
2.3 - Col terzo motivo la ricorrente denunzia, à sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, lamentando che la motivazione della sentenza non sarebbe "sufficiente a soddisfare l'iter argomentativo della prova del fatto di reato" e non sfuggirebbe "al vizio di illogicità".
3. - La parte civile costituita, CA IA, resiste alla impugnazione, mediante memoria redatta col ministero del difensore di fiducia, avvocato Alessandro Angelozzi, giusta atto recante la data del 23 marzo 2011, depositato il 30 marzo 2011, col quale, con riferimento ai motivi di impugnazione della imputata, obietta quanto segue.
3.1 - I reati, rispettivamente ascritti alla RS e a essa CA, non presentano alcuna connessione.
Comunque, la resistente ha testimoniato "con l'assistenza del suo legale".
La disposizione dell'art. 64 c.p.p., si applica all'imputato e non al testimone.
3.2 - Nella specie non ricorre il caso della modificazione "del capo di imputazione", ne' quello delle "contestazioni suppletive". La mera derubricazione non comporta per il giudice l'obbligo di "rimettere in istruttoria" il processo.
3.3 - Le censure mosse alla motivazione della sentenza impugnata attengono al merito del giudizio, sono generiche e, pertanto, inammissibili.
4. - Il primo motivo di ricorso è inammissibile.
4.1 - La ricorrente - in violazione del canone della autosufficienza del ricorso, il quale rappresenta la necessaria esplicazione del requisito della specificità dei motivi, laddove la impugnazione inerisca a elementi extra testuali - ha trascurato di rappresentare compiutamente (e di documentare) le emergenze processuali che sorreggono la eccezione di inutilizzabilità della testimonianza della persona offesa: in primo luogo la ricorrenza della ipotesi di collegamento tra i reati prevista dall'art. 371 c.p.p., comma 2, lett. b), atteso che dal testo della sentenza impugnata si desume soltanto che la posizione della CA (originariamente imputata nel medesimo giudizio) fu separata e rimessa, per competenza, al giudice di pace, senza che, tuttavia, risulti indicata la relativa imputazione;
in secondo luogo la ricorrente non ha documentato, allegando il processo verbale dell'interrogatorio della CA, la denunziata omissione della formalità prescritta dall'art. 64 c.p.p., comma 3, lett. c). È appena il caso di ribadire, in relazione alla previsione dell'art.609 c.p.p., comma 2, che "il potere del giudice di legittimità di rilevare d'ufficio le cause d'inutilizzabilità non comporta il dovere di ricercare gli elementi di fatto posti a fondamento delle medesime;
sicché è onere della parte interessata offrirne una compiuta rappresentazione e dimostrazione nel ricorso (Cass., Sez. 1, 9 giugno 2009, n. 26492, Bellocco, massima n. 244039 e Sez. Un., 16 luglio 2009, n. 39061, De Iorio, massima n. 244328: "Non compete alla Corte di cassazione, in mancanza di specifiche deduzioni, verificare se esistano cause di inutilizzabilità o di invalidità di atti del procedimento che non appaiano manifeste, in quanto implichino la ricerca di evidenze processuali o di dati fattuali che è onere della parte interessata rappresentare adeguatamente"). 5. - E, invece, fondato il secondo motivo di ricorso.
L'art. 111 Cost., comma 3, (inserito dalla novella costituzionale 23 novembre 1999, n. 2) sancisce il diritto della persona accusata di un reato a essere "informata (..) della natura e dei motivi della accusa".
La norma rappresenta la trasposizione, pressoché letterale, della corrispondente disposizione contenuta nell'art. 6, comma 3, lett. a), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, adottata a Roma il 4 novembre 1950 e resa esecutiva con L. 4 agosto 1955, n. 848, la quale recita in parte de qua "Ogni accusato ha più specificamente diritto a: a) essere informato (..) in un modo dettagliato della natura e dei motivi della accusa elevata a suo carico".
L'inequivocabile tenore della formulazione esclude che la informazione possa essere limitata ai meri elementi fattuali posti a fondamento della "accusa". E impone, invece, pure la e-nunciazione della qualificazione giuridica dei fatti addebitati che necessariamente concorre a definirne la "natura" dell'addebito, alla quale l'ordinamento riconnette, in esito all'accertamento giudiziario, le conseguenze sanzionatorie.
Solo così, infatti, è assicurata, nella sua interezza, la possibilità di effettivo esercizio del diritto di difesa nel "giusto processo" attraverso il quale si attua la giurisdizione (art. 111 Cost., comma 1). Orbene, il diritto alla informazione in ordine alla "natura della accusa" che, in rapporto alla evoluzione del procedimento nella fase processuale, si traduce nel diritto alla contestazione della "imputazione", vera e propria, consistente nella "enunciazione del fatto, delle circostanze aggravanti e di quelle che possono comportare l'applicazione di misure di sicurezza, con l'indicazione dei relativi articoli di legge" (art. 405 c.p.p.; art. 417 c.p.p., comma 1, lett. b); art. 429 c.p.p., comma 1, lett. c), deve essere correlato al potere del giudice, previsto dall'art. 521 c.p.p., comma 1, "di dare al fatto una definizione giuridica diversa da quella contenuta nel capo di imputazione".
Il contemperamento è, certamente, possibile, attraverso la interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 521 c.p.p., comma 1, la quale, escludendo la possibilità dell'attuazione "a sorpresa" del potere di nuova (e diversa) qualificazione della condotta, ne condizioni l'esercizio alla preventiva promozione a opera del giudice del contraddittorio tra le parti sulla quaestio juris relativa.
E appena il caso di ricordare che la Corte europea dei diritti dell'uomo, col noto arresto dell'11 dicembre 2007 della Sezione Seconda nella causa Drassich
contro
Italia, ha stabilito che la riqualificazione del fatto, operata dal giudice colla sentenza, senza che, in precedenza, la difesa dell'imputato avesse avuto la possibilità "di discutere in contraddittorio la nuova accusa", costituisce violazione dell'art. 6, comma 3, lett. a), della Convenzione cit.. Questa stessa Corte, inoltre, traendo spunto dalla succitata pronuncia della Corte europea ha affermato il principio di diritto che l'osservanza del contradditorio, consacrato dall'art. 111 Cost., "investe non soltanto la formazione della prova, ma anche ogni questione che attiene la valutazione giuridica del fatto commesso" (Sez. 6, 12 novembre 2008, n. 45807, Drassich, massima n. 241754), sicché deve essere preventivamente assicurata alle parti la possibilità di interloquire in ordine alla "eventualità di una diversa qualificazione giuridica del fatto" (Sez. 6, 25 maggio 2009, n. 36323, Drassich, massima n. 244974). Nel caso in esame la lesione del contraddittorio (non assicurato dal Tribunale) in ordine alla diversa definizione giuridica della condotta, operata colla sentenza di condanna, comporta la nullità generale comminata dall'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. e), per violazione del diritto di difesa.
Nè il rilievo che la diversa qualificazione del reato - consistita della derubricazione della ipotesi delittuosa contestata in quella contravvenzionale ritenuta - risulti più favorevole per la giudicabile, vale a sottrarre il provvedimento alla sanzione processuale.
Pur se, in effetti, la posizione della giudicabile risulta meno gravata in dipendenza della derubricazione, non di meno residua il pregiudizio per il diritto di difesa.
La difesa, infatti, ben può diversamente atteggiarsi (quanto alle opzioni strategiche) e modularsi (sul piano tattico), in rapporto alla differente qualificazione giuridica della condotta, rispetto alla quale, oltretutto, le emergenze processuali assumono, a loro volta, diversa e nuova rilevanza.
Sicché, conclusivamente, la postuma definizione giuridica del fatto, operata dal Tribunale, ha privato la giudicabile della possibilità di esplicare la propria difesa, sia in punto di fatto, che in punto di diritto, in ordine alla contravvenzione ritenuta. 6. - Conseguono l'annullamento della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo giudizio sul punto al Tribunale ordinario di Teramo - Sezione distaccata di IAnova.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Teramo - Sezione distaccata di IAnova. Così deciso in Roma, il 29 aprile 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2011